DEPOSITO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI CIRCOLAZIONE E DIVIETI
|
|
- Arturo Massaro
- 2 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 DEPOSITO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI CIRCOLAZIONE E DIVIETI
2 I IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE
3 Definizioni D. lgs. 230/95 art. 4 i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione; f) gestione dei rifiuti: insieme delle attività concernenti i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e condizionamento, deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente; n) smaltimento: collocazione dei rifiuti, secondo modalità idonee, in un deposito, o in un determinato sito, senza intenzione di recuperarli; o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata di rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti;
4 L impiego D. lgs. 230/95 art. 27 Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo.
5 L allontanamento D. lgs. 230/95 art. 30 L'allontanamento di materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attività varie, se non è disciplinato dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, è comunque soggetto ad autorizzazione quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento fisico maggiore o uguale a settantacinque giorni o in concentrazione superiore a determinati valori. I livelli di allontanamento stabiliti negli atti autorizzatori debbono soddisfare ai criteri fissati con apposito decreto, che terrà conto anche degli orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria.
6 La raccolta per conto terzi D. lgs. 230/95 art. 31 L'attività di raccolta, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, provenienti da terzi, allo scopo di conferire i medesimi ad installazioni di trattamento o di deposito oppure di procedere allo smaltimento di essi nell'ambiente, è soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'apat. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'apat, sono determinate le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione, nonché eventuali esenzioni da essa.
7 Spedizioni, importazioni, esportazioni D. lgs. 230/95 art. 32 Le spedizioni di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri dell'unione europea o ad essi destinate, le importazioni e le esportazioni dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati, nonché il loro transito sul territorio italiano debbono essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata da: a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione necessarie per l esercizio delle attività da cui si originano le spedizioni, importazioni o esportazioni. b) il Ministero delle attività produttive, sentita l'apat, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito di altri provvedimenti autorizzativi, nonché nei casi di transito sul territorio italiano.
8 Esportazione Spedizione verso Stati membri dell'unione europea e importazione o di esportazione da o verso altri Stati: >autorizzazione: da parte delle autorità competenti degli Stati membri destinatari della spedizione o interessati dal transito sul loro territorio. >silenzio assenso: l'approvazione si intende concessa in caso di mancata risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino ad un mese, di tale termine o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura di approvazione automatica (art. 17 direttiva 92/3/CEEA). >disposizioni attuative: decreto attuativo con particolari esenzioni e particolari divieti.
9 Deposito e smaltimento D. lgs. 230/95 art. 33 > costruzione, costituzione, esercizio di installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonché per il trattamento e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie: V.I.A. + nulla osta preventivo > competenze: Ministero delle Attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'apat. > disposizioni attuative: decreto per livelli e tipologie
10 Obblighi documentali D. lgs. 230/95 art. 34 Registri: Gli esercenti le attività che originano rifiuti radioattivi devono registrare i tipi, le quantità di radioattività, le concentrazioni, le caratteristiche fisicochimiche dei rifiuti stessi, nonché tutti i dati idonei ad identificare i medesimi ed i soggetti da cui provengono. Riepilogo: Gli esercenti le attività che originano rifiuti radioattivi sono tenuti ad inviare all'apat e alle regioni o province autonome territorialmente competenti un riepilogo delle quantità dei rifiuti raccolti e di quelli depositati, con l'indicazione di tutti i dati
11 Cautele gestionali D. lgs. 230/95 art. 102 Norme generali Chiunque esercita un'attività che origina rifiuti radioattivi deve adottare le misure necessarie affinché la gestione dei rifiuti radioattivi avvenga nel rispetto delle specifiche norme di buona tecnica e delle eventuali prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti autorizzativi, al fine di evitare rischi di esposizione alle persone del pubblico. Prescrizioni speciali E facoltà dei Ministeri dell'ambiente e della sanità, fornendosi reciproche informazioni, sentita l'apat, nonché delle autorità competenti al controllo delle attività autorizzate, prescrivere l'adozione di adeguati dispositivi e provvedimenti, nonché di ulteriori mezzi di rilevamento e di sorveglianza necessari ai fini della protezione sanitaria, specie nelle località ove coesistono più fonti di rifiuti radioattivi. Ordinanze contingibili e urgenti
12 Rifiuti radioattivi speciali D. lgs. 230/95 art. 154 Rifiuti radioattivi che presentano anche pericolosità diversa dal rischio di radiazioni: gestione e smaltimento ad hoc Rifiuti o materiali contenenti solo radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque giorni e in concentrazione non superiore a valori determinati: smaltimento nell'ambiente, conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, allontanamento di materiali destinati al riciclo o alla riutilizzazione: D. lgs. 152/06 Obbligo di registrazione dei dati relativi ad ogni smaltimento, ad ogni conferimento di rifiuti a terzi, e ad ogni altro allontanamento Casi residuali: l'allontanamento da installazioni soggette ad autorizzazioni di materiali contenenti sostanze radioattive, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attività ai quali non si applichino le norme in materia di rifiuti radioattivi, è soggetto ad apposite prescrizioni da prevedere nei provvedimenti autorizzativi. Livelli di allontanamento ad hoc, conformi alle direttive, alle raccomandazioni e agli orientamenti tecnici comunitari.
