Stalking: il nuovo reato di atti persecutori gli aspetti normativi e giurisprudenziali in materia di violenza sulle donne

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1 Stalking: il nuovo reato di atti persecutori gli aspetti normativi e giurisprudenziali in materia di violenza sulle donne Il D.L. 11 del 23/02/2009, poi convertito in L. n. 38 del 23/04/2009, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, ha introdotto: l art. 612 bis c.p. atti persecutori testualmente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena e' aumentata fino alla metà se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.». L art. 282 ter c.p.p. divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. 3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Quindi su richiesta del P.M. il G.I.P. può disporre: Il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa dal reato; Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati anche da congiunti della persona offesa dal reato; Il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa dal reato; modi e limitazioni di frequentazione in casi di luoghi di lavoro comuni. L art. 8 L. 38/09 ammonimento -: Fino a quando non è proposta querela, per il reato di cui all art. 612 bis c.p., la persona offesa può esporre i fatti all autorità di

2 pubblica sicurezza avanzando richieste al Questore di ammonimento nei confronti dell autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore. Il Questore, assunte se necessario, sommarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti, ove ritenga fondata l istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l ammonimento ed al soggetto ammonito. Il Questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. La pena per il delitto di cui all art. 612 bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo. Si procede d ufficio per il delitto previsto dall art. 612 bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo. (testo modificato dall art. 3 della D.L. n. 93 del 14/08/2013). L art. 11 misure a sostegno delle vittime del 612 bis c.p. - Obbligo di fornire alla vittima del reato di atti persecutori tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio; Obbligo di mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza qualora ne facciano espressa richiesta. Riforma D.L. 93/2013: Obiettivo: prevenire il femminicidio e proteggere le vittime. E' quanto contenuto nel Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2013, n La riforma mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (stalking). Vengono inasprite le pene quando: il delitto di maltrattamenti in famiglia è perpetrato in presenza di minore degli anni diciotto; il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza; il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o dal partner. viene ampliato il raggio d azione delle situazioni aggravanti che vengono estese anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, nonché a quelli perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici; nonché

3 viene prevista l irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori nei casi di gravi minacce ripetute (ad esempio con armi). Sono previste poi una serie di norme riguardanti i maltrattamenti in famiglia: viene assicurata una costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali; viene estesa la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette allorquando la vittima sia una persona minorenne o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità; viene esteso ai delitti di maltrattamenti contro famigliari e conviventi il ventaglio delle ipotesi di arresto in flagranza; si prevede che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi per le persone, il Pubblico Ministero su informazione della polizia giudiziaria - può richiedere al Giudice di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vietando all indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Infine, è stabilito che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito (il gratuito patrocinio a prescindere dal reddito è previsto anche per le vittime di mutilazioni genitali femminili). Ciò al fine di dare, su questo punto, compiuta attuazione alla Convenzione di Istanbul, recentemente ratificata, che impegna gli Stati firmatari a garantire alle vittime della violenza domestica il diritto all assistenza legale gratuita. Sempre in attuazione della Convenzione di Istanbul, si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione (Tutela vittime straniere di violenza domestica, concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari come già previsto dall articolo 18 del TU per le vittime di tratta). Infine, a completare il pacchetto, si è provveduto a varare un nuovo piano straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere che prevede azioni di intervento multidisciplinari, a carattere trasversale, per prevenire il fenomeno, potenziare i centri antiviolenza e i servizi di assistenza, formare gli operatori. Il provvedimento contiene inoltre norme in materia di: Tutela dell ordine e della sicurezza pubblica - Misure urgenti volte ad innalzare il livello di sicurezza, il contrasto alle rapine, una maggiore flessibilità dell impiego del contingente di appartenenti alle Forze armate nel controllo del territorio, un più efficace contrasto al cosiddetto furto di identità digitale;

4 Protezione Civile - Il decreto interviene da un lato ampliando il periodo dello stato di emergenza (pari a 180 giorni prorogabili per ulteriori 180), dall altro specificando natura e tipologia degli interventi realizzabili; Province - Proroga del commissariamento delle Province al 30 giugno Nel dettaglio, qui di seguito le modifiche e le integrazioni: l art. 1 della L. 119/13 ha modificato: Art. 572 c.p. Maltrattamenti contro familiari e conviventi. ( 1 ) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 31, 32]. (...) ( 2 ) Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. (1) L'articolo che recitava: "Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni." è stato così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n (2) Comma abrogato dall art. 1, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n l. Art 609 ter c.p. - circostanze aggravanti la violenza sessuale -:si aggiungono 2 aggravanti: La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi: 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore; (4) 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa; (2) 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; (3) 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; (3) 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un associazione per delinquere e al fine di agevolarne l attività; (5) 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. (5) La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. (1) Il presente è stato articolo è stato aggiunto dall'art. 4, L , n. 66. (2) Il presente numero è stato aggiunto dall'art. 3, c. 23, L , n. 94 con decorrenza dal (3) Il presente numero è stato aggiunto dall'art. 1, D.L , n. 93, con decorrenza dal (4) Il presente numero è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1-ter, D.L , n. 93 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 119 con decorrenza dal Si riporta di seguito il testo previgente:"5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;". (5) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, D.Lgs , n. 39 con decorrenza dal Quindi, le novelle introdotte dal D.L. 93/13, riguardano il nr. 5 ter) aggravante di violenza commessa nei confronti di donna in stato di gravidanza; nr. 5 quater) aggravante di violenza commessa da persona legata, anche in passato, da rapporto sentimentale con la vittima. Coniuge, separato, divorziato, compagno, convivente o non convivente. Ha modificato:

