MANUALE ED ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI
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1 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA TUTELA AMBIENTALE MANUALE ED ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI 1 GENNAIO 2014
2 PRESENTAZIONE La finalità di questo protocollo ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI, è di rendere agevolmente disponibili agli operatori sanitari dell Azienda ULSS 16, le nozioni pratiche fondamentali per una corretta gestione delle varie tipologie di rifiuti prodotti nello specifico ambito lavorativo. I rifiuti sanitari, sia allo stato solido, sia allo stato liquido, per la presenza di agenti biologici e/o chimici o, di specifiche caratteristiche di pericolo, possono risultare dannosi per i soggetti potenzialmente esposti; al fine di limitare al massimo questi fattori di rischio, che implicano anche un danno d immagine per l'azienda, occorre che vi sia una precisa conoscenza delle procedure organizzative tese alla minimizzazione dei rischi stessi. Non è da sottovalutare inoltre il fatto che, la gestione dei rifiuti speciali e non, pericolosi e non, soggiace alle disposizioni della normativa nazionale ed europea, i cui vincoli determinano l osservanza di procedure e comportamenti conformi alle stesse, pena il rischio di sanzioni amministrative e penali a carico dei trasgressori. Il tema dei rifiuti è certamente di grande attualità, sia per l inevitabile impatto che gli stessi hanno sull ambiente, sia per le implicazioni di natura economica e legale. Le priorità da perseguire sono quindi la riduzione delle quantità dei rifiuti prodotti e della relativa pericolosità, il loro reimpiego tramite raccolta differenziata ed uno smaltimento effettuato in condizioni di sicurezza, legalità, economicità e rispetto per l ambiente. In ogni caso, per un corretto approccio alla gestione dei rifiuti è necessaria la sensibilizzazione e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti e, il primo contributo che questa Direzione intende offrire a tale scopo, è una guida agile e chiara, assieme alla continua consulenza garantita dal Servizio per la Gestione dei Rifiuti e la Tutela Ambientale. Il Direttore Generale Dr. Urbano Brazzale
3 Il Servizio per la gestione dei rifiuti (SGRTA), opera in collaborazione con tutte le Strutture e con tutti i Servizi Aziendali coinvolti nella gestione della sicurezza, della logistica, dell amministrazione e della manutenzione degli impianti. IL PRESENTE MANUALE VERRA PERIODICAMENTE AGGIORNATO IN RELAZIONE A CAMBIAMENTI NORMATIVI ED ORGANIZZATIVI 3
4 INDICE 1. RIFERIMENTI 6 2. ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NELL AZIENDA ULSS ORGANIZZAZIONE TECNICA A CARATTERE GENERALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 9 3. DEFINIZIONI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI SISTRI NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPORTO DEI RIFIUTI SU STRADA (ADR) ADR: OBBLIGHI DEL PRODUTTORE/ SPEDITORE RIFIUTI SIMBOLI COLLEGATI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI RIFIUTI GENERATI NELL ULSS GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA, CARTONE, VETRO, PLASTICA E METALLO IN ULSS RIFIUTI SPECIALI SANITARI ASSIMILATI AGLI URBANI FRAZIONI RICICLABILI DEI RIFIUTI SPECIALI SANITARI Vetro delle Flebo Raccolta differenziata di vetro, plastica, metallo Carta e Cartone GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI (SANITARI) NON PERICOLOSI/PERICOLOSI A RISCHIO CHIMICO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI A RISCHIO CHIMICO GENERATI IN ULSS Scarti di laboratori Terreni di coltura Filtri delle cappe a flusso laminare a rischio infettivo ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI SANITARI A RISCHIO CHIMICO IN ULSS DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI A RISCHIO CHIMICO GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO ( *) GESTIONE DEI CONTENITORI PER I RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO GESTIONE SIRINGHE GESTIONE PROVETTE E TERRENI DI COLTURA DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DA ATTIVITA' DI ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE 51 4
5 11. ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI E NON RIFIUTI CHE NON DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI APPLICANDO PRECAUZIONI PARTICOLARI PER EVITARE INFEZIONI (Codice CER ) IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZ (codice CER *) PARTI ANATOMICHE ED ORGANI INCLUSE LE SACCHE PER IL PLASMA E LE RISERVE DI SANGUE (tranne *) Codice CER FARMACI SCADUTI O DI SCARTO, ESCLUSI I MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI (Codici CER ) PILE ED ACCUMULATORI (codici CER * * ) RIFIUTI SANITARI RADIOATTIVI RIFIUTI DA ATTIVITA DI DEMOLIZIONE E/O COSTRUZIONE EDILIZIA E DA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI BENI DUREVOLI DISMESSI DICHIARATI RIFIUTI INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITA' DEI DELEGATI LOCALI ADDETTI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI E INCARICATI DELLA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI PER IL SISTRI ALLEGATI 1. SCHEDA DI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DI ORIGINE CHIMICA REAGENTI COMPOSTI NON CLASSIFICATI. 2. SCHEDA DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DIVERSI DAL CODICE C.E.R
