Regolamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziata e igiene urbana.

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1 Regolamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziata e igiene urbana. INDICE Articolo 1 Oggetto del regolamento Articolo 2 Principi generali Articolo 3 Classificazione dei rifiuti Articolo 4 Rifiuti urbani Articolo 5 Rifiuti speciali assimilati agli urbani Articolo 6 Rifiuti speciali Articolo 7 Rifiuti pericolosi Articolo 8 Rifiuti esclusi dal regolamento Articolo 9 Competenze del comune Articolo 10 Definizioni Articolo 11 Modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani non ingombranti Articolo 12 Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale Articolo 13 Modalità di controllo e verifica dell effettuazione dei servizi Articolo 14 Finalità del servizio di raccolta differenziata Articolo 15 Modalità di svolgimento della raccolta differenziata Articolo 16 Modalità di svolgimento della raccolta differenziata porta a porta Articolo 17 Modalità di svolgimento della raccolta differenziata tramite contenitori dislocati sul territorio Articolo 18 Campane e contenitori Articolo 19 Piattaforma per la raccolta differenziata Articolo 20 Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti Articolo 21 Modalità di conferimento dei beni durevoli Articolo 22 Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi Articolo 23 Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio giardini e simili Articolo 24 Modalità di conferimento di rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni Articolo 25 Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati Articolo 26 Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani Articolo 27 Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani Articolo 28 Pulizia delle strade Articolo 29 Pulizia e vuotatura dei cestini portarifiuti Articolo 30 Pulizia delle aree comuni dei fabbricati e delle scoperte private Articolo 31 Pulizia delle aree adibite temporaneamente a fiere e mercati Articolo 32 Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti Articolo 33 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici Articolo 34 Attività di carico e scarico delle merci e materiali Articolo 35 Pozzetti stradali Articolo 36 Carogne di animali Articolo 37 Animali domestici Articolo 38 Cantieri Articolo 39 Veicoli a motore, rimorchi e simili Articolo 40 Rifiuti inerti Articolo 41 Discariche abusive Articolo 42 Abbandono di rifiuti. Sanzioni Articolo 43 Riferimento alla legge Articolo 44 Entrata in vigore ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi e delle finalità del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, lo svolgimento dei servizi relativi alla

2 gestione dei rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilati nelle varie fasi di conferimento raccolta, trasporto, spazzamento, trattamento, inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, riciclo, recupero dei rifiuti e di smaltimento finale. ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI L attività di raccolta e smaltimento rifiuti, nelle varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse e deve essere esercitata assicurando protezione all ambiente e controlli efficaci nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Tali attività devono essere svolte: -evitando ogni danno o pericolo per la salute della collettività e dei singoli; -salvaguardando la flora e la fauna; -evitando qualsiasi azione che potrebbe determinare rischi di inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo o sottosuolo; -senza causare inconvenienti da rumori o odori; -senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente. ARTICOLO 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Ai fini del presente Regolamento, i rifiuti sono classificati, secondo l origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. È rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto riportato nell allegato A del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi. ARTICOLO 4 RIFIUTI URBANI Sono rifiuti urbani : a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs n. 22/97; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). ARTICOLO 5 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI 1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all articolo 18, secondo comma, punto d), del D. Lgs 22/97 che fisserà i criteri per l assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani: -imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili), ad eccezione degli

3 imballaggi secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata e teriziari; -contenitori vuoti (fusti, latte e lattine, plastica e metalli, vetro e simili) -sacchi e sacchetti di carta e plastica; -fogli di carta, plastica e cellophane, cassette, pallet; -frammenti e manufatti di vimini e di sughero; -paglia e prodotti di paglia; -accoppiati quali carta adesiva, carta catramata, carta metallizzata e plastificata; -accoppiati quali fogli di plastica metallizzati e simili; -fibra di legno e pasta di legno anche umida (a condizione che sia palabile) -scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; -feltri e tessuti non tessuti; -pelle e similpelle; -ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; -gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali tipo camere d aria e copertoni; -resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali; -rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; -cavi e materiale elettrico in genere; -imbottiture isolanti termiche ed acustiche costituite da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia; espansi plastici e minerali e simili; -moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; -materiali vari in pannello (legno, gesso, plastica e simili); -frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; -manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; -nastri abrasivi ed adesivi; -pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; -residui vegetali e animali provenienti dall estrazione di principi attivi; -scarti in genere provenienti dalla produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti dell industria molitoria e della pastificazione, scarti di caffè, scarti derivanti dalla lavorazione e/o la vendita di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili, partite di alimenti deteriorati, compresi quelli inscatolati e comunque imballati; -accessori per l informatica; -materiali vari in pannello; -rifiuti provenienti dagli uffici e dai locali relativi ai servizi ed alla mensa all interno delle unità produttive; -rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi provenienti da attività agricole o florovivaistiche o da aree di pertinenza non domestica. I rifiuti elencati nel presente articolo e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall attività economica non superi i 5 Kg/mq. ARTICOLO 6 RIFIUTI SPECIALI Sono rifiuti speciali : a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

