REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

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1 COMUNE DI BRIVIO Provincia di Lecco REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915)

2 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI TITOLO III - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI TITOLO IV - NORME RELATIVE AL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INGOMBRANTI NON PUTRESCIBILI TITOLO V - VALIDITA DEL REGOLAMENTO, CONTROLLO E SANZIONI 2

3 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina, nel territorio del Comune di Brivio, dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nonchè del servizio di spazzamento dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi. 2. Esso viene adottato ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 915/1982 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi della Legge della Regione Lombardia n. 94 del 7/6/1980, dei Regolamenti Regionali n. 2 e n. 3 del 9/1/1982 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano: a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13/2/1964, n. 185, e successive modifiche ed integrazioni; b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave; c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell attività agricola; d) agli scarichi disciplinati dalla Legge 10/5/1976, n. 319, e successive modificazioni; e) alle emissioni nell aria, soggette alla disciplina di cui alla Legge 13/7/1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive; f) agli esplosivi. ART. 2 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 1. Si intende per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all abbandono. 2. Agli effetti dell applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in: A - Urbani B - Speciali C - Tossici e nocivi 3. I rifiuti urbani comprendono: A) 1 - Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonchè quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, conseguenti ad attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.). Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche. 3

4 A) 2 - Rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arrredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonchè dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili conseguenti ad attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili). D) 3 - Rifiuti esterni, cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi e dei torrenti. A) 4 - Rifiuti pericolosi provenienti da abitazioni (solitamente interni e non ingombranti) compresi al paragrafo 1.3 della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all art. 5 del D.P.R. n. 915/1982, vale a dire: - pile e batterie; - prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo T e/o F ; - prodotti farmaceutici. 4. I rifiuti speciali comprendono: B) 1 - Residui derivanti da lavorazioni industriali da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio. Tali rifiuti speciali a loro volta si suddividono in: a) residui che, per quantità conferita o per qualità merceologica, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani ai sensi del punto 1 del 4 comma dell art. 2 del D.P.R. n. 915/1982; b) residui assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del 25/5/1982 n. 3/17432 e della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all art. 5 del D.P.R. n. 915/1982; come per esempio: imballaggi in genere, cassette di legno, scarti in legno, segatura, tessuti, copertoni, resine polimerizzate e plastiche in genere allo stato solido, scarti della produzione di alimentari, rifiuti costituiti da potature di piante, falciature, ecc. Tali residui sono considerati assimilabili ai rifiuti solidi urbani solo ai fini del trattamento finale, e dovranno essere conferiti a spese del produttore a Enti o Imprese regolarmente autorizzate ai sensi dell art. 6, lettera d), del D.P.R. n. 915/1982. B) 2 - Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e di riposo o di ricovero pubblici o privati ed affini (ad esclusione di quelli derivanti dalla preparazione dei cibi, di quelli prodotti negli uffici, di quelli costituiti da imballaggi provenienti dai magazzini): tali rifiuti speciali sono da considerarsi assimilabili agli urbani solo ai fini del trattamento mediante incenerimento; B) 3 - Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti; B) 4 - Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; B) 5 - Residui derivanti dall attività di trattamento dei rifiuti o derivanti dalla depurazione degli affluenti. 5. Sono pure rifiuti speciali quelli derivanti da insediamenti abitativi o civili in genere nonchè da insediamenti industriali, agricoli, artigianali, commerciali e di servizio costituiti da potature di siepi ed alberi, da falciature di prati a verde, prodotti da attività di 4