6 1. RIFERIMENTI D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 Supplemento Ordinario n. 96 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell articolo 24 della legge 3 luglio 2002, n. 179 Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14- bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 e tutte le successive modifiche ed integrazioni. D. Lgs 3 dicembre 2010, n.205 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (10G0235) (G.U. Serie Generale n. 288 del 10 dicembre 2010). Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot marzo Definizione termini iniziali di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) Decreto Legislativo n. 475 del Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. Direttiva Ministeriale 9 aprile 2002 Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti (Supplemento alla G.U. n.108 del ) Direttiva n. 2012/45/UE. ACCORDO A.D.R e norme e comportamenti sulle merci pericolose, Ed. Egaf Forlì, Regolamento UE n 1179/2012 del 10 dicembre 2012 concernente i rottami di vetro, sua applicazione alle strutture sanitarie. Unversità di Padova regolamento tecnico di gestione degli scarti provenienti dalle attività dell Università degli Studi di Padova, 9/5/11. I.S.S. Manuale operativo per la gestione dei rifiuti prodotti all interno dell I.S.S., novembre A.S.P. Palermo Istruzioni operative per il controllo e la gestione dei rifiuti sanitari, 26/9/11. Rifiuti sanitari: aspetti normativi e gestionali; Osservatorio Nazionale sui rifiuti, Ecocerved s.r.l. Preparazione, somministrazione e smaltimento in sicurezza dei farmaci antiblastici ULSS 21 Legnago Linea guida aziendale Disinfezione e Antisepsi del 07/03/2011. Circolare del Ministero della Salute del 3 giugno
7 2. ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NELL AZIENDA ULSS 16 I rifiuti derivanti specificamente dalle attività di diagnosi, cura, assistenza, ricerca svolte in Azienda ULSS 16 sono: rifiuti speciali non pericolosi (compresi gli assimilati agli urbani); rifiuti speciali pericolosi: 1. rifiuti speciali pericolosi (a rischio chimico); 2. rifiuti speciali pericolosi (a rischio infettivo); rifiuti radioattivi; In ULSS 16, sono svolte anche altre attività (manutenzioni, costruzioni edili etc.) che originano rifiuti, tuttavia la gestione di tali rifiuti è disciplinata da altrettante procedure specifiche e/o regolamenti di specifici Soggetti e/o Organi su cui ricade la competenza, infatti : la gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilabili agli urbani soggetti a raccolta differenziata, è di competenza del concessionario del servizio pubblico di raccolta per cui le modalità operative sono normate con regolamento comunale (vedasi capitolo 8); la gestione dei rifiuti generati da lavori di demolizione, ristrutturazione, manutenzione dei fabbricati o porzione degli stessi, degli impianti tecnologici e quanto altro concerne la produzione di rifiuti di cantiere, effettuati dal DIAT, Patrimonio Immobiliare e Ingegneria Clinica, sono di competenza delle ditte appaltatrici (vedasi capitolo 13); la gestione dei rifiuti derivanti da attività sotto il diretto controllo di altri soggetti presenti in ULSS16 e AOP (rifiuti urbani, assimilati agli urbani etc.; o prodotti nell area mensa, bar, etc.) è di competenza di tali soggetti; la gestione dei beni durevoli dismessi, qualora formalmente dichiarati rifiuti dall Ufficio Inventari è di competenza del s.c. Logistica e Servizi Alberghieri (vedasi capitolo 14). o gli effluenti gassosi emessi nell atmosfera ed i liquidi immessi nel sistema fognario, sono specificamente normati. E quindi evidente che nelle UU.OO., nei Servizi, nei Laboratori, sussistono diversi fattori di rischio professionali, dovuti sia ai materiali manipolati che ai rifiuti generati nel corso delle attività. Al fine di limitare al massimo detti fattori di rischio, oltre all introduzione di progressive migliorie, occorre che vi sia una puntuale conoscenza delle procedure organizzative tese alla minimizzazione dei rischi stessi. La sicurezza si realizza fondamentalmente attraverso l adozione di pratiche standardizzate per la manipolazione di agenti biologici, di agenti chimici o materiali radioattivi, nonché attraverso la predisposizione di dispositivi collettivi ed individuali di protezione e sicurezza, di idonee strutture di laboratorio ed una corretta procedura per la gestione dei rifiuti. I Rifiuti sia allo stato solido che allo stato liquido, possono presentare alcune caratteristiche di pericolo per i potenziali esposti, per la presenza di agenti biologici, di agenti chimici e di radioattivi. Pertanto nell organizzazione del lavoro all interno dei vari laboratori si deve tenere conto anche della problematica rifiuti, adottando tutte le procedure finalizzate alla minimizzazione del rischio e cioè della minimizzazione della pericolosità ed alla riduzione delle quantità di rifiuti prodotti. 7
