ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE E PROVINCIA DI CREMONA CISVOL CSV CREMONA - CENTRO DI SERVIZIO AL VOLONTARIATO ENTI

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1 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE E PROVINCIA DI CREMONA CISVOL CSV CREMONA - CENTRO DI SERVIZIO AL VOLONTARIATO ENTI GESTORI DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA FORUM PROVINCIALE DELL'ASSOCIAZIONISMO, DEL VOLONTARIATO E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE FORUM DEL TERZO SETTORE DI CREMONA E DEL CREMONESE SEGRETERIA PROVINCIALE CAMERA DEL LAVORO - CGIL DI CREMONA SEGRETERIA TERRITORIALE CISL ASSE DEL PO - CREMONA SEGRETERIA PROVINCIALE UIL DI CREMONA PREMESSO CHE: la Prefettura UTG di Cremona, al fine di dare un adeguata risposta alle consistenti richieste di accoglienza di richiedenti protezione internazionale, ha costituito un apposito Tavolo interistituzionale al quale partecipano i rappresentanti delle Forze dell Ordine, dei Comuni capoluogo di Distretto, dell Azienda Sanitaria Locale e degli Enti gestori convenzionati; gli Enti e le istituzioni locali, condividendo le preoccupazioni della Prefettura UTG di Cremona in merito alle ricorrenti emergenze, hanno proposto di dare vita a forme di collaborazione più strette, volte sia all individuazione di strutture alloggiative, sia alla realizzazione di interventi di accoglienza diffusa sul territorio; il costante e consistente flusso di migranti verso il territorio italiano rende necessario sostenere iniziative immediate volte ad assicurare adeguata accoglienza e, contestualmente, interventi che favoriscano il positivo inserimento dei cittadini stranieri nei contesti territoriali nei quali vengono accolti; la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale s.m.i. riconosce il primato della persona e il riconoscimento dei suoi diritti inviolabili, promuovendo condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità al fine di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psicofisiche o sociali, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, dello Statuto regionale, nonché nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in armonia con i principi enunciati dalla legge , n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e con le leggi regionali di settore; l art. 6 della citata L.R. 3/2008 esplicita che accedono alla rete delle unità di offerta sociale, oltre che i cittadini italiani residenti nei Comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all Unione Europea temporaneamente presenti, i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale; la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale dei cittadini stranieri e di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche nazionali, della Regione, dei Comuni del

2 territorio da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio; DATO ATTO che sono in corso le procedure per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale presso la competente Commissione Territoriale, atteso che sono state presentate istanze in tal senso (ed. modello C3) alla competente Questura di Cremona; ATTESO CHE: nelle more della definizione della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale ed in presenza dell'apposito documento rilasciato ai cittadini stranieri dalla Questura di Cremona, appare di pregnante importanza, anche in un'ottica di positiva integrazione, costruire percorsi di conoscenza del contesto sociale in cui i migranti vengono accolti anche attraverso attività e servizi resi in qualità di volontari a favore della comunità ospitante; i rappresentanti dei territori interessati dalla presenza dei cittadini stranieri hanno espresso l'intenzione di individuare servizi ed attività utili alla collettività e realizzabili attraverso attività di mero volontariato; PRESO ATTO CHE sul territorio nazionale e regionale sono state realizzate importanti e positive esperienze di integrazione e inserimento sociale dei richiedenti protezione internazionale presenti nelle diverse strutture di accoglienza, sperimentando inedite sinergie di collaborazione tra gli enti locali, i servizi pubblici e vari soggetti del Terzo Settore e del privato sociale; VISTI: gli artt. 14 e ss. del Codice Civile recanti disposizioni sulle associazioni, riconosciute e non, sulle fondazioni e sui comitati; la legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge - quadro sul volontariato e s.m.i.; la legge 8 novembre 1991, n. 381"Disciplina delle cooperative sociali" il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero e s.m.i.; il D.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ; la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ; la legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" il D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, in attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; L. R , n. 1: Testo unico delle leggi regionali di volontariato, di cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso ; la legge della Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario e s.m.i.; il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; il D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, in attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di

