CLES (TN) Via C.A. Pilati, 17 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

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1 CLES (TN) Via C.A. Pilati, 17 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Approvato con deliberazione dell Assemblea n. 26 di data

2 CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Definizione del servizio Art. 2 - Oggetto del regolamento Art. 3 - Principi generali Art. 4 - Definizioni Art. 5 - Classificazione dei rifiuti Art. 6 - Limiti al campo di applicazione Art. 7 - Competenze della Comunità Art. 8 - Competenze dei Comuni CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI Art. 9 - Oggetto del Servizio e principi generali Art Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani Art Raccolta differenziata Art. 12 Centri di raccolta dei rifiuti Art Rifiuti assimilati agli urbani Art Caratteristiche e consegna dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani Art. 15 Modalità di conferimento dei rifiuti mediante contenitori personalizzati rigidi per porta a porta Art Raccolta della frazione secca non recuperabile Art Raccolta della frazione organica Art Raccolta dei rifiuti vegetali Art Autotrattamento della frazione organica Art Raccolta stradale multimateriale della frazione secca recuperabile costituita da vetro, plastica, alluminio e banda stagnata Art Raccolta stradale della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone Art Raccolta stradale della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati Art Raccolte porta a porta dedicate per le utenze non domestiche Art Raccolta dei rifiuti urbani domestici potenzialmente pericolosi Art Raccolta rifiuti ingombranti Art Gestione dei rifiuti cimiteriali Art Gestione rifiuti sanitari Art Campagne di sensibilizzazione ed informazione Art Associazioni di volontariato Art Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio CAPO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO Art Rifiuti urbani da spazzamento e pulizia del territorio CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI Art Oneri dei produttori e dei detentori Art Modalità di conferimento dei rifiuti speciali Art Strutture autorizzate allo smaltimento dei rifiuti speciali Art Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali conferiti in discarica Art Rifiuti speciali conferiti al CRZ Art Rifiuti speciali da cantieri edili e simili Art Servizi integrativi per la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali CAPO V - CENTRI RACCOLTA RIFIUTI Art Definizione Art Utenti ammessi ai centri di raccolta Art Rifiuti ammessi Art Obblighi degli operatori del centro di raccolta

3 Art Disposizioni per gli utenti Art Corrispettivo del servizio Art Rimostranze CAPO VI - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI Art Divieti Art Vigilanza e controllo Art Sanzioni Art Danni e risarcimenti CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 50 Osservanza di altre disposizioni Art Abrogazione di atti e norme preesistenti Art Entrata in vigore del regolamento

4 CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Definizione del servizio 1. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell ambito della Comunità della Val di Non, di seguito denominata semplicemente Comunità, viene gestito dalla Comunità stessa su conforme affidamento da parte dei Comuni ed in esecuzione delle specifiche previsioni normative di cui al D.Lgs n. 152 e ss.mm., alla L.P n. 5 e ss.mm. e al D.P.G.P n. 1-41/Leg e ss.mm. 2. La Comunità esercita le seguenti operazioni attinenti la gestione dei rifiuti: raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio, stoccaggio, imballamento, deposito in discarica, nonché tutte le fasi giuridiche della Tariffa di Igiene Ambientale riguardanti il corrispettivo del servizio stesso. 3. La Comunità gestisce il servizio R.S.U. secondo le modalità di gestione dei servizi pubblici locali previste dall ordinamento provinciale in materia. Art. 2 - Oggetto del regolamento 1. Costituiscono oggetto del presente regolamento: a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani; c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all interno ed all esterno dei perimetri suddetti; d) le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; e) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani; f) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs n. 152 e ss.mm.; g) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all art. 184, comma 2, lettera f), del D.Lgs n. 152 e ss.mm.; h) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; i) le modalità di esecuzione della quantificazione e della pesatura dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; j) l assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, del recupero e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi, rispettivamente, del DM e ss.mm. e dell art. 74 del D.P.G.P. 1-41/Leg. di data e ss.mm.; 2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano: - 4 -

