bollettino giuridico ambientale 1 Semestre 2002

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1 bollettino giuridico ambientale 1 Semestre 2002 Assessorato all Ambiente27

2 REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO AMBIENTE Direzione 22 - Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione - Gestione Rifiuti Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale ISSN Direttore Responsabile: Roberto Salvio Impostazione grafica e allestimento CSI-Piemonte

3 INTRODUZIONE La pubblicazione di una raccolta di normativa ed atti amministrativi di interesse ambientale risponde all esigenza degli operatori del settore e del pubblico interessato di avere a disposizione l insieme dei provvedimenti emanati nel corso degli anni, sia di carattere generale che relativi ad aspetti specifici delle problematiche ambientali. Il Bollettino Giuridico Ambientale raccoglie le normative e gli atti di indirizzo emanati a livello comunitario, statale e regionale, secondo l ordine cronologico con il quale sono stati pubblicati, tenuto conto della rilevanza giuridica che la pubblicazione riveste ai fini della entrata in vigore dei singoli provvedimenti. La pubblicazione del Bollettino Giuridico Ambientale, avviata nell anno 1989, è semestrale. Ciascun numero è suddiviso in tre sezioni, che contengono gli atti di rispettiva competenza: Comunità Europea Stato Regione Sono stati inseriti - nelle sezioni Stato e Regione - alcuni provvedimenti di competenza di soggetti operanti a livello nazionale, sovraregionale o regionale, quali Comitati o Autorità (es. Autorità di Bacino), in considerazione dell interesse che essi rivestono per la conoscenza delle problematiche ambientali. La classificazione per tipologia di argomento, presente nei primi sedici numeri, non viene più effettuata, in quanto resa inapplicabile per la complessità e la trasversalità che caratterizzano la produzione giuridica ambientale. La possibilità di ricerca dei testi per argomento sarà invece mantenuta sulla versione informatizzata del Bollettino Giuridico Ambientale. Viene invece mantenuta la sezione citazioni, nella quale sono riportati, seppure in modo non esaustivo, i titoli di provvedimenti diversi, riconducibili per alcuni aspetti ai temi ambientali, pubblicati nel semestre di riferimento.

4 LEGENDA Elenco delle principali abbreviazioni Acc. ACCORDO G.U.C.E GAZZETTA UFFICALE COMUNITÀ EUROPEE B.U. BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE L. LEGGE C.I.P.E. COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PRO- GRAMMAZIONE ECONOMICA L.C. LEGGE COSTITUZIONALE CIR.M. CIRCOLARE MINISTERIALE L.R. LEGGE REGIONALE CIR.R. CIRCOLARE REGIONALE O.M. ORDINANZA MINISTERIALE COM.M. COMUNICATO MINISTERIALE P.A. PUBBLICA AMMlNlSTRAZlONE COM.R. COMUNICATO REGIONALE RAC.CE RACCOMANDAZIONE COMUNITÀ EUROPEE D.C.R. DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE R.D. REGIO DECRETO D.D. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.D.L. REGIO DECRETO LEGGE DEC.CE DECISIONE COMUNITÀ EUROPEE REG.CE REGOLAMENTO COMUNITÀ EUROPEE Del. DELIBERAZIONE RIS.CE RlSOLUZIONE COMUNITÀ EUROPEE Del.Aut. Bacino DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ Dl BACINO DEL FIUME PO T.U. TESTO UNICO D.G.R. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE app. appendice D.l. DECRETO INTERMINISTERIALE art. artt. articolo/i D.L. DECRETO LEGGE cpv. capoverso D.Lg./D.Lgs. DECRETO LEGISLATIVO let. Iett. Iettera/e D.M. D.P.C.M. DECRETO MINISTERIALE DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI n. numero p. pag. pagina/e D.P.G.R. DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE par. paragrafo D.P.R. DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA reg. regolamento DIR.CE DIR.P.C.M. DIRETTIVA COMUNITÀ EUROPEE DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSI- GLIO DEI MINISTRI s.n. suppl. senza numero supplemento G.U. GAZZETTA UFFICALE REPUBBLICA ITALIANA tab. tabella

5 INDICE ATTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 7 dicembre 2001, 2001/100/CE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (G.U.C.E. n. L 16 del 18 gennaio 2002) Decisione della Commissione 21 dicembre 2001, 2002/18/CE Decisione della Commissione che stabilisce il piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica (G.U.C.E. n. L 7 dell 11 gennaio 2002) Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/3/CE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria (G.U.C.E. n. L 67 del 9 marzo 2002) Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 1 marzo 2002, n. 466/2002/CE Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale (G.U.C.E. n. L 75 del 16 marzo 2002) Decisione della Commissione 7 marzo 2002, 2002/273/CE Decisione della Commissione che assegna quote di importazione per le sostanze controllate di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2002 (G.U.C.E. n. L 94 dell 11 aprile 2002) Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (G.U.C.E. n. L 85 del 28 marzo 2002) Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 aprile 2002, n. 805/ Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (G.U.C.E. n. L 132 del 17 maggio 2002)

