Capitolo 7 L amministrazione centrale

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Capitolo 7 L amministrazione centrale"

Transcript

1 Parte terza Organi dell esecuzione penitenziaria Capitolo 7 L amministrazione centrale Sommario 1. L amministrazione centrale L organizzazione centrale Segue: Normativa in materia di organizzazione dipartimentale Segue: Qualifiche del personale dipartimentale Segue: Divisione del lavoro nel dipartimento e criteri per le nomine Segue: Le attribuzioni degli organi centrali del Dipartimento L Istituto superiore di studi penitenziari La giustizia minorile. 1. L amministrazione centrale Prima della riforma introdotta con la L. 15 dicembre 1990, n. 395, che disciplina il nuovo «Ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria», l Amministrazione penitenziaria, a livello centrale, faceva capo alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di Grazia e Giustizia, ai cui vertici era posto, come direttore generale, un magistrato di cassazione. Le articolazioni interne della Direzione generale prendevano il nome di «Uffici» ed erano affidate anch esse a personale di magistratura. Dalla Direzione generale dipendevano poi, in base al decentramento dei servizi attuato con D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538, i Centri di rieducazione dei minorenni e gli (uffici degli) Ispettori distrettuali per adulti. Questi ultimi erano funzionari dell Amministrazione penitenziaria con qualifica di ispettore generale (dirigente superiore) la cui circoscrizione coincideva con il territorio di uno o più Distretti di Corte d Appello: in tale ambito gli Ispettori svolgevano funzioni di vigilanza, controllo e di amministrazione attiva, secondo quanto specificato negli artt del D.P.R. 1538/1955. Il personale civile dell Amministrazione penitenziaria, e segnatamente i funzionari preposti ai vari servizi od istituti, dipendevano da Autorità giudiziarie (erano dunque «eterodiretti») sotto più profili: a) funzionalmente e gerarchicamente, dai magistrati dirigenti della Direzione generale e dagli uffici costituiti presso il Ministero; b) gerarchicamente, dai Procuratori generali della Repubblica e dai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali e presso i Tribunali dei minorenni. La legge istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria (L. 395/1990), senza alterare del tutto il sistema sopra delineato, ha introdotto alcune radicali innovazioni, quali: la soppressione della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, trasformata secondo il più ampio ed articolato modello organizzatorio del «Dipartimento» (art. 30, comma 6); la previsione dell accesso, per i funzionari amministrativi, al grado di dirigente generale, con possibilità di assumere la Direzione generale o la Vice-Direzione generale del Dipartimento (art. 30, comma 2-4);

2 92 Parte terza Organi dell esecuzione penitenziaria la soppressione degli Ispettorati distrettuali, trasformati in Provveditorati regionali, e il trasferimento a questi ultimi delle funzioni amministrative concernenti il personale dell Amministrazione già demandate ai Procuratori generali e ai Procuratori della Repubblica (art. 32). Con la L , n. 154, si è verificato un netto cambiamento della carriera dirigenziale penitenziaria. L art.1, detta i principi e i criteri direttivi che il Governo deve seguire nell adozione della norma delegata (D.Lgs. 63/2006); l art. 2, riconosce il rapporto d impiego come rapporto di diritto pubblico al personale direttivo e dirigenziale dell amministrazione penitenziaria; l art. 3, abolisce i Centri di servizio sociale, sostituendoli con gli Uffici locali di esecuzione penale esterna. Si è dato in seguito attuazione alla legge-delega, con il D.Lgs , n. 63, il quale in particolare, prevede: l unitarietà della carriera dirigenziale penitenziaria, articolata su tre ruoli (dirigente di istituto penitenziario, dir. di ospedale psichiatrico, dir. dell esecuzione penale esterna); la valutazione comparativa come metodo per il conferimento degli incarichi superiori; le modalità per la nomina alla qualifica dirigente generale; la facoltà del Ministro della Giustizia di scegliere i titolari delle funzioni apicali e dirigenziali del Ministero; la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto d impiego mediante il procedimento negoziale, che coinvolge anche: la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte (graduate con apposito decreto ministeriale) ed agli incarichi/responsabilità; la retribuzione di risultato, connessa con i risultati conseguiti con le risorse a disposizione. 2. L organizzazione centrale Il Dipartimento, come modulo organizzatorio, costituisce una novità assoluta per il Ministero della Giustizia ed ha pochi precedenti nella pubblica Amministrazione. L art. 30 della L. 395/1990 istituisce il Dipartimento dell Amministrazione penitenziaria (D.A.P.) nell ambito del Ministero della Giustizia, per provvedere, secondo le direttive e gli ordini del Ministro, ai seguenti compiti: a) attuazione della politica dell ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione; b) coordinamento tecnico-operativo, direzione e amministrazione del personale penitenziario, nonché coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni dell Amministrazione;

