Biella, 31 marzo 2011
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- Alessia Casini
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1 Relatore Commercialista e revisore contabile Biella, 31 marzo
2 Perché? Le PMI che scelgono di partecipare ad una rete possono dar vita a collaborazioni tecnologiche e commerciali con aziende, per acquisire maggiore forza contrattuale, agevolazioni amministrative, finanziarie e per ricerca e sviluppo. Inoltre un importante vantaggio dell aggregazione è connesso alla necessità di accrescere la massa critica a fronte della globalizzazione dei mercati. Le reti di impresa oggi sono la principale modalità di riorganizzazione del sistema imprenditoriale e si sostanziano in forme di aggregazione che rappresentano una efficace strategia per lo sviluppo delle PMI; PMI 2
3 Motivazioni. 1) Difficoltà a livello organizzativo. 2) Necessità di ridurre i costi fissi. 3) Perdita di parte del capitale umano. 4) Necessità di ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi offerti. 5) Miglioramento competitivo con l uso piattaforme tecnologiche unificate. 3
4 Vantaggi. Accedere alla conoscenza altrui, a condizioni economicamente vantaggiose e con gamma di competenze differenziate molto estesa. Specializzarsi in competenze molto focalizzate, accettando (grazie alla rete) di dipendere da altri per alcune competenze critiche, in modo da ridurre l investimento, il rischio e il tempo che sono richiesti per produrre nuove conoscenze. Realizzare circuiti di condivisone protetti (tra impresa e centri di ricerca, tra fornitori e clienti o tra alleati che possiedono competenze diverse) nella sperimentazione del nuovo, che produce conoscenze originali. Estendere il bacino di applicazione delle conoscenze possedute, arrivando a mercati e applicazioni che vanno oltre le possibilità della piccola impresa, senza tuttavia perdere del tutto il controllo sul processo di riproduzione e propagazione. Aumentare i rendimenti delle conoscenze possedute da ciascuno, in modo da incentivare ulteriori investimenti nella loro produzione e propagazione, rendendo in questo modo sostenibile nel lungo periodo il processo di innovazione e di crescita della produttività. 4
5 Vantaggi. Maggiore efficienza. Lavorando in rete, infatti, si abbassa il costo della conoscenza impiegata e prodotta, grazie alle economie di scala che derivano dalla reciproca specializzazione e dall ampliamento dei bacini d uso. Maggiore flessibilità flessibilità. Diventa possibile rispondere in modo rapido, personalizzato e adattivo alla domanda, anche nelle nicchie o nelle piccole serie, perché l essere in rete con altri consente di disporre di capacità addizionali o differenziate, o di competenze e lavorazioni rapidamente integrabili nel proprio ciclo produttivo. Ciò permette di ridurre significamente il time to market, mantenendo comunque un controllo affidabile sui tempi di consegna e sulle qualità delle forniture. Maggiore creatività creatività. Lavorando in rete è più facile innovare potendo coltivare una propria differenza creatività che anche altri utilizzano (e pagano), e potendo avere accesso a un pool differenziato di idee, risorse, capacità produttive. 5
6 La creazione. IL METODO L analisi conoscitiva delle singole aziende che vogliono collaborare caratteristiche, l organizzazione interna, la specializzazione, etc..). La definizione delle aspettative di condivisione. La determinazione degli obiettivi individuali. Il delineamento di un sistema di valori condiviso. La realizzazione di un progetto di fattibilità che evidenzi il valore aggiunto della rete e i diversi apporti. (le 6
7 La creazione. LE FASI Decisione da parte di un gruppo di imprese di costruire una Rete. Conoscenza reciproca ed esperienze di collaborazione/partenariato. Definizione dei processi da integrare. Definizione degli obiettivi di ciascuna impresa della rete. Individuazione della forma giuridica più idonea e condivisa. Implementazione del modello organizzativo e piano di adeguamento di ciascuna azienda. Costituzione di un livello di coordinamento. Implementazione di un piano marketing condiviso. Implementazione di un piano economico finanziario di ciascuna azienda e della Rete e condivisione di alcune funzioni. Start up della Rete. 7
8 Le collaborazioni La collaborazione tra imprese, molte volte, rappresenta un fenomeno economico privo di regolamentazione formale e per svolgere la loro funzione, tuttavia, queste relazioni devono essere stabili e affidabili, in modo che le imprese possano contare sul comportamento e sulle competenze degli altri, favorendo la reciproca specializzazione. Tra le forme di collaborazione riscontriamo: 1) COLLABORAZIONE ORIZZONTALE. 2) COLLABORAZIONE VERTICALE. 3) COLLABORAZIONE MISTA. 8
