REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E PARRUCCHIERE MISTO

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1 COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBČINA DOBERDOB Provincia di Gorizia - Pokrajina Gorica C.A.P TEL FAX P.I C.F via Roma/Rimska Ul., 30 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E PARRUCCHIERE MISTO DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI Le attività di estetista e parrucchiere misto, siano esse esercitate in forma d impresa individuale o in forma di società, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 e dalle disposizioni del presente regolamento. Nel caso in cui tali attività siano svolte in concomitanza con altre attività e in sedi destinate ad uso diverso, anche a titolo di prestazione gratuita (ad esempio in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e simili, anche a favore dei soci o per promozione di un prodotto), devono sottostare alla normativa di cui al primo comma del presente articolo. Non costituisce attività soggetta al presente Regolamento quella relativa alla lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (quale, ad esempio, la realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona. Rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento le attività di applicazione e di trattamento tricologici. L attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto fisico, modificandolo attraverso l eliminazione e l attenuazione degli inestetismi. 1

2 Tale attività può essere svolta con l attuazione di tecniche manuali, con l utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all allegato A) della L.R. 12/2002 e con l applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai soggetti che svolgono l attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all allegato A) della L.R. 12/2002. Sono escluse dall attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico. L attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile. L attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba. ART. 2 TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI L autorizzazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, può essere rilasciata per una delle seguenti tipologie di attività: a) ESTETISTA b) PARRUCCHIERE MISTO ART. 3 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITA L esercizio dell attività di estetista o di parrucchiere misto, esercitata in forma d impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata la rilascio di autorizzazione comunale valida per l intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Le attività di cui al comma 1 possono essere esercitate presso il domicilio dell esercente, qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento. L autorizzazione è rilasciata previo: a) accertamento del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della L.R. 12/2002; 2

3 b) accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali nei quali è svolta l attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici. L autorizzazione è rilasciata con le modalità previste dal presente Regolamento. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni con validità stagionale, fatto salvo il disposto di cui all art. 30, comma 3 della L.R. 12/2002. Non e consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee. ART. 4 ESERCIZIO DELL ATTIVITA Nel caso d impresa individuale, l autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale di estetista e/o di parrucchiere misto ovvero qualora l autorizzazione sia richiesta da un impresa societaria di cui all art. 10 della L. R. 12/2002, dal legale rappresentante della società. L impresa che sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 12/2002 deve dichiarare all atto della domanda che intende svolgere l attività come impresa artigiana, impegnandosi a trasmettere al comune il certificato d iscrizione all albo delle imprese artigiane entro sessanta (60) giorni dal rilascio dell autorizzazione. Le imprese che intendano svolgere le attività di cui al comma 1 in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese entro sessanta (60) giorni dal rilascio dell autorizzazione comunale. Le imprese non artigiane devono indicare il soggetto in possesso della qualificazione professionale. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di cui agli articoli 25 e 27 della L.R.12/2002 devono essere in possesso della relativa qualificazione professionale. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 25 e 27 in forma ambulante o di posteggio. ART. 5 PRESENTAZIONE DOMANDA La domanda di autorizzazione all esercizio dell attività di estetista o di parrucchiere misto, va presentata su carta legale e deve contenere i seguenti requisiti essenziali: a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente e codice fiscale. In caso di impresa non artigiana deve essere indicato il soggetto in possesso della qualifica professionale di estetista e/o parrucchiere misto; 3