13 II LE EVOLUZIONI NORMATIVE
14 Legge comunitaria 2007: modifiche Art. 17 (Disposizioni occorrenti per l attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito) Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo, al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
15 e sanzioni b) prevedere autonome fattispecie delittuose per le condotte di abbandono e di traffico illecito di rifiuti radioattivi e di sorgenti radioattive orfane. Prevedere in tali casi la pena della reclusione in misura non inferiore nel minimo ad un anno e nel massimo a quattro anni, congiunta con adeguata pena pecuniaria. Prevedere apposita circostanza aggravante se dal fatto deriva pericolo per la vita o la salute delle persone o di danno all ambiente. Possibilità di prevedere che circostanza aggravante di cui al precedente periodo non possa essere portata in bilanciamento con circostanze attenuanti diverse da quelle di cui agli articoli 98 e 114 del codice penale. Prevedere l obbligatorietà della confisca del materiale sequestrato, salvo che la legge o accordi internazionali vincolanti per l Italia non prevedano obblighi di restituzione o destinazione.
16 III LA DIRETTIVA 117/06
17 Presupposti > Le spedizioni di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito sono soggette ad una serie di prescrizioni stabilite da strumenti normativi comunitari e internazionali, concernenti in particolare la sicurezza del trasporto dei materiali radioattivi e le condizioni di smaltimento o di stoccaggio dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito nel paese di destinazione. > Sono prescrizioni cogenti e di soft law.
18 Lo scopo > La tutela della salute dei lavoratori e della popolazione impone di assoggettare le spedizioni di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito tra Stati membri e quelle in entrata o in uscita dal territorio comunitario ad un sistema comune e obbligatorio di autorizzazione preventiva.
19 Problemi specifici 1) Riduzione dei rischi radiologici derivanti dalla presenza di materie radioattive tra i materiali metallici destinati al riciclaggio. 2) Applicazione di una procedura di sorveglianza e autorizzazione anche alle spedizioni di combustibile esaurito destinato al ritrattamento, e non solo a quello per il quale non è previsto alcun utilizzo ulteriore e che solo è ad oggi considerato come rifiuto radioattivo. 3) Adeguamento alla convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi alla quale la Comunità ha aderito il 2 gennaio 2006.
20 Principi generali Consenso: uno Stato membro di destinazione deve accettare le spedizioni di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito ai fini del loro trattamento o smaltimento definitivo eccetto in caso di rispedizione. Rifiuto giustificato: qualsiasi rifiuto di tali spedizioni deve essere giustificato sulla base dei criteri oggettivi o condizionato a prescrizioni oggettive basate sul diritto nazionale, comunitario o internazionale pertinente.
21 Autosmaltimento: i rifiuti radioattivi dovrebbero, nella misura compatibile con la gestione sicura di tale materiale, essere smaltiti nello Stato in cui sono stati generati, Solidarietà: gli Stati membri dovrebbero promuovere tra di loro accordi volti a facilitare una gestione sicura ed efficiente dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito provenienti da Stati membri che ne producono piccole quantità o in cui la creazione di appositi impianti non sarebbe giustificata da un punto di vista radiologico.
22 Esclusioni spedizioni di sorgenti dismesse destinate ad un fornitore o fabbricante di sorgenti radioattive o ad un impianto riconosciuto. spedizioni di materiali radioattivi recuperati mediante ritrattamento e destinati a ulteriori utilizzi. spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo allo stato naturale non proveniente da pratiche.
23 Gli Stati possono: Rispedizioni consentite 1) rispedire, dopo l avvenuto trattamento, i rifiuti radioattivi al loro paese di origine. 2) rispedire in condizioni di sicurezza nel paese d origine: a) spedizioni di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva ma che non sono stati debitamente autorizzati ai sensi della stessa; b) rifiuti contaminati radioattivamente o materiali contenenti una sorgente radioattiva, laddove tali materiali non sono stati dichiarati come rifiuti radioattivi nel paese d origine.
24 Nozione di rifiuti radioattivi materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei paesi di origine e di destinazione.
