REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA. - DISPOSIZIONI GENERALI ART.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA. - DISPOSIZIONI GENERALI ART."

Transcript

1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA. C A P O I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO. 1) le attività di barbiere, parrucchiere per uomo donna, estetista, le prestazioni semplici (manicure - pedicure) ed i centri di abbronzatura siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge n.161, modificata dalla Legge n.1142, dalla Legge n.1, dalla Legge Regionale n. 47 del e dalle disposizioni del presente regolamento. 2) Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o ospiti o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al 1 comma del presente Regolamento, qualora non disciplinati dall'art.194 del T.U.Leggi Sanitarie. 3) Le attività oggetto del Regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che il locale, dove vengono esercitate, sia distinto e separato dai locali adibiti ad abitazione civile; che sia evidenziato all'esterno ed abbia tutti i requisiti igienico sanitari richiesti dai successivi articoli e dalle leggi sanitarie in materia. 4) Non sono soggette al presente Regolamento: a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale; b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi, proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D , n.1265 e successive modificazioni ed integrazioni. ART.2 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO 1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, manicure e pedicure, centro di abbronzatura deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio competente previo parere della Commissione Comunale competente. 2) Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui sopra in forma ambulante salvo che tali attività siano esercitate a favore delle persone immobilizzate o handicappate o per particolari e straordinarie occasioni da titolari, collaboratori, soci qualificati di imprese già autorizzate a operare in sede fissa. file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 1/16

2 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo sarà rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate dai successivi articoli del presente Regolamento. ART.3 CONTENUTI DELL AUTORIZZAZIONE 1) L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le attrezzature in essa indicati. 2) L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con quanto disposto dal presente Regolamento, purché per ogni specifica attività, il titolare per le imprese individuali, i soci partecipanti per le società aventi i requisiti di cui alla Legge 443/85, il direttore per le società non aventi natura artigiana, il titolare i soci dipendenti per l'esercizio professionale dell'attività di estetista, siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali. 3) I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna. 4) I barbieri ed i parrucchieri per uomo e donna nell'esercizio delle loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici (manicure - pedicure). Art. 4 REQUISITI L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti: a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla Legge , N.443. Per le imprese societarie esercenti le attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna diverse da quelle previste dalla suddetta Legge 443/85, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla C.P.A. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'albo Provinciale delle Imprese Artigiane di cui alla legge n.443/85. Per le imprese societarie esercenti le attività di cui alle lettere A), B), C), del successivo articolo non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge 443/85 gli organi comunali preposti al rilascio delle autorizzazioni devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Ditte della C.C.I.A.A.; b) idoneità sanitaria del personale addetto, del titolare, dei soci titolari, dei collaboratori familiari, ai sensi del presente regolamento e del vigente regolamento di igiene; c) idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili ai sensi dei successivi articoli; d) possesso dei requisiti di legge in merito alla destinazione urbanistica ed alla sicurezza statica dei locali; e) qualificazione professionale del titolare o di tutti i soci lavoranti o del direttore dell'azienda conseguita ai sensi dell'art.2 della legge , n.1142; f) qualificazione professionale del titolare o di tutti i soci e dei dipendenti che esercitano professionalmente, file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 2/16

3 conseguita ai sensi degli artt.3 e 8 della L.R , N.1. Art. 5 TIPOLOGIA DELL AUTORIZZAZIONE Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt.2, 3 e 4 potranno essere rilasciate per le seguenti tipologie: A) BARBIERE: trattasi di attività esclusivamente su persona di sesso maschile, consistente nel taglio della barba e dei capelli e in servizi tradizionalmente complementari, quali la colorazione e la decolorazione. B) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: trattasi di attività esercitabili indifferentemente su uomo e donna comprendente: taglio di capelli, esecuzione di acconciature, decolorazione e colorazione dei capelli, applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli. Tale termine equivale a quelli di acconciatore maschile e femminile, acconciatore unisex, acconciatore maschile, acconciatore femminile, parrucchiere per signora, parrucchiere per uomo, parrucchiere e dizioni similari. C) ESTETISTA: comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto esterno, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromagnetiche per uso estetico indicate in allegato alla legge n.1 e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge n.713 Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. D) PRESTAZIONI SEMPLICI: trattasi di attività pedicure-manicure effettuabili esclusivamente dagli esercenti le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna in modo complementare. ART. 6 CENTRI DI ABBRONZATURA L autorizzazione può essere rilasciata, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 28, anche per l esercizio di attività di centro di abbronzatura, in cui si eserciti in via esclusiva, e cioè con esclusione di ogni altra attività connessa alle categorie, di cui all art. 5 del presente regolamento, l attività di solarium con macchinari all uopo installati e conformi alle normative vigenti in materia. Il titolare dell autorizzazione dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti per l attività di estetista. L esercizio di attività non connesse al solarium da parte del titolare dell autorizzazione di cui al 1 comma comporta l applicazione di quanto previsto dall art. 29, comma 1 e dall art. 32, punto 6 del presente regolamento. ART. 7 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE 1) La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art.2 bis della legge n.161, come file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 3/16

4 modificata dalla legge n.1142, dalla legge n.1 e dalla legge regionale n.47, è nominata dal Consiglio Comunale e decade alla scadenza del Consiglio stesso. 2) La Commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è così composta: a) da tre rappresentanti della categoria artigianale designati dalle Associazioni più rappresentative con componenti eletti nella C.P.A.; b) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; c) dal responsabile del settore igiene pubblica della A.S.U.R. - Zona Territoriale n.12-. o da un suo delegato ; d) dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato; e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato; f) ai fini del rilascio delle autorizzazioni di estetista, e di centro di abbronzatura, la Commissione è integrata con un imprenditore artigiano autorizzato all'esercizio dell'attività di estetista designato dalle Associazioni Comunali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ART. 8 COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE 1) La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi: a) domande di nuove autorizzazioni ; b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione ; c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente; d) sospensione dell'attività per più di 6 (sei) mesi nell'arco dell'anno solare; e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli; f) domande di subingresso in attività preesistente ; 2) La Commissione dovrà essere sentita, altresì, nel caso di modifica o revisione del presente regolamento. 3) Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale. 4) Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio Protocollo del Comune. Nel caso che la domanda fosse presentata incompleta si prenderà per valida la data di presentazione della domanda completa. 5) La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale e decade alla scadenza del Consiglio stesso, i suoi membri possono essere rieletti. ART.9 file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 4/16

