Vi ringraziamo per la Vostra attenzione e aspettiamo le Vostre preziose osservazioni.
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- Biaggio Di Mauro
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1 "Professionalità per il terzo settore" OGGETTO: invio della newsletter mensile e proposta formativa. Gentili Signore e Signori, inviamo la newsletter relativa al mese di luglio. Torniamo ad informare inoltre che, oltre alla newsletter mensile, l Associazione Legale nel Sociale mette a disposizione delle associazioni, cooperative e fondazioni del terzo settore, moduli formativi su argomenti specifici. Al momento la proposta riguarda: 1) la riforma Fini-Giovanardi in materia di stupefacenti: novità e applicazioni pratiche; 2) l introduzione nell ordinamento italiano dell Impresa sociale: analisi e confronto; 3) i Lavoratori atipici e la protezione sociale: l estensione della tutela sulla maternità, la malattia, i congedi parentali e la previdenza; 4) l Amministrazione di sostegno quale forma di tutela personalizzata propositiva, modulabile: il superamento dell interdizione e dell inabilitazione; 5) le nuove norme sull Affidamento condiviso dei figli. Chiunque fosse interessato potrà prendere contatti ai numeri e/o indirizzi sottoindicati. Vi invitiamo sempre ad inviarci le vostre osservazioni e ringraziamo coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo lavoro che continueremo anche nei prossimi mesi. Per info Vi ringraziamo per la Vostra attenzione e aspettiamo le Vostre preziose osservazioni. Cari saluti. Avv. Marco Carlizzi, Avv. Antonio Isoldi, Avv. Daria Polidoro, Dott. Paolo Giuliani, Avv. William Di Cicco, Avv. Raffaello Cotturone, Avv. Valentina Di Vincenzo, Avv. Elena Gloria, Avv. Emiliano Rossi, Avv. Camilo Zufelato, Avv. Silvia Greco, Dott. Simona Barbaliscia, Dott. Chiara Porta e Dott. Mirko Zilli. 1
2 Newsletter n luglio 2007 IMPRESA DIRITTO ED ETICA Privacy per le piccole e medie imprese Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 24 maggio 2007: Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2007, n Il Garante Privacy ha emanato una Guida pratica rivolta alle piccole e medie imprese per il rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina privacy in via semplificata. La Guida trae origine dalle istanze provenienti da associazioni di categoria che hanno indotto il Garante ad indicare linee di comportamento conformi al Codice e misure di semplificazione da questo previste in grado di fornire orientamenti utili per gli operatori economici nel rispetto dei diritti degli interessati. La Guida pratica adottata è suscettibile di aggiornamento periodico e verrà pubblicizzata sul sito Internet dell'autorità. La Guida pratica contempla alcuni paragrafi che in forma semplice e schematica precisano se e in che modo la piccola o media impresa deve attivarsi. Da segnalare l ottavo capitolo 8. Check list che può rappresentare il punto di partenza per un esame degli adempimenti già posti in essere e da espletare. E risarcibile il danno non patrimoniale anche in favore delle persone giuridiche Anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica dell ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione. Tra questi diritti rientra anche quello di tutela dell immagine della persona giuridica o dell ente e, dunque, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale anche il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell ente. E questo l importante principio di diritto enunciato dalla Corte, la quale ha anche precisato che il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. La pronuncia è intervenuta in riferimento ad una indebita segnalazione da parte di un istituto bancario di una società alla Centrale Rischi della Banca d Italia quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza. (Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n del ) CITTADINI EXTRACOMUNITARI (ASILO, RIFUGIO, SOGGIORNO, ESPULSIONE, NUOVI DIRITTI). 2
3 Il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno pur presentato in ritardo deve essere adeguatamente motivato. La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non può essere respinta solo perché presentata in ritardo, ma il provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato, l ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che ha così accolto il ricorso di un cittadino extracomunitario contro il Ministero dell Interno che con un decreto della questura aveva respinto una istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo sia perché effettuata con eccessivo ritardo sia perché priva del visto di ingresso per lavoro sul territorio nazionale. Il ricorrente aveva però dichiarato nell istanza che la presentazione della domanda era avvenuta fuori termine a causa del rilascio tardivo del passaporto da parte dell Ambasciata del suo Paese di provenienza e quindi per un fatto a lui non imputabile. