IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

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1 COMUNE DI CAMPOBASSO ASSESSORATO ALLE FINANZE Settore Tributi IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2009 Guida per il contribuente

2 Con l approssimarsi della scadenza del pagamento dell acconto ICI, viene riproposta la Guida per il Contribuente, frutto di un esperienza oramai consolidata, con l intento di fornire ai cittadini ed ai professionisti una utile guida operativa. La guida rappresenta, ancora una volta, l espressione di un servizio reso ai contribuenti per rendere più agevole l adempimento dei propri obblighi. Nel rispetto del principio di trasparenza, vengono inoltre riportati in sintesi i dati relativi al gettito dei tributi comunali nel quinquennio precedente. Campobasso, 15 maggio 2009

3 LE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2009 (delibera di Giunta Comunale n. 197 del 27 aprile 2006) Regime ordinario dell imposta 6,9 per mille Alloggi adibiti o assimilati ad abitazione principale 4,9 per mille (categorie catastali A1- A8- A/9) e pertinenze detrazione 120,00 Abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all estero Detrazione 130,00 per i contribuenti che hanno compiuto 70 anni al 1 gennaio Alloggi locati con contratto registrato conforme alla L. 431/98 art. 2 comma 3 utilizzati dal locatario come abitazione principale 5,5 per mille Alloggi locati con contratto registrato conforme alla L. 431/98 art. 5 comma 2 utilizzati in via transitoria da studenti universitari Immobili inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero; interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, interventi finalizzati al recupero di immobili d interesse storico o architettonico siti nel centro storico 5,5 per mille 2 per mille SCADENZE VERSAMENTI 16 giugno pagamento della prima rata dal 1 al 16 dicembre pagamento della seconda rata DICHIARAZIONE Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l anno 2008

4 In virtù dell art. 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, a decorrere dall anno 2008 sono escluse dall imposta comunale sugli immobili: le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente, fatta eccezione per quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; le unità immobiliari che il comune, con il proprio regolamento, ha assimilato alle abitazioni principali; le unità immobiliari di proprietà del contribuente che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile, destinato ad abitazione, nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari. CHI DEVE PAGARE Devono pagare l ICI i proprietari degli immobili (fabbricati, compresi gli ex rurali, aree fabbricabili e terreni agricoli non ricadenti in aree montane o di collina) anche se non residenti in Italia. In caso di nuda proprietà devono pagare l ICI i titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie. La titolarità di tali diritti deve risultare da idoneo titolo giuridico. Si ricorda che il diritto di abitazione che fa scattare l obbligo di pagamento è un diritto reale di godimento che non va confuso con il diritto di servirsi dell immobile per effetto di un contratto di locazione, di affitto o di comodato; pertanto in caso di locazione, affitto o comodato l ICI è dovuta dal proprietario dell immobile. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) l ICI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto di locazione finanziaria ovvero, nel caso di fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili (art. 5 comma 3 del D.L.vo 504/92), dal 1 gennaio dell anno successivo a quello in cui è avvenuta la consegna del bene da parte del locatore. Nel caso di concessione su aree demaniali l imposta è dovuta dal concessionario. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (c.d. multiproprietà) il versamento dell ICI è effettuato dall amministratore del condominio o della comunione. L amministratore è autorizzato a prelevare l importo necessario dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare del diritto di godimento, con addebito al rendiconto annuale. Ai sensi dell art. 2 del D.L convertito in L n. 410 sono tenuti al pagamento dell imposta le società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici, dal momento in cui vengono immesse nel possesso dei beni immobili oggetto del trasferimento. Per questi beni immobili l ICI deve essere assolta nei limiti in cui l imposta era dovuta prima del trasferimento, Agli effetti dell obbligo del versamento si considerano regolarmente eseguiti: I versamenti effettuati da ciascuno dei contitolari, proporzionalmente alla quota ed al periodo di possesso; I versamenti effettuati da uno solo dei contitolari anche per conto di tutti gli altri soggetti obbligati, a condizione che il versamento effettuato corrisponda all imposta complessivamente dovuta. Devono essere effettuati versamenti distinti nel caso di immobili posseduti in comuni diversi; si deve effettuare un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nello stesso comune.