5 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE. 1) Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della commissione consultiva, il Sindaco, qualora non pervenissero le designazioni da parte delle Organizzazioni di categoria, invita a provvedere entro 30 (trenta) giorni, scaduto tale termine, provvede autonomamente a costituire la medesima, scegliendo i membri fra i titolari di imprese della categoria esplicanti l'attività nel Comune, oppure scegliendoli fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle Organizzazioni sindacali. 2) Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di membri, purché non inferiore a tre. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 3) Funge da segretario della Commissione il Responsabile del Servizio competente. 4) In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti, di cui alle lettere a), b), e) del precedente articolo 7, il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione e, in caso di silenzio, valgono le norme di cui al secondo comma del presente articolo. Art. 9 RICORSI. 1) Il provvedimento di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 60(sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda; per le attività di estetica esso ha carattere definitivo come previsto dalla LR. n.47/92 (art.5-3). 2) Contro il provvedimento che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca, è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60(sessanta) giorni dalla data di notificazione della decisione. CAPO II NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ART. 10 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA L'apertura di un nuovo esercizio, l'ampliamento delle attività esercitabili congiuntamente all'interno di uno stesso esercizio, il trasferimento di sede o la variazione del numero e della destinazione dei locali, le modifiche inerenti la titolarità dell'azienda e della ragione sociale e, comunque, ogni modifica sostanziale concernente i locali, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è rilasciata dal Responsabile del Servizio interessato dopo avere accertato il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente, il rispetto delle condizioni e dei parametri di cui ai successivi articoli, dei regolamenti comunali di polizia e di igiene, delle norme urbanistico - edilizie dei locali e dopo aver acquisito il parere della Commissione di cui al precedente art. 7. file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 5/16

6 Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato al parere favorevole dell'autorità sanitaria che deve accertare i requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili necessarie allo svolgimento dell'attività medesima. Il procedimento di concessione o di diniego dell'autorizzazione deve essere concluso nel termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa della necessaria documentazione. Nel caso in cui l'iter istruttorio si riferisca a domande per l'insediamento di nuove attività, trascorso il predetto termine di 60 giorni senza che il richiedente abbia ottemperato a quanto prescritto dalle vigenti norme, opera automaticamente la decadenza dal diritto ad ottenere l'autorizzazione. Eventuali proroghe possono essere autorizzate a seguito di istanza dell'interessato soltanto per gravi e giustificati motivi. La richiesta di proroga deve comunque essere presentata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine sopra menzionato. Il Responsabile del Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, deve comunicare all'interessato l'accoglimento o l'eventuale richiesta di ulteriori indicazioni e documenti. In quest'ultimo caso i termini per la conclusione del procedimento iniziano a decorrere dall'avvenuta regolarizzazione dell'istanza. L'esercizio non può essere attivato se l'interessato non è in possesso dell'autorizzazione. ART. 11 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE La domanda tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti artt. 5 e 6, redatta in carta legale, è indirizzata al Sindaco e deve attestare: 1) le generalità complete del richiedente; nel caso di impresa gestita in forma societaria deve essere richiesta da tutti i soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge n. 443/1985 o, nel caso di società di tipo diverso, dal rappresentante legale della stessa, il quale deve indicare la ragione sociale, gli estremi dell iscrizione della società presso il registro delle imprese o nell albo della Camera di commercio; 2) il codice fiscale di tutti i richiedenti e la Partita IVA; 3) le attività che si intendono esercitare con la specificazione di eventuali procedimenti tecnici da usarsi nello svolgimento delle attività medesime; 4) il numero degli addetti dell'esercizio; 5) dichiarazione che l'impresa di barbiere, parrucchiere uomo donna ed estetista trovasi o meno iscritta come tale all'albo artigiano provinciale di cui alla legge n. 443/1985 e gli estremi dell'eventuale iscrizione. 6) l' ubicazione dell esercizio; 7) la disponibilità dei locali; 8) l'idoneità dei locali per quanto concerne l'aspetto igienico-sanitario, urbanistico, edilizio e della conforme destinazione d'uso; file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 6/16

7 9) la sussistenza delle condizioni prescritte dal presente regolamento (superficie, distanze, etc.); 10) i dati identificativi, per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla Legge n. 443/1985, della persona cui è affidata la direzione dell'azienda e la dichiarazione di accettazione da parte di detta persona. La domanda, inoltre, deve essere corredata dai seguenti documenti: a) l'atto costitutivo della società, in originale o copia conforme registrata, per i soggetti diversi dalle persone fisiche; b) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali di cui alla Legge n. 161/1963 come modificata dalla Legge n. 1142/1970 per i richiedenti l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere, ovvero di quelli previsti dalla Legge n. 1 /1990 per svolgere l'attività di estetista o per l esercizio di un centro di abbronzatura; c) la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante che a carico del richiedente (per le società dovrà essere fatto per ciascun socio) nonché dei suoi conviventi, nominativamente elencati (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) non sussistono cause di divieto, decadenza, sospensioni indicate nell allegato 1 del D.L. 08 agosto 1994 n. 490 recante "Disposizioni attuative L. 47/94" in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia; d) dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà relativa alla nomina del direttore tecnico per le società diverse da quelle previste dalla Legge n. 443/1985 e relativa accettazione; e) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno a concedere in affitto o a qualsiasi altro titolo i locali proposti qualora la domanda abbia esito favorevole; dichiarazione di proprietà del richiedente se trattasi di locali propri; f) la planimetria in scala 1:100 dei locali destinati all attività, datata e firmata in originale da un tecnico abilitato, indicante la superficie dei locali stessi. Dopo l'accoglimento della domanda il richiedente dovrà altresì produrre all'ufficio competente la seguente documentazione: a) dichiarazione di conformità alla normativa CEI dell'impianto elettrico dei locali e delle attrezzature utilizzate; b) certificato di allaccio all'acquedotto, di destinazione urbanistica e di agibilità dei locali, ovvero relative dichiarazioni sostitutive di certificazione; c) certificato di allaccio alle pubbliche fognature oppure relazione descrittiva per lo smaltimento dei liquami; d) autorizzazione igienico-sanitaria; e) originale o copia conforme del contratto di locazione commerciale registrato o titolo di proprietà del locale; f) n. 1 marca da bollo per l'autorizzazione. Art. 12 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IMPRESA ARTIGIANA Nel caso in cui il richiedente abbia dichiarato di essere iscritto all'albo provinciale delle imprese artigiane, file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 7/16