8 Una gestione controllata dei rifiuti deve pertanto prevedere l adozione di modalità operative standardizzate che garantiscano il rispetto della sicurezza degli operatori e il rispetto degli obblighi derivanti dai dettami normativi. A tal riguardo si evidenziano alcuni comportamenti da evitare assolutamente, quali: l abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e/o liquido e/o lo sversamento in ambienti/ricettori non idonei; la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi; lo sversamento di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani; lo sversamento di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), nella rete fognaria. La definizione di rifiuto in base alle norme oggi vigenti (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. (incluso il Decreto Legislativo 205/2010)) è la seguente: Qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore/produttore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi. Pertanto nelle normali attività sanitarie, si generano rifiuti nel momento in cui il produttore/detentore decide o ha l obbligo di disfarsi della specifica sostanza, prodotto, apparecchiatura, ecc.. Ne deriva, quindi, una responsabilità del produttore/detentore, il quale conferisce ad uno specifico oggetto/sostanza lo status giuridico di rifiuto, in quanto decide di disfarsene. A questo punto il produttore/detentore ha l obbligo di seguire le corrette procedure per le successive fasi di gestione, e cioè per quanto concerne i rifiuti generati all interno dell ULSS 16: classificazione del rifiuto in funzione della tipologia dello stesso; confezionamento imballaggio ed etichettatura del rifiuto in funzione della tipologia dello stesso; tempi di permanenza presso il luogo di produzione (reparto/servizio); tempi di stoccaggio presso deposito temporaneo delle due Aziende; spedizione, tramite ditta di trasporto autorizzata, agli impianti autorizzati di smaltimento ultimo. Al Rappresentante legale dell Azienda, compete l organizzazione di tutte le fasi di gestione dei rifiuti prodotti in ULSS 16, del deposito temporaneo e delle modalità di spedizione, tramite ditta di trasporto autorizzata, agli impianti autorizzati di smaltimento ultimo. Infatti, sia per il D.Lg.s 152/2006 e ss.mm.ii (incluso il Decreto Legislativo 205/2010), che regolamenta la materia dei Rifiuti, sia per l ADR 2011 che regolamenta il trasporto dei rifiuti su strada, il Responsabile della gestione dei rifiuti è il legale rappresentante. Tale responsabilità può essere esercitata anche attraverso la delega ad un Responsabile Tecnico. La Figura 1 riporta l organizzazione, in termini di responsabilità in materia di gestione dei rifiuti. 8
9 DIRETTORE GENERALE DELEGATO GESTIONE RSS (SGRTA) DIRETTORE SERVIZIO DI PREVENZIONE DIREZIONI MEDICHE E DI DISTRETTI SOCIO SANITARI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO SERVIZI UU.OO. - LABORATORI DELEGATI/REFERENTI DI DMO E DI DISTRETTI SOCIO SANITARI DELEGATI/REFERENTI DI DIPARTIMENTO SERVIZI UU.OO. - LABORATORI PERSONALE Figura 1: organizzazione responsabilità nella gestione dei RSS in ULSS ORGANIZZAZIONE TECNICA A CARATTERE GENERALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI L Azienda ULSS 16, si è data un organizzazione interna che prevede la nomina di un Responsabile Tecnico, per la gestione di tutte le tipologie di rifiuti generati a seguito delle varie attività ivi svolte. Tale Responsabile Tecnico mette in essere il sistema operativo della gestione delle varie tipologie di rifiuti in tutte le sue fasi: raccolta, confezionamento/imballaggio, conferimento, deposito temporaneo, trasporto agli impianti idonei per il definitivo smaltimento o recupero. Il Responsabile Tecnico mette in essere un sistema informativo interno che permetta la circolazione delle informazioni in merito alle procedure operative di gestione delle varie tipologie di rifiuti ed inoltre che permetta una conoscenza la più puntuale possibile delle quantità di rifiuti generati, al fine di individuare le necessità globali di smaltimento o recupero. Inoltre predispone le linee guida finalizzate alla ottimizzazione della gestione. Proprio per la finalità della circolazione delle informazioni, l organizzazione interna prevede per ciascun Centro, Distretto, Servizio, Presidio Ospedaliero, la nomina di un Referente, incaricato di applicare le corrette procedure per quanto riguarda la gestione dei rifiuti nella struttura di appartenenza. Il responsabile del SGRTA, gestisce effettua sopralluoghi all interno dei diversi contesti operativi al fine di verificare l attuazione e l applicabilità del sistema di gestione adottato, effettua gli audit di tutti i soggetti coinvolti nella gestione e responsabilità dei rifiuti, periodicamente e con regolare verbale, per valutare il livello di adeguatezza del sistema di gestione e per elaborare soluzioni tecniche e/o gestionali, che vengono sottoposte al Direttore Generale, per ottimizzare il sistema di gestione. 9
10 Il Responsabile tecnico è responsabile della compilazione e della corretta conservazione dei registri di carico/scarico dei rifiuti e vigila sulla corretta compilazione e conservazione dei relativi Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) utilizzati per gli smaltimenti presso le Unità Locali di Produzione aziendali, nonché della preparazione della documentazione necessaria per la comunicazione annuale alla Camera di Commercio dei quantitativi prodotti per ogni singola tipologia di rifiuto nell anno solare. Il Responsabile tecnico è responsabile della trasmissione alla Camera di Commercio dei dati in questione, su delega del Legale Rappresentante dell ULSS 16. In regime SISTRI, tale documentazione cartacea sarà sostituita dal registro cronologico e dalle schede di movimentazione del SISTRI, che saranno resi disponibili all autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e saranno conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti. Il Responsabile tecnico della Gestione Rifiuti è delegato dal Legale Rappresentante dell ULSS 16 all uso dell USB per l accesso al SISTRI. 