Revisione DPR 59. altissima prestazione energetica in cui i valori

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1 Revisione DPR 59 ART. 1 (Finalità e campo di intervento) 1. Per le finalità di cui all articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per l efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto definisce: a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia di cui all articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e in particolare la disciplina: - per la progettazione dell involucro edilizio; - per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici; - per la preparazione dell acqua calda per usi igienici e sanitari e, - per la progettazione, installazione degli impianti di illuminazione artificiale, limitatamente al settore terziario; b) i requisiti generali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare le ispezioni degli impianti di climatizzazione; c) le modalità applicative degli obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione alle dimensioni e alla destinazione d uso degli edifici; ART. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto, con decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive modificazioni, dei decreti attuativi del decreto legislativo e le ulteriori definizioni di cui ai commi da 3 a. 3. Servizi energetici degli edifici: - Servizio riscaldamento: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell edificio per mantenere una temperatura dell aria ed eventualmente idonea ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti; - Servizio acqua calda sanitaria : fornitura di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici; - Servizio climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all interno degli ambienti condizioni di temperatura b.s e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti; - Servizio ventilazione.: ricambio d aria degli ambienti per assicurare condizioni interne di salubrità; - Servizio illuminazione : fornitura di luce artificiale quando l illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell edificio; Un servizio energetico può essere assicurato da impianti tecnologici (sistemi tecnici) o da apparecchi autonomi. 4. Sistema tecnico (per l edilizia): 5. Confine del sistema: 6. Energia fornita: 7. Energia esportata: 8. Energia primaria:. 9. Fabbisogno annuale di energia primaria per un dato servizio: 10. Fabbisogno annuale di energia primaria globale:. 11. Energia da fonti rinnovabili: 12. Energia rinnovabile prodotta localmente: 13. Fattore di conversione in energia primaria: 14. Indice di prestazione energetica globale dell edificio EPgl: 15. Edificio a energia quasi zero: Alternativa? Edificio a energia quasi zero, edificio ad EPgl EPH,nd EPC,nd (EPf.rinn / altissima prestazione energetica in cui i valori EPgl) x 100 dell indice di prestazione energetica globale (EPgl), di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale (EPH,nd) ed estiva (EPC,nd), sono correlati tra loro e con la quota

2 di utilizzo delle fonti rinnovabili (EPf.rinn / EPgl x 100) nel rispetto delle combilazione riportate tabella che segue: Combinazione 1 < 0,25 EPglL 2 < 0,15 EPglL < 0,25 EPH,nd,L < 0,15 EPH,nd,L < 0,25 EPC,nd,L < 0,15 EPC,nd,L Rendimento globale medio stagionale per un dato servizio: 17. Edificio di riferimento 18. Edificio sottoposto a ristrutturazione importante : 19. edificio sottoposto a riqualificazione energetica : 20. impianto di ventilazione : Modifiche allegati 192 (e DM 26 giugno 2009) con DM (?certificazione?) 1. Allegato A Definizioni - generatore di calore: - macchina frigorifera: nell ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore realizzando un ciclo termodinamico inverso, anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. - pompa di calore: dispositivo o insieme di dispositivi che permette di sottrarre calore dall ambiente esterno o da una sorgente a bassa temperatura e di trasferirlo all ambiente interno a temperatura controllata realizzando un ciclo termodinamico inverso, anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. - Impianto termico (impianto per la climatizzazione estiva e/o invernale): impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari o alla sola produzione di acqua calda per gli stessi usi, inteso come sistema comprendente, ove esistenti, i sottosistemi di produzione, accumulo, distribuzione, emissione, per quanto attiene la climatizzazione, ed erogazione, per l acqua sanitaria, nonché gli organi di regolazione e di controllo. Non sono considerati impianti termici i sistemi di produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale. Ai soli fini del calcolo della prestazione energetica di una singola unità immobiliare sono considerati impianti termici per la climatizzazione invernale apparecchi autonomi, con produzione interna di calore, per riscaldamento installati in modo fisso, a esclusione di caminetti aperti. - impianto idrico sanitario: impianto tecnologico di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nella definizione di impianti termico, e comprendente sistemi di produzione, accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua ai terminali di erogazione dell edifici. L impianto idrico sanitario può assolvere al servizio acqua calda sanitaria nei casi in cui tale servizio non sia incluso nella definizione di impianti termico. - impianto centralizzato: un impianto destinato a servire almeno due unità immobiliari. - impianto di nuova istallazione: impianto installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico. - Cogenerazione : produzione simultanea di energia elettrica e termica (vedi Direttiva) - Unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kw - Impianto termico combinato: Vedi sistema tecnico - Responsabile dell impianto termico: l occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche. - Terzo responsabile dell impianto termico: la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici; - conduttore: Operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione. - manutentore: Soggetto, abilitato ai sensi della legislazione vigente, incaricato di eseguire operazioni di controllo e manutenzione. - SEER ART. 3 (Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti)