5 a) ai rifiuti radioattivi; b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall estrazione, dal trattamento, dall ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l assimilazione; e) ai materiali esplosivi in disuso; f) ai sottoprodotti così come definiti dall art. 183, comma 1, lettera p), del D.Lgs n. 152 e ss.mm. ed alle terre e alle rocce da scavo disciplinate dall art. 186 del medesimo D.Lgs.. Art. 3 - Principi generali 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un elevata protezione dell ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. 2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all ambiente e in particolare: a) senza determinare rischi per l acqua, l aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio, l ambiente ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. 3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell ordinamento provinciale, nazionale e comunitario. Art. 4 - Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi; b) produttore: il soggetto la cui attività' produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti; c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; d) conferimento: l attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento; e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; f) gestore del servizio: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui all art. 68 del D.P. Reg n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei Comuni della Regione autonoma - 5 -

6 Trentino-Alto Adige); ai sensi del presente regolamento il gestore del servizio è la Comunità; g) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui all art. 183, comma 1, lettera mm, del D.Lgs n. 152 e ss.mm., ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; h) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; i) raccolta multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine - plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero; j) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia di strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito; k) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs n. 152 e ss.mm. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; l) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C alla parte IV del sopra citato decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; m) trasporto: l operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti; n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all interno di un area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti; o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs n. 152 e ss.mm., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV del D.Lgs n. 152 e ss.mm.; p) deposito temporaneo: deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare, a definirne i gradi di qualità; r) frazione organica (rifiuto organico - umido): rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall industria alimentare raccolti in modo differenziato; s) frazione secca residua/non recuperabile (secco residuo): rifiuto non recuperabile diverso dalla frazione organica; t) frazione secca recuperabile: rifiuto recuperabile diverso dalla frazione organica; - 6 -

7 u) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, come definita alla lettera j), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; v) centri raccolta rifiuti: aree presidiate ed allestite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al D.Lgs n Art. 5 - Classificazione dei rifiuti 1. Ai fini dell attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici: anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, i quali vengono ulteriormente classificati in: frazione organica: comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili; frazione secca non recuperabile o residua; frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili, eventualmente previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata; rifiuti pericolosi: sono quelli che recano le caratteristiche di cui all allegato I della parte IV del D.Lgs n. 152 e ss.mm.; rifiuti ingombranti: si intende il bene di consumo, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune proveniente da fabbricati od altri insediamenti civili in genere che per conformazione e dimensione non può essere immesso in un contenitore da litri 50. b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs n. 152 e ss.mm.; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del D.Lgs n. 152 e ss.mm.; 3. Sono rifiuti speciali quelli derivanti da: a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell art C.C., come definito all'art. 184, comma 4, del D.Lgs n. 152 e ss.mm.; - 7 -

8 b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs n. 152 e ss.mm., e i rifiuti che derivano da lavorazioni industriali; c) i rifiuti che derivano da lavorazioni artigianali; d) i rifiuti che derivano da attività commerciali; e) i rifiuti che derivano da attività di servizio; f) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; g) i rifiuti derivanti da attività sanitarie non a rischio infettivo, esclusi quelli assimilati ai rifiuti urbani di cui all'art. 2, lettera g), del DPR n Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all allegato I della parte IV del D.Lgs n. 152 e ss.mm.. 5. Ai sensi dell'art. 188, del D.Lgs n. 152 e ss.mm., il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179, del D.Lgs n. 152 e ss.mm.. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 188, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs n. 152 e ss.mm., il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste. Art. 6 - Limiti al campo di applicazione 1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria: le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido; i rifiuti radioattivi; i materiali esplosivi in disuso; i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola; c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui; d) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale e scavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato; e) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss., del D.Lgs n. 152 e ss.mm. relativamente alla bonifica di siti contaminati; - 8 -

