Foglio Informativo per operazioni di locazione finanziaria (leasing) di Beni Strumentali e Veicoli Industriali

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1 Foglio Informativo per operazioni di locazione finanziaria (leasing) di Beni Strumentali e Veicoli Industriali Informazioni sulla società di Leasing Crédit Agricole Leasing Italia è un intermediario finanziario con sede legale in Via Imperia, Milano - Telefono Telefax , capitale sociale di Euro =, iscritto al Registro delle Imprese di Milano numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA: Iscritto al n nell'elenco Generale ed al n nell'elenco Speciale degli Intermediari Finanziari ex D.Lgs. n. 385/1993. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA ed appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari; indirizzo di posta elettronica: info@ca-leasing.it Che cos'è la locazione finanziaria (Leasing) La locazione finanziaria è una operazione di finanziamento a medio-lungo termine posta in essere con una banca o con un intermediario finanziario che concede un bene per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone, comprensivo di capitale e interessi calcolati secondo il tasso - fisso o variabile - indicato nel contratto. Alla fine del contratto, il cliente può acquistare il bene ad un prezzo prestabilito. I RISCHI DELL'OPERAZIONE E DI PARTICOLARI TIPI DI LEASING I rischi tipici della locazione finanziaria riguardano sia il bene che il finanziamento. Il cliente-utilizzatore si assume tutti i rischi che possono riguardare il bene, come la mancata o ritardata consegna, i vizi, i difetti, la perdita, la distruzione, il furto, la manutenzione, ordinaria e straordinaria. In tutti questi casi, il cliente deve continuare a pagare i canoni e può far valere i suoi diritti verso il fornitore del bene. Il cliente è tenuto a pagare tutti i costi fiscali connessi al bene o all'operazione, di cui pertanto sopporta i relativi rischi anche se gli stessi dovessero emergere successivamente al momento della firma del contratto. Se il contratto è a tasso fisso, il cliente pagherà sempre lo stesso canone anche se i tassi scendono, mentre se il contratto è a tasso indicizzato, il cliente subirà una variazione del canone, in aumento se i tassi aumentano o in diminuzione in caso di riduzione dei tassi. Nel leasing su impianti da costruire vi possono essere i seguenti ulteriori rischi in capo al cliente: il bene non viene costruito, oppure viene consegnato in ritardo, oppure può essere difforme dal progetto iniziale o presentare un abuso ad esempio edilizio, oppure può subire un aumento di costi che aumentano l'importo dei canoni della locazione finanziaria. Nei contratti di leasing su beni Strumentali o Veicoli Industriali, il cliente ha l'obbligo di assicurare i beni medesimi contro i rischi di incendio e furto avendo cura di stipulare le polizze assicurative con primaria Compagnia di Assicurazione. Come tutte le coperture assicurative, i rischi tipici consistono nel fatto che il rimborso copre solo i rischi e gli eventi espressamente assicurati entro i limiti delle franchigie e di massimali pattuiti; il cliente pertanto deve porre particolare attenzione alla scelta della polizza assicurativa sul bene oggetto del contratto di leasing. L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta dei seguenti servizi aggiuntivi: - polizza assicurativa su veicoli industriali contro i rischi di "Incendio e Furto"; - polizza assicurativa su veicoli industriali contro i rischi di "Incendio, Furto e Kasko"; - polizza assicurativa su beni strumentali "All Risk"; - polizza assicurativa su beni strumentali "Rischi nominati". Il servizio aggiuntivo è proposto da Crédit Agricole Leasing Italia sulla base di una convenzione assicurativa stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazioni; il cliente può aderire all'offerta del servizio accessorio in oggetto come alternativa all'obbligo di assicurare direttamente il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria presso una primaria Compagnia di Assicurazione. Come tutte le coperture assicurative, i rischi tipici consistono nel fatto che il rimborso copre solo i rischi e gli eventi espressamente assicurati entro i limiti delle franchigie e di massimali pattuiti. Crédit Agricole Leasing Italia, per propria policy interna, non svolge l'attività di erogazione di credito ai consumatori quale prevista e disciplinata dagli articoli da 121 a 126 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, cioè non stipula contratti di credito con consumatori per ammontare unitario inferiore ad Euro ,01; per i contratti di leasing, tale importo deve intendersi comprensivo dell'i.v.a. ed al netto dell'eventuale canone iniziale versato dal cliente contestualmente alla sottoscrizione del contratto