3. DEFINIZIONI per: Ai fini della corretta gestione dei rifiuti e dell applicazione del presente Manuale, si intende ADR: sintesi di Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, cioè Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. Tale accordo vale anche su Territorio Nazionale. Il trasporto su strada delle merci e sostanze pericolose è regolamentata dall ADR. Bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all utilizzo previsto dell area. Caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto: caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e specifiche caratteristiche (per es. aspetto esteriore), in modo che il rifiuto possa essere identificato con la massima accuratezza qualora la descrizione del CER non fosse esaustiva (soprattutto per i codici generici che terminano con le cifre 99(Rifiuti non specificati altrimenti). Caratteristiche di pericolo: in caso di rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolo codificate ed individuate sulla base dell'allegato I al Decreto 3 Dicembre 2010 n.205: H 1 Esplosivi; H 2 Comburente; H 3-A Facilmente Infiammabile; H 3-B Infiammabile; H 4 Irritante; H 5 Nocivo; H 6 Tossico (incluso molto tossico); H 7 Cancerogeno; H 8 Corrosivo; H 9 Infettivo; H 10 Tossico per la riproduzione; H 11 Mutageno; 10
11 H 12 Rifiuti che a contatto con l'acqua libera gas tossici; H 13 Sensibilizzanti; H 14 Ecotossico; H15 Rifiuti suscettibili, dopo l eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche elencate da H1 a H 14. Codice CER: codice a sei cifre identificativo della tipologia di rifiuto, così come indicato dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (vedasi ALLEGATO D al Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010 n. 250). Collo: Imballaggio etichettato del rifiuto pericoloso il cui trasporto è soggetto all ADR e quindi classificato anche secondo l ADR. Denominazione Rifiuto: denominazione del rifiuto, di determinato CER, così come denominato dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (vedasi ALLEGATO D al Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010 n. 250). Descrizione Rifiuto: ulteriori indicazioni sulle caratteristiche del rifiuto (es. sostanza organica/inorganica, contenente specifiche sostanze, aspetto esteriore del rifiuto etc.) tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene. Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni riportate ai punti 1-5 della lettera bb) del comma 1 dell Art.10 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (-Modifiche all articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Dispositivo USB: dispositivo elettronico per l accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema SISTRI, che consente la trasmissione dei dati di carico/scarico dei rifiuti, la firma elettronica delle informazioni fornite e la memorizzazione sul dispositivo stesso (vedasi SISTRI). Etichettatura ADR: l etichetta o l'insieme delle etichette sull'imballaggio di rifiuti soggetti all ADR e quindi classificati secondo la normativa ADR. Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR): documento formale, numerato, vidimato e redatto in quattro copie, che accompagna il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese e garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione. Contiene tutti i dati necessari all'identificazione dei soggetti coinvolti nel trasporto, dei veicoli e della natura e quantità dei rifiuti. Il formulario, redatto in 4 esemplari, deve essere compilato, datato e firmato dal produttore (o detentore) e controfirmato dal trasportatore. Una copia deve essere conservata dal produttore del rifiuto; le altre tre, debitamente controfirmate e datate dal destinatario, sono acquisite rispettivamente: una dal destinatario stesso (terza copia) e due ( seconda e quarta copia ) dal trasportatore che ha conferito il rifiuto. Il trasportatore deve provvede a sua volta a trasmetterne una copia al produttore (quarta copia) entro massimo 3 mesi dalla data di effettivo conferimento dei rifiuti. Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni. 11
12 Gruppo di imballaggio ADR: codice che indica genericamente la pericolosità delle sostanze, può assumere i valori di I, II o III (dal più al meno pericoloso) ed è utilizzato per stabilire la severità dei controlli a cui devono essere sottoposti gli imballaggi. Imballaggio o confezione: il contenitore o il recipiente di un certo tipo e di un determinato materiale nel quale il rifiuto viene contenuto o raccolto, ed il relativo sistema di chiusura. Imballaggio combinato: combinazione di imballaggi per il trasporto soggetto all ADR, costituita da uno o più imballaggi interni sistemati in un imballaggio esterno (vedasi cap. 5 e cap.5.2 dell ADR). Imballatore (ADR): l impresa/operatore che riempie con le merci pericolose o rifiuti pericolosi in imballaggi, e prepara i colli ai fini del trasporto con l obbligo di osservare: 1) le disposizioni relative alle condizioni di imballaggio ed alle condizioni di imballaggio in comune; 2) le disposizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo da apporre sui colli. Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all interno di un area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti; i rifiuti speciali sanitari, risultanti da attività di assistenza domiciliare o in ambulatori decentrati dell Azienda sanitaria di riferimento (per un massimo di 20 kg/die), si considerano prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento (D.P.R. 254/03, art. 4 c. 2 e 3). MUD Modello Unico di Dichiarazione delle quantità annue di rifiuti prodotti; è una dichiarazione annuale riepilogativa delle movimentazioni di rifiuti delle imprese ed enti che viene inoltrata alla Camera di Commercio e/o SISTRI. Numero ONU o "UN : il numero d'identificazione a quattro cifre del rifiuto il cui trasporto è soggetto all ADR. Produttore/ Detentore: la persona (fisica o giuridica) la cui attività ha prodotto rifiuti; il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene. Raccolta Differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico. Referente: persona incaricata dal responsabile di Presidio/Distretto/Dipartimento/Centro/ Servizio della gestione dei rapporti con il Serv. per la Gestione dei Rifiuti e la Tutela Ambientale (SGRTA). Registro di carico e scarico (art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii). Registro su cui vanno annotati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti con specifiche modalità. E un documento formale numerato e vidimato che garantisce insieme al formulario la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione. In regime SISTRI, tale documento è sostituito dal registro cronologico e dalle schede di movimentazione (SISTRI) che sono resi disponibili all autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti. Responsabile Tecnico della Gestione Rifiuti: Responsabile Tecnico delegato dal Rappresentante legale dell Ente/Impresa per la Gestione dei Rifiuti. 12
13 Responsabile del Servizio per la Gestione dei Rifiuti e Tutela Ambientale (SGRTA) riorganizzato con delibera del D.G. dell ULSS 16 n. 819 del Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Rifiuto Pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all allegato I del decreto Legislativo 3 Dicembre 2010, n.205. Rifiuti Speciali (Rifiuti Sanitari) RSS: rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca (vedasi DPR n. 254/2003, art. 2). Con il DPR n. 254 del 15 luglio 2003 è stato approvato il regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari con lo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, nonché un efficace sistema di controlli. Tale provvedimento mantiene le caratteristiche di specialità nell ambito della regolamentazione espressa dal D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (incluso il Decreto Legislativo 205/2010). Rifiuti assimilati agli urbani: sono rifiuti speciali che, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale e dal DPR 254/03, che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani, devono essere avviati a smaltimento o recupero dal Comune come rifiuti urbani, per le loro caratteristiche di quantità, qualità e assenza di pericolosità. SISTRI sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (vedasi decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai sensi dell art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009; ed art.16 Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010). Il sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) è sostituito da sistema informatico di controllo e tracciabilità (SISTRI), in tempo reale, di tutta la filiera dei rifiuti, la cui gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell Ambiente. In regime SISTRI, il sistema cartaceo è sostituito dal registro cronologico e dalle schede di movimentazione del SISTRI che sono resi disponibili all autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti. Speditore (ADR): impresa/soggetto che effettua la spedizione dei rifiuti pericolosi con l'obbligo di presentare al trasportatore una spedizione conforme alle disposizioni dell'adr. Lo speditore di merci pericolose ha l'obbligo di effettuare una spedizione conforme alle disposizioni dell'adr ed in particolare: -assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all'adr; fornire al trasportatore informazioni e dati e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti; utilizzare soltanto imballaggi, approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall'adr; osservare le disposizioni sulle modalità di inoltro e sulle restrizioni di spedizione. Stato fisico del rifiuto:stato fisico del rifiuto codificato ed individuato secondo il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii: Solido pulverulento; Solido non pulverulento; Fangoso palabile; Liquido; Gassoso. 13
14 4. ADEMPIMENTI DOCUMENTALI ervizio Gestione Rifiuti e Tutela Ambientale 4.1. IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (art 188 e art 193 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e del D.M. 145 del 01/04/1988 ) Gli oneri relativi alle attività di smaltimento/recupero sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento/recupero. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta (solo nel caso di rifiuti assimilati agli urbani) o nel caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alla attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, la IV copia del formulario di identificazione del rifiuto, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario finale del rifiuto stesso. La responsabilità è esclusa anche nel caso in cui, trascorsi i tre mesi senza che sia pervenuto il formulario richiesto, il detentore ne abbia dato comunicazione alla Provincia. Secondo quanto disposto dall art 193 del D. Lgs. 152 del 03/04/06, infatti, durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare,in particolare, i seguenti dati: Nome e indirizzo del produttore o del detentore; Origine tipologia e quantità del rifiuto; Impianto di destinazione; Data e percorso dell istradamento; Nome e indirizzo del destinatario Il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, vidimato dall Ufficio del Registro o dalla Camera di Commercio, deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore (N.B.:sebbene accade di norma che il formulario venga predisposto dalla ditta che effettua il trasporto del rifiuto, la responsabilità circa la corretta individuazione del rifiuti e della presenza dei s.d. dati sul formulario restano a carico del produttore e/o detentore del rifiuto; per questo motivo, chiunque compili il FIR e la Scheda Movimentazione SISTRI, è tenuto a farlo utilizzando solo le indicazioni e i dati forniti dal SGRTA). Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore del rifiuto, e le altre tre, controfirmate e datate all arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore (la IV). E proprio quest ultima copia che deve pervenire al produttore e/o detentore entro tre mesi dal conferimento del rifiuto. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni (congiuntamente al registro di carico e scarico ove previsto). L art. 188, comma 4, del D. Lgs 152 de 03/04/06, prevede che la responsabilità del produttore del rifiuto sia esclusa a condizione che, oltre al formulario, abbia ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell impianto che effettua le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15 dell allegato B al D. Lgs. 152/06. Nel momento in cui si riceve sia la prima che la quarta copia del formulario il produttore dovrà segnare nella parte dedicata( di solito in alto a sinistra sotto il numero del formulario) il relativo numero di scarico (registro di carico e scarico dei rifiuti ove previsto). 14
15 Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nello stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 a 9.300,00. Se si tratta di rifiuti pericolosi si applica anche l art. 483 del Codice penale falsità ideologia commessa dal privato in atto pubblico. Se le indicazioni dei formulari sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nel MUD o nei registri di carico e scarico o in altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovete, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 2.550,00. La stessa pena si applica in caso di mancata conservazione del formulario REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI (art. 190 del D.Lgs.n 152 del 03/04/2006 ) Per le imprese e gli enti che svolgono attività di servizio vi è l obbligo di tenuta del registro di carico e scarico solo nel caso in cui vengano prodotti rifiuti speciali pericolosi. Per tale motivo tutte le strutture dell ULSS 16 di Padova che producono rifiuti speciali pericolosi, hanno l obbligo di compilazione del registro di carico e scarico. Sul registro vi è l obbligo di riportare il carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi prodotti ma, è preferibile riportare anche il carico e scarico di quelli non pericolosi. Per tutte le altre Strutture (quelle cioè che producono solo rifiuti speciali non pericolosi) non vi è tale obbligo anche se la tenuta del registro di carico e scarico è vivamente consigliata in quanto costituisce un utile strumento di controllo degli smaltimenti effettuati e di verifica del rispetto dei limiti del Deposito Temporaneo. Di seguito si riepilogano le principali operazioni da seguire rispettivamente per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi. Si precisa inoltre che, nell organizzazione dell ULSS 16, è previsto che il Registro di carico e scarico sia tenuto e gestito a livello centrale dal SGRTA. In capo alle Unità Locali di Produzione, resta solo il compito di gestione dei formulari e le schede SISTRI. Sul Registro di carico e scarico dei rifiuti devono essere riportate le informazioni sulla tipologia, sulle caratteristiche e sulle quantità dei prodotti. Tali informazioni verranno poi utilizzate per la compilazione della Comunicazione Annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti(MUD). Tempistica: l annotazione sul registro delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata secondo precise cadenze temporali: Il carico entro cinque giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto (che corrisponde alla data riportata sull imballo, al momento della chiusura); Lo scarico entro cinque giorni lavorativi dal conferimento del rifiuto alla ditta autorizzata (accettazione all impianto di smaltimento o recupero). Questa tempistica è prevista per i rifiuti speciali sanitari pericolosi a rischio biologico, cod. CER ; per le altre tipologie di rifiuti speciali pericolosi, la tempistica è di 10 giorni. Foglio del registro Prima colonna: devono essere contrassegnate le operazioni di carico e scarico cui si riferisce la registrazione con l indicazione del numero progressivo e della data della registrazione. Poiché i registri di carico e scarico sono tenuti secondo le modalità di tenuta dei registri IVA, all inizio di ogni anno la numerazione ricomincia dal numero 1. In caso di scarico occorre ricordare di riportare il numero del registro sul formulario di identificazione del rifiuto (prima e quarta copia). I registri di carico e scarico dei Rifiuti e i blocchi di FIR vengono forniti, dietro specifica richiesta, dal Magazzino Generale. 15