6 - l art. 612 bis (atti persecutori) c.p.: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. ( 2 ) La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. ( 3 ) La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. ( 4 ) (1) Articolo inserito dal D. L. 23 febbraio 2009, n. 11. (2) Comma così modificato dall art. 1-bis, comma 1, D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94. (3) Comma così modificato dall art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n (4) Comma così modificato dall art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n Modifiche riguardano: a) l introduzione, quale aggravante del reato, del comportamento persecutorio attuato attraverso strumenti informatici o telematici; b) la modifica sostanziale ed equiparazione a quanto previsto per il reato di violenza sessuale ossia: Irrevocabilità della querela per atti persecutori, divenuta NON revocabile dal 17/08/13 (che non serve essendo prevista la procedibilità d ufficio quando vittima è un minore, un disabile grave oppure si procede contestualmente ad altri reati perseguibili d ufficio). il comma VI dell art. 282 bis c.p.p. (allontanamento dalla casa famigliare),: qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies e 612, secondo comma del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del

7 convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 (in grassetto le modifiche). ove sono elencati i reati p.e p. dal CP per i quali il legislatore autorizza la deroga alla regola prevista dall art. 280 c.p.p. (condizioni di applicabilità delle misure coercitive ossia pena nel max > di anni tre). nonché inseriti i reati di: lesioni (art. 582 cp) e minacce (art. 612 cp). all art. 2 ha introdotto: Art. 299 c.p.c. (revoca e sostituzione delle misure): Dopo il comma 2 viene inserito il comma 2-bis: I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282 bis (allontanamento da casa familiare) e 282 ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) devono essere immediatamente comunicati al difensore della persona offesa o in mancanza di questi alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali territoriali. La procedibilità del reato di stalking Il reato previsto dall art. 612 bis del codice penale viene punito a querela della persona offesa, con termine per la proposizione della querela di 6 mesi. Può, tuttavia, procedersi d ufficio, quando il fatto viene commesso nei confronti di un minore di età oppure di una persona con disabilità (L. n. 104/1992) nonché quando il fatto viene connesso con altro delitto per cui debba procedersi d ufficio. E, altresì, procedibile d ufficio quando il soggetto sia stato ammonito ai sensi e per gli effetti di cui all art. 8 del D.L. n. 11/2009, convertito in L. n. 38/2009, secondo cui fino a quando non viene proposta querela per il reato di stalking la persona offesa ha facoltà di esporre i fatti all autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell autore della condotta. La richiesta avanzata viene, quindi, trasmessa, senza ritardo, al questore, il quale, assunte, ove necessario, le informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, nel caso in cui ritenga l istanza fondata, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento. Lo invita, quindi, a tenere una condotta conforme alla legge e redige, di ciò, processo verbale; copia di tale verbale viene rilasciata al richiedente l ammonimento nonché al soggetto ammonito. Per quanto concerne la decorrenza del termine per la proposizione della querela, trattandosi di reato abituale, nel quale non coincidono momento di consumazione e di perfezione del reato, il termine non scadrà prima di sei mesi dopo l ultimo della serie di atti che integrano la condotta (stessa cosa vale per la prescrizione).

8 Rassegna giurisprudenziale Dall entrata in vigore della disciplina concernente il reato di stalking, numerose sono state le pronunce che si sono occupate di tale questione; meritano, quindi, particolare attenzione alcune interessanti decisioni. Ad esempio, la Suprema Corte di Cassazione, con la decisione del 9 maggio 2012, n , ha precisato che in tema di atti persecutori, la prova dello stato d ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante. Sempre la Corte, nel 2011 (sentenza n del 7 marzo) ha evidenziato che è configurabile il delitto di stalking di cui all'art. 612 bis c.p. quando il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato un grave e perdurante stato di turbamento emotivo, essendo sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell'equilìbrio psicologico della vittima. (Tale evento destabilizzante è stato ritenuto sussistente dalla Corte in una fattispecie relativa a ripetuti atti di danneggiamento non rivolti contro l'incolumità fisica della vittima, bensì verso beni di proprietà della medesima). Ancora nel 2011, con la sentenza del 26 luglio, n , i giudici di legittimità hanno stabilito che il delitto di atti persecutori cosiddetto "stalking" (art. 612 bis c.p.) è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità. Ancora la Corte di Cassazione, sezione V penale, con la decisione del 15 maggio 2013, n ha evidenziato che al fine di configurare il reato di cui all articolo 612 bis non occorre una rappresentazione anticipata del risultato finale, bensì la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell apporto che ognuno di essi arreca all interesse protetto, insita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente della sfera privata della persona offesa. Trattandosi di reato abituale di evento, è sufficiente alla integrazione dell elemento soggettivo il dolo generico, ovvero la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli elementi degli eventi alternativamente necessari per l integrazione della fattispecie legale, che risultano dimostrate proprio dalle modalità ripetute ed ossessive della condotta persecutoria compiuta dallo stalker e delle conseguenze che ne sono derivate sullo stile di vita della persona offesa.

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