3 protezione internazionale, su uno status uniforme per rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ; l'intesa sull'attuazione del Piano nazionale accoglienza approvata il 10 luglio 2014 in Conferenza Unificata che individua livelli di responsabilità e di governo con l'intento di promuovere l'organizzazione di un sistema di accoglienza in grado di rispondere in maniera dignitosa e tempestiva all'arrivo di migranti; la Circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione n del 27 novembre 2014 con la quale si sollecitano gli enti territoriali e locali a porre in essere percorsi finalizzati a superare la condizione di passività dei richiedenti asilo e di coloro che sono in attesa della definizione del ricorso attraverso il loro coinvolgimento in attività volontarie di pubblica utilità svolte a favore delle popolazioni locali e finalizzate ad assicurare maggiori prospettive di integrazione nel tessuto sociale; la nota della Prefettura UTG di Cremona prot. n /areaiv/imm del ; PRESO ATTO che la circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione sopra richiamata esorta la promozione di iniziative utili a sostenere la piena e positiva integrazione sul territorio dei cittadini stranieri coinvolti nei flussi migratori straordinari attraverso il coinvolgimento degli enti locali, delle altre istituzioni pubbliche e dei soggetti del Terzo Settore e del privato sociale; CONSIDERATO imprescindibile attivare una collaborazione tra l Azienda Sociale del Cremonese per conto dei Comuni Soci (Cremona, Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella Cantone, Cappella de Picenardi, Casalbuttano, Casalmorano, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Cicognolo, Corte de Cortesi con Cignone, Corte de Frati, Crotta d Adda, Derovere, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d Oglio, San Bassano, San Daniele Po, Scandolara Ripa d Oglio, Sesto ed Uniti, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Vescovato e Volongo), le Organizzazione Sindacali comparativamente più rappresentative, Associazioni di volontariato, Associazioni di Promozione sociale, Cooperative sociali e altri soggetti gestori delle attività di accoglienza, in relazione alla necessità di promuovere percorsi che potranno consentire ai migranti di interagire positivamente con il contesto sociale che li ospita attraverso lo svolgimento di attività di volontariato, senza fini di lucro, finalizzate a favorire un ruolo attivo e partecipe all'interno della comunità nella quale sono accolti e a realizzare uno scopo sociale e/o di pubblico interesse, favorendo, altresì, lo sviluppo di adeguati processi di integrazione che favoriscono la crescita della coesione sociale e contribuiscono alla prevenzione e al superamento delle cause dei conflitti e al miglioramento generale delle condizioni della sicurezza pubblica; RITENUTO, pertanto, addivenire alla sottoscrizione di un apposito Accordo di collaborazione, per le finalità sopra al fine di favorire la realizzazione di percorsi di accoglienza ed integrazione a favore dei cittadini stranieri che hanno presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o sono in attesa della definizione del ricorso ospitati nelle strutture di accoglienza presenti sul territorio regionale; TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO LE PARTI SOTTOSCRIVONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

