STATUTO DELL ASSOCIAZIONE POLITICO-CULTURALE Veglie Domani Titolo I Costituzione e scopi
|
|
- Virginio Serafino Santini
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE POLITICO-CULTURALE Veglie Domani Titolo I Costituzione e scopi Art. 1 COSTITUZIONE È costituita un'associazione politico-culturale denominata Veglie Domani. L Associazione ha sede in Veglie alla via Mazzini. L associazione ha durata triennale prorogabile tacitamente per successivi tre anni e consecutivamente di tre anni in tre anni. L associazione ha un logo di riferimento costituito da una cerchio uomo stilizzato con le braccia aperte tese verso l alto di colore azzurro; tra le braccia vi è un ovale di colore arancione rappresentante la testa. L eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto. L associazione intende operare principalmente nel territorio del Comune di Veglie e della Provincia di Lecce. Art. 2 PRINCIPI E NATURA L idea dell Associazione nasce dall esigenza di dare vita ad uno spazio politico e socio-culturale che faciliti il contatto e la partecipazione dei cittadini, aperto alle proposte, rispettoso delle idee, capace di valorizzare competenze ed esperienze, nella prospettiva di formalizzare un percorso costruttivo all impegno nella vita politica e socio-culturale del nostro territorio. L Associazione Veglie Domani è un soggetto territoriale autonomo, rivolto ai cittadini che hanno interesse a partecipare al confronto politico, culturale e sociale con i soggetti attivi a livello provinciale e regionale, aventi principi affini. Veglie Domani intende essere un progetto legato al territorio e alla comunità, svincolato dalle forme della gestione tradizionale della politica, ma aperto al dialogo e al confronto con i cittadini e i soggetti politici aventi affinità programmatiche. Onestà, confronto, accoglienza e trasparenza sono i valori fondanti dell Associazione. I principi generali cui si ispira e si uniforma la vita dell Associazione sono l uguaglianza dei diritti di tutti i soci, il loro diritto alle garanzie democratiche, la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità. L'attività associativa è realizzata essenzialmente attraverso l'impegno volontario e gratuito dei soci. L Associazione è aconfessionale e non persegue scopi di lucro. Art. 3 SCOPI E FINALITÀ L Associazione Veglie Domani ritiene che il compito della politica sia duplice: quello di dare risposta ai bisogni delle persone e della società e quello di immaginare e costruire il futuro. A tal fine, l Associazione promuove: la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica e all impegno civile collettivo e democratico, come garantito dalla Costituzione Italiana;
2 l idea che la collaborazione, gli scambi, i rapporti sociali e la solidarietà, possano svilupparsi in maniera libera, volontaria e spontanea. l ascolto delle problematiche, dei quesiti e delle domande poste dalla cittadinanza e dalle categorie sociali di Veglie e del territorio circostante. la costituzione di gruppi di lavoro tematici per studiare, comprendere e proporre proposte serie e attuabili alle richieste provenienti dalla società vegliese e del territorio circostante; la periodica organizzazione di incontri pubblici, di iniziative pubbliche private, percorsi di formazione politica, confronti tra individui opinione provenienza ed estrazione, al fine apportare al dibattito pubblico il contributo delle idee di cui si fa portatrice; tali attività sono svolte dall Associazione in modo determinante e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite fornite dai propri aderenti. Il confronto democratico in tutti i consessi, sia degli associati che dei cittadini. In tale ottica gli associati, eletti in qualsivoglia organismo e/o ente pubblico, partecipano, quale dovere associativo, agli incontri dell'associazione al fine di relazionare e condividere ciò che accade negli enti dei quali fanno parte, tenendo quindi ben vivo il contatto e il confronto con gli organi associativi ed i singoli associati. L Associazione può esercitare occasionali attività commerciali e/o produttive marginali, necessarie o utili al fine del perseguimento dei propri scopi e finalità. L Associazione può svolgere le proprie attività anche attraverso sedi o sezioni locali. La nascita e l attività di tali sedi locali, dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non potrà comunque svolgersi in contrasto col presente Statuto e con i principi, l attività e le deliberazioni dell Associazione. Art. 4 MEMBRI DELL ASSOCIAZIONE Possono essere soci dell'associazione, oltre ai soci fondatori, tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo. I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori. Diventano soci dell associazione coloro che, avendone fatto domanda ed impegnandosi a contribuire al raggiungimento degli scopi dell associazione, siano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all atto dell iscrizione, la quota stabilita annualmente. Art. 5 TIPOLOGIA DI SOCI E CRITERI DI AMMISSIONE Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell Associazione, indicati come tali nell atto costitutivo dell Associazione e ne sono membri permanenti, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa stabilita annualmente. Sono Soci Ordinari, indipendentemente dalla loro residenza, tutti coloro (persone fisiche) che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza, impegnandosi a contribuire al raggiungimento degli scopi, a partecipare alla vita associativa e al lavoro dei gruppi, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa stabilita annualmente. Sono soci Sostenitori, indipendentemente dalla loro residenza, le persone fisiche e/o le persone giuridiche che aderiscono all Associazione impegnandosi a contribuire al raggiungimento degli scopi, a partecipare
