PROGETTO DI LEGGE N. di iniziativa dei Consiglieri regionali: Reddito minimo Veneto.
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1 PROGETTO DI LEGGE N. di iniziativa dei Consiglieri regionali: Reddito minimo Veneto.
2 RELAZIONE PREMESSO, IN DIRITTO Che Regione Veneta, ai sensi del suo Statuto d Autonomia: a) persegue le migliori condizioni di vita della comunità veneta, l affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica (art. 5, co. 2) ; b) ispirandosi ai principi di civiltà cristiana e alle tradizioni di laicità e di libertà di scienza e pensiero, informa la propria azione ai principi di eguaglianza e di solidarietà nei confronti di ogni persona di qualunque provenienza, cultura e religione; promuove la partecipazione e l integrazione di ogni persona nei diritti e nei doveri, contrastando pregiudizi e discriminazioni; opera per la realizzazione di una comunità accogliente e solidale (art. 5, co. 5); c) è impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l uguaglianza dei suoi abitanti, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita sociale ed economica della comunità; opera a favore di tutti coloro che, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, possiedono un particolare legame con il territorio, garantendo comunque ai minori i medesimi diritti (art. 5, co. 6); d) riconosce e valorizza la funzione sociale del lavoro e dell impresa come strumenti di promozione delle persone e delle comunità; opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro, perseguendo una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, e promuovendo la formazione e la riqualificazione professionale; tutela il lavoro in tutte le sue forme (art. 6, co.1, lett.h) ; e) valorizza l imprenditorialità e l iniziativa economica individuale e collettiva; opera per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di trasparenza nel mercato; favorisce le forme di cooperazione e, in particolare, quella a mutualità prevalente e sociale (art. 6, co.1, lett. l) ; Che la Repubblica Italiana, in base alla sua Costituzione: a) [ ] riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo [ ] e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art 2); b) [ha il compito di] rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art 3, comma II) ; c) riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4); d) [riconosce che] i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di [ ] disoccupazione involontaria (art. 38, comma II). Che, L Unione Europea: a) [ ] riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali ( Carta dei Diritti Fondamentali dell Unione europea, art. 34);
3 b) [ha] come obiettivi la promozione dell occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro [ ] lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l emarginazione ( Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea, art. 151, comma I); OSSERVATO, IN FATTO che, al fine di contrastare i fenomeni della povertà e dell esclusione sociale, il Consiglio delle Comunità Europee, il Parlamento Europeo e la Commissione Europea hanno fin dal 1992 e a più riprese suggerito e raccomandato l adozione di un reddito minimo garantito per i cittadini residenti nei Paesi membri (V. raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee n. 92/441/CEE del 24 Giugno 1992, Risoluzione del Parlamento Europeo N. 2010/2039 INI sul ruolo del reddito minimo garantito nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa del 20 Ottobre 2010, nonché Comunicazione della Commissione Europea n. COM(2008)0639 del 3 Ottobre 2008); che, a oggi, Italia e Grecia restano gli unici due Paesi dell Unione Europea a non aver adottato un sistema universale di reddito minimo garantito; che l evidenza empirica suggerisce che la protezione sociale dei paesi privi di un regime di reddito minimo garantito abbia una capacità più limitata in termini di riduzione della povertà (V. Comunicazione della Commissione Europea n. COM(2008)0639 del 3 Ottobre 2008, Paragrafo 2.2, secondo capoverso); che, adattando il costo per ciascun contribuente di un similare sistema previdenziale, introdotto recentemente nella Provincia Autonoma di Trento, all indice della povertà relativa presente in Veneto sulla base delle ultime dichiarazioni dei redditi, è possibile stimare che l introduzione di un Reddito Minimo Garantito nella