5 giardinaggio svolte su superfici costituenti accessorio o pertinenza agli insediamenti di cui sopra soggetti a tassa. Detti rifiuti sono da considerare assimilabili ai rifiuti solidi urbani per tutto il ciclo di smaltimento come definito dall art. 3 del presente regolamento. Per quanto riguarda il conferimento al servizio di smaltimento i suddetti rifiuti verdi devono essere conferiti al centro di raccolta per i rifiuti solidi urbani ingombranti. Non possono essere conferiti a tale centro i rifiuti verdi derivanti dalle attività di florovivaisti, di giardinieri, di imprese di manutenzione del verde che invece dovranno essere smaltiti a cura e spese dei produttori secondo quanto stabilito dal precedente art. 2, punto 4, lettera d). 6. Eventuali ulteriori rifiuti speciali assimilabili agli urbani prodotti da insediamenti civili quali copertoni, camere d aria, cavi elettrici dovranno essere conferiti separatamente dal cittadino - utente al centro di raccolta per i rifiuti solidi urbani ingombranti. 7. Ai sensi del 3 comma dell art. 2 del D.P.R. n. 915/1982 i rifiuti speciali possono essere considerati tossici e nocivi in base ai criteri contenuti nel paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/84 e successive integrazioni. 8. Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o in concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l ambiente, dalle sostanze elencate nell allegato D.P.R. n. 915/1982 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all art. 5 dello stesso decreto. 9. Per quanto riguarda lo smaltimento di tali rifiuti, si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. n. 915/1982 ed alle norme di attuazione già emanate o che saranno emanate dal Comitato Interministeriale di cui all art. 5 dello stesso decreto. ART. 3 - DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO 1.Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinite: - Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore. - Raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all accumulo in apposita attrezzatura o impianto. - Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi e dei torrenti. - Stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento. - Cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi. 5

6 - Trasporti: le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianto) al luogo di trattamento. - Trattamento intermedio: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l innocuizzazione, compreso l incenerimento. - Trattamento finale: il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interramento controllato. ART. 4 - PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO 1. 1.L intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti nelle sue varie fasi, costituisce l attività di pubblico interesse, sottoposto all osservanza dei seguenti principi generali: a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo e del sottosuolo, nonchè ogni inconveniente derivante da rumori e odori; c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell ambiente e del paesaggio; d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; e) devono essere promossi con l osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia. Il Comune di Brivio promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti nonchè ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente. ART. 5 - ATTIVITA DI COMPETENZA DEL COMUNE 1. 1.Competono obbligatoriamente al Comune in forma diretta o mediante aziende municipalizzate, ovvero mediante concessioni ad enti o imprese specializzate ed autorizzate le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie: a) tutti i rifiuti urbani come specificati all art. 2 del presente Regolamento (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi); b) i residui dell attività di trattamento dei rifiuti, della depurazione degli affluenti e della depurazione di acque di scarico urbane; c) i rifiuti dichiarati assimilabili a quelli urbani di cui al precedente art. 2, commi 5 e 6. ART. 6 - ATTIVITA DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI O ASSIMILABILI 1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilabili, come definiti ai commi 5 e 6 dell art. 2) del presente Regolamento, le attività di conferimento 6

7 secondo la definizione di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nell art. 12. ART. 7 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ANCHE TOSSICI E NOCIVI Disposizioni di carattere generale: 1. I produttori di rifiuti speciali, di cui al precedente art. 2), comma 4, o dei rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili, e a provvedere a loro spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. n. 915/1982 e successive integrazioni, nonchè alle disposizioni regionali e provinciali. Rifiuti speciali ospedalieri: 2. I rifiuti speciali ospedalieri (punto B.2 dell art. 2 del presente regolamento) provenienti da ospedali, case di cura e di riposo, laboratorio di analisi e simili, si distinguono in ordine di pericolosità crescente in: 1. rifiuti provenienti dalle corsie e dai reparti non infettivi; 2. rifiuti di medicazioni provenienti da tutti i reparti e rifiuti in genere provenienti dai reparti infettivi; 3. rifiuti provenienti dai laboratori di microbiologia, chimica clinica reparti dove si effettua la dialisi, materiali organici, campioni per esami; 4. parti anatomiche. 3. Esclusi i rifiuti di cui al punto 4), che devono essere inviati ai forni crematori con le cautele di cui al 7 e 8 comma del paragrafo 2.2 della citata delibera 27/7/1984, gli altri rifiuti sono da considerare assimilabili ai rifiuti urbani solo ai fini del trattamento mediante incenerimento, con le prescrizioni di cui al paragrafo della citata delibera. 4. Pertanto essi possono essere trasportati al di fuori del luogo di produzione solo dopo idonei trattamenti preliminari, che possono consistere a seconda dei casi e a giudizio del Direttore Sanitario di ospedali e case di cura, in trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione, come indicato allo stesso paragrafo 2.2 della citata delibera. 5. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositi e con l uso di contenitori speciali secondo le norme indicate al paragrafo 2.2 della citata delibera, e devono comunque essere assoggettate all autorizzazione amministrativa della Provincia. 6. Gli istituti ospedalieri o di cura stipuleranno apposite convenzioni con gli enti proprietari degli inceneritori. 7

