CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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1 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *** RASSEGNA STAMPA 8 novembre 2007 Titoli dei quotidiani Il Sole 24 Ore Camera e Senato, class action a doppio binario Riforma degli ordini con nuove correzioni Italia Oggi Anm, le elezioni dello scontento Si candida il pm di Vincenzo Visco Quelli che fanno affari con la tv Gli avvocati doc che piacciono alle star Se a essere fuorilegge è il carcere Trattato anti abusi sui minori Il testo della riforma va riscritto Anche gli ordini chiedono modifiche Studi settore vanno rivisti GIURISPRUDENZA Il Sole 24 Ore Notificazione garantita per i residenti all estero Italia Oggi La Direttiva Opa va in porto Provvedimenti di espulsione doc Omologazione del concordato condizionata dall'attuabilità

2 Residenti all'estero, notifica sicura Fatture inesistenti, giudici divisi FLASH *** Camera e Senato, class action a doppio binario Camera 1, Senato 0: nella partita di ritorno sulla class action, ieri la commissione Giustizia di Montecitorio ha adottato un testo base sull azione collettiva risarcitoria, con due modifiche sostanziali al Ddl Bersani, e ha iniziato una discussione preliminare sul provvedimento. Intanto a palazzo Madama sarebbe maturato un accodo di massima appoggiato dal Governo per introdurre in Finanziaria questa rivoluzionaria riforma dell ordinamento giuridico: senza specificare però come. Ieri Sera Manzione assieme a Bordon avevano depositato in commissione Bilancio un primo testo sulla class action. Intanto ieri sera è stata la Camera a iniziare i lavori su un nuovo provvedimento. Il relatore Alessandro Maran (Ulivo) ha proposto un testo base che modifica il ddl Bersani in due punti:1) un allargamento della sfera dei soggetti legittimati ad avviare il procedimento, andando oltre le 16 associazioni come l Adusbef riconosciute dal Cncu delle Attività produttive ma mantenendo la formula rigida a difesa di consumatori e utenti ; 2) una forma di responsabilità aggravata e d ufficio per aver agito senza la normale prudenza nell ipotesi che una seconda azione collettiva risarcitoria sia respinta. La commissione Giustizia a Montecitorio si è rimessa in moto dopo oltre sette mesi di stasi. La partita di andata sulla class action infatti è stata vinta dal Senato: è stato il tentativo di emendamento alla Finanziaria, con un testo presentato in commissione bilancio a Palazzo Madama da Manzione e bordon, a riportare alla ribalta l azione collettiva. Manzione stava lavorando ieri sera su un testo riformulato per accogliere la richiesta di estendere i soggetti legittimati oltre alle associazioni dei consumatori Cncu. Le associazioni finora escluse hanno bocciato qualsiasi iniziativa che si limiti a mantenere la formulazione originaria del ddl Bersani in base alla quale sarebbero riconosciute solo le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti. Isabella Bufacchi, Il Sole 24 Ore pag. 2

3 Anm, le elezioni dello scontento L'Associazione nazionale magistrati cerca il nuovo gruppo dirigente ma dovrà superare la prova elettorale che mai come in questo contesto si presenta ardua e tutta da giocare. Grande è il rischio di astensione, propugnata da un combattivo gruppo trasversale di dissidenti che ha creato anche un blog per spiegare la scelta di rottura con il correntismo per così dire «spregiudicato» dell'associazione. «La gravissima crisi della giustizia invoca che, in tempi brevissimi, il Csm sia pienamente restituito, per incidenza e autorevolezza, al suo ruolo istituzionale. Perché ciò accada è necessario che l'anm non costituisca copertura delle logiche di appartenenza nel Csm e che si adoperi perché le correnti divengano sempre più spazio di elaborazione culturale e sempre meno luoghi di gestione di potere», spiegano i dissidenti che hanno creato una certa tensione tra le correnti consolidate, ognuna alle prese con la crisi di disaffezione che spira tra le fila dei magistrati. I circa 8 mila giudici aderenti all'unica associazione di categoria saranno chiamati alle urne per rinnovare il comitato direttivo centrale, una sorta di parlamentino dell'associazione che in seconda battuta esprime la giunta. Le operazioni elettorali si svolgeranno domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 novembre. Il clima è difficile: L'Associazione, condotta da una giunta unitaria in cui sono rappresentate le quattro correnti, viene da anni di grande contrapposizione con la politica durante il governo Berlusconi che ha riformato l'ordinamento giudiziario con una legge che i giudici compatti hanno avversato pur dividendosi sulla tattica (trattativa o chiusura totale con l'allora ministro Roberto Castelli; ha prevalso la seconda). Il cambio di governo, con l'aspettativa di rimettere mano all'ordinamento e alle leggi ad personam votate nella precedente legislatura, aveva risollevato gli animi. La giunta attuale, guidata da Giuseppe Gennaro (Unicost) e Nello Rossi (Md), ha scelto la linea del compromesso con il ministro della giustizia Clemente Mastella, ma le richieste di modifica radicale della legge Castelli non sono state accolte, l'impianto è rimasto, la separazione delle funzioni con l'incompatibilità distrettuale è difficilmente digeribile, il Csm ha perso terreno anche sul campo disciplinare (come ha dimostrato il caso De Magistris), la temporaneità degli incarichi direttivi determinerà l'azzeramento dei vertici degli uffici, le procure sono state mantenute nella ricostruzione verticistica. Insomma, sono rimaste sul tappeto molte questioni irrisolte e gli animi sono tutt'altro che calmi. Senza contare che la riforma ha anche complicato una faccenda strettamente sindacale come è quella economica, che infatti ha fatto prepotentemente ingresso in tutti i programmi delle correnti. La Finanziaria dello scorso hanno ha congelato il 30% degli adeguamenti retributivi automatici triennali, con la riforma il concorso è diventato di secondo grado ma gli stipendi sono rimasti fermi. C'è ne abbastanza per chiedere all'anm un cambio di approccio radicale. E questo disagio si legge in tutti i programmi depositati dalle liste, ovviamente con toni più o meno accentuati in relazione alle posizioni «politiche assunte in questi mesi. Vediamoli sinteticamente. Unicost: Il programma è centrato molto sulle critiche alla riforma dell'ordinamento giudiziario, ispirato a «una filosofia tendente a un condizionamento della giurisdizione da parte della politica». La scuola della magistratura è bersagliata da critiche, nella preoccupazione che il ministero della giustizia possa prevaricare il Csm nell'individuazione delle linee formative. L'impegno, dunque, va verso la riforma della legge al di fuori di ogni «logica di collateralismo». Ai primi posti dell'agenda dell'anm dovranno esserci anche le condizioni di lavoro dei magistrati «ormai inaccettabili» e la questione retributiva che non potrà essere «svilita». I giovani e le donne, la loro condizione, sono altre priorità. Magistratura democratica: Non si nasconde il fatto che la controriforma Mastella non abbia cambiato le carte in tavola ed esordisce con la necessità di «chiedere modifiche di sostanza sulla parte inaccettabili (l'assetto degli uffici di procura, il regime di incompatibilità connesso ai passaggi di funzione) e di mettere in mora la politica rispetto ai dissesti

