REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

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1 REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL /09/2015 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N DEL 29/07/2015 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA Area: SANITA' VETERINARIA Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Proposta di legge regionale concernente "Norme per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione. Prevenzione e controllo del randagismo". (ZACCHERINI RITA) (ZACCHERINI RITA) (U. DELLA MARTA) (F. DEGRASSI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO PROPONENTE PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE (Zingaretti Nicola) IL PRESIDENTE DI CONCERTO ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 06/08/2015 prot. 479 ISTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE Pagina 1 / 55 Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

2 OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente Norme per la tutela degli animali da compagnia o d affezione. Prevenzione e controllo del randagismo. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio; VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche; VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di animali d affezione e prevenzione del randagismo; VISTA la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo; VISTA la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 33 (Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci) e s.m.i.; VISTA la legge regionale 14 dicembre 1990, n 89 (Norme sulla detenzione, l allevamento ed il commercio di animali esotici) e s.m.i. VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale del Lazio: n. 606/2004 Adozione del microchip come sistema di riconoscimento per l anagrafe canina. Art. 13 comma 1 della L.R. 21 ottobre 1997 n.34 Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo; n. 920/2006 Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34: Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo". Revoca della D.G.R. n /02/2005 e adozione nuove Linee Guida relative all applicazione del microchip, quale sistema di identificazione ai fini dell'anagrafe canina ed al rilascio del Passaporto europeo per cani, gatti e furetti n. 866/2006 Recepimento Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003 n. 43/2010 Direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo; RITENUTO necessario di dover proporre al Consiglio un nuovo testo di legge che consenta il riordino della materia e coordini quanto previsto dalle diverse norme vigenti e contemporaneamente recepisca i più recenti orientamenti verso una maggiore responsabilizzazione di istituzioni, enti e cittadini nei confronti degli animali d affezione; Pagina 2 / 55

3 VISTO il testo della proposta di legge, recante Norme per la tutela degli animali da compagnia o d affezione. Prevenzione e controllo del randagismo. Abrogazione della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), che viene allegato e forma parte integrante della presente deliberazione; VISTA la nota n del 29 luglio 2015 dell Ufficio legislativo del Segretariato Generale, nella quale si comunica che, ai sensi dell articolo 65, comma 5 bis del Regolamento regionale n.. 1/2002 è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale del testo, che viene restituito per l inoltro in Giunta; VISTA la relazione del Presidente della Regione, che viene allegata e forma parte integrante della presente deliberazione; RITENUTO di procedere all approvazione della PdL in oggetto, da sottoporre all esame del Consiglio Regionale; DATO ATTO che la presente proposta di legge è articolata in n. VII Capi e costituita da n. 43 articoli, nelle materie di competenza legislativa della Regione D E L I B E R A di adottare e sottoporre all esame del Consiglio Regionale l allegata proposta di legge concernente: Norme per la tutela degli animali da compagnia o d affezione. Prevenzione e controllo del randagismo, articolata in n. VII Capi e costituita da n. 43 articoli e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della stessa. Pagina 3 / 55

4 Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all unanimità. Pagina 4 / 55

5 Proposta di legge regionale concernente: Norme per la tutela degli animali da compagnia o d affezione. Prevenzione e controllo del randagismo. Pagina 5 / 55

6 SOMMARIO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Oggetto e finalità Art.2 Ambito di applicazione Art.3 Definizioni Art.4 Possesso responsabile CAPO II FUNZIONI E COMPITI Art.5 Competenze della Regione Art.6 Competenze dei comuni e delle comunità montane Art.7 Competenze di Roma capitale Art.8 Competenze delle aziende unità sanitarie locali Art.9 Associazioni di volontariato animalista Art.10 Guardie zoofile ed operatori zoofili volontari CAPO III STRUTTURE Art.11 Canile sanitario Art.12 Canile rifugio Art.13 Ricovero privato Art.14 Procedure per l avvio di attività economiche con animali da compagnia o d affezione CAPO IV STRUMENTI, INTERVENTI E MISURE DI PREVENZIONE E TUTELA Art.15 Anagrafe degli animali da compagnia o d affezione Art.16 Sistema di identificazione Pagina 6 / 55

7 Art.17 Procedure per l avvio delle attività delle strutture veterinarie e accreditamento dei veterinari liberi professionisti Art.18 Cani morsicatori e aggressivi Art.19 Cani smarriti e rinvenuti Art.20 Colonie feline Art.21 Osservazione e profilassi sanitaria Art.22 Misure di tutela Art.23 Cessione ed affido Art.24 Trasporto Art.25 Addestramento ed educazione cinofila Art.26 Mostre, fiere e spettacoli Art.27 Cimiteri per animali da compagnia o d affezione Art.28 Attività e terapie assistite con animali CAPO V PROGRAMMAZIONE E CONSULTA Art.29 Programma pluriennale per la tutela degli animali da compagnia o d affezione Art.30 Piano operativo annuale degli interventi Art.31 Consulta regionale per la tutela degli animali da compagnia o d affezione CAPO VI DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art.32 Sanzioni amministrative Art.33 Sanzioni in materia di esercizio di attività Art.34 Vigilanza e controllo CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE Art.35 Indennizzo dei danni causati al patrimonio zootecnico Pagina 7 / 55

