Università degli studi di Bergamo a.a. 2009/2010. Lavoro di: Cristina Crimella. Mariarosa Rinaldin
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1 Università degli studi di Bergamo a.a. 2009/2010 IL CICLO DEI RIFIUTI Lavoro di: Cristina Crimella Michela Facchi Mariarosa Rinaldin
2 I rifiuti: definizione L art. 6, comma 1, del Dlgs 22/97: definisce come rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia obbligo di disfarsi classifica i rifiuti in due categorie: URBANI (non pericolosi o pericolosi): rifiuti domestici provenienti da locali li e luoghi adibiti ad uso di civile il abitazione, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o nelle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi SPECIALI (non pericolosi o pericolosi): rifiuti che si originano da cicli produttivi i o attività ità di servizio i (per esempio, i rifiuti derivanti da attività ità agricole, commerciali, di demolizione e costruzione, da lavorazioni industriali o artigianali )
3 Rifiuti pericolosi Sono pericolosi i rifiuti non domestici inclusi nell'allegato A della Direttiva del Ministero dell Ambiente 9/4/2002 che sono contrassegnati con un "*" asterisco.
4 La gestione del ciclo dei rifiuti Per gestione del ciclo dei rifiuti si intende l insieme delle azioni volte a gestire l intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro sorte finale, che coinvolgono quindi la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento. L obiettivo della gestione è quello di annullare o almeno contenere gli impatti ambientali e sanitari, riducendo anche la produzione dei rifiuti stessi e potendo recuperare risorse da essi.
5 Le fasi del ciclo dei rifiuti Raccolta e trasporto Trattamento Smaltimento
6 Raccolta e trasporto Sono le operazioni che permettono di mantenere salubri gli ambienti di vita e di lavoro. Un ruolo importante riveste la raccolta differenziata, in quanto costituisce il presupposto pp indispensabile per svolgere un'attività di riciclaggio consistente: soltanto raccogliendo in modo differenziato i materiali che è possibile riciclare si puó procedere correttamente verso il loro riutilizzo. Sono diversi i materiali che è possibile raccogliere in modo differenziato; la raccolta differenziata è suddivisa in "residui suscettibili di riutilizzo", quali la carta, il vetro, le lattine, i contenitori in plastica per i liquidi, e in rifiuti urbani pericolosi e inquinanti, come le pile e i farmaci scaduti, che pur non potendo essere riciclati vanno raccolti in modo differenziato i per la loro pericolosità ità.
7 Trattamento L art. 2 della Direttiva 1999/31/CE definisce il trattamento dei rifiuti come l insieme dei processi fisici, termici, chimici, o biologici, inclusa la cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero. A seconda del tipo di raccolta effettuata si possono avere diversi tipi di trattamento dei rifiuti. RECUPERO MATERIALI (riciclaggio) RACCOLTA DIFFERENZIATA RECUPERO FRAZIONE ORGANICA (compostaggio) RACCOLTA NON DIFFERENZIATA RECUPERO ENERGIA
8 Il riciclaggio Il riciclaggio consiste nell'attività di raccolta, rielaborazione, commercializzazione e uso del materiale precedentemente considerato rifiuto; è possibile riciclare una grande quantità di rifiuti urbani, per esempio: il vetro, che con una serie di lavorazioni può essere trasformato in contenitori e nuove bottiglie; la carta e il cartone, che vengono riciclati in imballaggi e nuova carta; le lattine, che "rinascono" sotto forma di scatolame e contenitori vari; i contenitori in plastica, che possono avere una nuova vita attraverso la loro trasformazione in materiale per arredo urbano, in altri contenitori o in tubature per l'edilizia edilizia. Bisogna poi considerare che è fondamentale effettuare la raccolta differenziata delle plastiche, in quanto la plastica esiste in molte tipologie i differenti, eche non tuttitti i tipii di questo materiale sono riciclabili.
9 Il compostaggio Il compostaggio è una tecnologia biologica usata per trattare la frazione organica dei rifiuti raccolta in modo differenziato (detta anche umido), sfruttando un processo di bio-ossidazione e trasformandola in ammendante agricolo di qualità da utilizzare quale concime naturale.
10 Il trattamento dei rifiuti raccolti in modo non differenziato I rifiuti raccolti in modo non differenziato sono naturalmente molto più difficili da trattare di quelli raccolti in modo differenziato. Possono essere seguite tre strade principali: trattamenti a freddo, ovvero separazione e parziale recupero di materiali, biostabilizzazione e conferimento in discarica; trattamenti a caldo (o termico), che comprendono tre possibili processi: l incenerimento, che è una tecnologia consolidata che permette di ottenere energia elettrica e fare del teleriscaldamento sfruttando i rifiuti indifferenziati o il CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti); lapirolisi e la gassificazione, che sono dei trattamenti termici dei rifiuti che implicano la trasformazione della materia organica tramite riscaldamento a temperature variabili, rispettivamente in condizioni di assenza di ossigeno o in presenza di una limitata quantità di questo elemento; conferimento diretto in discarica (oggi molto usato ma certamente da evitarsi).
11 Smaltimento Lo smaltimento degli scarti derivanti dai processi di trattamentott t dei rifiuti raccolti in modo differenziatoi ed indifferenziato consiste nel loro conferimento alle discariche.
12 Conclusioni sulla gestione del ciclo dei rifiuti Il modo più intelligente di gestire il ciclo dei rifiuti consiste quindi nella capacità di tutelare la salute e l ambiente, ricavando nel contempo utilità e reddito dai rifiuti, che in questo modo possono o essere e considerati una risorsa.