4 Articolo 1 Premesse Le premesse sono parte integrante formale e sostanziale del presente atto. Articolo 2 Oggetto e finalità Le parti concordano sull importanza di attivare una reciproca collaborazione al fine di favorire la realizzazione di percorsi educativi di accoglienza ed integrazione a favore di migranti inseriti dalla Prefettura UTG in alloggi destinati all accoglienza nel territorio dei Comuni del Distretto di Cremona gestite dai soggetti del privato sociale individuati nell ambito di rapporti convenzionali dalla Prefettura UTG stessa. Tali percorsi dovranno permettere ai migranti di conoscere ed integrarsi nel contesto sociale che li ospita, attraverso lo svolgimento di attività di volontariato finalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e/o di pubblico interesse (non ai fini di lucro) che consentano di acquisire un ruolo attivo, partecipe e che restituiscano loro dignità. Le attività saranno svolte a favore della collettività territoriale ospitante, contribuendo a conseguire un bene ed un valore di natura altamente sociale per le Comunità e per i territori in cui esse sono realizzate. Pertanto, tali attività dovranno inserirsi nei contesti di carattere civile, sociale, educativo, ambientale, sportivo e culturale, che non richiedono particolari forme di specializzazione e comunque nel rispetto delle capacità, attitudini, professionalità ed intenzioni della persona straniera migrante. Articolo 3 Coordinamento e compiti Le parti concordano sulla necessità di attivare rapporti di collaborazione permanente tra le stesse che permettano l'individuazione e la gestione di attività di volontariato in modo organizzato e strutturato. In particolare: Azienda Sociale del Cremona, quale Ente strumentale dei Comuni, attraverso lo specifico Servizio di Inserimento Lavorativo, cura il raccordo progettuale tra i soggetti coinvolti e fornisce supporto tecnico amministrativo all attuazione degli interventi, anche mediante la sottoscrizione, per conto dei Comuni, di specifiche convenzioni con le Associazioni e le Organizzazioni di Volontariato, come da allegato C); I Comuni interagiscono con l Azienda Sociale del Cremonese nella definizione di attività di utilità sociale, promuovendo ed attivando direttamente progetti di attività a valenza sociale ovvero individuando le Associazioni e le Organizzazioni di Volontariato presenti sul proprio territorio e favorendo forme di collaborazione e/o di convenzione per agevolare l avvio dei percorsi di attività di utilità sociale (allegato a); sostengono gli oneri conseguenti alla attivazione dei progetti, ivi compresi quelli relative alla copertura assicurativa, anche attraverso il supporto dell Azienda Sociale del Cremonese; Provincia di Cremona a supporto delle attività dei Comuni; Gli Enti Gestori dei progetti di accoglienza, individuano i destinatari di progetti finalizzati all utilità sociale, segnalano all Azienda Sociale del Cremonese le persone da coinvolgere, anche attivando direttamente specifici percorsi, in raccordo con l Azienda Sociale del Cremonese; Il CISVOL, il Forum Provinciale del Volontariato, dell'associazionismo e della Cooperazione Sociale ed il Forum del Terzo Settore di Cremona e del Cremonese, attuano interventi di sensibilizzazione e di promozione della presente progettualità presso le Associazioni e le Organizzazioni aderenti e presso la cittadinanza, al fine di sostenere i diritti di cittadinanza e l'inclusione sociale dei cittadini stranieri e di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione; Le Associazioni e le Organizzazioni di Volontariato attivano le progettualità, sulla base degli indirizzi dei Comuni, attivando la copertura assicurativa, la fornitura dei dispositivi