4 b) dichiarazione antimafia prevista dalla Legge 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni; c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l attività, la loro disponibilità e estremi del certificato di agibilità degli stessi; d) dichiarazione di conformità dell impianto elettrico alla legge 46/90; Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1) planimetria dei locali dove s intende esercitare l attività, in scala 1:50 o 1:100; 2) elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche; 3) relazione tecnica ove siano indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendono adottare, e qualora si intende installare, le caratteristiche degli impianti di ventilazione artificiale, il tutto a firma di tecnico abilitato. 4) attestato di qualificazione professionale di estetista e/o parrucchiere misto o documentazione idonea a comprovare il conseguimento della qualificazione professionale prevista dagli art. 26 e 28 della L.R. 12/2002 da parte del titolare dell impresa, del direttore dell azienda e dei soci che esercitano l attività di estetista e/o parrucchiere misto. La preventiva autorizzazione è dovuta anche per i trasferimenti di località o di ubicazione dell esercizio. ART. 6 RILASCIO AUTORIZZAZIONE Il termine per il rilascio dell autorizzazione è di sessanta (60) giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione relativa, compatibilmente con l acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intenda accolta. L autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato salvo quanto previsto dal 3. comma dell'art. 30 della L.R. 12/2002. Ogni variazione dei dati contenuti nell autorizzazione deve essere comunicata al Comune per eseguire gli opportuni aggiornamenti. ART. 7 TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA O DELLA GESTIONE DELL ESERCIZIO 4

5 Il trasferimento dell azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o causa di morte, finalizzato all esercizio dell attività, comporta di diritto il trasferimento dell autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, previa dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, entro novanta (90) giorni dalla data di trasferimento dell azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l attività, salvo proroga in caso di comprovata necessità. ART. 8 CESSAZIONE La cessazione dell attività di estetista e di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al Comune entro novanta (90) giorni. ART. 9 SOSPENSIONE E REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE Fatta salva l applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia ed ogni altro caso previsto dalla Legge e dal presente regolamento, l autorizzazione è sospesa qualora l attività di estetista o parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni di legge e con quelle del presente regolamento. La sospensione dell autorizzazione non può essere superiore a 30 giorni, decorsi i quali l autorizzazione è revocata. La revoca dell autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. Inoltre viene pronunciata la decadenza dell autorizzazione: in caso di sospensione non autorizzata dell attività per un periodo superiore a trenta (30) giorni; nel caso di mancata attivazione entro sessanta (60) giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda. Per comprovate ragioni di necessità, per grave indisponibilità fisica del titolare o per altri gravi casi di forza maggiore, comunque documentati, il Comune può prorogare il termine di attivazione dell azienda o autorizzarne la sospensione dell attività. 5

6 ART. 10 RICORSI Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell autorizzazione, di annullamento, di sospensione o di revoca, può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta (30) giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del DPR 1199/1971. ART. 11 VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI Alle imprese artigiane esercenti l attività di estetista e di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 8/1999. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici, possono esercitare l attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del presente Regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste obbligo dell iscrizione all A.I.A. ART. 12 ATTIVITA MISTE L attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avendo i requisiti previsti dal presente Regolamento. Nel caso in cui l attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che svolge professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l esercizio delle attività medesime. Qualora l attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall art. 10 della L.R. 12/2002, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l esercizio delle rispettive attività. I parrucchieri misti, nell esercizio della propria attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, senza la necessità dell autorizzazione e della qualificazione per l esercizio dell attività di estetista, purché tali prestazioni siano complementari rispetto all attività principale. 6

7 Nel caso di attività congiunte svolte nel medesimo locale, la superficie minima dei locali destinati all esercizio dell attività di estetista deve calcolarsi separatamente da quella dei locali destinati rispettivamente all attività di vendita dei prodotti cosmetici e all esercizio dell attività di parrucchiere misto. ART. 13 ATTIVITA DI TATUAGGIO E PIERCING L esercizio dell attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinata all accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell A.S.S. competente. ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI ART. 14 L accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle attività per le quali è richiesta l autorizzazione, nonché dei requisiti igienico sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e dell idoneità delle persone addette all esercizio, è di competenza dell A.S.S. ART. 15 REQUISITI DI SICUREZZA E IGIENICO SANITARI DEI LOCALI L attività di estetista e/o di parrucchiere misto deve essere svolta in locali separati e distinti da altre attività e non in promiscuità con i locali destinati a civile abitazione. I locali da adibire all attività di estetista e/o parrucchiere misto, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità devono possedere i seguenti requisiti: la superficie minima per l esercizio dell attività di parrucchiere misto deve essere di almeno 20 mq; la superficie minima per l esercizio dell attività di estetista deve essere di almeno 25 mq:. - i locali dove è prevista la presenza dell operatore devono avere una superficie di almeno 8 mq;. - i box per le apparecchiature dove non è prevista la presenza dell operatore devono avere una superficie di almeno 4 mq. 7