9 f) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002; g) le terre e le rocce da scavo disciplinate dall art. 186, del D.Lgs n. 152 e ss.mm.. 2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, in quanto possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni dell'art. 184 bis, del D.Lgs n. 152 e ss.mm.: a) i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia, calore o biogas; b) materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi; c) eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla L n Art. 7 - Competenze della Comunità 1. Alla Comunità competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali la stessa può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi: a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche nei limiti dell assimilazione di cui al successivo art. 41 del presente regolamento; b) l attuazione di tutte le iniziative di raccolta differenziata utili al fine del recupero di materiali e di energia nonché per la riduzione della produzione dei rifiuti; c) l adozione di idonei sistemi volti alla gestione in maniera differenziata dei rifiuti pericolosi; d) l organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla parte IV, art. 222, del D.Lgs n. 152 e ss.mm.; e) la distribuzione in numero adeguato dei contenitori per far fronte alle esigenze del servizio, la cura della manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la loro sostituzione in caso di degrado, in modo da mantenere l attrezzatura in perfetta efficienza; f) l eventuale individuazione e realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento dei contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani; 2. La Comunità inoltre può svolgere in relazione alle utenze domestiche e non domestiche le seguenti attività: a) la stipula degli atti necessari per le utenze non domestiche ai fini dello smaltimento dei rifiuti speciali; b) la promozione di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di controllo in campo ambientale e, nello specifico, in materia di rifiuti; c) la stipulazione delle convenzioni con il CONAI e con i consorzi previsti dall art. 223, del D.Lgs n. 152 e ss.mm. e l introito dei corrispettivi derivanti dalle convenzioni stesse; d) le verifiche periodiche necessarie ai fini gestionali sui centri di raccolta situati sui rispettivi territori comunali, svolte con le modalità previste dal Sistema di Gestione Ambientale in tema di EMAS; 3. Tutte le fasi giuridiche della Tariffa di Igiene Ambientale competono alla Comunità

10 4. La Comunità gestisce direttamente i centri raccolta rifiuti. A tal fine l'ente può avvalersi di personale esterno. Art. 8 - Competenze dei Comuni 1. Ferma restando la competenza della Comunità di cui all articolo precedente, ai Comuni competono le seguenti attività: a) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nelle proprie sedi o impianti; b) lo spazzamento di strade, vie, piazze ed aree pubbliche nonché la raccolta dei rifiuti nei cestini e dei rifiuti abbandonati; c) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell art. 91 del TULP, da parte del Sindaco per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti; d) l adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell inquinamento dei siti, ai sensi dell art. 244, del D.Lgs n. 152 e ss.mm.; e) l emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall art.192, comma 3, del D.Lgs n. 152 e ss.mm.; f) la delega alla Comunità alla stipula delle convenzioni con il CONAI in attuazione dell accordo di programma quadro ANCI-CONAI e con i consorzi previsti dalla vigente normativa statale in materia, riconoscendo alla Comunità i corrispettivi derivanti dalle convenzioni stesse; g) la distribuzione, per i propri utenti, degli appositi sacchetti forniti dalla Comunità per il conferimento occasionale di rifiuti indifferenziati da parte delle utenze domestiche, con le modalità stabilite dalla Comunità medesima; h) il controllo sull osservanza da parte degli utenti delle norme contenute nel regolamento della Comunità e nei regolamenti dei Comuni interessati; i) l emissione di ordinanza sindacale nel caso in cui il proprietario di area privata non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private e recintate. Nel caso di ulteriore inosservanza, i Comuni provvedono alla pulizia rimettendone i costi ai soggetti responsabili. 2. Ferma restando la competenza della Comunità di cui all art. 7, comma 3, ai Comuni competono le seguenti attività: a) trasferire alla Comunità mensilmente le informazioni anagrafiche nonché gli eventuali altri elementi utili ai fini della gestione e delle determinazione della T.I.A.; b) determinare e comunicare alla Comunità, entro il 30 settembre di ogni anno, i costi dagli stessi sostenuti per le attività attinenti lo svolgimento del servizio R.S.U. di cui al comma 1; c) individuare e comunicare alla Comunità il funzionario referente con le funzioni di interlocutore unico nei rapporti Comune-Comunità; d) trasmettere alla Comunità l elenco dei titolari delle utenze che esercitano il commercio ambulante sul territorio comunale (mercati) e definire, in accordo con la Comunità medesima, le modalità per la riscossione della T.I.A. giornaliera