5 di protezione individuale, le azioni di tutoraggio, se necessario, e curando la predisposizione di report periodici da trasmettere all Azienda Sociale del Cremonese; Le Organizzazioni Sindacali C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L. monitorano l andamento complessivo del progetto, raccordandosi con l Azienda Sociale del Cremonese Le parti firmatarie si impegnano inoltre ad individuare e comunicare all'azienda Sociale del Cremonese un referente per l attivazione di un Gruppo di Lavoro, con finalità di collegamento tra le varie progettualità in essere e la definizione di modalità e strumenti operativi per l'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo. Al Gruppo di Lavoro parteciperà un referente del Comune di Cremona quale Comune Capo Distretto per il raccordo con il Coordinamento territoriale tecnico-operativo per l'accoglienza migranti un referente della Prefettura UTG di Cremona. Articolo 4 Requisiti soggettivi del cittadino straniero Le parti concordano che le attività di cui all'art. 2 potranno essere eventualmente svolte da cittadini stranieri che: abbiano presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale presso la competente Commissione Territoriale; abbiano sottoscritto la Dichiarazione di disponibilità ad attività di volontariato, allegato A), che costituisce parte integrante del presente Accordo; siano accolti in strutture all'interno del programma di accoglienza coordinato dalla Prefettura di Cremona; abbiano aderito ad un progetto di attività volontaria attivato dall Ente Gestore della struttura di accoglienza ovvero dai Comuni, anche per il tramite dell Azienda Sociale, ovvero dalle Associazioni/Organizzazioni di Volontariato oppure abbiano richiesto l'adesione ad una associazione e/o organizzazione di volontariato operante nel territorio dell'ambito distrettuale ospitante, secondo le regole indicate dagli Statuti e dai atti organizzativi interni delle stesse. Si precisa che i migranti richiedenti asilo potranno prestare attività volontarie e gratuite esclusivamente all interno del territorio amministrativo del Comune nel quale si trova la struttura di accoglienza. Articolo 5 Volontarietà L'adesione del migrante ad un progetto di attività volontaria ovvero ad uno degli enti od organismi di volontariato disciplinati dalle vigenti leggi nazionale e regionale, è libera, volontaria e gratuita e comporta l'impegno per il migrante di rendere una o più prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppo, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale dell'organizzazione cui aderisce, e secondo le indicazioni della Scheda attività di cui all allegato B). Articolo 6 - Progetti L ente gestore dell assistenza ai migranti ospitati, i Comuni direttamente o con l apporto delle altre associazioni/organizzazioni operanti nel territorio che ne facciano proposta, d intesa con i Comuni e/o con l Azienda Sociale del Cremonese, individuano le attività ed i servizi di volontariato che potranno essere svolti dai cittadini stranieri avendo cura di specificare che per i migranti coinvolti nella progettualità verranno assicurati: la formazione necessaria affinché possano attendere alle attività previste; gli eventuali strumenti, semplici attrezzature e dispositivi di protezione individuale (esempio: guanti, scarpe anti infortunistica, bande ad alta visibilità, ) per l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo i rischi per la propria e per l'altrui incolumità; un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, la cui sottoscrizione sarà a carico dell ente gestore ovvero dei Comuni ovvero delle associazioni/organizzazione di volontariato che attuano il progetto;

6 idonei strumenti di riconoscimento da indossare nell'ambito delle attività di volontariato svolte. Si ribadisce che le attività cui potranno essere impegnati i migranti dovranno principalmente inserirsi nel contesto degli interventi di carattere civile e dei servizi alla collettività che non richiedono specializzazione e comunque secondo le capacità, attitudini, professionalità e intenzioni dell interessato. Tali attività e prestazioni dovranno essere rese sempre con la supervisione di un educatore dell ente gestore o di un referente indicato dall Ente Locale o dall associazione o organizzazione di volontariato al fine di garantire la massima realizzazione delle potenzialità educative del progetto approvato, secondo le modalità precisate nella scheda attività (Allegato B). Il progetto di attività di volontariato individuato d intesa con l Amministrazione Comunale, prima di essere attuato, dovrà essere comunicato all Azienda Sociale del Cremonese. Articolo 7 Comunicazione progetti L Azienda Sociale del Cremonese, ricevuta l indicazione dei progetti di attività di cui all art. 6, ne darà comunicazione ai responsabili delle strutture ospitanti affinché, attraverso l ausilio dei mediatori culturali, forniscano adeguate comunicazioni ai migranti. Il progetto di attività di volontariato individuato, prima di essere attuato, dovrà essere comunicato alla Prefettura UTG di Cremona. Articolo 8 Modalità di svolgimento delle attività Le attività dei migranti saranno svolte con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto. L Associazione/Organizzazione di Volontariato dovrà, pertanto, svolgere esclusivamente le attività previste dal progetto, astenendosi dall effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettate le date di inizio e di fine del progetto e dovranno essere rispettati gli orari di inizio e fine delle attività previsti dal progetti. È necessario che siano condivise con i migranti coinvolti le attività da svolgere. Dovrà essere assicurato da parte della Associazione/Organizzazione direttamente o in collaborazione con l Ente Locale un monitoraggio costante del percorso intrapreso. L Associazione/Organizzazione concorderà con il soggetto gestore della struttura di accoglienza modalità ed orari delle attività di volontariato degli ospiti. L attività è prevista in una fascia oraria massima dalle ore 8.00 alle ore Rimane facoltà della Associazione/Organizzazione, previo accordo, concordare altre fasce orarie che dovranno comunque essere motivate e comunicate all Azienda Sociale del Cremonese, per conto dei Comuni, al soggetto gestore dell accoglienza e alla persona migrante coinvolta. È facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l attività concordata di cui al progetto. Nel caso di sospensioni dell attività dovute a qualsiasi causa, l Associazione/Organizzazione è tenuta a darne comunicazione al soggetto gestore della accoglienza, all Azienda Sociale del Cremonese per conto dei Comuni ed alla Prefettura UTG di Cremona. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività. L Associazione/Organizzazione si impegna altresì a comunicare eventuali cambiamenti sulle modalità di svolgimento delle attività stesse. Articolo 9 Monitoraggio Il monitoraggio e la verifica dell attuazione del presente accordo, nonché il confronto e lo scambio di informazioni e per la promozione di strategie di intervento congiunte e la valorizzazione e la definizione di buone prassi saranno svolte dal Coordinamento Territoriale tecnico-operativo per l'accoglienza migranti, istituito presso il Comune di Cremona.