6 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 aprile 2002 n. 804/ Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (G.U.C.E. n. L 132 del 17 maggio 2002) Decisione del Consiglio 25 aprile 2002, 2002/358/CE Decisione del Consiglio riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (G.U.C.E. n. L 130 del 15 maggio 2002) Decisione della Commissione 27 giugno 2002, n. 2002/525/CE Decisione della Commissione che modifica l allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (G.U.C.E. n. L 170 del 29 giugno 2002) ATTI DELLO STATO Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" (Suppl. alla G.U. n. 13 del 16 gennaio 2002) Decreto Ministeriale 23 novembre Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Suppl. alla G.U. n. 37 del 13 febbraio 2002) Deliberazione del Comitato Nazionale dell'albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 12 dicembre Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9: bonifica dei siti (G.U. n. 15 del 18 gennaio 2002) Decreto Ministeriale 20 dicembre Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (G.U. n. 48 del 26 febbraio 2002) Decreto Ministeriale 21 dicembre Programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, efficienza energetica e mobilità sostenibile nelle aree naturali protette (G.U. n. 91 del 18 aprile 2002)

7 Decreto Ministeriale 21 dicembre Recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione del 29 gennaio 2001 che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (G.U. n. 1 del 2 gennaio 2002) Deliberazione del Comitato Nazionale dell'albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 27 dicembre Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (G.U. n. 21 del 25 gennaio 2002) Decreto Ministeriale 8 gennaio Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali (G.U. n. 15 del 18 gennaio 2002) Decreto Ministeriale 10 gennaio Modificazioni della direttiva 76/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (G.U. n. 78 del 3 aprile 2002) Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (G.U. n. 58 del 9 marzo 2002) Decreto Ministeriale 5 febbraio Modifiche al decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 467, di individuazione dei programmi nazionali (G.U. n. 56 del 7 marzo 2002) Decreto Legge 7 febbraio 2002, n Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale (G.U. n. 34 del 9 febbraio 2002) Legge 20 febbraio 2002, n Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (Suppl. alla G.U. n. 62 del 14 marzo 2002) Decreto Legge 7 marzo 2002, n Disposizioni urgenti per l individuazione della disciplina relativa all utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione (G.U. n. 57 dell 8 marzo 2002)

8 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione (G.U. n. 60 del 12 marzo 2002) Deliberazione dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas 19 marzo Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Deliberazione n. 42/02) (G.U. n. 79 del 4 aprile 2002) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo Modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, di cui all'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (G.U. n. 137 del 13 giugno 2002) Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio (Suppl. alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002) Legge 9 aprile 2002, n Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale (G.U. n. 84 del 10 aprile 2002) Direttiva Ministeriale 9 aprile Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti (Suppl. alla G.U. n. 108 del 10 maggio 2002) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi (G.U. n. 91 del 18 aprile 2002) Accordo Conferenza Stato Regioni 18 aprile Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità montane sull'art. 8, comma 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante "attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27 (G.U. n. 145 del 22 giugno 2002) Decreto Ministeriale 26 aprile Modifiche al decreto ministeriale 23 novembre 2001 in materia di dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 372 del 1999 (G.U. n. 126 del 31 maggio 2002)

9 Legge 1 giugno 2002, n Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 (Suppl. alla G.U. n. 142 del 19 giugno 2002) ATTI DELLA REGIONE Determinazione Dirigenziale 29 novembre 2001, n D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 e 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n del 13 dicembre Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per attività di servizio nuovi, da modificare o da trasferire (B.U. n. 6 del 7 febbraio 2002) Deliberazione Autorità di Bacino del fiume Po 18 dicembre 2002, n Direttiva Portale limite di deflusso per l asta del fiume Po - Individuazione dei valori obiettivo (B.U. n. 11 del 14 marzo 2002) Deliberazione del Consiglio Regionale 27 dicembre 2001, n Direttiva CE 97/11. Integrazione degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione (B.U. n. 5 del 31 gennaio 2002) Legge Regionale 28 dicembre 2001, n Costituzione dell Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po (B.U. n. 1 del 3 gennaio 2002) Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2001, n L.R. n. 42/2000 art. 16 definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per la presentazione dei progetti per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati, ai fini dell ammissione a finanziamento regionale (B.U. n. 3 del 17 gennaio 2002) Deliberazione della Giunta Regionale 7 gennaio 2002, n Indirizzi per l istruttoria delle istanze relative alla realizzazione di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici (B.U. n. 4 del 24 gennaio 2002) Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2002, n Manutenzione dei corsi d acqua di competenza regionale con asportazione di materiali litoidi: individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi e determinazione dei canoni. Prime indicazioni (B.U. n. 4 del 24 gennaio 2002)