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso in quanto hanno ritenuto che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere adeguatamente motivato dall amministrazione, la quale non può respingere la domanda solo perché presentata oltre il termine previsto, considerato che il ritardo nella presentazione non è sufficiente da solo a motivare la decisione negativa (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, sentenza n. 5557/ ). Permesso di soggiorno provvisorio per lasciare il territorio nazionale Circ. Interno del 27 giugno nr.400/2007/2651 A causa dei consueti ritardi da parte delle Questure per il disbrigo delle pratiche relative alle richieste di rinnovo e/o aggiornamento del proprio permesso di soggiorno e del sopraggiungere delle ferie estive, il Ministero, anche quest anno, ha emesso questa circolare con la quale si dispone che agli stranieri regolarmente soggiornanti ed in possesso della ricevuta attestante l avvenuto deposito dell istanza di rinnovo e/o aggiornamento del titolo di soggiorno potrà essere rilasciato, in presenza di una specifica richiesta, un permesso di soggiorno provvisorio, cartaceo con validità limitata a seconda delle esigenze prospettate che consentirà allo straniero ed alla prole iscritta di lasciare temporaneamente il territorio nazionale e di farvi poi rientro. Permesso di soggiorno di protezione sociale Circ. Interno 11050/M(8) La recente circolare del Ministro dell'interno Prot. n /M(8) sul permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ha come obbiettivo primario quello di definire criteri omogenei, dal Nord al Sud Italia, per gli interventi delle Forze di polizia impegnate nella lotta alla tratta di esseri umani, con comuni regole, sulla base della normativa vigente, per la concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale alle vittime di tratta e riduzione in schiavitù. Infatti, in base alle nuove disposizioni impartite, ciascun Questore qualora accerti situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, può valutare autonomamente la situazione di concreto pericolo per la sua incolumità e, ove questa sussista, prescindendo dalla sua disponibilità a denunciare o a collaborare, può procedere al rilascio, nel più breve tempo possibile, del permesso di soggiorno. Il Questore può anche decidere di concedere il permesso di soggiorno per protezione umanitaria su 3
4 segnalazione dei Servizi sociali, degli Enti locali o delle Associazioni, Enti o altri organismi privati i quali nel corso dei loro interventi abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero. (fonte: Cittadinolex - 13 giugno 2007) Disciplina dei soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio Legge 28 maggio 2007, n. 68 La presente legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 126, del 1 giugno 2007 ed entrata in vigore il giorno successivo, stabilisce che per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. Nei casi in cui è richiesto il visto di ingresso, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati nei visti rilasciati dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati ed il termine di durata per cui è consentito il soggiorno sarà quello indicato nel visto stesso. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero deve dichiarare la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, in caso contrario, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso. Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione. Decreto 23 Aprile 2007 del Ministero dell'interno (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 137 del 15 Giugno 2007) Con il Decreto in oggetto il Ministero dell Interno ha fatto propria la Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, elaborata da un Comitato scientifico istituito presso lo stesso Ministero. Quest ultimo ritiene che la Carta dei valori enuclei i principi ispiratori dell'ordinamento e della società italiana nell'accoglienza e regolazione del fenomeno migratorio in un quadro di pluralismo culturale e religioso ed a questa Carta il Ministero dell'interno dovrà ispirarsi nell'esercizio delle proprie attribuzioni. La Carta dei valori, dopo una introduzione sulle radici storiche, culturali, religiose e sui valori costituzionali su cui si fonda l Italia, affronta gli argomenti relativi ai diritti sociali, lavoro e salute, dignità della persona, scuola, istruzione, informazione, famiglia e nuove generazioni, laicità e libertà religiosa e l impegno internazionale dell Italia. Fra le varie affermazioni contenute, risultano interessanti quelle ricompresse nel paragrafo dedicato alla Dignità della persona, diritti e doveri, dove fra l altro si legge che i diritti di libertà, e i diritti sociali, che il nostro ordinamento ha maturato nel tempo devono estendersi a tutti gli immigrati e che vivere sulla stessa terra vuol dire poter essere pienamente cittadini insieme e far propri con lealtà e coerenza valori e responsabilità comuni 4
5 DIRITTI DELLA PERSONA E incostituzionale la norma che non prevede il diritto al congedo straordinario retribuito in favore del coniuge convivente di soggetto portatore di handicap. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151. La Corte ha rilevato infatti che l'esistenza del riconoscimento di un diritto al congedo straordinario retribuito, in favore soltanto di genitori, fratelli e sorelle, conviventi con persone disabili e bisognose di assistenza e non anche in favore del coniuge di soggetto portatore di handicap sia in effetti una ferita alla logica dell'ordinamento e "un ingiustificato trattamento deteriore nei riguardi di un soggetto, il coniuge, tenuto ai medesimi obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del consorte disabile". Le motivazioni della Corte hanno avuto modo di risalire a un precedente intervento sull'articolo in questione (sentenza n. 233/2005), con cui si volle estendere - come si è già ricordato - la previsione del beneficio dai soli genitori, a fratelli e sorelle. Hanno inoltre precisato che la finalità, cui s'ispirò la decisione indicata, era quella di tutelare la salute psico-fisica della persona inabile, consentendo parimenti la sua più completa integrazione nella famiglia. (Corte costituzionale