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1 LEZIONE IL COMMERCIO ELETTRONICO PROF. PIETRO FALLETTA

2 Indice 1 Tipologie del commercio elettronico Regole del commercio elettronico Marchi di qualità Aste on-line di 19

3 1 Tipologie del commercio elettronico L espressione commercio elettronico viene utilizzata per indicare l'insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra produttore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite Internet. Nell'industria delle telecomunicazioni si può intendere l'e-commerce anche come l insieme delle applicazioni dedicate alle transazioni commerciali Secondo una terza definizione il commercio elettronico è la comunicazione e la gestione di attività commerciali attraverso modalità elettroniche, come l'edi (Electronic Data Interchange) e con sistemi automatizzati di raccolta dati. Le tipologie di commercio elettronico sono convenzionalmente tre: 1) business to business: identifica l attività intrapresa tra operatori commerciali, imprese o imprenditori; è il caso dell impresa che usa la rete per inviare ordini ai propri fornitori, ricevere fatture, effettuare pagamenti; 2) business to consumer: concerne l attività svolta tra operatori commerciali e consumatori (consumatore è chi agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività commerciale); è il caso di chi usa la rete per effettuare acquisti; 3) consumer to consumer: riguarda l attività di scambio di beni e servizi tra consumatori; è il caso di coloro che partecipano alle aste on-line. In relazione alle tipologie di soggetti coinvolti nella trattazione, si identificano altre due tipologie: a) business to administration in caso di attività svolta tra operatori commerciali ed amministrazione che copre tutti i tipi di transazioni elettroniche tra imprese e pubblica amministrazione; b) consumer to administration, che riguarda l insieme di attività che rapportano il consumatore alla pubblica amministrazione. Infine, a seconda del tipo di bene (materiale o immateriale) oggetto della transazione si distingue tra: 3 di 19

4 A) commercio elettronico indiretto (o in senso lato), quando solamente le fasi informative, documentali e contrattuali, fino alla regolazione finanziaria del rapporto, sono svolte per via telematica, mentre la consegna del bene (materiale) è fisica; B) commercio elettronico diretto (o in senso stretto), quando tutti gli elementi della transazione, compresa la consegna del bene (immateriale), avvengono per via telematica (ad esempio la vendita di software, dove il bene viene trasferito direttamente sull hard-disk dell utente). In genere, l e-commerce business to business porta con sè minori problemi giuridici, in quanto tendenzialmente si svolge tra operatori di pari livello, avvezzi all uso di contratti di vario tipo, e quindi di solito la fornitura del bene richiesto avviene soltanto dopo apposita contrattazione, magari telematica, ma che non prescinde dall utilizzazione di elementi di conoscenza della controparte desumibili al di fuori della rete Internet (visure camerali, controllo bilanci, informazioni concernenti la solvibilità della controparte, etc.) 1. Una delle caratteristiche fondamentali del c.d. e-commerce è il fatto che il commercio elettronico fondamentalmente può essere visto come commercio internazionale, con tutti i problemi che quindi ne derivano. Infatti, risulta di assoluta evidenza la circostanza che Internet possa portare, molto velocemente, aziende che non abbiano ancora avuto contatti con realtà straniere nel mondo del commercio internazionale, proprio per la natura intrinseca della rete, poco legata a contesti fisici e territoriali ristretti. Tale circostanza, unita al fatto che le regole giuridiche dei diversi stati non costituiscono certo un modello di chiarezza ed omogeneità, potrebbe di fatto portare a trovarsi impreparati nell affrontare queste nuove opportunità 2. Infatti, se una azienda si presenta su Internet, dovrà rispettare contemporaneamente quanto meno due diversi sistemi giuridici, quello italiano e quello del c.d. commercio internazionale. 1 C fr. U na b reve i ntro d uzione ai p rincipali p roblemi gi uridici le gati al c.d. e - commerce, su 2 Ibidem. 4 di 19