10 Deliberazione del Consiglio Regionale 29 gennaio 2002, n Prima individuazione delle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (Suppl. al B.U. n. 7 del 14 febbraio 2002) Legge Regionale 4 febbraio 2002, n Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino e alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 Norme per l utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino (B. U. n. 6 del 7 febbraio 2002) Legge Regionale 4 febbraio 2002, n Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 Istituzione della Zona di Salvaguardia dell Alpe Devero (B.U. n. 6 del 7 febbraio 2002) Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2002, n Legge Regionale 14 dicembre 1998, n D.C.R. n del 27/12/2001. Aggiornamento allegato B2, categoria progettuale n. 1. Conversione in Unità Bovina Adulta (UBA) (B.U. n. 13 del 28 marzo 2002) Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2002, n Procedure semplificate per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale nel rispetto delle condizioni di cui all articolo 13 del D.M. 471/ Interventi di bonifica di terreni contaminati a seguito di perdite da serbatoi interrati per lo stoccaggio di oli minerali (B.U. n. 10 del 7 marzo 2002) Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2002, n Legge regionale 24/aprile/1990 n. 50, Istituzione della zona di salvaguardia dell Alpe Devero. D.C.R. n del 24/febbraio/2000, Approvazione del piano paesistico della Zona di salvaguardia dell Alpe Devero. Integrazione, a seguito di accertamento di errore materiale, delle norme di attuazione del piano paesistico della zona di salvaguardia dell Alpe Devero (B.U. n. 11 del 14 marzo 2002) Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2002, n Criteri e modalità relativamente all attuazione dell art. 9, comma 3 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 relativo alla bonifica di siti inquinati (B.U. n. 11 del 14 marzo 2002) Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2002, n Legge regionale 40/1998 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione. Riorganizzazione allegati (B.U. n. 15 dell 11 aprile 2002)

11 Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2002, n Sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995 n. 59. Definizione delle modalità di intervento finanziario regionale per la realizzazione di impianti di compostaggio e di incenerimento della frazione secca del rifiuto urbano in attuazione del programma attivato con D.G.R. n del 2 agosto 1999 (B.U. n. 17 del 24 aprile 2002) Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2002, n L.R. n. 48 del 29 agosto Individuazione della percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti, devono raggiungere per usufruire del pagamento in misura ridotta del tributo speciale, per il deposito in discarica degli scarti e sovvalli (B.U. n. 20 del 16 maggio 2002) Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2002, n Legge regionale 40/1998 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione. Aggiornamento allegato alla D.G.R del 12 aprile 1999 in materia di organo tecnico (B.U. n. 20 del 16 maggio 2002) Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2002, n Indirizzi relativi all esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle Province in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici, nonché allo svolgimento dei compiti da espletarsi da parte dell A.R.P.A. in modo integrato (B.U. n. 25 del 20 giugno 2002) Determinazione Dirigenziale 13 giugno 2002, n L.R. 59/95. Incentivo di Euro 5,16/abitante (L /abitante) previste dal Piano regionale per i Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano raggiunto entro il 2001 il 50% di raccolta differenziata. Modalità e termini per la presentazione delle domande, concessione e revoca (B.U. n. 26 del 27 giugno 2002) Determinazione Dirigenziale 17 giugno 2002, n Contributi regionali a favore di Consorzi, Comunità Montane e Aziende per l incentivazione della gestione dei servizi di raccolta differenziata del rifiuto organico. Criteri di concessione e modalità di erogazione e revoca. Approvazione modulo di domanda e termine per presentazione domanda di incentivazione (B.U. n. 26 del 27 giugno 2002) Citazioni e riferimenti Volumi già pubblicati

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13 Atti della Comunità Europea

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15 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 7 dicembre 2001, n. 2001/100/CE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (G.U.C.E. n. L 16 del 18 gennaio 2002 ) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, (1) GU C 365 E del , pag.268. (2) GU C 139 dell' , pag.1. (3) Parere del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 ottobre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 14 novembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 76 del , pag.1.direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del , pag.34). (5) GU L 42 del , pag.1.direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 del , pag.9). (6) GU L 350 del , pag.1. visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3), considerando quanto segue: (1) La direttiva 70/220/CEE del Consiglio (4) è una delle direttive particolari della procedura di omologazione istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (5). (2) La direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE (6) introduce limiti specifici per le emissioni di monossido di carbonio e i idrocarburi, nonché una nuova prova per misurare queste emissioni a bassa temperatura, in modo da adattare alle condizioni ambiente incontrate nella pratica l'efficienza del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli della categoria M 1 e della categoria N 1, classe I, dotati di motore ad accensione comandata. (3) La Commissione ha fissato limiti adeguati per le emissioni a bassa temperatura dei veicoli della categoria N 1, classe II e III, con motore ad accensione comandata. È ora opportuno sottoporre alla prova a bassa temperatura anche i veicoli della categoria M 1 con motore ad accensione comandata destinati a trasportare più di sei occupanti e i veicoli della categoria M 1 con motore ad accensione comandata aventi una massa massima superiore a kg, che in precedenza ne erano esclusi. (4) A causa delle loro caratteristiche di emissione, è opportuno escludere dalla prova a bassa temperatura i veicoli con motore ad accensione comandata che funzionano unicamente con un combustibile gassoso (GPL o GN). I veicoli dotati di sistema a benzina utilizzato soltanto in casi d'urgenza o per l'avviamento del motore e in cui il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri, devono essere considerati come veicoli che funzionano unicamente con combustibile gassoso. (5) È opportuno uniformare la prova relativa alle emissioni a bassa temperatura con la prova relativa alle emissioni a temperatura ambiente normale. La prova a bassa temperatura è pertanto limitata ai veicoli delle categorie M e N aventi una massa massima non superiore a kg. 15