4 organizzativi». Però tende a valorizzare «le potenzialità offerte dalla disciplina: valutazioni di professionalità e temporaneità dei direttivi». Esaltazione del ruolo dei consigli giudiziari, l'abbandono dall'interno delle logiche correntizie nel Csm, la misurazione del lavoro giudiziario sono impegni in cui Md vuole sperimentarsi. E un cambio di registro chiede nella legislazione che da ultimo ha puntato a un diritto penale della disuguaglianza. Anche Md punta a una tutela forte del trattamento retributivo e previdenziale. Magistratura indipendente: È la corrente che più punta al successo elettorale, cavalcando lo scontento attuale. La riforma è «deludente», il «collateralismo controproducente». Il programma punta a dare uguale dignità alle tre questioni sul tavolo: quella del trattamento economico dei magistrati, rilanciando l'impegno prettamente sindacale dell'associazione, quella delle riforme e quella delle risorse. Un capitolo specifico è dedicato ai guasti della «sovraesposizione» di alcuni colleghi, ribadendo che tra i primi punti programmatici c'è la riaffermazione dei principi deontologici di riserbo contenuti nel codice etico». Movimenti per la giustizia: Manco a dirlo, il primo punto è l'eliminazione delle «scorie» ancora presenti nella controriforma Mastella. Ma una questione innovativa è quella della modifica dello statuto per stabilire la decadenza dell'iscrizione all'anm per il componente della giunta o del cdc che assuma incarichi presso l'esecutivo durante il mandato ed entro un anno dalla cessazione del suo incarico. Si candida il pm di Vincenzo Visco Claudia Morelli, Italia Oggi pag. 17 Candidature nel segno della discontinuità, quelle messe in campo dalle quattro correnti per conquistarsi i posti migliori nel cdc dell'anm. Il ricambio sarà scontato, visto che alcuni pezzi da novanta, per esempio il procuratore aggiunto di Milano Armando Spataro e quello di Venezia Vittorio Borraccetti hanno deciso di lasciare il passo. Di nomi nuovi, ma non alle cronache, si possono segnalare quelli di Sebastiano Ardita, responsabile dell'ufficio trattamento del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di via Arenula, e Angelatonio Racanelli, il pm romano che ha indagato sul presunto abuso d'ufficio di Vincenzo Visco sul comandante della guardia di finanza Roberto Speciale. Entrambi candidati nella lista di Magistratura indipendente. Per Md si ricandida il segretario uscente Nello Rossi, mentre Giuseppe Gennaro lascia. Per i movimenti confermata la candidatura di Gioacchino Natoli, presidente sezione tribunale a Palermo. Claudia Morelli, Italia Oggi pag. 17

5 Quelli che fanno affari con la tv La convergenza tra telefonia fissa e mobile e la sempre maggiore richiesta di banda larga da parte dei clienti spinge le società di tlc a ricercare sempre nuovi contenuti. Il lento, ma inesorabile, passaggio dalla carta stampata al web, così come anche annunciato e auspicato dall'editore Arthur Sulzberger del New York Times, potrebbe essere presto una realtà. Il moltiplicarsi di canali tematici sulla televisione digitale richiede sempre più risorse da mettere in pista. Società di produzione, broadcast internazionali, gruppi di media ed entertainment proliferano ogni giorno e il settore è in fermento con merger e accordi milionari con i grandi operatori a caccia di piccole realtà leader nel proprio settore. In uno scenario così turbolento alcuni studi legali italiani e internazionali hanno deciso di ritagliarsi la propria fetta di business andando a conquistare posizioni importanti prima di altri. In Italia la prima a intuire le potenzialità del mercato è stata Francesca Lodigiani, ex Pavia Ansaldo ai tempi dello spin off dello studio ora da Agnoli Bernardi. I primi incarichi arrivano negli anni 80, con la televisione commerciale e i primi problemi regolamentari, la pubblicità sempre in crescita e nuove società pronte ad affacciarsi sul mercato. «Il modello di riferimento è stato quello statunitense, molto più sviluppato e avanzato del nostro in questo settore», ha spiegato ad ItaliaOggi la Lodigiani, che guida il team di media e entertainment dello studio Agnoli Bernardi. Tra i grandi clienti della law firm il canale satellitare Studio Universal e il canale Cult recentemente passato alla Fox di Rupert Murdoch. Non solo. Negli ultimi anni la Lodigiani ha lavorato anche per Discovery channel, che proprio sulla piattaforma satellitare di Murdoch ha inserito nel corso del tempo sempre più canali. A chiedere poi la consulenza dello studio è stata anche Rai international, accompagnata nel lancio del canale Rai international Canada. Una rara eccezione però. Rai e Mediaset, i due grandi player televisivi italiani, infatti, si affidano spesso alle proprie strutture interne. Le reti del Biscione, per esempio, possono contare su una struttura legale di circa dieci professionisti, che si occupano esclusivamente dei contratti di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Stessa politica anche in viale Mazzini. Spesso, però, la televisione di stato si rivolge all'esterno, soprattutto ai grandi nomi del mondo accademico per avere pareri e arbitrati, ma anche per questioni di diritto del lavoro. In pratica, ad assorbire i team degli studi che si occupano di media sono sempre più spesso operazioni di M&A, a cui però bisogna poi accostare competenze specifiche nel caso dello sfruttamento dei diritti di una library. Non solo. «Aspetti regolamentari, quote europee, tutela di minori, acquisto di film e concessioni di trasmissioni, copyright, e adesso contratti che regolano le nuove licenze per la trasmissione del digitale terrestre, sono all'ordine del giorno», ha sottolineato il partner di Agnoli Bernardi, che ha appena concluso un operazione di joint venture tra la società di produzione cinematografica francese Wild Bunch e la Bim, il gruppo italiano che ha un portafoglio di oltre 400 film. L'operazione è stata seguita oltre che dalla Lodigiani anche da Fabrizio De Luca che hanno assistito la società parigina, mentre la Bim, che vanta pellicole premiate con 19 Oscar, 10 Palme D'Oro a Cannes e 5 Leoni d'oro a Venezia, è stata supportata nel deal da Guendalina Ponti, figlia di Carlo Ponti, dello studio Ponti De Sanctis. Proprio la Ponti, a capo di una boutique specializzata è riconosciuta come una vera autorità nella materia, con clienti non solo italiani e molte società. Gli altri grandi studi italiani però non restano certo a guardare: Stefania Bariatti dello studio Chiomenti insieme con i legali di Cliffords Chance ha lavorato all'operazione per la cessione di Endemol, assistendo il consorzio composto da Mediacinco Cartera (Mediaset e Telecinco), Cyrte Fund II e Gs Capital partners che hanno acquistato, per circa 2,6 miliardi di euro dagli spagnoli di Telefonica, il 99,7% di Endemol investment holding, che controlla al 75% la casa di produzione olandese. Labruna Mazziotti Segni, invece, la scorsa primavera ha accompagnato il gruppo editoriale Rcs all'acquisto della spagnola Recoletos, per un'operazione che si aggirava intorno al miliardo di euro. Sempre Rcs