5 Qui potrebbe nascere subito un problema; per ovvi motivi di omogeneità, sarebbe molto pratico far accettare anche al cliente italiano le norme poste dal diritto internaziona le privato. Però tale accettazione, costituendo per il diritto italiano una clausola c.d. vessatoria, dovrà essere accettata assolutamente per iscritto e con una doppia firma ; ed una semplice non solo avrà praticamente un valore di prova inferiore ad una copia fotostatica, ma non potrà nemmeno di fatto mai essere portata per adesso in un giudizio. Quindi, in pratica, o arriva quanto meno un fax oppure niente spostamento delle regole. Conseguentemente, tale schema porta alla pratica impossibilità di applicare tale escamotage ai consumatori, mentre potrà essere applicato alle aziende. Una precisazione: occorre chiarire che per la validità della maggior parte dei contratti previsti dal diritto italiano non occorre assolutamente la forma scritta (tecnicamente si dice che non è richiesta ad substantiam ) ma tale forma è richiesta soltanto ad probationem, cioè soltanto a fini probatori nel corso di un eventuale giudizio. Quindi, per l esistenza dell accordo è ancora sufficiente la classica stretta di mano, ma se poi vogliamo che le obbligazioni delle parti siano chiare e precise, occorrerà assolutamente fare riferimento a qualche cosa di scritto. Per quanto concerne il c.d. diritto privato internazionale, al quale occorrerà fare riferimento qualora si scambi con soggetti giuridici esteri, bisogna prima di tutto chiarire che le norme regolatrici derivano principalmente dai c.d. accordi internazionali, che a loro volta vengono recepiti dal nostro diritto attraverso leggi specifiche. Tali accordi possono avere ambito territoriale limitato alla sola UE, ovvero essere estesi a tutto il mondo; possono essere di tipo multilaterale, nel senso che allo stesso accordo partecipano sin dall inizio più stati, ovvero di tipo bilaterale, nel senso che l accordo concerne soltanto l Italia e l altro paese contraente. Purtroppo non esistono accordi onnicomprensivi, per cui limitandoci soltanto al diritto c.d. commerciale, esistono diversi trattati. Esattamente: Vendita beni mobili (Convenzione Vienna, recepita in Italia dalla legge n.801 del 1974) Immobili 5 di 19

6 Arbitrato (Protocollo di Ginevra 24 e 26 settembre 1923 e Convenzione New York 10 giugno 1958 e Convenzione Ginevra 21 aprile 1961) Servizi Naturalmente tutte queste convenzioni vanno raccordate legge n.218, che ha introdotto nel nostro paese la c.d. riforma del diritto internazionale privato. Vediamo rapidamente quanto statuisce tale legge per quanto concerne la deroga alla giurisdizione del giudice italiano; anche qui una precisazione. Si parla di ripartizione della competenza nell ambito dello stesso sistema giuridico (giudice civile territorialmente competente, giudice civile competente per materia, etc.) mentre si parla di ripartizione della giurisdizione quando si discute del tipo di giudice che dovrà decidere la vertenza (giudice civile o amministrativo o tributario, giudice italiano o straniero, giudice statale o arbitro). Tornando a quanto stabilisce la legge n.218/95, ecco qui riportati gli artt. 3 e 4 che riguardano, appunto, la giurisdizione: Art. 3 Ambito della giurisdizione - La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell art. 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la L. 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio. Art. 4 Accettazione e deroga della giurisdizione - 1. Quando non vi sia giurisdizione in base all art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo 6 di 19

7 2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili. 3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa. Come è agevole rilevare da una lettura dell articolo 3, comma 2, della legge n.218/95 sopra citata, (la giurisdizione) nondimeno sussiste se le parti l abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto ; quindi ritorna il problema di poter provare per iscritto l accettazione della giurisdizione. Qui viene alla luce la più importante dicotomia, allo stato attuale della legislazione, tra legge italiana e legge internazionale (comunitaria in particolare); il diritto italiano tende in linea di massima a privilegiare la forma scritta e la sottoscrizione (il modo legale per dire firma ), mentre altri ordinamenti non danno la medesima importanza alla firma in sé e per sé. Infatti, occorre precisare che, pur essendo stato il legislatore italiano il primo legislatore europeo a dare una sistemazione completa ed organica alla legge sul c.d. documento elettronico, che ha visto la luce con il DPR n.513/97, seguito poi dalle c.d. regole tecniche emanate con D.P.C.M. dell , tuttavia la firma digitale che scaturisce dalle norme italiane è probabilmente troppo onerosa in termini di organizzazione e costi per poter essere applicata a tappeto in tutte le transazioni legate all e-commerce. Tra l altro, tale normativa impedisce di fatto anche semplicemente di portare in giudizio un qualsiasi supporto magnetico che contenga qualcosa che non sia a norma del DPR 513/97; è di tutta evidenza come la situazione vada e debba essere cambiata, in quanto è assolutamente inconcepibile che sia possibile portare in giudizio una copia fotostatica oppure un fax, che sono sicuramente alterabili con maggiore facilità (pensiamo solo alla facilità di alterare la data di spedizione in un fax) mentre non è possibile in quanto non contemplato dalla legge portare in giudizio in forma elettronica una sottoscritta con PGP ovvero con programma equivalente, sulla quale poi si potrebbero eseguire gli esperimenti giudiziali previsti dall art. 261 del codice di procedura civile. 7 di 19

