REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA. - DISPOSIZIONI GENERALI ART.
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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA. C A P O I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO. 1) le attività di barbiere, parrucchiere per uomo donna, estetista, le prestazioni semplici (manicure - pedicure) ed i centri di abbronzatura siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge n.161, modificata dalla Legge n.1142, dalla Legge n.1, dalla Legge Regionale n. 47 del e dalle disposizioni del presente regolamento. 2) Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o ospiti o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al 1 comma del presente Regolamento, qualora non disciplinati dall'art.194 del T.U.Leggi Sanitarie. 3) Le attività oggetto del Regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che il locale, dove vengono esercitate, sia distinto e separato dai locali adibiti ad abitazione civile; che sia evidenziato all'esterno ed abbia tutti i requisiti igienico sanitari richiesti dai successivi articoli e dalle leggi sanitarie in materia. 4) Non sono soggette al presente Regolamento: a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale; b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi, proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D , n.1265 e successive modificazioni ed integrazioni. ART.2 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO 1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, manicure e pedicure, centro di abbronzatura deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio competente previo parere della Commissione Comunale competente. 2) Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui sopra in forma ambulante salvo che tali attività siano esercitate a favore delle persone immobilizzate o handicappate o per particolari e straordinarie occasioni da titolari, collaboratori, soci qualificati di imprese già autorizzate a operare in sede fissa. file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 1/16
2 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo sarà rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate dai successivi articoli del presente Regolamento. ART.3 CONTENUTI DELL AUTORIZZAZIONE 1) L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le attrezzature in essa indicati. 2) L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con quanto disposto dal presente Regolamento, purché per ogni specifica attività, il titolare per le imprese individuali, i soci partecipanti per le società aventi i requisiti di cui alla Legge 443/85, il direttore per le società non aventi natura artigiana, il titolare i soci dipendenti per l'esercizio professionale dell'attività di estetista, siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali. 3) I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna. 4) I barbieri ed i parrucchieri per uomo e donna nell'esercizio delle loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici (manicure - pedicure). Art. 4 REQUISITI L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti: a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla Legge , N.443. Per le imprese societarie esercenti le attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna diverse da quelle previste dalla suddetta Legge 443/85, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla C.P.A. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'albo Provinciale delle Imprese Artigiane di cui alla legge n.443/85. Per le imprese societarie esercenti le attività di cui alle lettere A), B), C), del successivo articolo non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge 443/85 gli organi comunali preposti al rilascio delle autorizzazioni devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Ditte della C.C.I.A.A.; b) idoneità sanitaria del personale addetto, del titolare, dei soci titolari, dei collaboratori familiari, ai sensi del presente regolamento e del vigente regolamento di igiene; c) idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili ai sensi dei successivi articoli; d) possesso dei requisiti di legge in merito alla destinazione urbanistica ed alla sicurezza statica dei locali; e) qualificazione professionale del titolare o di tutti i soci lavoranti o del direttore dell'azienda conseguita ai sensi dell'art.2 della legge , n.1142; f) qualificazione professionale del titolare o di tutti i soci e dei dipendenti che esercitano professionalmente, file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 2/16