25 L iter Domanda di autorizzazione della spedizione Avviso di ricevimento e richiesta di informazioni Autorizzazione spedizione Avviso ricevimento spedizione Mancata esecuzione spedizione
26 Rifiuto o accettazione condizionata Il rifiuto del consenso o la fissazione di condizioni alle quali è subordinato il consenso devono essere debitamente motivati dagli Stati membri, sulla base: a) per gli Stati membri di transito, della normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile al trasporto di materiale radioattivo; b) per lo Stato membro di destinazione, della pertinente normativa applicabile alla gestione di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito o della normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile al trasporto di materiale radioattivo.
27 Facoltà di blocco Lo stato membro di origine o di transito può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se: Le condizioni applicabili alla spedizione non sono più soddisfatte Non sono più conformi alle autorizzazioni c consensi rilasciati Conseguenze: lo Stato membro di origine provvede affinché i rifiuti radioattivi siano ripresi dal loro detentore, a meno che non sia possibile concludere un accordo alternativo sicuro.
28 Obblighi documentali 1. Per tutte le spedizioni soggette alla presente direttiva è utilizzato un documento uniforme debitamente compilato che attesta il rispetto della procedura di autorizzazione e accompagna ciascuna spedizione 1. Se la spedizione è soggetta a ulteriori prescrizioni e condizioni previste per l autorizzazione, esse sono allegate al documento uniforme
29 IV CIRCOLAZIONE, DEPOSITO E SMALTIMENTO NAZIONALI
30 La denuclearizzazione regionale Leggi regionali Corte Costituzionale Corte di Giustizia
31 Legge Regione Basilicata n. 31 del 2003 dichiara il territorio regionale denuclearizzato e limita transito e stoccaggio di rifiuti radioattivi non prodotti nel territorio della regione con eccezione per esigenze sanitarie o scopi di ricerca scientifica. Legge Regione Calabria n. 26 del 2003 Legge Regione Sardegna n. 8 del 2003 dichiarano il territorio regionale denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale Corte Costituzionale, sentenza 29 gennaio 2005 n. 62
32 Legge Regione Basilicata n. 46 del 2001 divieto, per chiunque conduca nel territorio regionale impianti di smaltimento, di accogliervi rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi provenienti da altre regioni o nazioni. Corte Costituzionale, sentenza 21 aprile 2005 n. 161
33 Legge Regione Molise n. 22 del 2005 vieta sul territorio regionale il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel medesimo territorio, ad esclusione dei materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica Corte costituzionale, sentenza 21 giugno 2006 n. 247
34 Altre sentenze sentenza 19 ottobre 2001 n. 335 costituzionalmente illegittima la l. reg. Friuli Venezia Giulia 22/96 e 65/98, nella parte relativa al divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi, in contrasto con le finalità assegnate dalle norme di riforma economico sociale dettate in materia dal d.lg. 22/97, e in contrasto con l'art. 120 Cost. sentenza 14 luglio 2002 n. 281 illegittima la l. reg. Piemonte 13 aprile 1995 n. 59 per violazione dell'art. 117 Cost., in quanto il divieto di smaltimento di rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale è stato ritenuto contrastante con i principi fondamentali della legislazione statale contenuti nel d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22
35 Urbanistica la materia di edilizia ed urbanistica non comprende ogni disciplina di tutela ambientale, e deve comunque esercitarsi nei limiti statutari delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e degli obblighi internazionali e comunitari (d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 recante attuazione delle direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti)
36 Ambiente Per quanto riguarda la disciplina ambientale, le Regioni ordinarie non hanno acquisito maggiori competenze, invocabili anche dalle Regioni speciali ma, al contrario, una competenza legislativa esclusiva in tema di tutela dell ambiente e dell ecosistema è stata espressamente riconosciuta allo Stato, sia pure in termini che non escludono il concorso di normative delle Regioni, fondate sulle rispettive competenze, al conseguimento di finalità di tutela ambientale
37 Salute pubblica protezione civile e governo del territorio: questi ultimi due titoli di competenza non aggiungono nulla ai poteri della Regione in campo ambientale, in presenza della competenza statale di cui all art. 117, secondo comma, lettera s, i poteri della Regione nel campo della tutela della salute non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili, come nella specie, di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale (cfr. sentenza n. 307 del 2003), il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio, come avverrebbe in caso di impossibilità o difficoltà a provvedere correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi
38 Libera circolazione alle Regioni, sia ad autonomia ordinaria sia ad autonomia speciale, è sempre interdetto adottare misure di ogni genere capaci di ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni una normativa che preclude il transito e la presenza, anche provvisoria, di materiali nucleari provenienti da altri territori è precisamente una misura fra quelle che alle Regioni sono vietate dalla Costituzione
39 Autosufficienza, razionalità e solidarietà il problema dello smaltimento dei rifiuti pericolosi e quelli radioattivi lo sono di origine industriale non può essere risolto sulla base di un criterio di autosufficienza delle singole Regioni occorre tener conto della eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attività che producono tali rifiuti, nonché, nel caso dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, della necessità di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilità di collocamento in sicurezza dei rifiuti medesimi. la comprensibile spinta, spesso a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi (not in my backyard), non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale.