8 Fermo restando che l autenticità e la non ripudiabilità di tale sarebbero di sicuro di gran lunga superiori a quelle di un comune fax 3. Il problema sopra citato non risulta di poco conto, proprio per la pratica inapplicabilità delle normativa derivante dal DPR 513/97 al c.d. Business to Consumer, proprio per la pesantezza intrinseca della applicazioni legate alla possibilità di utilizzare le tecnologie derivanti dall applicazione delle legge stessa. Anche se è vero che con molta probabilità diverrà praticamente normale utilizzare le c.d. smart card per sottoscrivere un contratto via web, è altrettanto vero che, essendo tali tecnologie abbastanza costose, potrebbero in questo modo escludere dall utilizzazione sia le aziende di dimensioni più piccole, sia, naturalmente, i soggetti non italiani. Quindi è assolutamente auspicabile che, a seguito dell adeguamento della normativa alla direttiva europea sulla firma digitale, si introduca anche qui in Italia la c.d. firma digitale debole, l unica che possa davvero dare una svolta positiva alle problematiche legali legate all e-commerce 4. In definitiva, le questioni più delicate che riguardano il commercio elettronico sono così riassumibili: a) il valore da attribuire all attività effettuata sulla rete. Quest ultima può svolgersi secondo modalità diverse. Lo scambio di dichiarazioni contrattuali effettuato mercè lo scambio di si contrappone, ad esempio, a modalità negoziali utilizzate via web dove la manifestazione di volontà viene di regola ancorata alla pressione di tasti effettuata tramite il click del mouse. In questo contesto diviene fondamentale comprendere chi riveste il ruolo del proponente e chi, invece, deve essere considerato accettante e, se del caso, quale spazio è riservato alla revoca (tanto della proposta, quanto dell accettazione). Sempre che il contesto non debba essere più correttamente ricondotto al modello dell offerta al pubblico ovvero dell invito ad offrire; 3 Ibidem. 4 Ibidem. 8 di 19

9 b) le ricadute del mezzo sul paradigma negoziale. Nel commercio elettronico la rete telematica rende possibile la relazione (decontestualizzata) tra contraenti non presenti fisicamente. Diventa così fondamentale: stabilire il momento e il luogo del contratto; rendere certe l identità e la qualificazione dei contraenti (chi è davanti ad un terminale deve poter essere sicuro dell identità dell interlocutore e della veste nella quale lo stesso agisce); garantire la sicurezza della transazione (per evitare, ad esempio, che ci siano abusi sui numeri delle carte di credito comunicate via rete); definire l esatto oggetto del contratto e i possibili mezzi di pagamento; accertare l eventuale rilevanza giuridica del ruolo recitato dal soggetto che rende possibile la transazione (il provider che fornisce l accesso alla rete, e, quindi, il mezzo di comunicazione a distanza necessario alle parti per negoziare). c) l individuazione delle regole applicabili. La rete può certamente mettere in relazione contraenti appartenenti ad un medesimo ordinamento territorialmente individuato. Atteso il carattere planetario e diffuso della rete, è però possibile che, grazie ad Internet, negozino soggetti che operano in Stati diversi tanto situati nel medesimo continente (l esempio può essere quello del cittadino italiano che acquisti beni da un imprenditore tedesco) quanto in continenti diversi (nell ipotesi: acquisto di servizi da parte di un europeo negli Stati Uniti). Nella realtà descritta occorre stabilire quali regole debbano disciplinare i diversi rapporti ipotizzabili sapendo che gli elementi indicati nel punto precedente possono divenire altrettanti elementi di complicazione (ad esempio: influenza sulla determinazione della legge applicabile del luogo nel quale sono situate le macchine del provider), e che tale complicazione in taluni casi può investire la stessa compatibilità dell operazione di e- commerce con le singole normative nazionali (ad esempio in relazione alla legislazione di tutela del consumatore, alla regolamentazione della pubblicità commerciale o addirittura alla commerciabilità stessa di alcuni prodotti, che potrebbe essere ammessa in certi ordinamenti e vietata in altri); d) l individuazione del giudice competente in caso di controversie 5. 5 G. Pascuzzi, Il diritto dell era digitale, 2010, di 19

