Lettera Informativa Aggiornamento novità fiscali Manovra Finanziaria 2008 pagina

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1 STUDIO PERETTI CARCATERRA COMMERCIALISTI ASSOCIATI Dott. Paolo Peretti Dott. Andrea Zanotti Avv. Anna Peretti Dott. Roberto Carcaterra Rag. Giovanni Mannoni Rag. Rossella Peretti Dott. Stefano Volpi Dott. Laura Schiavone INDICE Lettera Informativa Aggiornamento novità fiscali Manovra Finanziaria 2008 pagina 1. IRPEF 1 2. Rideterminazione costo acquisto partecipazioni e terreni 3 3. IVA 3 4. Immobili 5 5. Reddito d impresa 6 6. IRAP Regime semplificato contribuenti minimi Accertamento e riscossione Altri aspetti in evidenza 12 Di seguito si riepilogano le principali disposizioni in materia fiscale nell ambito della manovra finanziaria per il LE NOVITÀ IN MATERIA DI IRPEF 1.1 DETRAZIONE IRPEF 36% PER INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO La detrazione IRPEF 36% delle spese relative a interventi di recupero edilizio sugli immobili residenziali è stata prorogata fino al L agevolazione compete a condizione che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura. 1.2 DETRAZIONE IRPEF 36% SU ACQUISTO IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESE È stata riaperta la detrazione IRPEF 36% delle spese sostenute per l acquisto di unità immobiliari abitative (e pertinenze) site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione, oppure da cooperative edilizie, con interventi di ristrutturazione. La detrazione compete a condizione che l atto notarile di acquisto sia stipulato entro il e che l intervento di recupero sia effettuato (dall avvio al termine) nel corso del triennio Anche il diritto a tale agevolazione è subordinato alla separata indicazione in fattura del costo della manodopera. 1/1

2 1.3 DETRAZIONI IRPEF (E IRES) 55% PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI Prorogate per il triennio le detrazioni IRPEF (e IRES) 55% delle spese sostenute per determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti (es. sostituzione di infissi e caldaie, installazione di pannelli solari). Le detrazioni sono estese anche alla sostituzione dell impianto di riscaldamento esistente con una caldaia non a condensazione (per il solo biennio e fino a disponibilità di fondi), ovvero basato sulla tecnologia geotermica. Non è più richiesta la certificazione energetica per interventi di sostituzione delle finestre e installazione di pannelli solari produzione acqua calda. Per il triennio , la detrazione può essere suddivisa, a scelta del contribuente, tra un minimo di tre ed un massimo di dieci quote annuali di pari importo. Anche le detrazioni del 55% competono a condizione che in fattura sia indicato distintamente il costo della manodopera. 1.4 NUOVE DETRAZIONI IRPEF PER I CONDUTTORI DI ABITAZIONI PRINCIPALI La legge Finanziaria 2008 introduce: una detrazione IRPEF in favore dei contribuenti che conducono in locazione l abitazione principale con un contratto stipulato ai sensi della L. 431/98 ( 4 + 4, ; ecc.); l ammontare massimo della detrazione, a seconda del reddito complessivo del conduttore, è compreso tra 150,00 e 300,00 euro; una detrazione IRPEF di ammontare più elevato, limitatamente ai primi tre anni, in favore dei contribuenti giovani, di età compresa tra 20 e 30 anni che conducano in locazione l abitazione principale; la detrazione, compete, per un ammontare massimo di 991 euro, solo se il conduttore consegue un reddito complessivo non superiore a ,71 euro. Le suddette detrazioni non sono cumulabili tra loro, né con altre detrazioni IRPEF disposte in favore del conduttore in relazione all abitazione principale locata. 1.5 DETRAZIONE IRPEF 19% INTERESSI PASSIVI RELATIVI A MUTUI Circa gli interessi passivi sul mutuo abitazione principale, è innalzato da a euro il limite sul quale calcolare la detrazione IRPEF 19% (quindi detrazione massima di euro 760). 1.6 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF 19% SPESE ASILI NIDO È stata prorogata al periodo d imposta 2007 la detrazione IRPEF 19% delle spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido dei figli, per un importo fino a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi (la detrazione massima per ogni figlio è quindi pari a 120,08 euro). Tale detrazione potrà quindi essere usufruita nelle prossime dichiarazioni dei redditi (modello 730/2008 o UNICO 2008 Persone fisiche). 1.7 CERTIFICAZIONE DELLE SPESE PER L ACQUISTO DI MEDICINALI Dal la spesa sanitaria relativa all acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l indicazione del codice fiscale del destinatario (c.d. scontrino parlante ). 1.8 DETRAZIONE IRPEF (E IRES) 20% PER SOSTITUZIONE FRIGORIFERI E CONGELATORI È stata prorogata al 2010, la detrazione IRPEF/IRES 20% in relazione alle spese per la sostituzione di frigoriferi e congelatori con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A +. 2/2