8 l'ufficio dispone i dovuti adempimenti presso la C.C.I.A.A In difetto di tale iscrizione dovrà promuoversi l'accertamento da parte della Commissione Provinciale per l'artigianato presso la C.C.I.A.A. tendente a verificare che l'impresa di cui sarà titolare il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 443/1985 Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge dovrà invece accertarsi l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della C.C.I.A.A. ART. 13 ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE Alla stessa Commissione Provinciale per l'artigianato dovrà inoltre essere richiesta la certificazione attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione o del direttore dell'azienda conseguita secondo le modalità previste dalla Legge n. 1142/1970 per le attività di barbiere e parrucchiere, ovvero dalla Legge n. 1/1990 per le attività di estetista. Art.14 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE. 1) Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso (legge n.1). 2 L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli predisposti al controllo sanitario. 3) Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla a ogni richiesta degli organi di vigilanza. 4) Del provvedimento di rilascio viene data comunicazione all'interessato mediante raccomandata con avviso di ritorno o mediante notifica a mezzo messo comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda. 5) Del rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del Servizio provvede ad informare i seguenti uffici: a) Ufficio tributi del Comune b) Ufficio Igiene Pubblica dell AS.U.R. - Zona Territoriale N. 12 ; c) Ufficio Polizia Urbana d) Commissione Provinciale per l'artigianato. 6) Le imprese artigiane esercenti l'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista possono vendere o comunque cedere alla propria clientela i prodotti strettamente legati allo svolgimento dell'attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso e senza essere soggetti alle disposizioni del D. Lgs. n. 114/1998. ART.15 file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 8/16

9 INIZIO ATTIVITA Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà iniziare l'attività entro 90(novanta) giorni dalla data di rilascio del titolo pena decadenza e dovrà produrre entro 30(trenta) giorni dall'inizio attività, al competente ufficio comunale, la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al Registro delle ditte per le imprese non artigiane. ART.16 MODIFICHE Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio, sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica della A.S.U.R. - Zona Territoriale N.12. ART.17 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA. 1) In caso di cessazione dell'attività il titolare deve consegnare tempestivamente al competente Ufficio comunale l'autorizzazione. 2) Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal responsabile del servizio una nuova autorizzazione, purché alleghi alla domanda di cui all'art.10 copia del contratto di cessione d'azienda. 3) In caso di invalidità, di decesso o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3 comma dell'art.5 della legge n.443/85, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo, l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno degli eredi legittimi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.2 della legge n.1142 o dalla legge n.1. 4) Nei casi di subingresso per atti inter vivos o mortis causa non vengono applicate le limitazioni di cui all'art.27 del presente Regolamento. ART.18 TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO 1) L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere uomo donna ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui all'art.28 e delle superfici minime di cui all'art.21 nonché alla preventiva verifica dell'idoneità igienico sanitaria. 2) Alla distanza minima, fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti è ammessa una deroga per i seguenti casi: a) sfratto esecutivo non per morosità. b) sopravvenuta inagibilità statica dei locali. file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 9/16

10 c) trasferimento in locali di proprietà. In questi casi le distanze minime calcolate con i criteri di cui all'art.28 vengono ridotte del 50%. 3) Nel caso di trasferimenti di esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applicano le limitazioni di cui all'art.28. CAPO III NORME IGIENICO SANITARIE ART.19 REQUISITI IGIENICO SANITARI L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio, è di competenza del settore igiene pubblica della A.S.U.R. - Zona Territoriale n ART.20 REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI 1) Le attività di cui all'art.1 del presente regolamento devono essere svolte in locali separati da altre attività. 2) I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, centro di abbronzatura, devono avere le seguenti caratteristiche, salvo diverse o particolare valutazioni del settore igiene e sanità pubblica della AS.U.R. - Zona Territoriale N.12 - a) pulizia e adeguata areazione dei locali b) il pavimento deve essere di materiale impermeabile onde consentire la lavatura e la disinfezione completa; c) il locale deve essere fornito di acqua corrente; d) il locale deve essere protetto da ogni tipo di insetti e deve essere dotato di servizi igienici adeguati; e) l'esercizio deve essere dotato di recipienti a perfetta tenuta stagna per la raccolta dei rifiuti e per la biancheria sporca; f) deve essere effettuato continuamente il cambio individuale di biancheria. 3) L'esercizio deve essere dotato di servizi igienici disimpegnati dall'ambiente di lavoro. ART.21 SUPERFICIE MINIME DEI LOCALI Fermi restando i requisiti igienico sanitari per le autorizzazioni alla apertura di nuovo esercizi, per il trasferimento di quelli esistenti e nei casi di subingresso, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 10/16

11 adibire all'esercizio delle attività di : - Barbieri, Parrucchieri uomo donna ed estetista mq.20 per il primo posto di lavoro; mq.5 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo. Si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio. Sono esclusi da tale conteggio i servizi igienici ed il retrobottega - CABINE : mq.4 Si definisce cabina l'ambiente ricavato all'interno degli esercizi per attività di barbiere o parrucchiere uomo donna, nei quali vengono svolte esclusivamente le attività di manicure, pedicure estetico e truccatore. ART.22 REQUISITI IGIENICI DELLE ATTREZZATURE 1) Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art.1, dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici: a) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati, di volta in volta, per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini in estetica ; b) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia; c) dovranno essere usati, per quanto possibile, strumenti a perdere specie per quanto riguarda quelli che potenzialmente possono provocare ferite con fuoriuscita di sangue; quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente dovranno essere, di volta in volta, disinfettati con prolungate immersioni in soluzioni antisettica o sterilizzati a mezzo di speciale autoclave. È vietato, durante la rasatura, togliere al rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia di igiene. 2) È vietato l'uso del puimacciolo, per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine dovranno usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone, da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso. ART.23 NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA 1) A tutti gli addetti ai servizi delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e delle prestazioni semplici è fatto obbligo di usare indumenti sempre in perfetto stato di pulizia. 2) È obbligatorio l'uso dei guanti per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art.7 del R.D n.1938, e che, per il sistema di permanente a freddo, maneggino preparati a base di acido tioglicolido e tioglicolati. 3) Il contenuto di acido tioglicolido e dei prodotti usati deve essere conforme alle disposizioni legislative nella disciplina dei prodotti cosmetici. 4) Prima di tali applicazioni e per tutte quelle altre che possono creare problemi di allergie, dovrà essere sempre informato il cliente. ART.24 file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 11/16