5 COME SI CALCOLA L ICI FABBRICATI Ai fini dell imposta si intende per fabbricato l unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. L imposta si calcola applicando l aliquota stabilita dal comune al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale: per 100 per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A (esclusa A/10) e C (esclusa C/1) per 140 per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale B per 50 per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali D e A/10; per 34 per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/1 Le rendite risultanti in catasto, sulle quali si effettua il calcolo dell imposta, devono essere sempre rivalutate nella misura del 5%. Si ricorda che ai fini della determinazione dell'imponibile ICI deve essere presa in considerazione la rendita catastale e non il reddito dell'immobile, per cui non hanno alcuna rilevanza gli aumenti o le diminuzioni di rendita né il reddito effettivo previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito (IRE o IRES). AREE FABBRICABILI Ai fini dell imposta si intende per area fabbricabile l area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai sensi dell art. 36 comma 2 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006 un area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall approvazione della regione e dall adozione di strumenti attuativi del medesimo L imposta si calcola applicando l aliquota stabilita dal comune al valore venale in comune commercio; il valore venale è determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. TERRENI AGRICOLI Ai fini dell imposta si intende per terreno agricolo quello adibito all esercizio delle attività indicate nell art del codice civile. L imposta si calcola applicando l aliquota stabilita dal comune al valore ottenuto moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto per 75. I terreni agricoli situati nel comune di Campobasso sono esenti dall imposta trattandosi di terreni ricadenti in area montana (L n. 984) Le rendite risultanti in catasto, sulle quali si effettua il calcolo dell imposta, devono essere rivalutate nella misura del 25%. ESEMPI Iimmobile di categoria A con rendita catastale 1.032, ,91 + 5% ( 51,65) = 1.084,56 (rendita catastale rivalutata) l ICI andrà calcolata nel seguente modo: 1.084,56 x 100 x 6,9 = 748,35 (imposta al 100%) 1000 l imposta così calcolata andrà corrisposta in misura proporzionale ai mesi e alla quota di possesso. Abitazione principale (categorie A1- A8 A/9 abitazioni dei residenti all estero) con rendita catastale 1.032,91

6 1.032,91 + 5% ( 51,65) = 1.084,56 (rendita catastale rivalutata) l ICI andrà calcolata nel seguente modo: 1.084,56 x 100 x4,9 = 531,43 (imposta al 100%) ,43 120,00 (detrazione) = 411,43 (imposta netta al 100%) La stessa abitazione è di proprietà di tre persone (A è proprietario per il 50%; B per il 46%; C per il 4%) dei quali soltanto B e C vi dimorano per l'intero anno In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sarà di: - 374,18 da parte di A (50% di 748,35: ad A non competono l aliquota ridotta e la detrazione in quanto non si tratta di abitazione principale) - 185,84 da parte di B (46% di 531,43 = 244,46; 245,84 60,00 = 184,46) - euro zero, da parte di C (4% di 531,43 = 21,26; 21,26 60,00 = zero). Locale di categoria B con rendita catastale 1.032, ,91 + 5% ( 51,65) = 1.084,56 (rendita catastale rivalutata) l ICI andrà calcolata nel seguente modo: 1.084,56 x 140 x 6,9 = 1.047,68 (imposta al 100%) 1000 l imposta così calcolata andrà corrisposta in misura proporzionale ai mesi e alla quota di possesso. Locale commerciale (cat. C/1) con rendita catastale 1.032, ,91 + 5% ( 51,65) = 1.084,56 (rendita catastale rivalutata) l ICI andrà calcolata nel seguente modo: 1.084,56 x 34 x 6,9 = 254,44 (imposta al 100%) 1000 l imposta così calcolata andrà corrisposta in misura proporzionale ai mesi e alla quota di possesso. Locale di categoria D con rendita catastale 1.032, ,91 + 5% ( 51,65) = 1.084,56 (rendita catastale rivalutata) l ICI andrà calcolata nel seguente modo: 1.084,56 x 50 x 6,9 = 374,17 (imposta al 100%) 1000 l imposta così calcolata andrà corrisposta in misura proporzionale ai mesi e alla quota di possesso. ABITAZIONE PRINCIPALE - PERTINENZE Il versamento dell imposta inerente all abitazione principale, calcolato con l aliquota ridotta e al netto della detrazione, è dovuto esclusivamente per le unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 e per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all estero. Agli effetti dell esenzione e dell applicazione dell aliquota ridotta e della detrazione, si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, di usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente con i suoi familiari e vi ha residenza anagrafica, salvo prova contraria. Per i cittadini italiani residenti all estero si considera direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L esenzione, l aliquota ridotta e la detrazione si applicano alle abitazioni principali possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune e alle abitazioni principali utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel Comune.

