Regolamento concernente l'esecuzione della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura)

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1 Bollettino Ufficiale n. 33/I-II del 14/08/2012 / Amtsblatt Nr. 33/I-II vom 14/08/ Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 8 agosto 2012, n /Leg. Regolamento concernente l'esecuzione della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; - vista la legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell apicoltura); - vista la deliberazione della Giunta provinciale n di data 20 luglio 2012 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento concernente Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell apicoltura) emana il seguente regolamento: Articolo 1 Oggetto 1. Questo regolamento detta le modalità per l attuazione della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2, di seguito denominata "legge" concernente le norme per la tutela e per la promozione dell apicoltura. Articolo 2 Comunicazione dell avvio dell attività 1. Chiunque intraprenda per la prima volta sul territorio provinciale l attività di apicoltore nelle forme previste dall articolo 2, comma 1, lettera c) numeri 6), 7) e 8) della legge, ne dà immediata comunicazione alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, avvalendosi degli appositi moduli. 2. Indipendentemente dal numero di alveari e apiari posseduti, nella comunicazione vanno indicati: a) dati identificativi dell apicoltore; b) sede/sedi stanziale o invernale del proprio apiario completa di riferimenti catastali dei terreni sui quali insistono gli alveari e gli apiari; c) il numero degli alveari, specificando se si tratta di apiari stanziali o nomadi e distinguendo tra quelli detenuti almeno per una parte dell anno sul territorio provinciale e quelli allevati permanentemente al di fuori dal predetto territorio; d) tipologie produttive fra quelle indicate dall articolo 2, comma 1, lettera b) della legge..

2 Bollettino Ufficiale n. 33/I-II del 14/08/2012 / Amtsblatt Nr. 33/I-II vom 14/08/ Articolo 3 Denuncia degli alveari e degli apiari detenuti a qualsiasi titolo 1. Gli apicoltori denunciano alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - avvalendosi dei moduli appositamente predisposti - dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, i dati relativi al proprio allevamento indicando: a) dati identificativi dell apicoltore; b) sede/sedi stanziale o invernale dei propri alveari e apiari completa di riferimenti catastali se variati rispetto a quanto comunicato negli anni precedenti; c) il numero degli alveari, specificando se si tratta di apiari stanziali o nomadi e distinguendo tra quelli detenuti almeno per una parte dell anno sul territorio provinciale e quelli allevati permanentemente al di fuori dal predetto territorio; d) numero di alveari acquistati nel corso dell anno; e) numero di alveari ottenuti per sciamatura naturale o artificiale; f) numero di alveari ceduti a qualsiasi titolo; g) tipologie produttive, se variate. Articolo 4 Modalità di identificazione 1. Ad ogni apicoltore, entro trenta giorni dalla comunicazione di inizio attività, è assegnato un codice identificativo. 2. Il codice di cui al comma 1 è costituito dalla sigla IT seguita dal codice ISTAT del Comune, dalla sigla TN e da un numero progressivo assegnato dalla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Nell assegnazione del codice, viene preso come riferimento il Comune in cui è sita la sede stanziale o invernale dell apiario. 3. Al fine di favorire i controlli sanitari, ogni apicoltore deve, inoltre, identificare gli alveari con un numero progressivo. 4. Entro un anno dall assegnazione del codice, ogni apicoltore deve applicare su ogni alveare gli identificativi di cui ai commi 2 e 3. Se gli alveari sono incernierati su un bancale, il codice identificativo di cui al comma 2, può essere riportato sul bancale. Articolo 5 Censimento apistico 1. La struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari provvede al censimento del patrimonio apistico attraverso l inserimento delle denunce e delle comunicazioni degli apicoltori su un apposita banca dati provinciale. I dati saranno utilizzati anche per implementare la banca dati dell anagrafe apistica nazionale. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari provvede a trasmettere in via telematica, al Servizio provinciale competente in materia di sanità pubblica veterinaria, i dati relativi al censimento apistico. Articolo 6 Comunicazione variazione di attività 1. Nel caso di temporanea interruzione di attività per moria delle api, gli apicoltori che intendono proseguire l attività presentano la denuncia annuale dichiarando il possesso zero per l anno di riferimento.