8 Art.36 Regolamento regionale di attuazione ed integrazione Art.37 Clausola valutativa Art.38 Disposizioni finanziarie Art.39 Norme transitorie Art.40 Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1993, n.29 Disciplina dell attività di volontariato nella Regione Lazio e alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo Art.41 Abrogazioni Art.42 Entrata in vigore Art.43 Disposizione finale Pagina 8 / 55

9 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche, detta norme in materia di tutela degli animali da compagnia o d affezione come definiti all articolo 3, al fine di: a) tutelare gli animali da compagnia o d affezione; b) prevenire e controllare il randagismo; c) reprimere ogni tipo di maltrattamento compreso l abbandono; d) valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato animalista di cui all articolo 9; e) promuovere la cultura del possesso responsabile, anche mediante campagne informative e di educazione. Art. 2 (Ambito d applicazione) 1. Le norme della presente legge si applicano agli animali da compagnia o d affezione come definiti all articolo 3 ad esclusione dei seguenti: a) gli animali delle forze armate e delle forze di polizia; b) gli animali impiegati in attività già oggetto di disciplina specifica per gli aspetti espressamente considerati quali, in particolare: 1) allevamento zootecnico, 2) caccia, pesca, fauna selvatica; Pagina 9 / 55

10 3) centri di recupero e di sperimentazione, giardini zoologici e bioparchi; 4) gli animali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996 (Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione) pubblicato su G.U.R.I. serie generale 232 del 3/10/96. Art. 3 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intendono a) per animale da compagnia o d affezione : ogni animale tenuto o destinato ad essere detenuto dall uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili come quelli impiegati nelle attività e nelle terapie assistite con gli animali; b) per responsabile degli animali da compagnia o d affezione : il proprietario o il possessore degli animali da compagnia o d affezione nonché, nel caso dei cani di quartiere, l associazione di volontariato animalista di cui alla lettera g); c) per attività economiche con animali da compagnia o d affezione : qualsiasi attività di natura economica o commerciale quali canili, pensioni per animali, negozi di vendita di animali, attività di toelettatura, attività di educazione e di addestramento di cani, attività di allevamento e vendita di uno o più animali da compagnia o d affezione; d) per randagismo : il fenomeno determinato dall abbandono dei cani; e) per allevamento di cani e gatti : la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque animali riproduttori; f) per cane o gatto randagio : il cane o il gatto vagante sul territorio, non identificato o non iscritto all anagrafe degli animali da compagnia o d affezione e comunque non riferibile ad un responsabile; Pagina 10 / 55

11 g) per associazioni di volontariato animalista : le associazioni riconosciute in conformità alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), organizzazioni non lucrative di utilità sociale o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali; h) per servizio veterinario ufficiale : il servizio veterinario dell azienda unità sanitaria locale competente per territorio; i) per cane morsicatore e cane aggressivo : quel cane ad elevato rischio di aggressività, certificato dal servizio veterinario ufficiale che ha morso provocando lesioni alle persone o ad altri animali di gravità tale da richiedere un intervento sanitario, medico o chirurgico; j) l) per canile sanitario : la struttura sanitaria pubblica o privata finalizzata alla custodia temporanea di cani e dotata, eventualmente, di un reparto per la custodia temporanea dei gatti, randagi o vaganti, recuperati o soccorsi sul territorio; k) m) per canile o parco rifugio : di seguito denominato canile rifugio, la struttura pubblica o privata per la custodia di cani e gatti, provenienti dai canili sanitari, finalizzata all adozione; l) per ricovero privato : la struttura gestita da privati o da associazioni di volontariato animalista che accoglie e custodisce, a proprie spese, cani o gatti randagi; m) per cane di quartiere : il cane riconosciuto ai sensi dell articolo 9 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali d affezione e prevenzione del randagismo); n) per anagrafe degli animali da compagnia o d affezione : la registrazione, in un sistema informatizzato, degli identificativi elettronici e dei tatuaggi ancora presenti, correlati ai dati dell animale e ai dati anagrafici del suo responsabile; o) per colonia felina : gruppo di gatti randagi che vive, abitualmente, in un determinato habitat, in luogo pubblico o aperto al pubblico, e da cui non può essere allontanato in modo permanente; p) per animale selvatico : l animale appartenente a specie viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. 2. Sono compresi nella definizione di animale da compagnia o d affezione di cui al comma 1, lettera a), fatti salvi i divieti fissati dalla normativa CITES per il commercio e l allevamento di animali esotici, le specie animali, come definite dalle leggi statali e dalla normativa Pagina 11 / 55

12 comunitaria, delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica. Art. 4 (Possesso responsabile) 1. Il responsabile degli animali da compagnia o d affezione, di seguito denominato responsabile degli animali, è tenuto ad assicurare condizioni di vita adeguate per l animale di cui è responsabile, secondo le caratteristiche di specie e di razza e nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell animale stesso. 2. Coloro che detengono animali da compagnia o d affezione, in numero o in condizioni tali da poter costituire un pericolo per la salute umana e per il benessere animale, devono adottare misure volte a garantire le condizioni igienico-ambientali previste dalla normativa vigente in materia e dal regolamento di attuazione ed integrazione di cui all articolo In attuazione dei commi 1 e 2 il responsabile degli animali, così come definito all articolo 3, lettera b), è obbligato: a) a garantire l adeguato e costante controllo dell animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità; b) ad impartire l addestramento, nel caso gli animali vi fossero avviati, nel rispetto di quanto previsto all articolo 25, esclusivamente con metodi non violenti e non imponendo all animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale. Pagina 12 / 55

