Colpo d occhio sulle principali delibere delle Regioni italiane
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- Mariana Basile
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1 Colpo d occhio sulle principali delibere delle Regioni italiane Regione Principali modifiche rispetto alle linee guida nazionali Riferimento normativo Fonte: Solar Energy Report
2 PIEMONTE Delibera della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n Sulla base dell istruttoria condotta, sono stati individuati come non idonei all installazione di impianti fotovoltaici a terra i siti e le aree seguenti (..): 1. aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale e specificamente i siti inseriti nel patrimonio mondiale dell Unesco, le aree interessate dai progetti di candidatura a siti Unesco, i beni culturali e paesaggistici, le vette e crinali montani e pedemontani, i tenimenti dell Ordine Mauriziano; 2. aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991 e aree protette regionali di cui alla l.r. 12/1990 e alla l.r. 19/2009, siti di importanza comunitaria nell ambito della Rete Natura 2000; 3. aree agricole e specificamente i terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d uso del suolo, le aree agricole destinate alla produzione di prodotti Docg e Doc e i terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico; 4. aree in dissesto idraulico e idrogeologico.
3 Delibera assembleare Progr. n. 28 del 6 dicembre 2010 B) Sono considerate idonee all installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo: 1) le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d acqua (art. 17 del Ptpr), qualora l impianto fotovoltaico sia realizzato da un impresa agricola e comunque fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 200 kw; (..) 2) le zone sotto elencate, qualora l impianto fotovoltaico sia realizzato da un impresa agricola, la superficie occupata dall impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola disponibile, la potenza nominale complessiva dell impianto sia pari a 200 kw più10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 kw per ogni ettaro di terreno posseduto, con un massimo di 1 MW per impresa e l impianto risulti coerente con le caratteristiche essenziali e gli elementi di interesse paesaggistico ambientale, storico testimoniale e archeologico che caratterizzano le medesime zone, alla luce delle possibili alternative localizzative nell ambito delle aree nella disponibilità del richiedente: - le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, (art. 19 del Ptpr), - le aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, le zone di tutela della struttura centuriata, le zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 21, comma 2, lettere b.2., c. e d., del Ptpr); - le partecipanze, le bonifiche storiche di pianura e aree assegnate alle Università agrarie, comunali, comunelli e simili e le zone gravate da usi civici(art.23, comma 1, lettere a. b. c. e d., del Ptpr); - elementi di interesse storico testimoniale (art. 24 del Ptpr); - i dossi di pianura (art. 20, comma 2, del Ptpr) e i crinali non individuati dai Ptcp come oggetto di particolare tutela (art. 20, comma 1, lett. a), del Ptpr); (..) 3) le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai metri (art. 9, comma 5, del Ptpr), qualora l impianto fotovoltaico sia destinato all autoconsumo; (..) 4) le aree agricole, non rientranti nella lettera A, nelle quali sono in essere coltivazioni certificate come agricole biologiche, a denominazione di origine controllata (Doc), a denominazione di origine controllata e garantita (Docg), a denominazione di origine protetta (Dop), a indicazione geografica protetta (Igp) e a indicazione geografica tipica (Igt) qualora la superficie occupata dall impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità dell azienda agricola e la potenza nominale complessiva dell impianto sia pari a 200 kw più 10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 kw per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 MW per azienda; (..) 5) le zone C dei Parchi nazionali, interregionali e regionali, istituiti ai sensi della L. n. 394/91 nonché della L.R. n. 6 del 2005, e le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/Ce (Siti di Importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/Ce (Zone di Protezione Speciale) non rientranti nella lettera A punti 4 e 5 qualora la superficie occupata dall impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie in disponibilità del richiedente e la potenza nominale complessiva dell impianto non sia superiore a 200 kw; (..) 6) le aree agricole incluse nelle zone D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005 qualora la superficie occupata dall impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità del richiedente e la potenza nominale complessiva dell impianto sia pari a 200 kw più 10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 kw per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 MW per richiedente; (..) 7) le aree in zona agricola non rientranti nella lettera A) e nei punti precedenti della presente lettera B), qualora l impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente. Non costituiscono fattori di discontinuità i corsi d acqua, le strade e le altre infrastrutture lineari. Per i Comuni montani, l impianto non può superare la quota del 10% delle particelle catastali anche non contigue nella disponibilità del richiedente; (..) EMILIA ROMAGNA
4 MOLISE Legge regionale 7 agosto 2009, n. 22. modificata da Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 23. Art Nell ambito delle competenze regionali stabilite dall articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni e integrazioni, la Regione Molise individua le seguenti aree come non idonee all installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: a) parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali; b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione; c) zone di protezione e conservazione integrale dei Piani territoriali paesistici; c-bis) l area costituita dalla Valle del Tammaro e dai rilievi che la delimitano, in quanto contesto dei più rilevanti valori archeologici emergenti dal territorio regionale (aggiunto dalla modifica n. 23) 1.BIS Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all allegato 3, lett. f), del decreto del ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 recante Linee guida per l autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, costituiscono aree e siti non idonei alla installazione di impianti eolici le aree e i beni di notevole interesse culturale così dichiarati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell articolo 136 del medesimo decreto legislativo (aggiunto dalla modifica n. 23) 2. Le Zone di protezione ambientale (Zps) e le aree Iba (Important bird area) sono da intendersi quali aree non idonee all installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, salvo quanto previsto all articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto del ministro dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Zsc) e a Zone di protezione speciale (Zps).). 3. I territori ricadenti nei Siti di interesse comunitario (Sic) sono da intendersi quali aree idonee all installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica, effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 357/1997 e della valutazione di impatto ambientale.