11 CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI Art. 9 - Oggetto del Servizio e principi generali 1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all art. 5 del presente regolamento, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle successive disposizioni generali e particolari. 2. Il servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile, conformemente al D.Lgs n. 152 e ss.mm., l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile o non recuperabile. 3. Le attività di gestione sono definite in osservanza dei seguenti principi generali: a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone; b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori; c) evitare ogni degrado dell ambiente urbano, rurale o naturale. 4. La Comunità, nel rispetto delle competenze definite agli artt. 7 e 8 del presente regolamento, determina le modalità dell organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, specificandone le tipologie individuate agli articoli successivi. 5. La Comunità con proprio provvedimento stabilisce i perimetri entro i quali è istituiti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Art Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani 1. La raccolta dei rifiuti si esplica sul territorio nelle seguenti modalità: porta a porta; sistema stradale; centri raccolta rifiuti (CR già CRM); Centro Raccolta Zonale (CRZ); Discarica; ecomobile itinerante; sistemi di raccolta interrati dedicati. 2. La raccolta viene effettuata mediante sistema "porta a porta" (come sintetizzato nella tabella 1.1), con le seguenti modalità: a) la Comunità consegna ad ogni singola utenza domestica o non domestica, attraverso la sottoscrizione di un contratto di comodato gratuito, dei contenitori rigidi di idonea capacità e muniti di un dispositivo identificativo; l utilizzo di tali contenitori è finalizzato a stabilire la quantità di rifiuto prodotta da ogni singolo utente e a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all uso, la Comunità provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell utenza; nel caso di furto o smarrimento del contenitore la Comunità procederà alla riconsegna dell attrezzatura su presentazione da parte dell utenza di denuncia agli uffici della

12 Comunità tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si dichiari l avvenuta perdita/sottrazione del contenitore; b) i rifiuti devono essere conferiti dall utenza nei contenitori e, per il rifiuto umido, in sacchetti chiusi idonei all uso distribuiti dal gestore del servizio; c) per situazioni particolari, inerenti la consegna del rifiuto secco residuo, la Comunità fornisce sacchetti prepagati della capacità di 50 l, o di altre dimensioni. Le modalità di distribuzione dei sacchi sono definite con apposito provvedimento della Comunità; d) la raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell utente ove egli colloca i contenitori. Questi ultimi, dopo la raccolta, devono poi essere riportati dall utente entro il confine di proprietà; e) nel caso di modifiche alle utenze (istituzione di nuove utenze, cessazione di utenze esistenti o trasferimento di utenze all interno del territorio della Comunità), ciascun utente è tenuto a presentare, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi della modifica, la relativa comunicazione alla Comunità; f) le tipologie di rifiuti oggetto della raccolta porta a porta e le relative modalità di raccolta, attivate sia presso le utenze domestiche che non domestiche, sono definite secondo lo schema seguente: Tipologie di rifiuti Secco residuo Tabella 1.1 Utenze domestiche SI Utenze NON domestiche SI Modalità di raccolta Bidoncino verde e/o sacchetto prepagato Frequenza 1 v./settimana Umido SI SI Bidoncino marrone 2 v./settimana Carta NO SI Bidoncino giallo 1 v./2 settimane Cartone NO SI Sfuso 1 v./settimana Vetro NO SI Bidoncino azzurro 1 v./settimane Nylon NO SI Sfuso 1 v./ 2 settimane g) la Comunità potrà autorizzare specifici progetti per attivare la gestione di ulteriori servizi di raccolta porta a porta qui non ricompresi o non previsti, sia per le tipologie di utenze, sia per le tipologie di rifiuto. 3. La raccolta viene effettuata mediante sistema "stradale", con le seguenti modalità: a) la Comunità distribuisce sul territorio dei contenitori rigidi e segnatamente campane di idonea capacità; l utilizzo di tali contenitori è finalizzato a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all uso, la Comunità provvederà alla sua sostituzione. I rifiuti domestici possono essere conferiti e introdotti dall utente nel contenitore stradale in qualsiasi momento; b) la raccolta viene effettuata presso i punti individuati dalla Comunità, in cui sono collocati gli appositi contenitori. 4. La raccolta viene effettuata mediante sistema "stradale" con ecomobile per i rifiuti urbani domestici potenzialmente pericolosi: a) la Comunità dispone sul territorio il passaggio e lo stazionamento di automezzo apposito, ecomobile, con operatore addetto, in uno o più punti prestabiliti nell ambito di ogni Comune, con frequenza mensile, per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani domestici potenzialmente pericolosi. I rifiuti possono essere conferiti dall utente

