COMPENSAZIONE CARTELLE ESATTORIALI
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- Damiano Galli
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1 Circolare numero: Oggetto: DECRETO STABILITA 2015 Data:15/01/2015 Riferimento: Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 Parole Chiave: aliquote Iva, auto storiche, black list, buoni pasto, CFC, compensazione, credito R&S, dichiarazione Iva, e-book, imposta rivalutazione, IMU, Irap, patent box, pellet, polizze vita, Pubblica Amministrazione, ravvedimento operoso, reverse charge, ristrutturazioni, Sabatini-bis, split payment, TASI, TFR ***** Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, della legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), entrano in vigore le tante novità fiscali previste dal provvedimento per imprese e contribuenti. La legge è composta da un solo articolo e da ben 735 commi. Di seguito si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento. BUONI PASTO (commi 16 e 17) Si innalza la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico Dal 1 luglio 2015 COMPENSAZIONE CARTELLE ESATTORIALI (comma 19) Si estendono al 2015 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica Amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. IRAP (commi dal 20 al 25) Si rende integralmente deducibile dall IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni. Viene, però, eliminata, con effetto dal 2014, la riduzione delle aliquote introdotta dal D.L. n. 66/2014. Tali misure agevolative sono estese anche al lavoro agricolo a tempo determinato, con specifiche modalità. Inoltre, si introduce un credito d imposta IRAP nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell esercizio della propria attività, pari al 10% dell imposta lorda determinata secondo le regole generali. Tale credito d imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 E abrogata la disposizione di riduzione dell aliquote IRAP. Le aliquote restano, quindi, confermate nelle precedenti misure del: - 3,90% per la generalità dei contribuenti - 1,90% per le imprese agricole. A decorrere dal periodo successivo al
2 TFR (commi dal 26 al 34) Per i periodi di paga dal 1/3/2015 al 30/06/2018, i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e lavoratori del settore agricolo) che abbiano un rapporto di lavoro attivo da almeno 6 mesi con il medesimo datore, possono richiedere allo stesso la quota di TFR maturata tramite liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione. Questa parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota di TFR in questione possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per l accesso ai finanziamenti dell INPS. Ad esso possono accedere le imprese con meno di 50 addetti. Per accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono richiedere all INPS la certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni rilasciate dall INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all accordo-quadro da stipulare tra ministri del Lavoro e delle politiche sociali e dell Economia e delle Finanze e l Abi. A questi finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cu all art del CC. Dal periodo di paga 1 marzo 2015 al CREDITO D IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO (commi dal 35 al 36) Viene introdotto un nuovo credito d imposta per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il credito d imposta è pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro. Costituiscono spese agevolate: 1- Il personale altamente qualificato impiegato nell attività di R & S, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso un università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced o di cui all allegato 1 della D.L. n. 145/2013 convertito in L. n. 9/2014; 2- Le quote di ammortamento di strumenti e di attrezzature di laboratorio, di costo non inferiore a 2mila euro; 3- I contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative; 4- Le competenze tecniche e privative industriali relative ad un invenzione industriale o biotecnica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà digitale, anche acquisite da fonti esterne. Per il personale, gli ammortamenti e i contratti di ricerca, il computo della spesa agevolabile è limitato al 50% del loro ammontare. Il credito d imposta va indicato in Unico, ma non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap. Le spese in R&S rendicontate dovranno essere supportate da documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un revisione legale. La certificazione delle spese andrà allegata al bilancio. Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
3 PATENT BOX - AGEVOLAZIONE REDDITI BENI IMMATERIALI (commi dal 37 al 45) Per i prossimi 5 periodi di imposta, ai redditi derivanti dall utilizzo di: - Opere dell ingegno; - Brevetti industriali; - Marchi di impresa funzionalmente equiparabili ai brevetti; - Processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili; è applicabile un regime opzionale di tassazione agevolata per tutti i soggetti residenti in Italia titolari di reddito d impresa. Il regime opzionale di tassazione agevolata prevede una percentuale di detassazione per tali redditi, variabile per anno di applicazione. Le plusvalenze dalla loro cessione vengono integralmente detassate a condizione che, entro il secondo periodo d imposta successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo venga reinvestito nella manutenzione e sviluppo di ulteriori intangibles agevolabili. Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre BONUS MOBILI (comma 47) Viene prorogata dal 31/12/2014 al 31/12/2015 la detrazione Irpef del 50% nel limite massimo di spesa di (indipendentemente dall importo sostenuto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio): - Per i soggetti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; - Per le spese sostenute per l acquisto di mobili che arredino l unità oggetto di ristrutturazione e di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria energetica A+ (A per i forni). PROROGA DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONI E ECOBONUS E AUMENTO ALIQUOTA RITENUTA (commi 47 e 48) Prorogati a tutto il 2015 le detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Estese alle schermature solari, agli impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili nonché all adozione di misure antisismiche. Più in dettaglio, la detrazione del 65% è estesa alle spese sostenute, dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per: - l acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di euro; - l acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di euro; - gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche. Inoltre, si estende da 6 a 18 mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50% nel 2015, successivamente al 36%). Viene elevata dal 4% all 8% la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici. REGIME FORFETARIO (comma da 54 a 89) Dal 2015 entra in vigore il nuovo regime forfetario di determinazione del reddito per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, al posto dei regimi di favore attualmente vigenti (regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011) che sono pertanto abrogati.
