Artt Codice P.I. Artt e 2594 CC
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1 Ufficio di Parma: Largo Michele Novaro, 1A Tel: Fax: Ing Stefano Gotra I MODELLI DI UTILITA Artt Codice P.I. Artt e 2594 CC
2 Art. 82 (1) Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 2
3 Art. 82(1) (segue) L oggetto della tutela è quindi quella particolare forma o posizionamento di elementi che conferisce all apparato una particolare utilità. Non è possibile la tutela di un procedimento o di un metodo Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 3
4 Requisiti Novità Livello inventivo Industrialità Liceità Sufficienza di descrizione Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 4
5 La domanda di brevetto Contiene: - Titolo - Descrizione - Rivendicazioni - (Disegni) - Riassunto Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 5
6 La domanda di brevetto (segue) La descrizione contiene: descrizione della tecnica nota anteriore inconvenienti e limiti della tecnica nota (eventuale individuazione del problema tecnico da risolvere) scopi del trovato vantaggi del trovato descrizione dettagliata del trovato con riferimento agli eventuali disegni allegati Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 6
7 La domanda di brevetto (segue) Le rivendicazioni definiscono l ambito di tutela del modello di utilità è possono essere redatte nelle cosiddette: One part form Two part form (con preambolo definente l arte nota e parte caratterizzante contenente gli elementi innovativi) Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 7
8 La domanda di brevetto (segue) I disegni aiutano a comprendere il modello e dovrebbero mostrare in modo sufficientemente chiaro l oggetto del modello. Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 8
9 Modello di utilità ed invenzione Teoria quantitativa (minoritaria) Il modello è una invenzione di minore importanza o piccola invenzione, con minore quantità di efficacia creativa. Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 9
10 Modello di utilità ed invenzione Teoria qualitativa (prevalente) invenzioni : modelli = sostanza : forma (con il modello si conferisce una nuova forma a qualcosa di noto, non si realizza una nuova conoscenza scientifica) il modello non necessariamente dà soluzione ad un problema tecnico, ma si limita a sfruttare princìpi già conosciuti per rendere un oggetto più comodo, efficace, utile; il modello riguarda aspetti secondari e accessori (operazioni di montaggio/smontaggio, apertura/chiusura, centratura, ). Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 10
11 Modello di utilità ed invenzione (segue) Criterio dell effetto tecnico tipico: nel modello di utilità la forma innovativa lascia intatto l effetto tecnico principale modificando solo un aspetto tecnico secondario; Criterio soggettivo: è la qualifica del trovato data dall inventore (con l eventuale aiuto del proprio consulente). Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 11
12 Modelli di utilità e disegni e modelli Vi è distinzione di: Durata (fino a 10 anni MU, fino a 25 anni DM) Terminologica ( brevetto / registrazione ) Qualitativa (caratteristiche tecnico-funzionali spesso interne / aspetti estetici o esteriori). Possibilità di deposito congiunto di MU e DM quando presenti elementi di entrambi. Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 12
13 Modelli di utilità e marchi di forma Nei marchi di forma, la forma ha un carattere distintivo e non è necessaria al conferimento della particolare utilità. Si evita in tal modo doppia tutela (potenzialmente perpetua nel marchio e limitata temporalmente nel MU) Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 13
14 Art. 82(2) Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti. La tutela delle singole parti dovrà essere richiesta formulando opportunamente le rivendicazioni con eventuale deposito contemporaneo di più domande di brevetto. Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 14
15 Art. 82(3) Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo. E il cosiddetto principio degli equivalenti tecnici, tipico delle invenzioni, che in questo caso si applica a quelle forme che conseguono la medesima utilità partendo dal medesimo concetto innovativo. Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 15
16 Art. 83 Il diritto al brevetto spetta all autore del nuovo modello di utilità ed ai suoi aventi causa. Nel caso di più soggetti autori (contitolarità), l art. 6 CPI precisa che i diritti di tali soggetti sono regolati dalle norme sulla comunione previste dal codice civile. Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 16
17 Art E consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte. 2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un invenzione o viceversa, l Ufficio italiano brevetti e marchi invita l interessato, assegnandogli un temine, a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria. 3. Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un invenzione o viceversa, è applicabile l art [ossia l Ufficio, riscontrando mancanza di unità inventiva, invita a scegliere tra le due oppure a depositare una ulteriore domanda, con mantenimento della data originaria, qualora si desideri mantenere in vita entrambe] Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 17
18 Art. 84 (segue) Occorre trovare la corretta qualifica: un trovato può trovare tutela come invenzione o come modello di utilità, non è consentito il cumulo delle tutele (il comma 3 considera infatti il caso di più trovati). Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 18
19 Art. 84 (segue) Per evitare errate qualifiche: possibilità (comma 1) di contemporanea presentazione di due domande di brevetto aventi per oggetto il medesimo trovato, di cui solo una destinata a sopravvivere, dopo la qualifica dell Ufficio; possibilità (comma 2) di convertire l unica domanda di brevetto per invenzione in una domanda per modello di utilità (e viceversa), su richiesta dell Ufficio, possibilità (comma 3), nel caso l unica domanda manchi di unità inventiva (ossia contenga più di un trovato), di scegliere quale dei trovati mantenere in vita oppure di scegliere di depositare una ulteriore domanda qualora si desideri mantenere in vita entrambi i trovati. Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 19