8 Rifiuti inerti: 7. Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nel 1 comma del paragrafo della citata delibera 27/7/1984, vale a dire: - i materiali provenienti da demolizioni e scavi; - gli sfridi di materiali di costruzione; - i materiali ceramici rotti; - i vetri di tutti i tipi; - le rocce e i materiali litoidi da costruzione. 8. Questi rifiuti possono essere depositati nelle discariche di tipo 2/a autorizzate o essere utilizzati come ricoprimento in discariche di altro tipo. Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti: 9. I rifiuti costituiti da: - parti di veicoli a motore; - carcasse da autoveicoli e motoveicoli; - carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; sono conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità esclusivamente ad appositi centri di raccolta gestiti dal Comune o da privati regolarmente autorizzati. 10. Saranno conferiti a detti centri per la demolizione, l eventuale recupero e la rottamazione (con le procedure emanate dal Ministero dell Interno di concetto con il Ministero del Tesoro) i veicoli a motore, rimorchi e simili rinvenuti dagli organi di vigilanza del Comune e non reclamati dai proprietari (vedasi gli artt del Codice Civile) nonchè quelli acquistati per occupazione dagli stessi organi del Comune in base all art. 923 del Codice Civile. Residui derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti. 11. Compete al Comune lo smaltimento dei residui: a) di trattamento dei rifiuti solidi e urbani (sovvalli, scorie e polvere). Il Comune provvede allo smaltimento dei materiali di cui sopra mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell atmosfera tramite appalto ad Impresa regolarmente autorizzata. b) costituiti dalle acque di percolazione delle discariche controllate ed agli altri residui derivanti dal lavaggio delle macchine e dagli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento. Il Comune smaltisce tali rifiuti liquidi, eventualmente immettendoli nell impianto centralizzato di depurazione, in base al regolamento previsto dall art. 14 della Legge n. 319/1976. c) derivanti dall attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e nei sedimentatori primari, fanghi disidratati). 8

9 12. Il Comune provvede allo smaltimento di tali materiali con cautela equivalenti a quelle successivamente indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto. Nel trattamento intermedio e finale devono essere preferiti quei processi che permettono il massimo del risparmio di energia e la trasformazione in fertilizzanti. Rifiuti tossici e nocivi: 13. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzati dalla Regione e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani. 14. Tutti i produttori di rifiuti speciali, tossici e nocivi, devono comunicare al Comune entro il 28 febbraio di ogni anno i dati relativi al quantitativo, la natura e le tecniche di stoccaggio provvisorio e conferimento dei rifiuti medesimi. 15. Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti. Rifiuti cimiteriali: 16. Il presente Regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. n. 803/1975 Regolamento di Polizia Mortuaria, ed alle altre leggi e regolamenti vigenti del campo della polizia mortuaria. 17. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali fiori secchi, gli addobbi, ecc. si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani e assimilabili. ART. 8 - DIVIETI E OBBLIGHI 1. E assolutamente vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. 2. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc. 9