3 Bollettino Ufficiale n. 33/I-II del 14/08/2012 / Amtsblatt Nr. 33/I-II vom 14/08/ In caso di variazione della sede stanziale o invernale dell apiario, la struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari assegna i nuovi codici identificativi secondo le modalità previste all articolo 4 commi 1 e 2. L apicoltore effettua la nuova identificazione degli alveari entro un anno dal trasferimento della sede dell apiario. Articolo 7 Trasferimento degli alveari o degli apiari a scopo di nomadismo 1. Chiunque intenda esercitare il nomadismo sul territorio provinciale è tenuto a munirsi del certificato sanitario previsto all articolo 6 comma 1 della legge. 2. Almeno settantadue ore prima dell effettuazione del trasferimento, l apicoltore deve notificare il trasferimento degli alveari o dell apiario alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. 3. La notifica deve indicare: a) dati identificativi dell apicoltore; b) numero massimo di alveari che saranno trasferiti; c) località di provenienza e località di destinazione; d) periodo e durata presumibile della permanenza; e) numero di protocollo e data del certificato sanitario. 4. Nel caso di alveari provenienti da fuori Provincia, l apicoltore effettua la notifica secondo le modalità previste ai commi 1, 2 e 3 dotandosi di un certificato attestante la sanità delle api rilasciato dalla locale struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, con data non anteriore ai dieci giorni a quella dell effettivo spostamento degli animali. Inoltre gli alveari e gli apiari devono essere identificabili attraverso l apposizione di un cartello ben visibile ed a caratteri indelebili riportanti i dati identificativi dell apicoltore. Art. 8 Distanze minime tra gli apiari 1. Fino a quando non saranno definite le linee guida previste dall articolo 8 della legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 896 bis del Codice Civile e da accordi tra le parti, la distanza di rispetto tra apiari, composti ciascuno da almeno 50 alveari, è fissata in 100 metri. Art. 9 Albo provinciale degli allevatori di api regine a scopo commerciale 1. La Provincia promuove la selezione di api regine di razze locali e di ecotipi dell arco alpino, anche attraverso l istituzione dell albo provinciale degli allevatori di api regine. 2. Possono chiedere l iscrizione all'albo gli apicoltori in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza di uno specifico corso sulle problematiche della selezione; b) allevamento, sul territorio provinciale, unicamente di api regine di razze o di ecotipi dell arco alpino; c) partecipazione a programmi di miglioramento genetico e produttivo comunque approvati e promossi dalla struttura provinciale competente; d) disponibilità a sottoporre le proprie colonie di api ai controlli genetici ritenuti necessari e opportuni dal servizio provinciale competente in materia di apicoltura. 3. Il venire meno di uno dei requisiti di cui al comma 2 o la cessazione dell attività comportano la cancellazione d ufficio dall albo.

4 Bollettino Ufficiale n. 33/I-II del 14/08/2012 / Amtsblatt Nr. 33/I-II vom 14/08/ Art. 10 Linee di selezione per le api regine 1. La Provincia promuove la selezione dall Apis mellifera ligustica o Apis mellifera carnica e dei loro ibridi interrazziali. 2. Nella scelta delle linee genetiche nei piani di selezione si deve tenere conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Art. 11 Condizioni di isolamento sanitario e genetico per l allevamento delle api regine a scopo commerciale 1. Le stazioni di fecondazione sono posizionate in aree che per le loro caratteristiche morfologiche, possono garantire un isolamento riproduttivo. Inoltre, tali aree: a) non devono essere collocate in luoghi di abituale frequentazione di apiari nomadi; b) non devono presentare caratteristiche favorevoli all insediamento di sciami selvatici; c) devono essere collocate in zone idonee all accoppiamento, ossia in luoghi dove non esistano ostacoli tali ad impedire l accoppiamento in volo (es. fattori climatici come forti venti, ecc.). 2. È vietato il nomadismo all'interno di una zona di rispetto racchiusa nel raggio di quattro chilometri a far centro dalla postazione dell apiario. Tale raggio può essere ridotto in presenza di ostacoli naturali quali valli chiuse o di barriere naturali. 3. Gli sciami eventualmente catturati nell area di rispetto delle postazioni devono essere trasferiti al di fuori della zona stessa in cui sono vietate anche postazioni nomadiste. 4. I gestori delle stazioni di fecondazione di allevamenti commerciali devono essere iscritti all albo provinciale o nazionale degli allevatori di api regine. Art. 12 Trattamenti con prodotti fitosanitari 1. E vietato trattare con insetticidi (ad eccezione dei vari ceppi di Bacillus thuringiensis), acaricidi e erbicidi le colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura della specie trattata, dall apertura dei primi fiori fino alla completa caduta dei petali. 2. E vietato a chiunque consigliare o prescrivere tecniche fitoiatriche in contrasto con quanto prescritto dalla vigente normativa. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 08 agosto 2012 IL PRESIDENTE LORENZO DELLAI

