Istituto Comprensivo Ubaldo Ferrari Via Ferrari, 10 - CASTELVERDE (CR)

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1 Istituto Comprensivo Ubaldo Ferrari Via Ferrari, 10 - CASTELVERDE (CR) DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - D. Lgs. 81/08- ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 123/07 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Castelverde, lì

2 Il datore di lavoro, assume la responsabilità dell elaborazione del presente documento ai sensi del D.Lgs. 81/08. Firma del datore di lavoro Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R-SPP) dichiara di aver partecipato all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, per quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. Firma del R-SPP Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) dichiara di essere stato consultato preventivamente in merito alla valutazione dei rischi, come previsto dal D. Lgs. 81/08. Firma del Rls Il Medico Competente dichiara di aver partecipato all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi, per quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Firma del Medico Competente 2

3 INDICE Introduzione 4 Norme principali in materia di sicurezza 5 Definizioni 6 Danni e rischi attesi 7 Metodologia 9 Elenco dei macchinari installati 11 Organizzazione del sistema di gestione della sicurezza 11 Procedimento di valutazione dei rischi 12 Metodi adottati per la valutazione di ciascun rischio 14 Luoghi di lavoro 16 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 17 Movimentazione manuale dei carichi 17 Esposizione ad agenti biologici 17 Rischi collegati allo stress lavoro-correlato 18 Individuazione e valutazione dei rischi 21 Elenco dei rischi ordinati per indice 24 Verifica e aggiornamento 26 Programma delle misure preventive e protettive 26 Informativa alle donne 29 Autocertificazione rischio rumore 36 3

4 INTRODUZIONE Il Decreto Legislativo n.81/08 concernente l attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, che disciplina i seguenti aspetti: - prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro; - requisiti minimi di sicurezza e di salute per l uso delle attrezzature di lavoro; - prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro; - prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale dei carichi; - prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte con attrezzature munite di VDT; - protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogeni; - protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un esposizione ad agenti biologici. Ai sensi del D.Lgs.81/08 il datore deve predisporre un documento di valutazione contenente: relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro; individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Il documento di valutazione dei rischi deve essere considerato non fine a se stesso, ma un opportuno strumento suscettibile di continue evoluzioni e cambiamenti in relazione alle mutate condizioni di lavoro strutturali ed alle misure di prevenzione e protezione di volta in volta adottate. 4

5 NORME PRINCIPALI in materia di SICUREZZA e di SALUTE sul LUOGO di LAVORO D. Lgs. 81/08: Attuazione dell articolo 1 della Legge 123/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. D.Lgs. 4/12/92 n.475: Attuazione della direttiva n.89/686/cee, in materia di riavvicinamento delle legislazione degli stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuale (questo decreto riporta i requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e le procedure per l apposizione del marchio di conformità CE). Norme CEI in materia di impianti elettrici. Norme UNI-CIG in materia di impianti di distribuzione di gas combustibile. Norme EN o UNI in materia di macchine. L. n. 37/08: Norme per la sicurezza degli impianti. D.Lgs. 24/07/96 n.459: Regolamento per l attuazione direttive n.89/392/cee, n.91/368/cee, n.93/44/cee e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine 5

6 TERMINI E DEFINIZIONI Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. Datore di lavoro II soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 6

7 responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo Servizio di prevenzione e protezione dai rischi Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di protezione dai rischi professionali per i lavoratori Medico competente Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al citato decreto. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 7

8 d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) - Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) - Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Prevenzione Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. Agente L'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute. Unità produttiva Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Pericolo Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente potenzialità di causare danni. 8

9 Nota: II termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di elettrocuzione, di schiacciamento, di cesoiamento, di intossicazione, ecc. Rischio Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Valutazione del rischio Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Buone prassi Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ispesl, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione Modello di organizzazione e di gestione Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. 9

10 Responsabilità sociale delle imprese Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Preposto Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Dirigente Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. 10

11 DANNI e RISCHI ATTESI Rassegna dei rischi lavorativi: CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI RISCHI Per valutazione del rischio si deve intendere l individuazione dei possibili centri/fonti di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, l identificazione dei lavoratori potenzialmente esposti al rischio e la valutazione dell entità dell esposizione. I fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie: - Rischi per l incolumità fisica (sicurezza) dei lavoratori; - Rischi per la salute dei lavoratori; - Il terzo gruppo comprende più propriamente una serie di fattori gestionali di prevenzione, in quanto in loro sono esaminate le misure generali di tutela e prevenzione presenti a livello aziendale, aventi a che fare con gli aspetti organizzativi, formativi e procedurali. 11