20 Art. 84 (segue) La presenza dei commi 2 e 3 rende sostanzialmente inutile il ricorso alla presentazione di due domande contemporanee, potendosi convertire il cosiddetto brevetto nullo nel titolo (invenzione / modello di utilità) più corretto e potendosi depositare ulteriori domande a tutela degli eventuali ulteriori trovati riscontrati dall Ufficio. Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 20
21 Art Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda. 2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all articolo 53. Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 21
22 Art. 85 (segue) Durata = 10 anni dalla data di presentazione della domanda, Effetti = dalla data di accessibilità al pubblico della domanda (o della notifica). La notifica della domanda ad un potenziale contraffattore, nel periodo di segretezza della domanda stessa, attiva gli effetti della domanda di brevetto nei confronti di colui che ha ricevuto tale notifica ma non nei confronti di altri. Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 22
23 Art Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili. 2.In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie. Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 23
24 Art. 86(2) Invenzioni di dipendenti I diritti brevettuali dell invenzione spettano all inventore (art. 63 CPI). In realtà spetta sempre all'inventore il diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione, mentre per quanto riguarda i diritti economici di sfruttamento dell'invenzione l art. 64 CPI prevede tre distinte situazioni, nel caso di invenzioni realizzate nell esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro (es. invenzioni di lavoratori dipendenti). Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 24
25 Art. 86(2) Invenzioni di dipendenti (segue) 1. Invenzione "di azienda" (specificamente retribuita) quando: l azienda svolge attività di ricerca inventiva; l inventore è adibito almeno parzialmente a tale attività; tale attività è prevista nel contratto di lavoro; tale attività è retribuita specificamente (ad es. è prevista una specifica retribuzione aggiuntiva rispetto al CCNL). I diritti economici appartengono all azienda. Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 25
26 Art. 86(2) Invenzioni di dipendenti (segue) 2. Invenzione "di azienda" (non specificamente retribuita), quando l inventore è adibito almeno parzialmente all attività inventiva prevista nel contratto, ma vi è assenza di una retribuzione specifica. I diritti economici appartengono all azienda, all inventore spetta un equo premio ad avvenuta concessione del brevetto. Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 26
27 Art. 86(2) Invenzioni di dipendenti (segue) 3. invenzione "occasionale", quando non si verificano le condizioni previste per l invenzione di azienda e l invenzione rientra nel campo di attività del datore di lavoro. I diritti economici appartengono all'inventore, l azienda ha un diritto di opzione per acquistare o prendere in licenza la domanda di brevetto (indipendentemente dalla volontà dell'inventore), esercitabile entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione dell avvenuto deposito della domanda di brevetto da parte dell'inventore. Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 27
28 Art. 86(2) Invenzioni di dipendenti (segue) Quando un inventore lascia la propria azienda, si considera comunque fatta durante l esecuzione del proprio contratto di lavoro l invenzione industriale la cui domanda di brevetto sia stata depositata entro un anno da quando l inventore ha lasciato l azienda. Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 28
29 Proposta di un Modello Comunitario (secondo un documento consultivo della Commissione Europea pubblicato il ) Contrari perché minore sicurezza giuridica; criteri proposti non soddisfacenti (livello inventivo, ); il modello di utilità sembra essere destinato più a soddisfare un bisogno di protezione locale che non comunitario; meglio approvare prima il brevetto comunitario. Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 29
30 Favorevoli perché Proposta di un Modello Comunitario utile alle PMI le cui piccole evoluzioni tecnologiche hanno spesso un periodo di vita breve e non possono beneficiare di alcuna protezione. Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 30
31 Proposta di un Modello Comunitario Caratteristiche: prodotti e processi potrebbero essere tutelati; novità, applicazione industriale, ma livello inventivo ridotto rispetto alle invenzioni; concessione senza esame di novità, ma sia il titolare che i terzi possono richiedere una ricerca di novità, allegata al dossier ed obbligatoria in caso di azioni legali; medesimi diritti del brevetto di invenzione; durata 10 anni (6 anni + 2 bienni). Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 31
32 Il Modello di utilità all estero (agg ) EUROPEI: Austria, Bielorussia, Belgio, Bulgaria, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Moldavia, Russia, Rep. Slovacca, Spagna, Ucraina. EXTRAEUROPEI:Australia, Argentina, Armenia, ARIPO (Organizzazione Regionale Africana Proprietà Industriale), Brasile, Cina, Colombia, Costa Rica, Etiopia, Guatemala, Giappone, Kazakistan, Kenia, Kyrgizistan, Malesia, Messico, OAPI (Organizzazione Africana Proprietà Industriale), Perù, Filippine, Korea Sud, Tagikistan, Trinidad & Tobago, Turchia, Uruguay, Uzbekistan. Paesi Centroafricani aderenti all OAPI: Benin, Burkina-Faso, Cameroon, Chad, Congo, Costa d'avorio, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica Centroafricana, Senegal, Togo. Paesi Africani aderenti all ARIPO: Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sierra Leone, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe. Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 32
33 Modelli di utilità / Invenzioni Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 33
34 Vantaggi del brevetto di invenzione tutela di maggior durata; tutela di maggior ampiezza (secondo alcuni) possibilità di inserire anche rivendicazioni di procedimento; costi non maggiori (in Italia); maggiore uniformità delle privative laddove il titolare sia per esempio intenzionato ad estendere la propria privativa italiana come Brevetto Europeo; maggiore soddisfazione dell inventore/titolare. Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 34
35 Grazie Contatti: Ing. Stefano Gotra Consulente Italiano ed Europeo Brevetti e Marchi 35
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