CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

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1 CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

2 Decreto legislativo n. 152/2006 parte IV gestione dei rifiuti la Parte quarta del d. lgs. n. 152/2006 è una sorta di rivisitazione del d.lgs. n. 22/1997 che, senza nemmeno alterarne la struttura, lo riscrive con una serie di modifiche ed integrazioni il Titolo I riguarda la Gestione dei rifiuti e in particolare contiene: la definizione di rifiuto e la distinzione tra rifiuto e non rifiuto la classificazione dei rifiuti gli adempimenti formali per la corretta gestione dei rifiuti (registro di carico e scarico, formulario e denuncia annuale) il sistema di autorizzazioni ed iscrizioni necessarie per lo smaltimento dei rifiuti

3 NOZIONE DI RIFIUTO

4 definizione di rifiuto art. 183 comma 1 lett. a) Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza o oggetto che: rientra nelle categorie riportate nell allegato A alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 (elenco delle categorie di rifiuti da Q1 a Q16) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi. Categorie di rifiuti (all. A della parte 4^): Q1: residui di produzione e di consumo; Q2: prodotti fuori norma; Q3: prodotti scaduti; Q4: sostanze accidentalmente riversate, perdute Q6: elementi inutilizzabili (a es. batterie fuori uso, ) Q7, Q8. Q16: qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

5 Non rientrano nel campo di applicazione della parte 4^ (gestione dei rifiuti): a) Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell atmosfera; b) In quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria: Le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido; I rifiuti radioattivi; I materiali esplosivi in disuso; Esclusioni art. 185 I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall estrazione, dal trattamento, dall ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; Le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell attività agricola; c) I materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

6 segue esclusioni: Materie prime secondarie Sottoprodotti Terre e rocce da scavo Materie prime secondarie:(art. 181 bis) Non rientrano nella definizione di rifiuto le materie, le sostanze e i prodotti secondari che rispettano di quanto segue: 1. siano prodotti da un operazione di riutilizzo, riciclo o recupero di rifiuti; 2. siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; 3. siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse; 4. siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all ambiente e alla salute derivanti dal loro utilizzo; 5. abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

7 segue: materie prime secondarie Le definizioni delle materie prime secondarie saranno fissate con (futuri) decreti ministeriali. Sino all emanazione dei previsti decreti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al: D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi D.M. 12 giugno 2002, n. 161 per i rifiuti pericolosi D.M. 17 novembre 2005, n. 269 per i rifiuti pericolosi provenienti dalle navi

8 Sottoprodotto: (art. 183, comma 1, lettera p) Sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell art. 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5. abbiano un valore economico di mercato.

9 segue: sottoprodotto Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1, dell art. 183: Materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas; Materiali litoidi o terre di coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti da pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi; eccedenze derivanti dalla preparazione di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali da affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

10 Terre e rocce da scavo: (art. 186) Le terre e rocce da scavo rientrano nella definizione di sottoprodotto solo se: destinate all impiego in processi industriali, in sostituzione di materiali da cava: rispettano tutte le condizioni previste per i sottoprodotti previste dall art. 183, comma 1, lett. p) del D.lgs. n utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati: rispettano tutte le condizioni previste dall art. 186, comma1, lettere da a) a g).

11 segue: terre e rocce da scavo: Pertanto, se le terre e rocce da scavo sono utilizzate in processi industriali, in sostituzione di materiali da cava (fornaci, impianti di lavorazione sabbie e ghiaie, ecc.) devono rispettare le condizioni dei sottoprodotti: 1. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5. abbiano un valore economico di mercato.

12 segue: terre e rocce da scavo: se le terre e rocce da scavo sono utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati devono rispettare le 7 condizioni relative a: 1. impiego diretto preventivamente definito; 2. certezza dell integrale utilizzo sin dalla fase della produzione; 3. assenza della necessità di preventivo trattamento o trasformazione preliminare ai fini del soddisfacimento dei requisiti merceologici e di qualità ambientale; 4. elevato livello di tutela ambientale; 5. non provenienza da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica (il comma 6 prevede che tale accertamento venga effettuato a cusa e spese del produttore); 6. assenza di rischio per la salute e le matrici ambientali compatibilità del materiale con il sito di destinazione; 7. la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

13 segue: terre e rocce da scavo: Per le terre e rocce da scavo provenienti da opere sottoposte a VIA o AIA, la sussistenza dei requisiti nonché i tempi dell eventuale deposito in attesa di utilizzo deve risultare da apposito progetto approvato dall autorità; Quando si tratta di opere soggette a permesso di costruire o Dia, gli stessi requisiti vanno dimostrati e verificati nell ambito delle rispettive procedure; Quando si tratta di lavori pubblici non sottoposti a VIA, permesso di costruire o Dia, infine, il loro rispetto dovrà risultare da idoneo allegato al progetto dell opera sottoscritto dal progettista. Al di fuori delle predette condizioni, le terre e rocce da scavo sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti. Per approfondire sull argomento si segnala: Regione Veneto Allegato A Dgr N dell relativa a Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo

14 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

15 CLASSIFICAZIONE I rifiuti sono classificati: secondo l origine, in: RIFIUTI URBANI RIFIUTI SPECIALI secondo le caratteristiche di pericolosità, in: RIFIUTI NON PERICOLOSI RIFIUTI PERICOLOSI

16 classificazione: rifiuti urbani sono urbani : a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell art. 198, comma 2, lett. g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

17 classificazione: rifiuti speciali sono speciali : a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall art. 186 c) i rifiuti da lavorazioni industriali d) i rifiuti da lavorazioni artigianali e) i rifiuti da attività commerciali f) i rifiuti da attività di servizio

18 classificazione: rifiuti speciali sono speciali : g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti m)il combustibile derivato da rifiuti n) [abrogato dal D. Lgs. 4/2008] i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani

19 classificazione: rifiuti urbani per assimilazione..sono urbani : a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; L art. 195, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008) dispone che: è competenza dello Stato determinare i criteri qualitativi e quantitativi per l assimilazione, ai fini della raccolta e smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; sono esclusi dalla possibilità di assimilazione: I rifiuti prodotti nelle strutture di vendita con superfici > di 450 mq in Comuni fino a abitanti e > di 750 mq. in Comuni con oltre abitanti; I rifiuti derivanti da aree produttive compresi i magazzini, salvo i tratti di rifiuti prodotti da uffici, mense, bar, ecc.

20 classificazione: rifiuti urbani per assimilazione Con decreto del Ministro dell Ambiente d intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l assimilabilità ai rifiuti urbani. Nel frattempo, si fa riferimento ai regolamenti comunali che nell ambito della gestione dei rifiuti urbani, stabiliscono l assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

21 classificazione: rifiuti pericolosi sono pericolosi : i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell elenco europeo dei rifiuti (cosiddetto CER). Per esempio: * filtri dell olio però: nel caso in cui la descrizione del rifiuto contenga un riferimento specifico (p. es. contenente mercurio ) o generico (p. es. contenente sostanze pericolose ) alla presenza di sostanze pericolose, il rifiuto sarà pericoloso solo se tali sostanze sono presenti in quantità superiori ai valori limite previsti dalla Direttiva sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose.

22 classificazione: rifiuti pericolosi accertamento analitico del rifiuto in determinati casi (ma solo in quelli) ai fini della classificazione è necessario l accertamento analitico anche per questi casi però la corretta ricerca del codice resta fondamentale ai fini della classificazione

23 CODIFICA Come attribuire il corretto codice CER ad un rifiuto?

24 CODIFICA L elenco europeo dei rifiuti (CER) si applica a tutti i materiali che rientrano della definizione di rifiuto. Il CER costituisce una nomenclatura di riferimento comune per la Comunità europea, ed ha lo scopo di coordinare e migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti.

25 Il CER è un elenco: CODIFICA non esaustivo,, soggetto a revisione periodica ed eventualmente a modifica da parte della Commissione europea; il CER attualmente in uso, è in vigore dal 1 gennaio 2002; è un elenco unificato,, cioè contempla sia i rifiuti non pericolosi, sia quelli pericolosi; l identificazione dei rifiuti pericolosi è improntata su 2 criteri fondamentali: criterio dell origine del rifiuto; criterio del contenuto di sostanze pericolose: : in tal modo ci si riferisce anche alla composizione effettiva dei rifiuti e ai valori di concentrazione delle sostanze pericolose.

26 CODIFICA I rifiuti nel catalogo europeo sono identificati da codici a 6 cifre, c suddivisi in tre coppie di cifre. Per es.: scarti di corteccia e legno Le prime 2 cifre individuano le attività generatrici del rifiuto 20 famiglie o capitoli: Per es. 03 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone La seconda coppia di cifre individua i sottoprocessi relativi all attività generatrice del rifiuto: Per es rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone La terza coppia di cifre individua i rifiuti generati: Per es.: scarti di corteccia e legno calcio fanghi di scarto contenenti carbonato di

27 Per identificare il codice corretto di un determinato rifiuto si deve: individuare la fonte che genera il rifiuto consultando i 20 capitoli del catalogo. Procedendo in questo modo: CODIFICA Identificare il settore economico tra i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire poi al codice a 6 cifre del rifiuto in questione, escludendo i codici che terminano con le cifre 99 (xx( xx.xx.99 rifiuti non specificati altrimenti). Se nessuno dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre prendere in considerazione il capitolo 16 (rifiuti non specificati altrimenti nell elenco); Se il rifiuto non è classificabile neanche con il cap. 16 si deve rifare il percorso utilizzando anche i codici 99.

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