12 CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE 1) Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare la propria opera, anche se trattasi del titolare dell'esercizio, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, il Dipartimento di Prevenzione della A.S.U.R. N.12 abbia accertato e certificato l'idoneità fisica e l'assenza di malattie infettive e contagiose, attraverso rilascio del libretto sanitario. 2) Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito sarà annotato nell'apposito libretto sanitario, che deve essere conservato nel negozio, per gli opportuni controlli sanitari. 3) Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale. 4) Tra gli accertamenti di cui sopra dovranno comunque essere previsti obbligatoriamente l'intradermoreazione alla tubercolina (TINE TEST) da effettuarsi ogni due anni e la vaccinazione antitifica. CAPO IV NORME SUL RAPPORTO TRA ESERCIZI E POPOLAZIONE E SUGLI ORARI. ART. 25 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO Ai fini del presente regolamento il territorio Comunale è suddiviso in un unica zona. ART. 26 ORARI 1) Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria e la Commissione Comunale. 2) È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio. ART.27 TARIFFE 1) Le Organizzazioni Sindacali di categoria stabiliranno le tariffe, comunicandole al Sindaco. Il titolare del salone dovrà esporre in maniera ben visibile al pubblico le proprie tariffe. ART.28 LIMITE MASSIMO ESERCIZI NEL TERRITORIO COMUNALE. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovo esercizi di barbiere, parrucchiere uomo donna, estetista, fatta eccezione per le cabine, come definite dall'art.21,possono essere rilasciate a condizione che tra l'esercizio di una nuova apertura o trasferita ed i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra una distanza non inferiore a ml. 80 (ottanta). La densità della popolazione fluttuante viene determinata nel.30.% in tutto il territorio comunale. file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 12/16

13 La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve: l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti,da effettuarsi dagli organi di Polizia Municipale. Il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuove attività è altresì subordinato al soddisfacimento del rapporto di un esercizio per ogni 500(cinquecento ) abitanti (per ogni tipo di esercizio di cui all'art. 5 del presente Regolamento) ART. 29 CENTRI ABBRONZATURA In deroga a quanto previsto dall art. 28, le autorizzazioni per l apertura di esercizi che svolgono in via esclusiva l attività di centro di abbronzatura sono rilasciate in rapporto al solo numero degli abitanti. Per ogni autorizzazione deve corrispondere un numero di abitanti non inferiore a CAPO V DISPOSIZIONI FINALI ART.30 CONTROLLI 1) Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica ed il personale ispettivo della A.S.U.R. - Zona Territoriale N.12., incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette. 2) La A.S.U.R. - Zona Territoriale N.12. al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accerta l'utilizzo delle apparecchiature previste nell'elenco allegato alla legge n.1/90, destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché i requisiti sanitari impiegati in tale attività. 3) Allo stesso fine, la A.S.U.R. - Zona Territoriale N.12, effettua controlli sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della Sanità, ai sensi del comma 1 dell'art.10 della legge n.1/90. 4) I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al Comune e alla Commissione comunale competenti per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni disposte nel successivo articolo. ART. 31 SANZIONI 1) Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle (sanzioni previste file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 13/16

14 dall'art.106 delt.u. della legge Comunale e Provinciale approvato con R.D.03/03/1934 n.383 modificato dall'art.9 della legge n.530 e dall'art.3 della legge n.603 e legge n.689), sanzioni amministrative da Euro 52,00 ( Cinquantadue/00) ad Euro 520,00( Cinquecentoventi/00). 2) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art.3 della legge n.1/90 è inflitta la sanzione amministrativa da Euro 520,00 (Cinquecentoventidue/00 ad Euro 2.583/00 (Duemilacinquecentottantatre/00) con le procedure di cui alla L.R n. 33 ed alla legge n.689/81. 3) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione è inflitta con le stesse procedure di cui al comma precedente la sanzione amministrativa da Euro 520,00 (cinquecentoventi/00) ad Euro 1.033/00 (Milletrentatre/00) come previsto dall'art.10, comma 2 della L.R.n.47/92. ART. 32 ABUSIVISMO 1) Il Responsabile del Servizio ordina, applicando le sanzioni di cui al punto 1 del precedente articolo, la cessazione delle attività esercitate senza autorizzazione. 2) Copia del verbale di contestazione dell'esercizio della attività abusiva sarà trasmesso alla competente C.P.A. ai sensi della legge regionale n.35/91. 3) Decorsi 10 (dieci) giorni dall'intimazione di cessazione dell'attività, qualora l'ordine non venga eseguito, il responsabile del servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato. 4) Nel caso di esercizio di forma ambulante delle attività previste dal presente regolamento, fatte salve le deroghe contemplate espressamente, la sanzione amministrativa va da Euro 520,00/00 (Cinquecentoventi/00) ad Euro 2.583,00/00 ( Duemilacinquecentottantatre).. ART.33 SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE. 1) L'autorizzazione comunale per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e delle prestazioni semplici può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia. 2) La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3(tre) mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'autorità comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini posti dal presente regolamento. 3) I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60(sessanta) giorni. 4) La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione. 5) Nel caso in cui, decorsi 90(novanta) giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, le imprese che file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 14/16

15 esercitano l'attività di estetista già esistenti non rispondano ai requisiti previsti negli articoli precedenti, fatti salvi quelli relativi agli artt. 21 e 28 (distanze e superficie), il Comune provvede entro 20(venti) giorni dalla richiesta a fissare un termine massimo non superiore a 12(dodici) mesi per gli adeguamenti necessari; decorso tale termine l'autorizzazione viene revocata. 6) L'autorizzazione può essere sospesa, previa diffida, in assenza di uno o più requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista o per inosservanza delle prescrizioni disposte con l'autorizzazione. Qualora, nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione, l'interessato non adempia alla diffida, l'autorizzazione è revocata. ART. 34 PROVVEDIMENTI D'URGENZA Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nei precedenti articoli, nei casi contingenti e d'urgenza, determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco, provvedimenti d'ufficio a norma dell art. 50, comma 5 del D.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive, e non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità. ART. 35 CONVERSIONE DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI Entro sei mesi dalla esecutività del presente regolamento i titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attività previste dalla legge n.161, modificata dalla legge n.1142, dalla legge n.1 e dal presente regolamento, potranno presentare apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione, in base alle tipologie previste dall'art.5. Ai barbieri riqualificati parrucchieri per uomo e donna e viceversa, che ne fanno richiesta, viene estesa d'ufficio l'autorizzazione per l'attività in oggetto. L'assegnazione delle nuove tipologie verrà stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione comunale. ART. 36 ABROGAZIONE DELLE NORME PRECEDENTI Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n..33 del.21/12/1995. ART.37 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO Il presente regolamento entra in vigore dopo che l'organo di controllo ne abbia preso atto, previo parere della Commissione Provinciale per l'artigianato, di cui all'art.9 della legge n.44 e dopo la ripubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo Pretorio del Comune. Il presente regolamento si compone di n. 37 ( trentasette ) articoli. file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 15/16