2 Agevolazioni per le PMI (micro, piccole e medie imprese) Crédit Agricole Leasing Italia ha aderito alla Convenzione del , sottoscritta dal Ministero dello Sviluppo Economico, da Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) e dall'associazione Bancaria Italiana (ABI), che al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, consente alle micro, piccole e medie imprese (PMI), ai sensi dell'art. 2 della L. 98/13, di accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti ad uso produttivo, anche mediante operazioni di leasing finanziario. Le banche e gli intermediari finanziari potranno utilizzare il nuovo Plafond di 2,5 miliardi di euro, messo a disposizione dalla CDP per il finanziamento delle PMI, operanti in tutti i settori produttivi, che realizzano investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali. La convenzione sottoscritta il da Crédit Agricole Leasing Italia prevede che quest'ultima ceda a CDP i crediti e le garanzie derivati dai finanziamenti erogati, a valere sui fondi forniti da CDP alla società di leasing. Crédit Agricole Leasing Italia opera, inoltre, con il Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la possibilità, per le piccole e medie imprese, di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento. Per le imprese diverse da quelle agricole e da quelle operanti nel settore della pesca ed acquacoltura, le agevolazioni sono, inoltre, cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'articolo 15 del regolamento GBER (Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008). Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 mentre possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all'articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime fissate dal regolamento di riferimento. Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008. Qualora l'agevolazione concedibile, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l'intensità massima prevista dai regolamenti richiamati, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensità massime previste dal regolamento di riferimento. Il contributo del Ministero L'agevolazione è prevista nella forma di un contributo, concesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in favore delle PMI; esso copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti, in relazione agli investimenti realizzati, ed è pari all'ammontare complessivo degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni. Il Ministero con circolare del n. 4567, pubblicata nel sito web ha determinato l'importo dell'aiuto, rendendo note le specifiche modalità tecniche di calcolo del contributo. L'operazione finanziaria può coprire fino al cento per cento degli investimenti. Le agevolazioni sono concedibili nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate. Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministero comunicherà l'avvenuto esaurimento delle risorse. Potranno accedere al contributo, le PMI che otterranno la concessione di finanziamenti entro il 31 dicembre 2016 a copertura dell'acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. I Finanziamenti dovranno prevedere una durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto, comprensiva del periodo di prelocazione; dovranno essere deliberati per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionati in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria; dovranno, infine, essere erogati in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento[1]. Ai fini della concessione del contributo le imprese interessate dovranno presentare, a corredo della richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo (redatta secondo gli schemi definiti con la circolare del n. 4567, pubblicata nel sito web Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle - 2 -

3 informazioni richieste costituiscono condizioni per l'inammissibilità al contributo. L'erogazione del contributo avviene in quote annuali, secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione ed è subordinata al completamento dell'investimento entro il periodo di prelocazione (della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria) al regolare rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento, alla presentazione al Ministero della documentazione indicata nella circolare del n Il Ministero sospende l'erogazione del contributo all'impresa qualora la banca o l'intermediario finanziario comunichi il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni contrattuali di corresponsione dei canoni di leasing. Il contributo concesso è, inoltre, revocato dal Ministero, in tutto o in