3 Capitolo 7 L amministrazione centrale 93 c) direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento medesimo. Non esiste un Amministrazione penitenziaria distinta dal Dipartimento dell Amministrazione penitenziaria, poiché le due strutture si identificano. Il Corpo di Polizia penitenziaria è una struttura posta al servizio del Dipartimento, per la realizzazione dei fini istituzionali di questo nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e del trattamento dei detenuti e degli internati. Dell organizzazione centrale fa parte quantunque in posizione autonoma rispetto al Dipartimento l Ufficio centrale per la giustizia minorile, istituito dall art. 2, D.L. 29 gennaio 1992, n. 36 (conv. in L. 29 febbraio 1992, n. 213) al posto del già operante Ufficio per la giustizia minorile. L Ufficio centrale esercita tutte le funzioni in materia di minori del Ministero della Giustizia e svolge la propria attività in diretto collegamento (e, ovviamente, in rapporto di dipendenza gerarchica) con il Ministro Guardasigilli. La norma, che sancisce l autonomia e l importanza della materia minorile nell ambito della funzione penitenziaria, ha peraltro carattere transitorio, essendo destinata a valere «fino alla riforma dell ordinamento dello stesso Ministero (di Grazia e Giustizia)». 3. Segue: Normativa in materia di organizzazione dipartimentale Il comma 4 del citato art. 30, nel delegare il Governo ad emanare, entro sei mesi dall entrata in vigore della riforma, uno o più decreti legislativi per l organizzazione del Dipartimento, indicava i seguenti princìpi e criteri direttivi: verifica delle attribuzioni che, per specifiche ragioni, devono essere affidate agli organi centrali e decentramento delle altre; disciplina della gestione a livello decentrato, dei rapporti con gli enti locali, le Regioni e il Servizio Sanitario Nazionale, dei settori della documentazione e dello studio, nonché della formazione e dell aggiornamento del personale penitenziario; determinazione, con decreto ministeriale, degli uffici centrali del Dipartimento secondo modelli che assicurino ad ogni organismo omogeneità di attribuzioni, con particolare riferimento all istituzione di un ufficio unico per il personale, e con il riconoscimento di autonomia organizzativa e funzionale adeguata alle aree specifiche di intervento; analisi delle funzioni dirigenziali (attive, ispettive, di consulenza e di studio) e previsione della loro attribuzione, in un quadro complessivo di pari dignità, a dirigenti amministrativi e a magistrati, con previsione per i primi, della qualifica di dirigente generale; previsione dell attribuzione a magistrati degli incarichi per i quali appaia opportuno utilizzare la loro particolare formazione ed esperienza, tenuto conto della natura intrinseca di ciascuna attività ovvero della diretta connessione della stessa con l esercizio della giurisdizione e con l ordine giudiziario; disciplina degli incarichi ministeriali e delle condizioni per il conferimento, anche mediante determinazione della loro durata e dei limiti di permanenza al Dipartimento. Il D.P.R , n. 55, il D.M e, da ultimo il D.M (pubblicato sul Bollettino Ufficiale Ministero Giustizia del ) individuano nell ambito del Dipartimento dell Amministrazione penitenziaria i seguenti uffici dirigenziali con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Ufficio del Capo del Dipartimento dell amministrazione penitenziaria: questa struttura è costituita dall insieme degli uffici di staff che nei diversi settori d intervento coaudivano il Capo dipartimento nello svolgimento delle sue attività istituzionali.

4 94 Parte terza Organi dell esecuzione penitenziaria Presso tale ufficio, sono istituiti: Ufficio dell organizzazione e delle relazioni; Ufficio studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali; Ufficio per l attività ispettiva e del controllo; Ufficio del contenzioso; Ufficio per le relazioni sindacali; Ufficio rapporti con le regioni; Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale; Ufficio per la sicurezza personale e della vigilanza (USPEV); Gruppo operativo mobile (GOM); Servizio di vigilanza sull igiene e la sicurezza dell amministrazione della giustizia (VISAG); Ufficio stampa e relazioni esterne; Ufficio del cerimoniale e di rappresentanza; Centro amministrativo Giuseppe Altavista; Ente di assistenza; Cassa delle ammende. b) Direzione generale del Personale e della Formazione: si occupa della gestione e della formazione del personale appartenente ai diversi comparti del lavoro. Ha, inoltre, competenze di analisi, di studio, di programmazione, di direzione, di gestione e di controllo. La Direzione si struttura in 5 uffici dirigenziali: organizzazione e relazioni; personale amministrativo e tecnico di ruolo e non di ruolo; personale del Corpo di polizia penitenziaria; formazione; sicurezza e coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti. c) Direzione generale detenuti e trattamento: ha competenze di analisi, di studio, di programmazione, di direzione, di gestione e di controllo. Essa si articola in sei uffici dirigenziali: organizzazione e relazioni; detenuti media sicurezza; detenuti alta sicurezza; servizi sanitari; osservazione e trattamento; misure di sicurezza. d) Direzione generale dell esecuzione penale esterna: ha competenze di analisi, di studio, di programmazione, di direzione e di controllo. Essa è costituita dagli Uffici: studi, analisi e programmazione; attuazione dei provvedimenti di giustizia. e) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: è suddivisa in quattro Uffici: organizzazione e relazioni;

5 Capitolo 7 L amministrazione centrale 95 contratti di lavori, forniture e servizi; armamento, casermaggio, vestiario, automobilistico, navale e delle telecomunicazioni; tecnico per l edilizia penitenziaria e residenziale di servizio. Alle dipendenze funzionali della Direzione opera, inoltre, il Servizio approvvigionamento e distribuzione del vestiario (SADAV). f) Direzione generale per il bilancio e la contabilità: ha competenze di analisi, di studio, di programmazione, di direzione e di controllo. Si articola in due uffici dirigenziali: formazione e gestione del bilancio; adempimenti contabili. Da ultimo, il D.M. 27 settembre 2007 ha delineato l attuale struttura dirigenziale del Dipartimento. L amministrazione penitenziaria centrale è organizzata per aree omogenee di competenze, attraverso unità organizzative anche di livello di dirigenza generale. Gli uffici di diretta collaborazione del capo del Dipartimento si articolano nei seguenti uffici: 1. Ufficio dell organizzazione e delle relazioni che comprende la Segreteria affari generali, l Ufficio relazioni con il pubblico, il Fondo Sociale Europeo, le Attività di coordinamento istituzionale ed il Controllo di gestione; 2. Ufficio rapporti con le regioni; 3. Ufficio studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali; 4. Ufficio per l attività ispettiva e del controllo; 5. Ufficio del contenzioso; 6. Gruppo operativo mobile; 7. Ufficio per la sicurezza personale e della vigilanza; 8. Ufficio per le relazioni sindacali; 9. Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale. La direzione dell ufficio, per la sua particolare complessità, è affidata ad un dirigente con specifica professionalità ed esperienza nel settore; 10. Servizio di vigilanza sull igiene e sicurezza dell amministrazione della giustizia. La responsabilità della direzione è affidata ad un dirigente, mentre l area riferita alle specifiche competenze gestionali è affidata ad un dirigente con adeguate attitudini professionali; 11. Ufficio del cerimoniale e di rappresentanza dell amministrazione penitenziaria; 12. Ufficio stampa e relazioni esterne; 13. Centro amministrativo «G. Altavista». Presso l ufficio del capo del Dipartimento operano, altresì, l Ente di assistenza e la Cassa delle ammende. 4. Segue: Qualifiche del personale dipartimentale Al Dipartimento è posto il Capo del Dipartimanto scelto tra i magistrati di Cassazione con funzioni direttive superiori o tra i dirigenti generali di pari qualifica.