3 conseguita ai sensi degli artt.3 e 8 della L.R , N.1. Art. 5 TIPOLOGIA DELL AUTORIZZAZIONE Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt.2, 3 e 4 potranno essere rilasciate per le seguenti tipologie: A) BARBIERE: trattasi di attività esclusivamente su persona di sesso maschile, consistente nel taglio della barba e dei capelli e in servizi tradizionalmente complementari, quali la colorazione e la decolorazione. B) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: trattasi di attività esercitabili indifferentemente su uomo e donna comprendente: taglio di capelli, esecuzione di acconciature, decolorazione e colorazione dei capelli, applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli. Tale termine equivale a quelli di acconciatore maschile e femminile, acconciatore unisex, acconciatore maschile, acconciatore femminile, parrucchiere per signora, parrucchiere per uomo, parrucchiere e dizioni similari. C) ESTETISTA: comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto esterno, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromagnetiche per uso estetico indicate in allegato alla legge n.1 e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge n.713 Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. D) PRESTAZIONI SEMPLICI: trattasi di attività pedicure-manicure effettuabili esclusivamente dagli esercenti le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna in modo complementare. ART. 6 CENTRI DI ABBRONZATURA L autorizzazione può essere rilasciata, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 28, anche per l esercizio di attività di centro di abbronzatura, in cui si eserciti in via esclusiva, e cioè con esclusione di ogni altra attività connessa alle categorie, di cui all art. 5 del presente regolamento, l attività di solarium con macchinari all uopo installati e conformi alle normative vigenti in materia. Il titolare dell autorizzazione dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti per l attività di estetista. L esercizio di attività non connesse al solarium da parte del titolare dell autorizzazione di cui al 1 comma comporta l applicazione di quanto previsto dall art. 29, comma 1 e dall art. 32, punto 6 del presente regolamento. ART. 7 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE 1) La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art.2 bis della legge n.161, come file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 3/16
4 modificata dalla legge n.1142, dalla legge n.1 e dalla legge regionale n.47, è nominata dal Consiglio Comunale e decade alla scadenza del Consiglio stesso. 2) La Commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è così composta: a) da tre rappresentanti della categoria artigianale designati dalle Associazioni più rappresentative con componenti eletti nella C.P.A.; b) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; c) dal responsabile del settore igiene pubblica della A.S.U.R. - Zona Territoriale n.12-. o da un suo delegato ; d) dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato; e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato; f) ai fini del rilascio delle autorizzazioni di estetista, e di centro di abbronzatura, la Commissione è integrata con un imprenditore artigiano autorizzato all'esercizio dell'attività di estetista designato dalle Associazioni Comunali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ART. 8 COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE 1) La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi: a) domande di nuove autorizzazioni ; b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione ; c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente; d) sospensione dell'attività per più di 6 (sei) mesi nell'arco dell'anno solare; e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli; f) domande di subingresso in attività preesistente ; 2) La Commissione dovrà essere sentita, altresì, nel caso di modifica o revisione del presente regolamento. 3) Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale. 4) Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio Protocollo del Comune. Nel caso che la domanda fosse presentata incompleta si prenderà per valida la data di presentazione della domanda completa. 5) La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale e decade alla scadenza del Consiglio stesso, i suoi membri possono essere rieletti. ART.9 file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 4/16
5 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE. 1) Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della commissione consultiva, il Sindaco, qualora non pervenissero le designazioni da parte delle Organizzazioni di categoria, invita a provvedere entro 30 (trenta) giorni, scaduto tale termine, provvede autonomamente a costituire la medesima, scegliendo i membri fra i titolari di imprese della categoria esplicanti l'attività nel Comune, oppure scegliendoli fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle Organizzazioni sindacali. 2) Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di membri, purché non inferiore a tre. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 3) Funge da segretario della Commissione il Responsabile del Servizio competente. 4) In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti, di cui alle lettere a), b), e) del precedente articolo 7, il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione e, in caso di silenzio, valgono le norme di cui al secondo comma del presente articolo. Art. 9 RICORSI. 