10 2 Regole del commercio elettronico Nel nostro ordinamento, le regole che disciplinano le negoziazioni realizzate con l ausilio dei computer e delle reti telematiche sono contenute nel decreto legislativo 206/2005, codice del consumo, e soprattutto nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell 8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ( direttiva sul commercio elettronico ). La direttiva si basa sugli orientamenti contenuti nella comunicazione della Commissione [COM(97) 157 def.] sul commercio elettronico avente come obiettivo l'istituzione di un quadro giuridico coerente a livello europeo per il commercio elettronico. L'approccio seguito mira ad evitare un numero eccessivo di norme, basandosi sulle libertà del mercato interno, tenendo conto delle realtà commerciali e garantendo una tutela efficace degli obiettivi di interesse generale. La direttiva si basa inoltre sulla volontà di eliminare le disparità esistenti nella giurisprudenza degli Stati membri in modo da instaurare una certezza idonea a favorire la fiducia dei consumatori e delle imprese. Essa riguarda in particolare i seguenti settori e attività on-line: giornali, banche dati, servizi finanziari, servizi professionali (di avvocati, medici, contabili, agenti immobiliari), servizi ricreativi (ad esempio, video a richiesta), commercializzazione e pubblicità dirette e servizi d'accesso a Internet. La direttiva si applica unicamente ai fornitori di servizi che abbiano sede nell'unione europea. Tuttavia, per non ostacolare il commercio elettronico mondiale, la direttiva presta particolare attenzione ad evitare incompatibilità con l evoluzione giuridica in atto in altre parti del mondo. L'articolo 3 prevede che i prestatori di servizi della società dell'informazione (ad esempio, operatori dei siti Internet) rispettino le disposizioni nazionali vigenti nello Stato membro ove sono stabiliti (regola del paese d'origine o clausola del mercato interno ). La direttiva definisce il luogo di stabilimento del prestatore come il luogo in cui un operatore 10 di 19

11 esercita effettivamente e a tempo indeterminato un'attività economica mediante un'installazione stabile. Tale norma del paese d'origine costituisce l'elemento fondamentale della direttiva poiché crea la chiarezza e la certezza del diritto necessarie per permettere ai prestatori di servizio di proporre i propri servizi in tutta l'unione. La direttiva vieta agli Stati membri di imporre ai servizi della società dell'informazione regimi di autorizzazione speciali che non si applicherebbero a servizi analoghi forniti con altri mezzi. Ad esempio, sarebbe contrario alla direttiva assoggettare l'apertura di un sito web ad un procedimento di autorizzazione. Un sito potrà essere però subordinato ad autorizzazione se l'attività contemplata è un'attività regolamentata (ad esempio, servizi bancari e fin anziari online) Gli Stati membri devono prevedere nella loro legislazione che i prestatori di servizi della società dell'informazione rendano facilmente accessibili in modo diretto e permanente ai loro destinatari e alle autorità competenti le informazioni di base sulle loro attività: nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numero di immatricolazione al registro del commercio, titolo professionale e iscrizione ad associazioni professionali, numero della partita IVA. Le comunicazioni commerciali devono essere chiaramente identificabili e inequivocabili (art. 6) in modo da rafforzare la fiducia del consumatore e garantire pratiche commerciali leali. Inoltre, le comunicazioni commerciali attraverso messaggi elettronici devono essere chiaramente identificate fin dal momento in cui il destinatario le riceve. Inoltre, gli Stati devono adottare i provvedimenti necessari per far sì che i prestatori che inviano per posta elettronica comunicazioni commerciali non sollecitate consultino regolarmente e rispettino i registri negativi ("opt out") in cui possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere tali comunicazioni commerciali. Tuttavia, la direttiva non vieta agli Stati membri di scegliere il sistema cosiddetto dell opt in. La direttiva obbliga, inoltre, gli Stati membri a eliminare qualsiasi divieto o restrizione concernente l'utilizzazione dei contratti elettronici. Inoltre, essa garantisce la certezza del diritto imponendo alcuni obblighi d'informazione per la conclusione dei contratti elettronici. 11 di 19