nostra regione dovrebbe avere un costo di circa CONSIDERATO, POLITICAMENTE che l assenza, in Italia, di uno strumento volto in modo diretto a contrastare la povertà costituisce un gravissimo vulnus al dettato della Costituzione repubblicana, tale da minare l immagine del Paese in Europa e nel resto del mondo; che l istituzione di un reddito minimo garantito, influendo positivamente sui consumi interni regionali, determinerebbe senz altro effetti prociclici tali da compensare almeno in parte i costi del sistema previdenziale considerato, sia per un aumento delle entrate fiscali derivante dall aumento dei traffici economici, sia per l aumento dell occupazione che ne deriverebbe; che imponendo quali requisiti per il beneficio considerato l iscrizione alle liste di collocamento, nonché la disponibilità ad accettare eventuali offerte lavorative, è possibile impedire che il sistema incentivi l inattività dei cittadini in età lavorativa, al contrario incoraggiando anche i lavoratori scoraggiati a immettersi nel mercato del lavoro; che, benché in questo ambito sia fortemente auspicabile un intervento del legislatore nazionale, nulla impedisce alla Regione nell inerzia del primo ad adoperarsi per introdurre sul proprio territorio uno strumento che incrementerebbe la tutela sociale dei suoi abitanti e che, d altra parte, non si porrebbe in contrasto alcuno con un successivo intervento nazionale, per converso potendo fungere da preziosa sperimentazione.
4 PROGETTO DI LEGGE REDDITO MINIMO VENETO Capo I: Reddito Minimo Veneto, disciplina generale Art. 1. Istituzione, entità e conguagli. [I]. Al fine di riconoscere, su base universalistica, una tutela sociale minima in favore della popolazione in età lavorativa economicamente attiva residente in Veneto, è istituito il Reddito Minimo Veneto: erogazione economica attraverso la quale la Regione sostiene la capacità reddituale di coloro che, tra gli anzidetti individui, dispongano dei requisiti di cui all art. 2 al momento della presentazione della domanda di cui all art. 3. [II]. Il reddito minimo Veneto viene erogato in 12 rate mensili dalla Regione. Il valore di ciascuna rata è commisurato compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate ai sensi dell art. 7 alla XII parte della differenza tra l importo annuo dell assegno sociale così come determinato dall Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e il minor reddito personale imponibile che il richiedente ipotizzi di dichiarare per l anno in cui presenta la domanda, tenuto conto dell indicatore della situazione economica equivalente familiare (ISEE) e in considerazione della precedente dichiarazione dei redditi, nonché degli eventi sopravvenuti che possano verosimilmente incidere sul reddito dichiarando. [III]. Qualora le risorse finanziarie di cui all art. 7 non siano sufficienti per evadere tutte le richieste pervenute e accettate ai sensi dell art. 3 con le modalità di cui al comma precedente, le rate residue del Reddito Minimo Veneto vengono ricalcolate abbassando il valore di riferimento dell assegno sociale fino alla metà; nell ipotesi in cui il sistema permanga comunque finanziariamente insostenibile, si procede a ridurre proporzionalmente e fin alla misura necessaria le rate di ogni beneficiario del Reddito Minimo Veneto. [IV]. Gli eventuali conguagli vengono calcolati al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, rapportando il reddito effettivamente dichiarato con l importo annuo dell assegno sociale, eventualmente ribassato ai sensi del comma III, nonché decurtato di 1/12 per ogni mensilità non erogata (in quanto antecedente al termine per la prima erogazione di cui all art. 3 comma II). [V]. Qualora il beneficiario del Reddito Minimo Veneto abbia ricevuto un erogazione complessivamente inferiore a quella dovutagli, la differenza computati gli interessi legali e sottratte le eventuali mensilità non dovute viene erogata entro i 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Qualora l erogazione ricevuta sia stata invece complessivamente superiore a quella dovuta, la differenza computati gli interessi legali è detratta dalle eventuali mensilità successive del Reddito Minimo Veneto che il beneficiario debba ancora percepire, ovvero ripagata da quest ultimo in un unica soluzione o con una rateizzazione non superiore ai ventiquattro mesi.