3 alla vita associativa e al lavoro dei gruppi. I soci sostenitori aderiscono corrispondendo la relativa quota associativa e ulteriori donazioni (pecuniarie e/o fisiche, e/o intellettuali) ma, pur potendo partecipare all Assemblea e al lavoro dei gruppi, non hanno diritto di voto attivo e passivo. La tessera di socio sostenitore decade automaticamente al termine dell esercizio in corso e deve essere rinnovata previo pagamento della quota associativa per l anno seguente. I soci fondatori e ordinari, che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali. Al fine di aderire all'associazione, in qualità di socio ordinario o sostenitore, occorre avanzare domanda di adesione scritta, firmata e sottoscritta da un socio (fondatore o ordinario) indirizzata al Presidente. In tale domanda, deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme del presente statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro venti giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l interessato può proporre appello in Assemblea. Art. 6 QUOTA ASSOCIATIVA Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale. Art. 7 PERDITA DELLA QUALITA DI SOCIO E DIRITTO DI RECESSO La qualità di socio si perde per: decesso, recesso, decadenza in seguito al mancato pagamento della quota annuale ed esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell associazione. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi e\o al patrimonio dell Associazione e in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell Associazione, il Consiglio Direttivo, dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: Richiamo, diffida, espulsione dall Associazione. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale diritto, ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica. L esclusione di un socio fondatore è deliberata dall Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, con le modalità previste dall art. 11, e sostituito secondo le modalità previste dall art. 15. Il socio receduto, escluso o deceduto, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Art. 8 ESERCIZIO DEI DIRITTI L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E garantita l uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
4 Titolo II Organi dell'associazione Art. 9 ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Gli organi dell'associazione sono: a) l'assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente. L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Art. 10 ASSEMBLEA L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'assemblea generale. i E garantita l osservanza del principio del voto singolo. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre provvede a: eleggere gli organi sociali; su richiesta del Consiglio Direttivo, delibera l esclusione dei soci fondatori e la loro sostituzione delineare il programma delle attività sociali; deliberare sulle modifiche del presente statuto; approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione; deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci. La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. Art. 11 DELIBERAZIONI DELL ASSEMBLEA Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.
5 Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda un quinto dei presenti all Assemblea o più soci presenti. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione. In caso di modifiche statutarie, l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile. Durante il primo anno di vita il Consiglio Direttivo è formato da soci fondatori. Ciascun socio (ordinario e fondatore) ha diritto, dal secondo anno, a presentare la propria candidatura a far parte del Direttivo, comunicandola per iscritto al presidente in carica fino a 7 giorni prima dell assemblea convocata per la nomina del Consiglio Direttivo. Possono far parte del direttivo esclusivamente i soci fondatori ed i soci ordinari. Art. 13 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'assemblea; la nomina, al suo interno, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario; ammettere o respingere la richiesta di adesione di nuovi soci ordinari o sostenitori; provvedere alla sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo (mediante cooptazione o delegando la scelta all Assemblea) la redazione annuale del bilancio consuntivo. verificare, all'inizio di ogni anno sociale, i requisiti di permanenza di ciascun socio provvedendo secondo i casi. La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Art.14 CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera, fax o posta elettronica e contiene l indicazione del luogo del giorno e ora della riunione, nonché l ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito qualora siano presenti tutti i suoi membri anche in assenza delle suddette formalità di convocazione.