7 Articolo 10 - Durata La durata del presente accordo è concordemente stabilita in due anni, rinnovabile per ugual durata dalla data di sottoscrizione del protocollo stesso. Le parti si impegnano a sviluppare ed integrare il presente Accordo ai fini di rafforzare e migliorare le forme di assistenza dovute al richiedente protezione internazionale prevedendo l eventuale coinvolgimento e adesione di altri soggetti del territorio distrettuale. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sottoscrizione ed è aperto a nuove adesioni da parte di altri enti territoriali. Letto e sottoscritto in Cremona ottobre 2015 Azienda Sociale del Cremonese Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (dott. Mauro Luigi Carlo Platè) Provincia di Cremona Il Presidente Dott. Carlo Angelo Vezzini CISVOL CSV Cremona Centro Servizi al Volontariato Il Presidente (Giorgio Reali) Forum Provinciale Associazionismo, Volontariato e Cooperazione Sociale La Portavoce Dott.ssa Daniela Polenghi Forum del Terzo Settore di Cremona e del Cremonese Il Portavoce Guido Bussi Enti Gestori di progetti di Accoglienza: Servizi per l accoglienza - Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Il Legale Rappresentante (don Antonio Dario Pezzetti) Nazareth - Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Il Legale Rappresentante (don Pierluigi Codazzi)

8 Sentiero - Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. La Legale Rappresentante (dott.ssa Silva Nicoletta) C.G.I.L. Cremona " Responsabile Ufficio Immigrati" Monia Castelli CISL Asse del Po (sede di Cremona) Segretario Confederale Monica Letizia Manfredini C.S.P. U.I.L. di Cremona Per presa visione Cremona, Prefettura UTG Cremona

9 Allegato A) DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA AD ATTIVITA DI VOLONTARIATO Il/La sottoscritt nat_ in il codice fiscale attualmente ospitato presso la struttura di accoglienza sita in, Via con l'assistenza di un mediatore culturale DICHIARO 1. di aver presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale in data ; 2. di voler continuare in un percorso di integrazione al fine di conoscere questo contesto sociale, anche attraverso un'attività di volontariato da rendere a favore della collettività che mi ospita; 3. di aver deciso di aderire, in maniera LIBERA e VOLONTARIA, ad un progetto di attività di volontariato promosso da. ovvero ad un associazione e/o organizzazione di volontariato; 4. di impegnarsi a rendere una o più prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppo, secondo le indicazioni che mi saranno date dal responsabile delle attività indicate nella scheda di cui all allegato C) che seguirà il corretto svolgimento delle attività che mi saranno richieste; 5. di essere consapevole che l'attività svolta non costituisce attività lavorativa e pertanto non comporta compensi né diretti né indiretti. DICHIARO INOLTRE in piena consapevolezza e libertà, di sottoscrivere la presente dichiarazione di disponibilità ad attività di volontariato. Luogo e data Il sottoscrittore Il mediatore culturale (nome e cognome)