6 Media group ha acquistato il 12,8% di Finelco, la società che controlla Radio 105 Network e Radio Monte Carlo. Nell'operazione da 20,7 milioni di euro, il gruppo di via Solferino è stato seguito da Andrea Ghisolfi dell'ufficio legale, mentre Finelco ha lavorato con Andrea Martelacci, senior manager di Kstudio associato. Paola Menicati, partner dello studio D'Urso Munari Gatti, invece, ha lavorato la scorsa primavera all'acquisto da parte della Mondadori della catena Messaggerie musicali, portando a casa non solo il marchio ma anche i due store di Milano e Roma. Dall'altra parte invece i legali sono stati quelli dello studio Biscozzi Nobili, guidati dal partner Giancarlo Cortese. Infine lo studio americano Shearman & Sterling ha seguito l'operazione di joint venture tra Dada e il gruppo Sony Bmg music entertainment. Il contratto è stato messo nero su bianco dal co-managing partner di Shearman & Sterling, Michael Bosco, insieme con Tobia Croff e Andrea De Pieri. Roberto Nido, Italia Oggi pag. 18 Gli avvocati doc che piacciono alle star Law firm specializzate in corporate, ma anche professionisti che si occupano dell'immagine e dei contratti di cantanti e attori. Se nel primo caso si tratta di strutture importanti che richiedono team nutriti per portare a casa l'operazione, nel secondo spesso la differenza la fa il rapporto che si instaura tra l'avvocato, il manager e la star. Da anni a Roma, il leader indiscusso del settore è l'avvocato Giorgio Assumma, presidente tra l'altro della Siae, che oltre a una vasta conoscenza nel settore del copyright, vanta ormai anche amicizie personali con i volti noti delle televisione. A chiedere sempre la sua consulenza è, per esempio, Maurizio Costanzo, non solo per questioni che riguardano la propria immagine e i contratti con le media company, ma anche per questioni che riguardano le sue società di produzione. Anche Maria De Filippi si rivolge ad Assumma, che da qualche tempo ha come braccio destro la figlia Francesca, specializzata nella cura degli interessi di autori cinematografici e attori. L' esperienza dell'avvocato Assumma è poi richiesta spesso anche da Pippo Baudo, che affida allo studio romano i propri contratti. Tra i cantanti invece Claudio Baglioni e Renato Zero sono quelli che più spesso ricorrono ai consigli di Assumma, che però a Roma deve vedersela con un competitor di tutto rispetto. Tra gli avvocati più richiesti da cantanti e società di produzione ci sono quelli di Hammonds Rossotto. In particolare, il team di professionisti guidato da Pierluigi De Palma è ormai da anni leader non solo nel settore media ed entertainment, ma anche nella proprietà intellettuale. Insieme a De Palma nelle operazioni di tutti i giorni ci sono Lorenzo Attolico, Giovanni Zilli e Gabriele Crescimbeni a seguire per conto dello studio contratti e vicende di star della musica e case discografiche, attori e manager. Non solo. «La nostra struttura segue in tutto il mondo anche major cinemetografiche, produttori, conduttori e tra i nostri clienti abbiamo numerose agenzie pubblicitarie, che si rivolgono a noi per le questioni più disparate», ha spiegato De Palma a ItaliaOggi. Il team di Hammonds & Rossotto viene descritto da De Palma come «una aggregazione di professionalità. Io ho sempre avuto una grande passione per la musica, anche prima di diventare avvocato. Lorenzo Attolico è figlio di Giuseppe Attolico, che con l'avvocato Assumma è stato uno dei padri della proprietà intellettuale in Italia, mentre Zilli e Crescimbeni sono cresciuti insieme a noi negli anni», ha confermato l'avvocato di Hammonds & Rossotto. Nel lungo elenco di clienti dello studio oltre al colosso Bmg, oggi Sony Bmg, ci sono star come Andrea Bocelli, Gigi D'Alessio, Tiziano Ferro e Alex Britti. Tra le società invece la casa di produzione V2, la Sony e Sony playstation. All'ombra della Madonnina invece sono due le boutique di professionisti che seguono ormai da anni personaggi televisivi e cantanti. Si tratta dello studio di Giorgio Mondini e di Giampiero Quiriconi. Roberto Nido, Italia Oggi pag. 18

7 Se a essere fuorilegge è il carcere Quattrocento milioni di euro è l'investimento stimato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per il completo adeguamento del sistema carcerario al regolamento approvato con decreto del presidente della repubblica nel Era il 20 settembre del 2000 quando entrava in vigore il nuovo Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario. Esso conteneva norme sulla qualità del vitto, la vivibilità degli spazi, l'igiene personale, la pulizia dei locali. In particolare, due articoli transitori finali, il 134 e il 135, fissavano in cinque anni il tempo lasciato a disposizione dell'amministrazione penitenziaria per eseguire una serie di lavori strutturali sugli edifici carcerari in modo da adeguare questi ultimi ad alcuni parametri fissati all'interno del Regolamento stesso. Un tempo ormai trascorso. Si richiedeva cioè che si ristrutturassero le carceri italiane, quasi sempre collocate in edifici inadeguati a garantire una qualità della vita soddisfacente, così da eliminare ovunque i servizi igienici delle celle dal medesimo vano in cui è situato il letto, collocandoli in un'apposita stanzina annessa; da fornire i servizi igienici stessi di acqua calda, di doccia e anche di bidet nel caso si trattasse di istituto o sezione femminile; da dotare ogni istituto di un numero di cucine tale che ognuna di esse non dovesse servire più di 200 detenuti, nonché di locali idonei alla consumazione dei pasti. Ovvie considerazioni di igiene e di riservatezza spinsero gli estensori del nuovo Regolamento a formulare l'articolo relativo ai servizi igienici, così come ovvie considerazioni di efficienza e pulizia, in un ambito tanto primario quanto quello alimentare, portarono alla previsione di un numero limitato di utenti per cucina. Su sollecitazione del sottosegretario con delega all'amministrazione penitenziaria Luigi Manconi, a sette anni dalla sua entrata in vigore, è stato fatto uno screening della situazione e dell'adeguamento delle carceri alle norme di legge. Si può affermare senza dubbio che il sistema penitenziario versa in una situazione a dir poco difficile. Su celle, solo sono a norma. Altre sono in fase di ristrutturazione. Si tratta di una percentuale che si aggira intorno al 16%. Per quanto riguarda l'adeguamento delle sale colloqui, in 272 casi su 530 sono stati tolti i vetri divisori. Qui è meno spiegabile l'inadeguatezza in quanto i lavori strutturali non sono particolarmente costosi. Prendiamo alcune carceri particolarmente grandi. A Secondigliano nessuna cella delle 802 è dotata di acqua calda, 11 hanno la doccia. A Reggio Calabria ugualmente in nessuna camera detentiva vi è acqua calda e doccia. Alla Dozza di Bologna in 75 celle su 400 vi è stato l'adeguamento strutturale. A Rebibbia Nuovo Complesso di Roma su 582 celle, 76 hanno doccia e bagno. A Regina Coeli invece si sale a 104 celle su 427. Al Marassi di Genova su 178 celle nessuna ha acqua calda e doccia. A San Vittore a Milano i dati sono sensibilmente migliori visto che in 242 celle su 590 vi è la disponibilità dei servizi igienici. Pessima la situazione alle Vallette di Torino dove in nessuna delle 926 celle vi è acqua calda e doccia. Per quanto riguarda le camere per non fumatori, ugualmente previste dal Regolamento del 2000, la situazione è a macchia di leopardo. In Abruzzo e Molise sono 433 celle su 1.352, in Campania 0 su 2.820, nel Lazio 0 su 3.297, in Lombardia 150 su 3.828, in Puglia 93 su 1.679, in Umbria 1 su 918. In tal senso un record positivo è costituito dal carcere di Campobasso dove in tutte e 65 le celle sembrerebbe che sia vietato fumare. Non si sa se in questo caso sia la rilevazione a essere ottimista o se veramente si è imposto ai fumatori di evitare di accendersi le sigarette nelle celle. Patrizio Gonnella, Italia Oggi pag. 19

