Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate
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- Giulio Elia
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1 Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI Il ravvedimento operoso, come è noto, è un istituto giuridico applicabile ad un ampio spettro di violazioni, alcune delle quali, relative ai tributi successori, saranno esaminate nelle pagine successive. In generale, si ricorda che l art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come da ultimo modificato dall art. 1, comma 20, lett. a), della L. 13 dicembre 2010, n. 220, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute. Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97). Si ricorda che la recente circolare n. 27/E del 2 agosto 2013 ha riconosciuto l efficacia del ravvedimento anche in presenza di versamenti carenti, nel senso che il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto può considerarsi perfezionato anche solo parzialmente, cioè limitatamente all importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento. Ad esempio, laddove il contribuente versi, entro il termine prescritto per il ravvedimento, un importo di 201,2 inferiore al dovuto di 301,2 con sanzioni e interessi commisurati all imposta versata, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a tale importo. La differenza dovuta e non regolarizzata di 100 sarà oggetto di recupero da parte degli uffici, unitamente agli interessi (calcolati con decorrenza dal 16 luglio), e sulla stessa andrà irrogata la sanzione nella misura ordinaria del 30%. Anche nell ipotesi in cui il contribuente, in sede di ravvedimento, abbia effettuato un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano, come nel caso precedente, commisurati all imposta versata a titolo di ravvedimento, troverà applicazione il medesimo principio ed il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo.
2 1.1 QUADRO SANZIONATORIO IN MATERIA DI IMPOSTE SUCCESSORIE Le sanzioni previste in materia di imposta di successione riguardano principalmente l omessa presentazione della dichiarazione o l infedeltà della stessa. In particolare: chi omette di presentare la dichiarazione di successione è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell imposta liquidata o riliquidata d ufficio; se non è dovuta imposta si applica la sanzione da 258 a euro; chi omette l indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza d imposta; la predetta sanzione tuttavia non si applica se il valore accertato dei beni e diritti ereditari non supera di ¼ il valore dichiarato. La sanzione però è dovuta se la rettifica riguarda immobili dichiarati al valore catastale (art. 51, comma 2, TUSD); se l omissione o l infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da 258 a euro; la stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarità dei prospetti medesimi. La sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio (art. 51, comma 3, TUSD); per il tardivo versamento dell imposta si applica la sanzione del 30% degli importi dovuti prevista dall art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 (l art. 52 del TUSD è stato infatti soppresso). Per il tardivo versamento delle imposte ipotecaria e catastale si applica la sanzione del 30% degli importi dovuti prevista dall art. 13 del d.lgs. N. 471 del Idem per quanto riguarda la tassa ipotecaria e l imposta di bollo. 2
3 Violazione Sanzione Termine DICHIARAZIONE OMESSA: Chi omette di presentare la dichiarazione di successione DICHIARAZIONE INCOMPLETA O INFEDELE: Chi omette l indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell imposta o li indica in maniera infedele n.b. è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell imposta liquidata o riliquidata d ufficio (art. 50 T.U. Imposta successioni e donazioni art. 13 T.U. imposte ipotecarie e catastali). Se non è dovuta imposta si applica la sanzione da 258 a euro (art. 50 T.U. Imposta successioni e donazioni). è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza d imposta. Se l omissione o l infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da 258 a euro (art. 51 T.U. Imposta successioni e donazioni) Gli interessi di mora sulle somme dovute all erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,5 per cento per ogni semestre compiuto (art. 34, comma 1, TUSD e art. 13, comma 4, T.U. imposte ipotecarie e catastali). Ciò vale soltanto per la cartella, in caso di ravvedimento gli interessi sono dovuti nella misura legale. L avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di 5 anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa (art. 27, comma 4, T.U. Imposta successioni e donazioni art. 13 T.U. imposte ipotecarie e catastali) La rettifica deve essere notificata mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell imposta principale (art. 27, comma 3, T.U. Imposta successioni e donazioni art. 13 T.U. imposte ipotecarie e catastali). L imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 4 (art. 27, comma 6, T.U. Imposta successioni e donazioni art. 13 T.U. imposte ipotecarie e catastali). 1.2 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDIVITÀ NEL VERSAMENTO DEI TRIBUTI DERIVANTI DA AUTOLIQUIDAZIONE (IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE, TASSA IPOTECARIA E IMPOSTA DI BOLLO) Se i tributi derivanti da autoliquidazione delle imposte di successione (imposta ipotecaria e catastale, tassa ipotecaria e imposta di bollo) non vengono pagati entro gli ordinari tempi (un anno dalla data di apertura della successione) è necessario avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso. A tal fine i singoli tributi devono essere maggiorati degli interessi moratori calcolati giorno per giorno in base al tasso legale in vigore. Tali interessi, determinati come poc anzi descritto, andranno sommati algebricamente con la rispettiva imposta e tassa, e perciò versati cumulativamente col mod. F23 (per gli interessi non è previsto un autonomo codice tributo). Devono inoltre essere versate le sanzioni (3% dell imposta a debito se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza, 3,75 % se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni, ma entro un anno dalla scadenza). Se il pagamento dei tributi avviene entro 15 giorni dalla scadenza prevista, per ogni giorno di ritardo (così come previsto dal D.L. n. 98/2011) si applica una sanzione pari al 0,2%, con la conseguenza che la 3