3 La spesa massima sulla quale calcolare la detrazione è pari a 1.000,00 euro, per ogni apparecchio (la detrazione massima è quindi pari a 200,00 euro). 1.9 DETRAZIONE IRPEF 19% PER ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO È stata introdotta una detrazione IRPEF 19% delle spese sostenute nel 2008 per l acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell interesse delle persone fiscalmente a carico (es. figli). La spesa massima sulla quale calcolare la detrazione è di 250,00 euro (la detrazione massima è quindi pari a 47,50 euro). 2. RIDETERMINAZIONE COSTO ACQUISTO PARTECIPAZIONI E TERRENI Sono stati riaperti i termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti da soggetti che non operano in regime d impresa (es. persone fisiche, società semplici) dietro il versamento di un imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un apposita perizia giurata di stima. A tali fini, le partecipazioni o i terreni devono essere posseduti alla data dell REDAZIONE DELLA PERIZIA GIURATA Per rideterminare il costo d acquisto occorre, entro il , far redigere da un professionista abilitato la perizia giurata sul valore della partecipazione (es. da parte di un dottore commercialista o ragioniere) o del terreno (es. da parte di un geometra o architetto). A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima: l operazione consente di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione. 2.2 VERSAMENTO DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA La rideterminazione comporta il versamento, entro il , dell imposta sostitutiva, calcolata sull intero valore di perizia: del 4%, per le partecipazioni qualificate e per i terreni; ovvero del 2%, per le partecipazioni non qualificate. In alternativa al pagamento in un unica soluzione è possibile optare per la rateizzazione in tre quote costanti, con scadenza al , al e al Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%, a decorrere dall LE NOVITÀ IN MATERIA DI IVA 3.1 OPERAZIONI SOGGETTE A REVERSE CHARGE È stato introdotto un apposito regime sanzionatorio per le violazioni concernenti le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge (dell inversione contabile ossia in capo al cessionario/committente, anziché al cedente/prestatore). Si ricorda che sono soggette al meccanismo: le prestazioni di servizi rese, nel settore edile, dai subappaltatori; le cessioni di fabbricati strumentali, imponibili IVA per opzione del cedente, e delle cessioni di fabbricati strumentali nei confronti di soggetti passivi con pro rata di detrazione non 3/3

