Statistiche sulle malattie professionali Operatori esterni ( ) Parte VI

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1 Statistiche sulle malattie professionali Operatori esterni ( ) Parte V Malattie professionali riconosciute anno di manifestazione Statistiche sulle malattie professionali Operatori esterni ( ) Parte VI Malattie professionali riconosciute per codice sanitario Statistiche sulle malattie professionali Operatori esterni ( ) Parte VII Malattie professionali riconosciute per fascia di età Statistiche sulle malattie professionali Operatori esterni ( ) Parte VIII Malattie professionali riconosciute per sesso

2 Denuncia di malattia professionale Modulo INAIL PARTE 2 Denuncia malattia professionale.pdf La percezione del rischio La stima del rischio I fattori d influenza della percezione I near miss L analisi dei near miss LA PERCEZIONE DEL RISCHIO La stima del rischio La percezione del rischio è un processo cognitivo coinvolto in diverse attività quotidiane e che orienta i comportamenti delle persone di fronte a decisioni che coinvolgono dei rischi potenziali. Essa coinvolge diverse dimensioni come, per esempio, le conseguenze sia immediate sia future e le loro implicazioni tanto su un piano razionale ed oggettivo quanto su un piano emozionale e soggettivo. La ricerca ha sottolineato che in molti casi esiste una discrepanza tra la percezione soggettiva del rischio e la valutazione oggettiva (Slovic, 2001). In poche parole, capita che le persone a volta temano delle attività che non sono in realtà pericolose e non temano, invece, delle attività che potrebbero avere conseguenze molto drammatiche. Di conseguenza, succede che le persone tendano a sovrastimare o sottostimare il rischio a seconda che percepiscano un'attività più o meno pericolosa di quello che affermano le statistiche e le valutazioni di tipo oggettivo.

3 La stima del rischio New York, 1932 La stima del rischio Italia, 2010 I fattori d influenza della percezione Rischio terrificante e sconosciuto La ricerca ha mostrato che ci sono alcuni fattori che influenzano in modo particolare la percezione che le persone hanno della pericolosità di un'attività. Queste variabili possono essere raggruppate in due fattori principali: rischio terrificante, rischio sconosciuto. Il primo fattore indica il livello di quanto catastrofico è il rischio associato ad una certa attività, mentre il secondo fattore indica quanto è osservabile e controllabile quel rischio. I fattori d influenza della percezione I 47 fattori di Covello Covello, nella sua analisi psicologica, ha individuato 47 fattori che influenzano la percezione del rischio tra cui le convinzioni religiose, il livello di fiducia, la capacità di autocontrollo. Anche se non è possibile realizzare un modello generale sempre valido, i principali fattori che determinano le diverse percezioni individuali e la distanza tra queste e l'oggettività del rischio sono: il potenziale catastrofico: la gente si preoccupa maggiormente di eventi i cui effetti sono concentrati nello spazio e nel tempo (ad esempio, gli incidenti aerei) piuttosto che di quelli che comportano effetti diluiti (ad esempio, gli incidenti stradali); Utilizzando questi due fattori è possibile costruire una mappa cognitiva della rischiosità che ciascuna persona associa ad una determinata attività. In questo modo è possibile comprendere come mai le persone possono associare rischi differenti ad attività che hanno la stessa probabilità di produrre conseguenze negative.

4 I fattori d influenza della percezione I 47 fattori di Covello I la familiarità: ci si preoccupa più dei rischi poco familiari che di quelli con i quali si è abituati a convivere ma che non per questo sono oggettivamente meno gravi (ad esempio, gli incidenti domestici); I fattori d influenza della percezione I 47 fattori di Covello II l'incertezza scientifica: le scarse conoscenze scientifiche o il disaccordo tra gli esperti incrementa i timori della gente; la possibilità di controllo personale e volontarietà: un evento che l'individuo non può controllare è percepito come più rischioso rispetto ad altri meno controllabili; la reversibilità: la irreversibilità e la definitività spaventano l'uomo (talvolta anche in caso di eventi non negativi). A questi andrebbero aggiunti molti altri fattori, tra cui la fiducia nelle istituzioni, la memoria storica di eventi simili, il ruolo dei media, etc. la capacità di comprensione: le persone sono più spaventate dai potenziali danni derivanti da fenomeni che poco conoscono (ad esempio, la manipolazione genetica); La percezione del rischio.avi I NEAR MISS L analisi dei near miss Near miss in volo Il termine near miss indica un mancato infortunio o incidente, nato da situazioni indesiderate e impreviste che hanno determinato, o avrebbero potuto determinare, rischio per le persone, le cose e/o l ambiente. I mancati infortuni o incidenti sono dunque episodi anomali e negativi che non hanno determinato un vero e proprio incidente o infortunio con danni a persone, beni aziendali e ambientali, ma che avrebbero potuto facilmente provocare tali eventi, evitati solo per circostanze favorevoli e/o casuali. Near miss.mp4