12 RISCHI per la SICUREZZA dei LAVORATORI Aree di transito Spazi di lavoro Scale Macchine Attrezzi manuali Movimentazione manuale di oggetti Immagazzinamento di oggetti Impianti elettrici Mezzi di trasporto Rischi di incendio ed esplosione Rischi chimici RISCHI per la SALUTE dei LAVORATORI Esposizione ad agenti chimici Esposizione ad agenti cancerogeni Esposizione ad agenti biologici Ventilazione industriale Esposizione a rumore Microclima termico Esposizione a radiazioni ionizzanti Esposizione a radiazioni non ionizzanti Illuminazione Carico di lavoro fisico Carico di lavoro mentale Lavoro ai videoterminali ASPETTI ORGANIZZATIVI e GESTIONALI Organizzazione del lavoro Compiti, funzioni e responsabilità Analisi, pianificazione e controllo Formazione Informazione Partecipazione Norme e procedimenti di lavoro Manutenzione e collaudi Dispositivi di protezione individuale Emergenza, pronto soccorso Sorveglianza sanitaria 12

13 METODOLOGIA L a valutazione dei rischi è un procedimento tecnico che mira ad individuare tutti i possibili rischi per la sicurezza e la salute cui i lavoratori possono essere esposti. CRITERI GENERALI La valutazione dei rischi è stata preceduta da un sopralluogo in Azienda ed ha riguardato: - la documentazione tecnica/amministrativa; - il ciclo produttivo; - le schede tossicologiche; - il lay out; - le istruzioni di uso e manutenzione delle macchine/attrezzature; - le mansioni dei lavoratori; - il registro infortuni; - la suddivisione della struttura produttiva (reparti, aree, ecc.); - l analisi degli ambienti di lavoro. Per la valutazione e la redazione del documento si è proceduto ad: identificazione dei centri/fonti di pericolo sulla base dell analisi del processo produttivo e dell organizzazione del lavoro, nonché di tutta la documentazione e le informazioni disponibili ed utili; identificazione dei lavoratori esposti; in relazione alle situazioni pericolose messe in luce dalla prima fase della valutazione, si è evidenziato il numero dei lavoratori che è esposto ai fattori di rischio, individualmente o come gruppo omogeneo; stima dell entità delle esposizioni; laddove è stata riscontrata esposizione ad agenti chimico/fisici/biologici/cancerogeni o si è evidenziato un probabile accadimento di incidenti gravi, è stato programmato un approfondimento tramite misure di igiene industriale o criteri di valutazione più specifici e dettagliati; definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate; la programmazione degli interventi è stata definita in base alle conclusioni desunte dall identificazione dei fattori di rischio e dei lavoratori esposti, dell entità dell esposizione, della probabilità con cui possono verificarsi effetti dannosi e della gravità degli stessi; 13

14 verifica dell idoneità delle misure in atto; redazione del documento. Scheda d identificazione dell azienda Ragione sociale: Istituto Comprensivo Ubaldo Ferrari Via Ferrari, 10 - CASTELVERDE (CR) Legale rappresentante: Dott.ssa Fappani Giovanna Ubicazione sedi operative: Scuola materna di Costa S. Abramo, Scuola materna di San Martino in Beliseto, Scuola elementare di Castelverde, Scuole medie di Castelverde, Scuola materna di Pozzaglio, Scuola materna di Olmeneta, Scuola materna di Corte de Frati, Scuola media ed elementare di Brazzuoli. Attività svolta: Scuola Numero dipendenti: Viene aggiornato a parte 14

15 Elenco dei macchinari utilizzati Sono utilizzate le seguenti attrezzature: VDT e stampanti Nei vari plessi non è presente alcun laboratorio ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SOGGETTO NOMINATIVO Datore di lavoro DOTT.SSA FAPPANI GIOVANNA Responsabile del servizio di prevenzione e protezione RACCHI GEOM. ALBERTO Medico competente Addetti pronto soccorso Addetti antincendio / evacuazione DOTT.SSA BOCCASAVIA GRETA Indicati con nota a parte Indicati con nota a parte Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza PERROTTA MARIO ANTONIO 15