4 superiore al 25% (queste ultime dal ); il reverse charge non si applica invece alle cessioni poste in essere dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell intervento di recupero. le cessioni di rottami e altri materiali di recupero; le cessioni di oro. 3.2 SOLIDARIETÀ PASSIVA IVA DEL CESSIONARIO Per le compravendite immobiliari soggette ad IVA, stipulate a decorrere dall , qualora il corrispettivo indicato nell atto di compravendita immobiliare sia diverso da quello effettivo, il cessionario, ancorché non soggetto passivo IVA (es. privato consumatore), sarà responsabile in solido con il cedente per l imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivamente dovuto e quello dichiarato e le relative sanzioni. 3.3 PROROGA ALIQUOTA IVA RIDOTTA SULLE MANUTENZIONI EDILIZIE Viene prorogato al , il regime di applicazione dell IVA con aliquota ridotta (10% anziché 20%) previsto per le prestazioni di servizi nell ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. L agevolazione compete indipendentemente dal fatto che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura (diversamente dalla agevolazione IRPEF del 36% e 55%). 3.4 REGIME DETRAZIONE IVA PER I VEICOLI STRADALI A MOTORE Con decorrenza retroattiva dal , l IVA relativa ai veicoli stradali a motore (ad eccezione motocicli cilindrata superiore a 350 c.c.), è detraibile, da parte delle imprese e dei professionisti, nella misura del 40%. La detrazione è, invece, integrale (100%) se tali veicoli: sono utilizzati esclusivamente nell esercizio dell a attività; ovvero, costituiscono l oggetto dell attività propria dell impresa (es. concessionaria auto); ovvero, sono acquistati dagli agenti e rappresentanti di commercio. 3.5 DETRAZIONE IVA PER I PEDAGGI AUTOSTRADALI È stata eliminata l indetraibilità dell IVA sulle prestazioni di transito stradale. Con effetto retroattivo, dal , l IVA sui pedaggi autostradali è, pertanto, detraibile nella stessa misura prevista per i mezzi di trasporto. 3.6 DETRAZIONE IVA PER I TELEFONINI Fino al , era detraibile in misura parziale (50%) l IVA relativa all acquisto, leasing, noleggio, nonché alle spese di gestione dei telefoni cellulari. Dall , l IVA sui telefonini è detraibile in base al principio di inerenza, ossia in funzione dell utilizzo nell attività d impresa (o di arte o professione). In caso di detrazione in misura superiore al 50%, è prevista la possibilità di essere sottoposti a controllo da parte degli Uffici. 3.7 VEICOLI E TELEFONINI DATI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI Non è soggetto a IVA né l autoconsumo, né l utilizzo estraneo all attività esercitata dei veicoli stradali a motore e dei telefonini la cui imposta a monte sia stata detratta, rispettivamente, nella misura del 40% o in quella ridotta prevista in funzione del principio di inerenza. 4/4

5 È invece imponibile in base al valore normale, ove inferiore al corrispettivo pattuito, la messa a disposizione da parte del datore di lavoro, nei confronti del personale dipendente, di veicoli stradali a motore o di telefonini (e delle relative prestazioni di gestione). La novità in oggetto avrà effetto dall BASE IMPONIBILE PER I BENI CON IVA A MONTE DETRATTA IN MISURA PARZIALE Recependo l orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria, è stato previsto che la base imponibile, in sede di rivendita dei beni con IVA detratta a monte in misura inferiore al 100% (per effetto di indetraibilità oggettiva), deve essere assunta nella stessa misura percentuale. La novità in oggetto avrà effetto dall LE NOVITÀ IN MATERIA DI IMMOBILI 4.1 IMPOSTE DIRETTE Si segnala il riconoscimento del diritto delle imprese a dedurre dal reddito gli interessi passivi pagati per finanziamenti contratti per l acquisto di immobili di civile abitazione. 4.2 NOVITÀ IN MATERIA DI ICI In materia di ICI, si segnalano: l introduzione di una nuova detrazione per l abitazione principale, pari all 1,33 per mille della base imponibile, con un massimo di 200 euro; la nuova detrazione si aggiunge a quella già vigente, il cui ammontare è deliberato di anno in anno dal Comune; la possibilità, per il Comune, di deliberare un aliquota ICI agevolata per le abitazioni locate con contratti convenzionali; la possibilità, per il Comune, di deliberare un aliquota ICI agevolata in favore delle unità immobiliari nelle quali siano installati impianti a fonte rinnovabile. 4.3 IMPOSTA REGISTRO 1% PER TRASFERIMENTO IMMOBILI PIANI PARTICOLAREGGIATI Viene modificato il regime di imposizione indiretta applicabile ai trasferimenti, realizzati fuori campo IVA o in esenzione da IVA, aventi ad oggetto beni immobili (fabbricati e terreni) ricadenti in piani urbanistici particolareggiati diretti all attuazione di programmi di edilizia residenziale, comunque denominati. In tale ipotesi, in base alle nuove disposizioni, si applicherà un prelievo complessivo del 5%: (i) 1% imposta di registro (ii) 3% imposta ipotecaria (iii) 1% imposta catastale. Occorre che l intervento edificatorio cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell atto di trasferimento. 4.4 ACCERTAMENTO DEL VALORE DEGLI IMMOBILI Per i trasferimenti di immobili effettuati da imprese prima del , l inferiorità del corrispettivo rispetto al valore normale costituisce una presunzione semplice, che il giudice tributario può valutare di per sé insufficiente a comprovare la occultazione di imponibile. L Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, è quindi tenuta a fornire prove ulteriori, atte a rafforzare l impianto probatorio. 4.5 ESENZIONE IRPEF PER I FABBRICATI 5/5

