Regolamento per l'applicazione della Normativa sul Divieto del Fumo a.s. 2014/2015

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1 Regolamento per l'applicazione della Normativa sul Divieto del Fumo a.s. 2014/2015 Art 1: PRINCIPI In ottemperanza all'art. 32 della Costituzione, al Decreto Legislativo 19/09/1994 n.626 e successive modifiche, alla L. 128 del 08/11/2013 e in considerazione di quanto sancito dall'art. 137 del Trattato di Nizza, l'isis S.Pertini emana il presente regolamento nell'interesse primario della tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti, anche occasionali, dell'istituto stesso. Art 2: FINALITA' Con il presente regolamento l'isis S.Pertini si impegna a far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali interni chiusi e negli spazi esterni di pertinenza della Scuola, in base alle norme vigenti; garantire la salute di tutti gli utenti della Scuola contro i danni arrecati dall assunzione attiva e/o passiva del fumo; favorire iniziative informative e formative sull argomento, integrate opportunamente nel Piano dell Offerta Formativa nell ambito dell Educazione alla Salute, mediante lezioni specifiche, materiale scientifico attentamente selezionato, ricerche specifiche in rete e, soprattutto, attraverso una costante opera di sensibilizzazione. promuovere attività educative e metodi utilizzabili per smettere di fumare quali a) la possibilità di iscriversi al sito segnalato dalla Commissione Europea; b) far conoscere i Centri antifumo che, tenendo conto delle linee guida nazionali ed internazionali e censiti annualmente dall'ossfad (Osservatorio fumo, alcol e droga) dell'ist. Sup. di Sanità, costituiscono una importante risorsa per aiutare a smettere di fumare; c) far conoscere Il Telefono Verde contro il fumo, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, che svolge attività di consulenza sulle problematiche del tabagismo; d) pubblicizzare la Giornata Mondiale senza tabacco celebrata dall'oms in tutto il mondo e) informare accuratamente su tutte le sostanze dannose e cancerogene contenute nelle sigarette. Art. 3: AMBIENTI SCOLASTICI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO L'ISIS S.Pertini ribadisce il divieto assoluto di fumo in tutti i locali interni della Scuola, indifferentemente al loro utilizzo e all'utenza, come pure in tutti gli spazi esterni di pertinenza della Scuola stessa. Art. 4 : AFFISSIONE DEI CARTELLI DI DIVIETO DI FUMO L'ISIS S.Pertini si impegna ad affiggere, in maniera visibile, un cartello di divieto di fumo in tutti gli ambienti, interni e/o esterni, soggetti al divieto. Nel rispetto della normativa vigente, tali cartelli

2 riporteranno: la scritta VIETATO FUMARE la norma che impone il divieto le sanzioni previste gli incaricati alla vigilanza ed alla contestazione dell'infrazione l'autorità competente Art. 5 : RESPONSABILI DELLA VIGILANZA Il personale incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo nonchè i Responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa saranno individuati dal Dirigente Scolastico che, tenuto conto delle dimensioni dell'istituto e dell'ubicazione delle diverse sedi, con apposito atto scritto indicherà i nominativi degli Agenti accertatori per ogni singolo plesso. Qualora sorgano delle difficoltà nell applicazione della normativa antifumo, potrà essere chiesta la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e di altre autorità preposte all osservanza del divieto, quali la Polizia Amministrativa locale, Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria. Le disposizioni di legge e del presente regolamento devono essere osservate da tutti i soggetti che utilizzino, a qualunque titolo, gli spazi interni ed esterni dell Istituto. Art. 6: COMPITI DEGLI AGENTI ACCERTATORI L'agente accertatore incaricato ha innanzitutto il compito di integrare gli aspetti strettamente normativi con quelli formativo-educativi sostenendo attivamente il progetto di Educazione alla Salute dell'istituto, impegnandosi in attività di informazione e educazione rivolte al personale tutto, agli studenti e all'utenza della scuola, sensibilizzando all'adozione di comportamenti rispettosi dell'ambiente e della salute pubblica; deve inoltre controllare la corretta esposizione degli appositi cartelli e segnalarne al Dirigente eventuali anomalie; vigilare scrupolosamente sull'osservanza del divieto; essere munito di apposito attestato da esibire, unitamente a un documento di riconoscimento, su esplicita richiesta del trasgressore al momento di una contestazione; contestare immediatamente, ove possibile, la violazione del divieto; trasmettere copia del verbale al Dirigente Scolastico. essere munito di verbali di accertamento; accertare la trasgressione; accertare l'età del trasgressore Art. 7: PROCEDURA DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA DELL'INFRAZIONE In caso di violazione del divieto e/o di comportamenti non rispettosi del presente regolamento, dopo aver controllato ancora la corretta esposizione dei cartelli informativi condizione imprescindibile -