7 È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. È considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti e/o affini entro il 1 grado, a condizione che il soggetto che utilizza l immobile vi abbia la propria dimora abituale e la propria residenza anagrafica. Per usufruire dell esenzione o dell agevolazione il proprietario deve produrre, entro il 31 dicembre dell anno antecedente quello cui l imposta si riferisce, apposita dichiarazione nella quale sia individuata l unità immobiliare per la quale si chiede l applicazione del beneficio, nonché la sussistenza delle condizioni per la sua applicazione. I predetti benefici saranno applicabili a decorrere dall anno d imposta successivo a quello nel quale viene presentata la dichiarazione di cui al comma precedente. I benefici non si estendono alle eventuali pertinenze dell abitazione concessa in uso gratuito. Si ricorda che tra i coniugi non vi è rapporto di parentela o affinità e che tra fratelli e sorelle non vi è parentela in primo grado. E considerata abitazione principale la casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento degli effetti civili del matrimonio, non venga assegnata al contribuente, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. È considerata abitazione principale anche quella costituita da due o più unità immobiliari contigue, utilizzate ad uso abitativo dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che nel corso dell anno d imposta sia prodotta richiesta di variazione per la fusione catastale delle unità immobiliari. Agli effetti dell equiparazione il contribuente è tenuto a presentare, entro il termine di scadenza del versamento dell acconto ICI, dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà dalla quale risulti la destinazione unitaria. Si considerano parti integranti dell abitazione principale le sue pertinenze, anche se autonomamente iscritte in catasto, a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente a servizio dell abitazione principale. Agli effetti dell applicazione dei benefici si considerano pertinenze il garage, il box o il posto auto (categoria catastale C/6), la soffitta e la cantina (categoria catastale C/2) che siano ubicati nello stesso immobile o complesso immobiliare nel quale è situata l abitazione principale, o che siano pertinenziali ai sensi della legge 122/89 e successive modificazioni. Qualora le pertinenze, così come individuate, non siano ubicate nello stesso immobile o complesso immobiliare dell abitazione principale, il vincolo pertinenziale deve risultare dalla legge (L. 122/89), dalla concessione edilizia ovvero dalla dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà rilasciata dal contribuente. I benefici previsti si applicano ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle tipologie indicate quali pertinenze. La considerazione giuridica unitaria di abitazione principale e pertinenza comporta che il possesso della sola unità immobiliare adibita a pertinenza, non legata al possesso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (anche se di proprietà del coniuge), non consente l applicazione delle agevolazioni dell aliquota ridotta e della detrazione. DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE Per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, qualora vengano adibite ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all estero e assimilabili alle abitazioni principali, continua ad applicarsi la detrazione di 120,00 euro. La detrazione è fissata in 130,00 in favore dei contribuenti che al 1 gennaio abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