40 Localizzazione nazionale e sito unico La competenza statale in tema di tutela dell ambiente, di cui all art. 117, secondo comma, lettera s, Cost., è tale da offrire piena legittimazione ad un intervento legislativo volto a realizzare un impianto necessario per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, oggi conservati in via provvisoria in diversi siti, ma destinati a trovare una loro collocazione definitiva che offra tutte le garanzie necessarie sul piano della protezione dell ambiente e della salute.
41 Spazio regione La competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, anche perseguendo finalità di tutela ambientale, nell esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e di governo del territorio nel rispetto dei livelli minimi di tutela apprestati dallo Stato e dell esigenza di non impedire od ostacolare gli interventi statali necessari per la soddisfazione di interessi unitari, eccedenti l ambito delle singole Regioni.
42 Dettaglio normativo statale lo Stato non deve limitarsi a stabilire solo norme di principio, lasciando sempre spazio ad una ulteriore normativa regionale del pari, l attribuzione delle funzioni amministrative in tema segue i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
43 Coordinamento Stato/Regione La localizzazione e la realizzazione di un unico impianto destinato a consentire lo smaltimento dei rifiuti radioattivi potenzialmente più pericolosi, esistenti o prodotti sul territorio nazionale, costituiscono compiti il cui esercizio unitario comporta una competenza statale. Tuttavia, quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l intreccio con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, tra le altre, e con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi.
44 Individuazione / validazione Individuazione: competenza statale e collaborazione nella Conferenza Stato Regioni Validazione: - specifica localizzazione e alla realizzazione dell impianto- intervento costituzionalmente necessario della singola Regione interessata
45 Corte di Giustizia 1.E incompatibile con il diritto comunitario il divieto introdotto da una regione o stato di smaltire sul proprio territorio rifiuti provenienti da altri regioni (Causa C-2/90)
46 2. L art. 29 del Trattato CE si oppone ad ogni restrizione alla circolazione, esportazione e trasporto dei rifiuti pericolosi non giustificata da indizi di pericolo per la salute o la vita delle persone o degli animali o per la preservazione delle specie vegetali (Causa C-203/96) 3. Non sono ostativi i principi di autosufficienza e prossimità (C-209/98)
47 E i Comuni? Università degli studi di Bergamo Via dei Caniana, 2 Bergamo Tel Fax BMEA Piazza Bertarelli 1, Milano Tel 02/ Fax 02/
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2015
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2015 Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 7 agosto 2015
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 7 agosto 2015 Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. (15A06407)
5.12.2006 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/21
5.12.2006 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/21 DIRETTIVA 2006/117/EURATOM DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006 relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi
LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33
LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33 Norme per il rilascio del nulla osta all impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico. IL CONSIGLIO
Su proposta dell Assessore alle Politiche per la Salute; A voti unanimi e palesi D E L I B E R A
Prot. n. (PRC/05/30252) Visti: LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, recante Attuazione delle direttive 89/618/EURATOM,
Paola Angelini. Servizio Sanità pubblica
Paola Angelini Servizio Sanità pubblica Modena, 1 aprile 2011 D.Lgs. 230/95 e s.m.i. detenzione = impiego comunicazione preventiva nulla osta all'impiego Categoria B Categoria A LIMITI LIMITI INFERIORI
N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23.
REGIONE UMBRIA L.R. 4 aprile 1990, n. 10: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista». (B.U.R.U. n. 15 dell'11 aprile 1990). N.B. Testo coordinati con
CAPITOLO 2 - NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO
CAPITOLO 2 - NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO La gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi è disciplinata dal Decreto Legislativo n 22 del 5/02/1997 Attuazione
2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, per violazione
D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 (1). Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale (2) (3) (4). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2002, n. 34. (2) Convertito in legge, con
D.A. Territorio 12 novembre 1998
D.A. Territorio 12 novembre 1998 (G.U.R.S. del 12/12/98 Parte I, n 62) Prescrizioni tecniche minime necessarie per l attivazione, all interno di una discarica di tipo 2A, di una specifica sezione dedicata
Organizzazione della radioprotezione Dott.ssa Alessandra Bernardini
Organizzazione della radioprotezione Dott.ssa Alessandra Bernardini 1 Compiti e responsabilità L organizzazione della radioprotezione è strutturata in modo da distribuire alle varie figure di riferimento
LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4
6232 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell impatto ambientale),
Secondo decreto legislativo correttivo del Codice dell ambiente Rifiuti Relazione di accompagnamento
Secondo decreto legislativo correttivo del Codice dell ambiente Rifiuti Relazione di accompagnamento La presente relazione dà conto delle modificazioni apportate al secondo decreto legislativo correttivo
FINI DELL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N
NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA DEI RIFIUTI SISTRI
DIRETTIVE REGIONALI PER L APPLICAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL ART. 39, COMMA 2 DELLA L.R. 19.12.2007, N. 45 E S.M.I.