4 d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; k) il combustibile derivato da rifiuti. ARTICOLO 7 RIFIUTI PERICOLOSI Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell elenco europeo dei rifiuti riportato nell'allegato A alla Direttiva Ministeriale del 9 aprile ARTICOLO 8 RIFIUTI ESCLUSI DAL REGOLAMENTO Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell atmosfera nonché 4 : a. i rifiuti radioattivi; b. i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione e trattamento ed ammasso delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave; c. le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; d. i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entranti nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla L. n.281/91 e successive modifiche, nel rispetto della vigente normativa; e. le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; f. i materiali esplosivi in disuso. ARTICOLO 9 COMPETENZE DEL COMUNE La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall articolo 23 del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22. Competono al Comune le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani non ingombranti e ingombranti, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, dei rifiuti urbani pericolosi e dei residui delle attività di trattamento dei rifiuti urbani. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è istituito su tutto il territorio comunale. È istituito inoltre il servizio di spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

5 ARTICOLO 10 DEFINIZIONI Ai fini dell applicazione del presente Regolamento, per smaltimento si intende il complesso delle seguenti attività: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti; c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene; d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura; e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima; g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D. Lgs n. 22/97; h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D. Lgs n. 22/97; i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti; j) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D. Lgs n. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D. Lgs n. 22/97; k) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: 1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm; 2. i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori; 3. i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno; 4. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 5. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi; n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area; o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte

6 inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti; p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche; q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e in particolare a definirne i gradi di qualità. 2. Inoltre sempre ai fini del presente Regolamento si intende per: a) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta ( porta a porta, nei contenitori o campane, nella piazzola) da parte del produttore; b) trasporto: movimentazione del rifiuto dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento, riutilizzo e/o smaltimento finale; c) spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade privati soggette ad uso pubblico o sulle rive dei laghi, dei fiumi, dei fossi o dei canali; d) trattamento: le operazioni necessarie per il riutilizzo, il recupero e il riciclo dei rifiuti. ARTICOLO 11 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON INGOMBRANTI I rifiuti urbani domestici non ingombranti devono essere conferiti, a cura del produttore, (salvo diverse disposizioni per le frazioni da differenziare) in appositi sacchi protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Possono essere utilizzati esclusivamente sacchi normalizzati in polietilene. L approvvigionamento dei sacchi è a cura dell utente. Il servizio di raccolta RSU sarà effettuato due volte la settimana secondo il calendario fissato dall Amministrazione comunale. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire nelle ore antimeridiane del giorno stabilito per la raccolta. I sacchi chiusi devono essere esposti a cura del produttore, al di fuori della propria abitazione, sul marciapiede o al bordo della strada. Non è effettuata la raccolta all interno di cortili o presso spazi condominiali interni comuni, salvo specifici accordi. Il sacco non deve contenere: carta, cartone, vetro, imballaggi in plastica, lattine e barattoli, legno, ramaglie e scarti vegetali da giardino, stracci, tessuto, materiali pericolosi, materiali infiammabili o in fase di combustione, sostanze allo stato liquido ed ogni altro materiale di cui dovesse essere decisa la raccolta differenziata. È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. ARTICOLO 12 AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE Il servizio di raccolta dei Rifiuti solidi urbani porta a porta è garantito su tutta la rete viaria comunale, frazioni e cascine comprese, salvo specifici accordi. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta. È vietato bruciare i rifiuti. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere puliti, conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell area urbana e nei centri di conferimento attrezzati o, se previsto il servizio di raccolta porta a porta, conferiti opportunamente confezionati fuori della propria abitazione, sul marciapiede o al bordo della strada. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi.