5 L analisi dei near miss Near miss al lavoro L analisi dei near miss Near miss in casa L analisi dei near miss L analisi della definizione L analisi dei near miss La piramide di Heinrich Definizione Il termine near miss indica un mancato infortunio o incidente, nato da situazioni indesiderate e impreviste che hanno determinato, o avrebbero potuto determinare, rischio per le persone, le cose e/o l ambiente. Analisi della definizione Il termine near miss indica un mancato infortunio o incidente (= oggi ma domani?) nato da situazioni indesiderate e impreviste (= l analisi dei rischi è adeguata?) che hanno determinato, o avrebbero potuto determinare, rischio per le persone, le cose e/o l ambiente (= è condizione accettabile?). Analizzare i near miss significa prevenire i futuri potenziali infortuni o incidenti.

6 PARTE 3 LA SORVEGLIANZA SANITARIA La sorveglianza sanitaria Il medico competente Le visite mediche L alcol Legge 125/2001 Provvedimento 16/03/2006 Decreto legislativo 81/2008 Legge 120/2010 Test Le sostanze stupefacenti Decreto presidenziale 309/1990 Provvedimento 30/10/2007 Decreto legislativo 81/2008 Provvedimento 17/09/2008 Test La sorveglianza sanitaria è l insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa. Il medico competente Definizione Il medico competente è un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed é nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal d.lgs. 81/2008. Il medico competente Obblighi Il medico competente: collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale;

7 Il medico competente Obblighi I consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale; consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni; fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; Il medico competente Obblighi II comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Le visite mediche Tipologia La sorveglianza sanitaria é effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita in una volta l anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente, in funzione della valutazione del rischio. L organo di vigilanza può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; Le visite mediche Tipologia I c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. f) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l idoneità alla mansione. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

8 Le visite mediche Alcol e sostanze stupefacenti Le visite mediche, effettuate a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Le visite mediche Giudizi Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio o la revoca del giudizio stesso. Le visite mediche Giudizi I L ALCOL Il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio dato. L alcol, o etanolo, è una sostanza con una elevata capacità di indurre dipendenza fisica e/o psichica ed effetti di tolleranza (bisogno di dosi progressivamente più elevate per raggiungere l effetto desiderato), come le sostanze illegali. Le bevande alcoliche sono costituite per la maggior parte da acqua, etanolo (o alcol etilico) e una minima quantità di altre sostanze come coloranti etc. Le bevande alcoliche sono classificate dall Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come sostanze cancerogene quindi in grado di causare alcuni tipi di tumore.

9 Legge 125/2001 La legge 125/2001, legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati, tratta del problema dell'alcol sotto vari aspetti quali prevenzione, cura, reinserimento sociale degli alcoldipendenti, ma anche aspetti sociali e culturali quali la pubblicità, sicurezza stradale, regolamentazione della vendita, e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il problema dell'alcol negli ambienti di lavoro viene trattato in particolare nell'articolo 15, che sancisce: il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortunio sul lavoro ovvero per la sicurezza, l incolumità e la salute dei terzi; i controlli alcolimetrici possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente o dal medico del lavoro ASL con funzioni di vigilanza; la possibilità per i lavoratori alcol dipendenti, se assunti a tempo indeterminato, di accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione con conservazione del posto di lavoro. Provvedimento 16/03/2006 Il provvedimento 16/03/2006 (ai sensi dell'articolo 15 della legge 125/2001) elenca le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l incolumità o la salute dei terzi: attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: gas tossici, generatori di vapore, fuochi artificiali, fitofarmaci, impianti nucleari, manutenzione ascensori; dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti; mansioni sanitarie (medico specialista in anestesia e rianimazione o in chirurgia; medico o infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista); vigilatrice d'infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetti ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi, mansioni sociali e socio-sanitarie; Provvedimento 16/03/2006 I attività di insegnamento di ogni ordine e grado; mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata; mansioni inerenti le attività di trasporto (addetti alla guida con patente B, C, D, E); addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita esplosivi; addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota oltre i 2 metri di altezza; capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; tecnici e manutenzione degli impianti nucleari; operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere. Decreto legislativo 81/2008 Titolo I, articolo 41 Il decreto legislativo 81/2008, testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all articolo 41 stabilisce che le visite mediche effettuate dal medico dell azienda: preventive, anche preassuntive, periodiche, in occasione di cambio mansione, dopo assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute; sono finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