6 Art.15 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di decadenza di un consigliere (per decesso, dimissione o sostituzione) prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione o delegandone la scelta all Assemblea ordinaria mediante votazione a scrutinio segreto. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. Art.16 PRESIDENTE Il Presidente, eletto direttamente dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. Il Presidente rimane in carica tre anni (eccetto la nomina relativa al primo anno di vita dell Associazione) e può essere rieletto, sarà considerato decaduto in caso di elezione a incarichi istituzionali. Art.17 GRUPPI DI LAVORO I responsabili dei gruppi di lavoro sono due per gruppo e vengono nominati dal Consiglio Direttivo e fungono da raccordo tra il consiglio direttivo, il Presidente e i gruppi di lavoro stessi: informano sull avanzamento dei lavori il Consiglio Direttivo e/o il Presidente e riportano le indicazioni da seguire degli stessi ai gruppi di lavoro. I responsabili dei gruppi di lavoro, sono individuati in base alle proprie competenze, capacità personali e professionali e/o alle proprie preferenze. I responsabili dei gruppi di lavoro, godono di autonomia decisionale nell organizzazione dei gruppi, ma non di autonomia decisionale di indirizzo degli stessi che spetta al Consiglio Direttivo e/o al Presidente, previo resoconto dei responsabili stessi. I responsabili possono essere destituiti e sostituiti se a richiederlo è la maggioranza dei partecipanti al gruppo di riferimento o il Consiglio Direttivo I gruppi di lavoro vengono varati su libera iniziativa del Consiglio Direttivo o dagli stessi gruppi su richiesta di almeno 10 soci. Titolo III Patrimonio sociale Art. 18 PATRIMONIO SOCIALE
7 Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'associazione. Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 19 ESERCIZIO SOCIALE L esercizio sociale va dall 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Titolo IV Scioglimento dell'associazione e disposizioni finali Art. 20 NORME FINALI E GENERALI In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Particolari norme per il funzionamento e l'esecuzione del presente statuto possono essere eventualmente disposte con regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo. Art. 21 CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORMA DI RINVIO Ogni controversia che dovesse sorgere tra gli associati, anche tra gli aventi qualunque carica o incarico, sarà deferita a un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle Parti e il terzo dagli stessi membri, se d'accordo, o dal Presidente del Tribunale di Lecce. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia. Veglie (LE), lì, Nomi e Firme dei soci fondatori
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER Titolo I Costituzione e scopi Art. 1 - E' costituita un'associazione culturale denominata OPTION PLAYER. L Associazione ha sede in Massa, Via Beatrice
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE. Titolo I. Costituzione e scopi. E' costituita, con sede in Vignola, Via Papa Giovanni Paolo II, l Associazione
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE Titolo I Costituzione e scopi Art. 1 E' costituita, con sede in Vignola, Via Papa Giovanni Paolo II, l Associazione culturale denominata. Art. 2 L'Associazione, senza
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE Centro Studi per la Formazione e l Orientamento al Lavoro LUX Ente di tipo associativo ex art.