6 Se alla formazione del reddito concorrono solo redditi fondiari non superiori a euro 500, l IRPEF non è dovuta. 5 LE NOVITÀ IN MATERIA DI REDDITO D IMPRESA 5.1 RIDUZIONE DELL ALIQUOTA IRES L aliquota IRES viene ridotta dal 33% al 27,50%, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al (anno 2008 per i soggetti solari ). 5.2 DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI NELLA FINANZIARIA Dal 2008 sono aboliti il pro-rata patrimoniale e la thin cap e riscritte le regole di deducibilità degli interessi che seguiranno regole diverse per soggetti IRPEF e IRES. Per i soggetti IRPEF Gli interessi passivi sono deducibili in base al c.d. pro-rata reddituale, rapporto tra proventi esenti e imponibili. Per i soggetti IRES - Gli interessi passivi al netto degli interessi attivi sono deducibili nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. - Il risultato operativo lordo è desumibile direttamente dai dati del conto economico e sarà assunto al lordo degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali. Inoltre regole particolari regolano il trattamento degli interessi passivi nell ambito dei gruppi che accedono al consolidato fiscale. - La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, puo` essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d imposta. - Gli interessi passivi indeducibili in un periodo d imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d imposta, se e nei limiti in cui, in tali periodi, l importo degli interessi passivi di competenza, sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. Assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, di locazione finanziaria, dall emissione di obbligazioni e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale. Le modifiche si applicano a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Per il primo e secondo periodo di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a e a euro. 5.3 MODIFICHE REGIME DIVIDENDI E PLUSVALENZE PER SOGGETTI IRPEF In seguito alla riduzione dell aliquota IRES dal 33% al 27,5%, al fine di garantire l invarianza del livello di imposizione sui dividendi e sulle plusvalenze, la Finanziaria 2008 ha demandato ad un decreto la modifica della percentuale di imposizione del 40%, relativa: agli utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche; 6/6

