La normativa regolamentare della consulenza finanziaria

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1 LA CONSULENZA FINANZIARIA La normativa regolamentare della consulenza finanziaria Edoardo Guffanti - Nunzia Melaccio Commissione Banche e Intermediari Finanziari ODEC Milano 22 marzo Milano S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

2 1. Il servizio di consulenza: la nozione La definizione della nozione S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

3 Il servizio di consulenza: la nozione La qualificazione giuridica della consulenza, quale autonomo servizio di investimento, ha mutato la relazione tra questo servizio e gli altri servizi (es. il servizio di collocamento). Da un sistema nel quale la consulenza (incidentale) era un servizio accessorio, funzionale al collocamento (o alla negoziazione), si è passati ad un sistema nel quale essa assume i contorni di un servizio svolto nell interesse del cliente, perdendo i connotati di attività strumentale alla vendita di strumenti finanziari. Si è passati da una logica incentrata sullo specifico prodotto venduto ad una logica incentrata sul servizio reso al cliente. 3

4 Il servizio di consulenza: la nozione Alla nuova qualificazione si aggiunge anche una diversa definizione del servizio di consulenza rispetto al passato. L art. 1, comma 5-septies, TUF riprendendo il testo della MiFID stabilisce che per consulenza in materia di investimenti si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Vi è un unica definizione del servizio basata sulla prestazione di una raccomandazione personalizzata volta a suggerire un investimento relativo ad uno specifico strumento finanziario, cui si ricollega l obbligo di valutazione dell adeguatezza. 4

5 Il servizio di consulenza: la nozione Di qui, la necessità di un ampia definizione in grado di ricomprendere non soltanto la consulenza erogata dall intermediario e quella richiesta dal cliente, ma anche la consulenza c.d incidentale, e ciò al fine di non privare della protezione rappresentata dall obbligo di valutare l adeguatezza le raccomandazioni insite nello svolgimento di un altro servizio. Attualmente, quindi, per aversi consulenza è innanzitutto necessario che venga resa una raccomandazione, e non una semplice informazione relativa ad un operazione su uno strumento finanziario. 5

6 Il servizio di consulenza: la nozione Non configurano, di per sé, una raccomandazione: la quotazione di prezzi di azioni; la fornitura di informazioni su emittenti, la spiegazione delle condizioni contrattuali che regolano un investimento; il raffronto tra i benefici ed i rischi di un investimento rispetto ad un altro; la redazione e la pubblicazione di tabelle che mostrano i rendimenti di certi investimenti rispetto a determinati criteri. Dunque, l intermediario non deve limitarsi a riportare dei fatti e/o degli eventi, per quanto rilevanti questi possano essere, ma deve esprimere un consiglio, una proposta, ovvero un giudizio e/o una valutazione ai fini delle scelte di investimento. 6

7 Il servizio di consulenza: la personalizzazione Requisito necessario per aversi consulenza è che la raccomandazione sia personalizzata. Tale requisito si ha quando la raccomandazione è presentata come adatta al cliente o quando la stessa viene fornita tenendo in considerazione le caratteristiche personali del cliente. È irrilevante, a tal fine, che una raccomandazione, presentata come adeguata per il cliente, sia effettivamente adeguata: la semplice presentazione di una raccomandazione come adeguata configura il requisito necessario (seppur di per sé non sufficiente) per aversi consulenza. 7

8 Il servizio di consulenza: la personalizzazione Data la forte dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate, il cliente deve poter fare affidamento sulle raccomandazioni che gli vengono presentate come adatte per lui. Ovviamente, l eventuale inadeguatezza del consiglio configurerebbe una violazione sanzionabile di una norma di condotta (i.e. l obbligo di valutare l adeguatezza), ma non farebbe venir meno la natura consulenziale della raccomandazione 8

9 Il servizio di consulenza: l oggetto L art. 1, comma 5-septies, Tuf precisa che esso deve essere uno specifico strumento finanziario. Resta, così, esclusa l attività di c.d. asset allocation, essendo relativa a tipologie di strumenti, e non a specifici strumenti. Quest ultima attività, indicata dal Considerando 81 della Direttiva MiFID 2 quale consulenza generica, è sottratta alla riserva di attività e può, quindi, essere prestata anche da soggetti diversi dagli intermediari abilitati. 9