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE Centro Studi per la Formazione e l Orientamento al Lavoro LUX Ente di tipo associativo ex art. 148 TUIR Titolo I Costituzione e scopi Art. 1 E' costituita l'associazione
DettagliDEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO ART. 1 (Denominazione e sede) 1 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: Il Rompighiaccio- Onlus con sede in via San Francesco
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliEsente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO
Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE METTIAMOCI ALL OPERA. Titolo I Costituzione e scopi
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE METTIAMOCI ALL OPERA Titolo I Costituzione e scopi Art. 1 E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un Associazione Culturale denominata
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,
DettagliSTATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata
STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone
DettagliASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Art. 1 Costituzione 1.E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l'associazione
DettagliSTATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA
STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliSTATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE
STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE 1- E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico
DettagliSTATUTO Il Sole Onlus
STATUTO Il Sole Onlus Titolo 1 Denominazione- Sede Art. 1 E costituita un associazione denominata : IL SOLE ASSOCIAZIONE per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza Onlus L associazione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»
STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare» Page 1 of 6 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. del Codice Civile l associazione denominata: «LeAli per Volare» con
DettagliStatuto associazione culturale. Amici di Remida in Trentino
Statuto associazione culturale Amici di Remida in Trentino anno domini 2008 Statuto dell associazione culturale Amici di Remida in Trentino Titolo I Costituzione e scopi Art. 1 1. E' costituita un'associazione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD
STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA Articolo 1 E' costituita una libera associazione consortile senza fini di lucro, denominata ITALIA SOTTERRANEA. Articolo2 La sede dell'associazione
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliSTATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO
STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede - 1) E' costituita in l'associazione denominata senza fini di lucro, con sede in, (1) 2) La durata dell'associazione
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
DettagliStatuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi
Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi Art.1 - Costituzione e sede E costituita, con sede legale a Lodi, l Associazione denominata: LAUS Volontariato della Provincia
DettagliASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR
ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA ART. 1 Denominazione e sede 1.1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata " Amici dell Etiopia". 1.2. L'Associazione ha sede
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino
Allegato "A" al rep. 3237/1231. STATUTO ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino ARTICOLO 2) - SEDE E DURATA L'Associazione ha sede in Piazza s. Giulia
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita
DettagliSTATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ART. 1 (Denominazione e sede) 1- L'associazione di volontariato, denominata: HAKUNA MATATA assume la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi del Codice
DettagliÈ costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità
STATUTO ACC-k9t Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione: Associazione Culturale Cinofila k9t ONLUS"
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
DettagliCENTRO ANZIANI DI PORCIA
Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)
DettagliALLEGATO "A" STATUTO DI ASSOCIAZIONE RAGGI DI VITA - ONLUS Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede 1.1 E costituita per iniziativa del Rotary
ALLEGATO "A" STATUTO DI ASSOCIAZIONE RAGGI DI VITA - ONLUS Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede 1.1 E costituita per iniziativa del Rotary Club Torino Stupinigi e del Rotaract Club Torino Stupinigi
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo
DettagliL'associazione ha sede in Via della Salute 81, 40132 Bologna e ha durata illimitata.
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE JANE AUSTEN SOCIETY OF ITALY (JASIT) TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE Art. 1 A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione culturale
DettagliATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO NON RICONOSCIUTA
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO NON RICONOSCIUTA L anno 2014, il giorno 01 del mese di Aprile in Roma si sono riuniti i presenti Signori: CAPRA SIMONE, nato a Roma il 04/05/1978
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliUniversità della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione
Università della Terza Età di Novara Statuto dell'associazione Art. 1 Denominazione 1. Con atto Rep. Gen. n. 88820/7871, in data 23 dicembre 1982, è stata costituita, ai sensi dell'art. 36 e segg. Cod.
DettagliASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO
ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE E costituita un Associazione denominata: ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI, con sede in Viareggio, Piazza
DettagliSTATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliSCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE La formulazione del testo del presente statuto-tipo è puramente esemplificativa. Nell ambito dell esercizio del proprio potere di autonomia privata, i costituenti
DettagliATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo L anno Duemila tredici, il mese Giugno, il giorno 27, i Signori: 1. Cecinato Simone, Milano il 24/02/1986, residente in
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO E SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata GIOVANI & FUTURO organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". L'associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita la libera associazione MANETTA & FORKETTA. 2. L Associazione è apartitica, con durata illimitata,
DettagliStatuto Associazione Ludica Fuori Gioco
Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco ARTICOLO 1 E costituita un Associazione denominata "Fuori Gioco" con sede presso l oratorio San Filippo Neri via XXV Aprile N 1 a Romano di Lombardia. ARTICOLO 2
DettagliATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA In Arquà Polesine (RO) Via Provinciale Ovest n. 191, si sono riuniti il giorno 16/04/2012 per Costituire una associazione senza
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO ART.1 DENOMINAZIONE,SEDE, DURATA E costituita dall associazione denominata GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO con sede in Chions frazione di Basedo, via
DettagliStatuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile
Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in San Giorgio di Piano l Associazione denominata Riolo Associazione Volontari
DettagliASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE > ART. 1 - Denominazione e sede 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE AMICI NELLA GIOIA ONLUS STATUTO DI ASSOCIAZIONE Art. 1 Costituzione, denominazione e durata a) È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità
DettagliASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO
ART. 1 ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E costituita un associazione denominata: Associazione Commercianti - Pubblici Esercizi - Attività di Servizi - Ausiliari del Commercio
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA Statuto art. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l organizzazione di volontariato denominata: Medici con l Africa Cuamm Vicenza. 2. L
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIANI IN GIRO
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIANI IN GIRO DENOMINAZIONE - SEDE Articolo 1 A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione Culturale denominata " ITALIANI IN GIRO ".
