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1 YI/s REPUBBLTCA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 11d"F'Éb,?ri*' - crotncl.l ll f-$t4 ÍCPT '. ù. '.- TRIBUNALEDI NOVARA R,G. N,.Z La Dr.ssa Maria Gabriella Mariani, in funzione di Giudice del Lavoro, pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritt al n OO4 Ruolo Generale Controversia in materia di lavoro promossa da: fpédllb oseoftou D lttltt"tnwlu, elettivamente domiciliato in Novara oresso lo studio del- I'Aw. : 'li che lo difend e rappresenta per delega in atti RICORRENTE./1..ontumace CONTRO CONVENUTA Oggetto: licenziamento. CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: come da ricorso depositato in data 7 settembre SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Novara in funzione di giudice del lavoro depositato il 7 settembre 2004 i esooneva: - di aver lavorato alle didendenze della ditta. con oecorren- **[

2 za dal 3 novembre 2003 svolgendo mansioni di operaio ferraiolo di ll livello nel cantiere della società sito in Novara, nei pressi del casello di Agognate dell'autostrada Milano - Torino; - che il giorno 20 maggio 2004 il sig. La ditta dispensava il ricorrente dal prestare la usuale attività lavorativa, nel contempo preannunciando il prossimo licenziamento dell'attor e di tutti gli altri dipendenti della resistente; - che il ricorrente non riceveva successivamente alcuna comunicazioned in data 31 maggio 2004 chiedeva formalmente notizie in ordine al proprio rapporto di lavoro. - che dai prospetti paga in possesso del ricorrente il rapporto di lavoro risultava cessato in data27 maggio Tutto ciò premesso il ricorrente chiedeva che venisse dichiaraia l,inefficacia del licenziamento non essendo stato manifestato con la forma scritta resa obbligatoria dalla L.108/1990, come tale inidoneo ad estinguere l'intercorso rappoéo di lavoro con le conseguenti obbligazioni retributiv e risarcitorie in capo alla societa convenuta. \, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazionedell'udienza, non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace. Assunte le prove testimoniali dedotte, all,udienza in data g febbraio 2006, esaurita la discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo di cui

3 veniva data immediata lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE ll ricorso è fondato _e''merita accoglimento. ll teste ha confermato che per conto della società convenuta, verso la fine del mese di maggio 2004 aveva comunicato verbalmente il licenziamento ai dipendenti della ditta addetti al cantiere di Novara nei pressi del casello di Agognate dell'autostrada Milano - Torino. ll licenziamento è stato impugnato dal ricorrente con lettera in data 31 maggio 2004 in atti e la cessazione del rapporto di lavoro, alla data del 27 maggio 2004, risulta dai prospetti paga in possesso del ricorrente. Nulla ha opposto parte convenuta rimasta contumace nel corso del giudizio, circostanza che, unitamente agli ulteriori elementi di prova, induce ad accogliere la domanda. Non essendo stato comunicato in forma scritta, come espressamente previsto dall'art, 2, comma 2', della legge n.108/1990, la inefficacia dell'atto deve ritenersi conseguenza della sua nullità per vizio di forma richiestad substantiam. Per quanto concerne le conseguenze che la inefficacia del licenziamento comporta sugli obblighi del datore di lavoro in ipotesi di rapporto di lavoro non assistito dal regime di stabilità reale (per iquali l'art. 18 della legge 300/1970 prevede le stesse conseguenze del licenziamento privo di giu- '-IuA

4 sta causa o di giustificato motivo) si richiama preliminarmente quanto argomentato dalla Corte Cost. 23 novembre 1994 n. 398 che ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità - per contrasto con gli artt. 3 e 44 Cost. - della mancatapplicabililà dell'art. 8 al licenziamento inefficace perché non intimato per iscritto, sulla base di una forte valorizzazione - /{"i,/ ii dl 1.l '11'.r '-! dell'elemento formale, che ha la sua ragion d'essere nell'esigenza che la parte più debole del rapporto venga messa in condizione conoscere l'esistenza e di impugnare l'atto finalizzato alla risoluzione del rapporto, e- sigenza che ha ragion d'essere quale che sia la dimensione della struttura, nella quale viene ad essere inserita la prestazione lavorativa. La Corle di Cassazione ha affermato che nei rapporti sottratti al regime della tutela reale di cui all'art. 18 legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 legge n. 108 del 1990, il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art.2legge n.604 del 1966, come modificato dall'art.2 legge n. 108 del 1990, non produc effetti sulla continuità del rapporto di lavoro, senza che possa distinguersi tra idiversi vizi formalinficianti l'atto e, in particolare, senza che possa ritenersi applicabile al vizio della mancata comunicazione dei motivi del recesso richiesti dal lavoratore disciplina sanzionatoria dettata dall'art. 8 legge n. 604/66 cit. per la diversa ipotesi di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo; tuttavia, vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, l'inidoneità del licenziamento ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro determina il di- \iil,a) (.

5 ritto del lavoratore al risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni (Cass. Sez. Unite 18 marzo 1999 n. 508). Nella fattispecie il risarcimento del danno, in assenza di una disciplina specifica per Ia determinazione del suo ammontare, deve essere commisurato alle retribuzioni non percepite dalla data dell'intimato licenziamento. cia.lèl licenziamento disposto dalla ditta ; confronti di lcon la conseguente condanna della ditta convenut a ripristinare il rapporto di lavoro nei confronti del ricorrented a risarcire il medesimo del danno patito in misura delle retribuzioni perdute dalla data del recesso a quella dell'effettiva riammissione in servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo ed al versamento dei contsibuti assistenziali e previdenziali. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. ll Giudice del Lavoro: P.O.M. Msto I'art. 429 c.p.c., definitivamente pronynciando, con sentenza per legge prowisoriament esecutiva: tlchiara la inefficacia del licenziamento disoosto dalla Ditta nd confronti di

6 Dichiara tenuta e condanna la ditta Ditta I, in persona del legale, rappresentate, a riassumere il ricorrent ed a risarcire il medesimo del danno subito in misura di un'indennita rapportat alle retribuzioni globali di fatto perdute dalla data del recesso a quella dell'efiettiva riammissione in servizio, olùe interessi e rivalutazione monelaria dalla maturazione Fj del credito al saldo ed al versamento dei contributi assistenziali e previ- Condarlna la società convenuta rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro per diritti ed onorari, oltre al 12,50/" per,spqse generali, lva e Cpa. Novara,.8,feb'braio ll Giudice del Lavoro Dr.ssa Maria Gabriella Mariani l""j " C Eeposi.t at è Ptlbblicat-a"* )r,./' f s FEBJ6;- IL CA Marie Garmela c1 copiah É osocuéf, d ceto

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