16 DIR. 2001/100/CE Bollettino Giuridico Ambientale n. 27 (6) La direttiva 70/220/CEE deve essere modificata in conseguenza, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Art. 1 Gli allegati I e VII della direttiva 70/220/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva. Art Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro nove mesi dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano queste misure, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Art. 3 La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Art. 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. ALLEGATO MODIFICHE ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE 1. La figura I.5.2, tipo VI, è sostituita dalla figura seguente: "Prove di omologazione Veicoli con motore ad accensione Veicoli con motore comandata delle categorie M e N ad accensione spontanea delle categorie M 1 ed N 1 Tipo VI Si (massa massima =3, 5 t) " Il punto è modificato come segue: Il riferimento alla nota (1) e la stessa nota (1) sono soppressi. 3.Il punto è sostituito dal punto seguente: " Devono essere sottoposti a questa prova tutti i veicoli della categoria M 1 e della categoria N 1 muniti di motore ad accensione comandata, ad eccezione di quelli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso (GPL o GN). I veicoli che possono essere alimentati sia con la benzina che con un combustibile gassoso, ma in cui il sistema a benzina è utilizzato soltanto in casi d'urgenza o per l'avviamento del motore e in cui il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri, sono considerati, ai fini della prova di tipo VI, come veicoli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso. I veicoli che possono essere alimentati sia a benzina che con GPL o GN devono essere sottoposti alla prova di tipo VI soltanto con la benzina. Questa prescrizione si applica ai nuovi tipi di veicoli della categoria M 1 e della categoria N 1, classe I, eccetto i veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti ed i veicoli aventi una massa massima superiore a kg. (1) A decorrere dal 1 gennaio 2003, questa prescrizione si applica ai nuovi tipi di veicoli della categoria N 1, classi II e III, ai nuovi tipi di veicoli della categoria M 1 destinati a trasportare più di sei occupanti e ai nuovi tipi di veicoli della categoria M 1 aventi una massa massima superiore a kg e inferiore o uguale a kg. (1) Questa prescrizione si applica ai nuovi tipi a decorrere dal 1 gennaio 2002."

17 DEC. 2001/100/CE 4. La tabella di cui al punto è sostituita dalla tabella seguente: "Temperatura di prova 266 K ( 7 C) Categoria Classe Massa di monossido Massa di idrocarburi di carbonio (CO) L 1 (g/km) (HC) L 2 (g/km) M 1 (1) 15 1,8 N 1 I 15 1,8 N 1 (2) I 24 2,7 III 30 3,2 (1) Eccettuati i veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti e i veicoli aventi una massa massima superiore a kg. (2) Compresi i veicoli della categoria M 1 di cui alla nota 1." MODIFICHE ALL'ALLEGATO VII DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE 5. La prima frase del punto 1 è modificata come segue: "1.Il presente allegato si applica soltanto ai veicoli con motore ad accensione comandata, quali sono descritti al punto dell'allegato I." 6. La prima frase del punto è modificata come segue: "2.1.1.Il presente punto riguarda le apparecchiature necessarie per le prove delle emissioni dei gas di scarico a bassa temperatura ambiente effettuate sui veicoli con motore ad accensione comandata, quali sono definiti al punto dell'allegato I." 7. Al punto 4.3.3, il riferimento alla nota 1 e la stessa nota 1 sono soppressi. 17

18 DECISIONE DELLA COMMISSIONE 21 dicembre 2001, n. 2002/18/CE Decisione della Commissione che stabilisce il piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica (G.U.C.E. n. L 7 dell 11 gennaio 2002) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 18 (1) GU L 237 del , pag. 1. (2) GU L 114 del , pag. 1. visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, la Commissione è tenuta a stabilire un piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica. (2) Il piano di lavoro deve comprendere una strategia per lo sviluppo del sistema nella quale siano definiti gli obiettivi relativi al miglioramento dell'ambiente e alla penetrazione nel mercato, un elenco non esaustivo di gruppi di prodotti da considerare prioritari per l'azione comunitaria e i piani di coordinamento e i cooperazione tra il sistema comunitario e altri sistemi di assegnazione di marchi di qualità ecologica negli Stati membri. (3) Il piano di lavoro deve inoltre definire i provvedimenti per l'attuazione della strategia e includere un piano di finanziamento del sistema. (4) Infine il piano di lavoro deve definire i servizi ai quali non si applica il sistema, tenendo conto del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (2). (5) Il piano di lavoro deve essere riesaminato a intervalli regolari. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Art. 1 È adottato il piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004, di cui all'allegato. Art. 2 La revisione del piano di lavoro deve avere inizio entro il 31 dicembre Art. 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. ALLEGATO PIANO DI LAVORO RELATIVO AL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITÀ ECOLOGICA INTRODUZIONE Il marchio comunitario di qualità ecologica è stato introdotto nel 1992 per incoraggiare le imprese a sviluppare prodotti con un impatto ambientale ridotto durante tutto il loro ciclo di vita e a fornire ai consumatori informazioni più