12 La questione della responsabilità degli intermediari, in particolare dei fornitori di "hosting", è fra le più delicate. Infatti, si tratta di stabilire in che misura tali intermediari tecnici possono esser ritenuti responsabili dei contenuti illeciti e dannosi pubblicati sulla loro rete o sul loro server. Per eliminare le incertezze giuridiche esistenti, la direttiva esonera da qualsiasi responsabilità gli intermediari che hanno un ruolo passivo, nella misura in cui provvedono semplicemente al "trasporto" di informazioni provenienti da terzi. Inoltre, essa limita la responsabilità dei prestatori di servizi per altre attività intermediarie come l'archiviazione delle informazioni. In altri termini, i fornitori d'infrastruttura e i fornitori d'accesso non potranno essere ritenuti responsabili delle informazioni trasmesse, purché non diano origine alla trasmissione e non selezionino il destinatario della trasmissione o le informazioni trasmesse. Tuttavia, la direttiva precisa che gli Stati membri possono stabilire che gli operatori del sito Web siano tenuti ad informare non appena possibile le autorità pubbliche competenti di presunte attività illecite esercitate da utenti Internet. Allo stesso modo, gli Stati membri possono prevedere l'obbligo per i fornitori di "hosting" di comunicare alle autorità competenti le informazioni che permettono di identificare i proprietari delle pagine ospitate. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni professionali, di codici di condotta a livello comunitario volti a contribuire all'efficace applicazione della direttiva. Tuttavia, la Commissione garantirà la conformità di questi codici ai principi del diritto comunitario e la loro trasparenza a livello comunitario. Le associazioni dei consumatori devono essere coinvolte nel processo di elaborazione e di applicazione dei codici di condotta (art. 16). Gli Stati membri provvedono affinché la loro legislazione consenta, in caso di dissenso tra prestatore e destinatario di un servizio della società dell'informazione, l'uso efficace, anche per vie elettroniche adeguate, di strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie applichino, nel rispetto del diritto comunitario, principi di indipendenza, di 12 di 19

13 trasparenza, del contraddittorio, di efficacia del procedimento, di legalità della decisione, di libertà per le parti e di rappresentanza (art. 17). Gli Stati membri provvedono a che le attività dei servizi della società dell'informazione possano essere oggetto di ricorsi giurisdizionali efficaci che consentano di prendere provvedimenti atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa (art. 18). Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti dispongano di adeguati poteri di controllo e di indagine ai fini dell'efficace applicazione della direttiva. Essi provvedono anche a che le rispettive autorità collaborino con le autorità nazionali degli altri Stati membri. A tal fine essi designano un punto di contatto, di cui comunicano gli estremi agli altri Stati membri e alla Commissione (art. 19). La direttiva prevede, infine, tre tipi di deroghe: alcune attività sono escluse dal campo d'applicazione (allegato 1), come le attività notarili o di rappresentanza in giudizio; l'articolo 3 (clausola del "paese d'origine") non si applica ad alcuni settori particolari (ad esempio per i diritti d'autore o le obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori); gli Stati membri possono prendere misure che limitano la libera circolazione dei servizi provenienti da un altro Stato membro (deroghe caso per caso) adottate per motivi specifici (ad esempio inerenti alla tutela dei minori, alla salute o alla protezione del consumatore). Passando alla normativa nazionale, i profili rilevanti del d.lgs. 206/2005 sono i seguenti: la disciplina dei contratti a distanza, ossia il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; 13 di 19

14 svariati obblighi di informazione al consumatore, che riguardano, in particolare: l identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista; le caratteristiche essenziali del bene o del servizio; il prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte; le spese di consegna; le modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto; l esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2; modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; il costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; la durata della validità dell'offerta e del prezzo; la durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. il divieto di fornire beni o servizi senza previa ordinazione; in particolare, l art. 57 precisa che è vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento. Il consumatore non è, inoltre, tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso. la previsione secondo cui i diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice. l inderogabilità del foro del luogo di residenza del consumatore. Venendo ai profili rilevanti del d.lgs. 70/2003, si segnalano i seguenti: la definizione di servizi della società dell informazione, ossia le attività economiche svolte in linea -on line-, nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni; la definizione di prestatore di servizi, come la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione e di destinatario di servizi, ossia il 14 di 19

15 soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni ; l assenza di autorizzazione preventiva per prestare servizi. Al riguardo, l art. 6 stabilisce che L'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente ; svariati obblighi informativi in capo al prestatore di servizi, che deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni: il nome, la denominazione o la ragione sociale; il domicilio o la sede legale; gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica; il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione; per quanto riguarda le professioni regolamentate: 1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione; 2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato; 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi; il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un attività soggetta ad imposta; l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare; l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso; la definizione e la disciplina delle comunicazioni commerciali, ovvero tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o 15 di 19