16 Procedimento di valutazione dei rischi Rumore La valutazione del rischio rumore è materia normata direttamente dal D. Lgs. 81/08. Tale valutazione è effettuata attraverso specifici procedimenti che mirano alle caratteristiche precipue del rapporto uomo - macchina, uomo - mansione e uomo - ambiente di lavoro. La tecnica di valutazione proposta dal D. Lgs. 81/08 prevede il calcolo di un Livello di esposizione personale quotidiana al rumore (Lep,d ove d sta per day), riferita ad 8 ore giornaliere. Gli obblighi progressivi a carico del datore di lavoro sono attribuiti, all interno del D. Lgs 81/08, in base ai Lep, d riscontrati. Da quanto esposto, quindi, appare necessario riportare direttamente, in sede di individuazione e valutazione del rischio rumore, i livelli di Lep,d estrapolati dal Rapporto di Valutazione del Rumore aziendale, senza alcuna indicizzazione. Di seguito si riportano le quattro fasce del Livello di esposizione personale quotidiana al rumore indicate nel D. Lgs. 81/08: Lep,d < 80 dba; 80 < Lep,d < 85 dba; 85 < Lep,d < 87 dba; 87 < Lep,d. Per ogni chiarimento e per ulteriori informazioni si rimanda al Rapporto di Valutazione del Rumore aziendale. Lesioni dorso - lombari La valutazione del rischio di lesioni dorso lombari si rifà al calcolo dell Indice di Sollevamento effettuato con il metodo NIOSH del 1993, considerando come costanti di peso quella di 30 kg per gli uomini e quella di 20 kg per le donne. Sulla scorta del risultato (indicatore) ottenuto è possibile delineare la valutazione ed i conseguenti comportamenti in funzione preventiva. Nel dettaglio valgono i seguenti orientamenti: L indice sintetico di rischio è < 0,75 (area verde): la situazione è accettabile e non è richiesto alcuno specifico intervento. L indice sintetico di rischio è compreso tra 0,75 e 1 (area gialla): la situazione si avvicina ai limiti, una quota della popolazione (stimabile tra l 1% e il 10% di ciascun sottogruppo di sesso ed età) può essere non protetta e pertanto occorrono cautele anche se non è necessario uno specifico intervento. Si può consigliare di attivare la formazione del personale addetto. Lo stesso personale può essere, a richiesta, sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica. Laddove è possibile, è consigliato di procedere a ridurre ulteriormente il rischio con interventi strutturali ed organizzativi per rientrare nell area verde. (indice di rischio < 0,75). L indice sintetico di rischio è > 1 (area rossa). La situazione può comportare un rischio per quote crescenti di popolazione e pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l indice. Vi è necessità di un intervento 16

17 IMMEDIATO di PREVENZIONE per situazioni con indice maggiore di 3; l intervento è comunque necessario anche con indici compresi tra 1 e 3. Programmare gli interventi identificando le priorità di rischio. Riverificare l indice di rischio dopo ogni intervento. Attivare la sorveglianza sanitaria periodica del personale esposto. Incendio Anche per la valutazione del rischio incendio ci si rifà alla normativa specifica, ed in particolare al D.M. 10/3/98. Il rischio incendio è valutato in una sezione particolare del documento. In sede di individuazione e valutazione, viene indicata direttamente la categoria di rischio di appartenenza, in base a quanto esposto nell art. 2 comma 1 e nell allegato I del D.M. 10/3/98, senza alcuna indicizzazione. Di seguito si riporta la classificazione del livello di rischio incendio, in conformità ai criteri di cui all'allegato I del D.M. 10/3/98: BASSO MEDIO ALTO Luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze a basso grado di infiammabilità e i locali offrono scarse possibilità di sviluppo, per cui, anche in caso di incendio la probabilità di propagazione è limitata. Luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze infiammabili e i locali possono favorire lo sviluppo d incendi, ma in caso d incendio la probabilità di propagazione è limitata. Luoghi di lavoro in cui per la presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni dei locali, sussistono notevoli probabilità di sviluppo d incendi e di propagazione delle fiamme nella fase iniziale, perciò non è possibile la classificazione come luoghi a rischio basso o medio. 17