DELIBERAZIONE 28.06.2010, N. 514 PUBBLICATA SUL B.U.R. ABRUZZO N. 43 SPECIALE DEL 28.07.2010 DIRETTIVE REGIONALI PER L APPLICAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL ART. 39, COMMA 2 DELLA
Comune di Nibionno Provincia di Lecco. Regolamento comunale per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio
Comune di Nibionno Provincia di Lecco Regolamento comunale per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio INDICE Articolo 1 Finalità e definizioni Articolo 2 Ambito di
REGOLAMENTO PER LA TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 2 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2 ART.
REGOLAMENTO PER LA TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 2 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2 ART. 2 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 2 ART. 3 - DISINFEZIONE
1 - IL REGIME AUTORIZZATIVO PER LE INSTALLAZIONI CHE IMPIEGANO RADIAZIONI IONIZZANTI
1 - IL REGIME AUTORIZZATIVO PER LE INSTALLAZIONI CHE IMPIEGANO RADIAZIONI IONIZZANTI La normativa di riferimento in materia di protezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti è rappresentato
ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329
AGENZIA PER LE ONLUS ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 in relazione alle partecipazione di controllo detenute da Onlus in enti societari aventi
Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti
Decreto Ministeriale n. 370/1998 (garanzia finanziaria per trasporto transfrontaliero rifiuti) Decreto 3 settembre 1998, n. 370 (Gazzetta ufficiale 26 ottobre 1998 n. 250) Regolamento recante norme concernenti
Comune di Corbetta Provincia di Milano. Regolamento comunale per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio
Comune di Corbetta Provincia di Milano Regolamento comunale per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio INDICE Articolo 1 Finalità e definizioni Articolo 2 Ambito di
Documento scaricato da www.gestione-rifiuti.it
Regione Sicilia Legge Regionale n. 40 del 21 aprile 1995 Provvedimenti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali inerti. Disposizioni varie in materia urbanistica. L'Assemblea
Criteri generali di corretta gestione dei rifiuti speciali
MODULO 1 Organizzazione della prevenzione aziendale e valutazione dei rischi Criteri generali di corretta gestione dei rifiuti speciali Ing. Sabrina Arras Principali normative di riferimento D.Lgs. 152/2006
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
"Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni." D.M. 23 maggio 1992, n. 314 (Pubblicato nella
DIRETTIVA 2009/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
L 110/30 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 1.5.2009 DIRETTIVE DIRETTIVA 2009/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi
REGOLAMENTO TUTELA IGIENICO-SANITARIA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
REGOLAMENTO TUTELA IGIENICO-SANITARIA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Approvato con delibera di C.C. n.28 del 12/09/1983 Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento ha per oggetto la tutela igienico-sanitaria
FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati
Iter autorizzativo per la dismissione della Centrale di Caorso
1 Iter autorizzativo per la dismissione della Centrale di Caorso Ing. Lamberto Matteocci Il Decommissioning della Centrale di Caorso e la Gestione dei Rifiuti Radioattivi 30 Settembre 2015 2 FUNZIONI e
Art. 11 Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) Art. 12 Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)
LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9 DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 16 novembre 2000 n. 35 Titolo III PROCEDURA DI
Bonifica dei Siti Contaminati - Legislazione di Riferimento - Bonifica dei Siti Contaminati
Università degli Studi di Roma Tor Vergata DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE Ingegneria Sanitaria - Ambientale Corso di Bonifica dei Siti Contaminati Bonifica dei Siti Contaminati - Legislazione di Riferimento
A cura di Stefania Vitucci Vice Capo dell Ufficio Legislativo del Ministro per le Politiche Europee
L attuazione della normativa europea (Il modello statale di adeguamento dell ordinamento interno alla normativa europea. La legge comunitaria annuale). A cura di Stefania Vitucci Vice Capo dell Ufficio
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007
REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H
REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H Testo approvato con delibera C.C. n. 109 del 30.07.2007 (in vigore
PRIVACY-VIDEOSORVEGLIANZA
Circolare n. 1/08 del 20 novembre 2008* PRIVACY-VIDEOSORVEGLIANZA Riferimenti normativi La forma di sorveglianza legata all utilizzo di sistemi di ripresa delle immagini, definita videosorveglianza, è
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N..4/ 2007 Trreennt too,, 55 ffeebbbbrraai ioo 22000077 Oggetto: D.L. 31 gennaio 2007, n.7, c.d. decreto Bersani ( convertito con Legge 2.04.2007
Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione
Programma Obblighi del Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti Attribuzioni dell Esperto Qualificato Classificazione dei Lavoratori Classificazione delle Zone Obblighi dei Lavoratori Calcolo della Dose
PROCEDURE PER LE AUTORIZZAZIONI ALLA GESTIONE E ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