7 ARTICOLO 13 MODALITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA DELL EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI Il Comune provvede con personale proprio o appositamente incaricato ad effettuare controlli periodici sulla regolarità di esecuzione dei servizi e sui pesi dei rifiuti raccolti prima di inviarli al recupero o allo smaltimento. La verifica sui pesi potrà avvenire richiedendo la pesatura degli automezzi a vuoto e successivamente a carico completato. ARTICOLO 14 FINALITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA L organizzazione del servizio di raccolta differenziata è finalizzato alla diminuzione della quantità di rifiuti non trattati da smaltire, a favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla base (produzione, distribuzione, consumo e raccolta); a ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale; a migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche per ridurre i consumi energetici; a favorire il recupero di materiale e di energia anche nello smaltimento finale. ARTICOLO 15 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa principalmente quelle categorie di rifiuti il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente o presenti vantaggi per l ambiente e quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, potrebbero comportare, per possibilità di contaminazione, problemi di inquinamento ambientale o risultare pericolose per la salute pubblica. Il Comune istituisce servizi di raccolte differenziate. Per i servizi attivati è obbligatorio avvalersi delle strutture appositamente predisposte. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento unitamente ai rifiuti domestici. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Enti, Imprese, Associazioni di volontariato, Cittadini e loro Associazioni. In tal caso dovranno essere rispettate le norme previste dall articolo 11 del D. Lgs n. 22/97. Possono essere attivate forme di raccolta differenziata sperimentale volte al conseguimento di risparmio energetico o di ottimizzazione del servizio. Compatibilmente con l attivazione dei singoli servizi è obbligatorio il conferimento differenziato dei seguenti rifiuti solidi urbani: pile e batterie, prodotti e relativi contenitori con simbolo T e F, prodotti farmaceutici, lampade a scarica e tubi catodici, siringhe, cartucce di toner per fotocopiatrici e stampanti. (pericolosi) oli minerali, oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti di provenienza domestica. (liquidi) rifiuti di provenienza alimentare collettiva e domestica. (organici domestici compostabili) ramaglie e verde derivante da potatura e sfalcio dei giardini (organici da giardino compostabili) rifiuti ingombranti, vetro, lattine e barattoli, imballaggi di plastica, metalli, carta e cartone, legno, elettrodomestici, componenti elettronici, polistirolo, materiali inerti. (solidi)

8 ARTICOLO 16 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA Carta e cartone Il servizio di raccolta differenziata della carta e del cartone, è garantito su tutta la reteviaria comunale, frazioni e cascine comprese. La carta ed il cartone devono essere conferiti confezionati a pacchi o in cartoni. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire nelle ore antimeridiane del giorno stabilito per la raccolta. I materiali imballati e impacchettati devono essere esposti a cura del produttore, al di fuori della propria abitazione, sul marciapiede o al bordo della strada. Non è prevista la raccolta all interno di cortili o presso spazi condominiali interni comuni, salvo specifici accordi. Imballaggi di plastica Il servizio di raccolta differenziata degli imballaggi di plastica, è garantito su tutta la rete viaria comunale, frazioni e cascine comprese. Il materiale sarà conferito in appositi sacchi in polietilene semitrasparente. L approvvigionamento dei sacchi è a cura dell utente. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire nelle ore antimeridiane del giorno stabilito per la raccolta. I sacchi chiusi devono essere esposti a cura del produttore, al di fuori della propria abitazione, sul marciapiede o al bordo della strada. Non è prevista la raccolta all interno di cortili o presso spazi condominiali interni comuni, salvo specifici accordi. 1 Vetro Il servizio di raccolta differenziata del vetro è garantito su tutta la rete viaria comunale, frazioni e cascine comprese. Il materiale sarà conferito in appositi contenitori in plastica. Il primo approvvigionamento dei contenitori, per ogni nucleo familiare, è a cura del Comune. I contenitori successivi al primo, che per qualsiasi motivo si rendano necessari per sostituire quelli usurati, danneggiati, smarriti, saranno forniti dal Comune dietro versamento del costo di acquisto dei contenitori stessi. I contenitori dovranno essere richiesti direttamente al Comune, e non si provvederà al ritiro di contenitori diversi da quelli distribuiti dall'ente, non riportanti la dicitura "Comune di Cirimido". Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire nelle ore antimeridiane del giorno stabilito per la raccolta. I contenitori devono essere esposti a cura del produttore, al di fuori della propria abitazione, sul marciapiede o al bordo della strada. Non è prevista la raccolta all interno di cortili o presso spazi condominiali interni comuni, salvo specifici accordi. ARTICOLO 17 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA TRAMITE CONTENITORI DISLOCATI SUL TERRITORIO 2 [Vetro Il vetro deve essere conferito direttamente dai produttori nelle apposite campane presenti sul 1 disposizione aggiunta con deliberazione C.C. n. 36 del disposizione abrogata con deliberazione C.C. n. 36 del