1) Il provvedimento di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 60(sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda; per le attività di estetica esso ha carattere definitivo come previsto dalla LR. n.47/92 (art.5-3). 2) Contro il provvedimento che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca, è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60(sessanta) giorni dalla data di notificazione della decisione. CAPO II NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ART. 10 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA L'apertura di un nuovo esercizio, l'ampliamento delle attività esercitabili congiuntamente all'interno di uno stesso esercizio, il trasferimento di sede o la variazione del numero e della destinazione dei locali, le modifiche inerenti la titolarità dell'azienda e della ragione sociale e, comunque, ogni modifica sostanziale concernente i locali, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è rilasciata dal Responsabile del Servizio interessato dopo avere accertato il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente, il rispetto delle condizioni e dei parametri di cui ai successivi articoli, dei regolamenti comunali di polizia e di igiene, delle norme urbanistico - edilizie dei locali e dopo aver acquisito il parere della Commissione di cui al precedente art. 7. file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 5/16
6 Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato al parere favorevole dell'autorità sanitaria che deve accertare i requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili necessarie allo svolgimento dell'attività medesima. Il procedimento di concessione o di diniego dell'autorizzazione deve essere concluso nel termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa della necessaria documentazione. Nel caso in cui l'iter istruttorio si riferisca a domande per l'insediamento di nuove attività, trascorso il predetto termine di 60 giorni senza che il richiedente abbia ottemperato a quanto prescritto dalle vigenti norme, opera automaticamente la decadenza dal diritto ad ottenere l'autorizzazione. Eventuali proroghe possono essere autorizzate a seguito di istanza dell'interessato soltanto per gravi e giustificati motivi. La richiesta di proroga deve comunque essere presentata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine sopra menzionato. Il Responsabile del Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, deve comunicare all'interessato l'accoglimento o l'eventuale richiesta di ulteriori indicazioni e documenti. In quest'ultimo caso i termini per la conclusione del procedimento iniziano a decorrere dall'avvenuta regolarizzazione dell'istanza. L'esercizio non può essere attivato se l'interessato non è in possesso dell'autorizzazione. ART. 11 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE La domanda tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti artt. 5 e 6, redatta in carta legale, è indirizzata al Sindaco e deve attestare: 1) le generalità complete del richiedente; nel caso di impresa gestita in forma societaria deve essere richiesta da tutti i soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge n. 443/1985 o, nel caso di società di tipo diverso, dal rappresentante legale della stessa, il quale deve indicare la ragione sociale, gli estremi dell iscrizione della società presso il registro delle imprese o nell albo della Camera di commercio; 2) il codice fiscale di tutti i richiedenti e la Partita IVA; 3) le attività che si intendono esercitare con la specificazione di eventuali procedimenti tecnici da usarsi nello svolgimento delle attività medesime; 4) il numero degli addetti dell'esercizio; 5) dichiarazione che l'impresa di barbiere, parrucchiere uomo donna ed estetista trovasi o meno iscritta come tale all'albo artigiano provinciale di cui alla legge n. 443/1985 e gli estremi dell'eventuale iscrizione. 6) l' ubicazione dell esercizio; 7) la disponibilità dei locali; 8) l'idoneità dei locali per quanto concerne l'aspetto igienico-sanitario, urbanistico, edilizio e della conforme destinazione d'uso; file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 6/16