PROCEDURE PER LE AUTORIZZAZIONI ALLA GESTIONE E ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI Principale normativa di riferimento - decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (legge quadro, attuativa di tre direttive
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 13.10.2006 n.208/36843
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE Approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 13.10.2006 n.208/36843 INDICE CAPO I -
PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005
PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti
REGOLAMENTO D USO DELLA DISCARICA COMUNALE PER RIFIUTI INERTI
Allegato nr. 2 alla deliberazione consiliare nr. 33, dd. 16.07.2008 IL SEGRETARIO COMUNALE (dott. Mauro Girardi) REGOLAMENTO D USO DELLA DISCARICA COMUNALE PER RIFIUTI INERTI Art. 1 Definizione Lo smaltimento
Comune di Medicina Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
Comune di Medicina Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.125 del 28/09/2015 1 INDICE Articolo 1 Oggetto pag. 3 Articolo
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Garante per la protezione dei dati personali AUTORIZZAZIONE 13 dicembre 2012 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti. (Autorizzazione n. 4/2012). (GU n.3 del
Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.
L.R. 4/09/1997, n. 36. Pubblicata nel B.U. Liguria 17 settembre 1997, n. 16, L.R. 30/12/1998, n. 38. Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1. L.R. 4/08/2006, n. 20. Pubblicata nel B.U. Liguria
Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
Schema di disegno di legge recante: Delega al Governo per l emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 13.09.2005 COM(2005) 426 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome della Comunità europea, della convenzione n. 198 del Consiglio
La giurisprudenza costituzionale nei rapporti tra Stato e Regioni
PROFESSIONI La giurisprudenza costituzionale nei rapporti tra Stato e Regioni Regione Toscana Legge Regione Toscana 6 maggio 2011, n. 18, recante Norme in materia di panificazione Corte Costituzionale,
TERRITORIO E AMBIENTE Via Ugo La Malfa, 169 90146 PALERMO. Palermo, 21 febbraio 2014
Prot. n.: 49/2014 ALL'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE Via Ugo La Malfa, 169 90146 PALERMO Palermo, 21 febbraio 2014 Oggetto: Applicazione in Sicilia del Decreto del Fare - Norme di semplificazione
PRODUTTORE, DETENTORE, RESPONSABILITA ESTESA DEL PRODUTTORE
PRODUTTORE, DETENTORE, RESPONSABILITA ESTESA DEL PRODUTTORE Roma, 23 marzo 2011 Hotel dei Congressi Sala dei Congressi Viale Shakespeare n. 29 DEFINIZIONI (Art. 183, lett. f) DLgs
COMUNE DI PERCILE (Provincia di ROMA) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE
COMUNE DI PERCILE (Provincia di ROMA) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n del 2013 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 INDICE
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 57 24.03.2014 Tirocini: chiarimenti sull obbligo assicurativo Dal 4 marzo 2014 bisogna tener conto del tasso di tariffa della
La riforma dell autotrasporto per conto terzi
La riforma dell autotrasporto per conto terzi Milano, 11 luglio 2007, Hotel dei Cavalieri dott. Paolo Stella I decreti attuativi che completano la riforma prevista dal D.Lgs. 286/2005 Con il decreto dirigenziale
SISTRI Obblighi e responsabilità del produttore, del trasportatore, del destinatario e del delegato
SISTRI Obblighi e responsabilità del produttore, del trasportatore, del destinatario e del delegato Paola Ficco Roma, 26 aprile 2010 Nulla cambia in ordine al riparto di responsabilità tra produttore e
VISTI i piani di erogazione e degli interventi predisposti dalle singole regioni allegati al presente decreto;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito,
LA GESTIONE DEI RIFIUTI. Classe III A MRA UDA di Storia - Diritto - Economia Politica
LA GESTIONE DEI RIFIUTI Classe III A MRA UDA di Storia - Diritto - Economia Politica La disciplina della gestione dei rifiuti è regolata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 ed è rivolta a tutti
DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2013, n. 108
DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2013, n. 108 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. IL
La giurisprudenza costituzionale nei rapporti tra Stato e Regioni
IMMIGRAZIONE La giurisprudenza costituzionale nei rapporti tra Stato e Regioni Regione Campania Legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 recante Norme per l inclusione sociale, economica e culturale
TRA LA REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO ALL ISTRUZIONE, SPORT E TURISMO ASSESSORATO AL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Regione Piemonte Assessorato all Istruzione, Sport e Turismo e Assessorato al Lavoro e alla Formazione Professionale Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Accordo per la realizzazione di percorsi
Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto Ufficio Secondo
DESTINATARI: CAPITANERIE DI PORTO (tutte) Ministero dell Ambiente e della Tutela UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI (tutti - tramite le Capitanerie di Porto) e, per conoscenza: DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ
Diritto dell'energia Conferenza di servizi ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 Natura decisoria D.M. 10/09/2012.