6 96 Parte terza Organi dell esecuzione penitenziaria Il procedimento di nomina è quello previsto per i massimi gradi della burocrazia statale: proposta del Ministro competente (nella fattispecie, il Ministro di Giustizia), deliberazione del Consiglio dei Ministri e decreto del Presidente della Repubblica. La novità di gran lunga più importante consiste nella previsione per cui per il posto in questione possa essere designato, oltre che un magistrato, un dirigente generale, vale a dire un funzionario tratto verosimilmente dai ranghi dell Amministrazione penitenziaria. Ricordiamo, tuttavia, che la nomina a dirigente generale può essere conferita anche a soggetti estranei all Amministrazione dello Stato (art. 25, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748), sicché, in ipotesi, il Governo potrebbe scegliere qualsiasi cittadino italiano fornito dei requisiti richiesti dalla legge. In ogni caso, la disposizione in parola rileva per aver ovviato, almeno in parte, alla anomalia che escludeva i funzionari amministrativi, in via di principio, dagli uffici direttivi dell organo centrale. Una figura del tutto nuova è quella del Vice Capo del Dipartimento, nominato dal Ministro di Giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento, tra i magistrati di Cassazione o tra i dirigenti generali, per l espletamento delle funzioni vicarie. 5. Segue: Divisione del lavoro nel dipartimento e criteri per le nomine La delega ha ricevuto attuazione con il D.Lgs. 30 ottobre 1992, n Risulta così superata la disposizione transitoria (art. 30, comma 5, L. 395/1990), secondo cui fino alla emanazione dei decreti delegati alla direzione degli uffici dipartimentali dell Amministrazione penitenziaria potevano essere nominati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, ovvero funzionari amministrativi dirigenti o appartenenti alla ex carriera direttiva. La normativa delegata stabilisce, in primo luogo, che alla funzione di Direttore di ufficio centrale del Dipartimento o di ufficio equiparato sono preposti, con decreto del Ministro di Giustizia e su proposta del Capo del Dipartimento dell Amministrazione penitenziaria, dirigenti generali dell Amministrazione medesima e magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura (art. 1, comma 1). Gli incarichi in questione sono conferiti ai dirigenti e ai magistrati «in base alla particolare esperienza ed alla particolare preparazione acquisite nel corso dell esercizio delle loro precedenti funzioni». Ad alcuni uffici centrali, «per la particolare natura dell attività svolta e per le specifiche esigenze di raccordo con la funzione giurisdizionale e con l ordine giudiziario», sono preposti, in qualità di direttori e di addetti, magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, nominati dal Ministro su proposta del Capo del Dipartimento dell Amministrazione penitenziaria, «nei limiti delle dotazioni del personale di magistratura addetto al Ministero della Giustizia» (art. 2 comma 1). Gli uffici centrali riservati ai magistrati (come direttori e, se addetti, come vice-direttori o direttori di divisione) sono: quelli a cui sono affidate attribuzioni in materia di detenuti, internati e trattamento degli stessi;

7 Capitolo 7 L amministrazione centrale 97 quelli svolgenti attività di legislazione, studio e ricerche; quelli competenti in materia di banche dati relative ai detenuti, agli internati ed alle persone sottoposte a misure privative o limitative della libertà. La nomina a Dirigente Generale dell Amministrazione penitenziaria (n. 5 posti di qualifica) è conferita a personale scelto tra i dirigenti dell Amministrazione stessa (art. 4), secondo l «iter» procedimentale di cui al citato art. 25 del D.P.R. 748/1972, ossia con decreto del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e dietro proposta del Ministro della Giustizia. Oggetto di specifica previsione è la permanenza negli incarichi dipartimentali, che, per dirigenti superiori, primi dirigenti e magistrati addetti, non può avere durata superiore a cinque anni. Peraltro, per esigenze di servizio, l incarico può venire rinnovato per una sola volta, su proposta del Capo del Dipartimento dell Amministrazione penitenziaria (art. 5). 6. Segue: Le attribuzioni degli organi centrali del Dipartimento Con il D.Lgs. 444/1992, sono state individuate le attribuzioni degli organi centrali del Dipartimento dell Amministrazione penitenziaria, nonché le attribuzioni spettanti, in attuazione del principio del decentramento funzionale, ai Provveditorati regionali. Peraltro, in materia di competenze degli organi centrali dipartimentali, il Legislatore delegato si è limitato ad una previsione molto ampia e generica, conferendo ai predetti «tutte le competenze di carattere generale e quelle di rilevanza nazionale ed internazionale» e rinviando, per il resto, ad emanandi decreti ministeriali. Il decreto detta altresì alcune disposizioni essenziali in tema di organizzazione degli organi centrali: una segreteria posta alle dirette dipendenze del Direttore generale; uffici centrali «organizzati secondo criteri di omogeneità, di competenza organizzativa e funzionale adeguata alle aree specifiche di intervento». Quanto alle aree di intervento, queste sono relative a: personale; formazione e aggiornamento del personale; ispettorato; detenuti e trattamento dei detenuti; beni e servizi; studi, ricerche, legislazione e automazione.

8 98 Parte terza Organi dell esecuzione penitenziaria 7. L istituto superiore di studi penitenziari La specificità della funzione penitenziaria, che richiede agli operatori del settore, e massimamente al personale investito di responsabilità direttive, un elevato livello di professionalità (vale a dire preparazione culturale e sensibilità verso la «materia prima» oggetto della funzione, rappresentata da esseri umani privati della libertà per volontà di legge), ha suggerito al Legislatore delegante l istituzione di un organismo «ad hoc» (art. 17, comma 1, L. 395/1990). La delega ha ricevuto attuazione con il D.Lgs. 446/1992, che ha istituito una Scuola nazionale per la formazione, l aggiornamento e la specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell Amministrazione penitenziaria, denominata «Istituto superiore di studi penitenziari» (ISSP), con sede a Roma, e posta alle dipendenze del Dipartimento (art. 1). L Istituto superiore di studi penitenziari ha, nell ambito delle scuole di formazione del personale direttivo delle forze di polizia, un precedente nell Istituto superiore di polizia, di cui all art. 58 della L. 1 aprile 1981, n. 121, e sostituisce, per i funzionari dell Amministrazione penitenziaria, la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta. L Istituto, oltre ai corsi biennali di formazione per la nomina a direttore penitenziario, cura la formazione iniziale, l aggiornamento e la specializzazione dei funzionari e svolge attività di indagine sulle problematiche penitenziarie, assumendo le opportune iniziative sul piano didattico e scientifico (art. 2). A capo della struttura è posto, come direttore, un dirigente generale dell Amministrazione penitenziaria, nominato con decreto del Ministro guardasigilli, su proposta del Capo del Dipartimento (art. 3). L Istituto, articolato in tre Divisioni (art. 4), è composto, oltre che dal direttore (organo individuale), da tre organi collegiali (art. 5), che sono: 1. il Consiglio di direzione; 2. il Collegio dei docenti; 3. il Consiglio di istituto. Mentre il Collegio dei docenti è organo consultivo del direttore dell Istituto e il Consiglio di istituto è organo di collaborazione tra docenti e frequentatori dei corsi, particolare importanza riveste il Consiglio di direzione, a cui spetta di decidere le linee operative generali dell Istituto e di provvedere alla formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento, nonché alla scelta dei docenti. Il D.Lgs. 446/1992 ha istituito, inoltre, l Albo dei docenti dell Istituto Superiore di studi penitenziari (art. 9) e dettato specifiche disposizioni per i corsi di formazione dei vincitori dei concorsi pubblici (durata del corso: sei mesi) e del concorso riservato (durata del corso: due anni). Per quanto concerne, in specie, i vincitori del concorso riservato ai dipendenti appartenenti alla ex carriera di concetto, è previsto che essi siano nominati allievi direttori di istituto penitenziario in prova ed ammessi a frequentare il corso biennale, durante il quale sono posti in aspettativa