8 Il limite di superficie di cui sopra non si applica agli esercizi in attività alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2002, nel caso di accertata impossibilità di estensione della superficie stessa. L altezza dei locali di lavoro deve essere pari ad almeno metri 2,50 e dei locali accessori (quali corridoi, disimpegni, servizi igienici, ) non inferiore a metri 2,40, salvo situazioni particolari normate dalla L.R. 44/85 e succ. integrazioni o modifiche. Devono essere strutturalmente ed adeguatamente ventilati ed illuminati con una superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; nel caso in cui non sia possibile il rispetto di tale rapporto sarà consentito derogarvi adottando gli accorgimenti tecnici di volta in volta definiti dall A.S.S. Qualora l esercizio sia situato al piano terra dev essere garantito, al fine della protezione dall umidità, un idoneo isolamento del terreno, ottenuto mediante un idonea soluzione tecnica. Gli esercizi che fanno uso di caschi o similari, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, devono essere dotati di idonei dispositivi per il ricambio dell aria; Nei mesi freddi deve essere garantita una temperatura interna compresa tra i 18 e i 20 C; Il pavimento e le pareti fino ad almeno 2 metri di altezza devono essere rivestiti in materiale liscio, resistente, lavabile e disinfettabile; Il locale di lavorazione deve essere dotato di lavabi con acqua corrente potabile, calda e fredda, e di arredi di facile pulizia; L esercizio deve essere dotato di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti chiusi, di contenitori con coperchio lavabili e disinfettabili per la biancheria e per i rifiuti; Dev essere a disposizione esclusiva dell esercizio, ed all interno dello stesso, un locale igienico dotato di vaso e lavamani con rubinetteria non manuale, separato dai locali di lavoro per mezzo di un antilatrina con dispositivo di richiusura automatica della porta e possibilmente dotata di lavabo; Eventuali zone destinate allo svolgimento dell attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto del locale mediante setti divisori rivestiti in materiale liscio, lavabile e disinfettabile fino all altezza di metri 2 dal pavimento e dovranno essere dotate di lavapiedi; I locali dell esercizio devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e periodicamente disinfettati, secondo le indicazioni dell A.S.S. Gli impianti tecnologici devono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti normative; I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.Lgs. 626/94 e succ. int. e mod. 8

9 Qualunque variazione o modifica dei locali dovrà essere comunicata all A.S.S. Nucleo Igiene Urbana e Ambientale. ART. 16 REQUISITI DI SICUREZZA ED IGIENICO SANITARI DELLE ATTREZZATURE E DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici e di sicurezza: Gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini devono essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona; Le attrezzature e le apparecchiature dell esercizio devono essere tenuti costantemente e scrupolosamente puliti. Gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti, prima dell uso devono essere disinfettati o sterilizzati con procedure ritenute idonee dalla competente A.S.S.; Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare dev essere previamente lavata e disinfettata; Eventuali spazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio; I sedili da parrucchiere devono essere forniti di poggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona; I prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi alle vigenti normative; E vietato l uso del piumino per cospargere la cipria o il talco sulla pelle, a tal fine si devono usare polverizzatori o batuffoli di cotone di cotone da eliminare dopo l uso; Qualora, durante procedimenti tecnici di lavorazione, vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste o nocive, è necessaria un areazione immediata dell ambiente; Durante l eventuale applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che vengano accese fiamme; Qualora durante l esercizio dell attività si sospetti la presenza di affezioni cutanee o degli annessi è necessario indirizzare il cliente alle competenti strutture sanitarie; Durante l esercizio dell attività tutti gli operatori devono attenersi alle norme indicate dal produttore per la manipolazione dei prodotti utilizzati; Per il trattamento di piccole ferite o lesioni della cute devono essere utilizzati esclusivamente prodotti registrati dal Ministero della Salute in applicazione monouso; 9