Questioni relative alla natura decisoria della Conferenza di servizi Lex 24.it T.a.r. Marche, Ancona, Sezione 1, Sentenza 9 marzo 2012, n. 182 Procedimento amministrativo Conferenza di servizi Mancato
CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef
CIRCOLARE N. 56/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef 2 INDICE PREMESSA
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO
Olivia Postorino: Regione Lombardia-D.G. Infrastrutture e Mobilità
Olivia Postorino: Regione Lombardia-D.G. Infrastrutture e Mobilità Intervento Convegno ANAV del 17 /2/2004. (Noleggio autobus ai sensi della l. 218/2003) Con la legge quadro n. 218/2003, entrata in vigore
Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori. L'Aja, 28 maggio 1970
Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori L'Aja, 28 maggio 1970 Gli Stati membri del Consiglio d'europa, firmatari della presente Convenzione: Considerando che la loro stretta unione si manifesta,
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER L UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER L UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l articolo 87, quinto
Ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013
IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013 Attuazione del decreto-legge
ALLEGATO B. Art. 1 - Impianti a fonti rinnovabili, pannelli solari termici e fotovoltaici, generatori eolici
ALLEGATO B Norme regolamentari relative all installazione di impianti tecnologici e di altri manufatti comportanti modifiche dell aspetto esteriore degli edifici Art. 1 - Impianti a fonti rinnovabili,
SItI X Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica Pisa, 14 16 Ottobre 2007
SItI X Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica Pisa, 14 16 Ottobre 2007 NORME IN MATERIA AMBIENTALE LO STATO DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO Antonio Faggioli INTRODUZIONE L ambiente, uno dei fattori determinanti
Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.
Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione
( B. U. REGIONE BASILICATA n. 2 del 19 gennaio 2010 )
Legge regionale 19 gennaio 2010, n.1 Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. n. 9/2007 ( B. U. REGIONE BASILICATA n. 2 del
REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE PER IL CONTRASTO DELL ABBANDONO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE
REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE PER IL CONTRASTO DELL ABBANDONO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE INDICE Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 30 aprile 2015 CAPO I
Pertanto, colui che desidera iniziare un'attività agrituristica dovrà verificare, regione per regione, con riferimento a quella ove intende operare,
Viene posto quesito inerente all attività agrituristica, con particolare riferimento alle tipologie di locali che possono essere utilizzati per lo svolgimento di tale attività, per meglio comprendere se
L.R. 08 Novembre 2004, n. 12 Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi (1)
L.R. 08 Novembre 2004, n. 12 Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi (1) SOMMARIO Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione Art. 2 - Opere abusive suscettibili di sanatoria Art. 3 -
Decreto ministeriale 05/02/2004 Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87
Legge Decreto ministeriale 05/02/2004 Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87 Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano
Il deposito temporaneo irregolare è un operazione di recupero (dell incertezza giuridica ) Andrea Quaranta
Il deposito temporaneo irregolare è un operazione di recupero (dell incertezza giuridica ) Andrea Quaranta La nuova disciplina del deposito temporaneo dettata dal T.U.A. Analogamente a quanto previsto
CONSERVAZIONE E TUTELA DEGLI ARCHIVI STORICI ITALIANI
CONSERVAZIONE E TUTELA DEGLI ARCHIVI STORICI ITALIANI La tutela sul patrimonio archivistico italiano viene esercitata dallo Stato. Essa assume diverse forme e intensità in relazione alla natura giuridica
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DECRETO 11 novembre 2011, n. 220 Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO N 5 articoli (da art. 69
COMUNE DI SOAVE PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO PER VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE
COMUNE DI SOAVE PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO PER VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.11.05 1 CAPO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 Finalità
PROVINCIA DI CATANZARO ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE LINEE-GUIDA PER I COMUNI
PROVINCIA DI CATANZARO ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE LINEE-GUIDA PER I COMUNI Obiettivo dell Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti inerti