3 1. Ai fini dell articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, quali metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, si adottano le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, e loro successive modificazioni: i) UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell edificio per la climatizzazione estiva e invernale; ii) UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l illuminazione; iii) UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; iv) UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria; vi) per il calcolo della prestazione energetica attraverso metodi di simulazione dinamica, previsto al comma 3, dell articolo 6, le metodologie validate in base alla norma UNI EN si considerano rispondenti ai fini del presente decreto. TITOLO I CRITERI GENERALI E REQUISITI DEGLI EDIFICI Cap I ART. 6. (Criteri e requisiti comuni a tutte le categorie di edifici nel caso di nuova costruzione, di ristrutturazione importante e di riqualificazione energetica) 4. Nelle ristrutturazioni e nelle riqualificazioni energetiche di edifici esistenti, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 15 centimetri, nel rispetto contemporaneo dei seguenti requisiti: - il rendimento medio stagionale dell impianto di riscaldamento ( H ), sia superiore di almeno il 20% al valore fissato.., - il rendimento medio stagionale dell impianto di raffrescamento ( H ), nel caso di fornitura anche di questo servizio, sia superiore di almeno il 20% al valore fissato.., - la temperatura del fluido termovettore dell impianto di riscaldamento sia inferiore a.. - la temperatura del fluido termovettore dell impianto di raffresacamento sia superiore a.. ART. 10 (successivamente unificare con art. 11?) (Criteri e requisiti degli edifici residenziali di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti) 1. Il presente articolo si applica agli edifici residenziali della categoria E1, così come definita in base alla destinazione d uso all articolo 2. Per gli edifici di cui al comma 1, in sede progettuale si procede alla determinazione dei seguenti indici di prestazione energetica (espressi in kwh/m 2 anno), rendimenti e parametri che ne caratterizzano l efficienza energetica: - EP H,nd : indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell edificio; - H : rendimento medio stagionale dell impianto di riscaldamento; - EP H : indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale; - EP W : indice di prestazione energetica per la produzione dell acqua calda sanitaria; - W : rendimento medio stagionale dell impianto di produzione dell acqua calda sanitaria; - EP V : indice di prestazione energetica per la ventilazione; - EP C,nd : indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell edificio (compreso l eventuale controllo dell umidità);

