COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO Provincia di Treviso

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1 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO Provincia di Treviso COPIA Deliberazione n. 73 Data VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE. L'anno duemilaundici il giorno due del mese di maggio alle ore 19:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello, risultano presenti: Cognome e Nome Presenti /Assenti SFORZA FABIO SINDACO P CALISSONI GIUSEPPE VICESINDACO P LUCCHETTA GINO ASSESSORE P STEFANI NICOLA SERGIO ASSESSORE P CAUCHI SALVATORE ASSESSORE P CESCHI ROSALISA ASSESSORE P VILLANOVA ALBERTO ASSESSORE P Assiste: SEGRETARIO COMUNALE SPESSOTTO VITTORINO Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza SFORZA FABIO, nella sua qualità di SINDACO, e dichiara aperta la seduta.

2 LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che l'art. 9, comma 3-bis, del D.L , n. 185 (c.d. "decreto anticrisi"), convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 16 del D.L , n. 194 (c.d. Milleproroghe 2009), convertito in Legge , n. 25, ha previsto, per gli anni 2009 e 2010 la possibilità di procedere a certificazione agevolata dei crediti dovuti da regioni ed enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, disponendo quanto di seguito: "Per gli anni 2009 e 2010, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto legge , n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma"; PRESO ATTO delle ulteriori modifiche apportate dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (conversione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica") all art. 9, comma 3-bis sopra citato che prevede la possibilità di certificare i crediti a partire dal 2009 e la possibilità di estendere le convenzioni in oggetto anche ad anni successivi al 2010; VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 19 maggio 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del ) attuativo delle suddette disposizioni; CONSIDERATO che le disposizioni sul Patto di Stabilità Interno per l'anno 2011 ed esercizi successivi impongono forti restrizioni alle ordinarie possibilità di pagamento di questo Comune per ciò che concerne la spesa in conto capitale, ulteriormente aggravate dalle modifiche apportate dalla recente legge di stabilità 2011 (n. 220 del ); VISTA la deliberazione G.C. n. 107/2010 che tra le misure finalizzate a garantire la tempestività dei pagamenti dispone esplicitamente l adesione alle proposte di istituti di credito che prevedono, senza alcun onere o vincolo per l amministrazione comunale, l individuazione di linee di credito per i fornitori del comune con tassi agevolati in loro favore; TENUTO CONTO che la caratteristica più importante della cessione del credito rispetto all ipotesi di cessione pro-solvendo, mandato irrevocabile all incasso o domiciliazione del pagamento consiste nel fatto che nessun affidamento è posto a carico delle imprese cedenti, evitando all impresa la segnalazione in centrale rischi di una nuova linea di credito e l apertura di un nuovo c/c nel caso l istituto non sia tra quelli con i quali l impresa ha già fidi in essere; RITENUTO opportuno, in relazione al quadro normativo sopra delineato e tenuto conto del contesto di grave recessione economica generale, definire le procedure per la certificazione del credito in argomento al fine di consentire ai fornitori dell'ente di accedere più agevolmente al credito; DELIBERA DI GIUNTA n. 73 del Pag. n.2 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

3 CONSIDERATO che: la crisi e la recessione economica in atto stanno determinando una restrizione del credito a favore delle imprese, specie se piccole, con effetti negativi non solo sulla crescita degli investimenti, ma anche sulla gestione finanziaria di breve periodo e sulla sopravvivenza stessa di queste aziende; posticipare di alcuni mesi le posizioni debitorie dei fornitori creerebbe un notevole danno nei confronti delle ditte nonché una potenziale legittima richiesta di interessi per ritardato pagamento; ai sensi dell art. 3, comma 2, del Tuel compete all ente locale promuovere lo sviluppo e curare gli interessi della comunità; VALUTATA la situazione economico-finanziaria in generale, gli aspetti operativi legati alla cessione dei crediti compreso la verifica di solvibilità dei fornitori e i costi di indebitamento; RITENUTO: di individuare strumenti utili, per lo sviluppo economico finanziario del territorio proponendo la stipulazione di accordi con istituti di credito per facilitare la cessione di credito ai fornitori tramite lo strumento dell anticipo di fattura; che tali accordi non devono prevedere alcun onere o spesa a carico dell Amministrazione Comunale; che i crediti vantati dai fornitori siano dichiarati dell Ente certi ed esigibili e quindi gli istituti bancari, nella determinazione delle relative condizioni all anticipo di fatture, terranno conto di tale quantificazione dei crediti; CONSIDERATO che la soluzione di cessione di credito con la modalità pro soluto, comportando costi per il fornitore dell Ente, risulta conveniente per importi non inferiori ad ,00; PRESO ATTO che: per quanto attiene alle cessioni di credito nella forma del pro solvendo il Comune si limiterà a certificare la presenza di crediti ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, D.L , n. 185 e successive modifiche ed integrazioni e a sottoscrivere convenzioni proposte autonomamente da singole banche o intermediari finanziari; le convenzioni citate al capoverso precedente dovranno contenere le condizioni standard da applicare ai fornitori e non potranno in ogni caso prevedere alcun onere o spesa a carico dell Amministrazione Comunale; VISTO il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali; PRESO ATTO dell acquisizione dei pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile di cui all art. 49, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, D E L I B E R A 1. di favorire, quali misura anti-crisi economica a sostegno delle imprese, il raggiungimento di accordi con istituti di credito al fine di individuare forme di anticipazione di fatture in favore di soggetti fornitori del Comune di Pieve di Soligo per crediti da essi vantati, limitando nel contempo gli effetti negativi del vigente sistema di calcolo del patto di stabilità interno; DELIBERA DI GIUNTA n. 73 del Pag. n.3 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