13 CAPO II FUNZIONI E COMPITI Art.5 (Competenze della Regione) 1. La Regione, nell ambito delle proprie competenze, come individuate dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, fatte salve le funzioni amministrative esercitate mediante le aziende unità sanitarie locali ai sensi dell articolo 8, provvede: a) alla programmazione generale, nell ambito del piano sanitario regionale pluriennale, in materia di tutela del benessere degli animali da compagnia o d affezione, nonché di prevenzione e di controllo del randagismo; b) all adozione, nel rispetto del piano sanitario regionale pluriennale, del piano operativo annuale degli interventi di cui all articolo 30, sentita la Consulta regionale per la tutela degli animali da compagnia e d affezione di cui all articolo 31; c) all istituzione e manutenzione dell anagrafe degli animali da compagnia o d affezione di cui all articolo 15; d) alla disciplina dell anagrafe degli animali da compagnia o d affezione di cui all articolo 15, nonché alla gestione e all aggiornamento del sistema informatico, denominato sistema dell anagrafe degli animali di affezione, interagendo anche con la banca dati nazionale; e) al coordinamento delle attività di competenza delle aziende unità sanitarie locali, favorendo lo scambio di esperienze e l uniforme applicazione della presente legge; f) alla promozione di un protocollo d intesa con le aziende farmaceutiche, per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private senza fini di lucro, di agevolazioni sull acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione, detenzione e utilizzo dei farmaci veterinari; g) al sostegno di interventi, sulla base dei progetti presentati, a favore dei Comuni singoli o associati e delle Aziende Unità Sanitarie locali, di fondi trasferiti dallo Stato ai sensi dell art. 8 comma 2 della Legge 281/91; Pagina 13 / 55

14 h) all organizzazione e funzionamento della Consulta regionale per la tutela degli animali da compagnia e d affezione di cui all articolo 31; i) alla definizione dei requisiti strutturali e delle modalità di gestione delle strutture private preposte alle attività economiche con gli animali da compagnia o d affezione come definite all articolo 3; j) alla determinazione delle procedure per l esercizio delle attività economiche con gli animali da compagnia o d affezione di cui all articolo 14; k) alla determinazione dei requisiti strutturali e delle modalità di gestione, nonché delle modalità e procedure per l accreditamento delle strutture di cui agli articoli 11 e 12, delle quali i comuni intendono avvalersi quali canili sanitari e canili rifugio, così come definiti all articolo 3; l) alla determinazione delle procedure per l affidamento e la cessione degli animali ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 11 e 12; m) alla promozione di interventi di informazione, educazione e formazione in materia di tutela degli animali da compagnia o d affezione anche per favorire la cultura del possesso responsabile; n) all accreditamento dei veterinari liberi professionisti per l iscrizione all anagrafe degli animali da compagnia o d affezione; o) all emanazione di direttive ai comuni, in quanto delegati ai sensi dell articolo 2 comma 1, della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche, per l esercizio delle funzioni per l applicazione delle sanzioni amministrative. Art.6 (Competenze dei comuni) 1. I comuni, singoli o associati, ai sensi della vigente normativa in materia di esercizio associato delle funzioni, nell ambito delle proprie competenze, come individuate dalla l. r. 14/1999, provvedono: Pagina 14 / 55

15 a) alla costruzione di canili sanitari e canili rifugio di cui agli articoli 11 e 12 e alla ristrutturazione delle strutture esistenti nel rispetto del piano operativo annuale degli interventi di cui all articolo 30; b) all individuazione, in assenza delle strutture di cui alla lettera a), di strutture di ricovero, pubbliche o private accreditate, preposte alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità, in conformità alle disposizioni di cui decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche; c) all assegnazione, in comodato d uso gratuito, al servizio veterinario ufficiale, della struttura preposta alla funzione di canile sanitario di cui all articolo 11 o, in assenza, alla messa a disposizione di locali e attrezzatura idonei allo svolgimento delle funzioni sanitarie previste all articolo 21, mediante la stipula di un apposita convenzione con la azienda unità sanitaria locale competente per territorio e con il gestore della struttura di cui alla lettera b); d) al mantenimento dei cani nei canili sanitari, sotto il controllo sanitario del servizio veterinario ufficiale; e) al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani nei canili rifugio che possono essere affidati in tutto od in parte alle associazioni di volontariato animalista di cui all articolo 9; f) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati e ricoverati presso i canili rifugio, anche sulla base di convenzioni con le associazioni di volontariato animalista di cui all articolo 9, con gli enti morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato, sentito il servizio veterinario ufficiale e gli ordini provinciali dei medici veterinari, nonché campagne informative e di educazione per favorire la cultura del possesso responsabile; g) all esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell Ente nazionale protezione animali che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato); h) alla realizzazione di interventi straordinari per la sterilizzazione della popolazione animale a rischio di riproduzione incontrollata; i) all attività di vigilanza e controllo delle disposizioni di cui alla presente legge ai sensi dell articolo 34, anche dotando i corpi ed i servizi di polizia locale di lettori microchip International Standards Organization (ISO) compatibili; Pagina 15 / 55