5 Art. 2. Requisiti per la richiesta del beneficio. [I]. Il beneficio di cui all art. 1 può essere richiesto da ogni individuo maggiorenne che risieda regolarmente in Veneto da almeno 24 mesi e che abbia ragione di ritenere in considerazione del reddito dichiarato nell anno precedente, nonché degli eventi sopravvenuti che possano verosimilmente incidere sulla sua capacità reddituale e dei quali fornisce prova documentale che il reddito dichiarando sarà inferiore all importo annuo dell assegno sociale determinato dall INPS, tenuto conto del rispettivo ISEE. [II]. I soggetti di cui al comma I, salvo non si trovino in aspettativa non retribuita, debbono necessariamente essere iscritti nelle liste di collocamento tenute presso i centri per l impiego della Provincia di residenza al momento di presentazione della domanda di cui all art. 3. Art. 3. Domanda di accesso al beneficio e termini per la prima erogazione. [I]. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all art 2. possono richiedere accesso al beneficio di cui all art. 1 depositando apposita domanda corredata di ogni necessario allegato, individuato dalla Giunta Regionale ai sensi dell art. 6 presso il proprio Comune di residenza, che li assiste nella compilazione. [II]. Il Comune, appurata la correttezza e la fondatezza delle dichiarazioni contenute nella domanda di cui al comma I eventualmente avvalendosi dell ausilio di altri enti pubblici inoltra le stessa, entro 30 giorni, alla Giunta Regionale, la quale eroga le rate del Reddito Minimo Veneto calcolate ai sensi dell art. 1 comma II e III a partire dal mese successivo a quello in cui la domanda è stata depositata presso il Comune. Il richiedente è in ogni caso informato dal Comune dell esito del procedimento. [III]. L accettazione della domanda determina l iscrizione del beneficiario del Reddito Minimo Veneto in apposita banca dati informatizzata, alla quale hanno accesso, tra gli altri enti autorizzati dalla Regione, anche i Centri per l Impiego. [IV]. La domanda di cui al presente articolo può essere presentata in ogni tempo e ha valore per l anno solare in cui viene presentata. La domanda può inoltre essere presentata anche per l anno successivo, con apposito modulo, a partire dal mese di Ottobre. Art. 4. Rifiuto di reinserimento: decurtazioni e decadenza dal beneficio. [I]. Qualora il beneficiario del Reddito Minimo Veneto rifiuti una proposta di lavoro offerta dal centro per l impiego di cui all art. 2 comma II, tale ente informa prontamente la Regione, la quale ricalcola l entità delle rate di cui all art. 1 comma II e III riducendo ciascuna di esse della percentuale indicata dal comma seguente. [II]. Nei casi in cui il beneficiario rifiuti una proposta di lavoro, le rate del Reddito Minimo Veneto vengono decurtate: a) del 50%, qualora sia stato rifiutato un lavoro a tempo determinato con un termine massimo di dodici mesi;
6 b) del 75%, qualora sia stato rifiutato un lavoro a tempo determinato con un termine superiore ai dodici mesi; c) del 100%, qualora sia stato rifiutato un lavoro a tempo indeterminato. [III]. Qualora il beneficiario considerato abbia già ricevuto, per l anno in corso, più di quanto avrebbe dovuto percepire in base alla ricapitalizzazione di cui al comma II, la Regione effettua una compensazione automatica riducendo le eventuali rate residue, quelle eventualmente da erogare per l anno successivo, ovvero chiedendo al beneficiario del Reddito Minimo Veneto di restituire quanto dato in eccedenza al momento del conguaglio, con le modalità e le tempistiche di cui all art. 1 comma IV. [IV]. Le decurtazioni non operano qualora il beneficiario abbia rifiutato offerte di lavoro non compatibili col proprio stato di salute, così come attestato da un medico, sotto la rispettiva responsabilità. [V]. I centri per l impiego segnalano prontamente alla Regione, nonché ai rispettivi Comuni di residenza, l eventuale rimozione dalle liste di collocamento di un soggetto iscritto nell archivio informatizzato di cui all art. 3 comma III. Art. 5. Sanzione amministrativa per le erogazioni indebitamente percepite. [I]. Qualora un beneficiario del Reddito Minimo Veneto abbia dolosamente dichiarato il falso con riguardo al reddito dichiarando, ovvero al reddito dichiarato, lo stesso soggetto ferme restando le eventuali ulteriori sanzioni determinate dalla legge è tenuto a restituire alla Regione il doppio delle somme indebitamente percepite. [II]. Le somme percepite dalla Regione ai sensi del comma precedente vengono anzitutto utilizzate per impedire o attenuare l innestarsi del meccanismo di cui all art. 1 comma III. Capo II: Norme di attuazione Art. 6. Norme transitorie. [I]. La presente Legge entra in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Veneto (BURL). [II]. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Legge, la Giunta pubblica sul BURL il modulo per presentare la domanda di cui all art. 3, specificando ogni informazione da inserire e ogni documento da allegare. La Giunta Pubblica inoltre le modalità di erogazione del Reddito Minimo Veneto, assicurando che i beneficiari siano in grado di convertire l erogazione almeno parzialmente in contanti. [III]. Entro 60 giorni, la Giunta informa gli enti coinvolti delle modalità tecniche per la gestione degli archivi dati e l erogazione del Reddito Minimo Veneto.
7 Art. 7. Clausola Valutativa. [I]. Alla fine del primo anno di applicazione della legge, e in ogni anno successivo, la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge nella quale sono evidenziati in particolare: a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità; b) i risultati degli interventi effettuati. Art. 8. Norma finanziaria. [I]. Alle spese connesse alle iniziative della presente legge si fa fronte con le risorse allocate presso il Fondo per l erogazione del Reddito Minimo Veneto istituito alla Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 3 Sostegno all occupazione dello stato di previsione delle spese del bilancio per l esercizio finanziario 2014 e successivi, finanziato nel seguente modo: A. 25 milioni provenienti dalla missione 4 Istruzione e diritto allo studio programma 07 diritto allo studio ; B. 45 milioni provenienti dalla missione 10 trasporti e diritto alla mobilità programma 01 trasporto ferroviario C. 30 milioni provenienti dalla missione 10 trasporti e diritto alla mobilità programma 02 trasporto pubblico locale D. 10 milioni provenienti dalla missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali E. 90 milioni provenienti dalla missione 13 Tutela della salute programma 01 Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA F. 10 milioni provenienti dalla missione 20 Fondi e Accantonamenti programma 01 Fondo di riserva G. 85 milioni provenienti dalla missione 20 Fondi e Accantonamenti programma 03 Altri fondi H. 5 milioni provenienti dalla missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo programma 05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali [II]. Le spese di cui al comma 1 sono autorizzate entro i limiti massimi delle somme a disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), nonché delle eventuali ulteriori somme percepite per l anno considerato ai sensi dell art 5. [III]. Fermo restando quanto sancito al comma precedente, la Giunta Regionale, per evitare che s innesti il meccanismo di cui all art 1 comma III ovvero per attenuarne gli effetti può, con delibera, individuare dei fondi straordinari di cui garantisce la copertura finanziaria. [IV]. Ogni anno, sulla base delle iniziative approvate e delle risorse effettivamente impegnate, si provvede ad un adeguamento dell impegno finanziario in assestamento di bilancio. [V]. Alle eventuali ulteriori spese derivanti dall applicazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse stanziate rispettivamente alla Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 02 Formazione Professionale nonché nei relativi Programmi dello stato di previsione delle spese del bilancio per l esercizio finanziario 2014 e successivi.
8 [VI]. Per gli anni 2014, 2015 e successivi le spese di cui ai commi 1 e 3 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate, alle missioni/programmi di cui al comma 3, con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
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