16 Letto,approvato e sottoscritto nella seduta del La Commissione Comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere,parrucchiere per uomo e donna, ed affini: Sindaco. Polini Luigi Uff. San. Dott.ssa Laghi Anna Maria Agente P.M.. D'Alesio Novella Giangrossi Nazzareno Marchetti Adriano Marchionni Vincenzo Pistonesi Elisa Alessi Guido Virgili Maria Tamburri Roberto Riccioni Barbara file:///c:/documents%20and%20settings/trib1/desktop/giacomo/fonti&normative-regolamenti/regolamento%20disciplina%20attivita'%20b 16/16

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante. L. 14 febbraio 1963, n. 161 (1). Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (2) (3). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1963, n. 66. (2) Per la professione di estetista, vedi ora

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA CITTÀ DI MERATE PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA 1 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento 1) Il

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di estetista CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina,

Dettagli

CITTA DI FINALE LIGURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO

CITTA DI FINALE LIGURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO R E P U B B L I C A I T A L I A N A CITTA DI FINALE LIGURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO Servizio Sportello Unico Attività Produttive REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA INDICE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Oggetto

Dettagli

L.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1).

L.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1). L.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1). Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista. (1) Pubblicata nel B.U. Marche 29 novembre 2007, n. 104. Il Consiglio regionale ha approvato; Il Presidente della

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA INDICE

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA INDICE Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 30.01.2004 Modificato con deliberazione di C.C. n. 81 del 29.11.2004 REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA INDICE CAPO I Disposizioni generali

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA COMUNE DI ROVATO (Provincia di Brescia) REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA (APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 53 DEL 20.12.2000) CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Oggetto del Regolamento)

Dettagli

Regolamento per l attività di parrucchiere. per uomo donna - estetista

Regolamento per l attività di parrucchiere. per uomo donna - estetista COMUNE DI CARNAGO (Provincia di Varese) Regolamento per l attività di parrucchiere per uomo donna - estetista Approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 29.06.96 COMUNE DI CARNAGO c.a.p. 21040 Piazza

Dettagli

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA. 1. Approvato con delibera C.C. n. 17 del 1998 2. Modificato con delibera C.C. n.

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA. 1. Approvato con delibera C.C. n. 17 del 1998 2. Modificato con delibera C.C. n. 1 COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA 1. Approvato con delibera C.C. n. 17 del 1998 2. Modificato con delibera C.C. n. 69 del 22/12/1999 2 INDICE

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE UNISEX ED ESTETISTA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE UNISEX ED ESTETISTA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE UNISEX ED ESTETISTA APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 17 MARZO 2003 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA INDICE

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA INDICE Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 30.01.2004 Modificato con deliberazione di C.C. n. 80 del 29.11.2004 REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI BARBIERE E PARRUCCHIERE

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI BARBIERE E PARRUCCHIERE REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI BARBIERE E PARRUCCHIERE Approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 21.12.2001 I N D I C E CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI... 1 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO...

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE. PARRUCCHIERE UOMO E DONNA E ESTETISTA.

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE. PARRUCCHIERE UOMO E DONNA E ESTETISTA. REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE. PARRUCCHIERE UOMO E DONNA E ESTETISTA. CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Art.l - Oggetto del regolamento. 1- Le attività di barbiere, parrucchiere

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI BARBIERE DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI BARBIERE DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI BARBIERE DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI Approvato con D.C. n. 44 del 07/02/1972 Successivamente modificato dalle D.C. n. 80 del 21/12/1976-

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23.

N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23. REGIONE UMBRIA L.R. 4 aprile 1990, n. 10: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista». (B.U.R.U. n. 15 dell'11 aprile 1990). N.B. Testo coordinati con

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE,ESTETISTA, CENTRO DI ABBRONZATURA (SOLARIUM), TATUAGGI E PIERCING

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE,ESTETISTA, CENTRO DI ABBRONZATURA (SOLARIUM), TATUAGGI E PIERCING COMUNE DI PIZZIGHETTONE Provincia di CREMONA REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE,ESTETISTA, CENTRO DI ABBRONZATURA (SOLARIUM), TATUAGGI E PIERCING APPROVATO CON DELIBERA

Dettagli

COMUNE DI INVERIGO Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI

COMUNE DI INVERIGO Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI COMUNE DI INVERIGO Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI Approvato con atto C.C. n. 57/1996 - Modificato con

Dettagli

Comune di Macerata REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

Comune di Macerata REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA Comune di Macerata REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA Approvato con atto consiliare n.115 del 20.10.1997 Esaminato e parzialmente annullato

Dettagli

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CERCENASCO. OGGETTO: Dichiarazione di inizio attività di acconciatore - estetista - centro di abbronzatura.

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CERCENASCO. OGGETTO: Dichiarazione di inizio attività di acconciatore - estetista - centro di abbronzatura. Compilare in triplice copia AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CERCENASCO OGGETTO: Dichiarazione di inizio attività di acconciatore - estetista - centro di abbronzatura. Il sottoscritto nato a (Prov. di ) il

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA CAPO I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Le attività di Acconciatore e di Estetista, siano esse esercitate

Dettagli

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI ESTETISTA

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI ESTETISTA COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI ESTETISTA ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge 14.12.1963 n. 161

Dettagli

Comune di pontebba Provincia di Udine

Comune di pontebba Provincia di Udine Comune di pontebba Provincia di Udine REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E DI PARRUCCHIERE MISTO Approvato con deliberazione consiliare del 20.12.2005 n. 66 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dettagli

COMUNE DI MASSA REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE

COMUNE DI MASSA REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE COMUNE DI MASSA REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE Approvato con atto C.C. n 127 del 18/12/1996 Modificato con successivo atto C.C. n 76 del 16/11 /2000 Modificato con successivo atto C.C. n.59

Dettagli

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti Articolo 16 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA (approvato con Delibera del C.S. n.134 del 23.05.2007)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA (approvato con Delibera del C.S. n.134 del 23.05.2007) COMUNE DI ISCHIA (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA (approvato con Delibera del C.S. n.134 del 23.05.2007) ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Dettagli

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER

Dettagli

Città di Castiglione delle Stiviere

Città di Castiglione delle Stiviere Città di Castiglione delle Stiviere Provincia di Mantova REGOLAMENTO COMUNALE per LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (Denominazione comunale

Dettagli

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (ad efficacia immediata) Acconciatore - Estetista - Centro di abbronzatura

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (ad efficacia immediata) Acconciatore - Estetista - Centro di abbronzatura AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (ad efficacia immediata) Acconciatore - Estetista - Centro di abbronzatura Il sottoscritto nato a (Prov. di ) il cittadinanza