4 Il nuovo regime: - interessa le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni; - opera come regime naturale, quindi i soggetti che possiedono i requisiti previsti non sono tenuti ad effettuare alcuna opzione per l'ingresso nel regime; - resta salva la facoltà di optare per il regime ordinario dell'iva e delle imposte sui redditi; - non ha un limite di durata, pertanto può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti. IVA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (commi 139 e 140) Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'unione europea in attuazione di finalità umanitarie sono non imponibili ai fini Iva. In attesa del decreto previsto per la modifica restano vigenti le disposizioni attuali. In attesa del Decreto attuativo. RIFINANZIAMENTO SABATINI BIS (comma 243) Viene previsto il rifinanziamento del contributo stanziato per l agevolazione della c.d. Sabatini bis, consistente in un contributo in conto esercizio a parziale copertura degli interessi sul finanziamento per l acquisto di beni strumentali. RENDITA CATASTALE IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (commi 244 e 245) In attesa della riforma del catasto, ai fini del calcolo dell'imu sui beni strumentali ancorati al suolo (strumenti di produzione che, per il solo fatto di essere ancorati al suolo, vengono equiparati fiscalmente a un immobile), devono essere applicati i chiarimenti offerti dall'agenzia del Territorio con la circolare 6/2012. Secondo tali delucidazioni sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliarità", ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare (cd. imbullonati). Non saranno prese in considerazione dagli uffici dell'agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni contenute nella circolare n. 6/T/2012. MORATORIA SUI PRESTITI (comma 246) Moratoria per famiglie e PMI per sospendere il pagamento delle quote capitale di mutui e finanziamenti per un periodo di 3 anni (fino al 2017). I dettagli attuativi verranno stabiliti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da un accordo tra ABI, associazione Imprese e consumatori, Ministero dell Economia e delle Finanze e Ministero dello Sviluppo Economico. PROROGA IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (commi 626 e 627) Riaperti i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate. Si consente in particolare di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1 gennaio 2015; il termine di versamento dell imposta è fissato al 30 giugno 2015 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, è possibile effettuare il versamento in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2015.
5 Inoltre, si raddoppia l aliquota dell imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, i cui termini sono stati prorogati al Tale aliquota è innalzata dal 4% all 8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate, e dal 2% al 4% per le partecipazioni non qualificate. REVERSE CHARGE (commi 629, 631 e 632) Tra le misure in materia di Iva, si annovera l estensione nell ambito dell applicazione del reverse charge. Il meccanismo dell inversione contabile sarà applicato a: - prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, istallazione d impianti e di completamento relative ad edifici; - trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra; - trasferimenti di certificati relativi al gas e all energia elettrica; - cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore 1 ; - cessione effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari (n.b. l efficacia della disposizione è subordinata al rilascio di un apposita autorizzazione da parte della UE). SCISSIONE DEL PAGAMENTO (SPLIT PAYMENT) (commi 629, 630, 632 e 633) Per le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti: - dello Stato; - degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; - degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del T.U. di cui al D.Lgs n. 267/2000; - delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; - degli istituti universitari; - delle aziende sanitarie locali; - degli enti ospedalieri; - degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; - degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d imposta ai sensi delle disposizioni in materia d Iva, l imposta dovuta verrà trattenuta e versata dai medesimi direttamente nelle casse dell erario (ovvero prelevata direttamente da un conto corrente vincolato). In breve, il fornitore che emetterà fattura nei confronti di uno dei soggetti indicati nel nuovo articolo 17-ter del DPR 633/72 incasserà solamente l imponibile e non più l imposta. L'imposta dovrà essere versata dall ente pubblico secondo le modalità operative e i termini che dovranno essere fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il contenuto di tale Decreto è stato anticipato con Comunicato stampa del MEF del Secondo il Comunicato, l imposta risulta esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura, mentre il versamento dell imposta potrà essere effettuato, sempre a scelta della singola pubblica Amministrazione, alternativamente: utilizzando un distinto versamento dell Iva dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile; 1 Art. 7-bis comma 3 lett. a) del D.P.R. 633/72...Per soggetto passivo - rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile.