10 Allegato B) SCHEDA ATTIVITA ATTIVITA PROMOSSA DA: (denominazione e contatti) DESCRIZIONE ATTIVITA : NUMERO DI PERSONE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DURATA MATERIALI / STRUMENTI DI USO PERSONALE FORNITI DA: MATERIALI/STRUMENTI DI USO COLLETTIVO: FORNITI DA: RESPONSABILE ATTIVITA E SUPERVISIONE (nome, cognome e contatti) LUOGO PRESSO CUI SI SVOLGE L ATTIVITA (indirizzo completo) Il Responsabile ( )

11 Allegato C) CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIALE PER I MIGRANTI NEL COMUNE DI L'anno il giorno del mese di in TRA Il Comune di, rappresentato da ovvero l Azienda Sociale del Cremonese, per conto del Comune di, rappresentata dal Direttore Generale e il Soggetto gestore della struttura di accoglienza rappresentata dal Legale Rappresentante e l'associazione/organizzazione di Volontariato, con sede in, Via n., iscritta al Registro Regionale del Volontariato, codice fiscale nella persona del/della Sig./Sig.ra in qualità di dell'associazione a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie ovvero l'associazione di Promozione Sociale, con sede in, Via n., iscritta al Registro Regionale Associazioni di Promozione Sociale, codice fiscale nella persona del/della Sig./Sig.ra in qualità di dell'associazione a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie VISTI: gli artt. 14 e ss. del Codice Civile recanti disposizioni sulle associazioni, riconosciute e non, sulle fondazioni e sui comitati; la legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge - quadro sul volontariato e s.m.i.; la legge 8 novembre 1991, n. 381"Disciplina delle cooperative sociali"

12 il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero e s.m.i.; il D.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ; la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ; la legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" il D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, in attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; L. R , n. 1: Testo unico delle leggi regionali di volontariato, di cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso ; la legge della Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario e s.m.i.; il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; il D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, in attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ; l'intesa sull'attuazione del Piano nazionale accoglienza approvata il 10 luglio 2014 in Conferenza Unificata che individua livelli di responsabilità e di governo con l'intento di promuovere l'organizzazione di un sistema di accoglienza in grado di rispondere in maniera dignitosa e tempestiva all'arrivo di migranti; la Circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione n del 27 novembre 2014 con la quale si sollecitano gli enti territoriali e locali a porre in essere percorsi finalizzati a superare la condizione di passività dei richiedenti asilo e di coloro che sono in attesa della definizione del ricorso attraverso il loro coinvolgimento in attività volontarie di pubblica utilità svolte a favore delle popolazioni locali e finalizzate ad assicurare maggiori prospettive di integrazione nel tessuto sociale; PREMESSO CHE la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale dei cittadini stranieri e di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche comunitarie e nazionali, dell'amministrazione Comunale e degli Enti Locali del territorio distrettuale da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio; attraverso lo sviluppo di adeguati processi di integrazione si favorisce la crescita della coesione sociale e si contribuisce alla prevenzione e al superamento delle cause dei conflitti e al miglioramento generale delle condizioni della sicurezza pubblica; l'evoluzione dei fenomeni migratori connessa anche ai mutamenti nello scenario internazionale, richiede il continuo adeguamento delle strategie di accoglienza da sviluppare nei territori;

