COME GESTIRE LE RISORSE Aggiornamenti fiscali ed amministrativi IL CONTROLLO DEI CONTI E DI LEGITTIMITA NELLE STRUTTURE AVIS
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- Ottavia Mazza
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1 COME GESTIRE LE RISORSE Aggiornamenti fiscali ed amministrativi IL CONTROLLO DEI CONTI E DI LEGITTIMITA NELLE STRUTTURE AVIS
2 Quale modello organizzativo per l attività di vigilanza e revisione contabile in in assenza di norme codicistiche e di disposizioni normative
3 STATUTO ASSOCIATIVO Approvato il 31maggio 1998 dalla 62 Assemblea Nazionale in Vieste Art. 14 Collegio dei sindaci Salvo il disposto dell'art. 8, il Collegio dei Sindaci - eletto dalla Assemblea per un triennio - si compone, a tutti i livelli associativi, di tre membri effettivi e di due supplenti dotati della necessaria competenza. Possono essere eletti alla carica di sindaco anche non soci, purché esperti della materia Il collegio esercita l'attività di controllo degli atti amministrativi del Consiglio Direttivo della propria struttura ed assiste alle adunanze del Consiglio stesso e dell'esecutivo Il Collegio dei Sindaci della struttura superiore, su richiesta del proprio Consiglio Direttivo o di quella della struttura inferiore, esercita il controllo degli adempimenti amministrativi e fiscali del Consiglio Direttivo nonché della attività del Collegio Sindacale della struttura immediatamente inferiore.
4 STATUTO E REGOLAMENTO NAZIONALE Approvato il 17 maggio 2003 dalla 67 Assemblea Nazionale in Riccione Parere del Consiglio di Stato del 17 dicembre 2003 Decreto del Ministero della Salute il 13 febbraio 2004 STATUTO Art. 14 Collegio dei revisori dei conti c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall Assemblea Generale degli associati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili. c.2 I Revisori durano in carica 4 anni. c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto. c.4 I Revisori dei Conti partecipano di diritto all Assemblea Generale degli Associati e vengono invitati alle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.
5 REGOLAMENTO Art. 13 Collegio dei revisori dei conti: funzionamento e competenze Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione. Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi. Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo. Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Nazionale, prima della sua presentazione all'assemblea, alla quale espone la propria relazione.
6 REGOLAMENTO Art. 13 (segue) Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Nazionale ed al Comitato Esecutivo Nazionale. I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al Consiglio Nazionale e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti. Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.
7 Consiglio di Stato Organo di consulenza giuridico-amministrativa Parere n del 17 dicembre 2003 Ministro della Salute Decreto 13 febbraio 2004 Considerato che il nuovo statuto rispecchia attualmente l assetto vigente e che gli uffici e gli incarichi esistenti trovano rispondenza nella nuova organizzazione
8 SINDACI o REVISORI?
9 CODICE CIVILE LIBRO V Del collegio sindacale artt
10 Art bis Poteri del collegio sindacale. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5). Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
11 Art Omissioni degli amministratori. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere
12 Art Denunzia al tribunale. Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile. Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.
13 CODICE CIVILE LIBRO V Della revisione legale di conti artt bis 2409 septies
14 Art bis Revisione legale dei conti La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Art ter [Funzioni di controllo contabile]. Abrogato Art quater [Conferimento e revoca dell'incarico]. Abrogato Art quinques [Cause di ineleggibilità e di decadenza]. Abrogato Art sexies [Responsabilità]. Abrogato Art septies Scambio di informazioni. Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
15 Il collegio sindacale è un organo di vigilanza presente nelle società di capitali e nelle cooperative italiane. Un organo analogo è presente anche in alcuni enti pubblici, talvolta con lo stesso nome (come nelle aziende sanitarie nazionali), altre volte denominato collegio dei revisori dei conti (come nei comuni e nelle province).