8 Trattato anti abusi sui minori Dal Consiglio di Europa arriva un contributo alla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini. Nei giorni scorsi a Lanzarote in Spagna 23 Stati europei hanno firmato la Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. I paesi sottoscrittori sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Moldavia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Svezia, ex Repubblica Iugoslavia di Macedonia e Turchia. La firma è stata depositata in concomitanza all'apertura della 28ª Conferenza dei ministri europei della Giustizia. Come si vede tra i primi firmatari manca l'italia. La Convenzione entrerà in vigore una volta che sarà ratificata da almeno cinque Stati. L'obiettivo duplice consiste nel tutelare maggiormente le vittime e perseguire con più efficacia gli autori delle violenze. Il testo della Convenzione internazionale prevede al proprio interno misure di prevenzione e di sostegno alle vittime. In particolare merita menzione il riferimento a procedure di selezione, reclutamento e formazione degli operatori che lavorano quotidianamente a contatto con i bambini. Sono loro i primi a potersi rendere conto di possibili violenze a cui questi sono sottoposti. Violenze che spesso avvengono nel chiuso delle mura domestiche. Per questo motivo è molto importante che gli operatori dell'infanzia abbiano una formazione multi-disciplinare capace di letture profonde dello stato d'animo dei bambini. La Convenzione prevede altresì azioni di sensibilizzazione degli stessi bambini riguardo ai rischi possibili a cui possono andare incontro nella loro vita quotidiana. Tra le misure di prevenzione e di educazione vi sono i programmi di sostegno alle vittime. Viene incoraggiata la decisione delle vittime di denunciare i casi di presunto abuso e sfruttamento sessuale. è prevista la creazione di linee di assistenza telefonica e via internet per i bambini. All'interno del Trattato inoltre si specificano quali sono le ipotesi di reato in cui il bambino diventa vittima di un delitto sessuale. Ipotesi già presenti a dire il vero all'interno della nostra legislazione, come per esempio l'avere rapporti sessuali con un bambino infraquattordicenne, l'induzione alla prostituzione infantile o la pedopornografia. La Convenzione considera anche violazione penale l'uso delle nuove tecnologie, internet in particolare, allo scopo di abusare sessualmente di un bambino, per esempio attraverso la manipolazione psicologica ( il c.d. «grooming»). Quest'ultimo è un fenomeno sempre più inquietante che riguarda bambini sottoposti a violenza sessuale dopo aver incontrato adulti conosciuti su forum di discussione on-line o per il tramite di siti di giochi telematici. Vi sono poi norme dirette a disincentivare il turismo sessuale, molto florido verso i paesi asiatici e latino-americani. A tal proposito la Convenzione permette di perseguire le persone responsabili di alcuni reati anche quando l'atto è stato commesso all'estero. Lo scorso settembre la Polizia di Stato di Trento ha arrestato un uomo già noto alle forze dell'ordine con l'accusa di prostituzione minorile, pedopornografia e atti sessuali con minorenni. Gli abusi avvenivano in Cambogia e Thailandia su bambini che spesso non avevano più di dodici anni. La legge 269 del 1998 poi modificata dalla legge 38 del 2006 consente di punire in Italia quanti vanno all'estero e, approfittando di povertà e disagio, abusano di bambini anche in età prepuberale. Infine nel Trattato viene garantita alle piccole vittime una protezione legale nel corso della procedura giudiziaria. La loro identità e la loro vita privata non devono essere messe a rischio e devono essere accuratamente preservate. Maud de Boer-Buquicchio, vice Segretario generale del Consiglio d'europa, ha dichiarato: «La nuova convenzione può fare veramente la differenza nella protezione dei bambini. Per questo è importante che entri presto in vigore». Ora ci si attende che anche l'italia faccia i passi necessari per firmare e poi ratificare la Convenzione di Lanzarote. Patrizio Gonnella, Italia Oggi pag. 20

9 Il testo della riforma va riscritto Riforma professioni Il governo mette in luce le contraddizioni della riforma delle professioni preparata dai due relatori di maggioranza, Pierluigi Mantini e Giuseppe Chicchi. Il ministero della giustizia, infatti, dopo aver visto modificare completamente il suo disegno di legge delega depositato presso la commissione congiunta giustizia e attività produttive della camera, ha inoltrato un documento per nulla morbido con il testo base. A presentarlo il sottosegretario Luigi Scotti. «Scotti», spiega uno dei relatori, Giuseppe Chicchi, «ha consegnato una memoria con alcuni rilievi al testo da noi presentato, inquadrandolo però in un giudizio di disponibilità del governo a lavorare a un nuovo impianto per le professioni attraverso una legge di principi e l'autonormazione». Con le «considerazioni di merito» si mette in evidenza che il testo, da un lato, unifica tre albi (quello dei periti industriali, dei periti agrari e dei geometri) nell'ottica di razionalizzare il sistema ma, dall'altro, crea l'ordine degli infermieri, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia. «Che, prima, tuttavia non costituivano un ordine». Non solo. Fa notare Scotti che il testo base prevede «la possibilità di istituire nuovi ordini in materia di riconoscimento di diritti costituzionali» aprendo la strada a una facoltà molto ampia. Ancora, la legge quadro avrebbe dovuto stabilire norme circa l'ineleggibilità, le incompatibilità e la durata degli organi elettivi per creare un indirizzo generale. Ma non lo ha fatto. Criticata anche la proposta di un concorso annuale per 350 posti da notaio. Dato che è in corso un ampliamento di posti, in futuro i 350 posti potrebbero risultare eccessivi per il naturale turn over fisiologico della categoria. «Non è chiaro», si legge ancora, «per chi è possibile costituire delle associazioni». Mentre «residuano dubbi» anche sulle società multidisciplinari. Con le considerazioni di «tecnica legislativa» si chiede in sostanza maggiore precisione nella stesura della norma. Non è chiaro, per esempio, «quali siano le professioni intellettuali di particolare rilievo regionale». E si invita a rifarsi alle sentenze della consulta sul tema. In linea generale, poiché non si opera più con legge delega, «non è più necessario stabilire all'articolo 3 i principi fondamentali che caratterizzerebbero la delega e in un altro articolo (il 4) i principi specifici. È necessario piuttosto indicare soltanto quei principi cui gli ordini devono attenersi per la redazione dei propri ordinamenti, da sottoporre poi al controllo del governo e all'approvazione con decreto». Ignazio Marino, Gabriele Ventura, Italia Oggi pag. 46