16 Chi omette di tenere, ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a ,00. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ,00 a ,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell infrazione e dalla carica di amministratore. Se le indicazioni del registro di carico e scarico sono formalmente incomplete o inesatte ma, i dati riportati nel MDU o nei formulari o in altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni corrette, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 2.550,00 (per ogni irregolarità registrata). La stessa pena si applica in caso di mancata conservazione del registro di carico e scarico SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità. Nell ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, viene pienamente ricondotto nel SISTRI il trasporto intermodale e posta particolare enfasi alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, con l utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche. Il SISTRI costituisce, quindi, strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali. Con il SISTRI lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza. Sembrava proprio che la manovra finanziaria (la legge n. 138/2011) l avesse destinato alla definitiva cancellazione, ma, in sede di conversione in legge del DL 138/2011, lo stesso è stato ufficialmente ripristinato. Si riporta la nuova formulazione del comma 2 dell art. 6: Comma 2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché l efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. 16
17 Conseguentemente, fermo quanto previsto dall articolo 6, comma 2, lettera f-octies del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio Dall attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L ennesima proroga non rappresenta la sola novità introdotta con la conversione in legge della manovra finanziaria. Prima di tutto, decade l obbligo di applicare il SISTRI per gli operatori che gestiscono rifiuti speciali non pericolosi, i quali potranno aderire al nuovo sistema di tracciabilità in modo facoltativo. Le tipologie di rifiuti per i quali varrà questa possibilità di scelta saranno individuate dallo stesso Ministero dell Ambiente con un apposito decreto da pubblicare entro 90 giorni dall entrata in vigore della legge di conversione della manovra. L ultima versione della legge 138/2011 (manovra finanziaria), prevede che gli operatori che producono solo rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte dei Consorzi di filiera possano delegare agli stessi Consorzi i propri adempimenti previsti dal Sistema Elettronico di Tracciabilità dei Rifiuti Speciali e Pericolosi. Un ulteriore aggiornamento in materia, è costituito dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot marzo Definizione termini iniziali di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che, all art. 1, prevede il riavvio del sistema il 1 ottobre L ultimo atto, si è concretizzato con la Legge 30 ottobre 2013, n. 125: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Nel testo normativo, la parte di interesse per l attivazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, è costituita dall art. 11. Lo stesso art. 11 della L. n. 125 del 30 ottobre 2013, è stato oggetto di una nota esplicativa del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche che, con la CIRCOLARE n. 1 per l'applicazione dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente "semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)" convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013), ha sintetizzato e semplificato la comprensione delle modalità e della tempistica d applicazione del Sistema: La prima fase è iniziata il 1 ottobre 2013, e riguarda: a) gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale; b) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell impresa navale o ferroviaria o dell impresa che effettua il successivo trasporto; c) gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi; d) i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi. Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe di questa seconda fase necessarie per definire le opportune semplificazioni. 17
18 Infine, per le operazioni concernenti i rifiuti urbani pericolosi (esclusi i produttori iniziali di rifiuti urbani, estranei al SISTRI, come si desume dal periodo aggiunto al comma 2 dell articolo 11, dalla legge di conversione n. 125/2013), è prevista una fase di sperimentazione, disciplinata da un decreto interministeriale da adottare entro la fine del Detta sperimentazione prenderà avvio dal 30 giugno 2014 (secondo quanto previsto dall articolo 11, comma 2, del d.l. n. 101/2013, come modificato in sede di conversione). In ogni caso, tutte le informazioni tecniche, manuali, guide, giurisprudenza e quant altro riguarda il SISTRI possono essere consultate/scaricate dal sito 18