7 9) la sussistenza delle condizioni prescritte dal presente regolamento (superficie, distanze, etc.); 10) i dati identificativi, per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla Legge n. 443/1985, della persona cui è affidata la direzione dell'azienda e la dichiarazione di accettazione da parte di detta persona. La domanda, inoltre, deve essere corredata dai seguenti documenti: a) l'atto costitutivo della società, in originale o copia conforme registrata, per i soggetti diversi dalle persone fisiche; b) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali di cui alla Legge n. 161/1963 come modificata dalla Legge n. 1142/1970 per i richiedenti l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere, ovvero di quelli previsti dalla Legge n. 1 /1990 per svolgere l'attività di estetista o per l esercizio di un centro di abbronzatura; c) la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante che a carico del richiedente (per le società dovrà essere fatto per ciascun socio) nonché dei suoi conviventi, nominativamente elencati (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) non sussistono cause di divieto, decadenza, sospensioni indicate nell allegato 1 del D.L. 08 agosto 1994 n. 490 recante "Disposizioni attuative L. 47/94" in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia; d) dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà relativa alla nomina del direttore tecnico per le società diverse da quelle previste dalla Legge n. 443/1985 e relativa accettazione; e) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno a concedere in affitto o a qualsiasi altro titolo i locali proposti qualora la domanda abbia esito favorevole; dichiarazione di proprietà del richiedente se trattasi di locali propri; f) la planimetria in scala 1:100 dei locali destinati all attività, datata e firmata in originale da un tecnico abilitato, indicante la superficie dei locali stessi. Dopo l'accoglimento della domanda il richiedente dovrà altresì produrre all'ufficio competente la seguente documentazione: a) dichiarazione di conformità alla normativa CEI dell'impianto elettrico dei locali e delle attrezzature utilizzate; b) certificato di allaccio all'acquedotto, di destinazione urbanistica e di agibilità dei locali, ovvero relative dichiarazioni sostitutive di certificazione; c) certificato di allaccio alle pubbliche fognature oppure relazione descrittiva per lo smaltimento dei liquami; d) autorizzazione igienico-sanitaria; e) originale o copia conforme del contratto di locazione commerciale registrato o titolo di proprietà del locale; f) n. 1 marca da bollo per l'autorizzazione. Art. 12 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IMPRESA ARTIGIANA Nel caso in cui il richiedente abbia dichiarato di essere iscritto all'albo provinciale delle imprese artigiane, file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 7/16
8 l'ufficio dispone i dovuti adempimenti presso la C.C.I.A.A In difetto di tale iscrizione dovrà promuoversi l'accertamento da parte della Commissione Provinciale per l'artigianato presso la C.C.I.A.A. tendente a verificare che l'impresa di cui sarà titolare il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 443/1985 Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge dovrà invece accertarsi l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della C.C.I.A.A. ART. 13 ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE Alla stessa Commissione Provinciale per l'artigianato dovrà inoltre essere richiesta la certificazione attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione o del direttore dell'azienda conseguita secondo le modalità previste dalla Legge n. 1142/1970 per le attività di barbiere e parrucchiere, ovvero dalla Legge n. 1/1990 per le attività di estetista. Art.14 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE. 1) Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso (legge n.1). 2 L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli predisposti al controllo sanitario. 3) Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla a ogni richiesta degli organi di vigilanza. 4) Del provvedimento di rilascio viene data comunicazione all'interessato mediante raccomandata con avviso di ritorno o mediante notifica a mezzo messo comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda. 5) Del rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del Servizio provvede ad informare i seguenti uffici: a) Ufficio tributi del Comune b) Ufficio Igiene Pubblica dell AS.U.R. - Zona Territoriale N. 12 ; c) Ufficio Polizia Urbana d) Commissione Provinciale per l'artigianato. 6) Le imprese artigiane esercenti l'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista possono vendere o comunque cedere alla propria clientela i prodotti strettamente legati allo svolgimento dell'attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso e senza essere soggetti alle disposizioni del D. Lgs. n. 114/1998. ART.15 file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 8/16