19 DEC. 2002/18/CE adeguate al riguardo. Da allora sono stati sviluppati nuovi approcci strategici sulla sostenibilità di beni e servizi. Questi interventi, effettuati a tutti i livelli politici, sono culminati nel Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti (1) (IPP), che propone una nuova strategia di rafforzamento e i riorientamento delle politiche ambientali associate ai prodotti e i sviluppo del mercato di prodotti più ecologici; esso costituirà uno degli elementi chiave innovativi del Sesto programma di azione per l'ambiente intitolato: "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta " (2). La strategia proposta dalla Commissione nel Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti è in fase di esame presso altre istituzioni europee e i soggetti interessati. I risultati di questo ampio dibattito consentiranno di capire come sia possibile integrare la strategia IPP nella politica ambientale. Questa consultazione offrirà una base per un futuro Libro bianco, che conterrà le conclusioni della Commissione relative all'attuazione della strategia IPP. La strategia proposta dal Libro verde prevede tre elementi principali: i meccanismi dei prezzi, la domanda di beni e servizi più ecologici e le misure per promuovere un approccio più ecologico nella progettazione e nell'uso dei prodotti. Occorre tra l'altro facilitare l'accesso, per i consumatori, a informazioni comprensibili, rilevanti e credibili rafforzando e riorientando il sistema di assegnazione dei marchi ecologici. Tutto ciò favorirà una nuova dimensione del marchio europeo di qualità ecologica, che fino ad ora ha usufruito di un supporto limitato o nullo da parte di altre misure politiche e non ha ancora raggiunto un livello soddisfacente di visibilità sul mercato. Nell'ambito del sistema europeo del marchio di qualità ecologica sono disponibili una quantità considerevole di informazioni e i conoscenze specifiche sulla politica di prodotto basata sull'orientamento al ciclo di vita, che possono essere messe a disposizione delle parti interessate coinvolte nell'ulteriore sviluppo dell'approccio IPP. Il presente piano di lavoro deve pertanto essere collocato nel contesto delle discussioni in corso in merito a una politica integrata dei prodotti a livello comunitario e allo sviluppo del Sesto programma di azione per l'ambiente e della strategia della Comunità europea per lo sviluppo sostenibile. Quest'ultima rientra nei lavori preparatori per il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile che si terrà a Johannesburg nel Durante il vertice, in base alla strategia di Rio del 1992, l'unione europea cercherà di addivenire a un "accordo globale "sullo sviluppo sostenibile. Il Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001 (3) ha concordato una strategia di sviluppo sostenibile aggiungendo una dimensione ambientale alla strategia di Lisbona relativa all'occupazione, alle riforme economiche e alla coesione sociale. Indicando esplicitamente la IPP come un compito di responsabilità congiunta ed esortando l'industria a prendere parte allo sviluppo e alla diffusione dell'impiego di tecnologie ecologiche, lo stesso Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di sganciare la (1) COM(2001) 68 def. (2) COM(2001) 31 def. (3) Conclusioni della presidenza del 15 e 16 giugno 2001, SN200/01 pag. 4; comunicazione della Commissione: sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'eu per lo sviluppo sostenibile (9175/01). crescita economica dall'uso delle risorse. Le asserzioni ambientali costituiranno un elemento di rilievo nell'ambito di questi nuovi approcci, con un contributo significativo dei marchi ISO tipo I (marchi di qualità ecologica certificati da terze parti e basati sul ciclo di vita, conformemente alla norma ISO 14024), come il marchio comunitario di qualità ecologica. Va detto che il marchio di qualità ecologica, in quanto sistema volontario e selettivo, non dispone della forza e dell'universalità che possono offrire provvedimenti normativi quali i regolamenti. Tuttavia, i sistemi validi di assegnazione del marchio ecologico continueranno ad essere attraenti per i consumatori grazie alla loro immediatezza e semplicità e vanno a beneficio delle aziende in quanto incentivano i prodotti e offrono vantaggi commerciali nei punti vendita. Il marchio comunitario di qualità ecologica costituisce inoltre un punto di riferimento per l'eccellenza ambientale a livello europeo, ad esempio introducendo considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici e contribuendo ad identificare i prodotti ecologici per i quali possono essere previsti sgravi fiscali. Inoltre, nel progetto di direttiva sull'impatto ambientale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica viene proposta come assunzione della conformità ai requisiti della direttiva. Infine, sebbene sia chiaro che il marchio comunitario di qualità ecologica non abbia ancora raggiunto una penetrazione del mercato soddisfacente, esso si è affermato distintamente rispetto al passato, grazie ad una gamma di gruppi di prodotti in continuo aumento, la diffusione di prodotti etichettati in quasi tutti gli Stati membri e la costante presentazione di nuove richieste di assegnazione. Nuove prospettive, come la politica integrata dei prodotti in generale e l'evoluzione verso una dimensione più ecologica nelle pratiche di appalto in particolare, stanno aprendo ulteriori opportunità di mercato. Ciò nonostante, rimane ancora molto da fare per rendere il marchio comunitario di qualità ecologica attraente per produttori, distributori, consumatori e altre parti interessate. In particolare, occorre diffondere la filosofia del marchio di qualità ecologica quale marchio di eccellenza ambientale dotato di numerosi punti di forza esclusivi, in quanto è l'unico ad essere realmente europeo, valido nei 15 Stati membri dell'ue e in tre Stati SEE. Si tratta di un marchio pubblico, e non privato, sviluppato sotto l'autorità delle istituzioni europee. I criteri sono sviluppati in base ad un'ampia consultazione fra tutte le parti interessate, comprese le autorità pubbliche, i rappresentanti dei consumatori e le organizzazioni ambientaliste non governative (ONG), l'industria, le piccole e medie imprese (PMI), i distributori e altri. Si tratta di un marchio ambientale, non sanitario o i qualità, nonostante siano tenuti in considerazione anche questi aspetti. Esso prende in considerazione tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti: ciò significa che il marchio non è legato ad uno specifico aspetto o limitato alle caratteristiche di un singolo prodotto, bensì che utilizza lo stesso logo per un'ampia gamma di gruppi di prodotti ed è pertanto facilmente riconoscibile dai consumatori, che possono confidare nel fatto che i prodotti sui quali è apposto sono fra i migliori per quanto riguarda le prestazioni ambientali. Non si tratta di un'autodichiarazione del fabbricante, in quanto l'ottemperanza ai criteri è certificata, verificata e controllata da una terza parte indipendente (uno degli organismi competenti del marchio di qualità ecologica). 19