1. Il licenziamento collettivo prima della modifica dell art.24 della L.223/91: nozione e ambito di applicazione.
DOTT. SABRINA PAGANI - PARTNER AVV. ROBERTO RESPINTI - PARTNER Milano, 4 Dicembre 2014 Licenziamenti collettivi e Dirigenti: novità in vigore dal 25.11.2014. (Legge 30 Ottobre 2014 n. 161 che estende l
RISOLUZIONE N. 122/E
RISOLUZIONE N. 122/E Roma, 06 maggio 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. IVA. Art. 4 DPR n. 633 del 1972. Assoggettabilità
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DD. 23.08.2011 Allegato alla delibera consigliare n. 23 dd.23.08.2011
COMUNE DI FANO PROVINCIA DI PESARO URBINO. Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza
COMUNE DI FANO PROVINCIA DI PESARO URBINO Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza Indice generale Art. 1 Oggetto e norme di riferimento...2 Art. 2 Definizioni...2 Art. 3 Finalità,
Approvato definitivamente dal Parlamento l 8 luglio 2004
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate Approvato definitivamente dal Parlamento l
IL DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS N. 81/08. Titolo III Proposte di modifica e possibili futuri scenari. ing. Abdul Ghani Ahmad Ministero del Lavoro
IL DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS N. 81/08 Titolo III Proposte di modifica e possibili futuri scenari ing. Abdul Ghani Ahmad Ministero del Lavoro ART. 69 - Definizioni - C. 1 Agli effetti delle disposizioni
Legge federale sulla protezione dell ambiente
Legge federale sulla protezione dell ambiente (Legge sulla protezione dell ambiente, LPAmb) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SENTITO IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SENTITO IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ED IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013,
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva in oggetto scaturisce dalla necessità di adeguamento dell ordinamento nazionale al contesto europeo in materia di
Comune di Casei Gerola. Regolamento Comunale Attività Edilizia. - Gennaio 2011 -
Comune di Casei Gerola Regolamento Comunale Attività Edilizia - Gennaio 2011-1 INDICE articolo 1 articolo 2 articolo 3 articolo 4 articolo 5 articolo 6 articolo 7 articolo 8 articolo 9 PRINCIPI GENERALI
La Regione non può legiferare in materia di donazione degli organi e tessuti
La Regione non può legiferare in materia di donazione degli organi e tessuti Corte Cost., sentenza 9 ottobre 2015, n. 195 (Pres. Criscuolo, est. Cartabia) Sanità pubblica Legge della Regione Calabria Norme
IL CONSIGLIO DELL AGENZIA PER LE ONLUS
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 60 del 11/02/2009 Approvazione, ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 dell Atto di Indirizzo di carattere generale contenente chiarimenti
La nuova Direttiva Macchine Obbiettivo Sicurezza
La nuova Direttiva Macchine Obbiettivo Sicurezza Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 36/L alla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2010 il Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17, recante "Attuazione
ALLEGATO Dgr n. 1981 del 03/07/2007 pag. 1/5
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO Dgr n. 1981 del 03/07/2007 pag. 1/5 1. PREMESSA La Legge n. 40 del 2 aprile 2007 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante
Giornate seminariali in materia AMBIENTALE Il DLGS 152/2006 e le altre norme ambientali Approfondimenti
Giornate seminariali in materia AMBIENTALE Il DLGS 152/2006 e le altre norme ambientali Approfondimenti A cure dal Dott. Bernardino Albertazzi Giurista Ambientale ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO A cura
Autorizzazioni temporanee
Autorizzazioni temporanee PIEMONTE Legge Regionale n. 38/2006, art. 10 1. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
Privacy - Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali: indirizzi in materia di trattamento dei dati personali esistenti nelle banche dati del Comune. (Delibera G.C. n. 919 del 28.12.2006) Disposizioni
Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (Stralcio) Art. 1 (Omissis) 525. Il comma 6 dell articolo 110 del
CONVENZIONE QUADRO TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA / TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA / UNIVERSITA DELLA VALLE D AOSTA TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA /, con sede e domicilio fiscale in Milano, Piazza dell
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ Decreto 3 agosto 2010. Disposizioni relative alla limitazione della circolazione degli autoveicoli
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ Decreto 3 agosto 2010. Disposizioni relative alla limitazione della circolazione degli autoveicoli nei centri abitati al fine della prevenzione degli inquinamenti
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13-12-2010 (punto N. 8 ) Proposta Di Deliberazione Al C.R. N.8 del 13-12-2010
REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13-12-2010 (punto N. 8 ) Proposta Di Deliberazione Al C.R. N.8 del 13-12-2010 Proponente ANNA RITA BRAMERINI ANNA MARSON GIANNI SALVADORI