4 2. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla sottoscrizione di accordi e convenzioni che abbiano le finalità di cui al punto 1), fermo restando che non devono prevedere oneri e spese a carico del Comune; 3. di approvare per la modalità di cessione pro-soluto, prevista per crediti di importo non inferiore ad ,00 e con una dilazione massima di 12 mesi, la convenzione tipo che, allegata sub A) alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 4. di consentire l'accesso a tali cessioni di credito, attraverso l'individuazione di condizioni predefinite dal Comune di Pieve di Soligo, prevedendo per le motivazioni espresse un plafond di crediti potenzialmente soggetti a cessione pari a circa ,00; 5. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad apportare modifiche e correzioni allo schema di accordo di cui sopra qualora ciò si rendesse necessario a seguito del confronto con istituti di credito, senza tuttavia cambiare la sostanza e senza generare oneri per l ente; 6. di dare altresì mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di contrattare con gli istituti di credito le condizioni più favorevoli per i creditori del Comune comprese le eventuali proposte di istituti segnalati dai creditori medesimi; 7. di dare atto che le convenzioni potranno essere rinnovate in corso di esercizio fatte salve ulteriori modifiche di legge; 8. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario, a richiesta degli istituti di credito bancari che sottoscriveranno le convenzioni di cui in argomento, ad attestare l esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili a favore di soggetti fornitori del Comune alla condizione che il Responsabile del Servizio competente abbia provveduto alla liquidazione della spesa in oggetto e secondo quanto stabilito dal Decreto 9 maggio 2009, pubblicato su G.U. n. 157 del , sulle modalità di attuazione dell art. 9 comma 3-bis, del D.L. 185/2008 convertito in Legge n. 2 del ; 9. di disporre che il presente atto venga pubblicato on-line sul sito istituzionale dell ente per renderlo disponibile alle imprese interessate; 10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. DELIBERA DI GIUNTA n. 73 del Pag. n.4 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

5 Allegato sub A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del SCHEMA DI CONVENZIONE PER SOSTENERE L'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO Con la presente scrittura tra IL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (qui di seguito COMUNE) con sede in Cap. - Codice Fiscale e/o Partita Iva: rappresentato da e la BANCA/l INTERMEDIARIO FINANZIARIO con sede in -.Codice Fiscale rappresentata/o dal Sig... (di seguito la Banca/l Intermediario Finanziario ) PREMESSO che è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi al Comune, al fine di consentire alle stesse il superamento della crisi economica che ha coinvolto il sistema economico mondiale dalla fine del 2008; che in tale contesto risulta indispensabile individuare di concerto strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti come previsto dalla recente normativa (Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 19 maggio 2009, Decreto Legge n. 194/2009); che l'articolo 9 comma 3 bis del citato D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha previsto che i titolari di crediti "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali per somministrazioni, forniture ed appalti, potevano presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello "Allegato 1" al Decreto MEF , ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1^ settembre 1993, n. 385 e s.m.i.; che l'articolo 1 comma 16 del Decreto Legge , n. 194 (decreto "Milleproroghe") ha esteso a tutto il 2010 la possibilità di cui al comma precedente della premessa; che la Legge 30 luglio 2010, n. 122 (conversione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica") ha ulteriormente modificato l art. 9, comma 3-bis sopra citato che prevede la possibilità di estendere le convenzioni in oggetto anche dopo il 2010; che la Giunta Comunale con provvedimento del [*] ha deliberato lo schema di convenzione per il sostegno dell'accesso al credito dei fornitori del Comune, disciplinante le condizioni e le modalità operative delle operazioni di cessione di credito e relative certificazioni; che la presente convenzione (la Convenzione ) si configura quindi a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito e dall'altro dai vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità interno) sempre più stringenti, ed è diretta ad assicurare in tempi brevi la liquidità necessaria per le imprese che lavorano per il Comune; che il Comune, successivamente al riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. effettuato sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i dal Responsabile del procedimento, provvederà alla certificazione dei crediti con documento redatto e firmato dal Responsabile del Servizio Finanziario restando esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità delle imprese fornitrici per qualsivoglia causa; che nel caso di certificazione positiva rilasciata dal Comune, anche ai sensi del D.L. n. 262/2006 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, gli oneri relativi alle cessioni pro soluto dei crediti DELIBERA DI GIUNTA n. 73 del Pag. n.5 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

