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1 Corte Suprema di Cassazione Centro Elettronico di Documentazione Sez. 6, Sentenza n del 2007 SENTENZA N REGISTRO GENERALE N /2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio del 10/12/2007 Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [ ]; avverso la sentenza in data 22 agosto 2007; nonché avverso l'ordinanza in pari data della Corte di appello di Milano; Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso; Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; Udito per il ricorrente l'avv. [...] Mario, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano disponeva la consegna all'autorità giudiziaria della Repubblica austriaca di [...], cittadino italiano, raggiunto da mandato di arresto Europeo (MAE) emesso in data 12 settembre 2006 dal Tribunale di Klagenfurt (Landesgericht Klagenfurt; n. di ruolo 10 Ur 315/03 g), in quanto accusato dei reati di truffa aggravata e associazione per delinquere (previsti e puniti dall'art. 12 c.p. austriaco, art. 146 c.p. austriaco, art. 147 c.p. austriaco, comma 1, n. 1, e comma 3, art. 278 c.p. austriaco, comma 1) e accertati il 26 luglio 2003 in Klagenfurt, per i quali era stato emesso in data 5

2 settembre 2003 dal predetto Tribunale mandato di cattura internazionale (Internationaler Haftbefehl; n. di ruolo: 10 Ur 209/03 v). Il [...] era stato arrestato in data 21 luglio 2007 nel luogo della sua residenza in Sondrio, [ ] dai Carabinieri della Compagnia di Sondrio, a norma della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 11, i quali lo avevano reperito, a seguito della segnalazione nel SIS del mandato di cattura internazionale, avente contenuto corrispondente a quello richiesto dall'art. 6, predetta legge. Secondo la descrizione dei fatti contenuta nei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria austriaca, il 26 luglio 2003 il [...] avrebbe tentato di incassare presso la Hypo Alpe Adria Bank AG di Klagenfurt quattro assegni per l'importo di Euro 2,5 milioni ciascuno, che a seguito di controlli operati dai funzionari della banca si rivelarono essere stati rubati e successivamente falsificati. Il tutto a fronte di una transazione commerciale relativa all'acquisto da parte della ditta turca Extil Turizim di capi di abbigliamento della ditta italiana Petter Jeans, basato peraltro su un contratto di fornitura anch'esso rivelatosi falso. Falsi, inoltre, si erano rivelate anche le attestazioni circa l'autenticità degli assegni della Berliner Postbank (Germania), a firma di un inesistente impiegato dott. Fischer. Avverso la sentenza e l'ordinanza di cui all'epigrafe, ricorre per cassazione il [...], con un unico atto sottoscritto congiuntamente con lui dal difensore, avv. Mario [...], per i seguenti motivi: 1. Inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 1, lett. c), e vizio di motivazione, dato che nel MAE è fondato su un mandato di arresto internazionale iscritto al ruolo 10 UR 209/03 V, mentre il mandato di arresto, pervenuto successivamente, reca il numero di ruolo 10 UR 315/03 G, sicché deve ritenersi che quest'ultimo sia un provvedimento diverso da quello posto in esecuzione. 2. Inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 1, lett. d), e vizio di motivazione, data l'incertezza e contraddittorietà della qualificazione giuridica dei fatti contestati, che oscillano tra due reati (presumibilmente, truffa ed associazione per delinquere) e tre reati (partecipazione ad una organizzazione criminale, truffa e falsificazione di mezzi di pagamento). Inoltre, il reato di truffa viene indicato come consumato, mentre nella descrizione del fatto si ricava inequivocabilmente che si procedeva per una ipotesi di delitto tentato.