18 Altri rischi La valutazione per i rischi non normati in modo diretto dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza può essere schematizzata nei seguenti punti: 1 - individuazione dei rischi legati alle operazioni che caratterizzano ogni singola mansione, ogni operazione è stata pertanto analizzata nei suoi principali parametri caratterizzanti il rischio; 2 - individuazione dei rischi generici presenti nell ambiente di lavoro; 3 - valutazione delle probabilità (P) e dei danni (D) potenziali connessi ai rischi individuati; 4 - valutazione dell esposizione (E) dei lavoratori al rischio individuato; 5 - calcolo dell indice di rischio integrato (R) come prodotto dei tre fattori di cui è stata effettuata la valutazione ai suddetti punti: R = P x D x E. Metodi adottati per la valutazione di ciascun rischio In sede d individuazione e analisi si è seguito, in parte, quanto indicato nella pubblicazione Linee guida per l'applicazione del D. Lgs. 626/94 (pubblicata a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome, con la collaborazione dell I.S.P.E.S.L. e dell Istituto Superiore di Sanità). La stima della probabilità e del danno è stata composta tramite quattro indici, ripresi dalla pubblicazione Linee guida per la valutazione dei rischi dell ASSOPIASTRELLE ed integrati con quelli riportati sulla Valutazione dei rischi sul posto di lavoro del GAH, comitato consultivo CE. Il significato degli indici è riportato nelle seguenti tabelle: Danno (D) Accadimento (1) Lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. Lesioni reversibili inferiori ai 40 giorni. (2) Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili. Lesioni reversibili superiori ai 40 giorni. Classificazione sostanze come: nocive (Xn) e irritanti (Xi). (3) Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente rilevanti. Classificazione sostanze come tossiche (T) ed in particolare classificate R40 ( Possibilità di effetti irreversibili ) e R42 ( Può provocare sensibilizzazione per inalazione ). (4) Molto grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. Classificazione sostanze come cancerogene: R45 ( Può provocare il 18

19 cancro ) e R49 ( Può provocare il cancro per inalazione ). Cancerogene IARC: 1/2A/2B; ACGIH: A1, A2. Probabilità (P) Pericolo (1) Improbabile Può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Classe di rischio biologico 1. (2) Possibile Può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti episodi sporadici. Classe di rischio biologico 2. (3) Probabile Può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto. E noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno Classe di rischio biologico 3. (4) Molto Probabile Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza nella stessa azienda o in aziende simili. Classe di rischio biologico 4. In generale, nell assegnazione degli indici di probabilità e di danno si è tenuto conto anche della presenza d eventuali dispositivi di protezione collettiva (nella definizione del livello di probabilità) e di quella dei dispositivi di protezione individuale (nella definizione del livello di danno e probabilità). La fase in cui si è valutata l esposizione dei lavoratori al rischio, è stata condotta introducendo un successivo coefficiente, che tiene conto della frequenza e della durata del periodo di esposizione del lavoratore. Il significato dei quattro livelli è riportato nella seguente tabella: Esposizione (E) Tipo di esposizione (0,5) Limitata Operazioni saltuarie o comunque effettuate con una periodicità inferiore ad una volta al giorno. Esposizione, ad agenti chimici o fisici, saltuarie (inferiore ad una volta al giorno) e, comunque, di durata limitata (inferiore ad 1 ora). (1) Significativa Operazioni svolte una volta al giorno con esposizione, ad agenti chimici o fisici, non superiore ad 1 ora. (1,5) Rilevante Operazioni ripetitive nel giorno, con esposizione, ad agenti chimici o fisici, di durata compresa tra 1 e 3 ore per giorno. (2) Molto rilevante Operazioni continuate nel giorno con esposizione, ad agenti chimici o fisici, di durata superiore alle 3 ore per giorno. 19

20 R > 8 AZIONE CORRETTIVA INDILAZIONABILE 4 R 8 TERMINE 1 R 34 AZIONI CORRETTIVE NECESSARIE DA PROGRAMMARE NEL MEDIO NESSUNA AZIONE CORRETTIVA DA PROGRAMMARE 20