10 Riforma degli ordini con nuove correzioni Valutare se l unificazione degli Ordini tecnici debba riguardare anche gli agrotecnici e se la presenza di un magistrato negli organi deontologici sia davvero obbligatoria, correggendo anche la svista della radiazione dall Albo del professionista che non effettua formazione. Sono questi i tre punti di merito su cui Pier Luigi Mantini, relatore del testo di riforma delle professioni alla Camera, presenterà modifiche rispetto al disegno di legge. In commissione Giustizia è ripreso ieri l iter di discussione del testo, con il sottosegretario alla Giustizia, Luigi Scotti. Dall esecutivo è arrivata la sollecitazione a precisare meglio i confini tra Associazioni e Ordini i e i criteri di riduzione di questi ultimi. mercoledì- ha spiegato Mantini ci sarà ancora spazio per la discussione. Poi entro novembre è prevista la presentazione degli emendamenti. Dura la presa di posizione del Cup, sia nei confronti del decreto legislativo sulle qualifiche professionali, che abilita le associazioni, sia sul testo Mantini di riforma. Il Cup punta al pressing parlamentare e a elaborare un parere da sottoporre al Parlamento sul progetto di riforma, che pur in presenza di un impianto significativamente modificativo rispetto al Mastella, contiene soluzioni non adeguatamente verificate con le categorie interessate. Secondo il presidente del Cup,Raffaele Sirica, un sistema ordinistico in funzione di interessi pubblici e costituzionalmente garantiti anziché di interessi generali, rischia di estromettere dal sistema intere categorie elettorali Anche gli ordini chiedono modifiche Il Sole 24 Ore pag. 31 Netta presa di posizione degli ordini su direttiva qualifiche e riforma delle professioni. Con una bocciatura totale nel primo caso e la necessità degli «esami di riparazione» nel secondo. È quanto è emerso ieri, nel corso dell'assemblea del Cup, il Coordinamento che riunisce le professioni guidato da Raffaele Sirica, che ha delineato in via ufficiale le mosse future nei confronti di governo e parlamento in merito al dlgs di recepimento della direttiva qualifiche e al testo Mantini-Chicchi. Dato che, tra l'altro, proprio il relatore di maggioranza, Pierluigi Mantini, aveva chiesto, con una lettera aperta, il sostegno degli ordini alla riforma. Risposta: il Cup ha dato mandato al Consiglio direttivo per «chiedere un confronto con il governo e il parlamento per definire un iter condiviso di riforma del settore». Ma non basta. Perché sempre il consiglio direttivo dovrà elaborare «un parere da sottoporre al parlamento circa il progetto di riforma che, pur in presenza di un impianto significativamente modificato rispetto al Mastella, contiene soluzioni, come quelle relative all'istituendo ordine dei tecnici laureati dell'ingegneria, che non sono state adeguatamente verificate con tutte le categorie coinvolte, ovvero delle innovazioni come la funzionalizzazione del sistema ordinistico agli interessi pubblici e ai diritti costituzionali (e non più agli interessi generali) che rischiano di estromettere dal sistema intere categorie professionali». Infine, come detto, il Cup boccia in toto la direttiva qualifiche, dando mandato, sempre al consiglio direttivo, di «adottare la doverosa iniziativa per richiamare l'attenzione dei parlamentari sui profili di criticità del progetto di riforma e per il ripristino della legalità circa il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/36». Gabriele Ventura, Italia Oggi pag. 46

11 Studi di settore Il commento Studi settore vanno rivisti Gli studi di settore, nati con l'obiettivo di costituire uno strumento di accertamento per il fisco che consentisse l'introduzione di elementi di certezza, trasparenza ed equità nel rapporto col contribuente, impresa o lavoratore autonomo che fosse, si sono rivelati di difficile applicazione nei confronti di alcune categorie, in primis per gli agenti e rappresentanti di commercio. Infatti Gerico determina un risultato potenzialmente attribuibile agli operatori economici tramite lo studio di variabili contabili e di struttura, che però risultano essere di difficile determinazione nei casi concreti. Qui non si intende criticare la ratio in sé dello strumento, essendo chiaramente apprezzabile la ricerca di vantaggi in termini di riduzione del contenzioso tributario e maggiore efficacia nell'attività di controllo, quanto una mancata concertazione con le associazioni di categoria nella fase iniziale di ideazione del progetto, quando avremmo potuto sottolineare come gli studi non possono essere applicati agli agenti di commercio se non con evidenti forzature e storture. Infatti nelle riunioni con l'agenzia delle entrate, a cui Federagenti ha partecipato, è parsa sin troppo chiara la difficoltà a utilizzare gli indicatori di coerenza e congruità ideati a priori. L'applicazione di tali indici, che dovrebbero consentire l'individuazione di quei soggetti che presentano situazioni anomale rispetto alla normalità dei soggetti operanti nelle medesime condizioni (zona, settore ecc.) approfondendo la motivazione delle singole incoerenze nello specifico, può costringere in taluni casi il contribuente a dichiarare evidentemente il falso, per risultare congruo e coerente (riuscendo così a evitare l'accertamento fiscale), piuttosto che farsi carico di un contenzioso con l'erario. Non solo, gli studi potrebbero costringere il lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi a scaricare meno costi di quelli in realtà sopportati! Se queste sono le conseguenze degli studi, allora non ci siamo proprio. Pur con tutti gli sforzi profusi con i funzionari dell'agenzia, l'istituto non sembra poter raggiungere risultati apprezzabili se non con una serie interminabile di cause di esclusione che lo priverebbero di contenuti e motivazioni e che non potrebbero essere accettate anno dopo anno. Ciò premesso, ci dichiariamo sin d'ora disponibili a un confronto per approntare un meccanismo diverso, ma in grado finalmente di soddisfare realmente gli obiettivi che si sono posti gli studi, in primis realizzare una banca dati con informazioni riguardanti non solo la fiscalità ma anche aspetti di natura economicoimprenditoriale di assoluto interesse per meglio comprendere il trend a medio-lungo termine di una categoria come la nostra che, è bene ricordare, coinvolge circa operatori. Luca Gaburro, Italia Oggi pag. 70

12 GIURISPRUDENZA Notificazione garantita per i residenti all estero Anche ai contribuenti residenti all estero deve essere garantita la conoscibilità degli atti notificati dal Fisco. Pertanto, sono illegittimi gli articoli 58 e 60 del Dpr 600/1973 e 26 del Dpr 602/1973 dove prevedono che, nel caso di notificazione di un residente all estero, non debbano essere applicate le disposizioni dell articolo 142 del Codice di procedura civile. Questa norma, per assicurare il buon fine delle notificazioni, impone di fare riferimento alle convenzioni internazionali o di spedire la copia dell atto con raccomandata al destinatario e consegnare l altra al pubblico ministero per l inoltro tramite consolato. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza 366 depositata ieri. La Direttiva Opa va in porto Sergio Trovato, Il Sole 24 Ore pag. 30 Direttiva opa alle battute finali. Il testo del decreto legislativo che recepisce la normativa europea arriverà domani in consiglio dei ministri per l'ultima approvazione dopo i pareri positivi di camera e senato. L'impianto del testo definitivo conferma i tempi della nuova procedura. Dunque, per presentare il documento informativo alla Consob, la società che annuncia il take over avrà a disposizione 20 giorni ( e non 30 come nella prima bozza). Se l'offerta d'acquisto sarà considerata irricevibile lo scalatore non potrà presentare un'altra offerta nei 12 mesi successivi. Le nuove regole inoltre confermano, nonostante la richiesta di riduzione delle commissioni parlamentari, anche i tempi a disposizione dell'authority per ricevere informazioni supplementari. Se, infatti, quest'ultima chiede integrazioni al documento queste dovranno pervenire entro 15 giorni. Consob, inoltre, potrà sospendere fino a 30 giorni l'istruttoria per acquisirle fino a dichiararla decaduta, se accerta la violazione della direttiva. Vale la regola del silenzio assenso, per cui se decorrono i nuovi termini senza osservazioni, il documento d'offerta va considerato approvato. Altra novità fondamentale è l'acquisizione in blocco nell'ordinamento italiano di tutti e tre i principi introdotti dalla normativa Ue: la passivity rule, la regola di neutralizzazione (già in vigore in Italia e potenziata con le nuove regole) e il principio della reciprocità. In base alla regola della reciprocità se una società è sotto take over da parte di un soggetto esterno può ricorrere alle misure difensive previste nell'ordinamento del paese di provenienza dello scalatore, o meglio è esentata dagli obblighi di passività se questi non sono previsti dalla legislazione del paese da cui è partita l'opa. Difese che comunque non possono essere decise all'ultimo momento al solo scopo di contrastare un'operazione ostile, ma devono essere state deliberate da un'assemblea straordinaria tenutasi entro i 18 mesi precedenti la decisione. Dopo le osservazione delle commissioni è stata inserita una disciplina specifica per il caso di parziale equivalenza tra le disposizioni applicabili all'offerente e quelle dell'emittente. Valutazione che anche in questo caso spetterà a Consob. Viene rafforzata la passivity rule per cui una volta lanciata l'offerta i manager della società sotto opa non possono adottare misure difensive di propria iniziativa ma hanno bisogno del placet dell'assemblea degli azionisti anche se si tratta di decisioni già assunte prima dell'opa. E diventa imperativa la regola della neutralizzazione. Mentre nella prima versione era stato previsto la possibilità per le società di inserirla nello statuto, il testo definitivo ne prevede l'obbligatorietà. Pertanto sotto opa le limitazioni al trasferimento dei titoli previste dagli statuti non valgono nei confronti dello scalatore e quando questi ha acquisito il 75% dei titoli con diritto di voto si considerano sciolti qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca di membri del cda o del consiglio di sorveglianza e i patti parasociali.

