SETTORE AMBIENTE SERVIZIO TUTELA E SVILUPPO FAUNA

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1 SETTORE AMBIENTE SERVIZIO TUTELA E SVILUPPO FAUNA DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA Oggetto Istituzione 1 del Centro di Recupero Animali Selvatici dell Associazione LIPU denominato OTUS. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E SVILUPPO FAUNA Decisione 1. Autorizza l istituzione del Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) denominato OTUS del quale l Arch. Nadia Caselli 2, per conto dell Associazione LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), sarà la responsabile avendone la piena disponibilità 3, da ubicarsi come di seguito indicato: - Strutture di prima degenza e isolamento sanitario; nella porzione di immobile al piano terra di via Bentini 38 in Bologna, censito al C.F. al foglio 22, particella 108 parte, di proprietà del Comune di Bologna, oggetto di specifica convenzione 4 tra la proprietà e la LIPU per attività esclusiva di Ricovero, cura, accudimento della fauna selvatica malata e/o ferita. - Strutture e siti di riabilitazione, nella seguente articolazione territoriale decentrata 5 ; Bologna via del Rosario 24 Molinella Via Redenta 6 Budrio Via Bolognetta 12 Crevalcore Via Argini nord Ai sensi degli articoli 26, comma 6bis e 62, comma 1, lett. g) della L.R. 8/94 e successive modificazioni e della Delibera Giunta Regionale Emilia-Romagna n del 28 dicembre Nata a Bologna il 26/01/1958, accreditata delegata LIPU per la Provincia di Bologna, con lettera in data 10 maggio 2013 del Direttore Generale di LIPU BirdLife Italia, Dott. Danilo Selvaggi. 3 Veder verbale di consegna di porzione dell immobile di proprietà comunale posto in Bologna, via Bentini n. 38 piano terra, dal Settore Salute, Sport e Città Sana del Comune di Bologna, All Associazione LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) nella persona dell Arch. Nadia Caselli, delegata LIPU per la Provincia di Bologna, sulla base della Determina Dirigenziale n /2013 del Settore Salute, Sport e Città Sana del Comune di Bologna. 4 Vedere testo della Convenzione fra il comune di Bologna e l associazione LIPU per la concessione a titolo gratuito di un immobile di proprietà comunale sito in via Bestini 38 per lo svolgimento di attività di cura e ricovero della fauna selvatica nell ambito del regolamento su irapporti con le libere forme associative, repertato al n del Comune di Bologna. 5 Vedere atti di assenso dei proprietari e conduttori acquisti agli atti e contenuti in originale nel fascicolo /7/ Riferimenti catastali (Foglio 79, Mappale 131).

2 Monteveglio Via Cà Bianca 11 San Giovanni in Persiceto Area di Riequilibrio Biologico La Bora E tutti gli altri siti che dovessero essere successivamente comunicati, se verificati idonei dalla Provincia di Bologna. 1. Riconosce al CRAS OTUS il livello operativo di classificazione A, individuandolo con il numero progressivo 02 ; 2. Autorizza il CRAS OTUS al ricovero delle seguenti specie di fauna selvatica: - specie di fauna selvatica autoctona particolarmente protette, individuate al comma 1 dell art. 2 della Legge 157/92, con esclusione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l incolumità pubblica di cui all allegato A del Decreto del Ministero dell Ambiente del 19 aprile , e con esclusione altresì di tutte le specie di ungulati selvatici. - specie di fauna selvatica autoctona, sia protette che soggette a prelievo venatorio, non ricomprese in quelle elencate all art.2 comma 1 della Legge 157/92, individuabili nell elenco di cui all allegato A) delle direttive regionali relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26 comma 6 bis e 62 comma 1 lett. g) della l. r. 8/94 e successive modifiche, con esclusione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l incolumità pubblica di cui all allegato A del Decreto del Ministero dell Ambiente del 19 aprile e con esclusione altresì di tutte le specie di ungulati selvatici. 4. Autorizza, altresì, il CRAS OTUS al recupero, riabilitazione, studio e successivo reinserimento in natura delle specie meglio specificate al punto 3 e per le quali la presente autorizzazione viene rilasciata, consentendo altresì lo svolgimento di attività didattiche per promuovere e divulgare la conoscenza della fauna selvatica e del suo habitat. A tal fine possono essere utilizzati esclusivamente animali non più restituibili alla natura. 5. Autorizza, peraltro, il CRAS OTUS alla detenzione di tutti quegli esemplari che non si dovessero dimostrare più idonei alla riabilitazione ed alla successiva liberazione. 6. Stabilisce che la presente autorizzazione abbia validità di anni cinque con decorrenza dall 1 luglio 2013 e scadenza il 30 giugno 2018 fatta salva la revoca anticipata nel caso venissero a cessare i requisiti di legge sussistenti all atto del rilascio, ovvero non fossero rispettate, dal responsabile del centro, le seguenti prescrizioni: provvedere alla tenuta e aggiornamento giornaliero del registro di carico e scarico, del modello di cui all allegato al presente atto; 7 Pubblicato in G.U. n. 232 del 03/10/1996, così come modificato dal Decreto del Ministero dell Ambiente del 26 aprile 2001, pubblicato in G.U. n. 111 del 05/05/ Idem nota 7.