21 Luoghi di lavoro 1 SERVIZI SANITARI I presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso sono, in buona parte delle realtà considerate sopra, tenuti all interno di apposite cassette di pronto soccorso adeguatamente segnalate. 2 SERVIZI IGIENICO -.ASSISTENZIALI Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze è a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi. Sono osservate norme igieniche di massima, atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie, per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua. I lavoratori dispongono, in prossimità dei loro posti di lavoro, di locali di riposo, gabinetti e lavabi con acqua corrente calda, dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 3 CONDIZIONI MICROCLIMATICHE Le condizioni microclimatiche sono buone. D'estate le finestre sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro. 4 AERAZIONE Tutti i lavoratori, indipendentemente dai metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti, dispongono, ad un rilievo non strumentale, d aria salubre in quantità sufficiente. 5 ILLUMINAZIONE / IMPIANTO ELETTRICO In generale i luoghi di lavoro dispongono (ad un rilievo non strumentale) di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro sono dotati di dispositivi che consentono un illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori: Gli impianti elettrici, in generale, sono installati conformemente a quanto stabilito dalla Legge 37/08. 6 ERGONOMIA In generale, gli spazi destinati ai lavoratori sul luogo di lavoro, in relazione alle diverse attività da compiere, è tale da consentire il normale movimento della persona. 21

22 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) Gli addetti alle pulizie utilizzano i seguenti dispositivi di protezione individuale: Tipo di protezione Dispositivo di protezione 1) Protezione mani Guanti 2) Protezione piedi Scarpa antiscivolo All atto della consegna di detti dispositivi, i lavoratori sono informati del loro corretto utilizzo. Questi dispositivi di protezione individuale sono stati forniti direttamente al lavoratore. Alla consegna sono stati informati del corretto utilizzo dei DPI e si sono impegnati ad utilizzarli regolarmente quando richiesto. Movimentazione manuale dei carichi Le attività svolte dagli addetti, non prevedono grosse movimentazioni manuali dei carichi. Esposizione ad agenti biologici Settori lavorativi con l uso deliberato di agenti biologici NON ci sono attività che implicano l uso deliberato di agenti biologici. 22

23 Rischi collegati allo stress lavoro-correlato La parola stress deriva dallo slang della rivoluzione industriale inglese: indica la resistenza opposta dalle strutture metalliche allo sforzo. Essa origina dal latino (participio passato di stringere ovvero strictus) ed entra nel linguaggio medico e psicobiologico con i lavori di Seyle degli anni 40: risposta generale e aspecifica, ovvero stereotipata (SGA: Sindrome Generale da Adattamento) dell organismo a qualsiasi (stimoli diversi inducono risposte similari) richiesta proveniente dall ambiente (Seyle 1950). Seyle distinse tre fasi all interno della SGA (una prima fase caratterizzata da una reazione di allarme una successiva di resistenza ed infine l esaurimento) ed individuò nell asse ipotalamo ipofisi surrene il responsabile delle modulazioni neuroendocrine alla base del fenomeno. Lo stress non sempre deve essere inteso come una condizione negativa, infatti negli studi effettuati su animali da Yerkes e Dodson (1908) venne formulata la teoria dell arousal: esiste un rapporto tra il livello di stress e attivazione (arousal) e la capacità di apprendimento. Dunque uno stato di stress - non superante la capacità di resistenza del soggetto allo stesso ne migliorava le prestazioni rispetto a soggetti rilassati. La teoria di Seyle è stata parzialmente modificata negli ultimi anni e ad oggi la migliore definizione di stress lavorativo la si ricava dal NIOSH (1999): Io stress dovuto al lavoro può essere definito come un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore. Lo stress connesso al lavoro può influire negativamente sulle condizioni di salute e provocare persino infortuni La valutazione di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell 8 ottobre

24 Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme. Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell individuo stesso), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l ambiente di lavoro, una comunicazione povera, ecc. I sintomi piu frequenti sono: affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione dell umore, depressione ed ansia, dipendenza da farmaci. 24

25 I fattori che causano stress possono essere: lavoro ripetitivo ed arido carico di lavoro e di responsabità eccessivo o ridotto rapporto conflittuale uomo - macchina conflitti nei rapporti con colleghi e superiori fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico ) lavoro notturno e turnazione Occorre provvedere alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti alla sindrome in esame. Ed è in quest ottica che verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori, in quanto solo attraverso i singoli controlli è possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è in grado evitare il rischio specifico dello stress lavorativo con una diversa organizzazione del personale, secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile. In linea generale si provvederà, inoltre, a: - Dare ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro; - Diminuire l entità delle attività monotone e ripetitive; - Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi; - Sviluppare uno stile di leadership; - Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni. - Distribuire/comunicare efficacemente gli standard ed i valori dell organizzazione a tutti i livelli organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, bollettini; - Fare in modo che gli standard ed i valori dell organizzazione siano noti ed osservati da tutti i lavoratori dipendenti; - Migliorare la responsabilità e la competenza del management per quanto riguarda la gestione dei conflitti e la comunicazione; - Stabilire un contatto indipendente per i lavoratori; - Coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione dello stress psicofisico e del mobbing. 25