16 j) alla cattura e al recupero degli animali, attivando un servizio finalizzato oppure avvalendosi del servizio veterinario ufficiale, sempre con oneri a proprio carico; k) al servizio di raccolta di spoglie di cani e gatti deceduti sulle pubbliche strade, anche avvalendosi del servizio veterinario ufficiale, sempre con oneri a proprio carico; l) al sostegno delle spese per lo svolgimento delle attività di cui all articolo 21, comma 1, lettere d) ed e). Art.7 (Competenze di Roma capitale) 1. In attesa della legge organica di conferimento delle funzioni amministrative a Roma capitale, ai sensi dell articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale), e successive modificazioni, Roma capitale provvede all esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all articolo 6. Art. 8 (Competenze delle aziende unità sanitarie locali) 1. Le aziende unità sanitarie locali (ASL) provvedono: a) alla gestione dell anagrafe degli animali da compagnia o d affezione; b) alla gestione del servizio di cattura e recupero degli animali, qualora i comuni si avvalgano del servizio veterinario ufficiale; c) alla gestione del servizio di raccolta di spoglie di cani e gatti, qualora i comuni si avvalgano del servizio veterinario ufficiale; Pagina 16 / 55

17 d) all osservazione e alla profilassi sanitaria di cui all articolo 21 sugli animali custoditi nei canili sanitari; e) alla sterilizzazione degli animali di cui alla lettera d), da effettuarsi prima dell affidamento temporaneo o adozione e comunque prima del trasferimento presso i canili rifugio; f) al censimento, in collaborazione con i comuni, delle colonie feline; g) alla stipula, d intesa con i comuni, di accordi di collaborazione con i privati e le associazioni di volontariato animalista di cui all articolo 9 per la gestione delle colonie feline; h) alla soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani catturati e dei gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all articolo 22, comma 1; i) al servizio di pronta reperibilità di primo soccorso per cani e gatti randagi; l) all attività di vigilanza e controllo delle disposizioni di cui alla presente legge ai sensi dell articolo 34; m) all esame e valutazione dei cani morsicatori o aggressivi al fine di stabilire il livello di rischio per l incolumità delle persone e degli altri animali; n) alla partecipazione alla redazione e all attuazione del piano operativo annuale degli interventi di cui all articolo Le aziende unità sanitarie locali per l espletamento delle funzioni di cui al comma 1, fatte salve quelle di controllo e di vigilanza, possono stipulare convenzioni con medici veterinari liberi professionisti. Art. 9 (Associazioni di volontariato animalista) 1. Le associazioni di volontariato animalista, di seguito denominate associazioni animaliste, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all articolo 3 della legge regionale 29 luglio 1993, n. 29 (Legge regionale sul volontariato) o riconosciute ai sensi della legge 266/1991, il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell ambiente, possono collaborare alla realizzazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico Pagina 17 / 55

18 della popolazione dei cani e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con il servizio sanitario ufficiale e con i comuni e Roma capitale per le rispettive competenze. 2. I rappresentanti delle associazioni di volontariato animalista di cui al comma 1 che fanno parte della conferenza regionale del volontariato e dell'osservatorio regionale sul volontariato di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della legge regionale 29/1993 provvedono, nell ambito di tale conferenza, a designare gli esperti membri della consulta regionale per la tutela degli animali di cui all articolo Le associazioni di volontariato animalista di cui al comma 1 accedono all interno delle strutture canile rifugio, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione ed integrazione di cui all articolo 36, al fine di garantire l adottabilità degli animali ricoverati. Art. 10 (Guardie zoofile e operatori zoofili volontari) 1. Per l esercizio delle attività di vigilanza e controllo di cui all articolo 34, i comuni, Roma capitale e i servizi veterinari ufficiali possono avvalersi della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di volontariato animalista di cui all articolo 9, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia particolare giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e degli operatori zoofili volontari appartenenti alle associazioni di volontariato animalista di cui all articolo Gli operatori zoofili volontari di cui al comma 1 sono nominati dalla Direzione Regionale competente, previo superamento di un corso di formazione, su proposta delle associazioni di volontariato animalista di cui all'articolo La Regione rilascia agli operatori zoofili di cui al comma 2 apposito tesserino di riconoscimento secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione ed integrazione di cui all articolo Le procedure di nomina e le modalità di utilizzo degli operatori zoofili volontari e delle guardie zoofile volontarie sono individuate dal regolamento di attuazione ed integrazione di cui all articolo 36. Pagina 18 / 55

19 CAPO III STRUTTURE Art. 11 (Canile sanitario) 1. Il canile sanitario è la struttura, sia pubblica che privata, accreditata dal servizio sanitario regionale che, nel rispetto dei requisiti di localizzazione, di accessibilità, di adeguatezza dell organizzazione del servizio e di formazione degli operatori stabiliti dal regolamento di attuazione ed integrazione di cui all articolo 36, accoglie tutti i cani catturati o comunque recuperati, salvo quanto previsto dal comma 7 ed è ubicato nel territorio di competenza del Comune che intende avvalersene o del servizio veterinario ufficiale. 2. Il servizio veterinario ufficiale svolge, per un periodo massimo di sessanta giorni, denominato periodo di osservazione, presso il canile sanitario, le attività di cui all articolo Al termine del periodo di osservazione, previa valutazione favorevole del servizio veterinario ufficiale, il cane viene trasferito al canile rifugio di cui all articolo I cani di cui al comma 1, di entrambi i sessi, sono sottoposti alla sterilizzazione obbligatoria secondo le modalità di cui al regolamento di attuazione ed integrazione di cui all articolo Il canile sanitario è dotato almeno dei seguenti locali: a) ambulatorio; b) locale di degenza per gli animali; c) reparto ricovero per cuccioli; d) magazzino; e) servizi igienici e spogliatoi per il personale addetto; f) box di isolamento. Pagina 19 / 55