9 Capitolo 7 L amministrazione centrale 99 e mantengono il precedente trattamento economico (art. 12). Il corso biennale si articola in insegnamenti ed esami sulle singole materie del piano di studio, nonché in un esame finale, il cui superamento fa conseguire all allievo la qualifica di direttore di istituto penitenziario (art. 14). Gli esami sostenuti nelle discipline universitarie previste nel piano di studio sono riconosciuti a condizione che si sia superato il corso biennale ai fini della laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia e psicologia. Il conseguimento del diploma di laurea è subordinato, ovviamente, al superamento di determinati esami integrativi (art. 15). Le attività istituzionali dell Istituto superiore di studi penitenziari, alla luce delle modifiche normative anzidette, possono così riassumersi: formazione iniziale, di aggiornamento e di specializzazione per dirigenti amministrativi e tecnici dell Amministrazione penitenziaria; formazione iniziale, di aggiornamento e di specializzazione per direttivi e dirigenti del Corpo di Polizia penitenziaria; formazione iniziale e di aggiornamento per funzionari di area «C»; formazione interprofessionale ed integrata anche con operatori dei servizi della comunità locale; formazione a distanza; attività di indagine sulle problematiche penitenziarie; attività di valorizzazione delle esperienze nel settore penitenziario ed approfondimento della cultura giuridica penitenziaria; attività di elaborazione di modelli operativi e sviluppo di metodologie e modelli di organizzazione del trattamento penitenziario per detenuti ed internati, gestione di progetti-obiettivo con finanziamenti del Fondo Nazionale per la lotta alla droga e del Fondo Sociale Europeo. 8. La giustizia minorile A) Premessa Va necessariamente premesso che l organizzazione degli istituti rieducativi è tutt oggi «in fieri», da un lato lo è ancora per il passaggio delle competenze amministrative ai Comuni ex D.P.R 616/1977 (successivamente è stato emanato il T.U. D.Lgs. 267/2000), da un altro lato, per i recenti mutamenti apportati alla materia dal codice di procedura penale minorile e dalle disposizioni di attuazione dello stesso. La nuova normativa infatti ha eliminato molti dei preesisenti istituti, sostituendoli con altri ed ha chiamato spesso in causa, nello svolgimento delle molteplici attività nei vari settori a favore dei minori, sia i servizi per l amministrazione della giustizia, derivazione del ministero della giustizia, sia i servizi locali sollecitati più volte ad una stretta collaborazione con i primi. Si può facilmente intuire quindi come questo primo periodo successivo all entrata in vigore del codice e delle sue disposizioni di attuazione sia d «assestamento» dovuto alla necessaria individuazione delle rispettive competenze ed alla creazione ed organizzazione degli istituti destinati ad accogliere i minori. Dal 1984 presso il Mini-

10 100 Parte terza Organi dell esecuzione penitenziaria stero di grazia e giustizia è istituito un Ufficio per la giustizia minorile, al quale sono attribuite tutte le competenze in materia minorile. B) Centri per la giustizia minorile La disposizione dell art. 6 D.P.R. 448/1988, riconosce il nesso funzionale che deve intercorrere tra l attività giudiziaria e le attività assistenziali minorili, stabilendo che l autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento si avvale dei servizi minorili dell amministrazione della giustizia, nonché dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. I servizi minorili costituiscono i referenti necessari dell attività del giudice e svolgono, quindi, un ruolo processuale definibile in termini di mediazione giudiziaria; fornendo, per un verso, agli organi giudiziari i parametri valutativi necessari alle determinazioni che coinvolgono le esigenze educative e la personalità del giovane, per un altro verso, offrendo al minore gli elementi per assumere decisioni rilevanti sia sotto il profilo sociale che processuale. Si garantisce, così, al minore, non solo il diritto alla difesa per gli aspetti relativi al fatto-reato, ma anche il diritto all assistenza per i profili attinenti alle esigenze educative ed alla personalità. L art. 7 delle disposizioni di attuazione (D.Lgs. 272/1989) del codice disciplinante il processo minorile dispone che i centri di rieducazione per i minorenni, dipendenti dal ministero della giustizia assumono la denominazione di centri per la giustizia minorile, con competenza regionale. A seconda poi delle diverse esigenze nel territorio presso altre città capoluogo di provincia possono essere costituite sezioni distaccate, come pure con decreto del ministro della Giustizia possono essere accorpati in un unico centro i servizi ubicati nell ambito di più regioni. Alla direzione del centro spettano non solo le attribuzioni previste dalla legge per la direzione del centro di rieducazione per minorenni, ma anche funzioni tecniche di programmazione, di coordinamento dell attività dei vari servizi facenti parte dei centri, di cui si dirà più tardi, e di collegamento con gli enti locali. Proprio per la delicatezza e l importanza di tali compiti alle direzioni dei centri per la giustizia minorile, degli istituti e dei servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano già svolto attività significative nel settore minorile o che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione. Per un completo espletamento delle attività tecniche, i centri possono usufruire dell assegnazione di personale di servizio sociale e dell area pedagogica. I suddetti centri possono inoltre avvalersi della preziosa collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni. Di ogni centro per la giustizia minorile fanno parte una serie di servizi indicati espressamente nell art. 8 (D.Lgs. 272/1989) ed ubicati nel territorio di competenza. Essi sono: a) Gli uffici di servizio sociale per minori. Previsti dall art. 1 del R.D.L. 1404/1934 (modificato dalla legge 25 luglio 1956, n. 888) furono istituiti, per la prima volta, con circolare del Ministero di Grazia e Giustizia n. 3935/2405 dell 8 febbraio Con legge 16 luglio 1962, n intitolata «Ordinamento degli Uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio» sono stati costituiti presso ogni capoluogo