10 3. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati. 4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita. 5. L utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l opera degli operatori addetti ai servizi. ART. 9 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI 1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell ambiente, il Sindaco, nell ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità. 2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle vigenti leggi, alla tutela della sicurezza pubblica. ART FORME DI GESTIONE 1. Le attività di smaltimento di cui ai Titoli II e III del presente Regolamento vengono esplicate dal Comune come segue: Il servizio di raccolta e trasporto a destinazione apposita (impianto di incenerimento o discarica controllata) dei rifiuti urbani interni viene attuato mediante concessione a impresa specializzata a ciò autorizzata dalla Regione ai sensi dell art. 6, lettera d), del D.P.R. n. 915/ Il servizio di trasporto, dal centro comunale di raccolta, dei rifiuti solidi urbani interni (ai sensi dell art. 18, 1 comma, della L.R. n. 37 del 28/6/1988) ingombranti ed assimilabili, viene effettuato mediante concessione come sopra Il servizio di raccolta e di trasporto ad apposita destinazione autorizzata di rifiuti pericolosi (pile, batterie, sostanze infiammabili, contenitori etichettati con i simboli T e/o F, sostanze farmaceutiche), ai sensi dell art. 17 della L.R. n. 37/1988, viene attuato mediante concessione a impresa specializzata a ciò autorizzata dalla Regione Il servizio di prelievo e di trasporto a destinazione autorizzata dei rifiuti speciali limitatamente alla tipologia individuata dall art. 2, n. 5 del D.P.R. n. 915/1982, potrà essere effettuato da Ditta autorizzata ai sensi dell art. 6, lettera d) del D.P.R. n. 915/

11 Il servizio di pulizia dei pozzetti stradali verrà effettuato da impresa specializzata ed autorizzata per la rimozione ed il conferimento, a destinazione autorizzata, dei rifiuti relativi, definiti speciali Il servizio di raccolta e smaltimento degli oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti originati da attività di ristorazione collettiva (di cui all art. 16, 2 comma) istituito presso questo Comune, potrà essere affidato a Enti o imprese regolarmente autorizzate a norma di legge Il servizio di raccolta e trasporto delle materie seconde (ai sensi dell art. 19 della L.R. n. 37/1988) verrà effettuato da impresa specializzata ed autorizzata mediante l uso di appositi contenitori dislocati in diversi punti della città, nei quali saranno immessi, a cura dell utente, i rifiuti già differenziati. TITOLO II - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI ART DEFINIZIONE 1. 1.Il presente titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilabili così specificati: 1) rifiuti interni non ingombranti di cui al punto A.1 dell art. 2 del presente Regolamento; 2) rifiuti interni ingombranti di cui al punto A.2 del presente Regolamento; 3) rifiuti pericolosi di cui al punto A.4 dell art. 2 del presente Regolamento; 4) rifiuti assimilabili agli urbani di cui ai commi 5 e 6 dell art. 2 del presente Regolamento. ART CONFERIMENTO 1. I rifiuti urbani interni ingombranti e non ingombranti, quelli assimilabili agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore o ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati. 2. E fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti e/o in condizione diverse da quelle previste nel presente articolo e nelle relative ordinanze sindacali. 3. Si riportano di seguito i vari metodi di conferimento a seconda del tipo di rifiuto e precisamente: 11

12 A) - Rifiuti urbani interni non ingombranti: Il conferimento dei rifiuti di cui al punto A.1 dell art. 2 del presente regolamento deve avvenire esclusivamente mediante i sacchi contenitori e negli orari stabiliti con apposita ordinanza sindacale. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari: - i rifiuti urbani pericolosi; - i rifiuti ingombranti; - i rifiuti tossici nocivi; - i rifiuti seguenti che, a causa della loro natura, devono essere conferiti dagli utenti in via separata al centro di raccolta comunale, purchè provenienti esclusivamente da abitazioni, copertoni, camere d aria, cavi elettrici, accessori vari in gomma; - i rifiuti speciali non assimilabili (fra cui i rifiuti inerti, i rifiuti ospedalieri, parti dei veicoli, ecc.); - i rifiuti speciali assimilabili agli urbani di cui al punto B.1, b) e al comma 5 dell art. 2 del presente Regolamento; - sostanze liquide; - materiali accesi; - materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporti; - i rifiuti urbani soggetti a raccolta differenziata obbligatoria (es. contenitori di vetro, metallo, plastica, sacchetti in plastica). Poichè il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente schegge di vetro, aghi, oggetti taglienti o accuminati prima dell introduzione nei sacchetti. B) - Rifiuti urbani interni ingombranti I rifiuti ingombranti di cui al punto A.2 dell art. 2 del presente Regolamento non saranno conferiti mediante i normali sistemi di raccolta ne abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento deve essere attuato da parte degli utenti entro fasce orarie stabilite con apposita ordinanza sindacale, alla struttura comunale che funge da centro di raccolta per questo tipo di rifiuti. Le caratteristiche della struttura sono riportate al successivo Titolo IV. C) - Rifiuti solidi residui da lavorazioni di orti e di giardini, copertoni, camere d aria e cavi elettrici. Questi rifiuti di cui all art. 2, commi 5 e 6 del presente Regolamento, devono essere conferiti al centro comunale e direttamente da parte degli utenti. Gli stessi rifiuti solidi verdi e quelli costituiti da copertoni, camere d aria e cavi elettrici provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio dovranno essere smaltiti sulla base delle specifiche normative di legge sia statali che regionali a cura e spese dei produttori. E) - Rifiuti urbani pericolosi I rifiuti urbani definiti pericolosi (pile, ecc.) purchè provenienti da abitazioni sono oggetto di conferimento separato a centri autorizzati con le modalità stabilite da 12