13 direttamente all operatore dell automezzo, nei punti prestabiliti e nelle giornate definite da apposito calendario che verrà pubblicato e distribuito annualmente presso i Comuni e la Comunità; b) il conferimento dei rifiuti urbani domestici potenzialmente pericolosi, quali ad esempio pile e medicinali, potrà avvenire anche negli appositi contenitori stradali o collocati presso i rivenditori e presso le farmacie e/o ambulatori medici. 5. Per i rifiuti solidi urbani, secco residuo ed umido, è attivato un servizio dedicato alle utenze domestiche (riservato, in particolare, alle seconde case per uso turistico e s specifiche situazioni individuate dalla Comunità). Il servizio viene effettuato mediante il collocamento di campane interrate munite di appositi sistemi di controllo degli svuotamenti e dotato di idonei dispostivi di accesso forniti all utente dalla Comunità. L utilizzo delle campane verrà disciplinato con apposito provvedimento della Comunità. 6. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata nell intero territorio della Comunità, comprese le zone a insediamento sparso; la Comunità predispone a tal fine apposite planimetrie nelle quali vengono individuate le aree ed i percorsi di raccolta per ciascuna tipologia di servizio reso all utenza. 7. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza settimanale, bisettimanale o mensile, a seconda della tipologia di rifiuto raccolto; in caso di festività infrasettimanali la raccolta è effettuata il primo giorno feriale successivo; in caso di più giorni di festa consecutivi la raccolta è comunque effettuata entro il terzo giorno. 8. Il servizio deve anche garantire la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano collocati al di fuori delle raccolte particolari (porta a porta e/o stradali) e la pulizia delle aree attorno ai punti in cui i contenitori sono collocati. 9. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta. 10. Il gestore del servizio, tramite l affidatario, deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio della Comunità prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati sui mezzi. È facoltà del gestore del servizio svolgere tutti gli accertamenti che ritiene opportuni al fine di verificare le effettive quantità di rifiuto raccolte. Art Raccolta differenziata 1. L istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art Per l attivazione della raccolta differenziata saranno rese pubbliche, a cura della Comunità, le modalità del servizio e dell ubicazione degli appositi contenitori. 3. L'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata. 4. La Comunità stabilisce: a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere; b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni; c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare. 5. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi

14 pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che in scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico. 6. I titolari delle attività di cui sopra nonché i responsabili di Enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori, collaborano con il gestore del servizio nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio. Art. 12 Centri di raccolta dei rifiuti 1. Il centro di raccolta è costituito da un area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti, accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati orari; è presidiato da almeno un addetto alla gestione per il regolare funzionamento e per la sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti. 2. La raccolta presso il centro riguarda particolari tipi di rifiuto, come meglio specificati al capo quinto, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche qualitative e quantitative. 3. Per alcune tipologie di rifiuti potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare a pagamento, secondo le modalità e le condizioni previste dal capitolato speciale e/o dal contratto con l affidatario del servizio. 4. Gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta nonché i criteri e le modalità di conferimento sono stabiliti con provvedimento della Comunità e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità. Art Rifiuti assimilati agli urbani 1. Sono considerati rifiuti assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da attività di utenza non domestica, individuati nel capo quinto del presente regolamento ai sensi dell'art. 74, comma 1, del D.P.G.P n. 1-41/Leg. 2. Si stabilisce il limite quantitativo di assimilabilità di 1000 mc/anno per la frazione secca non riciclabile (CER ) prodotta dalle utenze non domestiche. 3. Si stabilisce il limite quantitativo di assimilabilità di 200 mc/anno per la frazione organica (CER ) prodotta dalle utenze non domestiche. Art Caratteristiche e consegna dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani 1. I contenitori destinati alla raccolta stradale dei rifiuti urbani sono consegnati a cura della Comunità. 2. Di norma i contenitori destinati alla raccolta porta a porta dei rifiuti urbani e assimilati sono consegnati all'utenza domestica e non domestica a cura della Comunità a seguito di sottoscrizione di un contratto di comodato gratuito e sono dotati di un dispositivo di identificazione. 3. In casi di comprovata necessità, la Comunità, in accordo con i proprietari degli stabili, può consegnare contenitori, muniti di idonei dispositivi di riconoscimento utenza e misurazione dei rifiuti, che servano per aggregazioni di utenze, come nel caso dei condomini. In questo caso la consegna dei contenitori viene effettuata al condominio che risponde per conto delle relative utenze del corretto uso e conservazione dell attrezzatura. 4. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta

15 5. I contenitori medesimi devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Art. 15 Modalità di conferimento dei rifiuti mediante contenitori personalizzati rigidi per porta a porta 1. I rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori consegnati agli utenti. 2. L utente è tenuto a chiudere il coperchio del contenitore ed il rifiuto non va mai lasciato sul suolo. 3. L utente, prima dell introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di lacerare i sacchi contenitori. 4. I contenitori devono essere lavati e disinfettati a cura dell utenza. 5. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell utente ove egli colloca il contenitore. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi; 6. Il deposito dei contenitori, al di fuori di ingressi e recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato, deve essere effettuato secondo le modalità e gli orari stabiliti dalla Comunità che ne deve fornire opportuna e tempestiva comunicazione all utenza. 7. I contenitori devono essere ritirati dal punto del conferimento entro il giorno in cui viene effettua la raccolta. 8. Per casi di comprovata criticità di esposizione dei contenitori sul suolo pubblico la Comunità adotta in accordo con i produttori di rifiuto, idonee modalità alternative purché esse non compromettano i criteri di efficienza ed economicità con i quali viene gestito il servizio medesimo. Art Raccolta della frazione secca non recuperabile 1. La frazione secca non recuperabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti: a) rifiuti recuperabili per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata; b) rifiuti pericolosi; c) rifiuti elencati nell art 185, del D.Lgs n. 152 e ss.mm., quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e la altre sostanze naturali utilizzate nell attività agricola, i materiali esplosivi. 2. Il servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile, effettuato mediante contenitori rigidi (colore verde) forniti alle utenze nelle modalità di cui al precedente art. 14, comma 2, viene svolto dalla Comunità in regime di privativa con le seguenti modalità: a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste; b) i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori in sacchetti chiusi idonei all uso, che ne impediscano la dispersione e l'emanazione di cattivi odori; c) la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale; il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dalla Comunità; in caso di festività infrasettimanali la raccolta è effettuata il primo giorno feriale successivo; in caso di più giorni di festa consecutivi la raccolta è comunque effettuata entro il terzo giorno;