8 Le detrazioni vengono rapportate al periodo dell anno in cui l immobile viene utilizzato come abitazione principale (importo della detrazione/12 x numero di mesi). Quando l unità immobiliare viene utilizzata come abitazione principale da più soggetti, contitolari di diritti sull immobile, la detrazione viene ripartita in parti uguali tra loro (indipendentemente dalle quote di possesso). Nel caso in cui solo alcuni dei comproprietari abbiano compiuto il settantesimo anno di età, l importo che ognuno utilizzerà sarà rapportato al totale della detrazione spettante ESEMPI Abitazione principale (categorie A1- A8 A/9 abitazioni dei residenti all estero) con rendita catastale 1.032, ,91 + 5% ( 51,65) = 1.084,56 (rendita catastale rivalutata) l ICI andrà calcolata nel seguente modo: 1.084,56 x 100 x4,9 = 531,43 (imposta al 100%) ,43 120,00 (detrazione) = 411,43 (imposta netta al 100%) L abitazione è di proprietà di coniugi, uno dei quali di età superiore a 70 anni In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sarà di: - 205,72 da parte del coniuge di età inferiore a 70 anni (50% di 531,43 = 265,72 60,00 = 205,72) - 200,72 da parte del coniuge di età superiore 70 anni (50% di 531,43 = 265,72 65,00 = 200,72) L ammontare della detrazione, che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa. IMMOBILI INAGIBILI/INABITABILI Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati l imposta è ridotta del 50%. La riduzione opera limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità o inabitabilità L inagibilità o l inabitabilità sono determinate da uno stato fisico dell immobile di forte degrado sopravvenuto, superabile con interventi di manutenzione straordinaria o con interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell art. 31 comma 1 lett. b), c), d) ed e) della L n L inagibilità o inabitabilità devono essere accertate dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti lo stato di inagibilità o inabitabilità. Le autocertificazioni prodotte per provare la sussistenza dei requisiti per usufruire di trattamenti agevolati non devono essere ripetute per gli anni successivi qualora la situazione sia rimasta invariata. QUANTO SI PAGA L imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni. L imposta si calcola applicando al valore del fabbricato, dell area fabbricabile o del terreno agricolo l aliquota fissata dal Comune per l anno di riferimento. Per l anno 2009 si applicano le seguenti aliquote: aliquota ordinaria: 6,9 per mille;

9 aliquota ridotta: 4,9 per mille, da applicare sul valore dell abitazione principale e delle pertinenze, esclusivamente per le unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9e per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all estero assimilabili alle abitazioni principali; aliquota del 2 per mille per l imposta dovuta dai proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali ovvero finalizzati al recupero di immobili d interesse storico o architettonico siti nel centro storico della città (zona omogenea A del P.R.G.); aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni che siano state concesse in locazione con contrattotipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998, limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione; aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni che siano state concesse in locazione di natura transitoria sulla base dell accordo stipulato dalle organizzazioni di categoria per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari, ai sensi dell art. 5 comma 2 della L. 431/98, limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione. La sussistenza dei requisiti richiesti per l applicazione delle aliquote del 5,5 per mille deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà da produrre prima del versamento dell imposta. QUANDO SI PAGA L imposta complessivamente dovuta per l anno 2009 si paga in due rate: - la prima rata entro il 16 giugno 2009, pari al 50% dell imposta dovuta, calcolata sulla base dell aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell anno precedente; - la seconda rata, dal 1 al 16 dicembre 2009, a saldo dell imposta dovuta per l intero anno, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione deliberate per l'anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Qualora il possesso dell immobile nel corso dell anno precedente non si sia protratto per dodici mesi, l acconto dell imposta dovuta per l anno 2009 dovrà essere calcolato comunque sulla base dell aliquota e delle detrazioni dell anno precedente. ESEMPIO Immobile acquistato il 1 ottobre 2008 versamento della prima rata commisurato ai dodici mesi precedenti (in pratica il versamento dell acconto 2009 sarà pari al 50% della somma che si sarebbe dovuta versare nel 2008 qualora si fosse posseduto l immobile per l intero anno) Qualora il possesso dell immobile non si protragga per l intero anno 2009, per evitare l anticipazione di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, l imposta potrà essere commisurata ai mesi di effettivo possesso. ESEMPIO Immobile acquistato il 1 marzo 2009 versamento della prima rata commisurata ai quattro dodicesimi dell importo calcolato sulla base dell aliquota e della detrazione vigenti per l anno precedente Immobile venduto il 1 marzo 2009 versamento della prima rata commisurata ai due dodicesimi dell importo calcolato sulla base dell aliquota e della detrazione vigenti per l anno precedente Il versamento può avvenire anche in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata (16 giugno). I residenti all estero possono pagare in unica soluzione a dicembre; in tal caso l imposta dovuta deve essere maggiorata degli interessi nella misura del 3% sulla quota che si sarebbe dovuta pagare a giugno.