26 Individuazione e valutazione dei rischi Di seguito sono riportati i rischi riscontrati sul luogo di lavoro divisi per mansione. In relazione a quanto esposto nel presente documento sono indicati i rischi generali, cioè quei rischi, anche ambientali, che sono comuni a tutta l area. Impiegato amministrativo Rischi Prob. Danno Esp Note Movimentazione dei carichi Il rischio è ritenuto improbabile in quanto è dovuto al lavoro di archiviazione che viene svolto in modo non continuo. Fatica visiva Si ritiene possibile anche se i monitor sono adeguati. In ogni caso gli operatori non hanno un impegno visivo ravvicinato e continuativo con il video. Disturbi muscolo scheletrici Si ritengono improbabili in quanto le postazioni di lavoro sono adeguate. Stress da lavoro I fattori ambientali (rumore, posizioni, spazi) sono risultati sufficienti, inoltre le attività svolte non sono ripetitive, quindi il rischio è ritenuto improbabile. Incidente stradale Il rischio è ritenuto possibile per gli addetti che si recano dai clienti ed in uffici pubblici e non. Rumore Il livello di esposizione risulta inferiore ad 80 db(a) Gli addetti utilizzano il VDT in media più di 20 ore a settimana pertanto verranno sottoposti ad accertamenti sanitari das parte del medico competente. Per quanto riguarda il rischio fumo, non viene preso in considerazione come rischio, in quanto in tutti i locali vi è il divieto di fumare. 26

27 Collaboratore scolastico Rischio Prob. Danno Esp Note Scivolamento E considerato improbabile anche se gli operatori utilizzano adeguati dispositivi di protezione individuale (scarpe antiscivolo). Caduta dall alto Il rischio è ritenuto improbabile in quanto gli addetti utilizzano scale e sono stati informati sul corretto utilizzo delle stesse. Ferite, Contusioni Movimentazione manuale dei carichi Il rischio è ritenuto possibile in quanto vi è la possibilità di contatto degli arti superiori con attrezzature, arredi, ecc Il rischio è ritenuto posssibile anche se movimentando carichi superiori ai 30 Kg. la movimentazione viene eseguita da n 2 persone. Biologico Il rischio è ritenuto improbabile in quanto gli addetti utilizzano guanti monouso. Chimico Il rischio è ritenuto improbabile durante i lavori di pulizia in quanto vengono utilizzati normali prodotti per la casa e gli operatori utilizzano dispositivi di protezione individuale. Rumore Il livello di esposizione giornaliera risulta inferiore ad 80 dba. Il collaboratore scolastico durante le ore di lezione è presente ed assiste nelle richieste degli insegnanti e vigila all interno della scuola. Terminate le lezioni, esegue le pulizie delle aule, dei servizi igienici e dei locali della scuola. 27

28 Personale docente Rischio Prob. Danno Esp Note Movimentazione manuale dei carichi Il rischio è ritenuto posssibile per il personale delle scuole materne. Biologico Il rischio è ritenuto posssibile per il personale delle scuole materne. Rumore Il livello di esposizione giornaliera risulta inferiore ad 80 dba. Il Medico Competente ha integrato, per quanto concewrne il rischio biologico e la movimentazione manuale dei carichi, il documento di valutazione rischi con specifiche procedure. Per quanto riguarda invece le strutture, ai 3 comuni (Castelverde, Pozzaglio e l Unione dei comuni di Olmeneta e Corte de Frati) da cui dipendono gli 8 plessi scolastici, sono state trasmesse note relative a situazioni riscontrate nei vari plessi. RISCHI GENERICI Rischio Prob Danno Esp Note Difficoltà di evacuazione Il rischio è ritenuto improbabile in quanto le vie di fuga sono sempre mantenute sgombre da eventuali ostacoli. Elettrocuzione 1 2 / Il rischio è ritenuto improbabile in quanto gli impianti elettrici sono stati realizzati da Ditta specializzata che ha rilasciato dichiarazione di conformità. Incendio La Ditta rientra nel medio rischio di incendio 28