16 d) l utente deve assicurarsi che dopo l introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso; e) la raccolta può essere disposta dalla Comunità negli spazi comuni dei condomini o in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, secondo modalità di volta in volta individuate in relazione alla specificità delle situazioni come previsto dal precedente art. 14, comma Per la raccolta del rifiuto secco residuo, nel caso di un conferimento occasionale, la Comunità fornisce dei sacchi prepagati. I sacchi prepagati vengono conferiti al servizio con le modalità e nei tempi del servizio porta a porta. La Comunità disciplina con apposito provvedimento le modalità di distribuzione dei sacchi. Art Raccolta della frazione organica 1. La frazione organica comprende la raccolta della tipologia di rifiuti individuati all art. 5, comma 2, lettera a), del presente regolamento. 2. Il servizio di raccolta della frazione organica (umido), effettuato mediante contenitori rigidi (colore marrone) forniti alle utenze nelle modalità di cui al precedente art. 14, comma 2, viene svolto dalla Comunità con le seguenti modalità: a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste; b) i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori in sacchetti di materiale biodegradabile, che ne impediscano la dispersione e l'emanazione di cattivi odori; c) la raccolta viene effettuata due volte in settimana; il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dalla Comunità; in caso di festività infrasettimanali la raccolta è effettuata il primo giorno feriale successivo; in caso di più giorni di festa consecutivi la raccolta è comunque effettuata entro il terzo giorno; d) l utente deve assicurarsi che dopo l introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso; e) la raccolta può essere disposta dalla Comunità negli spazi comuni dei condomini o in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, secondo modalità di volta in volta individuate in relazione alla specificità delle situazioni come previsto dal precedente art. 14, comma 3. Art Raccolta dei rifiuti vegetali 1. La raccolta dei rifiuti vegetali viene svolta mediante conferimento presso i centri di raccolta di cui al capo quinto. 2. I rifiuti vegetali devono essere conferiti a cura dell utente in modo tale da ridurne la volumetria. 3. È vietato il conferimento della frazione vegetale in altri contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti

17 Art Autotrattamento della frazione organica 1. La Comunità consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione organica. 2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica prodotta dal suo nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte. 3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare (frazione organica e vegetale), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori. 4. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienicosanitario, produrre esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione. 5. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà. 6. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti: a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare; b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno mediante il rivoltamento periodico del materiale e l aggiunta di materiale strutturante (legno triturato sfibrato); c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso. Art Raccolta stradale multimateriale della frazione secca recuperabile costituita da vetro, plastica, alluminio e banda stagnata 1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro, plastica, alluminio e banda stagnata viene svolto dalla Comunità per tutte le utenze con le seguenti modalità: a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali, e segnatamente campane di colore verde, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite; b) la raccolta viene effettuata, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dalla Comunità; in caso di festività infrasettimanali la raccolta è effettuata il primo giorno feriale successivo; in caso di più giorni di festa consecutivi la raccolta è comunque effettuata entro il terzo giorno; c) l utente deve introdurre il rifiuto nei contenitori attraverso gli appositi fori; d) i contenitori vengono lavati a cura della Comunità; e) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti. Art Raccolta stradale della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone 1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto dalla Comunità per tutte le utenze con le seguenti modalità:

18 a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali, e segnatamente campane di colore giallo, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite; b) la raccolta viene effettuata, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dalla Comunità; in caso di festività infrasettimanali la raccolta è effettuata il primo giorno feriale successivo; in caso di più giorni di festa consecutivi la raccolta è comunque effettuata entro il terzo giorno; c) l utente deve introdurre la carta e i cartoni ridotti nei contenitori attraverso gli appositi fori; d) i contenitori vengono lavati a cura della Comunità; e) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti. Art Raccolta stradale della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati 1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati viene svolto dalla Comunità per tutte le utenze con le seguenti modalità: a) la raccolta viene effettuata mediante idonei contenitori stradali, e segnatamente campane di colore arancione, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste; b) possono essere conferiti solo indumenti riutilizzabili puliti; c) i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori secondo le modalità indicate e rappresentate sui contenitori stessi; d) l utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore; e) la raccolta viene effettuata, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dalla Comunità; in caso di festività infrasettimanali la raccolta è effettuata il primo giorno feriale successivo; in caso di più giorni di festa consecutivi la raccolta è comunque effettuata entro il terzo giorno; f) l organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori devono tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona; g) i contenitori dovranno essere svuotati con una periodicità tale da consentire all utenza di collocare il rifiuto sempre all interno dei medesimi contenitori; h) di norma i contenitori devono essere collocati in modo tale da essere ben visibili e in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi. Art Raccolte porta a porta dedicate per le utenze non domestiche 1. Il servizio di raccolta delle frazioni vetro e carta può essere svolto dalla Comunità con sistema porta a porta per le utenze non domestiche mediante contenitori rigidi forniti alle utenze (di colore blu per il vetro e di colore giallo per la carta) nelle modalità di cui al precedente art. 14, comma 2. Il servizio viene svolto con le seguenti modalità: a) il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dalla Comunità;