parte, nel caso in cui venga accertato che il soggetto beneficiario abbia reso, in qualunque fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; venga accertata, all'atto di presentazione della domanda, l'assenza dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 3, comma 1 del Decreto Interministeriale del ; i beni oggetto del contratto di leasing siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento; venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all'articolo 5 del Decreto Interministeriale del ; il soggetto beneficiario sia stato oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento dell'investimento; il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli che in ogni fase del procedimento il Ministero potrà effettuare o disporre, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni; emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime previste nei regolamenti comunitari applicabili; intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, tranne nel caso di riscatto anticipato; sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni. Il Ministero, con circolare pubblicata nel sito web ha fornito le istruzioni e definito gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo. Il Fondo di Garanzia Qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, il cliente potrà richiedere che il finanziamento venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia ex Legge 662/96 e successive modifiche ed integrazioni, il cui scopo è quello di facilitare l'accesso al credito per le PMI abbattendo il rischio sull'importo garantito fino a 2,5 milioni di euro. L'intervento è concesso fino ad un massimo dell'80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa un importo massimo di 2,5 milioni di euro, plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo. La domanda di accesso alla garanzia non può essere inoltrata direttamente al Fondo. Il cliente dovrà rivolgersi a una banca o a un intermediario finanziario per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Crédit Agricole Leasing Italia, che è accreditata presso il Fondo di Garanzia, valuterà quindi l'ammissibilità delle domande dei propri clienti per l'intervento di garanzia. Nel caso di valutazione positiva e di inoltro della relativa richiesta al Gestore del Fondo - Medio Credito Centrale (Gestore-MCC), la delibera dell'operazione di locazione finanziaria si intenderà condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del Fondo da parte del Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della Legge 7 agosto 1997, n, 266 (Comitato) cui è affidata l'amministrazione del Fondo. In ogni caso, la concessione della garanzia da parte del Fondo avrà effetto dalla data di consegna del bene al cliente e cesserà di avere effetto allo scadere della durata dell'operazione, ovvero allo scadere dell'ultima rata del piano di ammortamento. La data di sottoscrizione della "Dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione" produce gli effetti della data di erogazione del finanziamento. La garanzia potrà diventare inefficace, tra gli altri, nei seguenti casi: (i) nel caso in cui il Gestore -MCC chieda copia della documentazione idonea a comprovare la realizzazione degli investimenti ed essa non gli venga trasmessa; (ii) nel caso in cui risulti che la garanzia del Fondo è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo; La concessione dell'agevolazione del Fondo potrà essere revocata, tra gli altri, nei seguenti casi: (i) in caso di attivazione del Fondo da parte di Credit Agricole Leasing Srl, a seguito di inadempimento del cliente, qualora non sia stata trasmessa da parte del cliente a Credit Agricole Leasing Srl la documentazione idonea a comprovare la realizzazione degli investimenti; (ii) qualora il cliente abbia compilato la richiesta di agevolazione sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo; (iii) qualora subentri nel contratto un nuovo soggetto privo dei requisiti per l'ammissione alla garanzia del Fondo. In tutti i casi di revoca della concessione dell'agevolazione, il cliente è tenuto a versate al Fondo un importo pari all'esl comunicato dal - 3 -