13 CONSIDERATO CHE sul territorio nazionale è in atto da alcuni anni un costante e consistente flusso di migranti per i quali è talvolta necessario attivare immediate forme di accoglienza; in particolare lo sbarco sulle coste italiane di migliaia di cittadini provenienti da paesi asiatici, africani, nordafricani ha determinato una vera emergenza umanitaria; il fenomeno ha raggiunto, in quest'ultimo periodo dimensioni particolarmente preoccupanti per numero di arrivi per i quali è estremamente difficile rispondere adeguatamente alla loro accoglienza; la misura del fenomeno ha determinato la necessità di attivare azioni di carattere straordinario ed urgente al fine di predisporre strutture capaci di assicurare assistenza umanitaria alle persone arrivate in condizioni di assoluta precarietà; sul territorio comunale sono presenti migranti ospiti delle seguenti strutture di accoglienza a) b) c) d) RICHIAMATO l'accordo di Collaborazione distrettuale, sottoscritto in data per la realizzazione di attività di volontariato per i migranti ospiti nelle strutture di accoglienza presenti nel territorio distrettuale e la presente Convenzione; RICHIAMATO l'atto comunale n. del con il quale si è provveduto ad approvare lo schema di "Convenzione per la realizzazione di attività di volontariato nell'ambito di progetti di inserimento sociale per i migranti" ovvero il contratto di servizio tra il Comune di e l Azienda Sociale del Cremonese Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue Articolo 1 - Oggetto della convenzione La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di (per il tramite dell Azienda Sociale del Cremonese, se ricorre il caso), il Soggetto Gestore e l'associazione/organizzazione, per la realizzazione di un progetto di inserimento sociale che attraverso attività di volontariato svolta in ambiti di utilità sociale e di pubblico interesse possa arricchire la conoscenza del territorio e migliorare l'integrazione nella comunità dei migranti che abbiano: presentato di istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o siano in attesa della definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione territoriale; sottoscritto l adesione ad un progetto di volontariato;

14 richiesto liberamente e volontariamente l'adesione ad un'associazione di volontariato o di promozione sociale firmataria dell'accordo di Collaborazione citato o affiliata ad un organismo rappresentativo firmatario del medesimo accordo secondo le regole indicate dagli statuti e dagli atti organizzativi interni. le attività di volontariato proposte ai migranti sono quelle contenute nel PROGETTO, allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante e sostanziale, che l'associazione si impegna a realizzare. Il progetto intende favorire percorsi di accompagnamento e inclusione sociale e si pone quale obiettivo da raggiungere: Articolo 2 - Soggetti destinatari del servizio Il servizio è rivolto ai cittadini stranieri provvisoriamente ospiti della struttura di pronta accoglienza del Comune di in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1. Il presente progetto si esplica a favore di: nato a il nato a il nato a il nato a il nato a il Eventuali integrazioni o modifiche dei soggetti coinvolti nel progetto che si rendano necessarie nel corso della presente convenzione saranno proposte con lettera dell'associazione al Comune di, ovvero all Azienda Sociale del Cremonese, che, qualora ne sussistano le condizioni, comunicherà il proprio assenso. Articolo 3 - Modalità di svolgimento del servizio. Il servizio dovrà essere svolto con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto. L'Associazione dovrà quindi svolgere esclusivamente le attività previste dal progetto allegato alla presente convenzione, astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettati gli orari di inizio e fine attività previsti dal progetto e le date di inizio e fine progetto. È necessario che siano condivise con il volontario le finalità dell'attività svolta e descritta al volontario affinché il medesimo sia informato prima dell'inizio sulle attività da effettuare. Dovrà essere garantito da parte dell'associazione un monitoraggio costante del percorso intrapreso. L'Associazione concorderà con il gestore della struttura di accoglienza modalità e orari delle attività di volontariato degli ospiti. È facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l attività concordata di cui al progetto. Nel caso di sospensioni dell attività dovute a qualsiasi causa, l Associazione è tenuta a darne comunicazione al soggetto gestore della accoglienza ed all Azienda Sociale del Cremonese per conto dei Comuni. L attività è prevista in una fascia oraria massima dalle ore 8.00 alle ore Rimane facoltà della Associazione/Organizzazione, previo accordo, concordare altre fasce orarie che dovranno comunque essere motivate e comunicate all Azienda Sociale del Cremonese, per conto dei Comuni, al soggetto gestore dell accoglienza e alla persona migrante coinvolta.