3 Altra contraddizione riguarda il danno cagionato, indicato ora in Euro 50 mila ora in Euro 40 mila, che comunque appare incompatibile con una ipotesi di truffa solo tentata. infine altra incertezza deriva dal fatto che è stato contestato sia il reato associativo sia il concorso di persone nel reato. 3. inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 1, lett. f), e vizio di motivazione, dato che, essendo incerta la natura dei fatti contestati, non può esservi certezza neppure sulla pena ad essi riferibile. 4. Inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 1, lett. c), e vizio di motivazione, dato che il MAE non contiene elementi certi il momento e il luogo di commissione dei fatti e circa il grado di partecipazione del [...]. 5. inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 4, lett. a) e b), e vizio di motivazione, dato che il MAE non contiene indicazione delle fonti di prova. 6. Inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 7, e vizio di motivazione, dato che il MAE allegato alla nota in data 30 luglio 2007 del Ministero della giustizia recava solo il testo tradotto in lingua italiana. La mancata trasmissione del testo originale in lingua tedesca ha reso impossibile una verifica della correttezza della traduzione. 7. inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 8, comma 1, e vizio di motivazione, dato che la incertezza sulla qualificazione giuridica dei fatti rende impossibile verificare quale sia la pena irrogabile, che è un presupposto della consegna. 8. Inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 13, comma 3, e vizio di motivazione, dato che la misura cautelare disposta a seguito della convalida dell'arresto aveva perso di efficacia non essendo pervenuto nel termine di dieci giorni il MAE nel testo originale in lingua tedesca. Nè la segnalazione nel SIS poteva tener luogo del MAE, dato che essa non integrava pienamente il contenuto del MAE e per di più, come precisato nel primo motivo, si riferiva a un titolo cautelare contrassegnato con un numero diverso da quello poi effettivamente fatto pervenire dall'autorità austriaca. 9. Inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. e), p) e t),, e vizio di motivazione. Con riferimento alla lett. e), si osserva che nella documentazione allegata non vi era alcuna indicazione circa i limiti massimi di carcerazione preventiva previsti dalla legislazione dello Stato emittente. Per di più, dalla lettura del MAE si ricavava

4 che nello stesso procedimento penale erano coinvolti altri quattro cittadini italiani, non ancora rinviati a giudizio, che si trovavano in custodia cautelare in carcere dal 31 luglio 2003, il che rende di per sè evidente che la durata della custodia preventiva consentita nell'ordinamento austriaco è incompatibile con la previsione dei limiti massimi concepiti dal nostro ordinamento. Su questo punto il ricorrente ha fatto poi pervenire una memoria, con la quale si illustrano le ragioni giuridiche per le quali non può essere prestata adesione ai principi affermati dalla sentenza delle Sezioni unite in data 30 gennaio 2007 relativamente alla condizione della sussistenza nella legislazione dello Stato membro di emissione di limiti massimi della carcerazione preventiva. Con riferimento alla lett. p), si osserva che sulla base della stessa documentazione trasmessa dallo Stato emittente si ricava che il [...] non aveva mai avuto contatti con l'austria e che l'attività dallo stesso posta in essere si sarebbe svolta esclusivamente nel territorio italiano. Con riferimento alla lett. t), si osserva che il provvedimento cautelare alla base del MAE non contiene alcuna soddisfacente indicazione circa gli indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari ravvisabili nei confronti del [...]. 10. Inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 4, e vizio di motivazione, in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Premesso, che non può essere condivisa la giurisprudenza più restrittiva circa la verifica da parte dell'autorità giudiziaria italiana del presupposto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che sorreggono il provvedimento cautelare che è alla base del MAE, si osserva al riguardo che ne' nel mandato di arresto internazionale ne' nel MAE sono contenuti specifici elementi a carico del [...], che viene definito meramente come "sospetto", in "connessione ai verbali di interrogatorio dei quattro cittadini italiani che si trovano in custodia cautelare in carcere", senza alcuna precisazione sui tempi e sui luoghi in cui sarebbero stati commessi i reati da cui ricavare il coinvolgimento del [...] in una associazione per delinquere o il concorso con le condotte poste in essere dagli altri imputati. 11. Quanto alla ordinanza che ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari in atto, salve le censure precedenti, che hanno natura assorbente, si osserva che il ravvisato pericolo di fuga non si basa su alcuna circostanza obiettiva, considerate sia le cariche rivestite al presente e in passato dal [...] (presidente per 19 anni dell'ospedale di