20 DEC. 2002/18/CE Bollettino Giuridico Ambientale n L'obiettivo fondamentale del presente piano di lavoro consiste pertanto nel basare su queste solide fondamenta il programma di lavoro dei prossimi tre anni, che: - renderà il marchio di qualità ecologica uno strumento più efficace e i successo per il miglioramento della qualità ambientale di prodotti e servizi, - contribuirà a rendere più sostenibili i consumi e a raggiungere gli obiettivi politici delineati nella strategia della Comunità europea per lo sviluppo sostenibile, nel Sesto programma di azione per l'ambiente e nel futuro Libro bianco sulla strategia della politica integrata dei prodotti, - sfrutterà nel modo più efficace le risorse finanziarie che la Commissione, gli Stati membri e i membri del comitato dell'ue per il marchio di qualità ecologica (CUEME) (4) hanno assegnato al sistema. STRATEGIA DI SVILUPPO DEL SISTEMA PER IL PERIODO Politica e strategia La politica e la strategia a lungo termine del marchio comunitario di qualità ecologica sono in continuo sviluppo e adattamento e devono essere strettamente integrate, tra l'altro, nelle discussioni in corso sulla politica integrata dei prodotti (IPP) dell'ue, nello sviluppo del Sesto programma di azione per l'ambiente e nella strategia della Comunità europea per lo sviluppo sostenibile. Il marchio di qualità ecologica deve inoltre seguire da vicino i più ampi sviluppi che interessano le asserzioni di prodotto, comprese le asserzioni ISO tipo II e III e i marchi che riguardano parametri etici, di qualità e legati alla salute umana. Allo scopo di gestire in maniera efficace le numerose discussioni al riguardo ed il flusso di informazioni, sia nell'ambito del sistema che in altri ambiti, e per preparare e orientare il dibattito sul futuro del sistema, occorre istituire un gruppo, attivo e permanente, di gestione strategica. Obiettivo Continuare a sviluppare e a adattare la politica e la strategia a lungo termine del sistema e integrarlo nelle varie politiche sviluppate in relazione al consumo sostenibile (ad esempio la politica integrata dei prodotti, l'integrazione di aspetti ambientali negli appalti pubblici, una maggior diffusione dei marchi di qualità ecologica, la riduzione delle imposte sui prodotti ecologici, ecc. ). Misure di attuazione Il CUEME deve istituire un gruppo permanente di gestione strategica incaricato di sviluppare e i configurare la propria politica e strategia sul lungo periodo; esso dovrà altresì coordinare le proprie attività con gli sviluppi delle altre strategie politiche sopra indicate, fornendo loro dati e orientamenti. Le questioni politiche devono essere discusse nel corso delle riunioni della presidenza (5). (4) Nota: La Commissione svolge funzione di segretariato del CUEME e partecipa a tutte le sue attività. (5) Queste riunioni sono indette due volte l'anno dal presidente di turno del CUEME e hanno luogo nel suo paese; l'obiettivo è i discutere gli orientamenti politici e gli aspetti del marketing. 2. Obiettivi di miglioramento dell'ambiente e di penetrazione nel mercato Gli obiettivi di miglioramento dell'ambiente e i penetrazione nel mercato sono essenzialmente: a) aumentare il numero dei mercati potenzialmente aperti ai prodotti recanti il marchio di qualità ecologica espandendo progressivamente la gamma di gruppi di prodotti contrassegnati dal marchio; b) per ciascuno di questi mercati e gruppi di prodotti aumentare significativamente la visibilità del marchio di qualità ecologica (vale a dire il numero di prodotti con il marchio di qualità ecologica presenti sul mercato); c) incrementare di continuo i vantaggi generali che il sistema offre a livello ambientale rafforzandone il contributo ad un approccio più sostenibile dei consumi. a) Sviluppo dei gruppi di prodotti Sinora sono stati adottati criteri relativi a 17 gruppi di prodotti (tessuto-carta, lavastoviglie, ammendanti, materassi da letto, prodotti vernicianti per interni, calzature, prodotti tessili, personal computer, detersivi per bucato, detersivi per lavastoviglie, carta per copia, lampade elettriche, computer portatili, frigoriferi, lavatrici, detergenti multiuso e per servizi sanitari e detersivi per piatti a mano). Per almeno cinque nuovi gruppi di prodotti (coperture dure per pavimenti, televisori, mobili, aspirapolvere e sistema ricettivo turistico) i lavori di definizione dei criteri sono in corso e dovrebbero concludersi nel L'obiettivo a lungo termine consiste nel definire una serie di gruppi di prodotti che costituiscano una gamma di prodotti sufficientemente completa da attrarre venditori al dettaglio, produttori e consumatori, e che sia gestibile sul piano della definizione e revisione periodica dei relativi criteri. Nel breve periodo l'obiettivo è di avere tra 25 e 35 gruppi di prodotti [per un elenco non esaustivo dei gruppi di prodotti prioritari, cfr. il successivo punto 4, lettera a), e punto 3, lettera a) ]. Laddove opportuno, verrà ampliato progressivamente il campo di applicazione di ciascun gruppo di prodotti, ad esempio includendo anche determinati prodotti per uso professionale. Il sistema, le sue procedure e le sue risorse consentono attualmente alla Commissione di adottare ogni anno fra 4 e 8 decisioni concernenti i criteri per i gruppi di prodotti. In generale, la revisione dei gruppi di prodotti esistenti deve essere effettuata ogni 4-5 anni (anche se questo periodo è adattato ai singoli casi), con una media di circa 4-6 revisioni all'anno, il che lascia spazio mediamente alla definizione di due nuovi gruppi di prodotti ogni anno. Obiettivo Definire una serie di gruppi di prodotti che costituiscano una gamma di prodotti sufficientemente completa e gestibile in grado di interessare venditori al dettaglio, produttori e consumatori. Entro cinque anni il numero dei gruppi di prodotti dovrebbe aumentare a Misure di attuazione In base all'elenco di priorità dei gruppi di prodotti, per ciascun anno contemplato dal piano di lavoro la Commissione, il CUEME e gli Stati membri procedono alle necessarie revisioni di gruppi di prodotti esistenti e definiscono uno o due nuovi gruppi di prodotti. In generale, per ciascun gruppo di prodotti i criteri