15 Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività. L'Associazione si impegna altresì a comunicare eventuali cambiamenti sulle modalità di svolgimento delle attività stesse. Articolo 4 - Obblighi dell'associazione Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'associazione si impegna a: a) organizzare le attività proposte nel progetto; b) affiancare, se non assicurato dal Comune, un referente al soggetto volontario che coordini lo svolgimento dell'attività garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto; c) redigere un report finale contenente il resoconto dell'attività svolta da trasmettere all Azienda Sociale del Cremonese; d) provvedere alle copertura assicurative del migrante volontario contro infortuni e responsabilità civile verso terzi sollevando il Comune di da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione così come previsto dall'art. 4 comma 1 e art. 7 comma 3, della legge n. 266/1991 e dall'articolo 30 della legge 383/2000; e) mettere a disposizione del volontario eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro necessario nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro; f) garantire la disponibilità di propri volontari/collaboratori per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione. Articolo 5 - Gli obblighi del comune Il Comune si impegna a: a) attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto promuovendo la reciproca collaborazione; b) assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione, comunicando all Azienda Sociale del Cremonese ed alla Prefettura UTG di Cremona i dati inerenti il numero dei profughi impegnati in attività di volontariato, nonché la tipologia di attività svolta. c) sostenere gli oneri conseguenti alla attivazione dei progetti, ivi compresi quelli relative alla copertura assicurativa, anche attraverso il supporto dell Azienda Sociale del Cremonese; Articolo 6 - Privacy Il Comune comunica i dati personali dei soggetti ospiti di alloggi destinati all accoglienza e disponibili allo svolgimento di attività di volontariato all'associazione, che è tenuta ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003. Il personale ed i volontari dell'associazione sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con i migranti coinvolti nel progetto. I dati comunicati dal Comune sono affidati alla persona che in base all'organizzazione delle Associazioni ha le funzioni di Titolare ai sensi del Codice, il quale è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Codice stesso, con particolare riferimento ai seguenti obblighi: a) Il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Codice;

16 b) I dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa; c) I dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Codice. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Codice stesso; d) L'Associazione deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Codice di protezione dei dati personali, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nella presente Convenzione. Articolo 7 - Spese rimborsabili II Comune riconosce, a titolo di rimborso, la copertura delle spese complessivamente sostenute per l'attività di volontariato di cui alla presente Convenzione svolta dai migranti. In particolare, previa documentazione probatoria: le spese assicurative contro infortuni e responsabilità civile verso terzi le spese per eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale le spese per la partecipazione ad eventuali attività di formazione necessarie ogni altra spesa direttamente connessa alla realizzazione dei progetti di cui alla presente Convenzione. Articolo 8 - Pagamenti e controlli La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata da parte dell'associazione sulla base delle spese sostenute di cui all'articolo 7 e supportata da documentazione giustificativa dei costi. Il rimborso sarà effettuato dal Comune, anche tramite l Azienda Sociale del Cremonese, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte dell'associazione. Articolo 9 - Durata La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al e potrà essere rinnovata o prorogata nei termini di legge. Articolo 10 - Inadempienze e recesso Il Comune di procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi alle Associazioni le quali dovranno adottare i necessari interventi. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune di per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'associazione adotta i provvedimenti necessari. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comune ha la facoltà di recedere dalla convenzione, comunicandolo per iscritto all'associazione stessa. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'associazione potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della stessa convenzione. Letto firmato e sottoscritto

17 per il Comune/Azienda Sociale per il Soggetto Gestore per l Associazione

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