13 Sono invece esclusi dalla neutralizzazione i diritti di voto attribuiti da titoli dotati di privilegio di natura economica. Sono stati inoltre meglio precisati i criteri per l'indennizzo da corrispondere ai soggetti che hanno subito pregiudizio dalla neutralizzazione. Ci penserà il giudice «avendo riguardo al raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei 12 mesi antecedenti la prima diffusione della notizia dell'opa e l'andamento dei prezzi successivamente all'esito positivo dell'offerta». Inoltre, l'obbligo di opa una volta che sia stato rastrellato il 30% delle azioni è riservato solo al caso di società quotate e si riferisce anche agli acquisti a titolo gratuito. Il prezzo non potrà essere inferiore a quello più elevato pagato dallo scalatore nei 12 mesi prima il lancio dell'offerta di acquisto, altrimenti scatta la regola della media ponderata del prezzo di mercato. In ogni caso Consob potrà alzare o abbassare il prezzo e potrà disporre i casi individuali in cui l'opa obbligatoria non scatta. Infine, su indicazione della commissione finanza della camera non si toccano le regole della golden share tricolore. Ovvero la norma della finanziaria 2006 che permette alle aziende controllate da mano pubblica di inserire negli statuti un tetto al possesso azionario degli altri soci. Chiara Cinti, Marco Gasparini, Italia Oggi pag. 36

14 Provvedimenti di espulsione doc Per i provvedimenti di espulsione tutto si gioca sulla motivazione degli atti. I provvedimenti di allontanamento devono spiegare in maniera esaustiva le ragioni che li sostengono. Il richiamo alla completa illustrazione dei presupposti di fatto e di diritto degli atti di allontanamento viene dalla circolare del ministero dell'interno del 3 novembre 2007 prot. 555/410/2007 a firma del capo della polizia Antonio Manganelli, che fornisce indicazioni operative ai questori sulla applicazione del decreto legge 181/2007. La circolare fa seguito ad altra a firma di Giuliano Amato del 2 novembre 2007 (n ) che ha descritto le novità in materia di allontanamento dal territorio di cittadini comunitari. La circolare Manganelli è perentoria: tutti i provvedimenti di allontanamento devono essere adeguatamente motivati sulla base dei riscontri dell'attività istruttoria svolta dalle forze di polizia, dai quali emerga la sussistenza dei requisiti posti a fondamento della loro adozione. La attenzione alla motivazione è da collegarsi con il vaglio giudiziario dei provvedimenti di allontanamento, in particolare di quelli collegati a motivi imperativi di pubblica sicurezza. Tale ipotesi è stata introdotta ex novo dal decreto legge 181 e riguarda i casi in cui il comportamento del comunitario o del suo familiare sia tale da compromettere la dignità umana o i diritti fondamentali della persona umana o l'incolumità pubblica e rende la sua permanenza incompatibile con l'ordinaria convivenza. Si noti che da un punto di vista della procedura gli allontanamenti per motivi imperativi di pubblica sicurezza sono soggetti a preventiva convalida da parte del giudice di pace. La verifica giudiziaria appunterà la sua attenzione ai motivi a sostegno del provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. È evidente che la valutazione dei motivi non potrà accontentarsi di espressioni tautologiche e ripetitive della formula astratta legislativa. Non a caso la circolare Manganella richiama a due punti. Innanzi tutto la motivazione deve esplicitare i fatti concreti che dimostrano l'incompatibilità; in secondo luogo la motivazione deve essere adeguata e coerente con le risultanze dell'istruttoria. Non solo. La circolare raccomanda l'uso dei criteri di valutazione di cui all'articolo 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30/2007. Questo significa che i provvedimenti dovranno essere rispettosi del principio di proporzionalità ed essere emanati in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Inoltre la esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti. Si deve tenere conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il paese d'origine. L'attenzione alla motivazione nella stesura dell'atto (elemento sostanziale) si aggiunge alle necessarie attenzioni di carattere formale, tra cui spicca l'obbligo di redazione in lingua comprensibile al destinatario o in inglese. La circolare Manganelli ricorda che se viene chiesta la sospensione in sede giurisdizionale, il provvedimento sarà congelato fino alla decisione del giudice, salvo che per gli allontanamenti disposti dal ministro per motivi di sicurezza dello stato e quelli del prefetto per motivi imperativi di pubblica sicurezza. La circolare illustra nel suo complesso la normativa, tra cui spiccano le nuove attribuzioni ai prefetti, l'introduzione dell'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, l'obbligo di esecuzione immediata per gli allontanamenti per motivi di sicurezza dello stato e quelli del prefetto per motivi imperativi di pubblica sicurezza, l'aggravamento di pena per i reingressi abusivi, l'obbligo di documentare al consolato estero l'esecuzione dell'allontanamento per cessazione delle condizioni legittimanti il soggiorno. Novità in arrivo:intanto, dopo il caso Guidonia, Amato ha predisposto un disegno di legge con un giro di vite sul porto d'armi. Lo ha annunciato lo stesso ministro ieri in audizione parlamentare. «Ho avviato un disegno di legge che modifica le norme sul porto d'armi e prevede controlli severi e ripetuti