13 apposita ordinanza sindacale. Tali materiali dovranno essere conferiti negli appositi raccoglitori, collocati sul territorio comunale. In ogni caso è obbligatoria la consegna da parte dei cittadini, utenti delle pile e batterie, delle sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati con i simboli T o F, nonchè delle sostanze farmaceutiche presso gli appositi raccoglitori. Pure obbligatorio sarà il conferimento di oli esausti, vernici, solventi, purchè provenienti da abitazioni, dal momento in cui verranno collocati appositi contenitori e stabilite le relative modalità con apposita ordinanza sindacale. Le pile e le batterie, le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati con i simboli T o F nonchè le sostanze farmaceutiche provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio ed i reattivi usati nei laboratori medici dovranno essere smaltiti sulla base delle specifiche normative di legge sia statali che regionali. F) - Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero L Amministrazione Comunale o per essa l azienda concessionaria del servizio potrà istituire forma di raccolta differenziata di materiali e di energia quali per esempio carta, plastica e materiali metallici; le modalità di conferimento saranno definite con apposita ordinanza sindacale, cui l utente è tenuto ad adeguarsi. ART RACCOLTA 1. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuato dal Comune mediante concessione ad Azienda specializzata ed autorizzata entro il perimetro comunale secondo la planimetria allegata. 2. All interno di detto perimetro l utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune. 3. La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio vengono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all art. 4 del presente Regolamento. 4. I rifiuti urbani od assimilabili prodotti all esterno del perimetro nel quale è istituito il servizio devono essere conferiti dai produttori nei luoghi e con le modalità indicate dall ordinanza. ART TRASPORTO 1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali dell art. 4 del presente Regolamento. 13

14 2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsi preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.). ART TRATTAMENTO 1. Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell osservanza delle specifiche norme legislative vigenti. ART TASSA PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E IL TRATTAMENTO 1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili nelle sue varie fasi, verrà istituita apposita tassa annuale in base a tariffa da emanarsi da parte dell Amministrazione Comunale. TITOLO III - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI ART DEFINIZIONE 1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi e torrenti. ART RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO 1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal Comune mediante concessione ad azienda specializzata ed autorizzata entro il perimetro di cui all allegata planimetria. 2. Il servizio di spazzamento delle strade e piazze viene effettuato mediante operazioni manuali (raccolta del fogliame e di carte su appositi motocarrini) e conferimento presso il centro di raccolta comunale dei rifiuti solidi ingombranti. 3. Il servizio può anche essere espletato su tutte le strade private e sulle aree pubbliche e private recintate a richiesta degli interessati ed a pagamento previa autorizzazione, caso per caso, del Comune. 4. I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate in occasione di manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere vengono spazzati e raccolti a cura degli organizzatori. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dagli stradini comunali fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili 14