16 l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per sè comunicazioni commerciali 1) le informazioni che consentono un accesso diretto all attività dell'impresa, del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica; 2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo; la responsabilità dei prestatori di servizi; i codici di condotta redatti dalle associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori che li trasmettono al Ministero delle attività produttive ed alla Commissione Europea, con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico; la possibilità di una composizione extragiudiziale delle controversie tramite organi che, se operano in conformità ai principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono notificati, su loro richiesta, alla Commissione dell'unione Europea per l'inserimento nella Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie. 16 di 19

17 3 Marchi di qualità Uno degli elementi che caratterizza il commercio elettronico è rappresentato dalla difficoltà di individuare meccanismi utili a rendere effettive le regole atte a disciplinare il fenomeno con il rischio di assoggettare le attività negoziali svolte sulla rete semplicemente alla legge del più forte. Un ruolo importante per ovviare al problema appena menzionato può essere giocato da soggetti terzi che si assumono il compito di garantire che i siti si adeguino a precisi standard concedendo ad essi un marchio di qualità. Euro-label è il marchio di fiducia assegnato ai siti web commerciali che aderiscono al codice di condotta europeo e garantisce l affidabilità delle transazioni internazionali e nazionali. Il codice di condotta europeo è stato redatto da Euro-label nel rispetto della legislazione europea vigente e di quella futura prevista. In particolare, esso attinge alle direttive dell Unione Europea in materia di commercio elettronico, vendita a distanza protezione dei dati e garanzie. Contiene informazioni riguardanti: il commerciante al dettaglio e la sua situazione legale e finanziaria; la protezione dei dati personali; le informazioni precontrattuali sui prodotti in vendita; la procedura per la conclusione dei contratti on-line; l esecuzione del contratto; i diritti del consumatore al recesso e al rimborso. Per l Italia, esempio di questo approccio è il certificato QWeb, servizio fornito da IQNET per il tramite di numerosi enti certificatori tra cui RINA e ICQ. Scopo del marchio di qualità è accrescere la fiducia degli acquirenti nei confronti del commercio elettronico, attestando che il fornitore on-line certificato si attiene a determinati principi e criteri nel condurre operazioni commerciali. Il citato marchio QWeb attesta che: il sito è sicuro e registrato legalmente; il servizio di e-business è della migliore qualità;le condizioni di vendita e di consegna sono chiare e veritiere; la sicurezza e la privacy sono applicate per il trattamento dei dati personali; i consumatori possono ricorrere a una soluzione extragiudiziale delle controversie 6. 6 G. Pascuzzi, cit., 181 ss.. 17 di 19

18 4 Aste on-line L asta è una modalità particolare di scambio di beni o servizi che si avvale di un insieme di regole e strutture che permettono la fissazione dinamica del prezzo. Mentre la gara d asta tradizionale richiede la presenza fisica e simultanea di una serie di soggetti che partecipano alla gara, l asta on-line può svolgersi anche tra individui che si trovano fisicamente in luoghi diversi. Si distinguono, di solito, tre tipi di asta: - aste all inglese: è il sistema più diffuso che parte da un offerta minima rispetto alla quale i partecipanti possono rilanciare il prezzo fino alla scadenza del tempo prestabilito; aste all olandese, in cui l offerente offre un prezzo o un servizio al prezzo più alto, abbassandolo progressivamente fino a che un partecipante non accetta l offerta; aste al secondo prezzo, ove il sistema di offerte è simile a quello delle aste all inglese, ma l aggiudicatario paga un prezzo inferiore pari a quello offerto dal primo dei perdenti. Il problema più rilevante si pone con riferimento alla stessa liceità delle aste on-line. L art. 18, comma 5, d.lgs. n. 114/98, vieta le operazioni di vendita all asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione. L art. 51, lett. e), del codice del consumo chiarisce che la disciplina sui contratti a distanza dettata nello stesso codice non si applica ai contratti conclusi in occasione della vendita all asta, il che porterebbe a ritenere che il divieto valga quanto meno nelle vendite all asta che intercorrono tra professionista e consumatore. Occorre, peraltro, dire, che con circolare 17 giugno n. 3547/C il Ministero attività produttive ha chiarito gli obblighi che incombono sui soggetti che esercitano aste on-line, lasciando indirettamente trasparire la liceità di queste ultime 7. 7 G. Pascuzzi, cit., 185 ss. 18 di 19

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