9 INIZIO ATTIVITA Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà iniziare l'attività entro 90(novanta) giorni dalla data di rilascio del titolo pena decadenza e dovrà produrre entro 30(trenta) giorni dall'inizio attività, al competente ufficio comunale, la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al Registro delle ditte per le imprese non artigiane. ART.16 MODIFICHE Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio, sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica della A.S.U.R. - Zona Territoriale N.12. ART.17 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA. 1) In caso di cessazione dell'attività il titolare deve consegnare tempestivamente al competente Ufficio comunale l'autorizzazione. 2) Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal responsabile del servizio una nuova autorizzazione, purché alleghi alla domanda di cui all'art.10 copia del contratto di cessione d'azienda. 3) In caso di invalidità, di decesso o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3 comma dell'art.5 della legge n.443/85, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo, l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno degli eredi legittimi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.2 della legge n.1142 o dalla legge n.1. 4) Nei casi di subingresso per atti inter vivos o mortis causa non vengono applicate le limitazioni di cui all'art.27 del presente Regolamento. ART.18 TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO 1) L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere uomo donna ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui all'art.28 e delle superfici minime di cui all'art.21 nonché alla preventiva verifica dell'idoneità igienico sanitaria. 2) Alla distanza minima, fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti è ammessa una deroga per i seguenti casi: a) sfratto esecutivo non per morosità. b) sopravvenuta inagibilità statica dei locali. file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 9/16
10 c) trasferimento in locali di proprietà. In questi casi le distanze minime calcolate con i criteri di cui all'art.28 vengono ridotte del 50%. 3) Nel caso di trasferimenti di esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applicano le limitazioni di cui all'art.28. CAPO III NORME IGIENICO SANITARIE ART.19 REQUISITI IGIENICO SANITARI L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio, è di competenza del settore igiene pubblica della A.S.U.R. - Zona Territoriale n ART.20 REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI 1) Le attività di cui all'art.1 del presente regolamento devono essere svolte in locali separati da altre attività. 2) I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, centro di abbronzatura, devono avere le seguenti caratteristiche, salvo diverse o particolare valutazioni del settore igiene e sanità pubblica della AS.U.R. - Zona Territoriale N.12 - a) pulizia e adeguata areazione dei locali b) il pavimento deve essere di materiale impermeabile onde consentire la lavatura e la disinfezione completa; c) il locale deve essere fornito di acqua corrente; d) il locale deve essere protetto da ogni tipo di insetti e deve essere dotato di servizi igienici adeguati; e) l'esercizio deve essere dotato di recipienti a perfetta tenuta stagna per la raccolta dei rifiuti e per la biancheria sporca; f) deve essere effettuato continuamente il cambio individuale di biancheria. 3) L'esercizio deve essere dotato di servizi igienici disimpegnati dall'ambiente di lavoro. ART.21 SUPERFICIE MINIME DEI LOCALI Fermi restando i requisiti igienico sanitari per le autorizzazioni alla apertura di nuovo esercizi, per il trasferimento di quelli esistenti e nei casi di subingresso, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 10/16
11 adibire all'esercizio delle attività di : - Barbieri, Parrucchieri uomo donna ed estetista mq.20 per il primo posto di lavoro; mq.5 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo. Si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio. Sono esclusi da tale conteggio i servizi igienici ed il retrobottega - CABINE : mq.4 Si definisce cabina l'ambiente ricavato all'interno degli esercizi per attività di barbiere o parrucchiere uomo donna, nei quali vengono svolte esclusivamente le attività di manicure, pedicure estetico e truccatore. ART.22 REQUISITI IGIENICI DELLE ATTREZZATURE 1) Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art.1, dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici: a) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati, di volta in volta, per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini in estetica ; b) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia; c) dovranno essere usati, per quanto possibile, strumenti a perdere specie per quanto riguarda quelli che potenzialmente possono provocare ferite con fuoriuscita di sangue; quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente dovranno essere, di volta in volta, disinfettati con prolungate immersioni in soluzioni antisettica o sterilizzati a mezzo di speciale autoclave. È vietato, durante la rasatura, togliere al rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia di igiene. 2) È vietato l'uso del puimacciolo, per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine dovranno usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone, da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso. ART.23 NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA 1) A tutti gli addetti ai servizi delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e delle prestazioni semplici è fatto obbligo di usare indumenti sempre in perfetto stato di pulizia. 2) È obbligatorio l'uso dei guanti per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art.7 del R.D n.1938, e che, per il sistema di permanente a freddo, maneggino preparati a base di acido tioglicolido e tioglicolati. 3) Il contenuto di acido tioglicolido e dei prodotti usati deve essere conforme alle disposizioni legislative nella disciplina dei prodotti cosmetici. 4) Prima di tali applicazioni e per tutte quelle altre che possono creare problemi di allergie, dovrà essere sempre informato il cliente. ART.24 file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 11/16