6 saranno solo a carico delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione; che la Banca/l'Intermediario Finanziario ha espresso con nota in data (Protocollo n.) la propria disponibilità ad acquistare i crediti delle imprese fornitrici del Comune che ne faranno richiesta e che perverranno al Comune entro il , nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF , relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti del medesimo Comune, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati allo scadere dei 3 o 6 o 12 mesi evidenziati nella lettera di certificazione del credito e decorrenti dalla data della notifica al Comune della cessione del credito, data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione; che con la citata nota..del.. la Banca/l'Intermediario Finanziario.. si è dichiarata/o disposta/o ad acquistare i crediti dei fornitori del Comune purché certificati per un importo unitario di cessione pro soluto di crediti superiore ad ,00, applicando al valore nominale del credito certificato una commissione di sconto onnicomprensiva da calcolarsi sulla base del tasso Euribor 12 mesi base 360, maggiorato di uno spread compreso tra il [ ]% e il [ ]% su base annua. TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. La Banca/l'Intermediario Finanziario nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle "Spese in conto capitale" del Comune, contratti di cessione "pro soluto" di importo unitario superiore a ,00 euro di crediti - purché certificati - vantati dalle imprese fornitrici nei confronti del Comune medesimo. Il Comune provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2. Sono esclusi dalla presente Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa. ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA' Le imprese titolari di crediti nei confronti del Comune, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, potranno richiedere alla Banca/all'Intermediario Finanziario la cessione pro soluto del credito sorto; la Banca/Intermediario Finanziario si riserva comunque di non accettare la richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente al Comune. A tal fine, il creditore potrà presentare, entro i termini di legge, così come previsto dalla Legge n. 2/2009, dal Decreto MEF e dal D.L. n. 194/2009, al Comune, (area Economico Finanziaria istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel citato Decreto MEF. L'istanza dovrà essere inviata per conoscenza al Responsabile Unico di Procedimento della fornitura o del lavoro dalla/dal quale è maturato il credito. Le verifiche da parte dell area competente del Comune verranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i all'area stessa/o da parte del medesimo Responsabile Unico del Procedimento. Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente, il Responsabile dell area Economico Finanziaria certificherà entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del citato Decreto MEF e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, (anche sulla base della dichiarazione di regolarità contributiva attestata dal Responsabile del Procedimento nel provvedimento di liquidazione e aver fatto le verifiche previste nella normativa anche secondaria inclusa la circolare del Ministro dell'economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n relativa DELIBERA DI GIUNTA n. 73 del Pag. n.6 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

7 all articolo 48 bis del DPR n. 602/1973), ovvero l'insussistenza parziale o totale nonché l'inesigibilità anch'essa parziale o totale dei crediti. Resta inteso che il Comune procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti del Comune. Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l'indicazione della data massima entro cui il Comune effettuerà il pagamento alla Banca/all'Intermediario Finanziario (entro 12 mesi dalla data della notifica della cessione del credito - data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione), il creditore provvederà a trasmetterla alla Banca/Intermediario Finanziario al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione. L'Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti del Comune anche laddove dovesse venir meno la validità e/o l'efficacia della Convenzione. Si precisa in ogni caso che la cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del Decreto Legislativo , n.163, e si dovrà pertanto procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, da notificarsi al Responsabile Unico del Procedimento del Comune (competente in relazione alla fornitura o al lavoro svolto, nelle forme previste dalla legge), che provvederà ad accettare espressamente la cessione, anche ai sensi dell articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell'economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, inviando alla Banca/Intermediario Finanziario cessionario una accettazione esplicita redatta sostanzialmente secondo lo schema allegato alla presente Convenzione (Allegato 1-bis). La cessione del credito avverrà con le modalità concordate negli atti di cessione e gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'impresa cedente. In particolare, la commissione di sconto omnicomprensiva applicabile dalla Banca/dall Intermediario Finanziario al valore nominale del credito certificato, sarà calcolato sulla base del tasso Euribor 12 mesi base 360, maggiorato di uno spread compreso tra il [ ]% e il [ ]% su base annua, fatte salve pattuizioni migliori concordate direttamente con le imprese fornitrici dalla Banca/dall'Intermediario Finanziario. Le spese di istruttoria a carico dell impresa cedente sono quantificate in euro[*] per pratica. Restano in ogni caso a carico dell'impresa gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, ecc.. La Banca/l'Intermediario Finanziario, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà nei confronti del Comune, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (entro 12 mesi dalla data della notifica al Comune della cessione di credito - data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi. Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del Comune nei confronti della Banca/dell'Intermediario Finanziario cessionaria/o fino alla scadenza indicata nella certificazione. Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza della cessione di credito indicata nella certificazione, la Banca/l'Intermediario Finanziario applicherà al Comune dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella certificazione, interessi moratori nella misura di Euribor 1 mese base 360, rilevato sul Sole 24 ore del giorno antecedente la data di decorrenza del periodo di riferimento, maggiorato di uno spread pari a [*] annuo, da versarsi mensilmente in via posticipata. ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO La presente Convenzione ha durata fino al..e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti, anche in relazione alle modifiche normative che prevedano la possibilità di presentare istanza di certificazione del credito anche successivamente al. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le DELIBERA DI GIUNTA n. 73 del Pag. n.7 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