20 6. Il canile sanitario per l esercizio della propria attività è obbligato ad accreditarsi presso il servizio sanitario regionale e i locali devono rispettare i requisiti stabiliti dal regolamento di attuazione e integrazione di cui all articolo Nel canile sanitario può essere previsto uno spazio dedicato al ricovero di gatti randagi recuperati o soccorsi sul territorio, i cui requisiti sono determinati dal regolamento di attuazione ed integrazione di cui all articolo Il servizio veterinario ufficiale provvede a verificare nel canile sanitario la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. Pagina 20 / 55

21 Art. 12 (Canile rifugio) 1. Il canile rifugio è la struttura, sia pubblica che privata, accreditata dal servizio sanitario regionale che, nel rispetto dei requisiti di localizzazione, di accessibilità, di adeguatezza dell organizzazione del servizio e di formazione degli operatori, stabiliti dal regolamento di attuazione ed integrazione di cui all articolo 36, accoglie, al termine del periodo di osservazione di cui all articolo 11, comma 3, i cani identificati e non restituiti ai responsabili degli animali stessi. 2. Il canile rifugio custodisce i cani di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 9 e inoltre: a) i cani affidati in custodia dall autorità giudiziaria; b) i cani affidati in custodia in virtù di provvedimento del sindaco; c) i cani e i gatti ceduti definitivamente dai responsabili degli animali al Comune, previa autorizzazione del sindaco; d) i cani morsicatori e aggressivi oggetto di provvedimento di sequestro amministrativo di cui all articolo 18, comma Le spese di mantenimento dei cani e dei gatti ceduti ai sensi del comma 2, lettera c), sono a carico del cedente, salvo quanto previsto dal regolamento comunale. 4. Il canile rifugio garantisce l incolumità a persone e altri animali, nonché una continua assistenza sanitaria per i cani custoditi, con oneri a carico di Roma capitale e dei comuni. 5. L assistenza sanitaria di cui al comma 4 è prestata da un medico veterinario in qualità di direttore sanitario che provvede all annotazione e all aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali, è responsabile della gestione dei farmaci e trasmette, annualmente, al servizio veterinario ufficiale un piano sanitario relativo alle esigenze della struttura ai fini della vigilanza di cui al comma Il canile rifugio è dotato dei seguenti locali: a) ambulatorio; b) magazzino; c) cucina; Pagina 21 / 55

22 d) servizi igienici; e) spogliatoi del personale. 7. Il canile rifugio per l esercizio della propria attività è obbligato ad accreditarsi presso il servizio sanitario regionale e i locali devono rispettare i requisiti stabiliti dal regolamento di attuazione e integrazione di cui all articolo Il servizio veterinario ufficiale vigila sui canili rifugio, controllando in particolare, le condizioni igieniche e di vita degli animali, le azioni di prevenzione e profilassi delle malattie, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma Nel canile rifugio può essere previsto uno spazio dedicato al ricovero di gatti randagi o vaganti recuperati o soccorsi sul territorio, i cui requisiti sono stabiliti dal regolamento di attuazione ed integrazione di cui all articolo 36. Art. 13 (Ricovero privato) 1. Il ricovero privato è la struttura, gestita dai privati o dalle associazioni di volontariato animalista di cui all articolo 9 che, nel rispetto dei requisiti strutturali e funzionali e delle procedure di profilassi igienico-sanitaria stabiliti nel regolamento di attuazione ed integrazione di cui all articolo 36, provvede in particolare: a) all accoglienza, custodia, identificazione e registrazione degli animali recuperati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del benessere animale e della sicurezza degli operatori; b) all adozione degli animali recuperati attraverso l utilizzo di procedure codificate. 2. I ricoveri privati di cui al comma 1, per finalità di interesse pubblico ed ai fini del controllo del fenomeno del randagismo, provvedono alla sterilizzazione degli animali in essi detenuti anche con l ausilio del servizio veterinario ufficiale o dei medici veterinari liberi Pagina 22 / 55