21 DEC. 2002/18/CE rimangono validi quattro o cinque anni, sebbene questo periodo di validità è solo di riferimento e va adattato ai singoli casi. Per facilitare la definizione dei criteri il CUEME dovrebbe istituire un gruppo di lavoro che si occupi degli aspetti comuni a molti gruppi di prodotti (ad esempio ritardanti di fiamma, imballaggi, ecc. ). b) Penetrazione nel mercato, visibilità e sensibilizzazione dei consumatori Vi sono quattro parametri di misurazione della visibilità del marchio di qualità ecologica: - imprese: il numero di imprese cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica, - prodotti: il numero di prodotti per i quali le imprese hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica, - articoli: il numero di articoli commercializzati con il marchio di qualità ecologica, - valore: il valore delle vendite di tali articoli franco fabbrica. Attualmente (agosto 2001) il marchio di qualità ecologica è utilizzato da 83 imprese (a fronte di 37 nel marzo 2000) per alcune centinaia di prodotti. Gli articoli tessili e i prodotti verniciati per interni sono di gran lunga i gruppi di prodotti di maggiore successo in termini di numero di richiedenti. Il tessuto-carta copre una quota significativa del valore generale delle vendite dei prodotti recanti il marchio di qualità ecologica. La distribuzione dei detentori del marchio di qualità ecologica e dei loro prodotti nell'ue nel SEE è ancora piuttosto disomogenea ma, in confronto alla situazione di un anno fa, mostra una migliore distribuzione dei prodotti, più bilanciata in 12 dei 17 gruppi di prodotti, con titolari di licenza presenti in 13 dei 18 paesi partecipanti. I dati provvisori per il 2000 indicano vendite per circa 17 milioni di articoli recanti il marchio di qualità ecologica, per un valore franco fabbrica di circa 38 milioni di EUR. Per quanto riguarda la reale penetrazione nel mercato, i prodotti con marchio di qualità ecologica occupano tuttavia una frazione relativamente poco significativa, attualmente inferiore all'1% del mercato totale dei vari gruppi di prodotti. Ad esempio, nel 1999 il valore delle vendite franco fabbrica di prodotti vernicianti per interni con marchio di qualità ecologica non superava 8 milioni di EUR in tutta l'ue, a fronte del valore totale delle vendite complessive di pitture per decorazioni, pari a circa milioni di EUR. L'obiettivo a breve temine consiste pertanto in un aumento considerevole del numero di prodotti recanti il marchio di qualità ecologica, al fine di renderli visibili sul mercato e aumentarne l'impatto ambientale. L'obiettivo a lungo termine consiste nell'incrementare continuamente tale visibilità per avvicinarsi al più presto al potenziale teorico di penetrazione nel mercato del marchio di qualità ecologica, generalmente compreso fra l'1% e il 30% del mercato nel suo insieme (in funzione del gruppo di prodotti in questione e della selettività dei relativi criteri per l'assegnazione del marchio). Occorre sottolineare che, in base all'esperienza globale dei marchi di qualità ecologica di tipo I, raramente ci si avvicina a tali livelli di penetrazione nel mercato e generalmente soltanto per uno o due gruppi di prodotti in mercati geograficamente limitati. Il marchio di qualità ecologica deve pertanto porsi obiettivi realistici ma allo stesso tempo ambiziosi. A breve termine, al fine di raggiungere un livello minimo di visibilità, sarebbe necessario un incremento annuo pari almeno al 25% del valore e/o del numero di articoli con marchio di qualità ecologica. La visibilità non è certo un concetto preciso ma, per quanto riguarda il marchio di qualità