29 Elenco dei rischi ordinati per indice Impiegato amministrativo Rischio Prob. Danno Esp R Incidente stradale Fatica visiva Movimentazione manuale dei carichi Disturbi muscoloscheletrici ,5 1.5 Stress da lavoro Collaboratore scolastico Rischio Prob. Danno Esp R Movimentazione manuale dei carichi Scivolamento Ferite contusioni Caduta dall alto Biologico Chimico

30 Personale docente Rischio Prob. Danno Esp R Movimentazione manuale dei carichi Biologico RISCHI GENERICI Rischio P D E R Difficoltà di evacuazione Elettrocuzione 1 2 / 2 Incendio Medio rischio di incendio 30

31 VERIFICA e AGGIORNAMENTO Per l aggiornamento della valutazione dei rischi si prevedono i seguenti momenti principali: - avvio nuove attività; - impiego di nuovi macchinari, tecnologie, sostanze; - attuazione degli step di intervento pianificati; - riflessioni emerse dai sopralluoghi negli ambienti di lavoro da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; - suggerimenti provenienti dai preposti; - osservazioni delle autorità di vigilanza e controllo. Le verifiche, gli aggiornamenti e le eventuali revisioni del Documento di Valutazione dei Rischi possono interessare l intero documento o parte di esso. Programma delle misure preventive e protettive Per tutti i casi in cui è stato considerato che la probabilità di accadimento fosse da ritenersi pari ad 1 e 2, pertanto improbabile e possibile, sono già state predisposte tutte quelle misure che possono limitare il verificarsi del danno, il programma di interventi di prevenzione prevede l attuazione dell informazione e formazione degli addetti sui rischi presenti e sui corretti atteggiamenti da mantenere in presenza di tali rischi associato ad un programma di manutenzione in grado di garantire nel tempo l efficacia delle misure di protezione già presenti Il personale dell Ente annualmente partecipa al corso di formazione. 31

32 FIRMA DI PRESA VISIONE DEI DIPENDENTI COGNOME E NOME FIRMA 32

33 33

34 Informazione e formazione in merito ai D. Lgs. 645/96 D. Lgs. 151/01 miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti Con la presente il Datore di lavoro Dott.ssa Fappani Giovanna informa le lavoratrici che, qualora dovessero trovarsi in stato interessante, ne devono dare immediata comunicazione, trasmettendo un certificato che attesti la gravidanza rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale. Una volta constatata la gravidanza, il datore di lavoro e la lavoratrice, si accorderanno al fine di trovare una mansione compatibile alla gravidanza stessa. Conformemente a quanto indicato dai suddetti decreti, obiettivo della valutazione del rischio consiste nel definire le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento (in seguito indicate come lavoratrici fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato). 34

35 Negli allegati A B C, vengono indicati rispettivamente: Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art.7 Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art.7 Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'art.11 35

36 Allegato A (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026) Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all art. 7 Il divieto di cui all'art.7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262; B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. 36

37 Allegato B (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2) Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7 A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico. 1. Agenti: a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico. 1. Agenti: a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. 37

38 Allegato C (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1) Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11 A. Agenti. 1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; c) rumore; d) radiazioni ionizzanti; e) radiazioni non ionizzanti; f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II. 3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II: a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II; b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; c) mercurio e suoi derivati; d) medicamenti antimitotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. B. Processi. Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. C. Condizioni di lavoro. Lavori sotterranei di carattere minerario. 38

39 FIRMA DI PRESA VISIONE DELLE DIPENDENTI COGNOME E NOME FIRMA 39

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41 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE A RUMORE La sottoscritta Dott.ssa Fappani Giovanna, in qualità di Legale rappresentante dell'istituto Comprensivo "Ubaldo Ferrari"., con sede in Castelverde (CR) Via Ferrari, 10, DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto segue: la valutazione dell esposizione dei lavoratori al rumore è stata effettuata in base al confronto con situazioni analoghe e considerando che le attività svolte non producono livelli di rumore elevato, si è dedotto che non viene superato il limite di 80 db(a) di livello equivalente per esposizione personale giornaliera; pertanto si può fondatamente ritenere che, per tutti i lavoratori dell azienda, il valore inferiore di azione Lex,8h = 80 db(a) Ppeak= 112 Pa / 135 db(c) - non è superato. La presente valutazione dei rischi da esposizione a rumore richiederà un aggiornamento ogni 4 anni a norma del D.Lgs. 81/08 e sarà oggetto di revisione in ogni caso qualora si verifichi un significativo cambiamento. Dott.ssa Fappani Giovanna 41

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