15 sull'idoneità psichica e fisica di chi ha armi», ha detto il titolare del Viminale. Non solo. «Mi sto domandando», ha aggiunto, «e sto facendo istruire la cosa dai miei uffici se non sia possibile prevedere che, in assenza di una data certa di ingresso o definita a carico di chi entra, io possa presumere che è nel mio paese da più di tre mesi e in tal caso allontanarlo in assenza di messi leciti di sussistenza». Antonio Ciccia, Italia Oggi pag. 38 Omologazione del concordato condizionata dall'attuabilità Anche alla fase di omologazione del concordato preventivo è applicabile il principio di cui all'ultimo comma dell'articolo 173 della legge fallimentare, che prevede la necessità di arrestare la procedura in ogni ipotesi in cui sia riscontrata, tra l'altro, la sopravvenuta carenza di una delle condizioni sostanziali di ammissibilità. Tra tali condizioni di ammissibilità è da ricomprendere senza dubbio l'attuabilità del piano nei termini in cui è stato presentato dal debitore. Questo è uno degli importanti spunti sull'articolo 173 l.f. contenuti in due recenti decreti (25 e 30 ottobre) della sezione fallimentare del Tribunale di Milano, che ha interpretato la normativa attualmente vigente alla luce delle recenti modifiche apportate dal decreto correttivo 169/2007, anche se destinate a essere applicate alle sole procedure aperte successivamente al 1 gennaio In particolare, la norma, se da un lato afferma il principio che impone al tribunale di verificare d'ufficio la fattibilità del piano concordatario e lo obbliga ad arrestare la procedura in caso di valutazione negativa in merito al presupposto sostanziale in parola, induce a una considerazione ulteriore, che è quella secondo la quale l'operatività del principio debba essere condizionata, quanto alla fase dell'omologazione, dal tenore letterale dell'articolo 180 l.f., così come riformulato dal decreto correttivo. Il decreto correttivo 169/2007 ha infatti allineato la disciplina del giudizio di omologazione del concordato preventivo a quella dell'analoga fase del concordato fallimentare prevedendo, all'articolo 180 l.f., che il tribunale, in mancanza di opposizioni, debba omologare il concordato «verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione con decreto motivato non soggetto a reclamo», con ciò esprimendo una indicazione a supporto della tesi che interpreta l'attuale testo dell'articolo 180 secondo principi che limitano il potere del tribunale di valutare d'ufficio la fattibilità del piano. In particolare, il tribunale ambrosiano ha evidenziato che l'arresto della procedura, in conseguenza dell'accertamento di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 173 l.f., può avvenire in qualunque momento, e quindi anche nel corso del procedimento di omologazione, senza che il potere del tribunale incontri un limite nel voto favorevole della maggioranza dei creditori, giacché la norma mira a soddisfare esigenze di carattere pubblicistico e, in particolare, a garantire la correttezza sia delle informazioni fornite ai creditori sia della condotta tenuta dall'imprenditore in esecuzione del piano, nonché ad evitare un uso distorto ed egoistico della procedura concorsuale, assicurando che non siano in alcun modo tutelate, bensì represse e sanzionate, condotte fraudolentemente lesive degli interessi dei creditori. In conclusione, perché sia possibile che l'organo giurisdizionale arresti la procedura di concordato ai sensi dell'articolo 173, ultimo comma, l.f. e quindi rigetti la domanda di omologazione all'esito di una valutazione di non fattibilità del piano che prescinda da opposizioni presentate da altri soggetti, devono sussistere due condizioni. La prima attiene al momento temporale e risiede nella considerazione che il peggioramento delle prospettive di attuazione del piano concordatario deve essersi verificato in epoca successiva all'approvazione della proposta da parte dei creditori. In tali casi, è doveroso per il tribunale tutelare l'interesse dei creditori (pregiudicati dal fatto di essersi espressi in relazione ad una proposta non più valida ed attuale), arrestando la procedura e quindi rigettando la domanda di omologa. La seconda condizione, invece, sulla base di considerazioni di tipo economico-quantitativo, ritiene che

16 lo scostamento delle prospettive di realizzazione della proposta, rispetto a quelle sulle quali si è imperniata l'approvazione, deve essere significativo e non di scarsa rilevanza, principio confermato dalla nuova disciplina della risoluzione del concordato (art 186 nella sua nuova formulazione dopo il decreto correttivo). Il credito del liquidatore sociale. L'art bis cc riconosce, tra l'altro, il privilegio generale sui mobili alle retribuzioni dei professionisti e di qualunque altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione. Secondo la recente sentenza della sezione I della Cassazione (n. 9911/2007) tale privilegio non spetta al credito del liquidatore sociale nominato dal presidente del tribunale. La Suprema corte ha individuato la ragione fondamentale dell'esclusione del privilegio per i liquidatori nella natura del loro rapporto con l'impresa collettiva, che non è assimilabile a quello derivante dal contratto d'opera. Antonio Ciccia, Italia Oggi pag. 38

17 Residenti all'estero, notifica sicura Più sicure le notificazioni dei contribuenti residenti all'estero e iscritti all'aire: gli atti del fisco devono essere spediti mediante raccomandata presso il nuovo indirizzo, fuori dal territorio dello stato. La procedura andava seguita anche prima che il legislatore risolvesse in gran parte il problema con la manovra bis dell'anno scorso. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 366 depositata ieri, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 58 e 60 del dpr 600 del '73 e dell'art. 26 del dpr 602 del '73, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), che le disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c. non si applicano. Sulla decisione presa dai giudici di «Palazzo della Consulta» ha pesato molto «l'esigenza di garantire al contribuente l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato», che il limiti, imposto al legislatore quando in tema di notificazioni. Necessità che viene completamente calpestata quando il cittadino italiano, ormai all'estero, non viene avvertito e l'atto viene depositato presso il comune. Insomma, secondo la commissione tributaria provinciale di Genova le norme violavano il diritto di difesa dei contribuenti italiani all'estero, garantito dall'articolo 24 della Carta fondamentale. «Le norme censurate», si legge nelle motivazioni, «violano il detto limite, perché, equiparando la situazione del contribuente residente all'estero iscritto all'aire a quella del contribuente che non ha abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale, impongono di eseguire le notificazioni a lui destinate solo mediante il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo dello stesso comune. In tal modo, esse non garantiscono al notificatario non più residente in Italia l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, senza che a tale diminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interesse dell'amministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivi aggravi nell'espletamento della procedura notificatoria». A superare l'empasse ci aveva pensato il legislatore che, con il dl n. 223 del 2006, ha introdotto una modifica all'art. 60 del dpr 600 del '73 prevedendo la spedizione dell'atto tributario presso l'indirizzo estero. La condizione? Che il contribuente iscritto presso l'aire abbia comunicato all'ufficio locale «l'indirizzo estero per la notificazione degli atti tributari». Opposizioni all'ingiunzione: Restano al giudice di pace le opposizioni presentate contro le ingiunzioni di pagamento per sanzioni amministrative, la cui misura minima sia inferiore ai quindicimila euro, anche se sommate ad altre sanzioni dello stesso tipo superano quella soglia. È quanto affermato dalla Corte costituzionale che, con l'ordinanza 370 di ieri, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 22-bis della legge n. 689 del Prevale la competenza per materia sul cumulo delle sanzioni, ha precisato il Collegio. Debora Alberici, Italia Oggi pag. 39