sentenza n. 158 dell 8 maggio 2007). Non è reato coltivare la marijuana in casa La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un uomo condannato in primo grado ed in appello per avere coltivato nel proprio terreno cinque piante di marijuana, ha stabilito che coltivare marijuana sul balcone di casa non è reato ma costituisce una condotta penalmente irrilevante che equivale a detenerla. Infatti, dopo aver compiuto una dettagliata ricostruzione storica della normativa in materia di coltivazione di droga per uso esclusivamente personale, la Cassazione ha annullato la condanna perché il fatto non sussiste, escludendo che la coltivazione domestica sia penalmente perseguibile anche dopo la legge Fini Giovanardi: il regime repressivo non è infatti applicabile a chi non intenda fare commercio della «coltivazione» o del suo risultato, ma coltivi la cannabis per uso personale (consumo voluttuario o curativo, studio, etc.), tanto più che il legislatore del è intervenuto lasciando pressoché integra la disciplina di base in tema di repressione delle condotte illecite ; la conclusione da trarsi da questo tentativo di storicizzazione della normativa in tema di coltivazione di droga per il consumo esclusivamente personale conduce, secondo la Suprema Corte, ad escludere, in base alla semplice lettura della norma nel suo divenire, che la coltivazione per uso personale fosse penalmente perseguibile, consentendo, altresì, di pervenire ad identica soluzione [ ] anche per il regime delineato dal decreto-legge n. 272 del 2005, convertito dalla legge n. 49 del (Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione penale, n /2007) FISCO CONTABILITA' PREVIDENZA E LAVORO 5
6 Previdenza - trattamento di reversibilità - concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite La Suprema Corte ha ribadito che la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni coincidente con la durata legale dei medesimi (per il coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio) -, ponderando ulteriori elementi quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze matrimoniali. Questi elementi secondo la Cassazione non possono essere pretermessi per il solo fatto che sugli stessi non si sia aperto alcun contraddittorio. La S.C., confermando la decisione della corte territoriale, ha respinto le censure sollevate dalla ricorrente secondo cui nella determinazione della quota della pensione di reversibilità si dovesse tener conto dell apporto contributivo, durante il periodo di convivenza, alla pensione del de cujus. Infatti la S.C. ha ritenuto priva di fondamento legale e giurisprudenziale la richiesta di tener conto, per la determinazione della quota spettante di pensione di reversibilità, dell apporto fornito dal coniuge, durante il periodo di convivenza, al versamento dei contributi di pensione del de cujus. (Corte di Cassazione, sezione lavoro, 10 maggio 2007 n ). Rapporto di lavoro - Mobbing Applicabilità del reato di maltrattamenti in famiglia Il Giudice in questione ha ritenuto applicabile l art. 572 c.p. (Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli) anche al fenomeno del mobbing. Il Giudice parte dal presupposto, non del tutto pacifico in giurisprudenza, che il reato in oggetto sia applicabile anche al di fuori dell ambiente familiare, qualora sia maltrattata una persona sottoposta all autorità del reo, indipendentemente dalla presenza di vincoli familiari e quindi anche nell ambito lavorativo, sia privato e sia pubblico. Il Giudice aggiunge però che la tutela penale del mobbing debba avere carattere residuale rispetto alle altre tutele previste e che affinché possa perseguirsi il mobbing sulla base del reato di cui all art. 572 c.p., è necessario che si verifichino due condizioni: innanzitutto la presenza di un maltrattamento, cioè un comportamento che produca violenze fisiche oppure offese all onore e alla reputazione o, pur in assenza di queste, si attui una vessazione oggettivamente odiosa e sopraffacente e, la seconda condizione, che tale comportamento abbia finalità espulsive del dipendente. (Tribunale di Belluno - Giudice monocratico - Sentenza 30 gennaio 2007 n. 77) Associazione Legale nel Sociale c/o Studio Legale Isoldi Via Tibullo, Roma T e F info@legalenelsociale.it 6
7 Note legali. AVVISO A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2004, N.72, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N.128 La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento presenti su questa Newsletter è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge. E' libera la citazione dell'opera a scopo scientifico e la riproduzione, anche parziale, ad uso didattico. *** INFORMATIVA A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196) I dati personali trattati sono esclusivamente costituiti dall'indirizzo di posta elettronica. Si intenderà rilasciato il consenso all utilizzo dall'interessato in mancanza di richiesta di cancellazione. I dati sono trattati con strumenti elettronici. Non sono trattati altri dati e non sono utilizzati cookies. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del Codice privacy è possibile scrivere info@legalenelsociale.it. La cancellazione del proprio indirizzo di posta elettronica dall'archivio e pertanto il rifiuto a ricevere la newsletter di Legale nel Sociale può essere compiuto e manifestato direttamente dall'interessato cliccando rispondi a questa mail e inviando un messaggio con scritto cancella. Siamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento. 7
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