Dettagli

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO INDICE TITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI Art 1 Definizione e ambito di applicazione Art 2 Licenza amministrativa Art 3 Requisiti

Dettagli

COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI

COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI Delibera del Consiglio Comunale n 1 del 09.01.2012 INDICE Art. 1 DEFINIZIONE e AMBITO DI APPLICAZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE

REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE Articolo 1 Dichiarazione inizio attività 1-L esercizio del noleggio di cicli, ciclomotori

Dettagli

COMUNE DI MACCAGNO Provincia di Varese REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E ESTETISTA

COMUNE DI MACCAGNO Provincia di Varese REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E ESTETISTA COMUNE DI MACCAGNO Provincia di Varese REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E ESTETISTA 1 CAPO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI Art. 1 (Oggetto del Regolamento) 1. Il presente

Dettagli

CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA Approvato con deliberazione consiliare n. 20 di data 19.04.2004 In vigore dal 21.05.2004 Art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 386 del 5 Ottobre 2012 INDICE 1. Oggetto 2. Caratteristiche e organizzazione delle pubblicazioni

Dettagli

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA. nelle attività di acconciature ed estetica.

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA. nelle attività di acconciature ed estetica. ALLEGATO A) LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA nelle attività di acconciature ed estetica. 1. Nell ambito dell attività professionale di acconciatore ed estetista, condotta da

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA SETTORE SPORTELLI DELL EDILIZIA E DELLE IMPRESE

COMUNE DI BRESCIA SETTORE SPORTELLI DELL EDILIZIA E DELLE IMPRESE COMUNE DI BRESCIA SETTORE SPORTELLI DELL EDILIZIA E DELLE IMPRESE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E DI PIERCING. Approvato con deliberazione del

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE,ESTETISTA, CENTRO DI ABBRONZATURA (SOLARIUM), TATUAGGI E PIERCING

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE,ESTETISTA, CENTRO DI ABBRONZATURA (SOLARIUM), TATUAGGI E PIERCING COMUNE DI CENATE SOTTO Provincia di BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE,ESTETISTA, CENTRO DI ABBRONZATURA (SOLARIUM), TATUAGGI E PIERCING INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI

Dettagli

Città di Trapani REGOLAMENTO BARBIERI PARRUCCHIERI E MESTIERI AFFINI APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VERBALE N.40 DEL 24/09/2009. Delibera N.

Città di Trapani REGOLAMENTO BARBIERI PARRUCCHIERI E MESTIERI AFFINI APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VERBALE N.40 DEL 24/09/2009. Delibera N. Città di Trapani REGOLAMENTO BARBIERI PARRUCCHIERI E MESTIERI AFFINI APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VERBALE N.40 DEL 24/09/2009 Delibera N. 132 ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Le attività di barbiere,

Dettagli

COM 6 CORRISPONDENZA, TV, ALTRI SISTEMI

COM 6 CORRISPONDENZA, TV, ALTRI SISTEMI spazio per la protocollazione Allo Sportello Unico delle Attività Produttive del COMUNE DI SESTO FIORENTINO COM 6 CORRISPONDENZA, TV, ALTRI SISTEMI PRIVACY: Nel compilare questo modello le chiederemo di

Dettagli

Articolo 1. OGGETTO E FINALITA

Articolo 1. OGGETTO E FINALITA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2002 N. 42 REGOLAMENTO Modalita di gestione del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale Articolazione Provinciale di Firenze Approvato dal Consiglio Provinciale

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO Approvato con delibera di C.C. nr. 3 del 07.02.2015 Art.1 PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE Il Comune di San Lorenzo Nuovo riconosce e promuove

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

Comune di Bojano Campobasso

Comune di Bojano Campobasso Mod. SCIA Agenzia di Viaggi SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) Art. 19 L. 241/90 Per l attività di AGENZIA DI VIAGGI Intervento nel di _BOJANO _ Ai sensi della L.R. 32/1996 e del D.lgs.

Dettagli

Regolamento attività barbiere e parrucchiere

Regolamento attività barbiere e parrucchiere Regolamento attività barbiere e parrucchiere Adottato con delibera C.C. n. 6793/458 del 20.12.2000 Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo

Dettagli

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. L. 25 gennaio 1994, n. 82. Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. Art.1. Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle

Dettagli

Oggetto: Domanda di autorizzazione all apertura di un Agenzia di Viaggio e Turismo. L.R. n. 8/2008. Il/La sottoscritto/a (C.F ) nato/a a Prov.

Oggetto: Domanda di autorizzazione all apertura di un Agenzia di Viaggio e Turismo. L.R. n. 8/2008. Il/La sottoscritto/a (C.F ) nato/a a Prov. Marca da bollo 14.62 Amministrazione Provinciale di Catanzaro Servizio Agenzie di Viaggio e Turismo Piazza Luigi Rossi 88100 Catanzaro Oggetto: Domanda di autorizzazione all apertura di un Agenzia di Viaggio

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) AL COMUNE DI ARTENA U Sportello Unico per le Attività Produttive Via Municipio, 7 00031 Artena (Rm) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) 1. Dati impresa Il sottoscritto: Cognome: Nome:

Dettagli

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE TRADIZIONALI LOCALI E DELLE RELATIVE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. DENOMINAZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ESTETICA

REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ESTETICA COMUNE DI TELVE PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ESTETICA APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DD. 29.01.2007 INDICE Art. 1 Ambito delle

Dettagli

proposta di legge n. 15

proposta di legge n. 15 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 15 a iniziativa dei Consiglieri Massi, Marinelli, D Anna, Natali presentata in data 5 luglio 2010 DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

Dettagli

Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei

Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei Centri di Telefonia Internazionale Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30/06/2006 ART. 1 Oggetto e finalità Il presente regolamento

Dettagli

il/la sottoscritto/a residente in Via CAP codice fiscale Telefono

il/la sottoscritto/a residente in Via CAP codice fiscale Telefono Al Comune di SAN MARTINO SICCOMARIO Servizio Gestione del Territorio Ufficio Commercio Via Roma n.1 SAN MARTINO SICCOMARIO OGGETTO: domanda di autorizzazione / trasferimento per l'esercizio dell'attività

Dettagli

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ESTETISTA

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ESTETISTA REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ESTETISTA Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 05 del 15.02.2005 - ART. 1 - AMBITO DELL ATTIVITÀ L attività di estetica comprende

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista. Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO Norme in materia di attività di estetista. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 36 del 29 dicembre 2001 SUPPLEMENTO ORDINARIO

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNE DI ANACAPRI REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTIVITÀ DI «BED AND BREAKFAST»