10 COME SI PAGA L ICI può essere versata con: - bollettino di conto corrente postale, sul conto corrente n intestato a ESATTORIE S.P.A. CAMPOBASSO CB ICI - modello F24 Il pagamento può avvenire - presso gli uffici postali; - presso gli sportelli bancari - presso l agente della riscossione dei tributi comunali ESATTORIE S.P.A. Via Garibaldi 135 Campobasso. I bollettini di conto corrente postale verranno recapitati al domicilio fiscale dei contribuenti o, in caso di mancato recapito, saranno disponibili presso ESATTORIE S.P.A. e l Ufficio Tributi del Comune. MODULI DI VERSAMENTO Per la compilazione del bollettino di conto corrente e del modello F24, si rimanda alle istruzioni riportate sul retro dei moduli suddetti. Si ricorda in particolare che: l importo indicato per abitazione principale è quello al netto della detrazione; gli importi riferiti a terreni agricoli aree fabbricabili abitazione principale altri fabbricati rappresentano una suddivisione dell'importo complessivamente versato; pertanto la somma degli importi riferiti a queste quattro categorie di immobili deve corrispondere all'importo complessivo del versamento (salvo arrotondamenti). PAGAMENTO CON IL MODELLO F24 Dati necessari per la compilazione del modelli Codice Comune B519 codici tributo: ٠ 3901 per l abitazione principale, ٠ 3902 per i terreni agricoli, ٠ 3903 per le aree fabbricabili ٠ 3904 per gli altri fabbricati ٠ 3906 per gli interessi ٠ 3907 per le sanzioni Con il Mod. F24 il contribuente ha la possibilità di versare con un unico modello oltre alle imposte erariali (Irpef, Iva, etc.) e ai contributi previdenziali e assicurativi, anche l' ICI ed inoltre di compensare l ICI dovuta con eventuali crediti erariali, previdenziali e assicurativi. Attenzione: non è consentito utilizzare in compensazione eventuali crediti ICI. Non si fa luogo a versamento se l imposta complessivamente dovuta è uguale o inferiore a 2,07 euro. Se l importo da versare è superiore a 2,07 euro, ma le singole rate risultano inferiori, il versamento deve essere effettuato per l'intero importo. ESEMPIO imposta dovuta 4,13 imposta dovuta in acconto 2,07 non viene effettuato versamento; imposta dovuta a saldo 2,07 viene effettuato versamento per 4,00 (arrotondamento di 4,13) Il versamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi e in eccesso se superiore a tale importo (es. importo dell'imposta 105,34 = imposta da pagare 105,00; importo dell'imposta da pagare 105,50 = imposta da pagare 106,00). In caso di versamento mediante bollettino di conto corrente, l arrotondamento deve essere riferito unicamente all importo totale del versamento (mentre gli importi di dettaglio rimangono in centesimi); in caso di versamento mediante F24 l arrotondamento deve riguardare invece ciascuno dei codici tributo.