11 Capitolo 7 L amministrazione centrale 101 del distretto di Corte d Appello o di sezione di Corte d Appello, gli Uffici di Servizio Sociale per minorenni. La stessa legge ha inoltre istituito i ruoli del personale delle carriere direttive e di concetto stabilendone in concreto il numero, le qualifiche e le attribuzioni, i rapporti gerarchici, il modo di accesso e la progressione nelle carriere. Le attribuzioni degli uffici di servizio sociale si desumono dagli artt. 1, 25, 27, 28, 29 della legge 25 luglio 1956, n. 888 e dell art. 2 della legge 16 luglio 1962, n Dall esame dei testi citati si ricava che le attribuzioni dell ufficio di servizio sociale per minorenni riguardano: a) inchieste e trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica e rieducativa, nell ambito dei centri di rieducazione per minorenni ed in relazione a provvedimenti penali, civili e amministrativi emessi dall autorità giudiziaria; b) incarichi di studi e di inchieste sociologiche aventi attinenza con la prevenzione della delinquenza minorile; c) iniziative di misure rieducative, su minori irregolari per condotta o per carattere; d) compiti particolari per la libertà assistita (l ufficio di servizio sociale deve controllare la condotta del libero assistito, aiutarlo a superare le difficoltà, mettendosi in relazione con la famiglia e con gli altri ambienti di vita e riferendo al componente del Tribunale designato); e) la cura dei rapporti del minore internato con la famiglia e con gli altri ambienti di vita, informando dei risultati il Tribunale per i minorenni. b) Gli istituti penali per i minorenni. Le norme di attuazione del nuovo codice hanno soppresso l Istituto di osservazione (per i minori in custodia cautelare) e la Prigione-scuola (per l esecuzione della pena detentiva) prevedendone la sostituzione con l Istituto Penale Minorile (I.P.M.). L Istituto Penale Minorile assolve principalmente funzioni esecutive della pena e della custodia cautelare, nei casi in cui non sia stato possibile attivare la concessione di altre misure non detentive. L organizzazione ed il funzionamento dell istituto trovano la loro disciplina nelle norme dell Ordinamento Penitenziario e nella circ. del 19 gennaio 1995, che rappresenta l unico documento specifico sulla detenzione minorile, e che ne traccia il modello organizzativo e il quadro operativo di riferimento. L esigenza è di individuare una guida di riferimento che consenta di razionalizzare e rendere omogenee sul territorio nazionale modalità operative già in uso, ma anche di riconoscere la necessità di differenziazioni sulla base di un evidente cambiamento nella visione complessiva della delinquenza giovanile. Nel delineare tale modello organizzativogestionale la circolare prende in considerazione diversi profili che attengono all utenza, alle finalità istituzionali, all organizzazione interna e all organizzazione delle attività. Gli I.P.M. sono preposti a due funzioni: l esecuzione della pena e l esecuzione della misura cautelare. Si tratta di funzioni diverse che si rivolgono a utenze diverse e che devono svolgersi possibilmente anche in locali separati. Gli ingressi in istituto per l esecuzione della misura cautelare detentiva riguardano i ragazzi tra i 14 e i 18 anni sulla base di provvedimenti disposti dal magistrato a seguito di arresto o fermo, di violazione della misura cautelare del collocamento in comunità per un periodo non superiore ad un mese o anche di custodia cautelare a seguito della celebrazione del processo di primo e secondo grado. La seconda funzione assicurata dagli I.P.M. è quella dell esecuzione delle pene ed interessa oltre a ragazzi della fascia d età tra 14 e 18 anni, anche quelli della fascia dei giovani adulti tra 18 e 21 anni, sempre che la pena in espiazione si riferisca a reati commessi nella minore età. All interno degli istituti è possibile l esecuzione, ma in locali separati, delle misure della semilibertà e della semidetenzione. Il Magistrato di Sorveglianza, che siede presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio, ha il compito di vigilare sullo svolgimento dei vari servizi dell Istituto e sul trattamento dei detenuti ai sensi dell art. 5 del D.P.R. 230/2000.