12 CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE 1) Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare la propria opera, anche se trattasi del titolare dell'esercizio, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, il Dipartimento di Prevenzione della A.S.U.R. N.12 abbia accertato e certificato l'idoneità fisica e l'assenza di malattie infettive e contagiose, attraverso rilascio del libretto sanitario. 2) Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito sarà annotato nell'apposito libretto sanitario, che deve essere conservato nel negozio, per gli opportuni controlli sanitari. 3) Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale. 4) Tra gli accertamenti di cui sopra dovranno comunque essere previsti obbligatoriamente l'intradermoreazione alla tubercolina (TINE TEST) da effettuarsi ogni due anni e la vaccinazione antitifica. CAPO IV NORME SUL RAPPORTO TRA ESERCIZI E POPOLAZIONE E SUGLI ORARI. ART. 25 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO Ai fini del presente regolamento il territorio Comunale è suddiviso in un unica zona. ART. 26 ORARI 1) Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria e la Commissione Comunale. 2) È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio. ART.27 TARIFFE 1) Le Organizzazioni Sindacali di categoria stabiliranno le tariffe, comunicandole al Sindaco. Il titolare del salone dovrà esporre in maniera ben visibile al pubblico le proprie tariffe. ART.28 LIMITE MASSIMO ESERCIZI NEL TERRITORIO COMUNALE. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovo esercizi di barbiere, parrucchiere uomo donna, estetista, fatta eccezione per le cabine, come definite dall'art.21,possono essere rilasciate a condizione che tra l'esercizio di una nuova apertura o trasferita ed i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra una distanza non inferiore a ml. 80 (ottanta). La densità della popolazione fluttuante viene determinata nel.30.% in tutto il territorio comunale. file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 12/16
13 La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve: l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti,da effettuarsi dagli organi di Polizia Municipale. Il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuove attività è altresì subordinato al soddisfacimento del rapporto di un esercizio per ogni 500(cinquecento ) abitanti (per ogni tipo di esercizio di cui all'art. 5 del presente Regolamento) ART. 29 CENTRI ABBRONZATURA In deroga a quanto previsto dall art. 28, le autorizzazioni per l apertura di esercizi che svolgono in via esclusiva l attività di centro di abbronzatura sono rilasciate in rapporto al solo numero degli abitanti. Per ogni autorizzazione deve corrispondere un numero di abitanti non inferiore a CAPO V DISPOSIZIONI FINALI ART.30 CONTROLLI 1) Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica ed il personale ispettivo della A.S.U.R. - Zona Territoriale N.12., incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette. 2) La A.S.U.R. - Zona Territoriale N.12. al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accerta l'utilizzo delle apparecchiature previste nell'elenco allegato alla legge n.1/90, destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché i requisiti sanitari impiegati in tale attività. 3) Allo stesso fine, la A.S.U.R. - Zona Territoriale N.12, effettua controlli sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della Sanità, ai sensi del comma 1 dell'art.10 della legge n.1/90. 4) I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al Comune e alla Commissione comunale competenti per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni disposte nel successivo articolo. ART. 31 SANZIONI 1) Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle (sanzioni previste file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 13/16