ecologica, si considera di avere raggiunto il livello minimo di visibilità quando i consumatori dell'ue e del SEE hanno la possibilità di scegliere, al momento dell'acquisto, prodotti di vari tipi recanti il marchio di qualità ecologica, senza doverli cercare troppo attivamente. Una definizione indicativa grossolana può ad esempio consistere nel fatto che devono essere commercializzati in ciascuno Stato membro prodotti con marchio di qualità ecologica di almeno tre o quattro gruppi di prodotti diversi, in quantità che rappresentino almeno l'1% del loro mercato complessivo. Sotto questo aspetto gli organismi competenti del marchio di qualità ecologica di ciascuno Stato membro hanno identificato determinati gruppi di prodotti esistenti cui orientare le attività promozionali e i marketing, in particolare i prodotti tessili, le calzature, i prodotti vernicianti per interni, gli ammendanti e il tessuto-carta. Sebbene, in ultima analisi, la decisione di utilizzare o meno il marchio di qualità ecologica spetti interamente alle singole imprese (e viene presa essenzialmente in base a fattori economici e i marketing), il CUEME, gli Stati membri e la Commissione possono comunque influenzare considerevolmente la penetrazione nel mercato del marchio di qualità ecologica. Al pari della promozione attiva del marchio presso tutte le parti interessate (cfr. la sezione concernente le azioni promozionali), l'ampia consultazione e il dialogo al momento della definizione dei criteri mirano a conseguire il migliore equilibrio possibile fra gli obiettivi ambientali e la fattibilità sul piano tecnico, in modo da attrarre i produttori, i distributori e i consumatori. Pur essendo sensibilmente aumentato il numero di grossi produttori e venditori al dettaglio consapevoli del marchio di qualità ecologica e delle opportunità che il nuovo sistema può offrire ai loro prodotti, in quanto principali parti interessate essi dovrebbero essere tempestivamente e correttamente informati. I diversi studi svolti dalla Commissione europea negli ultimi anni hanno messo in evidenza alcune lacune del processo di comunicazione, fra cui la mancanza di informazioni, più o meno evidente, sul sistema e sulle opportunità che offre e l'impressione diffusa che il marchio di qualità ecologica sia uno strumento di marketing piuttosto debole. Altri fattori riguardano la riluttanza a partecipare ai sistemi di assegnazione del marchio di qualità ecologica e le difficoltà che incontrano i richiedenti, in particolare in relazione a determinati gruppi di prodotti, a soddisfare i criteri selettivi, in quanto non sempre essi hanno pieno controllo sull'intera catena degli approvvigionamenti (ad esempio nel settore dei prodotti tessili). Molte di queste barriere sono dovute a problemi di comunicazione e i cooperazione fra i soggetti coinvolti nella promozione e nella diffusione del sistema, e vengono discusse nel presente piano di lavoro. Un ulteriore aspetto di grande rilevanza ai fini della visibilità e della penetrazione nel mercato e, di conseguenza, dei vantaggi diretti del marchio per l'ambiente è messo in evidenza in un recente lavoro sul marketing del marchio di qualità ecologica in Grecia, che si prefiggeva di aumentare la notorietà del logo del marchio di qualità ecologica rappresentante un fiore stilizzato presso il grande pubblico. Affinché il logo possa influenzare le scelte dei consumatori, questi ultimi devono essere in grado di comprendere (grazie a conoscenze proprie o per sentito dire o leggendo il marchio o gli opuscoli di accompagnamento, ecc.) che un prodotto 21

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