REGOLAMENTO COMUNE DI ANACAPRI REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTIVITÀ DI «BED AND BREAKFAST» COMUNE DI ANACAPRI REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTIVITÀ DI «BED AND BREAKFAST» Vista la L.R. n.5 del 10-5-2001 - Disciplina dell attività di «Bed and Breakfast» il Consiglio Comunale, ritenendo opportuno

Dettagli

Mediatori, agenti, rappresentanti di commercio e spedizionieri: presentazione SCIA entro il 12.05.2013

Mediatori, agenti, rappresentanti di commercio e spedizionieri: presentazione SCIA entro il 12.05.2013 Mediatori, agenti, rappresentanti di commercio e spedizionieri: presentazione SCIA entro il 12.05.2013 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che lo scorso 13.01.2012 sono stati pubblicati

Dettagli

COMUNE DI VILLATA Provincia di Vercelli

COMUNE DI VILLATA Provincia di Vercelli COMUNE DI VILLATA Provincia di Vercelli Approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 25 novembre 2002 Ripubblicato dal 05.04.2003 al 19.04.2003 INDICE - SOMMARIO Art. 1 - Premessa Art. 2 - Autorizzazione

Dettagli

ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (compilare in stampatello) MOD. SCIA-COM 1.

ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (compilare in stampatello) MOD. SCIA-COM 1. ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (compilare in stampatello) MOD. SCIA-COM 1 Al Comune di * Ai sensi del D. L.gs. 114/98 (art. 7 e 26 comma 5),

Dettagli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 61 DEL 18/11/2014 OGGETTO: NOMINA DATORE DI LAVORO DEL COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 61 DEL 18/11/2014 OGGETTO: NOMINA DATORE DI LAVORO DEL COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA CODICE ENTE 012022 COPIA ALBO ON LINE COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA PROVINCIA DI VARESE Via Bernardino Luini n. 6; C.A.P. 21030; TEL.: 0332 575103 -FAX: 0332576443 E-MAIL: combrissago@comune.brissago-valtravaglia.va.it

Dettagli

TESTO COORDINATO. L.R. 16 giugno 2008, n. 36.

TESTO COORDINATO. L.R. 16 giugno 2008, n. 36. TESTO COORDINATO L.R. 16 giugno 2008, n. 36. Disciplina dell attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Art. 1 Oggetto. 1. La presente legge disciplina,

Dettagli

Al Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA.

Al Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA. Mod. SCIA adeguato alla L.122/2010 ATTIVITA DI ESTETISTA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) INIZIO ATTIVITÀ - SUBINGRESSO TRASFERIMENTO DI SEDE VARIAZIONI - CESSAZIONE ATTIVITA Al Comune

Dettagli

Attività artigianali Acconciatori. Descrizione

Attività artigianali Acconciatori. Descrizione Attività artigianali Acconciatori Descrizione L acconciatore, detto comunemente parrucchiere, lava, taglia, acconcia, colora o decolora i capelli ed esegue trattamenti estetici o tricologici, che non abbiano

Dettagli

COMUNE DI S E L V I N O (Bg)

COMUNE DI S E L V I N O (Bg) COMUNE DI S E L V I N O (Bg) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI: ACCONCIATORE ESTETISTA CENTRO ABBRONZATURA TATUATORE PIERCING DELIBERA C.C. N. 18 DEL 30.04.2010 INDICE REGOLAMENTO

Dettagli

Regolamento per l esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista 1

Regolamento per l esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista 1 Regolamento per l esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista 1 adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 30.09.1997 modificato con deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI PARRUCCHIERE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI PARRUCCHIERE Comune di BORGO VALSUGANA (Provincia di Trento) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI PARRUCCHIERE ed ESTETISTA Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 dd. 28.06.2005,

Dettagli

Area servizi al territorio Servizio pianificazione urbanistica e sviluppo economico Unità commercio

Area servizi al territorio Servizio pianificazione urbanistica e sviluppo economico Unità commercio Area servizi al territorio Servizio pianificazione urbanistica e sviluppo economico Unità commercio VP 10/2011 marca da bollo AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI FORLI OGGETTO: domanda di autorizzazione per

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A) pagina 1 di 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A) Titolo: criteri, condizioni e procedure tecnico-amministrative per il conferimento del riconoscimento

Dettagli

Il sottoscritto nato a il res. a via n. C.F. in qualità di della Società/Associazione C.F. con sede a prov in Via n.

Il sottoscritto nato a il res. a via n. C.F. in qualità di della Società/Associazione C.F. con sede a prov in Via n. BOLLO 14,62 RICHIESTA LICENZA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA CON ANNESSA ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (Art. 68-69 del TULPS; Art. 10 commi 1-3 L.R. 26.07.2003, n.14)

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni

Dettagli

CITTA DI BUSTO ARSIZIO

CITTA DI BUSTO ARSIZIO CITTA DI BUSTO ARSIZIO Ufficio Gestione Attività Economiche REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 11.12.2003

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI CITTA DI CONEGLIANO PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI - Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO C O M U N E DI M A L E T T O Prov. di Catania UFFICIO TECNICO COMUNALE ( Ufficio Responsabile della P.O. Tecnica ) P.I. 00445110877 E--MAIL sporcomu@tiscalinet.it TEL. 095-7720630 Ind. Internet www.comune.maletto.ct.it

Dettagli

ATTIVITA DI FISIOTERAPIA

ATTIVITA DI FISIOTERAPIA ATTIVITA DI FISIOTERAPIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) INIZIO ATTIVITÀ - SUBINGRESSO TRASFERIMENTO DI SEDE VARIAZIONI - CESSAZIONE ATTIVITA Al Comune di ACIREALE 0 8 7 0 0 4 Ai sensi

Dettagli

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33 LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33 Norme per il rilascio del nulla osta all impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico. IL CONSIGLIO

Dettagli

REGIONE PIEMONTE ESERCIZIO DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN CENTRO COMMERCIALE COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE

REGIONE PIEMONTE ESERCIZIO DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN CENTRO COMMERCIALE COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE MOD. COM 4b COMPILARE IN STAMPATELLO AL COMUNE DI * _ _ _ _ _ _ Ai sensi del d. lgs. 114/1998, l.r. n. 28/99 e D.C.R. n. 563-13414/99 il sottoscritto Cognome Nome C. F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dettagli

COMUNE DI PIMONTE - PROVINCIA DI NAPOLI AREA AMMINISTRATIVA REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

COMUNE DI PIMONTE - PROVINCIA DI NAPOLI AREA AMMINISTRATIVA REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA COMUNE DI PIMONTE - PROVINCIA DI NAPOLI AREA AMMINISTRATIVA REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA Approvato con atto Consiliare n. 37 del 14.06.2000 e deliberazione consiliare