14 dall'art.106 delt.u. della legge Comunale e Provinciale approvato con R.D.03/03/1934 n.383 modificato dall'art.9 della legge n.530 e dall'art.3 della legge n.603 e legge n.689), sanzioni amministrative da Euro 52,00 ( Cinquantadue/00) ad Euro 520,00( Cinquecentoventi/00). 2) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art.3 della legge n.1/90 è inflitta la sanzione amministrativa da Euro 520,00 (Cinquecentoventidue/00 ad Euro 2.583/00 (Duemilacinquecentottantatre/00) con le procedure di cui alla L.R n. 33 ed alla legge n.689/81. 3) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione è inflitta con le stesse procedure di cui al comma precedente la sanzione amministrativa da Euro 520,00 (cinquecentoventi/00) ad Euro 1.033/00 (Milletrentatre/00) come previsto dall'art.10, comma 2 della L.R.n.47/92. ART. 32 ABUSIVISMO 1) Il Responsabile del Servizio ordina, applicando le sanzioni di cui al punto 1 del precedente articolo, la cessazione delle attività esercitate senza autorizzazione. 2) Copia del verbale di contestazione dell'esercizio della attività abusiva sarà trasmesso alla competente C.P.A. ai sensi della legge regionale n.35/91. 3) Decorsi 10 (dieci) giorni dall'intimazione di cessazione dell'attività, qualora l'ordine non venga eseguito, il responsabile del servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato. 4) Nel caso di esercizio di forma ambulante delle attività previste dal presente regolamento, fatte salve le deroghe contemplate espressamente, la sanzione amministrativa va da Euro 520,00/00 (Cinquecentoventi/00) ad Euro 2.583,00/00 ( Duemilacinquecentottantatre).. ART.33 SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE. 1) L'autorizzazione comunale per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e delle prestazioni semplici può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia. 2) La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3(tre) mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'autorità comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini posti dal presente regolamento. 3) I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60(sessanta) giorni. 4) La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione. 5) Nel caso in cui, decorsi 90(novanta) giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, le imprese che file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 14/16
15 esercitano l'attività di estetista già esistenti non rispondano ai requisiti previsti negli articoli precedenti, fatti salvi quelli relativi agli artt. 21 e 28 (distanze e superficie), il Comune provvede entro 20(venti) giorni dalla richiesta a fissare un termine massimo non superiore a 12(dodici) mesi per gli adeguamenti necessari; decorso tale termine l'autorizzazione viene revocata. 6) L'autorizzazione può essere sospesa, previa diffida, in assenza di uno o più requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista o per inosservanza delle prescrizioni disposte con l'autorizzazione. Qualora, nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione, l'interessato non adempia alla diffida, l'autorizzazione è revocata. ART. 34 PROVVEDIMENTI D'URGENZA Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nei precedenti articoli, nei casi contingenti e d'urgenza, determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco, provvedimenti d'ufficio a norma dell art. 50, comma 5 del D.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive, e non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità. ART. 35 CONVERSIONE DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI Entro sei mesi dalla esecutività del presente regolamento i titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attività previste dalla legge n.161, modificata dalla legge n.1142, dalla legge n.1 e dal presente regolamento, potranno presentare apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione, in base alle tipologie previste dall'art.5. Ai barbieri riqualificati parrucchieri per uomo e donna e viceversa, che ne fanno richiesta, viene estesa d'ufficio l'autorizzazione per l'attività in oggetto. L'assegnazione delle nuove tipologie verrà stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione comunale. ART. 36 ABROGAZIONE DELLE NORME PRECEDENTI Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n..33 del.21/12/1995. ART.37 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO Il presente regolamento entra in vigore dopo che l'organo di controllo ne abbia preso atto, previo parere della Commissione Provinciale per l'artigianato, di cui all'art.9 della legge n.44 e dopo la ripubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo Pretorio del Comune. Il presente regolamento si compone di n. 37 ( trentasette ) articoli. file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 15/16
16 Letto,approvato e sottoscritto nella seduta del La Commissione Comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere,parrucchiere per uomo e donna, ed affini: Sindaco. Polini Luigi Uff. San. Dott.ssa Laghi Anna Maria Agente P.M.. D'Alesio Novella Giangrossi Nazzareno Marchetti Adriano Marchionni Vincenzo Pistonesi Elisa Alessi Guido Virgili Maria Tamburri Roberto Riccioni Barbara file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 16/16
Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.
L. 14 febbraio 1963, n. 161 (1). Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (2) (3). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1963, n. 66. (2) Per la professione di estetista, vedi ora
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