3 l'agente preposto deve contestare immediatamente al trasgressore la violazione redigendo l'apposito verbale, sottoscritto sia dall'agente che dal trasgressore, in triplice copia; avrà cura di consegnare la prima al trasgressore, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, la seconda copia sarà trasmessa immediatamente alla Segreteria Amministrativa della scuola e la terza sarà conservata nella struttura di appartenenza. In caso di impossibilità di contestazione immediata si deve notificare al trasgressore per posta mediante raccomandata AR entro 90 giorni la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c debitamente compilato come sopra. Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, la prima copia del verbale, unitamente al bollettino di c/c postale debitamente compilato come sopra, sarà notificata alla famiglia del trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento. Il contravventore maggiorenne, o la famiglia del contravventore minorenne, provvederà al pagamento della sanzione presso l'ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento. Qualora non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, i responsabili preposti all'applicazione del divieto devono obbligatoriamente fare rapporto alla Prefettura competente che provvederà in merito come disposto dalla L. N 689 del 24/11/1981. Art. 8 : RAPPORTI CON LA PREFETTURA La materia relativa all osservanza del divieto di fumo è sottoposta alla vigilanza della Prefettura territorialmente competente, anche ai sensi della Circolare n. 4 del 28/03/2001 del Ministero della Sanità. Art. 9: COMPETENZE DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA Gli agenti accertatori saranno supportati dall'ufficio di Segreteria Amministrativa nelle operazioni di notifica per posta del verbale al trasgressore, in caso di impossibilità di contestazione immediata o nel caso di notifica alla famiglia di un trasgressore minorenne nell'accertamento dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro i 60 giorni dal ricevimento della notifica Conservazione della terza copia del verbale redatto. Art. 10: SANZIONI DA COMMINARE In ottemperanza a: Legge 11/11/1975, n. 584

4 Legge 24/11/1981, n. 689 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4 Legge 28/12/2001, n. 448 Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51 D.L.266 del 9/11/2004, art. 19 DPCM 23/12/2003 Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 C.M. 17/12/2004Ministero della salute Legge 30/12/2004, n. 311 L. 08/11/2013 n. 128 i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,50 ad 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Qualora i preposti al controllo dell applicazione del presente regolamento non facciano rispettare le singole disposizioni, sono essi stessi soggetti alla sanzione amministrativa, prevista dalla normativa vigente, del pagamento di una somma da 220,00 ad 2.200,00. Se la violazione è perpetrata da un dipendente della Scuola, potrà essere avviato nei suoi confronti anche apposito procedimento disciplinare. Al personale dipendente dell Istituto è vietato riscuotere direttamente la sanzione amministrativa. Art. 11: INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE Il Dirigente Scolastico si impegna a promuovere tutte le attività di sensibilizzazione di cui all'art. 2, terzo e quarto comma, oltre ad eventuali altre iniziative opportune e/o necessarie relative al tabagismo. I Docenti responsabili dei progetti di Educazione alla Salute sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento. Art. 12: RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento faranno fede le norme vigenti Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data stabilita dal decreto di emanazione.

5 ALLEGATI I seguenti allegati fanno parte integrante del presente regolamento: a) Allegato n. 1: attestato di attribuzione della funzione di agente accertatore b) Allegato n. 2: verbale di contestazione per la violazione della normativa sul divieto di fumo c) Allegato n. 3: rapporto al Prefetto Allegato n. 4: cartellonistica di divieto di fumo.