15 inadempienti nonchè il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento. A titolo di cauzione (gli organizzatori) il Comune ha facoltà di chiedere un deposito cauzionale da un minimo di L = fino a L =. I materiali soggetti a raccolta differenziata (contenitori per liquidi, plastica, sacchetti in plastica) devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori e conferiti presso il centro di raccolta comunale. 5. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con apposita ordinanza sindacale in relazione alle necessità dell utenza ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all art. 4 del presente Regolamento. 6. Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento può essere revisionato dall Amministrazione entro il 31 ottobre di ogni anno (a valere per l anno successivo). ART CONTENITORI PORTARIFIUTI 1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche e di uso pubblico potranno essere installati e gestiti a cura del Comune, o da Ditta concessionaria, appositi contenitori i quali dovranno essere usati solo per raccogliere rifiuti occasionali (carte, involucri di confezioni, scarti di consumazioni, ecc.). Il prelievo e trasporto a destinazione dei rifiuti saranno effettuati dagli stradini comunali. 2. Tali contenitori non dovranno essere usati per il conferimento dei rifiuti interni e degli ingombranti. 3. Allo scopo di effettuare raccolta differenziata di rifiuti potranno essere installati appositi contenitori. Il prelievo e trasporto a destinazione di tali rifiuti saranno effettuati da ditta concessionaria autorizzata. ART PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI ANNESSI AI FABBRICATI 1. Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm. è richiesto agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni - in deroga ad eventuali regolamenti condominiali - fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori dalla carreggiata, i proprietari devono almeno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico ed asporto dei cumuli di neve mediante mezzi meccanici da parte del servizio pubblico. 15

16 2. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonchè le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. 3. A tale scopo essi devono provvederli dei canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l inquinamento e l impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. 4. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo. Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinchè il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a loro spese. ART PULIZIA DI TERRENI NON EDIFICATI 1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. 2. A tale scopo, essi devono provvederli di canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. ART PULIZIA DEI MERCATI 1. I concessionari ed occupanti dei posti di vendita nei mercati all ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi. I rifiuti provenienti dai suddetti posti di vendita devono essere smaltiti a cura e spese degli stessi concessionari ed occupanti secondo le modalità di legge. ART AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC. 1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell area occupata installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell apposito servizio. 16

17 2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. 3. All orario di chiusura l area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita. 4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento. ART CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI 1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali lasciando sull area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell area o della superficie medesima. 2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dagli stradini, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonchè il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento. ART ESPURGO DI POZZETTI STRADALI 1. Il Comune provvede a far sgomberare i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso mediante affidamento a ditta specializzata ed autorizzata. 2. E assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi. ART ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI 1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune tenterà di accertare tramite la vigilanza urbana, anche raccogliendo eventuali reperti, l identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento. 2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorchè sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perchè questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti. ART DISPOSIZIONI DIVERSE 17

18 1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute a pulire i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere e le aree a verde lordate dagli animali. 2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. 3. Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite a cura del Comune secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal competente servizio veterinario e nel rispetto del regolamento comunale di igiene e sanità. 4. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente occupare e a raccogliere eventuali rifiuti in appositi contenitori. I materiali soggetti a raccolta differenziata (contenitori per liquidi, plastica, sacchetti in plastica, ecc.) dovranno essere raccolti separatamente in appositi contenitori e conferiti presso il centro di raccolta comunale. In caso diverso le operazioni di pulizia che si rendessero necessarie verranno addebitate a consuntivo agli utilizzatori delle aree. NORME SUL DECRETO DI VERSAMENTO DI LIQUAMI ART ALTRI SERVIZI DI PULIZIA 1. Rientrano fra i compiti affidati dal Comune in concessione alla Azienda specializzata ed autorizzata per il servizio di smaltimento dei rifiuti esterni e seguenti: a) la pulizia periodica delle fontane e fontanelle sia poste all interno che all esterno dei parchi; b) il diserbamento periodico dei cigli delle strade, delle aiuole e delle aree pubbliche in genere, mediante estirpazione e, comunque mediante operazioni che non provochino effetti collaterali nocivi al terreno e all ambiente circostante; c) la cancellazione delle scritte dalle facciate dei fabbricati pubblici. Per quanto riguarda i fabbricati privati tale cancellazione dovrà avvenire direttamente dai privati o previa autorizzazione dagli stessi interessati in proposito dalla vigilanza urbana, dall azienda concessionaria del servizio di smaltimento dei rifiuti esterni. Viene fatto salvo il recupero delle spese sostenute, spese da addebitare all autore dell attività abusiva se individuato, oppure al privato proprietario; d) la pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienici pubblici non affidati al altre imprese o cooperative; 18