16 La revisione della contabilità nasce in primo luogo dall'esigenza dei soci o azionisti, di far verificare da un'entità indipendente se, quanto riportato nel bilancio corrisponde alla realtà dei fatti. Quasi sempre gli azionisti di una società o i soci di una associazione, non hanno il diritto di verificarne personalmente la contabilità, per motivi di ordine pratico e per preservare la riservatezza d'affari della società o della associazione stessa.
17 In estrema sintesi: L attività di controllo del collegio sindacale si esplica preventivamente ed in concomitanza alla formazione delle decisioni dell organo esecutivo. L attività di revisione della contabilità è un controllo di mera veridicità e correttezza della contabilità riepilogata in un bilancio o in un rendiconto, ovvero un controllo che avviene dopo che le decisioni dell organo esecutivo hanno prodotto i loro effetti.
18 Autorevole dottrina sostiene che Il collegio dei revisori negli ENT svolge le funzioni previste dagli artt bis C.C. modulate alle specifiche esigenze delle strutture e per la tutela delle finalità istituzionali perseguite dall ente Agenzia per le Onlus, CNDCEC, RATIONonprofit, ecc.
19 Si può ritenere opportuno mutuare, laddove compatibile, la normativa prevista per gli enti locali che possiamo definire le organizzazioni non lucrative per eccellenza e per definizione: Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" TITOLO VII REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Artt
20 Art. 239 Collaborazione con l organo esecutivo Parere preventivo sul bilancio e sulle relative variazioni Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione Verifiche di cassa Relazione obbligatoria di accompagnamento del bilancio annuale
21 Art. 239 (segue) Referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilita'; Attestazioni Proposte Rilievi
22 Art. 240 I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione dei loro ufficio.
23 La collaborazione dell organo di revisione con l organo esecutivo si esplica attraverso: Pareri Rilievi Osservazioni e proposte che si pongano l obiettivo di conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
24 Il parere preventivo sul bilancio deve tenere conto: delle variazioni rispetto all'anno precedente dei parametri di deficitarietà strutturale dell attendibilità delle entrate della congruità e compatibilità delle spese degli indirizzi generali dell attività economicofinanziaria dei piani economico-finanziari
25 La relazione obbligatoria di accompagnamento del bilancio annuale deve esprimere un motivato giudizio di: Congruità e compatibilità con le previsioni di spesa Coerenza con la mission associativa Attendibilità contabile
26 Vademecum operativo Verifica regolarità dei libri associativi Lettura delle delibere dell organo esecutivo e consiliare Verifica degli adempimenti statutari Verifica della regolarità della contabilità Verifica della veridicità delle entrate e delle uscite Verifica delle disponibilità liquide Verifica degli adempimenti in materia di lavoro
27 Vademecum operativo Verifica degli adempimenti fiscali Verifica del patrimonio associativo Verifica dei rapporti con società ed associazioni collegate e/o controllate Verifica del rispetto delle normative di riferimento (L. 266/1991, L. 460/1997, Raccom. dell Ag. ONLUS) Verifica della gestione dei fondi (in particolare quelli vincolati)
28 Il terzo settore e naturalmente anche l, associazione principe nello scenario europeo degli ENP, necessita di nuove regole, semplici ma organiche per poter operare serenamente nel assolvere il ruolo determinante di erogatori di servizi essenziali alla società civile laddove il 1 settore (il mercato) ed il 2 settore (lo Stato) hanno dimostrato di essere alquanto carenti.
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31 LE RISPOSTE DEL CNDCEC ALLE RICHIESTE DEGLI ENP 16 feb Il controllo indipendente negli ENP 5 aprile 2011 Attività di vigilanza e revisione contabile negli ENP (RATIONonprofit n. 1/2011) Maggio 2011 Principi contabili per gli ENP (Agenzia per le ONLUS, Organismo di Contabilità, CNDCEC) 18 maggio 2011 Guida operativa alle erogazioni liberali degli ENP e al 5 per mille Attività convegnistica territoriale a favore dei commercialisti e degli addetti al settore
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