23 professionisti incaricati dall azienda unità sanitaria locale o dai comuni secondo le rispettive competenze. 3. La vigilanza sull attività svolta dai ricoveri privati è esercitata dal servizio veterinario ufficiale che controlla, in particolare: a) le condizioni igienico-sanitarie dei locali; b) le condizioni di vita degli animali; c) le misure di prevenzione e di profilassi adottate. Art. 14 (Procedure per l avvio di attività economiche con animali da compagnia o d affezione) 1. L avvio delle attività economiche con gli animali da compagnia che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 852/2004 sull igiene dei prodotti alimentari, fatti salvi i divieti fissati dalla normativa CITES per il commercio e l allevamento di animali esotici, è subordinato alla presentazione, anche per via telematica o su supporto informatico, a Roma Capitale o al Comune territorialmente competente, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, attestante la sussistenza, tra l altro, dei requisiti strutturali e gestionali stabiliti dal regolamento di attuazione e di integrazione di cui al comma La segnalazione di cui al comma 1 consente l avvio immediato dell attività dalla data di presentazione della stessa ed è corredata dalla documentazione indicante la tipologia dell attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, il responsabile dell assistenza degli animali in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale. 3. Ferma restando la potestà regolamentare di Roma Capitale e del Comune in ordine alla disciplina dell organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite, l attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 è demandata al regolamento di cui all art La vigilanza sulle attività economiche di cui al comma 1 è esercitata dal servizio veterinario ufficiale che controlla, in particolare: Pagina 23 / 55

24 a) le condizioni igienico-sanitarie dei locali, b) le condizioni di vita degli animali; c) le misure di prevenzione e di profilassi adottate. 5. A coloro che esercitano le attività economiche di cui al comma 1 non è consentita la vendita di cani e gatti al di sotto dei 60 giorni di età e ai privati di età inferiore ai 18 anni. 6. Le modalità di esposizione e vendita degli animali da compagnia o d affezione in esercizi commerciali, a sede fissa, e nelle attività commerciali, in forma ambulante ed occasionale, sono disciplinate dal regolamento regionale di attuazione ed integrazione di cui all articolo 36. Pagina 24 / 55

25 CAPO IV STRUMENTI, INTERVENTI E MISURE DI PREVENZIONE E TUTELA Art. 15 (Anagrafe degli animali da compagnia o d affezione) 1. E istituita l anagrafe degli animali da compagnia o d affezione, di seguito denominata anagrafe degli animali, consistente in una banca dati informatizzata degli identificativi elettronici, unitamente ai dati anagrafici dell animale e a quelli del suo responsabile. 2. L anagrafe degli animali, i cui dati sono trasmessi per aggiornamenti periodici alla banca dati dell anagrafe canina nazionale, contiene i dati relativi: a) alle iscrizioni e agli aggiornamenti effettuati dal servizio veterinario ufficiale; b) alle iscrizioni effettuate dai medici veterinari liberi professionisti accreditati. 3. L iscrizione all anagrafe degli animali, che deve avvenire contestualmente all identificazione degli animali, è obbligatoria per i cani mentre è facoltativa per i gatti e i furetti, salvo quanto previsto per il rilascio del passaporto dal regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il Regolamento (CE) n. 998/ L identificazione degli animali di cui al comma 3 deve essere effettuata con l applicazione del microchip e nel rispetto della procedura prevista dall articolo Il responsabile degli animali da compagnia o d affezione, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere il cane all anagrafe degli animali entro 60 giorni dalla nascita o entro 30 giorni dall inizio del possesso e comunque prima della sua cessione, gratuita o onerosa nonché a comunicare gli eventuali cambiamenti di residenza entro 15 giorni dal verificarsi dell evento. 6. In caso di cessione, colui che cede il cane è tenuto a presentare denuncia di cessione all anagrafe degli animali entro 15 giorni dall evento e il nuovo proprietario è tenuto, a sua volta, ad adempiere agli obblighi di cui al comma Il responsabile degli animali da compagnia o d affezione è tenuto a denunciare la morte dell animale, entro cinque giorni, al servizio veterinario ufficiale che provvede, altresì, all aggiornamento dei dati dell anagrafe degli animali; Pagina 25 / 55

26 8. Le procedure relative alla tenuta e alla gestione dell anagrafe degli animali sono definite dal regolamento di attuazione e integrazione di cui all articolo 36. Art.16 (Sistema di identificazione) 1. Il sistema per l identificazione degli animali è il microchip che deve essere applicato con metodologia indolore. 2. L applicazione del microchip finalizzata all identificazione degli animali deve essere effettuata esclusivamente: a) dai medici veterinari del servizio veterinario ufficiale; b) dai medici veterinari liberi professionisti, regolarmente abilitati ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell Unione europea ed accreditati presso il servizio sanitario regionale; c) con microchip previsti dalla normativa vigente. 3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il sistema di identificazione risulti illeggibile, il responsabile degli animali da compagnia o d affezione è tenuto, entro quindici giorni dall accertamento, a provvedere di nuovo all applicazione del microchip. Art. 17 (Procedure per l avvio delle attività delle strutture veterinarie e accreditamento dei veterinari liberi professionisti) 1. L avvio delle attività delle strutture veterinarie pubbliche e private, come classificate dal regolamento di attuazione e di integrazione di cui all articolo 36, è subordinato alla presentazione, anche per via telematica o su supporto informatico a Roma Capitale o al Comune territorialmente Pagina 26 / 55