9 territorio comunale e negli appositi contenitori situati nelle piattaforme intercomunali per la raccolta differenziata. Il conferimento del vetro nelle campane dovrà essere effettuato tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00.] Indumenti usati Gli abiti usati devono essere lavati e confezionati in pacchi o sacchetti e devono essere conferiti negli appositi contenitori posizionati sul territorio comunale o presso le piattaforme intercomunali per la raccolta differenziata. Le scarpe usate devono essere conferite, distinte dagli indumenti, nei medesimi contenitori, confezionate in pacchi o sacchetti. Il Comune inoltre potrà organizzare la raccolta differenziata di materiale recuperabile anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con Associazioni di volontariato. ARTICOLO 18 CAMPANE E CONTENITORI Qualora le campane ed i contenitori dislocati in paese o nelle piattaforme intercomunali risultassero già colmi, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati degli stessi. I materiali dovranno essere riportati al domicilio del conferente o, se disponibili, presso altre campane o contenitori utilizzabili. È vietato altresì danneggiare campane e contenitori, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune. ARTICOLO 19 PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA La piattaforma per la raccolta differenziata sita nel Comune di Fenegrò, in via Marconi, è area attrezzata per la raccolta e lo stoccaggio delle varie frazioni differenziate dei rifiuti da recuperare o da smaltire. Presso la piattaforma intercomunale di Fenegrò possono accedere, indistintamente, i soggetti iscritti a ruolo per il Comune di Cirimido. L utilizzo della predette aree è riservato ai contribuenti muniti di tessera magnetica personalizzata che sarà consegnata ad ogni iscritto a ruolo a cura del Comune. Le attività e le modalità di accesso saranno definite dalle Amministrazioni Comunali, tramite apposito regolamento per la gestione della piattaforma intercomunale. Il regolamento regolerà altresì le modalità di conferimento da parte delle Aziende che detengono o occupano superfici tassabili ai sensi del Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, insistenti sul territorio del Comune. ARTICOLO 20 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade. Il conferimento deve avvenire direttamente da parte dei produttori nei contenitori posizionati nella piattaforma intercomunale.

10 ARTICOLO 21 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI I beni durevoli per uso domestico, così come individuati dal comma 5 dell articolo 44 del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, e precisamente: a) frigoriferi, surgelatori, congelatori; b) televisori; c) computer; d) lavatrici e lavastoviglie; e) condizionatori d aria; ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti presso la piattaforma intercomunale. ARTICOLO 22 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di conferimento e raccolta separata nell osservanza della normativa vigente. Devono essere raccolti, a cura del produttore, separatamente e in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e per l ambiente e, successivamente, direttamente conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale, in punti indicati dall Amministrazione Comunale o nelle piattaforme intercomunali per la raccolta differenziata. Sono oggetto di raccolta differenziata: pile e batterie; accumulatori al piombo; prodotti farmaceutici; prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F ; lampade a scarica e tubi catodici; cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti; siringhe provenienti da raccolta effettuata sul territorio comunale; oli minerali; ARTICOLO 23 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati rifiuti urbani assimilati, devono essere smaltiti con le modalità previste per la raccolta di rifiuti ingombranti (articolo 20). ARTICOLO 24 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici e avanzi di indumenti, opportunamente manipolati e trattati, dovranno essere allocati, in appositi contenitori a tenuta (distinguendo i resti lignei e di indumenti dai resti metallici). Il presente Regolamento non si applica ai resti (parti anatomiche) di esumazioni e estumulazioni, per i quali valgono le norme chiarite con Circolare 31 luglio 1998, n. 10 del Ministero della Sanità.

11 Per gli altri rifiuti quali fiori, ceri, corone, carta, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani. ARTICOLO 25 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato presso la piattaforma di cui all articolo 19 del presente Regolamento. In caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità sopra descritte il conferimento, a cura ed a carico del produttore, deve avvenire in contenitori riservati installati nelle aree limitrofe o interne all insediamento del produttore medesimo. ARTICOLO 26 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l operazione di raccolta e di trasferimento all impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall ordinamento giuridico) da concedersi per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d orario, dimensioni del veicolo, ecc.). ARTICOLO 27 MODALITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all ordinario servizio di raccolta avviene presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a cura del Comune. ARTICOLO 28 PULIZIA DELLE STRADE Il servizio di pulizia delle strade è da eseguirsi sulla rete viaria delle sole zone abitate e consiste nella pulizia della sede stradale, dei marciapiedi, delle caditoie, dei parcheggi. ARTICOLO 29 PULIZIA E VUOTATURA DEI CESTINI PORTARIFIUTI I cestini portarifiuti presenti sulle pubbliche vie, piazze, aree pubbliche e giardini devono periodicamente essere svuotati e disinfettati a cura dell Amministrazione Comunale. È proibito conferire nei cestini portarifiuti: rifiuti domestici, differenziati o ingombranti. ARTICOLO 30 PULIZIA DELLE AREE COMUNI DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico,

