La «valutazione dei rischi» e la tutela della salute nei luoghi di lavoro (Ing. Mariano Bruno)
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1 La «valutazione dei rischi» e la tutela della salute nei luoghi di lavoro () Rev. 01/2012 1
2 Modalità di evento Infortuni in complesso Casi mortali Var. % Var.% In occasione di lavoro , ,6 di cui: - Ambiente di lavoro ordinario , ,4 (fabbrica, cantiere, terreno agricolo, ecc.) - Circolazione stradale , ,2 (autotrasportatori merci/persone, commessi viaggiatori, addetti alla manutenzione stradale, ecc.) In itinere , ,8 (percorso casa-lavoro-casa) Totale , ,4 2
3 Aumentano a445 le vittime del lavoro in Italia nel Nel mese di ottobre sono 53 i decessi registrati su tutto il territorio; un risultato sconfortante, da mettere in parallelo con l unico dato relativamente positivo, ovvero il decremento degli infortuni rispetto all'anno scorso pari al 3,8%. Il settore professionale con la maggior frequenza per gli incidenti mortali è l agricoltura, con il 36,5% delle vittime sul totale, seguito dall edilizia, con il 24,5% dei lavoratori. In termini territoriali, è la Lombardia la regione dove è avvenuto il maggior numero di infortuni mortali (60), seguono l Emilia Romagna (55), la Toscana (38), la Sicilia e il Veneto (35), la Campania (31) e l Abruzzo (25). La causa più frequente di mortalità è la caduta dall alto (24% dei casi), seguita dal ribaltamento di un veicolo o un mezzo in movimento (19,8%) e dallo schiacciamento dovuto alla caduta di oggetti pesanti dall alto (16,6%). 3
4 Riferimenti Normativi(TUSL) Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell Accordo Europeo dell 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. 4
5 Riferimenti Normativi(TUSL) Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1bis. Omissis 2. Il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione [DVR] può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere: 5
6 Riferimenti Normativi(TUSL) Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 6
7 Riferimenti Normativi(TUSL) Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi d) l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 7
8 Riferimenti Normativi(TUSL) Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente Decreto. 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. 8
9 Riferimenti Normativi(TUSL) Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all articolo Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
10 Riferimenti Normativi(TUSL) Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 4. Il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). 10
11 Riferimenti Normativi(TUSL) Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all articolo Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all esposizione ad amianto; 11 c) soppressa dall art.29 del D.Lgs. 05 agosto 2009, n. 106
12 Riferimenti Normativi(TUSL) Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 12
13 Le procedure standardizzate Interpello n. 7/
14 Le procedure standardizzate 14
15 Le procedure standardizzate Il documento si compone di due parti, la prima vuole essere una linea guida alla compilazione e contiene nel dettaglio le istruzioni operative, mentre la seconda parte è costituita dalla modulistica e riporta dunque le schede da utilizzare per adempiere all obbligo della valutazione dei rischi. Le procedura si articola per passi: - il primo prevede una descrizione sintetica dell azienda (a cui corrisponde il Modulo 1.1) e del ciclo lavorativo, e l identificazione delle mansioni (e a tal fine dovrà essere compilato il modulo 1.2); - dopo aver descritto l attività aziendale, attraverso il secondo passo si dovranno individuare i pericoli presenti, legati ad esempio alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti chimici, fisici biologici. Per individuare i pericoli dovrà essere utilizzato il modulo 2, che rappresenta un elenco di pericoli che dovrebbe essere esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare nell ambito delle realtà lavorative 15
16 Le procedure standardizzate - il terzo passo (per il quale dovrà essere compilato il Modulo 3) prevede l effettuazione della valutazione dei rischi associati ai pericoli così come sono stati individuati nel precedente Modulo 2, riportando anche le aree/ reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l identificazione e l indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; - nel quarto passo (con l utilizzo del medesimo Modulo 3, dalla colonna 6 alla colonna 8) saranno indicate le misure relative alla definizione del programma di miglioramento. Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità. 16
17 Riferimenti Normativi(TUSL) Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione in collaborazione con il medico competente, nei casi di cui all articolo 41 17
18 Alcune riflessioni Articolo 2 Articolo 18 Articolo 25 Articolo 29
19 19
20 Valutazione del rischio Nella pratica comune per rischio si intende l eventualità di subire un danno connessa a circostanze più o meno prevedibili mentre, al pericolo, si attribuisce la circostanza che comporta possibili e gravi danni. Con il metodo probabilistico, la determinazione quantitativa del rischio è definita in termini di prodotto della probabilità di un evento (P) per l entità del danno scaturito (D), esprimibile mediante la relazione R = P D 20
21 21
22 22
23 Valutazione del rischio Getto di calcestruzzo per strutture di fondazione
24 24
25 25
26 Valutazione del rischio 26
27 Valutazione del rischio 27
28 Valutazione del rischio 28
29 Valutazione del rischio R = 4 R = P D R = 1 4 R = 2 2 R =
30 Valutazione del rischio 30
31 Valutazione del rischio 31
32 Valutazione del rischio 32
33 Valutazione del rischio La valutazione del rischio, con questi ulteriori parametri, assume la seguente espressione R = P D F N dove: P è la probabilità di accadimento di un evento; D è l entità del danno scaturito; F è la frequenza della lavorazione e quindi dell esposizione; N è il numero di persone coinvolte nel processo produttivo o lavorazione. 33
34 Altre considerazioni Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze [DUVRI]. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto16. 3-bis. l obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all allegato XI.
35 Altre considerazioni Possono essere considerati rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI, ad esempio: rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell appaltatore; rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell attività propria dell appaltatore; rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente. 35
36 Altre considerazioni Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) 36
37 Sistemi di gestione della sicurezza Un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) è un sistema organizzativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza aziendale, progettato con il più idoneo rapporto tra costi e benefici. Adottare un SGSL non è un obbligo di legge ma la scelta volontaria di chi sente la responsabilità della sicurezza propria e degli altri. Adottare un SGSL consente di ridurre i costi della non sicurezza: L adozione di un SGSL conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (D.Lgs. 231/2001). 37
38 Sistemi di gestione della sicurezza 38
39 Sistemi di gestione della sicurezza La sequenza ciclica di un SGSL è stabilita in base ad uno specifico metodo scientifico, basato su dati, come la metodologia PCDA: Plan (Pianificare) Do (Attuare) Check (Verificare) Act (Agire). 39
40 Sistemi di gestione della sicurezza 40
41 Sistemi di gestione della sicurezza 41
42 Grazie 42
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
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