12 102 Parte terza Organi dell esecuzione penitenziaria La struttura organizzativa degli I.P.M. è definita da tre aree funzionali: l area tecnico-pedagogica che comprende educatori, consulenti, animatori ed è coordinata dall educatore più alto in grado e più anziano; l area della sicurezza che attiene alla vigilanza e alla tutela della sicurezza dei ragazzi e della struttura e l area amministrativo-contabile che svolge attività amministrativa relativa al complessivo funzionamento della struttura e del personale. Secondo le disposizioni della circolare ogni istituto dovrebbe essere organizzato in gruppi composti da ragazzi. Ogni gruppo dovrebbe far capo a due educatori che costituiscono i referenti diretti per ogni esperienza del minore, e da sei unità di polizia penitenziaria che partecipano alle attività di osservazione e trattamento dei minori. Le modalità di svolgimento della vita all interno dell istituto sono definite dal regolamento interno che contiene le regole di riferimento, le prassi codificate e formalmente riconosciute, cui tutti, operatori e ragazzi, devono attenersi. Il regolamento rappresenta la normativa interna dell istituto; esso deve necessariamente essere predisposto e viene ratificato con un ordine di servizio del direttore. La circolare individua in modo generale gli ambiti che il regolamento dovrà definire nei particolari (es. colloqui, perquisizioni, pasti, attività di studio e di lavoro, organizzazione e gestione delle sezioni di isolamento destinate ai ragazzi esclusi dalle attività in comune). In mancanza di un unico regolamento specificamente pensato dal legislatore per gli istituti penali minorili, il regolamento interno rappresenta l unica norma di riferimento e deve essere conforme con quanto disposto in generale dal regolamento in uso negli istituti penali per adulti. La parte della circolare che definisce l organizzazione delle attività, definisce la formazione scolastica e quella professionale. Per i minori in custodia cautelare possono essere organizzate attività di pre-orientamento formativo, che si caratterizzano come brevi esperienze di impegno lavorativo, affidate a cooperative o artigiani, e finalizzate all individuazione di attitudini e potenzialità individuali. L organizzazione delle attività scolastiche e professionali dovrebbe tendere a sviluppare le integrazioni con la comunità esterna in modo da diminuire le distanze tra il carcere e il territorio e coinvolgere quest ultimo in un ruolo più responsabile nei confronti dei minori in carcere. c) I centri di prima accoglienza. Tali centri ospitano i minorenni arrestati o fermati, accompagnati dalla polizia giudiziaria, fino all udienza di convalida. I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza dei minori per il tempo necessario alla loro consegna all esercente la potestà o all affidatario o a persona da questi incaricata. Il termine massimo per cui il minore può essere trattenuto è di dodici ore. I Centri non debbono caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e ove possibile devono essere situati presso gli uffici giudiziari minorili ed in nessun caso possono trovarsi all interno di istituti penitenziari. d) Le comunità. In forza del D.P.R , n. 448 i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operino in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio; possono inoltre organizzare proprie comunità, anche in gestione mista con gli enti locali. Il comma 2 dell art. 10 ha fissato alcuni criteri guida ai quali deve rispondere l organizzazione e la gestione delle comunità: organizzazione di tipo familiare che prevede la presenza anche di minori non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle 10 unità, in modo che siano garantiti, anche col supporto di progetti educativi personalizzati, una conduzione ed un clima, significativi sul piano educativo; utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline; collaborazione di tutte le istituzioni interessate ed utilizzazione delle risorse del territorio. Tali strutture sono destinate ad accogliere i minorenni a cui è stata applicata la misura cautelare del collocamento in comunità o la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario (artt. 18, 18bis, 22, 36 e 37, D.P.R. 448/1988).

13 Capitolo 7 L amministrazione centrale 103 È prevista inoltre la possibilità che operatori dei servizi minorili dell amministrazione della giustizia siano distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per lo svolgimento di compiti di collaborazione interdisciplinare. e) Gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive ed alternative. È espressamente previsto che gli istituti di semilibertà e di semidetenzione siano organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna (art. 11 disp. att. c.p.p.m.) ed inoltre che nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero siano valorizzate le risorse del territorio in collaborazione con i servizi degli enti locali. Negli istituti di semilibertà vengono ricoverati i minori in espiazione di pena ammessi alla misura alternativa della detenzione in semilibertà (art. 50, L. 354/1975); nei secondi (Istituti di semidetenzione) i minori a cui è stata irrogata la sanzione sostitutiva della semidetenzione.

14 104 Parte terza Organi dell esecuzione penitenziaria Questionario 1. Secondo quale schema organizzativo è strutturata l amministrazione centrale dell amministrazione penitenziaria? (par. 2) 2. Quali sono i compiti del dipartimento dell amministrazione penitenziaria? (par. 2) 3. Quali sono le attività dell Istituto superiore di studi penitenziari? (par. 7) 4. Cosa sono gli IPM? (par. 8) 5. Chi ospita i centri di prima accoglienza? (par. 8) 6. Nell ambito del dipartimento dell amministrazione penitenziaria, a chi spettano le attività in materia d esecuzione penale esterna? (par. 3) 7. Come si concretizza il decentramento sull amministrazione penitenziaria? (par. 2) 8. Quale qualifica deve avere il Capo del Dipartimento dell amministrazione penitenziaria? (par. 4) 9. Come viene nominato il Capo del Dipartimento dell amministrazione penitenziaria? (par. 4) 10. Quali sono i servizi minorili della giustizia, attraverso i quali ogni Centro per la giustizia minorile opera sul territorio? (par. 8)

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Emanato con D.R. n. 686 del 29 novembre 2010 Entrato in vigore il 1 dicembre

Dettagli

SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1

SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1 SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1 Per conseguire le finalità di cui all art. 4, secondo comma, della legge 19 novembre

Dettagli

REGOLAMENTO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO D.Lgs n. 626/94 D.Lgs n. 242/96 D.M.

REGOLAMENTO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO D.Lgs n. 626/94 D.Lgs n. 242/96 D.M. REGOLAMENTO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO D.Lgs n. 626/94 D.Lgs n. 242/96 D.M. 363/98 Art. 1 DATORE DI LAVORO 1. Il Rettore, quale rappresentante

Dettagli

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia. Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere

Dettagli

REGOLAMENTO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA PER LA SICUREZZA E PER LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

REGOLAMENTO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA PER LA SICUREZZA E PER LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO REGOLAMENTO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA PER LA SICUREZZA E PER LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO (D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.M. 363/1998) Emanato con Decreto Rettorale n. 665 del 18/09/2012 FONTI

Dettagli

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo) REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo) Art. 1 Oggetto, denominazione e sede Il presente regolamento

Dettagli

www.lavoripubblici.it

www.lavoripubblici.it RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo

Dettagli

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI PREMESSA

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI PREMESSA REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI Allegato A PREMESSA Il presente regolamento definisce le procedure per l affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali di

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA ART. 1

FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA ART. 1 SEZIONE QUATTORDICESIMA FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA ART. 1 Alla Facoltà di Sociologia afferisce il seguente corso di diploma universitario: a) corso di diploma universitario triennale in Servizio sociale ART.