10 Legge 120/2010 La legge 120/2010, disposizioni in materia di sicurezza stradale, all articolo 33 stabilisce il divieto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l influenza di queste per i conducenti che esercitano l attività di trasporto di persone e di cose, che dunque devono avere un tasso alcolemico uguale a 0. L alcol, in qualunque dose, provoca: danni per: stomaco, fegato, pancreas e intestino, sistema cardiocircolatorio, apparato riproduttivo; aumento del rischio di tumore per: cavo orale, faringe, laringe, esofago, colon-retto, fegato, pancreas, mammella; alterazione del sistema nervoso: diminuisce l attenzione, porta ad una sottovalutazione del rischio, gravi danni psichici e neurologici. NB L alcol può esporre a forti rischi di incidenti o infortuni anche in conseguenza di un singolo e occasionale episodio di consumo, spesso erroneamente valutato come innocuo per la salute e per la propria capacità di attenzione e reazione. Effetti sul sistema nervoso Effetti sul sistema nervoso I Attraverso il sangue l alcol raggiunge anche il cervello e influenza il sistema nervoso centrale, che controlla la maggior parte delle funzioni dell organismo indispensabili alla vita. I suoi effetti variano in base alla dose di alcol che si ingerisce, alla concentrazione alcolica della bevanda e al fatto che l alcol venga ingerito a stomaco vuoto oppure durante e dopo i pasti. Contano, infine, anche la velocità con cui si beve e, naturalmente, le differenze tra individuo e individuo, il peso corporeo, il sesso e lo stato di salute. In questa immagine di risonanza magnetica encefalica, la tonalità di colore blu indica il livello di attività cerebrale. Sul lato destro si può vedere un cervello danneggiato. Nelle zone nere, il cervello è totalmente inattivo. Si nota, inoltre, che nelle zone blu attive che funzionano ancora, c'è una generale diminuzione di luminosità: anche la funzionalità dei neuroni che sono ancora attivi risulta compromessa.

11 Procedura di verifica Indicazioni operative della Regione Veneto La Regione Veneto ha elaborato nel 2006 le indicazioni operative sulle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza. Test Test alcolimetrico Sono disponibili diversi test per verificare l avvenuta assunzione di bevande alcoliche. Il più semplice e utilizzato nei luoghi di lavoro è quello che ricerca la quantità di alcol nel sangue, ovvero l'alcolemia (grammi di alcol in un litro di sangue). Per stimare quanto alcol si è assunto si fa riferimento all'unità alcolica, che permette di tener conto sia della gradazione che della quantità di bevanda consumata. Un unità alcolica (12 grammi di etanolo) corrisponde a: Indicazioni operative sostanze alcoliche 26_06_2009.pdf Test Test alcoldipendenza L'alcoldipendenza é una diagnosi prettamente anamnestica i cui criteri sono i seguenti: 1) un forte desiderio o senso di compulsione a usare una o più sostanze; 2) evidente compromissione della capacità di controllare l'uso di una o più sostanze; 3) stato di astinenza, o uso della sostanza per attenuare o evitare sintomi di astinenza, e consapevolezza soggettiva dell'efficacia di tale comportamento; 4) presenza di tolleranza agli effetti della sostanza; 5) progressiva trascuratezza dei piaceri, comportamenti o interessi a favore dell'uso della sostanza; 6) uso persistente della sostanza nonostante la evidente presenza di conseguenze dannose. Test Tempi di rilevabilità dell alcol nelle urine Mediamente occorrono da 1 a 2 ore per eliminare ogni unità alcolica bevuta. NB L'anamnesi è la raccolta dalla voce diretta del paziente e/o dei suoi familiari, di tutte quelle informazioni, notizie e sensazioni che possono aiutare il medico a indirizzarsi verso una diagnosi.