13 Legislazione i La normativa sullo smaltimento dei rifiuti si articola in quattro leggi fondamentali, di cui la prima e la terza (ovvero quella del 10 settembre 1982 n.915 e la legge n.475 del 9 novembre 1988) sono caratterizzate da una notevole organicità e da una vastissima area d intervento, ossia rifiuti urbani, speciali, assimilabili agli urbani, tossici e nocivi; mentre la legge n.441 del 29 ottobre 1987 si presenta, sostanzialmente, come legge di finanziamento e di incentivazione degli impianti pubblici e privati di smaltimento. La legge n.45 del 10 febbraio 1989 concerne, infine, esclusivamente i rifiuti ospedalieri, assimilabili agli urbani o speciali, perché infetti e contagiosi.
14 Quali sono gli elementi di progresso grazie a queste fonti? Si possono rilevare: Ampio raggio di azione, compresi quelli liquidi che non rientrino nelle previsioni i i della legge Merli; Finalità perseguite (di tutela ambientale e della salute, di riciclo del rifiuto); Dilatazione della nozione di smaltimento (dal conferimento al trattamento, sino alla distruzione finale)e la sua qualificazione di attività di pubblico interesse; Attuazione del principio comunitario del chi inquina paga ( i costi dello smaltimento sono a carico del produttore-detentore del rifiuto); Il riparto delle competenze fra stato ( Comitato interministeriale e, quindi, ministero dell ambiente), regioni ( con potestà legislativa e pianificatoria) ed entità locali minori (cui è affidata un attività di vigilanza, controllo,istruttoria e anche autorizzatoria delegata); Un sistema punitivo, modulato sulla gravità delle infrazioni, che commina sanzioni i amministrative i ti o penali.
15 Il quadro legislativo appena tracciato viene integrato da significativi interventi normativi, Vediamone i fondamentali: 26 Gennaio 1990: contiene l individuazione delle materie prime secondarie e la determinazione delle norme tecniche generali relative alle attività di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle stesse materie prime secondarie. 29 Maggio 1991: detta indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi, e nel Giugno dello stesso anno, viene introdotta tt l attivazione i dell Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.
16 27 Gennaio 1992: attuazione delle direttive CEE nn.75/439 e 87/101, relative alla eliminazione i i degli oli usati, e attuazione delle direttive CEE nn.78/176, 82/883, 83/29 e 89/428, in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell industria del biossido di titanio. I criteri generali ai quali devono attenersi le regioni regolando la materia dei rifiuti sono dettati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997 n Febbraio 1997: attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Decreto Ronchi). Abrogato dall art 264 del decreto legislativo n.152 del 3 Aprile Novembre 1997: Modifiche ed integrazione al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.
17 11 marzo 1998: Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica. Abrogato dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. 27 aprile 1999: DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, n. 158 Regolamento recante norme per l elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Ovvero, viene approvato il metodo normalizzato per la definizione i i delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento ( essa rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali)relativa alla gestione dei rifiuti urbani.
18 25 febbraio 2000: Ministero Ambiente - Regolamento recante i valori limite it di emissione i e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche ti e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre Ottobre 2001: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. 14 Febbraio 2003: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza.
19 18 Aprile 2005: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee. Legge comunitaria Art. 18 Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento. Art. 26 Recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica. 26 Maggio 2005: Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni i e le province autonome, sull'adozione di una scheda-tipo per la rilevazione annuale dei dati relativi alla quantità dei rifiuti sanitari ed al loro costo complessivo di smaltimento, ai fini dell'istituzione dei sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruità dei medesimi. 1 luglio 2009: Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Recepimento della direttiva 2007/71/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico.
20 Gestione dei Rifiuti Lo Stato italiano si è assunto il dovere di recepire nell'ordinamento interno le direttive dell'unione Europeo e che, per effetto degli articoli 10 e 11 della Costituzione, le norme contenute in dette direttive, se di applicazione incondizionata, i prevalgono nei settori di competenza, sempre nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei diritti inalienabili della persona umana garantiti dalla Costituzione. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse: essi devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, per l'aria, per il suolo e per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. Inoltre, la gestione dei rifiuti si conforma ai principi p di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
21 Smaltimento dei rifiuti Deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, e questi, devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero. 2. E attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di: - permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto t geografico o della necessità di impianti i specializzati per determinati tipi di rifiuti; tili i t di l t l i iù id i ti lt -utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
22 3. A partire dal 1 gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche, ed è vietato inoltre smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali 4. Dal 1 gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni o di riciclaggio, c di recupero e di smaltimento.
23 Competenze dello Stato: La definizione i i dei piani i di settore per la riduzione, i il riciclaggio, i i il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti; l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti; L'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed recupero di materia prima dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della Pubblica Amministrazione e dei soggetti economici; L'individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti; la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni i i degli stessi; La determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante e l aggiornamento dei decreti.
24 Competenze delle Regioni: La regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata di rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti; L 'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate; L'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti; l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi; la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi.
25 Competenze delle Province: le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; Il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti; Il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente decreto; La verifica ed il controllo dei requisiti per l applicazione delle procedure di smaltimento; Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le Province possono altresì avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'arma dei Carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell espletamento di queste funzioni; Sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, in particolare l origine e la destinazione dei rifiuti.
26 Competenze dei Comuni: I Comuni disciplinano i la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare: a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18. È, inoltre, di competenza dei Comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
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