9 Le collaborazioni COLLABORAZIONE ORIZZONTALE Si instaura tra: imprese che svolgono la stessa attività, finalizzate a sfruttare, ad esempio, le economie di scala; imprese che svolgono attività diverse ma connesse, come tra fornitori per lo stesso gruppo di clienti o di prodotti complementari e interdipendenti che costituiscono un sottogruppo del prodotto finito 9
10 Le collaborazioni COLLABORAZIONE VERTICALE Con questa forma le imprese delegano ad un nodo centrale il ruolo gestionale, decisionale e di rappresentanza. In genere è la forma di aggregazione esistente tra aziende che appartengono a diversi stadi della catena del valore. Si caratterizza per una maggiore integrazione delle competenze interne ed esterne, le imprese mirano al miglioramento della qualità o al superamento delle barriere per lo sviluppo di nuovi prodotti o l accesso a nuovi mercati. 10
11 Le collaborazioni COLLABORAZIONE MISTA E una forma flessibile con la quale, a seconda delle condizioni di mercato, si vengono a creare nodi che assumono un ruolo centrale per tutto il sistema. Si possono così formare, ad esempio, accordi sulla dimensione verticale che però riguarda un processo di integrazione orizzontale. 11
12 Strumenti giuridici. Accordo quadro Scrittura privata di collaborazione Società Società consortili Associazioni temporanee di impresa A.T.I./A.T.S A.T.I./A.T.S. A.T.S. Contratto di rete 12
13 Strumenti giuridici. Accordo quadro. Si tratta di un accordo tra due o più soggetti con cui si instaura un rapporto di stabile collaborazione (partnership) per la realizzazione di determinate attività e il perseguimento di determinati obiettivi. Viene generalmente utilizzato nel mondo associativo per la realizzazione di progetti legati alla formazione e alla ricerca. 13
14 Strumenti giuridici. Scrittura privata di collaborazione. Si concretizza in un accordo tra due o più parti con cui si regola la propria partnership attraverso la redazione di un atto nella forma della scrittura privata. Viene utilizzata in forme semplici e poco strutturate di collaborazione caratterizzate da un numero molto limitato di imprese. 14
15 Strumenti giuridici. Forme Consortili. Con questo strumento si procede alla creazione di un organismo il consorzio che rappresenta un gruppo di imprese che si danno un organizzazione comune per coordinare determinate fasi della propria attività produttiva o di scambio. I consorzi possono nascere dalla volontà dei singoli consorziati (contratto consortile), da atto della pubblica autorità (consorzi obbligati) o dalla legge (consorzi coattivi). L art. 2615ter del Cod.Civ. prevede la facoltà di usare lo schema societario per il perseguimento dei fini consortili (società consortili). 15
16 Strumenti giuridici. Associazioni temporanee di imprese (A.T.I. A.T.S.). A.T.S.). Sono forme di aggregazione temporanee ed occasionali per cooperare alla realizzazione di opere pubbliche o di altre operazioni complesse. Si caratterizzano per un mandato con rappresentanza conferito ad una delle parti contraenti capogruppo dalle restanti partecipanti. Il rapporto di mandato non determina organizzazione e associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Le A.T.I. quindi non hanno personalità giuridica e non sono soggetti rilevanti ai fini fiscali; la loro forma contrattuale però è prevista nel Codice dei Contratti, che le distingue in ATI Orizzontali (mandatario e mandanti eseguono il medesimo tipo di prestazione ex art. 37) e ATI Verticali (il mandatario esegue la parte principale della prestazione e i mandanti quella secondaria). Le A.T.S. sono una forma di A.T.I. costituita per il raggiungimento di un determinato scopo (es. l esecuzione di un determinato lavoro a seguito dell aggiudicazione di un bando di gara). 16
17 Strumenti giuridici. IL CONTRATTO DI RETE (Legge 9/4/2009 N.33) Il contratto di rete è stato introdotto e disciplinato dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. febbraio 2009 n. 5, 5 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. 17
18 Il contratto di rete. FORMA E CONTENUTO (art.4 ter) ter) Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare: a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete; b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete; c) l'individuazione di un programma di rete; d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso; e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa all attività dell'organo. 18
19 Il contratto di rete. IL PROGRAMMA DI RETE (art.4 ter) ter) Il contratto di rete deve contenere: 1) l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante; 2) le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447bis, primo comma, lettera a) del codice civile; 19
20 Il contratto di rete. CARATTERISTICHE PRINCIPALI La forma del contratto: contratto atto pubblico o scrittura privata autenticata, fondamentale quindi è ricorrere ad un notaio L oggetto del contratto: contratto è una obbligazione reciproca tra le imprese aderenti al contratto di rete ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali Lo scopo del contratto: contratto accrescere la competitività sul mercato e la reciproca capacità innovativa 20