4 Gestore-MCC con l'ammissione alla garanzia, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi: l'esl (Equivalente Sovvenzione Lordo) rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio/aiuto concesso al cliente. Il Ministero ha pubblicato le istruzioni e maggiori dettagli sul sito internet [1] La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n del ha chiarito che detta previsione è da intendersi rispettata anche nel caso di erogazioni, sempre entro il termine di 30 giorni dalla stipula dei relativi contratti, dell'intero importo del finanziamento in locazione finanziaria su appositi conti tecnici dedicati, che consentano l'univoca riferibilità delle somme erogate alle relative imprese beneficiarie. Principali condizioni economiche QUANTO PUO' COSTARE IL LEASING Il costo del leasing, suddiviso nel canone alla firma, se previsto, e nei successivi canoni periodici, dipende - tra gli altri - dal prezzo di acquisto del bene, dal tasso e dalla durata del contratto, e da tutte le spese, oneri e tasse, inclusa l'iva sui singoli canoni e sul prezzo finale di acquisto del bene. Il "tasso" concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto. Il "tasso del contratto di locazione finanziaria" è definito nelle Istruzioni della Banca d'italia come "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi". Nella tabella sottostante compaiono i tassi contrattuali massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria. Operazione di Leasing finanziario Tasso massimo praticato COSTO DEL BENE LOCATO Sino a Oltre Fisso 14,340 % 9,840 % Indicizzato 14,290 % 9,790 % Indicizzazione: il corrispettivo è indicizzato al variare del parametro Euribor 3 Mesi/360 il cui valore è pari al - 0,132% (data valuta 31/12/2015). La formula dell'indicizzazione è la seguente: Canone indicizzato = Dr x (Ti - Tr) x D / 1200,00 + Cp Legenda: Dr = debito residuo dopo il pagamento del canone periodico precedente a quello da adeguare; Ti = EURIBOR come sopra definito, moltiplicato per 365/360 per ciascuna scadenza da indicizzare; Tr = tasso di riferimento base concordato in contratto; D = distanza, espressa in mesi, fra la scadenza del canone da indicizzare e la scadenza del canone precedente; Cp = importo del canone periodico. Esempio: calcolo indicizzazione con conguaglio a favore del cliente Dr al 31/12/2015 = ,00 Calcolo indicizzazione: Ti = - 0,133 Tr = 1,780 Ci = ,00 * (- 0,133-1,780) * 1/ 1.200, ,00 D = 1 Importo del conguaglio a favore del cliente pari a Euro 239,02 Cp = 3.200,00 Importo canone periodico indicizzato pari a Euro 2.960,97 Oneri di prelocazione: nel caso di operazioni di leasing beni da costruire, il tasso massimo applicato per la determinazione degli oneri di prelocazione è pari alla quotazione dell'euribor 3 Mesi/360 maggiorato di 6 punti percentuali. Il cliente può inoltre consultare nei locali aperti al pubblico o sul sito internet il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) del leasing, previsto dalla legge sull'usura. Altri oneri applicabili all'operazione (importi massimi) Di seguito si propongono i costi massimi applicabili all'operazione di Leasing: - 4 -

5 SPESE COSTI * Spese istruttoria beni strumentali e veicoli industriali 0,20% del valore del bene con un minimo di Euro 260,00 Spese perizia massimo trasparenza 3,00% del valore del bene con un minimo di Euro 1.000,00 Recupero bolli Imposta di bollo prevista dalle vigenti disposizioni legislative Recupero bolli su garanzie Imposta di bollo prevista dalle vigenti disposizioni legislative Spese incasso canoni Euro 10,00 Spese copia schema contratto idoneo alla stipula Euro 30,00 Spese fatture e comunicazioni varie Euro 5,00 Spese per disamina polizza assicurativa non in convenzione (per ogni Euro 150,00 disamina) Spese comunicazioni richieste dal cliente Euro 50,00 Spese invio comunicazioni periodiche Strumenti telematici: gratuite (oltre le spese di bollo); Cartaceo: 2,00 Euro per ciascun invio (oltre le spese di bollo) Invio dichiarazioni, certificazioni, estratti, autentiche notarili (richiesti dal Euro 200,00 oltre ai puri costi sostenuti cliente) Gestione pratica Agevolata (Artigiancassa) Euro 1.500,00 Gestione pratica agevolata (Beni Strumentali - Nuova Sabatini) Euro 1.500,00 Spese gestione pratica Fondo di Garanzia (L. 662/96) Euro 1.000,00 Spese concessione Garanzia (Fondo di Garanzia L. 662/96) 2,00% del valore della garanzia Spese informativa IRAP Euro 7,00 Spese gestione riscatto Euro 300,00 Spese passaggio di proprietà Euro 500,00 oltre ai puri costi sostenuti Minivoltura Legge Dini (passaggio di proprietà in caso di riscatto a un Euro 520,00 concessionario) Spese per sollecito polizza assicurativa non pervenuta (polizza diretta Euro 200,00 conduttore) Spese per invio copia conforme fattura (su richiesta del cliente) Euro 50,00 Spese copie documenti contrattuali (su richiesta del cliente) Euro 50,00 Spese di istruttoria aggiuntive per fornitore estero Euro 1.000,00 Spese notarili Euro 200,00 oltre il costo fatturato dal notaio Variazioni banca Euro 100,00 Gestione multe, cartelle, bolli, accertamenti tributari senza ricorso Euro 150,00 Spese modifiche contratti Euro 520,00 Variazione ragione sociale Euro 350,00 Variazione sede legale Euro 100,00 Spese registrazione