10 Il servizio di consulenza: l oggetto Non rientra, quindi, nel perimetro dell attività di consulenza il fornire raccomandazioni personalizzate relative a servizi di investimento. Pertanto, una raccomandazione personalizzata relativa ad un servizio di investimento (es. gestione di portafogli) non rientra nell ambito del servizio di consulenza e può essere resa anche da un soggetto non abilitato quale, ad esempio, un family office. 10

11 Il servizio di consulenza: il commercialista Articolo 2 - MIFID Esenzioni 1. La presente direttiva non si applica: c) alle persone che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono la prestazione dei servizi di cui trattasi; 11

12 2. La diversità rispetto ad altri servizi La ricerca in materia di investimenti S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

13 La distinzione rispetto alla consulenza alle imprese Tra i servizi accessori, vi è un servizio che presenta un certo grado di affinità con il servizio di consulenza. Si tratta della consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese. 13

14 La distinzione rispetto alla ricerca in materia di investimenti L attività di ricerca in materia di investimenti rappresenta il servizio maggiormente affine al servizio di consulenza. Essa consiste in ricerche o altre informazioni che raccomandino, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o più strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo (attuale o futuro) di tali strumenti, destinate a canali di distribuzione o al pubblico. 14

15 La distinzione rispetto alla ricerca in materia di investimenti Più precisamente, affinché tali attività configurino il servizio di ricerca è necessario che siano soddisfatte le due seguenti condizioni: - le ricerche e/o le informazioni vengano designate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o vengano presentate come una spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione; - se la raccomandazione in questione venisse fatta dall impresa di investimento ad un cliente, non costituirebbe consulenza in materia di investimenti. 15

16 La distinzione rispetto alla ricerca in materia di investimenti L attività di consulenza si distingue, sotto questo profilo, dall attività di ricerca, nell ambito della quale la raccomandazione è fornita sulla base di un attività di analisi e studio che prescinde dalla figura del destinatario, al quale è lasciato il compito di verificare la coerenza della stessa con i propri obiettivi di investimento e, più in generale, con il proprio profilo finanziario. Le raccomandazioni, frutto dell attività di ricerca, sono quindi generali e destinate ad una molteplicità di destinatari, non necessariamente affini tra loro. 16

17 La distinzione rispetto alla ricerca in materia di investimenti Inoltre, la consulenza si distingue dalla ricerca per il fatto che quest ultima è un analisi indipendente e/o obiettiva delle questioni oggetto della raccomandazione, tant è che numerose sono le norme a tutela dell indipendenza degli analisti (v. art. 27 e 28 Regolamento Congiunto) e della trasparenza (mediante l evidenziazione gli eventuali rapporti tra analista e emittente gli strumenti finanziari). 17

18 La distinzione rispetto alla ricerca in materia di investimenti Chiarito il discrimine tra raccomandazione personalizzata e ricerca, è lecito affermare che la semplice distribuzione di ricerca da parte di un intermediario ai propri clienti non configura la prestazione del servizio di consulenza. Il che, però, non significa che la ricerca non possa essere usata quale mezzo per erogare anche il servizio in esame. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la struttura commerciale di un intermediario invii ai propri clienti una ricerca su determinati strumenti finanziari e successivamente prenda contatto telefonico con i destinatari per discutere le caratteristiche ed i pregi dello strumento finanziario oggetto della ricerca. 18

19 3. I consulenti fee only S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

20 I soggetti che possono prestare consulenza MiFID Chiarito il perimetro ed il contenuto del servizio di consuelnza, resta da individuare il novero dei soggetti che possono prestare tale servizio. Tali soggetti sono: le SIM; le banche; le SGR i consulenti indipendenti (in forma societaria o individuale). 20

21 I soggetti che possono prestare consulenza MiFID Dunque, è possibile prestare il servizio di consulenza anche per soggetti diversi da quelli abilitati alla prestazione dei servizi di investimento e, segnatamente: i cc.dd. consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria (art. 18-ter TUF). Dunque, è possibile per: le persone fisiche(art. 18-bis TUF), in possesso di specifici requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali ed iscritte nel apposito Albo, e le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso di requisiti patrimoniali e di indipendenza ed iscritte in apposita sezione del citato Albo. 21