Dettagli

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti) TESTO UNIFICATO AS 3236 1928-1645 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, BIANCONI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, BIANCONI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 572 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LAFFRANCO, BIANCONI Disciplina della professione di educatore di asilo nido e istituzione

Dettagli

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO 2. TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) è un corso abilitante all insegnamento istituito dalle università. Esso ha durata annuale e attribuisce, tramite un esame finale sostenuto

Dettagli

Approfondimenti e-book: I laboratori come strategia didattica autore: Antonia Melchiorre

Approfondimenti e-book: I laboratori come strategia didattica autore: Antonia Melchiorre Approfondimenti e-book: I laboratori come strategia didattica autore: Antonia Melchiorre Breve excursus delle risoluzioni giuridiche introdotte per garantire il diritto al Successo formativo nella scuola

Dettagli

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute

Dettagli

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2012 In vigore dal 22 dicembre 2012

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO Articolo 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento ed i compiti del comitato per il Controllo Interno (il Comitato

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto

Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto IL COMITATO TECNICO ORGANIZZATIVO Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; Vista la legge 9.5.1989 n. 168, concernente l istituzione del Ministero

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) COMUNE DI RAVENNA Il sistema di valutazione delle posizioni del personale dirigente GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) Ravenna, Settembre 2004 SCHEMA DI SINTESI PER LA

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Nuove norme in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità e di insegnanti di sostegno

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Nuove norme in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità e di insegnanti di sostegno Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1561 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GIANNI FARINA Nuove norme in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità e

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTÀ DI ECONOMIA REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA INTERATENEO IN SCIENZE DELLA SICUREZZA ECONOMICO FINANZIARIA TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Dettagli

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori D. LGS 81/2008 L INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI L ADDESTRAMENTO Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a)

Dettagli

ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI

ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI Il presente articolato è stato depositato alla Camera dei Deputati in sede di audizione dalla dott.ssa Barbara Fabbrini.. TESTO DA EMENDARE PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO INDICE. Art.1 Scopo e ambito di applicazione dell associazione..pag.2. Art.2 Formazione e aggiornamento pag.2

REGOLAMENTO INDICE. Art.1 Scopo e ambito di applicazione dell associazione..pag.2. Art.2 Formazione e aggiornamento pag.2 IL REGOLAMENTO REGOLAMENTO INDICE Art.1 Scopo e ambito di applicazione dell associazione..pag.2 Art.2 Formazione e aggiornamento pag.2 Art.3 Requisiti formatori.pag.5 Art.4 Requisiti di accesso per gli

Dettagli

L articolazione degli uffici di tipo B supporta l articolazione operativa per competenza ed in particolare:

L articolazione degli uffici di tipo B supporta l articolazione operativa per competenza ed in particolare: Riorganizzazione della struttura di supporto alle attività del CIV della V consiliatura e conseguenti modifiche al Regolamento di funzionamento del CIV Il regolamento di funzionamento del CIV prevede che

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2914 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ABRIGNANI Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Presentata il 25 febbraio

Dettagli

Legge Provinciale Bolzano 19/1/1976 n.6. B.U.R. 10/2/1976 n.6 ORDINAMENTO DELL' ISTITUTO PROVINCIALE ASSISTENZA ALL' INFANZIA

Legge Provinciale Bolzano 19/1/1976 n.6. B.U.R. 10/2/1976 n.6 ORDINAMENTO DELL' ISTITUTO PROVINCIALE ASSISTENZA ALL' INFANZIA Legge Provinciale Bolzano 19/1/1976 n.6 B.U.R. 10/2/1976 n.6 ORDINAMENTO DELL' ISTITUTO PROVINCIALE ASSISTENZA ALL' INFANZIA Articolo 1 Finalità [1] 1. L' istituto provinciale di assistenza all' infanzia

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO

Dettagli

REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DELL AERO CLUB D ITALIA

REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DELL AERO CLUB D ITALIA REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DELL AERO CLUB D ITALIA Approvato con delibera C. F. n. 109/2014 REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto

Università della Terza Età - Luigi Imperati Statuto Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto Art. 1 Istituzione La Provincia di Foggia istituisce l Università della Terza Età "Luigi Imperati" con sede in Foggia, in Palazzo Dogana, presso l

Dettagli

Comune di Nuoro DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE. Settore AA.GG. e Personale. Ufficio Formazione

Comune di Nuoro DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE. Settore AA.GG. e Personale. Ufficio Formazione Comune di Nuoro Settore AA.GG. e Personale Ufficio Formazione DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE Ultimo aggiornamento settembre 2008 Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. Le disposizioni contenute

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE NELL AMBITO DI PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento definisce e disciplina

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione S.I.C.E.S. SrL Società

Dettagli

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA REGOLAMENTO DEL 18 LUGLIO 2014 Regolamento per l organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria per l Italia (UIF), ai sensi dell art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007,

Dettagli

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50 Beppe Baffert USR CISL Piemonte . Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto,

Dettagli

Parere n 52/2010 Indennità di posizione del segretario comunale in rapporto alla popolazione del Comune presso cui presta servizio

Parere n 52/2010 Indennità di posizione del segretario comunale in rapporto alla popolazione del Comune presso cui presta servizio Parere n 52/2010 Indennità di posizione del segretario comunale in rapporto alla popolazione del Comune presso cui presta servizio Il Comune di (omissis) chiede se al Segretario Comunale, precedentemente

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 2399 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore DE ANNA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1997 Disciplina dell attività

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

Allegato A al CCNL 2006/2009 comparto Ministeri

Allegato A al CCNL 2006/2009 comparto Ministeri Allegato A al CCNL 2006/2009 comparto Ministeri AREA FUNZIONALE PRIMA ( ex A1 e A1S ) Appartengono a questa Area funzionale i lavoratori che svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PARTE I - Disposizioni generali... 2 ART. 1 - Ambito di applicazione... 2 ART. 2 - Circolazione dei dati all'interno dell'università...

Dettagli

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n.

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n. Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 7 ottobre 2014, n. 647 Istituzione dell'osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni

Dettagli

COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP

COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP ALLEGATO 1 COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP Premessa. I corsi hanno una durata minima di 16 ore e a determinate condizioni e entro certi limiti (v. punto 4), è consentito

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ALL INTERNO DEGLI EDIFICI DELL UNIVERSITA

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ALL INTERNO DEGLI EDIFICI DELL UNIVERSITA REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ALL INTERNO DEGLI EDIFICI DELL UNIVERSITA (Emanato con D.R. n. 1215 del 28 giugno 2007, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 69) Sommario

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

D.Lgs. 626/1994 (art. 1, c. 2)

D.Lgs. 626/1994 (art. 1, c. 2) D.Lgs. 81/08 - Prevenzione e protezione da agenti fisici negli ambienti di lavoro. Dubbi, quesiti, prospettive 8 aprile 2009 Auditorium Cav. Mario Magnetto - Almese La problematica della gestione dei rischi

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI CATANIA. Regolamento di funzionamento degli Uffici amministrativi. Art. 1 Principi generali

ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI CATANIA. Regolamento di funzionamento degli Uffici amministrativi. Art. 1 Principi generali ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI CATANIA Regolamento di funzionamento degli Uffici amministrativi Art. 1 Principi generali 1. L Amministrazione dell Istituto è informata ai principi di imparzialità,

Dettagli

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare 1 Premessa e quadro normativo Il Contratto sottoscritto da Equitalia S.p.A. e ha ad oggetto l affidamento dei servizi di implementazione e manutenzione del nuovo Sistema Informativo Corporate - Sistema

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1079 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI Istituzione del Registro nazionale delle guardie particolari

Dettagli

Regolamento concernente la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e del D.M. 363/98.