7 alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche su partecipazioni qualificate; alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni esenti da parte dei soggetti IRPEF detenute in regime d impresa; agli utili relativi alle partecipazioni che concorrono alla formazione del reddito d impresa dei soggetti IRPEF. La decorrenza e la normativa transitoria delle modifiche alle percentuali di esenzione sui dividendi e sulle plusvalenze saranno determinate dal suddetto decreto ministeriale. 5.4 MODIFICHE AL REGIME DELLA PARTECIPATION EXEMPTION Dal periodo d imposta successivo a quello in corso al (anno 2008 per i soggetti solari ), la Finanziaria 2008 introduce le seguenti modifiche alla disciplina relativa alla c.d. partecipation exemption): aumento dall 84% al 95% della soglia esente delle plusvalenze realizzate da soggetti IRES; riduzione a 12 mesi del periodo minimo di possesso per fruire dell esenzione. 5.5 NOVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ NON OPERATIVE (C.D. DI COMODO ) La legge Finanziaria 2008: revisiona la disciplina estendendo i casi di disapplicazione; riapre i termini per lo scioglimento agevolato o la trasformazione in società semplice delle suddette società, riducendo l onere fiscale connesso a tali operazioni. Modifiche alla disciplina. Le principali riguardano: l ampliamento dei casi di esclusione automatica (che non necessitano, cioè, di apposite istanze di interpello), tra i quali il più significativo riguarda le società congrue e coerenti in base agli studi di settore; la previsione dell individuazione, attraverso apposito provvedimento dell Agenzia delle Entrate, di casi nei quali è consentito disapplicare la disciplina in commento anche senza l istanza preventiva alla Direzione Regionale delle Entrate. la riduzione dal 4,75 % al 4 % della percentuale di determinazione del reddito minimo da applicare agli immobili classificati A/10. Scioglimento agevolato e trasformazione in società semplice. Sono riaperti i termini per lo scioglimento o la trasformazione in società semplice delle società che si considerano non operative per il periodo d imposta in corso al Per le società con periodo d imposta coincidente con l anno solare, il termine per le deliberazioni è fissato al Rispetto alla versione dell agevolazione contenuta nella legge Finanziaria 2007, sono state ridotte le aliquote delle imposte sostitutive: dal 25% al 10%, per le plusvalenze realizzate durante la liquidazione o trasformazione; dal 10% al 5%, per le riserve in sospensione d imposta annullate seguito tali operazioni. 5.6 NOVITÀ OPERAZIONI STRAORDINARIE Le principali novità contenute nella legge Finanziaria 2008 sono rappresentate: dall estensione del regime del conferimento in neutralità fiscale alle società di persone; 7/7

8 dalla possibilità per la società conferitaria di optare in sede di dichiarazione dei redditi per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali attraverso il pagamento di un imposta sostitutiva dell IRPEF, dell IRES e dell IRAP; dall introduzione del regime dell imposta sostitutiva per l affrancamento delle differenze emergenti dalle operazioni di fusione e scissione. Le modifiche introdotte si applicano alle operazioni effettuate dal periodo d imposta successivo a quello in corso al (anno 2008 per i soggetti solari ) CONFERIMENTI La legge Finanziaria 2008 ha modificato l art. 175 del TUIR, escludendo dal regime di imponibilità in base ai valori contabili i conferimenti relativi alle aziende. Pertanto, il regime c.d. realizzativo si applicherà soltanto per i conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento. Il regime di neutralità fiscale dei conferimenti d azienda di cui all art. 176 del TUIR è stato esteso alle operazioni che coinvolgono, in qualità di conferitarie, le società di persone. Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni conferiti. La legge Finanziaria 2008 ha previsto in via opzionale, da parte della società conferitaria, sia per le società di persone sia per quelle di capitali, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio delle immobilizzazioni materiali e delle immobilizzazioni immateriali. Sono quindi esclusi dall opzione i maggiori valori imputati alle partecipazioni. L imposta sostitutiva può essere assolta applicandola ai maggiori valori iscritti, o ad una parte di essi, con aliquota del: 12%, sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; 14%, sui maggiori valori compresi tra 5 milioni e 10 milioni di euro; 16%, sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. L imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali, la prima nella misura del 30%, la seconda nella misura del 40% e la terza nella misura del 30%. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti interessi nella misura del 2,5%. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva sono riconosciuti ai fini dell ammortamento fiscale dal periodo d imposta nel corso del quale è esercitata l opzione. Esercizio dell opzione. L opzione per l imposta sostitutiva può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l operazione oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta successivo. Decadenza dell opzione. In caso di realizzo dei beni prima del quarto periodo d imposta successivo a quello di opzione, si assume quale costo fiscale per determinare la relativa plusvalenza (o minusvalenza) quello precedente all esercizio dell opzione FUSIONI E SCISSIONI Il nuovo regime dell imposta sostitutiva può essere applicato, seguendo le modalità previste per i conferimenti, anche: dalla società incorporante o risultante dalla fusione, per ottenere il riconoscimento fiscale 8/8