4 misura della stessa è differenziata a seconda del giorno in cui è effettuato il versamento (cosiddetto ravvedimento sprint ). Ad esempio se il pagamento avviene il giorno successivo alla scadenza la sanzione sarà dello 0,2%, se avviene il terzo giorno, la sanzione sarà dello 0,6% (0,2 per 3), e così via. Per il versamento delle suddette sanzioni sono previsti specifici codici tributo da utilizzare nella compilazione del mod. F23: il codice 674T per il pagamento cumulativo delle sanzioni per l imposta ipotecaria, catastale e per la tassa ipotecaria; il codice 675T per il pagamento della sola sanzione per l imposta di bollo ed infine il codice 672T per la sanzione relativa alla imposta di successione. 1.3 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDIVA PRESENTAZIONE Per quanto riguarda il ravvedimento per la tardiva presentazione della dichiarazione, si ricorda che per calcolare l'importo dovuto è necessario verificare se esista imposta di successione. Infatti, nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta di successione, si applica una somma fissa compresa tra 258 e euro, perciò se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni, la sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo. In presenza di imposta di successione, viceversa, l importo dovuto viene liquidato direttamente dall'agenzia delle Entrate, con la sanzione del 12% (120/10, ai sensi dell art. 13, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 472 del 1997) dell imposta dovuta, sempreché la dichiarazione sia presentata entro 90 giorni dalla scadenza. 1.4 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO PER DICHIARAZIONE INCOMPLETA O INFEDELE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE L art. 33, comma 1, TUSD precisa che Agenzia delle Entrate liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate. La dichiarazione integrativa (art. 28, comma 6, 33, commi 1 e 1 bis, TUSD) va presentata quando occorre inserire nell'asse ereditario altri beni (immobili e/o altri cespiti) che non sono stati inseriti nella dichiarazione principale, con conseguente aumento del valore totale della base imponibile, rispetto a quanto dichiarato nella prima dichiarazione; non è possibile invece modificare o inserire eredi o annullare beni indicati nelle dichiarazioni precedenti. Se vengono aggiunti beni immobili o diritti reali immobiliari, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale corrispondenti al maggior valore dichiarato relativamente a tali beni o diritti (sempre col 4
5 minimo di 168,00 euro), nonché l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (risoluzione n. 23/E del 1997). Se l aggiunta riguarda beni diversi da beni immobili e diritti reali immobiliari, invece, non è dovuta alcuna imposta in autoliquidazione. Resta ferma, in entrambi i casi, l applicazione dell imposta di successione da parte dell Ufficio, se dovuta. Con la dichiarazione modificativa (art. 28, comma 6, e 31, comma 3, TUSD) si possono operare sia inserimenti di nuovi beni e/o eredi che modifiche a beni (ad esempio, mappali, ecc.) e/o eredi presenti in dichiarazioni precedenti. Per le dichiarazioni modificative, in cui si richiedono le formalità di trascrizione per la rettifica di altra trascrizione dello stesso atto, vanno versate sempre le imposte in misura fissa (risoluzione ministeriale n. 23 del 12/02/1997). Presentando la dichiarazione integrativa o modificativa entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ci si potrà avvalere del ravvedimento operoso per sanare eventuali irregolarità commesse. Se la dichiarazione viene presentata entro il termine di dodici mesi dall apertura della successione si devono versare solo le imposte eventualmente dovute per l integrazione o la modifica relativa a beni immobili o diritti reali immobiliari, in misura non inferiore a quella fissa (v. ris. n. 23/E cit.). Se la dichiarazione integrativa o modificativa viene presentata oltre il suddetto termine, ma entro un anno dalla presentazione della precedente dichiarazione, oltre alle eventuali imposte ipotecaria e catastale e agli altri tributi ad essi collegati (tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali), ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso, dovranno anche essere versati, entro il medesimo termine, gli interessi (al saggio legale) sui tributi dovuti e le sanzioni ridotte (3% dell imposta a debito se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza, 3,75 % se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni, ma entro un anno dalla scadenza). Per quanto riguarda l imposta di successione, se tale imposta non è dovuta, ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso, si dovrà versare la sanzione fissa, ridotta ad 1/8 del minimo (258,oo / 8 = 32,25). In presenza di imposta di successione, viceversa, l importo dovuto viene liquidato direttamente dall'agenzia delle Entrate (sanzione al 12,50%, pari ad 1/8 della sanzione prevista per la dichiarazione incompleta o infedele). In questo caso il ravvedimento si perfezionerà con l esecuzione del pagamento nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell avviso di liquidazione dell Agenzia delle Entrate. 5
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