22 I soggetti che possono prestare consulenza MiFID Il TUF affida alla normativa secondaria la soluzione delle questioni inerenti la prestazione di tale servizio da parte dei consulenti finanziari e delle società di consulenza: da un lato, al Ministro dell economia e delle finanze, dall altro alla Commissione nazionale per le società e la borsa. Più in dettaglio, è rimesso al Ministro il compito di definire requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali dei soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di consulenza (con diverse formulazioni, peraltro, dell art. 18-bis rispetto all art. 18-ter); mentre alla Consob spetta il compito, in sostanza, di formulare le regole di condotta, di trasparenza, nonché disciplinare la tenuta degli albi (es. incompatibilità, ecc.) 22

23 4. Modalità di prestazione del servizio S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

24 Modalità di prestazione del servizio (A) Definizione del modello di offerta (B) Definizione dei confini del servizio (C) Definizione della remunerazione (D) Definizione del set contrattuale (E) Definizione processo e procedure 24

25 Modalità di prestazione del servizio: Definizione del modello di offerta (1) ( ) rientra nella piena discrezionalità operativa degli intermediari configurare diversi servizi di consulenza a diverso valore aggiunto per il cliente ( ) Consob, Esiti della consultazione del Regolamento 16190/

26 Modalità di prestazione del servizio: Definizione del modello di offerta (2) (A) Definizione del modello di offerta Consulenza una tantum vs consulenza continuativa Consulenza a sé stante vs consulenza in abbinamento ad altri servizi Consulenza attiva vs consulenza passiva 26

27 Modalità di prestazione del servizio: Definizione dei confini del servizio (1) ( ) E poi necessario che l intermediario che decide di prestare il servizio di consulenza ( ) precisi preliminarmente l ambito, il set, di prodotti/servizi finanziari sui quali potranno insistere i consigli di investimento, al fine di rendere pienamente edotto il cliente circa l ampiezza del relativo servizio Consob, Esiti della consultazione del Regolamento 16190/

28 Modalità di prestazione del servizio: Definizione dei confini del servizio (2) (B) Definizione dei confini del servizio Tutti gli strumenti finanziari Solo determinati strumenti finanziari Strumenti finanziari e Servizi di investimento 28

29 Modalità di prestazione del servizio: Definizione della remunerazione (1) (C) Definizione della remunerazione Misura fissa Misura variabile Misura fissa e misura variabile Cosa manca? Inducements (incentivi) purchè ammissibili. 29

30 Modalità di prestazione del servizio: Definizione della remunerazione (2) Gli incentivi, sia in forma monetaria che non monetaria sono ammessi al ricorrere delle seguenti condizioni: ( ) a) l esistenza, la natura e l importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile ( ) b) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio al cliente e non deve ostacolare l adempimento da parte dell intermediario dell obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente. (Regolamento Consob 16190/2007, Art. 52 Incentivi ) 30

31 Modalità di prestazione del servizio: Definizione del set contrattuale (1) Informativa pre - contrattuale (D) Definizione del set contrattuale Contratto di prestazione del servizio Test di adeguatezza 31

32 Modalità di prestazione del servizio: Definizione del set contrattuale (2) ( ) ogni servizio di consulenza dovrà garantire il rispetto della regola di adeguatezza, è evidente come la stessa potrà meglio (e con maggior valore aggiunto per il cliente) dispiegarsi in relazione ad un più ampio range di prodotti che il consulente si impegna a considerare nel rilascio dei relativi consigli Consob, Esiti della consultazione del Regolamento 16190/

33 Modalità di prestazione del servizio: Definizione del set contrattuale (3) Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata ( ) soddisfi i seguenti criteri: a) Corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; b) Sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) Sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all operazione Delibera Consob 16190/2007, Art. 40 Valutazione dell adeguatezza 33

34 Modalità di prestazione del servizio: Definizione processo e procedure (1) Individuazione compiti e competenze (E) Definizione processo e procedure Linee guida e strategiche Procedure interne, sistemi di gestione/registrazione Rendicontazione periodica 34

35 Modalità di prestazione del servizio: Definizione processo e procedure (2) Richiamo alle (altre principali) disposizioni rilevanti in materia di processi e procedure in sede di prestazione del servizio di consulenza: Gli intermediari adottano, applicano e mantengono procedure idonee a garantire l adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascuno dei servizi (Regolamento Congiunto 2007, Art. 15); Gli intermediari adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento ( ) (Regolamento Congiunto 2007, Art. 16). 35

36 Grazie dell attenzione! 36

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