19 5. NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPORTO DEI RIFIUTI SU STRADA (ADR) Il trasporto di rifiuti pericolosi, oltre alle previsioni di legge nazionali, è rimandato, tramite l'art. 265 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (incluso il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), alle norme e regolamenti internazionali delle merci pericolose. Fatte salve, quindi, le disposizioni in materia di rifiuti previste dal D.Lgs. 152/2006, nonché dai DD.MM. 145/1998 e 148/1998, in merito ai formulari di identificazione del rifiuto e ai registri di carico e scarico, il trasporto di rifiuti pericolosi è soggetto anche alle disposizioni dell'adr e Codice della strada. ADR è l acronimo di Accord Dangereuses Route, sintesi di Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, cioè Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, il cui testo è aggiornato ogni due anni (ultimo aggiornamento recepito Direttiva n. 2012/45/UE). Con esso vengono regolamentati obbligatoriamente anche su Territorio Nazionale: la classificazione delle sostanze pericolose e quindi dei rifiuti pericolosi in riferimento al trasporto su strada; le norme e prove che determinano la classificazione delle singole sostanze come pericolose; le condizioni di imballaggio (requisiti degli imballaggi e dei contenitori in funzione della pericolosità che la merce può esibire e quindi della classe ADR cui appartiene) delle merci; le modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne; i requisiti per il mezzo di trasporto, compresi i documenti di viaggio. Le disposizioni dell ADR sono suddivise in 9 parti, ciascuna delle quali divisa in capitoli; ogni capitolo è suddiviso in sezioni che a loro volta sono ripartite in sottosezioni. La struttura principale della norma si presenta in forma di due Allegati (A e B), come segue: 1. Allegato A: disposizioni generali e disposizioni relative ai materiali e agli oggetti pericolosi: Parte 1 disposizioni generali; Parte 2 classificazione; Parte 3 lista delle merci pericolose, disposizioni speciale ed esempi relativi al trasporto delle merci pericolose imballate in quantità limitate; Parte 4 disposizioni relative all utilizzo degli imballaggi e delle cisterne; Parte 5 procedure di spedizione; Parte 6 prescrizioni relative alla costruzione degli imballaggi, dei grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), dei grandi imballaggi e delle cisterne e alle prove a cui questi devono essere sottoposti; Parte 7 disposizioni riguardanti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione. 2. Allegato B: disposizioni relative al materiale da trasportare e al trasporto: Parte 8 prescrizioni relative agli equipaggi, all equipaggiamento e all esercizio dei veicoli e alla documentazione; Parte 9 prescrizioni relative alla costruzione e all approvazione dei veicoli. L obiettivo primario dell ADR è la sicurezza del trasporto e pertanto: il rispetto delle norme in materia di identificazione delle merci/rifiuti e relativi imballaggi (omologati e codificati in 19
20 funzione della pericolosità delle sostanze), di mezzi di trasporto, di autorizzazioni, di formazione degli addetti alle varie operazioni, di verifica dell osservanza delle norme relative a carico e scarico. Il criterio di classificazione di un rifiuto, secondo il D.Lgs. 152/2006, come pericoloso o non pericoloso, è diverso da quello della classificazione ADR, pertanto non c è corrispondenza tra codice CER e codice ADR (numero ONU UN ). Infatti quest ultimo considera il rischio immediato derivante dal rifiuto in caso di incidente durante il trasporto. In linea generale, un rifiuto classificato come pericoloso ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (incluso il Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010) è classificato tale anche per l ADR, ma non viceversa. L ADR raggruppa le merci pericolose ed i rifiuti in relazione al tipo di pericolo che essi presentano, e le divide in classi contraddistinte da una numerazione progressiva. Esse sono (NAS): Classe 1: Materie ed oggetti esplosivi; Classe 2: Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione; Classe 3: Materie liquide infiammabili; Classe 4.1: Solidi infiammabili; Classe 4.2: Materie soggette ad accensione spontanea; Classe 4.3: Materie che a contatto con l acqua sviluppano gas infiammabili; Classe 5.1: Materie comburenti; Classe 5.2: Perossidi organici; Classe 6.1: Materie tossiche; Classe 6.2: Materie infettanti; Classe 7: Materie radioattive; Classe 8: Materie corrosive; Classe 9: Materie e oggetti pericolosi diversi. Ogni sostanza o materia pericolosa o rifiuto è individuata tramite l ADR da: numero ONU, di 4 cifre, associato univocamente alla singola sostanza o gruppo collettivo-rubrica. 5.1 ADR: OBBLIGHI DEL PRODUTTORE/ SPEDITORE RIFIUTI Anche secondo l ADR, al produttore ricade la responsabilità della classificazione del rifiuto. Di fatto, la contemporanea presenza di diverse sostanze utilizzate in un processo produttivo (noto al produttore), dal quale ne è scaturita la produzione del rifiuto stesso, può dare origine a rifiuti pericolosi non facilmente riconducibili alle caratteristiche, di cui all'allegato A dell ADR, che consentono di attribuire al rifiuto un determinato numero ONU ( UN ). Poiché è d obbligo assegnare al rifiuto il corretto numero ONU, solo il produttore è in grado di attribuire, in base al processo lavorativo che ha generato il rifiuto, l idoneo numero ONU. Infatti, la sicurezza del trasporto di rifiuti pericolosi richiede la conoscenza del tipo e grado di pericolo/i che soltanto una figura come il produttore può e deve essere in grado di fornire al trasportatore/vettore assumendosene la completa responsabilità. Il Capitolo 1.4 della normativa ADR contempla esplicitamente tali obblighi. A tal riguardo si riportano parti di alcuni paragrafi ( e ) del Capitolo Speditore Lo speditore di rifiuti pericolosi ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell'adr. Nell'ambito del deve in particolare: 20
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