27 competente, per il tramite della AUSL di competenza, della SCIA di cui all articolo 19 della legge 241/1990 e successive modifiche, attestante la sussistenza, tra l altro, dei requisiti minimi, generali e specifici, stabiliti dal regolamento di attuazione e di integrazione di cui all articolo La SCIA di cui al comma 1, sottoscritta da tutti gli associati nel caso di studio veterinario associato, consente l avvio immediato dell attività dalla data di presentazione della stessa. Il contenuto della SCIA viene demandato al regolamento di attuazione e di integrazione di cui all art Per le strutture veterinarie pubbliche e private cui hanno accesso gli animali, la direzione sanitaria è affidata, esclusivamente, ad un medico veterinario e la SCIA di cui al comma 1 dovrà essere conforme a quanto previsto dall Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy e a quanto stabilito nel dettaglio dal regolamento di attuazione e di integrazione di cui all articolo 36; 4. In caso di accertata carenza dei requisiti di cui al comma 1 e dei presupposti richiesti dall articolo 19, comma 1 della legge 241/1990 e successive modifiche, la AUSL territorialmente competente adotta i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti. 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni in materia di SCIA di cui all articolo 19 della legge 241/1990 e successive modifiche. 6. Ai fini dell accreditamento, i veterinari liberi professionisti, regolarmente abilitati ai sensi delle normative vigenti in materia nei paesi dell Unione europea, presentano domanda alla direzione regionale competente in materia di sanità veterinaria che provvede, previo parere favorevole dell Azienda USL competente per territorio, al rilascio dell accreditamento. 7. I requisiti e le procedure per l accreditamento sono definiti dal regolamento di attuazione e integrazione di cui all articolo Il veterinario libero professionista accreditato è autorizzato ad operare nell ambito nell intero territorio regionale ed è tenuto ad utilizzare le informazioni contenute nella banca dati esclusivamente ai fini della corretta gestione dell anagrafe degli animali. 9. L elenco dei nominativi dei veterinari liberi professionisti accreditati dalla Regione, completo di recapiti, è pubblicato sul sito della Regione Lazio. Pagina 27 / 55

28 Art. 18 (Cani morsicatori e aggressivi) 1. Le morsicature e le aggressioni dei cani, fatta salva l applicazione delle disposizioni di cui all articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), devono essere segnalate al servizio veterinario ufficiale ai fini della valutazione del rischio di aggressione. 2. Il servizio veterinario ufficiale, effettuata la valutazione del cane secondo i criteri e i parametri stabiliti dal regolamento regionale di attuazione ed integrazione di cui all articolo 36 e ravvisato l elevato rischio di aggressività, definisce le misure di prevenzione che devono essere adottate dal proprietario per la gestione del cane, nonché la sua partecipazione ad un percorso formativo di rieducazione comportamentale. 3. Il percorso formativo di rieducazione comportamentale è tenuto da medici veterinari esperti in comportamento animale e da educatori cinofili di cui all articolo 25, con spese a carico del responsabile dell animale. 4. Il servizio veterinario ufficiale, al termine del percorso formativo di cui al comma 2, riscontrato il permanere del rischio elevato di aggressività e accertata l incapacità di gestione del cane da parte del responsabile dell animale, trasmette al Sindaco di Roma Capitale o del Comune competente per territorio un apposita comunicazione volta all adozione di un provvedimento di sequestro del cane. 5. Il cane oggetto di provvedimento di sequestro di cui al comma 4 viene affidato alle strutture di cui all articolo 12 e il suo responsabile è obbligato a sostenerne le spese di mantenimento sino al momento di un eventuale cessione formale. 6. Il responsabile dei cani dichiarati ad elevato rischio di aggressività dal servizio veterinario ufficiale, al termine del percorso formativo di cui al comma 2, ha la facoltà di rinunciare, anche temporaneamente, alla custodia del cane, affidandolo alle strutture accreditate di cui all articolo 12 o cedendolo ad un associazione animalista di cui all articolo 9, sostenendo, altresì, le spese di mantenimento sino al momento di un eventuale passaggio di proprietà. 7. Il servizio veterinario ufficiale deve tenere un registro aggiornato dei cani morsicatori e aggressivi, anche attraverso il sistema informatizzato dell anagrafe degli animali e i proprietari dei cani iscritti al registro hanno l obbligo di stipulare un apposita polizza assicurativa per la Pagina 28 / 55

29 responsabilità civile e di applicare al proprio animale nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, congiuntamente, guinzaglio e museruola. Art. 19 (Cani smarriti e rinvenuti) 1. Il responsabile degli animali da compagnia o d affezione è tenuto a denunciare lo smarrimento, entro cinque giorni, al servizio veterinario ufficiale che provvede, altresì, all aggiornamento dei dati dell anagrafe degli animali. 2. Il servizio veterinario ufficiale provvede a comunicare il ritrovamento del cane al responsabile degli animali che, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, deve provvedere al suo ritiro e al pagamento dei costi sostenuti dalla struttura per la cattura, per le eventuali cure e per il mantenimento. 3. Coloro che rinvengono un cane randagio sono tenuti a darne comunicazione alla competente struttura della azienda unità sanitaria locale o alla polizia locale del territorio in cui è avvenuto il rinvenimento, fornendo, altresì, le indicazioni necessarie per la sua cattura. 4. Alla cattura degli animali randagi provvedono i soggetti individuati al comma 3, fatte salve le eccezioni previste dalla legislazione vigente. 5. Il regolamento di attuazione ed integrazione di cui all articolo 36 definisce le procedure relative alla restituzione degli animali rinvenuti ed i criteri e le modalità per la determinazione dei provvedimenti da assumere a carico di coloro che non provvedono al loro ritiro, fatte salve le sanzioni di cui all articolo 32. Pagina 29 / 55