11 DICHIARAZIONE L art. 37 comma 53 del D.L n. 223, convertito in L n. 248, ha soppresso l obbligo di presentazione della dichiarazione ICI a decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del Direttore dell Agenzia del Territorio del 18 dicembre Pertanto non vi è più obbligo di dichiarazione quando le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell imposta derivano da atti per i quali sono applicabili le procedure relative al Modello Unico Informatico (MUI), utilizzato dai notai per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l iscrizione e l annotazione nei registri immobiliari e la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. Ai sensi dell'art. 15 comma 2 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, per le successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge 383) gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili non sono obbligati a presentare la dichiarazione di variazione ai fini ICI. Rimane invece l obbligo di dichiarazione in tutti i casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell imposta attengono a riduzioni d imposta ovvero non sono direttamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale o comunque nei casi in cui il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell obbligazione tributaria. La dichiarazione, ove dovuta, deve essere presentata anche se le variazioni sono intervenute dopo il 15 dicembre 2008 e non incidono quindi sull'ici dovuta per l'anno 2008 ma solo su quella dovuta per l'anno La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all estero che posseggono immobili in Italia. Per la verifica dei casi in cui permane l obbligo di presentazione della dichiarazione, si fa rinvio alle istruzioni allegate al modello per l anno 2008, approvato con D.M. del , disponibile presso lo sportello dell Ufficio Tributi in Piazza Cuoco, 22 nonché presso l U.R.P. del Comune in Piazza Vittorio Emanuele, 29. SANZIONI Per l omesso o tardivo versamento si applica la sanzione pari al 30% dell imposta non versata o tardivamente versata. Per l omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200% dell imposta dovuta, con un minimo di 51,00. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta. Se l omissione o l errore non incidono sull ammontare dell imposta si applica la sanzione da 51,00 a 258,00; la stessa sanzione si applica per mancata trasmissione o esibizione di atti o documenti richiesti o per la mancata restituzione di questionari entro sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora pari al 5% annuo, fino al 30 giugno 2003, al 2,75% annuo dal 1 luglio 2003, al 2,5% annuo dal 1 gennaio 2007 ed al 3% annuo dal 1 gennaio Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera. RAVVEDIMENTO OPEROSO L art. 13 del D.Lgs n. 472, come modificato dall art. 16 comma 5 del D.L. 185/2008 consente di regolarizzare, attraverso il c.d. ravvedimento operoso, la posizione del contribuente nel caso di mancato pagamento o mancata presentazione della dichiarazione o della denuncia di