12 LE SOSTANZE STUPEFACENTI Decreto presidenziale 309/1990 Il termine sostanza stupefacente o droga conosce definizioni diverse a seconda dei criteri utilizzati per identificarlo. Dal punto di vista farmacologico, per droga si riferisce a qualsiasi sostanza, sintetica o naturale, la cui assunzione provoca una modificazione della coscienza e della percezione dell umore. Dal punto di vista legale, vengono definite droghe le sostanze contenute in un elenco che periodicamente viene aggiornato dal Ministero della Salute. In pratica ciò vuol dire che una droga non viene considerata illegale finché non viene approvato il relativo provvedimento ministeriale anche se, da un punto di vista farmacologico, può comunque essere considerata una sostanza pericolosa. Il Decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, testo unico in materia di tossicodipendenza, all articolo 125, prevede che, per svolgere alcune mansioni pericolose anche per terze persone, i lavoratori fossero sottoposti ad accertamenti intesi a verificare l assenza di tossicodipendenza. L elenco delle mansioni per cui la legge prescrive che siano eseguiti gli accertamenti per escludere l uso di sostanze stupefacenti è stato approvato solo nel 2007, con il provvedimento 30/10/2007. Provvedimento 30/10/2007 Il provvedimento 30/10/2007 (ai sensi dell articolo 125 del D.P.R. 309/1990) individua le categorie di lavoratori soggetti alla verificare dell assenza di tossicodipendenza: 1 gruppo addetti all impiego di gas tossici, alla fabbricazione e utilizzo di fuochi d artificio e alla direzione e conduzione di impianti nucleari; 2 gruppo mansioni inerenti le attività di trasporto (possessori di patenti C, D, E e coloro per i quali è richiesto il certificato di abilitazione o di formazione professionale, quali taxisti, autisti a noleggio, etc); addetti alle ferrovie, personale navigante, piloti aerei, controllori di volo; conducenti, conduttori, manovratori, e addetti a scambi di altri veicoli con binario, rotaie e apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carroponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci; 3 gruppo addetti del settore degli esplosivi. Decreto legislativo 81/2008 Titolo I, articolo 41 Il decreto legislativo 81/2008, testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all articolo 41 stabilisce che le visite mediche effettuate dal medico dell azienda: preventive, anche preassuntive, periodiche, in occasione di cambio mansione, dopo assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute; sono finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

13 Provvedimento 17/09/2008 Il provvedimento 17/09/2008 definisce le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, con esplicito riferimento al d.lgs. 81/2008. Le procedure si dividono in: 1) primo livello, a cura del medico competente; 2) secondo livello, a cura del SERD (Servizio per le Dipendenze della ASL). Si prevede la non idoneità dei lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui assumano sostanze stupefacenti e/o psicotrope. La droga esercita una azione distruttiva su: organismo: arreca danni irreversibili a diversi e molteplici organi, causa di tumori o patologie similari; sistema nervoso, agendo direttamente sui neuro-trasmettitori, altera la trasmissione degli impulsi nervosi determinando gravissime conseguenze quali: perdita della capacità di reagire agli stimoli, incapacità di valutare e controllare le proprie azioni, sdoppiamento della personalità, alterazioni mentali, distorta percezione dello spazio e del tempo, alterazione di tutte le funzioni fondamentali. Effetti sul sistema nervoso Effetti sul sistema nervoso I Le droghe possono arrecare varie alterazioni sul sistema nervoso centrale, in base agli effetti ricercati da chi le usa. Principalmente si hanno effetti: allucinogeni, in quanto stimolano alterazioni della percezione o della interpretazione della realtà (mescalina, LSD, DMT, ecstasy, cannabinoidi); stimolanti, in quanto stimolano l attività cerebrale (cocaina, amfetamine, caffeina); sedativi, in quanto deprimono e/o calano l attività cerebrale (alcol, oppioidi come l eroina). Alcune sostanze sono poste a cavallo tra le categorie indicate poiché possono dare luogo ad effetti differenti. Parlando di effetti è necessario sottolineare che questi possono variare in base alla personalità del consumatore, alla sua predisposizione emotiva e al contesto in cui avviene il consumo. Inoltre l assunzione contemporanea di più sostanze, incluso l alcol, può potenziare l effetto ricercato e, soprattutto, può renderle più pericolose.

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