19 e) la pulizia, su chiamata da parte del Comune, della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli o di carburante, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell incidente; f) l innaffiamento, su chiamata da parte del Comune delle strade ed aree pubbliche in genere; g) la pulizia e lavaggio, su richiesta del Comune, delle strade, piazze, vicoli, scalinate, portici e percorsi pedonali soggetti ad uso pubblico; h) la rimozione e lo sgombero della neve dai marciapiedi e banchine circostanti le proprietà comunali nonchè lo spargimento di cloruri su dette superfici; i) l attuazione di altri servizi affidati con deliberazione del Consiglio Comunale; l) pulizia cimiteri; m) pulizia lavatoi; n) pulizia dei sottopassi e relativi servizi igienici; o) pulizia delle aree recintate ed annesse ad edifici pubblici quali scuole ed edifici pubblici; p) rimozione e sgombero della neve dalle sedi stradali e dalle aree pubbliche in genere in modo da permettere la viabilità sulle strutture carreggiabili; q) la pulizia dei pozzetti stradali. ART SGOMBERO DELLA NEVE: OBBLIGHI DEI FRONTISTI E DEL COMUNE 1. In caso di nevicate è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, dello spalamento della neve dalla cunetta per una larghezza di 20 cm. e dall imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, dell apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, e questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di mt. 1 e per l intero fronte delle proprietà, come sopra. Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, se la temperatura è sotto zero, un adeguato quantitativo di sale per evitare la formazione di ghiaccio e di verglas. Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell incolumità dei pedoni. 2. Ai residenti nelle abitazioni situate sotto il tetto degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l incolumità dei pedoni. 3. Al verificarsi delle precipitazioni nevose il Comune deve provvedere: a) a mantenere e/o ripristinare direttamente il traffico veicolare sulle strade ed aree pubbliche in genere mediante la rimozione o sgombero della neve nonchè lo spargimento di cloruri o di miscele cloroidrate, ghiaietto o sabbia nel caso il suolo si rendesse sdrucciolevole per la presenza di ghiaccio. Tale servizio gestito in via diretta è limitato alle superfici carreggiabili al fine di assicurare la tranquillità carraia. 19

20 b) alla rimozione ed allo sgombero della neve dai marciapiedi e dove non esistono da una fascia di mt. 1 adiacente alle proprietà comunali, nonchè in caso di gelo, allo spargimento di cloruri idonei ed ammessi su dette superfici. TITOLO IV - NORME RELATIVE AL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INGOMBRANTI NON PUTRESCIBILI ART LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 1. Il centro di raccolta rifiuti solidi ingombranti non putrescibili (art. 2, punto A.2) è localizzato attualmente nell area comunale sita in fregio alla Via Manzoni. 2. Per quanto riguarda la localizzazione e le caratteristiche costruttive del centro di raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti non putrescibili vengono applicate le normative di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n del 19/12/ Con l entrata in funzione del centro di raccolta dei R.S.U.I. non è ammessa l esistenza di contenitori depositati in ordine sparso sul territorio comunale avente le medesime funzioni. 4. Il centro di raccolta potrà accogliere anche contenitori appositi per rifiuti urbani pericolosi (art. 2, punto 4) e per quelli soggetti a raccolta differenziata come plastica, vetro, metallo, ecc. ART GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INGOMBRANTI NON PUTRESCIBILI 1. Il centro di raccolta, custodito da apposito personale, è gestito dal Comune. La vigilanza del centro resta affidata a personale comunale o autorizzato dallo stesso. 2. Il conferimento dei rifiuti al centro di raccolta deve avvenire a cura e spese dell utente senza il pagamento di alcuna tassa. 3. Con ordinanza sindacale viene fissato l orario di apertura del centro di raccolta. 4. Il trasporto dei rifiuti del centro di raccolta a destinazione autorizzata viene effettuata mediante convenzione ad Azienda specializzata e autorizzata. TITOLO V - VALIDITA DEL REGOLAMENTO, CONTROLLO E SANZIONI ART OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI 20

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