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 10-05-2001 REGIONE CAMPANIA "DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BED AND BREAKFAST"

LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 10-05-2001 REGIONE CAMPANIA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BED AND BREAKFAST LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 10-05-2001 REGIONE CAMPANIA "DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BED AND BREAKFAST" Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 26 del 14 maggio 2001 IL CONSIGLIO REGIONALE

Dettagli

Comune di Bojano Campobasso

Comune di Bojano Campobasso Mod. SCIA Tatuaggi SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) Art. 19 L. 241/90 Per l attività di TATUAGGIO e PIERCING "Regolamento per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing nella Regione

Dettagli

Data di nascita / / Cittadinanza Sesso M F Luogo di nascita: Stato Provincia Comune

Data di nascita / / Cittadinanza Sesso M F Luogo di nascita: Stato Provincia Comune Timbro del protocollo COMUNE DI ROSTA Città metropolitana di Torino SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE S.U.A.P. del Comune di Rosta Piazza Vittorio Veneto n 1 10090 ROSTA (TO) Sito web: www.comune.rosta.to.it

Dettagli

Comune di Rovigo Frazione di... C.A.P I_I_I_I_I_I. Indirizzo (Via, Piazza )... numero civico I_I_I_I_I_I

Comune di Rovigo Frazione di... C.A.P I_I_I_I_I_I. Indirizzo (Via, Piazza )... numero civico I_I_I_I_I_I Al Comune di Rovigo Sezione Commercio Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 45100 ROVIGO Dichiarazione Inizio Attività Artigianale di Estetista (ai sensi art. 19 legge 7/8/1990, n. 241 così modificato art.

Dettagli

COMUNE DI SPILIMBERGO

COMUNE DI SPILIMBERGO COMUNE DI SPILIMBERGO PROVINCIA DI PORDENONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUDCENTE CON AUTOBUS DA RIMESSA E PER LE MODALITA DI RILASCIO E DI RINNOVO DELLE RELATIVE

Dettagli

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008

Dettagli

DATA. Data di nascita Cittadinanza Sesso M F Luogo di nascita Comune Prov. Stato Residenza Comune Via, Piazza, ecc N CAP

DATA. Data di nascita Cittadinanza Sesso M F Luogo di nascita Comune Prov. Stato Residenza Comune Via, Piazza, ecc N CAP In bollo dal valore corrente RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELL AUTOVETTURA PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA LEGGE 21/1992 L.R. 58/1993 Allo

Dettagli

COMUNE DI FAEDO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE E DI ESTETISTA

COMUNE DI FAEDO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE E DI ESTETISTA COMUNE DI FAEDO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE E DI ESTETISTA Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 30.11.2005 INDICE ART.

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO (D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469) SOMMARIO TITOLO I - Norme di organizzazione ART. 1 Ambito di applicazione ART. 2 Finalità ART.

Dettagli

Comune di Scarperia REGOLAMENTO SULL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SENZA SCOPO DI LUCRO

Comune di Scarperia REGOLAMENTO SULL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SENZA SCOPO DI LUCRO REGOLAMENTO SULL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SENZA SCOPO DI LUCRO Questo regolamento integra e completa il regolamento sugli Istituti di partecipazione (fascicolo n. 62). Fascicolo n. 69

Dettagli

COMUNE DI SARNO (PROVINCIA DI SALERNO) SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI NIZIO ATTIVITA LUDOTECA

COMUNE DI SARNO (PROVINCIA DI SALERNO) SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI NIZIO ATTIVITA LUDOTECA COMUNE DI SARNO (PROVINCIA DI SALERNO) SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI NIZIO ATTIVITA LUDOTECA NUOVA ATTIVITÀ-SUBINGRESSO TRASFERIMENTO DI SEDE VARIAZIONI CESSAZIONE ATTIVITÀ

Dettagli

COMUNE DI MAGIONE REGOLAMENTO PER L ATTIVITÀ DI ESTETISTA NORMATIVA DI ATTUAZIONE

COMUNE DI MAGIONE REGOLAMENTO PER L ATTIVITÀ DI ESTETISTA NORMATIVA DI ATTUAZIONE COMUNE DI MAGIONE REGOLAMENTO PER L ATTIVITÀ DI ESTETISTA NORMATIVA DI ATTUAZIONE Delibera Consiglio Comunale n. 58 del 06/09/2007 1 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI art.1 - Definizione dell'attività

Dettagli

PREMESSO CHE SI DISPONE ARTICOLO 1

PREMESSO CHE SI DISPONE ARTICOLO 1 REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE E FORNITURA DEL VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL ISTITUZIONE approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' DI BARBIERE - PARRUCCHIERE PER UOMO/DONNA E ESTETISTA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' DI BARBIERE - PARRUCCHIERE PER UOMO/DONNA E ESTETISTA 1 COMUNE DI DOLIANOVA PROVINCIA DI CAGLIARI SETTORE SOCIO-ECONOMICO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' DI BARBIERE - PARRUCCHIERE PER UOMO/DONNA E ESTETISTA Approvato con delibera C.C.

Dettagli

Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto

Università della Terza Età - Luigi Imperati Statuto Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto Art. 1 Istituzione La Provincia di Foggia istituisce l Università della Terza Età "Luigi Imperati" con sede in Foggia, in Palazzo Dogana, presso l

Dettagli

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA GROSSETO, 21 ottobre 2011 Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalle norme vigenti, comprese quelle di funzionalità,

Dettagli

SCIA EX ART. 86 TULPS per l installazione di apparecchi per il gioco lecito (presentare in duplice copia)

SCIA EX ART. 86 TULPS per l installazione di apparecchi per il gioco lecito (presentare in duplice copia) ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE DEL COMUNE DI erseguito S.C.I.A. per l installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all articolo 110, commi 6 e 7 in

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E DI PIERCING.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E DI PIERCING. CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA (Provincia di Brescia) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E DI PIERCING. Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

Comune di Iglesias Provincia di Carbonia Iglesias

Comune di Iglesias Provincia di Carbonia Iglesias Allegato alla Deliberazione C.C. n 103 del 11.11.1975 Integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 03/02/2004 (Norma Transitoria) Comune di Iglesias Provincia di Carbonia Iglesias Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA COMUNE DI CONCO Provincia di Vicenza Viale Marco Poli, 2 CAP 36062 P.I.00297410243 C.F.91011400248 Tel. 0424/700301 Fax. 0424700197 www.comune.conco.vi.it Pec: protocollo.comune.conco.vi@pecveneto.it REGOLAMENTO

Dettagli