8 operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione. Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R.. In caso di recesso, la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30 giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione. ARTICOLO 4: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Le parti convengono che, ove il Comune non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, e comunque entro i 12 mesi dalla data della notifica al Comune della cessione di credito, la Banca avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell articolo 1456 del codice civile. La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull efficacia delle cessioni di credito per le quali il Comune abbia già rilasciato le relative certificazioni. Letto, approvato e sottoscritto [*], li Per il Comune di [*] Per la Banca/l'Intermediario Finanziario DELIBERA DI GIUNTA n. 73 del Pag. n.8 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

9 Allegato 1-bis Modello di accettazione (da redigere su carta intestata del Comune di [*]) Luogo, [data] Protocollo n. [*] A: Banca [*] e [indirizzo della Cedente] Oggetto: Accettazione cessione dei crediti certificati Gentili Signori, con riferimento alla cessione dei crediti certificati avvenuta in data [*], per un importo complessivo di [*], con atto rogato dal notaio [*], notificata alla scrivente amministrazione tramite ufficiale giudiziario a [mani/mezzo posta] in data [*], intervenuta tra [*] (in qualità di Cedente ) e la Banca [*] (in qualità di Cessionaria ), la presente Amministrazione, anche ai sensi della Convenzione approvata dalla [*] Comunale in data [*] e sottoscritta dalla stessa Banca, accetta e riconosce la suddetta cessione come valida ed opponibile ad essa stessa, ed in particolare Vi conferma che: (i) non esistono alla data odierna situazioni di inadempienza della Cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 2, comma 9 del Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, ai sensi del regolamento di esecuzione Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, ai sensi della circolare del Ministro dell'economia e delle Finanze del 29 luglio 2008, n. 22 e, soprattutto della circolare del Ministro dell'economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29; (ii) accetta puramente e semplicemente la cessione notificata come sopra indicata, anche ai sensi dell articolo 1248 primo comma del codice civile.... (firma) DELIBERA DI GIUNTA n. 73 del Pag. n.9 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

10 OGGETTO: MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000 PARERE TECNICO Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole Pieve di Soligo, Il Responsabile del Servizio RAGIONERIA F.to PESSOT CINZIA PARERE CONTABILE Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere: Favorevole Pieve di Soligo, Il Responsabile del servizio RAGIONERIA F.to PESSOT CINZIA DELIBERA DI GIUNTA n. 73 del Pag. n.10 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

11 Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. IL PRESIDENTE F.to SFORZA FABIO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to SPESSOTTO VITTORINO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. Pieve di Soligo, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI F.to TOMASI ANGELA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) Si da' atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI F.to TOMASI ANGELA DENUNCE DI ILLEGITTIMITA' O VIZI DI COMPETENZA - CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI (Art. 127 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) La presente deliberazione oggetto di denuncia di legittimità/competenza in data ai sensi dell'art. 127, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n viene oggi rimessa al Difensore Civico di Pieve di Soligo per il controllo dei vizi denunciati. Pieve di Soligo IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA il ai sensi del 3 comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n Pieve di Soligo IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO RICHIESTO DAI CONSIGLIERI (Art. 127 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) Si certifica che la su estesa deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune, è stata trasmessa al Difensore Civico di Pieve di Soligo. - che il Difensore Civico stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione prot. n. del, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA in data ai sensi del 2 comma dell'art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; - è stata modificata con propria delibera n. del esecutiva il. - è stata confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale con delibera n. del esecutiva il. Pieve di Soligo IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo. Pieve di Soligo L ADDETTO INCARICATO DELIBERA DI GIUNTA n. 73 del Pag. n.11 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

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