9 dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tale operazione; dalla società beneficiaria dell operazione di scissione, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tale operazione. 5.7 AMMORTAMENTI Dal periodo d imposta successivo a quello in corso al (anno 2008 per i soggetti solari ), è stata eliminata la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati e accelerati. Per il solo 2008, le quote di ammortamento relative ai beni strumentali nuovi acquisiti ed entrati in funzione, si applicano i coefficienti in misura piena e l eventuale differenza non imputata a Conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi. 5.8 CANONI DI LEASING La legge Finanziaria 2008 ha previsto nuovi limiti di durata dei contratti di leasing per la deducibilità dei canoni in capo all impresa utilizzatrice. A seguito delle modifiche, la relativa disciplina è così articolata: per gli autoveicoli aziendali soggetti a limiti di deducibilità dei costi, la durata del contratto non deve essere inferiore alla durata del periodo di ammortamento ordinario; per i beni mobili, la durata del contratto non deve essere inferiore a 2/3 (prima 1/2) del periodo di ammortamento ordinario; per i beni immobili, è previsto un criterio misto : qualora l applicazione della regola dettata per i beni mobili dia un risultato inferiore a 11 anni o superiore a 18 anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto è, rispettivamente, non inferiore a 11 anni o almeno pari a 18 anni. 5.9 SPESE DI RAPPRESENTANZA È stata prevista la revisione della disciplina delle spese di rappresentanza, che saranno deducibili per competenza nel periodo d imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, che verranno definiti da apposito DM ALTRE Tra le altre novità in materia di reddito d impresa, si segnalano, a partire dal 2008: possibilità per imprenditori individuali e titolari di redditi di partecipazione in snc e sas in regime di contabilità ordinaria, di optare per la tassazione separata con aliquota 27,5%, al ricorrere di determinati requisiti (es. mancato prelievo o distribuzione degli utili); la soppressione del regime delle deduzioni extracontabili di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore; in linea generale, tali oneri diverranno quindi deducibili per un importo non eccedente quello stanziato a Conto economico; la possibilità di sottrarre, dal reddito complessivo del soggetto che le consegue, le perdite derivanti da attività d impresa minore e dall esercizio di arti e professioni, senza che sia più ammesso il riporto nei successivi periodi d imposta (così come avvenuto fino al 2005); riformulazione disciplina antielusiva eliminando il criterio della ridotta tassazione, per stabilire quali paesi sono da considerare con regime fiscale privilegiato e quindi appartenenti alla black list, creando in sostituzione delle white list (che verranno predisposte con apposito decreto) basate non sul criterio della tassazione dei redditi ma 9/9

10 sullo scambio di informazioni esistente tra paesi. 6 NOVITÀ IN MATERIA DI IRAP Dall esercizio 2008 (UNICO 2009/2008) le principali novità riguardano: la riduzione dell'aliquota dal 4,25% al 3,9%, con alcune conseguenti modifiche alla determinazione della relativa base imponibile; l'abolizione art. 11-bis DLgs. 446/97, in base al quale i proventi e gli oneri che concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP devono essere assunti apportando ad essi le variazioni in aumento e in diminuzione previsti ai fini delle imposte dirette. Per effetto di tale soppressione, sono state riviste le modalità di determinazione della base imponibile in capo agli imprenditori e agli esercenti arti e professioni. 7 NUOVO REGIME FISCALE SEMPLIFICATO CONTRIBUENTI MINIMI Dal 1 gennaio 2008 è previsto un nuovo regime per persone fisiche imprenditori o autonomi che: nell anno passato hanno avuto ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro; nell anno precedente non hanno effettuato cessioni all esportazione (art. 8); nell anno precedente non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori; nell anno precedente non hanno erogato somme agli associati in partecipazione con apporto lavoro; nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un importo superiore a euro; non abbiano una attività, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi; non posseggano partecipazioni in società di persone o associazioni. Il regime in oggetto stabilisce particolari semplificazioni e agevolazioni tra le quali: - aliquota d imposta sostitutiva pari al 20 per cento; - pagamento delle imposte in un unica soluzione; - non soggezione agli studi di settore; - esclusione dall obbligo di presentazione degli elenchi Iva clienti e fornitori; - esclusione da IRAP - determinazione del reddito con il criterio di cassa anche da parte delle imprese - riduzione degli adempimenti contabili. I contribuenti minimi non addebitano l imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell imposta sul valore aggiunto assolta. 8 NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 8.1 ESTENSIONE OBBLIGO TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI E ulteriormente esteso l obbligo di presentazione in via telematica (direttamente o tramite 10/10