6 Prot. n, Monfalcone Al OGGETTO: Attestato comprovante l attribuzione della funzione di agente accertatore, in applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 sul DIVIETO DI FUMO. La sottoscritta prof.ssa Anna Russo, Dirigente Scolastico I.S.I.S. Sandro PERTINI di Monfalcone DICHIARA che, con decreto del.../.../2015 ha nominato......, con la qualifica di docente Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi agente incaricato di vigilare e di effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla L. n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo in base al disposto della L. n. 584/1975 (divieto di fumo) e dalla L. n. 3/2003 (tutela dei non fumatori), nei seguenti locali dell Istituto: Corsi Diurni: Uffici di Presidenza e Segreteria: IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Anna Russo

7 Prot. N Monfalcone, DIVIETO DI FUMO (Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51) VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO Il sottoscritto..., incaricato con nota prot.... del..., della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni al divieto di fumo da parte del Dirigente Scolastico, dando atto di aver preliminarmente effettuato formale richiamo, ha accertato che: in data odierna alle ore... presso (indicare il luogo in cui é stata riscontrata l infrazione), dove vige il divieto di fumo come attestato da cartello stabilmente esposto, il signor..., nato a..., il... residente a... via..., identificato con... (indicare documento di riconoscimento, anche se persona conosciuta) ha violato le disposizioni relative al divieto di fumo (Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51) in quanto: (descrivere infrazione accertata) _ E stata immediatamente contestata, ed il trasgressore ha dichiarato che: _ non é stata immediatamente contestata per i seguenti motivi (trasmettere il verbale sollecitamente al Direttore che provvede alla sua trasmissione a mezzo posta con raccomandata r.r. entro 90 gg, dalla contestazione) si informa il trasgressore che: _ l infrazione al divieto di fumo prevede una sanzione amministrativa da 27,50 a 275 euro, raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni; _ ai sensi dell art. 16 della legge n. 689/81 per la violazione commessa é ammesso il pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo della anzidetta sanzione amministrativa, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione, per l importo di: 55,00; 110,00, per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o bambini fino a dodici anni; _ il Dirigente Scolastico ha individuato quale Autorità competente a ricevere, entro 30 gg dalla contestazione o trasmissione a mezzo posta (in caso di mancata contestazione immediata), eventuali scritti difensivi; _ il trasgressore é ammesso a pagare l importo sopra indicato entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione: o in banca, o presso la Tesoreria provinciale competente per territorio, o presso gli uffici postali, tramite bollettino c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale "infrazione divieto di fumo". _ al fine di completare il procedimento sanzionatorio, il trasgressore é tenuto a trasmettere copia della ricevuta di avvenuto pagamento al Dirigente Scolastico; _ trascorsi inutilmente i termini di legge, in caso di mancata ricezione di copia dell avvenuto versamento della sanzione, conformemente a quanto disposto dall art. 17 della legge n. 689/81, si procederà a presentare rapporto al locale Prefetto (UTG - Ufficio Territoriale di Governo); _ il presente verbale é compilato e sottoscritto in triplice copia, una delle quali viene consegnata all interessato per ricevuta. Luogo e data... li,... Il trasgressore L'incaricato

8 Prot. N Monfalcone, ILL.MO SIG. PREFETTO OGGETTO: Rapporto a carico di Ai sensi della L. 24/1/1981, n. 689 SI COMUNICA che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. del, di accertata violazione delle vigenti norme sul divieto di fumo, con invito al medesimo di definire la vertenza in via amministrativa con le modalità nel detto verbale specificate. Decorso il termine di legge, l interessato di cui trattasi non ha esibito l attestazione di pagamento della sanzione, pagamento che, da accertamenti espletati presso i competenti uffici, non risulta essere stato effettuato. Pertanto si provvede a trasmettere alla S.V. copia del verbale de quo, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per le successive e consequenziali incombenze. Si prega la S.V. di dare cortese comunicazione dell esito della procedura avviata. Con ossequi IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Anna Russo

9 Ai sensi della LEGGE 16 GENNAIO 2003, N 3 - art 51 e successive modificazioni ed integrazioni i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 a Euro 275,00 La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. Agenti incaricati di vigilare: Sede IPSIAM Sede IPSIA Sede Uffici di Presidenza e Segreteria: Autorità cui compete di accertare e contestare l infrazione: Delegato alla vigilanza, Polizia Amministrativa locale, Guardie Giurate, Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

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