5 Procedure per l attuazione degli obiettivi del Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (Piear), pubblicate sul Bur in data 31/12/2010 Art. 4 - Interventi soggetti ad autorizzazione unica regionale Sono soggetti ad autorizzazione unica regionale di cui all art.12 del D.lgs 387/03 le seguenti tipologie di impianti: - impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale complessiva superiore a kw; - impianti solari termodinamici; - impianti fotovoltaici con potenza nominale complessiva superiore a kw; - impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse con potenza elettrica installata superiore a 999 kwe; - impianti idroelettrici con potenza elettrica installata superiore a 250 kw. Art. 5 - Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività 1. Sono soggetti alla disciplina della Denuncia di inizio attività (Dia) di cui agli art.22 e 23 del Dpr. 380/2001: - impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale complessiva non superiore a kw; - impianti fotovoltaici classificati come non integrati ai sensi del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 con potenza nominale complessiva non superiore a kw; - impianti fotovoltaici in qualunque taglia e tipologia classificati per autoconsumo ai sensi del decreto legislativo n.79 del 16 marzo 1999 e s.m.i, con i limiti, per gli impianti a terra, (rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile, non inferiore ad 1/10) nelle aree indicate nell Appendice A del Piear al paragrafo ai punti i ed ii ; - impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse con potenza elettrica installata non superiore a 999 kw e/o potenza termica installata non superiore a kw; - impianti idroelettrici con potenza elettrica installata non superiore a 250 kw; - rifacimento totale o parziale di impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportino variazioni della potenza, delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell area destinata ad ospitare gli impianti stessi; - varianti non sostanziali ai progetti approvati per le quali non è richiesto il rilascio di un nuovo assenso da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento unico di cui all art.12 del d.lgs. n.387 del 29 dicembre 2003 e che non comportino, variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse, nonché dell assetto organizzativo e funzionale, della potenza totale dell impianto e delle relazioni con gli aspetti ambientali pertinenti. Nel caso di interventi soggetti a Dia, in relazione ai quali sia necessario acquisire concessioni di derivazioni a uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegate alla Dia, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza. Sono realizzabili mediante Dia gli impianti, nonché le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. In tal caso, le autorizzazioni, i nulla osta o atti d assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa sono allegati alla Dia (verifica gestore rete/preventivo per la connessione). Per gli impianti soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente. Il ricorso alla Dia è consentito al proponente che abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dall impianto, dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili. Ai fini del conteggio delle potenze massime autorizzabili per ciascuna fonte rinnovabile rispetto alle previsioni di crescita di cui alla tabella 1-4 del Piear, la Dia deve essere preliminarmente inviata all Ufficio regionale competente per ottenere il visto di accettabilità da presentare al Comune territorialmente competente per l accoglimento della stessa Dia a eccezione degli impianti di micro generazione di potenza non superiore a 100 kw. Il Comune competente sul cui territorio ricade l impianto non potrà accettare la Dia di qualunque tipologia di fonte rinnovabile priva del visto di accettabilità rilasciato dall Ufficio competente della Regione Basilicata apposto sul Modello B, specifico per ciascuna fonte rinnovabile, allegato al presente disciplinare. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all articolo 1, comma 2 della legge 241 del 1990, resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla Dia, per il Procedimento unico di cui all art. 12 del decreto legislativo 387/2003. BASILICATA
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