21 Il contratto di rete. ELEMENTI ESSENZIALI L individuazione di un programma di rete (che contenga l enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune) L indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato L individuazione dell dell organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell organo. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l organo agisce in rappresentanza delle imprese nei casi espressamente previsti dalla legge L istituzione di un fondo patrimoniale comune in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione (si vedano artt e 2615 c.c.) L indicazione della durata del contratto, contratto delle modalità di adesione di altre imprese e delle relative ipotesi di recesso. 21
22 Il contratto di rete. PUBBLICITA PUBBLICITA (Art.4 quater) quater) Il legislatore ha previsto che il contratto di rete debba essere iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le parti contraenti. NORME CORRELATE (Art.4 quinquies) quinquies) Alle reti delle imprese si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni. (DISTRETTI PRODUTTIVI) 22
23 Il contratto di rete. AGEVOLAZIONI (Legge 122/2010). Per le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete è prevista un agevolazione che consiste in un regime di sospensione di imposta di cui possono usufruire gli utili di esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune. (Art. 42 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 122/2010). 23
24 Il contratto di rete. AGEVOLAZIONI (Legge 122/2010). CONDIZIONI Detto beneficio spetta a condizione che: a) il programma comune di rete sia preventivamente asseverato asseverato da appositi organismi previsti con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze ovvero, in via sussidiaria da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto (art.42, comma quater); b) le somme accantonate siano destinate al fondo patrimoniale comune comune o al patrimonio destinato all affare per realizzare entro l esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma di rete. 24
25 Il contratto di rete. AGEVOLAZIONI (Legge 122/2010). LIMITI In merito alla determinazione dell importo agevolabile viene stabilito che gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in ogni caso, il limite di per ciascuna impresa, nonché per ciascun periodo d imposta in cui è consentito l accesso all agevolazione e fermo restando il limite stabilito dal comma 2- quinquies pari a 20 milioni di euro per l anno 2011 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e
26 Il contratto di rete. AGEVOLAZIONI (Legge 122/2010). PERDITA REQUISITI Il regime di sospensione di imposta cessa, e quindi gli utili accantonati concorrono alla formazione del reddito, nell esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l adesione al contratto di rete. 26
27 Il contratto di rete. ESEMPI 01Wiring Meccanica C.M.E. (Costruzioni Meccaniche Estensi) Estensi) Consorzio Imprese Subforniture Italia DICO SERVICE NETWORK : MECCANICA GENERALE DIGICONS INFORMATICA Distretto Nord Est Packaging ENERPRO : impiantistica GRUPPO CMS MECCANICA HIHI-MEC.IT : MECCANICA GENERALE I.Style : aziende di mobili concorrenti in Italia ma unite sui mercati esteri MEC IN BO MECNET METALMETAL-LINK 27
28 Il contratto di rete. NORMATIVA E PRASSI Normativa istitutiva: Art. 3, commi 4ter-4quinquies, D.L. 10/2/2009, N. 5 convertito con modificazioni nella Legge 9 aprile 2009, n. 33. Normativa correlata: Legge 23 dicembre 2005, n. 266, commi , Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006 ) - (Distretti produttivi); Art.42, comma 2 quater, D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 122/2010 (Agevolazioni reti d impresa). Prassi: Circolare n. 4/E del 15 febbraio
29 Il contratto di rete. PUBBLICAZIONI AIP (a cura di) Associazione Italiana della produzione, Fare reti d impresa. Dai nodi distrettuali alle maglie lunghe: una nuova dimensione per competere, Il Sole 24Ore, Milano, AIP (a cura di) - Associazione Italiana della produzione, Reti d impresa oltre i distretti. Nuove forme di organizzazione produttiva, di coordinamento e di assetto giuridico, Il Sole 24 Ore, Milano, Cafaggi F., Il contratto di rete Commentario, Il Mulino, Cafaggi F. e Iamiceli P.,Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa, Il Mulino, Bologna, Cafaggi F., Reti di imprese tra regolazione e norme sociali, Il Mulino, Izzo F., Ricciardi A., Relazioni di cooperazione e reti di imprese, Franco Angeli, Milano Ricciardi A., Le reti di imprese. Vantaggi competitivi e pianificazione strategica, Franco Angeli, Milano,
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