30 Art. 20 (Colonie feline) 1. I gatti appartenenti alle colonie feline, come definite nell articolo 3, comma 1, lettera q), sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. 2. Il Comune, d intesa con il servizio veterinario ufficiale, può determinare l allontanamento dei gatti dalla colonia felina ove si renda necessario per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individuando altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. 3. I privati e le associazioni di volontariato animalista di cui all articolo 9, previa stipula di un apposito accordo di collaborazione, d intesa con il servizio veterinario ufficiale, possono richiedere al Comune di ottenere in gestione le colonie feline, ai fini della tutela della salute e della salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti in esse presenti. 4. Per favorire i controlli, il servizio veterinario ufficiale, d intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di volontariato animalista di cui all articolo 9, provvede a censire le zone in cui esistono le colonie feline. 5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è garantita dalla struttura di cui all articolo 11, dalle associazioni di volontariato animalista di cui all articolo 9 e dai privati di cui al comma 3 ed è consentita solo: a) per praticare la sterilizzazione; b) per effettuare le cure sanitarie necessarie al loro benessere; c) per consentire l allontanamento di cui al comma Il servizio veterinario ufficiale o i privati che gestiscono le strutture di cui all articolo 12 provvedono, dopo idonea degenza, a reinserire nella colonia felina di provenienza, o nel loro habitat originario o comunque in un habitat idoneo, come definito ai sensi dell articolo 3, i gatti sterilizzati che vengono identificati attraverso la procedura dell asportazione di un piccolo lembo del padiglione auricolare, denominata apicectomia auricolare. 7. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo se sussistono le condizioni previste all articolo 22, comma 1 e nel rispetto delle modalità previste all articolo 22, comma 2. Pagina 30 / 55

31 Art.21 (Osservazione e profilassi sanitaria) 1. Il servizio veterinario ufficiale assicura, all interno delle strutture di cui all articolo 11: a) l identificazione dei cani raccolti, la ricerca del proprietario e la loro restituzione; b) il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei gatti che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie o durante il periodo di osservazione di cui all articolo 86 del D.P.R. 320/1954 e successive modifiche; c) gli interventi di profilassi, di diagnosi e di terapia sugli animali ricoverati che, in relazione ai livelli essenziali di assistenza sanitaria, sono finalizzati alla prevenzione del randagismo e alla tutela del benessere animale così come definiti dal regolamento di attuazione ed integrazione di cui all articolo 36; d) il controllo demografico dei cani, praticando la sterilizzazione chirurgica di tutti i maschi e le femmine in età riproduttiva e dei soggetti affidati o adottati prima della sterilizzazione; e) gli interventi di primo soccorso atti alla stabilizzazione di cani o gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati, anche attraverso gli interventi garantiti dal servizio veterinario ufficiale; 2. Il periodo di osservazione all interno del canile sanitario dura di norma 15 giorni; successivamente a tale periodo l animale è trasferito al canile rifugio; 3. I comuni partecipano alle spese per le attività di cui al comma 1, lettere d) ed e) nella misura minima del 60% e secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione ed integrazione di cui all articolo 36. Pagina 31 / 55

32 Art. 22 (Misure di tutela) 1. I cani, i gatti e gli altri animali da compagnia o d affezione ricoverati nelle strutture di cui all articolo 11, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, o in caso di loro accertata e comprovata pericolosità. 2. La soppressione deve essere operata da medici veterinari esclusivamente con metodi eutanasici e che non arrechino sofferenza all animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico. 3. Ciascuna struttura deve tenere un apposito registro degli animali soppressi che indica specificamente la diagnosi ed il motivo della soppressione. 4. Gli animali ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 11, 12 e 13 non possono essere: a) destinati ad alcun tipo di sperimentazione; b) catturati con metodi che causano sofferenza; c) addestrati, selezionati e incrociati allo scopo di esaltarne l aggressività; d) sottoposti alla pratica del doping; e) sottoposti agli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell animale quali, in particolare, la recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda, eccetto gli interventi curativi certificati dal medico veterinario. Pagina 32 / 55

33 Art. 23 (Cessione e affido) 1. I cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 11, 12 e 13 devono essere identificati ed iscritti all anagrafe degli animali. 2. I cani ed i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 11, 12 e 13 di età non inferiore ai sessanta giorni e gli altri animali da compagnia e d affezione possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni animaliste di cui all articolo E vietato cedere o affidare cani o gatti, ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 11, 12 e 13, a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali. 4. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 11, 12 e 13 può avvenire trascorsi sessanta giorni dal ricovero salvo quanto previsto al comma E consentito l affido temporaneo gratuito dei cani e gatti prima del termine di cui al comma 4, ai privati maggiorenni di cui al comma 2, con l osservanza delle seguenti prescrizioni: a) deve essere decorso il periodo di osservazione previsto dall'articolo 21, comma 2; b) l affidatario non può affidare a sua volta l animale durante il periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore del canile o del canile rifugio affidante; c) l affido temporaneo non può essere consentito a enti o a privati cittadini non residenti in Italia; 6. Le procedure e le condizioni per la cessione e l affido, comprendenti anche le modalità di verifica, sono disciplinate con il regolamento regionale di attuazione ed integrazione di cui all articolo 36. Pagina 33 / 55

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