12 recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. Devono essere realizzati canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, è obbligato alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell area, nonché all asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. ARTICOLO 31 PULIZIA DELLE AREE ADIBITE TEMPORANEAMENTE A FIERE E MERCATI Le aree pubbliche adibite periodicamente o occasionalmente a mercati, fiere, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, secondo le modalità indicate dall Amministrazione, in sacchi normalizzati da conferire in appositi cassonetti o in luogo preposto dal gestore del servizio RSU. Carta, cartoni, cassette, rifiuti di imballaggi, ecc., devono essere depositati separati in luogo preposto, in modo da consentirne la raccolta agli operatori e non procurare intralcio alla circolazione. Gli oneri di tale servizio sono a carico degli organizzatori, salvo il caso in cui promotore della manifestazione sia l Amministrazione Comunale. ARTICOLO 32 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante l uso e lasciate pulite al termine dell utilizzo delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste per i rifiuti solidi urbani. ARTICOLO 33 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani. ARTICOLO 34 ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali su area pubblica o di uso pubblico e sulla pubblica via deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia delle aree medesime. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

13 In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia verrà effettuata direttamente dal Comune sostituendosi ai soggetti interessati, ferma restando l imposizione a carico dei responsabili degli oneri sostenuti e l applicazione delle sanzioni in materia. ARTICOLO 35 POZZETTI STRADALI Il Comune o la Società incaricata dall Amministrazione comunale provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali, degli elementi di adduzione e di immissione alle condotte fognarie e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi. Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia. ARTICOLO 36 CAROGNE DI ANIMALI Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite, a cura dell Amministrazione, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. ARTICOLO 37 ANIMALI DOMESTICI I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi sporchino le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi pubblici. Essi sono tenuti a dotarsi di attrezzatura idonea all immediata rimozione e asportazione degli escrementi e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l area eventualmente sporcata. ARTICOLO 38 CANTIERI Coloro che effettuano attività di scavo, di costruzione e ristrutturazione di fabbricati o altre opere analoghe, sono tenuti a adottare tutte le precauzioni occorrenti a prevenire la diffusione di polveri e di ogni altro tipo di rifiuto. Qualora, nonostante le precauzioni adottate le aree pubbliche o di uso pubblico e le sedi stradali fossero lordate sarà obbligo di chi esegue le opere provvedere tempestivamente alla pulizia delle aree medesime ed alla rimozione dei rifiuti raccolti. ARTICOLO 39 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti dai proprietari ai centri di raccolta appositamente autorizzati per la demolizione, l eventuale recupero di parti e la rottamazione. ARTICOLO 40 RIFIUTI INERTI

14 Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche autorizzate. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei sacchi o nei contenitori. Presso le piattaforme intercomunali per la raccolta differenziata potranno essere conferiti, esclusivamente da privati, i predetti materiali derivanti da piccoli interventi edili svolti in economia sino ad un massimo di q.li 1 per anno solare. ARTICOLO 41 DISCARICHE ABUSIVE In caso di deposito abusivo di rifiuti su aree pubbliche o di uso pubblico i responsabili dovranno provvedere alla pulizia dell area ed alla rimozione dei rifiuti raccolti. Qualora i responsabili non procedessero alla pulizia dell area ed alla rimozione dei rifiuti o non fosse possibile accertare l identità dei responsabili, il Comune eseguirà direttamente i lavori di bonifica dell area interessata e in caso di identità nota dei responsabili, al recupero degli oneri sostenuti. ARTICOLO 42 ABBANDONO DI RIFIUTI SANZIONI 1. Chiunque viola le disposizione del presente Regolamento, in tema di abbandono o deposito di rifiuti, è punito con la sanzione amministrative pecuniaria di cui all articolo 50 del decreto legislativo 22 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Chiunque non ottempera all ordinanza sindacale di cui all articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 1997, è punito con la sanzione prevista dall articolo 50 dello stesso decreto. ARTICOLO 43 RIFERIMENTO ALLA LEGGE Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione. ARTICOLO 44 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento entra in vigore dopo l esame della deliberazione comunale di adozione, trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all Albo Pretorio del Comune e annulla e sostituisce ogni precedente norma regolamentare.

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