DettagliAssociazione Culturale Enrico De Stefani
Associazione Culturale Enrico De Stefani ARTICOLO I E costituita con sede provvisoria in Via Archelao di Mileto, 30 00124 Roma L Associazione culturale Enrico De Stefani con durata indeterminata, la quale
DettagliSTATUTO DELLA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA (ONLUS) Approvato dai Soci nell Assemblea Straordinaria tenutasi a Firenze il 4 settembre 2014
STATUTO DELLA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA (ONLUS) Approvato dai Soci nell Assemblea Straordinaria tenutasi a Firenze il 4 settembre 2014 Art. 1 - DENOMINAZIONE La Società Botanica Italiana (SBI), fondata
DettagliSTATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE Art. 1 - Denominazione E' costituita l'associazione denominata RIUSA CON AMORE.. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. Art.
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)
1 / 5 Statuto Author : Roberto Caso Date : 20 marzo 2015 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE Articolo 1 (Istituzione e sede) 1.
DettagliASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche d organizzazione non lucrativa
DettagliS T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3
S T A T U T O DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA ARTICOLO 1 E' costituita un'associazione Culturale sotto la denominazione: Associazione Techgarage " " L'Associazione ha sede legale in Milano, Piazza
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Regione Veneto Provincia di Venezia Comune di Caorle STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA VITA: GIOIA DI VIVERE Michela Dorigo 1 ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato,
DettagliASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO FARMACISTI VOLONTARI IN PROTEZIONE CIVILE SEZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA STATUTO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO FARMACISTI VOLONTARI IN PROTEZIONE CIVILE SEZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA STATUTO TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI ART.1 Denominazione, sede, durata, scioglimento
DettagliStatuto Associazione Nazionale culturale e Professionale Scuola e Dintorni- Professionalità in Progress COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
Statuto Associazione Nazionale culturale e Professionale Scuola e Dintorni- Professionalità in Progress COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI 1 - Costituzione e Sede E costituta l Associazione Culturale
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL Art. 1 Denominazione e Sede L Associazione è denominata Associazione CGTV Channel. Le sede associativa viene stabilita in Via Monte Bianco 12, a Cesano Boscone (MI).
DettagliUNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita,come libera Istituzione, una associazione culturale e sociale denominata UNIVERSITA
DettagliCOMUNE DI ESCALAPLANO
COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro
DettagliFrequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO
Frequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione
DettagliCOMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI
COMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Costituzione, sede e durata Il Comune di Iglesias attiva, ai sensi dell art. 11, dello Statuto, la Consulta
DettagliATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO
ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO Articolo 2 OGGETTO L associazione non ha scopo di lucro. L associazione intende promuovere il benessere
DettagliRegolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014
Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III
DettagliAmici dei Pompieri di Zoldo - STATUTO -
Amici dei Pompieri di Zoldo - STATUTO - ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI
C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata StoriaMemoria.EU. Art. 2 - L'associazione ha sede legale in Bologna. L
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI
STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI Art. 1 COSTITUZIONE È costituita in data 3 Marzo 2012 l'associazione Ornitologi Marchigiani. Possono aderire all'associazione tutti i cittadini (persone fisiche)
DettagliPRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO
PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO STATUTO Art. 1 - DENOMINAZIONE È costituita una associazione denominata PRONTO CONSELVE organizzazione non lucrativa di utilità sociale
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE
STATUTO DI ASSOCIAZIONE Art. 1. - E' costituita l'associazione Associazione Italiana Acqua di qualità : la stessa è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata limitata al 31/12/2100
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE ART. 1 E' costituita, con sede in Parma, l'associazione Italiana dei Tecnici del Latte (A.I.Te.L.). SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE ART. 2 L'Associazione, che
Dettagli