contratti su richiesta del cliente al puro costo Emissione atto di vendita per passaggio di proprietà Euro 200,00 Gestione pratica perdita di possesso Euro 200,00 Richiamo effetti Euro 30,00 Spese insoluti su effetti Euro 30,00 Spese bancarie effetto protestato Euro 30,00 Spese (precontenzioso-contenzioso) 15,00% dell'importo da recuperare con un minimo di Euro 200,00 Spese recupero bene Euro 1.000,00 oltre ai puri costi sostenuti Spese per cessione contratto Euro 800,00 Spese per sublocazione Euro 500,00 Coordinamento lavori gestione cantiere 5,00% del valore del bene con un minimo di Euro 5.000,00 Gestione pratica Agevolata (Legge Sabatini - Friuli) Euro 1.500,00 Spese per studio fattibilità (valutazione sostenibilità dell'investimento) 5,00% del valore del bene con un minimo di Euro 5.000,00 Spese coordinamento operazioni in Pool 5,00% del valore del bene con un minimo di Euro 5.000,00 Gestione pratica agevolata (FRIM) Euro 1.500,00 LR 01/07 Lombardia artigianato Euro 1.500,00-5 -

6 Interessi di mora * espressi al netto dell'iva. TASSI COSTI TEG rilevato dal Ministero del Tesoro ai sensi della Legge 108/96, vigente nel periodo di insolvenza, diminuito della misura percentuale indicata nelle Condizioni particolari del Contratto Di seguito si riportano i costi massimi del servizio assicurativo: Tipologia bene Tipo copertura assicurativa Costo del servizio Costo garanzie aggiuntive Veicoli Industriali Incendio e Furto 50, ,00 Veicoli Industriali Incendio, Furto e Kasko 80, ,00 Allestimenti All Risk 4,0 - Beni strumentali costruiti All Risk 16,000 - Beni strumentali in costruzione Rischi nominati 2,800 - Il Cliente potrà comunque avvalersi di Compagnie Assicurative di suo gradimento, purché siano sempre rispettati coperture, massimali e vincoli stabiliti. Diritto di Recesso Il contratto di locazione finanziaria (Leasing) non prevede il diritto di recesso del cliente. Reclami, Ricorsi e Conciliazione Per eventuali contestazioni in relazione ai rapporti intrattenuti con l'intermediario, il Cliente potrà presentare reclamo in forma scritta a: c/o la Capogruppo Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA, Servizio Reclami - Via Università, Parma; indirizzo di posta elettronica: reclami@ca-leasing.it - Fax L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine previsto, prima di ricorrere al Giudice può rivolgersi a: Legenda - Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all'arbitro, il Cliente può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d'italia oppure chiedere alla Concedente; - oppure, all'organismo di Conciliazione costituito presso il Tribunale dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Per avere informazioni sull'organismo di Conciliazione, al quale ci si può rivolgere anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente può chiedere all'intermediario; - oppure, previo accordo con l'intermediario, ad ogni altro organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di mediazione, tenuto dal Ministero della Giustizia. - concedente: è la società di leasing, banca o intermediario finanziario che "concede" il bene in locazione finanziaria. - utilizzatore: è il cliente che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria. - tasso del contratto di locazione finanziaria: il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione "Principali condizioni economiche"; il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 gg. composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro. - opzione finale di acquisto o di proroga: è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l'utilizzo ad un canone predefinito. - canone: il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. I canoni possono essere di norma mensili, trimestrali o semestrali; il primo canone versato alla firma del contratto può essere di importo più elevato. - tasso di mora: il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro. - parametro di indicizzazione: un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità indicate nella Sezione "Principali condizioni economiche"

7 - oneri di prelocazione: nelle operazioni di leasing immobiliare o strumentale quando il bene non esiste e deve essere costruito o assemblato, il corrispettivo è pari agli interessi - calcolati sulla base di un predeterminato tasso - dovuti sulla somma finanziata (anticipi erogati ai fornitori/appaltatori) per il periodo che va dalla stipula del contratto alla data di consegna del bene e messa in decorrenza del contratto. - Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. MILANO, li 01 Gennaio 2016 Sede legale: Via Imperia, Milano (MI) info@ca-leasing.it - 7 -

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