5 Sondalo; Segretario provinciale della FIALS-Sanità) e la sua occupazione lavorativa (gestione di un'attività commerciale familiare) sia le sue condizioni di salute (grave patologia diabetica). Alla udienza del 1 ottobre 2007, questa Corte, rilevato che dal MAE non si ricavavano chiaramente le specifiche fonti di prova a carico del [...] ne' erano precisate le circostanze di tempo e di luogo in cui egli avrebbe commesso i fatti addebitatigli, con particolare riferimento ai contatti con gli altri soggetti che risultavano imputati e alle modalità concrete attraverso le quali egli avrebbe cooperato per ottenere l'incasso presso la Hypo Alpe Adria Bank AG di Klagenfurt, il giorno 26 luglio 2003 degli assegni che si assumevano essere stati rubati e oggetto di successiva falsificazione; e che tali dati erano necessari anche ai fini di stabilire se i reati ipotizzati fossero stati commessi in tutto o in parte in Italia, agli effetti di quanto previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p); richiedeva tramite il Ministero della giustizia la trasmissione di detti elementi di conoscenza all'autorità giudiziaria di Klagenfurt. A riscontro di tale richiesta, il Ministero della giustizia trasmetteva in data 27 novembre 2007 la documentazione inviata dall'autorità austriaca, corredata da traduzione in lingua italiana. Nella imminenza della odierna udienza il difensore del ricorrente ha depositato memoria, con la quale sostiene che dalla documentazione integrativa dall'autorità giudiziaria austriaca si ricava che il [...] non era stato in alcun modo coinvolto nei fatti addebitatigli, esclusivamente realizzati dai coimputati, e comunque che egli non aveva posto in essere alcuna condotta in Austria. DIRITTO Il motivo cha fa leva sulla disposizione di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p), è fondato, restando così assorbite le ulteriori doglianze. Dal MAE e dalla ulteriore documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria austriaca si ricava che gli indizi a carico del [...] derivano da chiamate in correità dei soggetti processati e condannati dal Tribunale di Klagenfurt in relazione a una tentata truffa e a ulteriori reati commessi mediante la esibizione di falsi assegni bancari e di altri documenti falsi, in danno della Hipo Alpe Adria Bank AG di Klagenfurt. Secondo la ricostruzione dei fatti resa dai coimputati (Bizzarri Alfredo, Alberto Cicconi, Francesco Paolo Di Sciascio e Massetti Remo) l'attività del [...], indicato come istigatore e ideatore del piano criminoso, sarebbe

6 consistita nella formazione di un falso contratto di acquisto da parte della ditta turca "H. e M. Estil Turzim" di Izmir di merce varia della "Petter Jeans" di Teramo e nella ricettazione e falsificazione di moduli di assegni della Postbank di Berlino, e si sarebbe svolta esclusivamente in Italia, tra il giugno e il luglio del 2003, perfezionandosi in particolare in occasione della visita che il [...] e alcuni dei correi fecero presso la sede della ditta "Petter Jeans". Il Di Sciascio ha avuto cura di precisare che il [...] aveva manifestato l'intenzione di recarsi anch'esso in Klagenfurt, allo scopo di incassare i falsi assegni presso la Hipo Bank, ma a tale proposito da ultimo egli dovette rinunciare, essendo sopravvenuti problemi personali. Emerge dunque in primo luogo che l'attività svoltasi in territorio austriaco è materialmente attribuibile solo ai quattro coimputati del [...], sopra indicati; e, in secondo luogo, che la parte iniziale della condotta criminosa specificamente riconducibile al [...], consistita, previa ideazione del piano truffaldino, nella redazione del falso contratto di compravendita e nella falsificazione degli assegni della Postbank, si è realizzata in Italia, in Teramo e altri eventuali luoghi non precisati. Ora, in base al principio di territorialità, come specificato dall'art. 6 c.p., comma 2, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando la relativa condotta è ivi avvenuta in tutto o in parte. Giova al riguardo ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, sono integrate le condizioni previste dall'art. 6 c.p. anche quando un frammento della condotta criminosa si sia verificato nel territorio italiano (v. tra le altre Sez. 1^, 12 maggio 2004, Selvaggi), pur se, isolatamente considerata, tale porzione di condotta sia di per sè inidonea a integrare gli elementi costitutivi di un reato tentato o consumato (Sez. 6^, 6 maggio 2003, Viti), che invece sono apprezzabili collegando la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (Sez. 6^, 24 novembre 1995, Sara). Trova dunque nella specie applicazione il disposto della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p), in base al quale, in simili ipotesi, la consegna deve essere rifiutata. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio; e conseguentemente deve essere disposta la revoca della misura cautelare in corso di esecuzione. Poiché, in relazione alla condotta posta in essere dal [...] sono profilabili estremi di reato, deve essere altresì disposto che copia della sentenza e degli atti sia

7 trasmessa, per le iniziative che intenderà assumere, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, essendo allo stato degli atti localizzabile soltanto in Teramo la realizzazione di parte, almeno, di tale condotta. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché la consegna non può essere disposta, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p). Dispone che copia della sentenza e degli atti venga trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per quanto di sua competenza. Revoca la misura cautelare in corso di esecuzione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. e L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Riserva il deposito della motivazione. Così deciso in Roma, il 10 dicembre Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2007

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