3 comunicare alla Provincia l'avvenuta consegna degli animali deceduti agli Enti individuati dalla Provincia stessa tra quelli previsti al punto 9 della direttiva regionale; concordare con la Provincia, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all allegato C della direttiva regionale, un protocollo delle modalità e dei termini di rilascio per tipologia di specie; comunicare alla Provincia tempi, modi e località dei rilasci; redigere e trasmettere alla Provincia entro il mese di gennaio una relazione sull attività svolta dal Centro nel corso dell anno precedente; vietare ad estranei l accesso alle aree ove siano presenti animali in recupero; le visite guidate possono interessare voliere o recinti ove siano custoditi animali non più restituibili alla natura, garantendo comunque condizioni di tranquillità e benessere per gli stessi; assicurare, agli animali e al personale operante nel centro, adeguati standard igienici per le strutture, gli accessori, gli alimenti e per la gestione dei rifiuti; adeguare 9, nel corso di validità del quinquennio, i box/voliere presenti nel Centro che sono risultati non esattamente corrispondenti alle misure richieste dalla normativa regionale; rispettare comunque, per tutto quanto non previsto dalla presente autorizzazione, le disposizioni contenute nelle direttive regionali Dispone che, nel caso di richiesta di rinnovo presentata entro la data di scadenza sopra indicata, la validità del presente provvedimento è da intendersi prorogata fino al suo eventuale rinnovo 11. Motivazioni La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e successive modifiche, prevede 12 l'emanazione da parte delle regioni di norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà. La Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria prevede 13 che la Regione emani specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. 9 E ammessa la deroga ogni qual volta tali misure non permettano una adeguata manualità sugli animali feriti che dovrà sempre essere garantita. 10 Delibera di Giunta regionale n del 28 dicembre 2001 Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26 comma 6 bis e 62 comma 1 lett. g) della L. r. 8/94 e successive modifiche 11 O diniego. 12 All articolo 4 comma All articolo 6 bis.

4 Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna. La Delibera di Giunta Regionale n del 28 dicembre 2001 con la quale sono state emanate le Direttive 14 relative al recupero della fauna selvatica, ha demandato alle Province la facoltà di rilasciare le autorizzazioni per istituire o rinnovare i Centri di Recupero Fauna Selvatica, assumendo come eventuale limite il raggiungimento di una organizzazione gestionale idonea a soddisfare le esigenze di cui al punto 1 della direttiva richiamata. Detta limitazione è soggetta alla previa definizione del quadro delle esigenze e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni, dando priorità alle associazioni, riconosciute o iscritte nei registri del volontariato, che nel loro statuto prevedano lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 della direttiva medesima, ed in particolare alle organizzazioni che da tempo operino con affidabilità sul territorio di competenza. In data 3 giugno 2013, la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), rappresentata dall Arch. Nadia Caselli 15, nata a Bologna il 26/01/1958, in qualità di delegata provinciale protempore, ha manifestato la volontà di aprire un Centro Recupero Fauna Selvatica da denominarsi OTUS. A questo fine è stata prodotta apposita istanza 16 tendente ad ottenere l autorizzazione all istituzione del CRAS denominato OTUS con livello operativo di classificazione A, corredata di tutta la documentazione prevista al punto 4 della direttiva regionale richiamata, nonché della dichiarazione attestante la presenza del Direttore Sanitario e dell ambulatorio Veterinario di riferimento. Ai fini del rilascio della presente autorizzazione si è tenuto conto dell esito dell istruttoria curata congiuntamente dalle Unità Operative Gestione Faunistica e Amministrativa del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna e del riferimento tecnico 17 redatto dai Responsabili dal quale si evince che l'istanza pervenuta era ritualmente documentata e tecnicamente giustificata. Nel corso della stessa istruttoria sono state verificate la conformità della istanza e della relativa documentazione 18 alla normativa che regola la materia. In data 10 giugno 2013, si è effettuato un sopralluogo, nell ambito dei locali che accoglieranno le Strutture di prima degenza e isolamento sanitario, alla presenza del Responsabile del Centro, che ha dato esito favorevole. Il presente provvedimento è adottato in base ai poteri attribuiti dall articcolo 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, dall articolo 47 dello Statuto della Provincia di Bologna e dagli articoli 22, 23, 24, 25 e 27 del Regolamento di Organizzazione. 14 Ai sensi degli articoli 26 comma 6bis e 62 comma 1 lettera g) della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e successive modifiche. 15 Vedere nota n Acquisita in atti al Pg n del 03/06/2013 cl /7/ Acquisito in atti al Pg n del 24/06/2013 cl /7/ Con particolare riferimento a: generalità del richiedente, titolo di disponibilità dei beni e delle strutture, ubicazione e planimetria del CRAS, elenco delle specie di cui il CRAS intende occuparsi, individuazione del responsabile del CRAS, individuazione del direttore sanitario del CRAS, individuazione dell'ambulatorio veterinario a cui fare riferimento, documentazione attestante la conformità delle strutture alle vigenti disposizioni sanitarie ed edilizie.

5 Ricorso Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell atto o dalla piena conoscenza di esso 19. Allegati Modello del REGISTRO DI CARICO/SCARICO per il controllo della detenzione, della cura e della mobilità dei soggetti ricoverati. Bologna, 27/06/2013 La Dirigente MAURA GUERRINI Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'amministrazione Digitale' 19 Vedi l articolo 3 comma 4 della Legge 241/90.

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