12 variazione o di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele, purché la violazione non sia stata già constatata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Il ravvedimento operoso determina la riduzione automatica delle misure minime delle sanzioni applicabili. Per perfezionare il ravvedimento operoso è necessario che vi sia il contestuale pagamento dell imposta, se dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi moratori, calcolati in base al tasso legale con maturazione giornaliera e computati dal giorno in cui l adempimento avrebbe dovuto essere effettuato fino al giorno in cui il pagamento viene eseguito. Il tasso legale è fissato nella misura del 3% annuo (pari allo 0, % per ogni giornata di ritardo) a partire dal 1 gennaio 2003 e del 2,5% annuo (pari allo % per ogni giornata di ritardo ) a partire dal 1 gennaio Le sanzioni si applicano nelle seguenti misure: A) OMESSO VERSAMENTO Sanzione del 2,5% (30% ridotto ad 1/12) se il pagamento dell imposta dovuta viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento; Sanzione del 3% (30% ridotto ad 1/10) se il pagamento dell imposta dovuta viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa, ovvero entro un anno dalla scadenza del termine stabilito per il versamento nel caso in cui non sia prevista la dichiarazione periodica; B) OMESSA DICHIARAZIONE O DENUNCIA Sanzione dell 8,33% (100% ridotto ad 1/12) con un minimo di 6,00 da versare anche se non sono dovute imposte, se la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza; Sanzione del 10% (100% ridotto ad 1/10) con un minimo di 10,00 da versare anche se non sono dovute imposte, se la dichiarazione viene presentata entro un anno dalla scadenza; C) INFEDELE DICHIARAZIONE O DENUNCIA Sanzione del 5% (50% ridotto ad 1/10) se la regolarizzazione dell infedeltà, anche se incidente sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. ESEMPIO Acconto 2009 di 516,46 effettuato il 3 luglio 2009 Imposta 516,46+ Sanzione del 2,5% 12,91+ Interessi : 516,46x17(giorni di ritardo)x3(tasso interesse) 0,72= ,09 Saldo 2008 di 516,46 pagato l 11 giugno 2009 Imposta 516,46+ Sanzione del 3% 15,49+ Interessi : 516,46 x177(giorni di ritardo)x 3(tasso interesse) 7,51= ,46 NOTA BENE: il ricorso all istituto del ravvedimento operoso così effettuato consente di versare nel primo caso solo 13,63 aggiuntivi e nel secondo caso solo 23,00 aggiuntivi, anziché dover pagare l intera sanzione del 30% pari a 154,94 oltre agli interessi di mora applicati all atto della liquidazione. In tutti i casi di ravvedimento operoso il pagamento va effettuato utilizzando lo stesso modulo previsto per il pagamento dell ICI in autotassazione. Nella compilazione del modulo va indicato l importo corrispondente alla sola imposta nelle caselle dedicate alle voci terreni agricoli ;

13 aree fabbricabili; abitazione principale ; altri fabbricati, senza la maggiorazione della sanzione e degli interessi, mentre l indicazione della somma da versare deve essere comprensiva di sanzione e interessi. Va inoltre barrata la casella ravvedimento. Eventuali ulteriori informazioni sui riferimenti normativi e sulle circolari esplicative possono essere reperite sul sito internet del Ministero delle Finanze:

14 DATI RELATIVI AL GETTITO DEI TRIBUTI COMUNALI NEL PERIODO ANNO Imposta comunale sugli immobili Tassa per lo smaltimento rifiuti Imposta comunale sulla pubblicità Tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche accertato ordinario accertato da recupero accertato ordinario accertato da recupero accertato ordinario accertato da recupero accertato ordinario accertato da recupero , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ANNO TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE N. ABITANTI GETTITO PRO CAPITE , , , , , ,80 DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE Per l anno 2009 il cinque per mille dell IRPEF, oltre che al sostegno del volontariato, delle ONLUS, della ricerca scientifica e sanitaria, dell università, delle associazioni sportive dilettantistiche, può essere destinato anche al sostegno delle attività sociali svolte dal proprio comune di residenza. Nel 2006, anno nel quale i Comuni erano compresi tra i possibili beneficiari del cinque per mille, il Comune di Campobasso ha ricevuto la somma di euro, somma che è stata destinata a finanziare una quota parte del Progetto Peter Pan, finalizzato all assistenza alle persone disabili. La destinazione del cinque per mille dell IRPEF non rappresenta un onere economico in più a carico dei contribuenti, ma consente di destinare una quota dell imposta versata allo Stato ad iniziative di carattere sociale svolte dal Comune. Un apposito rendiconto illustrerà in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme attribuite. La destinazione del cinque per mille al Comune può essere effettuata attraverso il CUD, il Modello 730 e il Modello Unico persone fisiche, firmando il riquadro Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza.

15 COMUNE DI CAMPOBASSO Assessorato alle Finanze Settore Tributi Ufficio I.C.I. Piazza V. Cuoco 22 Campobasso Tel Fax INFORMAZIONI Lo sportello dell'ufficio Tributi è aperto al pubblico nei giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00 Le informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: I modelli per la dichiarazione di variazione e per le autocertificazioni sono disponibili presso lo sportello dell' Ufficio Tributi Sul sito internet sono disponibili tutte le informazioni sull ICI.

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