18 Fatture inesistenti, giudici divisi Cassazione L'indebita (secondo il fisco) detrazione di fatture fa scivolare la Cassazione nella sentenza n del 26 ottobre Che pronunciando in camera di consiglio (quindi dando la questione per assodata) sull'onere probatorio decide in modo opposto a quanto la stessa Suprema corte aveva stabilito qualche mese fa (la sentenza n del 21 agosto 2007). Sempre in camera di consiglio. Nella sentenza n i giudici sostengono che spetta al contribuente la prova della legittimità della detrazione. Al contrario, nella sentenza n mettono a carico dell'agenzia delle entrate l'onere di provare l'inesistenza delle fatture. Sempre più frequentemente, infatti, i giudici della Cassazione utilizzano la procedura di cui all'art. 375 c.p.c. per accelerare l'iter delle cause, anche per affrontare questioni in cui è difficile ravvisare la «manifesta» fondatezza o infondatezza del ricorso. In questo caso, quindi, i giudici di Palazzaccio stabiliscono che costituisce principio consolidato l'affermazione secondo cui ove l'amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative a operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni deve essere fornita dal contribuente. A quest'ultimo spetta, infatti, esibire documenti contabili legittimanti che non possono provenire da un soggetto inesistente. In mancanza di tale prova, «legittimamente», scrivono i giudici della Corte di cassazione, «l'ufficio procede a recuperare l'imposta Iva detratta». Va segnalato che sempre sulla questione, qualche settimana fa la Cassazione, con la sentenza n del 21 settembre 2007 (si veda ItaliaOggi del 30 ottobre 2007), ha tentato una composizione dei diversi indirizzi. In questo caso la Corte ha deciso che per contestare l'indebita detrazione dell'iva da parte di un contribuente per fatture di acquisto relative a operazioni inesistenti, l'amministrazione finanziaria deve disattendere la contabilità dello stesso contribuente, fornire un qualche elemento indiziario a fondamento della propria convinzione e indicarlo chiaramente. Non viene ritenuta sufficiente la semplice negazione dei dati contenuti nei documenti forniti. La fattura è di per sé un documento idoneo a consentire la detrazione Iva e l'onere di provarne l'eventuale falsità non è del contribuente, ma dell'amministrazione finanziaria, che non può limitarsi a contestarne la veridicità ma deve dimostrare che l'operazione è in tutto o in parte inesistente. Antonella Gorret, Italia Oggi pag. 40

19 Il Sole 24 Ore pag FLASH Allontanamenti: con i tribunali tempi più lunghi Sarà il tribunale e non più il giudice di pace, a convalidare le espulsioni con effetto immediato dei cittadini comunitari per motivi di pubblica sicurezza. A fronte della garanzia data dall intervento del giudice togato, i tempi delle procedure rischiano però di allungarsi sensibilmente a causa del cronico affollamento dei ruoli dei tribunali. Il decreto legge n. 181/07 in caso di espulsioni urgenti eseguite dal questore per ordine prefettizio richiama, in effetti, il testo unico sull immigrazione (decreto legislativo 286/98), il quale prevede che il questore comunichi entro 48 ore al giudice di pace il provvedimento con il quale è disposto l accompagnamento alla frontiera dello straniero. Ma come spiega il relatore del ddl di conversione del Dl 181 Massimo Brutti (Ulivo) nel caso di espulsione immediata, è preferibile che la convalida sia effettuata dal giudice ordinario (monocratico) e non dal giudice di pace. Con il decreto 181/07 è stato impresso un giro di vite alle regole stabilite a febbraio dal decreto legislativo n. 30/07 per recepire la direttiva Ue sul diritto di soggiorno dei cittadini Ue. La competenza a disporne l allontanamento per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello stato è stata ripartita tra il ministro dell Interno e i prefetti in base alla gravità dei fatti. In particolare, è stata individuata un ipotesi di espulsione per motivi imperativi di pubblica sicurezza che sussistono quando il cittadino dell Unione o il suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l ordinaria convivenza. In queste circostanze l allontanamento ordinato dal Prefetto dovrà essere convalidato dal giudice. Che sarà appunto il giudice di pace per le espulsioni disposte dal 2 novembre 2007; il tribunale dopo la conversione in legge del Dl 181 (sempre che le correzioni vadano in porto). Antiterrorismo, dubbi dai Garanti privacy Ue Le iniziative di cooperazione giudiziaria in ambito comunitario preoccupano i Garanti della privacy. Al centro dei rilievi è la proposta di decisione quadro del Consiglio europeo in materia di riservatezza dei dati, di cui il Consiglio giustizia e affari interni inizia a discutere oggi. Il Garante italiano ha spedito ai ministri nostrani della Giustizia, dell Interno e degli Esteri una lettera in cui chiede che la decisione quadro non venga votata così com è, perché la tutela della privacy ne esce molto sacrificata. Il documento, infatti, risulta carente in diversi punti e si discosta da quanto, sempre a livello comunitario, ha previsto la direttiva 95/46 sulla tutela delle informazioni personali, nonché la Convenzione 108/1981 del Consiglio d Europa. Tra gli altri difetti c è il fatto che non si prevede un coordinamento dei Garanti della privacy nazionali affinché verifiche sulla scrupolosa applicazione della nuova normativa. A preoccupare il Garante è soprattutto la parte che chiede di registrare una serie di dati dei viaggiatori che arrivano a partono da aeroporti comunitari. C è infine il fatto che, trattandosi di una decisione quadro nata all interno del terzo pilastro e non avendo quest ultimo una normativa sistematica di protezione dei dati personali i rischi sono molteplici.

20 Italia Oggi pag Scontro sulla riforma Uepe No alla polizia penitenziaria negli Uepe, gli uffici di servizio sociale per l'esecuzione penale esterna e avanti invece sul potenziamento dei servizi territoriali e sul maggior investimento in politiche sociali. è l'accordo raggiunto ieri, a fine giornata, tra l'ordine degli Assistenti sociali e chi di loro lavora negli Uepe: per lo più donne che hanno superato un concorso pubblico e oggi guadagnano uno stipendio base di euro al mese. Gli assistenti sociali si sono ritrovati per discutere di proposte di riforma e istanze di sicurezza professionale in materia di misure alternative al carcere ma l'attenzione massima è andata alla bozza di decreto interministeriale tra giustizia e interno che vorrebbe includere la polizia penitenziaria negli uffici per l'esecuzione penale esterna. Una proposta che giudicano «demagogica e fuorviante soprattutto per l'affidamento in prova che ha già una sua specificità di assistenza e controllo senza alcun intento repressivo». E proprio dell'esito di buon risultato finora ottenuto dall'applicazione delle misure alternative, parla Franca Dente, vicepresidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali. «Crescono quelle alternative al carcere e», denuncia, «scarseggiano le risorse umane ed economiche in capo agli uffici di servizio sociale per l'esecuzione penale esterna». E i dati del ministero le danno ragione: dal 1991 al 2005, le misure alternative sono cresciute da 5 mila a 45 mila con dati positivi relativi a revoche e recidive visto che nel 2006 solo il 4% di affidamenti in prova al servizio sociale è stato revocato per raggiungere poco più del 6% nelle restanti misure alternative. Discorso analogo per la recidiva, dove per sette anni, dal 1998 al 2005, la recidiva ha riguardato solo il 19% dei soggetti affidati in prova al servizio sociale contro il 68,45% dei recidivi che nello stesso periodo hanno scontato la pena in detenzione. Tra i relatori, Alessandro Margara, Riccardo Turrini Vita, direttore generale dell'ufficio esecuzione penale esterna del Dap, Desi Bruno, garante dei diritti dei detenuti a Bologna, e Angelica Di Giovanni, presidente del tribunale distrettuale di sorveglianza di Napoli. Per Turrini Vita «si tratta di verificare se i controlli attualmente svolti dalle forze di polizia possano essere svolti anche dalla polizia penitenziaria principalmente per i detenuti domiciliari, eventualmente per i semiliberi. Questi sono i fini prioritari», ribatte, «si tratta di una collaborazione tra ministeri: la polizia è chiamata a molti compiti e pertanto non riesce spesso a fare adeguati controlli e in questo caso la partecipazione della polizia penitenziaria potrebbe aiutare a superare un certo clima di conflittualità».

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