4 - C : rendimento medio stagionale dell impianto di raffrescamento ( compreso l eventuale controllo dell umidità); - EP C : indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (compreso l eventuale controllo dell umidità); - EP gl = EP H + EP W + EP V + EP C : indice della prestazione energetica globale dell edificio; - [(EP f.rinn / EPgl) x 100]: quota di utilizzo delle fonti rinnovabili, con EP f.rinn : indice di prestazione energetica coperto con l utilizzo di fonti rinnovabili prodotte localmente; - H T : coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente; H' T = H T /A, dove H T è la sommatoria dei prodotti delle trasmittanze per le rispettive superfici disperdenti dell edificio e A è la sommatoria delle superfici disperdenti dello stesso edificio; (ENEA); - Area solare equivalente (CTI) Tramittanza periodica media (Specificare quali strutture - CTI) e alla verifica che: a) EP H,nd, EP C,nd e EP gl risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici calcolati per l edificio di riferimento (EP H,nd,L(2010), EP C,nd,L(2010), e EP gl,l(2010),), come definito al comma 16, dell articolo 2, i cui parametri energetici e le caratteristiche termiche sono dati nella Tabella 1, dell Allegato 1. b) H, W e C risultino superiori ai valori dei corrispondenti rendimenti calcolati per l edificio di riferimento ( H,L(2010),, W,L(2010), e C,L(2010),) come definito al comma 3, dell articolo 2, i cui parametri energetici e le caratteristiche termiche sono dati nella Tabella 1, dell Allegato 1 c) H' T risulti inferiore al valore del corrispondente coefficiente H' T,L(2010), calcolato per l edificio di riferimento (???) / riportato in tabella 2 dell Allegato 1; d) Area solare equivalente (CTI). Tabella.. e) Tramittanza periodica media (Specificare quali strutture - CTI) Tabella 3. Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti ai commi 8 e 9 dell Allegato A al decreto legislativo, i requisiti dei parametri e dei rendimenti di cui alle lettere da a) a c) ed e), del comma 2, devono prevedere valori più performanti del 10 per cento. Analogo incremento di prestazione deve essere rispettano all entrata in vigore degli aggiornamenti al 2014, di cui al comma Gli indici di prestazione EP, espressi in kwh/m 2 anno, sono riferiti a una superficie utile A N (in m 2 ) espressa in funzione del volume lordo climatizzato V(m 3 ) attraverso la seguente formula: A N = (1/hg - 0,04 m -1 ). V dove h g è l altezza interpiano in m. (ENEA) Dal 1 gennaio 2014, ai fini delle verifiche di cui alle lettere da a) a e) del comma 2, i valori degli indici, dei rendimenti e dei coefficienti calcolati per l edificio di riferimento sono aggiornati come segue: a) EP gl,l(2014) = EP gl,l(2010), 25%;.. b) H,L (2014) = ; c) H' T(2014) = d).. e).. 5 Dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti ai commi 8 e 9 dell Allegato A al decreto legislativo, e dal 1 luglio 2020 anche per tutti gli altri edifici, ai fini delle verifiche di cui alle lettere da a) a e) del comma 2, i valori degli indici, dei rendimenti e dei coefficienti calcolati per l edificio di riferimento sono aggiornati come segue: a) EP gl,l(2019) = EP gl,l(2010), 50%;.. b) H,L (2019) = ; c) H' T (2019) = d).. e)..

5 Inoltre, con le medesime scadenze, devono essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti: i) una quota di utilizzo delle fonti rinnovabili [(EP f.rinn / EPgl) x 100], almeno pari al 50% ; ii) un valore medio della trasmittanza termica uguale o inferiore a X W/m 2 K per i componenti opachi e uguale inferiore a Y W/m 2 K per i componenti trasparenti; 7. Gli indici di prestazione e i rendimenti di cui al comma 2 devono essere determinati con le medesime metodologie di calcolo sia per l edificio oggetto della verifica progettuale che per l edificio di riferimento. Le metodologie adottate sono riportate al comma 1, dell articolo Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, è resa obbligatoria la effettuazione delle verifiche e il rispetto dei requisiti di cui all Allegato TT in materia di protezione dall irraggiamento solare delle chiusure trasparenti ed opache. Capitolo III CRITERI GENERALI E REQUISITI GENERALI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI ART. 13 (Criteri e requisiti per la riqualificazione energetica degli impianti termici) 6. Nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione delle macchine frigorifere dei generatori, come previsto all articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 2) e 3), del decreto legislativo, per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d uso all articolo, si applica quanto previsto alle lettere da a), a..) che seguono: a) calcolo del rendimento globale medio stagionale dell impianto termico di climatizzazione estiva e verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite di cui ai commi 2 degli articoli 10 e 11; b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica e di sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare, ove tecnicamente possibile. c) nel caso di sostituzione di generatori di freddo, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell energia, incluse quelle di cui alla lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni: i) le nuove pompe di calore macchine frigorifere elettriche o a gas, con potenza utile nominale maggiore di 12 kw, abbiano un indice di efficienza energetica (EER) non inferiore a valori riportati nella tabella 7, dell Allegato 4; ii). iii).. TITOLO II INTEGRAZIONI FONTI RINNOVABILI ART. 16 (Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione) 1. Negli edifici di nuova costruzione e nel caso di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione, fatte salve specifiche disposizioni regionali in materia, è reso obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura

6 dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento (?) secondo i principi minimi di integrazione e le modalità di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n Ai fini di tutte la valutazioni e verifiche del presente decreto compresa la determinazione della quota di utilizzo delle fonti rinnovabili, (EPf.rinn / EPgl) x 100, devono essere rispettate le seguenti condizioni: - si tiene conto solo dell energia rinnovabile prodotta nel confine del sistema; - può essere conteggiata solo l energia rinnovabile direttamente utilizzata nell edificio stesso per i servizi energetici che sono oggetto del calcolo della prestazione energetica e/o della certificazione energetica dell edificio; - nella determinazione della quota di utilizzo delle fonti rinnovabili non si tiene conto dell energia elettrica da fonte rinnovabile utilizzata per la produzione diretta di energia termica (effetto Joule) per il riscaldamento. 3. L inosservanza dell obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI ART... (Zone climatiche estive) 1. Ai fini delle misure relative alla climatizzazione estiva degli edifici, il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti 7 zone climatiche in funzione del parametro vettore climatico C (????) che ha per componenti le caratteristiche climatiche del sito (Temperatura, Umidità, Irradiazione). Le 7 classi individuate contraddistinte dalle lettere da A a G in ordine crescente di severità climatica estiva, cioè di fabbisogno di energia di climatizzazione estiva. CLASSE Range vettore climatico ridotto standard A B C D E F G < La tabella Z dell Allegato.., riporta per ciascuna provincia la zona climatica di appartenenza. Detta tabella può essere modificata ed integrata, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'enea ed in conformità ad eventuali metodologie che verranno fissate dall'uni. ALLEGATO 1 (Articolo.., comma..) Edilizia residenziale Descrizione dell edificio di riferimento e parametri di verifica Tabella 7. Requisiti minimi per i COP ed EER di pompe di calore Tipologia per Macchine Macchine Macchine vettore energeticoreversibili solo solo riscaldamento raffrescamento Macchine COP= 3,1 COP= 3,3 EER= 3,0 elettriche EER= 2,9 Macchine ad assorbimento e endotermiche COP= 1,4 EER= 0.6 COP= 1,5 EER= 0.6 I valori possono essere ridotti del 5% per macchine elettriche con azionamento a velocità variabile. La prestazione deve essere misurata in conformità alle norme:

7 per le pompe di calore elettriche in base alla EN 14511; per le pompe di calore a gas ad assorbimento in base alla EN (valori di prova sul p.c.i.); per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla EN Al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle tabelle seguenti. Condizioni di prova per pompe di calore elettriche o endotermiche (riscaldamento) Tipo di pompa di Ambiente esterno [ºC] calore aria/aria Bulbo secco all entrata: 7 Bulbo umido all entrata: 6 aria/acqua Bulbo secco all entrata: 7 Bulbo umido all entrata: 6 salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Temperatura uscita: -3 salamoia/acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura uscita: -3 acqua/aria Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12 acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura uscita: 7 Ambiente interno [ºC] Bulbo secco all entrata: 20 Bulbo umido all entr.: 15 Temperatura entrata: 30 Bulbo secco all entrata: 20 Bulbo umido all entr.: 15 Temperatura entrata: 30 Bulbo secco all entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15 Temperatura entrata: 30 Condizioni di prova per pompe di calore elettriche o endotermiche (raffrescamento) Tipo di pompa di Ambiente esterno [ºC] calore aria/aria Bulbo secco all entrata : 35 Bulbo umido all entr.: 24 aria/acqua Bulbo secco all entrata : 35 Bulbo umido all entr.: 24 salamoia/aria Temperatura entrata: 30 salamoia/ acqua Temperatura entrata: 30 acqua/aria Temperatura entrata: 30 acqua/acqua Temperatura entrata: 30 Ambiente interno [ºC] Bulbo secco all entrata: 27 Bulbo umido all entr.: 19 Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 Bulbo secco all entrata: 27 Bulbo umido all entr.: 19 Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 Bulbo secco all entrata: 27 Bulbo umido all entr.: 19 Temperatura entrata: 23 Condizioni di prova per pompe di calore ad assorbimento (riscaldamento) Tipo di pompa di Ambiente esterno [ºC] Ambiente interno [ºC]

8 calore aria/aria Bulbo secco all entrata: 7 Bulbo secco entrata: 20 C Bulbo umido all entrata: 6 aria/acqua Bulbo secco all entrata: 7 C Bulbo umido all entrata: 6 salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco entrata: 20 C salamoia/ acqua Temperatura entrata: 0 C acqua/aria Temperatura entrata: 10 Bulbo secco entrata: 20 C acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura uscita:35 C

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