11 intermediario) delle dichiarazioni dei redditi e IRAP. Tale obbligo, infatti, si applica anche: a tutte le società di persone e soggetti equiparati; alle persone fisiche che potrebbero utilizzare il 730 e che, invece, presentano l UNICO. Sono quindi esonerate dall obbligo di invio telematico delle dichiarazioni le sole persone fisiche che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730, in quanto privi di datore di lavoro o non titolari di pensione (es. contribuenti che possiedono solo redditi fondiari). L estensione dell obbligo di presentazione telematica decorre dai modelli UNICO DIFFERIMENTO TERMINE PRESENTAZIONE MODELLO 770 ORDINARIO Il termine per la presentazione in via telematica del 770/2008 Ordinario è posticipato, a regime, dal 31 marzo al 31 luglio; del 770/2008 Semplificato dal 31 marzo al 30 aprile DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI La stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici non deve più avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma entro i successivi tre mesi. Pertanto, ad esempio, in relazione al periodo d imposta : il modello UNICO 2008 deve essere presentato entro il ; la stampa dei registri contabili deve avvenire entro il Il nuovo termine per la trascrizione delle scritture contabili sui registri cartacei viene a coincidere con quello già previsto per la predisposizione dell inventario. 8.4 RATEAZIONE SOMME PER LIQUIDAZIONE E CONTROLLO FORMALE DICHIARAZIONI E introdotta la possibilità di rateizzare le somme dovute a seguito delle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni (c.d. avvisi bonari ). In particolare, tali somme possono essere versate in un massimo di: sei rate trimestrali di pari importo, se superiori a euro; otto rate trimestrali di pari importo, se superiori a euro; venti rate trimestrali di pari importo, se superiori a euro. Nel caso in cui le somme siano di importo superiore a euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia, mediante fideiussione o ipoteca su beni immobili. Su tali rate sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Le nuove disposizioni relative alla rateizzazione si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d imposta in corso, rispettivamente: al , per le somme dovute in seguito all attività di liquidazione automatica; al , per le somme dovute in seguito all attività di controllo formale; al o al , per le somme dovute in seguito alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. 8.5 DILAZIONE DEL VERSAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO Nel caso in cui il contribuente si trovi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà e la somma iscritta a ruolo sia: non superiore a euro, è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento delle 11/11

12 somme dovute in un massimo di 48 rate mensili; superiore a euro, la dilazione, sempre in un massimo di 48 rate mensili, può essere concessa solo a condizione che sia prestata idonea garanzia attraverso fideiussione o ipoteca su beni immobili. 9 ALTRI ASPETTI IN EVIDENZA 9.1 INCREMENTO ALIQUOTE PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS Dal 2008 aumenta la contribuzione per gli iscritti alla Gestione separata: 24,72% (compreso il contributo assistenziale dello 0,72%), per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati; 17%, per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati. 9.2 ABOLIZIONE CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA SUL LAVORO STRAORDINARIO La L. 247/2007 elimina dall la contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario, con parificazione, sul piano contributivo, tra lavoro ordinario e straordinario. Rimane, invece, inalterata la disciplina retributiva del lavoro straordinario, che determina un costo più alto rispetto al lavoro svolto durante l orario normale, mediante la corresponsione ai lavoratori interessati delle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva. 9.3 ABOLIZIONE DELLA TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA L art. 37 del DL 248/2007 ha abolito, a decorrere dal , la tassa sui contratti di Borsa che doveva essere assolta all atto della cessione di titoli e partecipazioni sociali. 9.4 INTERESSE LEGALE Dal 1 gennaio 2008 la percentuale dell interesse legale è pari al 3% in ragione d anno. Cordiali saluti. Studio Peretti Carcaterra Gennaio /12

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