Regolamento concernente la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e del D.M. 363/98. Regolamento concernente la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e del D.M. 363/98. Art. 1 - Datore di lavoro 1. Il Rettore, quale Rappresentante legale

Dettagli

I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale. Compiti, obblighi, responsabilità civili e penali

I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale. Compiti, obblighi, responsabilità civili e penali Corso di Progettazione e Organizzazione della Sicurezza nel Cantiere - prof. arch. Renato G. Laganà I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale. Compiti, obblighi, responsabilità civili e penali TITOLO

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA D.R. 7675 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA IL RETTORE - Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI)

REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI) REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI) Art. 1 (Costituzione) Il Centro Studi Interdipartimentale sulla Criminalità Informatica (CSICI) è costituito con Deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI GARGNANO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi - (Approvato

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del

Dettagli

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n. STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) DI LEGAMBIENTE ONLUS Approvato il 14.04.2013 ART. 1. Organizzazione e sede del Ce.A.G. Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE Art. 1 Definizione 1. L Università promuove, ai sensi della normativa

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, comma quinto, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre

Dettagli

POLITICA DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE CIVILE

POLITICA DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE CIVILE POLITICA DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE CIVILE 1. Che cos è la formazione La formazione è il processo attraverso il quale si educano, si migliorano e si indirizzano le risorse umane affinché personale

Dettagli

ALLEGATO 4 MODALITA APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI RAVENNA DI CUI AL COMMA 558 DELLA LEGGE N. 296/2006.

ALLEGATO 4 MODALITA APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI RAVENNA DI CUI AL COMMA 558 DELLA LEGGE N. 296/2006. ALLEGATO 4 MODALITA APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI RAVENNA DI CUI AL COMMA 558 DELLA LEGGE N. 296/2006. Art. 1 Oggetto. I percorsi di stabilizzazione del personale

Dettagli

C I T T À DI SURBO Provincia di Lecce ~~~~~~o~~~~~~

C I T T À DI SURBO Provincia di Lecce ~~~~~~o~~~~~~ C I T T À DI SURBO Provincia di Lecce ~~~~~~o~~~~~~ REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO AUSILIARIO VOLONTARIO - Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 01.03.2013 - Modificato con deliberazione C.C. n.

Dettagli

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. REGIONE PIEMONTE Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (B.U. 16 aprile 2015, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE

Dettagli

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti

Dettagli

Legge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990)

Legge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990) Legge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990) 5.1.4.3 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 novembre 1989 n. 3528 del Consiglio di Stato, d e c

Dettagli

PROTOCOLLO D'INTESA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE. DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A

PROTOCOLLO D'INTESA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE. DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A PROTOCOLLO D'INTESA TRA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (di seguito denominato Ministero) E DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A (di seguito denominata Casa Editrice) VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI GHISALBA (Provincia di Bergamo) Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 13/10/2014 REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 1 Sommario Art. 1 -

Dettagli

SUL TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DA PARTE DEI PRATICANTI AVVOCATI

SUL TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DA PARTE DEI PRATICANTI AVVOCATI SUL TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DA PARTE DEI PRATICANTI AVVOCATI L'art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) ha introdotto la possibilità per i laureati in Giurisprudenza

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. Consiglio dei Ministri: 05/04/2007 Proponenti: Esteri ART. 1 (Finalità

Dettagli

CAPO I - PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

CAPO I - PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto 1 REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITA INTERNA PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E DI RICERCATORE, AI SENSI

Dettagli

Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi

Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi La sicurezza sui luoghi di lavoro Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Ing. Luca Magnelli Firenze 19 ottobre 2010 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.

Dettagli

SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO

SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO Il D.lvo 81/2008 e le novità introdotte dagli Accordi Stato-Regione del 21 dicembre 2011 Accordo Stato- Regioni Attuazione delle disposizioni del

Dettagli

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA. Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA. Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni Circolare n.4/2005 8 novembre 2005 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri - Gabinetto

Dettagli

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Facoltà di GIURISPRUDENZA Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Prot. n. 587 del 24.04.2012 IL DIRETTORE VISTO il Decreto Ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999 Regolamento recante norme

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2216 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore ASCIUTTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2003 Modifica alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia

Dettagli

DIPARTIMENTO PER L ISTRUZIONE Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Uff.VII

DIPARTIMENTO PER L ISTRUZIONE Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Uff.VII DIPARTIMENTO PER L ISTRUZIONE Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Uff.VII DECRETO MINISTERIALE N. 17 del 9 febbraio 2005 Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo

Dettagli

CONSERVATORIO DI MUSICA «NICCOLÒ PICCINNI» Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

CONSERVATORIO DI MUSICA «NICCOLÒ PICCINNI» Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca REGOLAMENTO RECANTE MODALITA E CRITERI PER L ATTRIBUZIONE DI ORE DI DIDATTICA AGGIUNTIVA AL PERSONALE DOCENTE VISTA Il Consiglio di Amministrazione la Legge 21.12.1999, n.508; il DPR 28.02.2003, n.132;

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NOCERA, FRONZUTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NOCERA, FRONZUTI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3396 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI NOCERA, FRONZUTI Ordinamento della professione di fisioterapista e istituzione dell albo

Dettagli

Capo I - PARTE GENERALE

Capo I - PARTE GENERALE Regolamento delle procedure di trasferimento e di mobilità interna dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, ai sensi degli artt. 1, comma II, e 3 della legge 3 luglio 1998,

Dettagli

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede \ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale

Dettagli

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA sulla Circolare contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti privi di un

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica? F.A.Q. R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (art. 65 co. 2). 2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE NAPOLI 2015 Prefazione Con l art. 23 della L. 247/12, istitutiva del nuovo ordinamento forense, viene portato a termine

Dettagli