19 b) l utente deve assicurarsi che dopo l introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso. 2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile rappresentata dalle frazioni costituenti il cartone ed il nylon può essere garantito nella modalità porta a porta per le utenze non domestiche. Il servizio viene svolto con le seguenti modalità: a) presso la singola utenza è attivato un servizio di raccolta porta a porta senza contenitore; il servizio in questione viene garantito con prelievo manuale per una quantità massima di mc 2 a settimana. Il rifiuto in qualsiasi caso deve essere collocato in modo da: non essere soggetto ad intemperie; facilitare il rapido caricamento da parte del soggetto preposto al servizio; b) l utenza deve porre il cartone o il nylon opportunamente imballato presso la propria sede di attività: la raccolta viene effettuata con frequenza periodica stabilita dalla Comunità e comunicata alle utenze. 3. Per attivare i servizi indicati nei precedenti commi 1 e 2 l utenza non domestica deve fare specifica richiesta mediante la modulistica predisposta dalla Comunità. 4. La Comunità della Val di Non può disporre in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, in accordo con i proprietari, una raccolta dedicata di tutte le frazioni merceologiche recuperabili. Art Raccolta dei rifiuti urbani domestici potenzialmente pericolosi 1. La raccolta dei rifiuti urbani domestici pericolosi, così come definiti all art. 5 del presente regolamento, avviene con automezzo dedicato (ecomobile) itinerante sui Comuni della Comunità e/o tramite idonei contenitori collocati nel territorio della Comunità distinti per tipologia omogenea di rifiuti. I rifiuti urbani domestici potenzialmente pericolosi possono essere conferiti anche nei centri di raccolta. 2. I contenitori possono anche essere collocati presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, farmacie, ambulatori medici, ecc.). Art Raccolta rifiuti ingombranti 1. I rifiuti ingombranti, così come classificati al precedente art. 5, possono essere conferiti e raccolti con le seguenti modalità: a) mediante conferimento diretto da parte dell utenza presso i centri raccolta; b) mediante raccolta presso l utente, previa chiamata telefonica all affidatario del servizio e a pagamento secondo le modalità stabilite. 2. Per la raccolta dei rifiuti presso l utente viene applicata una tariffa che comprende tutti gli oneri per la prestazione del servizio reso. Tale tariffa è stabilita con provvedimento della Comunità. Art Gestione dei rifiuti cimiteriali 1. Ai sensi del precedente art. 5 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da: a) ordinaria attività cimiteriale;

20 b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie; c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie. 2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 - costituiti a titolo esemplificativo da fiori secchi, corone, carte, ceri e lumini e dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e delle strutture annesse - devono essere separati tra loro e collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani. I contenitori dovranno essere sistemati in aree preferibilmente poste all interno del cimitero. 3. I rifiuti cimiteriali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 - costituiti a titolo esemplificativo da assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie), avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo) - devono essere raccolti, viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, separatamente e con le necessarie precauzioni. Tali rifiuti devono essere collocati in appositi contenitori a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti nell area cimiteriale, e recante la scritta Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni. I rifiuti così imballati, previa opportuna riduzione volumetrica ed igienizzazione, sono avviati preferibilmente ad idoneo impianto di termodistruzione o avviati in discarica per rifiuti non pericolosi previo parere favorevole del responsabile sanitario che assiste alle operazioni. 4. I rifiuti cimiteriali costituti da materiali lapidei, inerti provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale, murature e similari, possono essere riutilizzati, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. 5. I residui metallici provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, quali ad esempio zinco del feretro, pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi. 6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 deve avvenire con idoneo mezzo che deve essere comunque pulito e disinfettato al termine del servizio. Art Gestione rifiuti sanitari 1. Ai sensi del precedente art. 5 per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani, con esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, si intendono i rifiuti come di seguito elencato: a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; b) i rifiuti derivanti dall attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente - dal medico che li ha in cura una patologia trasmissibile attraverso tali residui; c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell art. 13 del vigente regolamento; d) la spazzatura; e) i rifiuti provenienti da indumenti monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

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