6 in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l imposta è divenuta esigibile in tale giorno; entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Il meccanismo dello split payment non trova applicazione: nel caso in cui l ente pubblico sia debitore d imposta (in attesa di chiarimenti, si tratterebbe delle operazioni soggette a reverse charge ai sensi dell art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972); per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, quali ad esempio le prestazioni rese da professionisti o da agenti. Da un punto di vista pratico, in presenza di incassi parziali si dovrà necessariamente procedere all annullamento del debito Iva per l imposta riferita alla somma incassata. L Iva a debito, registrata nel momento dell emissione della fattura, andrà stornata dal conto del cliente, visto che verrà da quest ultimo versata allo Stato. Nel comunicato stampa del MEF del 9 gennaio 2015, anticipando il contenuto del decreto di attuazione in fase di perfezionamento, viene precisato che il meccanismo dello split payment si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015 per le quali l esigibilità dell imposta si verifichi successivamente alla stessa data. RAVVEDIMENTO OPEROSO (comma 637) Cambia la disciplina relativa al ravvedimento operoso. La misura della riduzione della sanzione sarà così disciplinata: RIDUZIONE 1/10 1/9 1/8 1/7 1/6 TERMINI VIOLAZIONE per i ritardi < 30 giorni dalla commissione della violazione, con ulteriore riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo < i 14 giorni (come attuale) per i ritardi sino a 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione se la violazione è sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa se la violazione è sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa se la violazione è sanata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa. 1/5 dopo la notifica del verbale di constatazione Possibile la regolarizzazione anche nell ipotesi in cui siano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Dal prossimo anno costituiranno causa ostativa solo la notifica dell avviso di accertamento o di liquidazione o di un avviso bonario.
7 ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO (commi dal 637 al 639) Sono stati abrogati i seguenti istituti deflativi del contenzioso: - l adesione agli inviti a comparire (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97). Tale istituto continuerà ad applicarsi per gli inviti notificati entro il ; - l adesione ai PVC (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97). Tale istituto continuerà ad applicarsi ai PVC consegnati entro il Dal 1 gennaio 2016 TERMINI DI ACCERTAMENTO (comma 640) In tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa e in tutti i casi di regolarizzazione dell errore/omissione, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, all'attività di liquidazione di imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell integrazione, dall'anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni. DICHIARAZIONE IVA (comma 641) Con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti in materia di IVA, viene eliminata la possibilità di presentare la Dichiarazione Iva nel modello Unico (dichiarazione Unificata) e viene fissato a febbraio il termine per presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma. Di conseguenza viene eliminato anche l obbligo di presentare la Comunicazione dati Iva. Decorrenza a partire dalla Dichiarazione Iva dovuta per il 2015 (quindi dal 2016) POLIZZE VITA (commi 658 e 659) Con effetto retroattivo dal 2014, le plusvalenze generate dalle polizze vita, finora esenti, saranno tassate con aliquota del 26%. BOLLO AUTO STORICHE (comma 666) L esenzione dal bollo per gli autoveicoli/motoveicoli storici è soppressa per i mezzi costruiti da più di 20 anni, ma da meno di 30 e permane per i soli mezzi costruiti da più di 30 anni. E-BOOK (comma 667) Scende al 4% l iva sui libri e periodici in formato elettronico. La riduzione non si applica ai quotidiani digitali. BLACK LIST (comma 678) Ai fini dell applicazione delle disposizioni dell art. 110, comma 10 del TUIR, per la deduzione dei componenti negativi, nelle more dell emanazione del Decreto del ministro dell economia e delle finanze di cui all art. 168-bis del medesimo Testo Unico, l individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con Decreto del ministro dell economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.
8 CFC E LIVELLO DI TASSAZIONE INFERIORE A QUELLO APPLICATO IN ITALIA (comma 680) Si introduce uno specifico criterio, espresso intermini percentuali, per individuare i Paesi nei quali vige un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia (il valore è fissato al 50%), al fine di individuare i contribuenti cui si applica la speciale disciplina fiscale delle società controllate (disciplina CFC Controlled Foreign Companies) Con provvedimento dell'agenzia delle Entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al CONGELAMENTO IMU TASI (commi 679 e 692) Si conferma, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge. ALIQUOTA IVA PELLET (comma 711) Passa dal 10% al 22% l aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA AUMENTO ALIQUOTE IVA (commi 718 e 719) E' previsto l innalzamento: - dell aliquota IVA dal 10% al 12% a decorrere dal 2016 e al 13% dall ; - dell aliquota IVA dal 22% al 24% a decorrere dal 2016, al 25% dall e al 25,5% dall Tali incrementi non saranno disposti qualora vengano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica. Dal 1 gennaio 2016
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