10 Durante l attività il personale deve costantemente osservare le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, ed indossare una sopravveste chiara in stato di perfetta pulizia; Tutte le apparecchiature elettromeccaniche devono essere conformi alla vigente normativa, munite di dichiarazione di conformità e mantenute costantemente in perfetto stato di manutenzione. ART. 17 MODIFICHE SOSTANZIALI DELLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE Ogni modifica dei locali rispetto alla situazione esistente, qualora soggetta ad autorizzazione o concessione edilizia dovrà essere autorizzata dal Comune sentito i parere dell A.S.S. ORARI E TARIFFE ART. 18 ORARI E SOSPENSIONE ATTIVITA Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con apposita ordinanza comunale, sentite le Organizzazioni di categoria. E fatto obbligo al titolare dell esercizio di esporre l orario, preventivamente comunicato al Comune, in maniera ben visibile dall esterno del negozio. L interessato puo sospendere l attività per un periodo non superiore a trenta (30) giorni lavorativi consecutivi senza obbligo di comunicazione al Comune. La sospensione dell attività per un periodo superiore a trenta (30) giorni, e fino ad un massimo di centoventi (120) giorni lavorativi consecutivi, e soggetta a preventiva comunicazione scritta al Comune. La sospensione dell attività per un periodo superiore e fino ad un massimo di 12 mesi, è soggetta ad autorizzazione del Comune, qualora sussistano cause di forza maggiore od altri giustificati motivi, che impediscano l esercizio dell attività, prorogabile, inderogabilmente per un ulteriore periodo non superiore complessivamente a mesi 12. Al fine di cui al precedente comma, l interessato deve presentare al Comune specifica domanda scritta, almeno 10 giorni prima dalla data prevista per l inizio della sospensione, comprovando le cause che giustificano la sospensione medesima. 10

11 ART. 19 TARIFFE Il titolare dell autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune le tariffe professionali praticate, che dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Organizzazioni di categoria. Le tariffe devono essere esposte nel locale ove è svolta l attività autorizzata, in maniera ben visibile al pubblico. NORME TRANSITORIE E FINALI ART. 20 ATTUALI AUTORIZZAZIONI Le imprese che alla data di approvazione del presente regolamento già svolgono l attività dallo stesso previste, sono autorizzate a continuarle. Le suddette imprese devono essere in possesso o adeguarsi ai requisiti igienico sanitari previsti per i locali, le attrezzature e la conduzione entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento. CONTROLLI E SANZIONI ART. 21 CONTROLLI Gli agenti della Polizia Municipale, della Forza Pubblica e il personale di vigilanza della competente A.S.S, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività medesime. ART. 22 SANZIONI L esercizio dell attività di estetista o di parrucchiere misto in assenza dell autorizzazione comunale comporta la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento da euro 516 a euro Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla Legge comporterà l applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 11

12 Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la L.R. 1/1984. ART. 23 ABUSIVISMO Fatta salva ogni altra sanzione prescritta dalla legge o dal presente regolamento, il Comune ordina la cessazione dell attività quando questa è esercitata senza autorizzazione. Decorsi 10 giorni dall intimazione, qualora l ordine non sia eseguito, il Responsabile del Servizio competente dispone l esecuzione forzata a spese dell interessato. ART. 24 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all Albo pretorio del Comune. L entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comportano l adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento. 12

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