5 Bollettino Ufficiale n. 33/I-II del 14/08/2012 / Amtsblatt Nr. 33/I-II vom 14/08/ NOTE Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Note alle premesse L articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, come modificato dall articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta. L articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, dispone: Art. 54 Alle Giunta provinciale spetta: 1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2. la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3. l attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4. l amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per i servizi pubblici; 5. la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all organo più rappresentativo dell ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai abitanti; 6. le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7. l adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. - L articolo 23 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, dispone: Art. 23 Regolamento di esecuzione 1. Il regolamento di esecuzione di questa legge è approvato, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge. 2. Il regolamento disciplina in particolare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai servizi o corpi di polizia locale, inclusi i dispositivi di tutela dell'incolumità personale che non siano classificati come arma e i criteri generali per la loro assegnazione da realizzarsi previo opportuno addestramento. Fatto salvo quanto previsto in materia di armi dalla vigente normativa statale in materia di polizia locale, rimane ferma la potestà regolamentare dei comuni in ordine all'adozione dei dispositivi di tutela personale e degli specifici criteri per la loro assegnazione. 3. I comuni adeguano i propri regolamenti entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento o nel diverso termine stabilito dal regolamento di esecuzione stesso. Nota all articolo 2 L articolo 2 della legge provinciale 1 marzo 2008, n. 2 (legge per la tutela e la promozione dell apicoltura), dispone: Art. 2 Definizioni 1. Ai fini di questa legge valgono le definizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), ed in particolare: a) si considera apicoltura la conduzione zootecnica delle api quale attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno; b) sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele; c) si intende per: 1) arnia: il contenitore per api; 2) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api; 3) apiario: un insieme unitario di alveari;

6 Bollettino Ufficiale n. 33/I-II del 14/08/2012 / Amtsblatt Nr. 33/I-II vom 14/08/ ) postazione: il sito di un apiario; 5) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno; 6) apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari; 7) imprenditore apistico: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; 8) apicoltore professionista: chiunque esercita l'attività ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile a titolo principale. 2. L'uso della denominazione "apicoltura" è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività ai sensi del comma 1, lettera a). Nota all articolo 6 L articolo 4 della legge provinciale 1 marzo 2008, n. 2 (legge per la tutela e la promozione dell apicoltura), dispone: Art. 4 Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione di inizio attività 1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario è fatto obbligo ad ogni apicoltore di denunciare all'azienda provinciale per i servizi sanitari gli alveari e gli apiari detenuti a qualsiasi titolo. 2. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività di apicoltore nelle forme previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 6), 7) e 8), è tenuto a darne comunicazione all'azienda provinciale per i servizi sanitari. 3. Con regolamento sono stabiliti: a) le modalità e i termini per la denuncia degli alveari e degli apiari prevista al comma 1, nella quale devono essere specificati il numero e la collocazione degli stessi; b) le modalità e i termini per la comunicazione prevista dal comma 2; c) le modalità per l'identificazione degli apicoltori, degli apiari e degli alveari. 4. La mancata denuncia o comunicazione prevista rispettivamente dai commi 1 e 2 comporta, in aggiunta al pagamento della sanzione amministrativa stabilita dall'articolo 16, comma 2, lettera a), l'esclusione per due anni dai benefici previsti dalla legislazione provinciale concernente la promozione e lo sviluppo dell'apicoltura. 5. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sulla base delle denuncie e delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2 provvede al censimento del patrimonio apistico provinciale secondo le modalità definite dal regolamento. L articolo 6 della legge provinciale 1 marzo 2008, n. 2 (legge per la tutela e la promozione dell apicoltura), dispone: Nota all articolo 7 Art. 6 Cessione di api 1. Chiunque cede a terzi a qualsiasi titolo famiglie di api vive, oppure trasferisce alveari anche per scopi diversi dal nomadismo nei casi previsti dal regolamento, è tenuto a munirsi di un certificato sanitario, rilasciato da non oltre dieci giorni dall'azienda provinciale per i servizi sanitari, previa visita veterinaria, con il quale si attesta: a) la provenienza dell'alveare; b) la non rilevazione di manifestazioni conclamate di malattie delle api soggette a denuncia ai sensi della normativa vigente; c) l'esecuzione di adeguati trattamenti annuali nei riguardi della varroasi secondo le disposizioni impartite dall'azienda provinciale per i servizi sanitari; d) l'assenza di provvedimenti di polizia veterinaria a carico dell'alveare. Nota all articolo 8 - L articolo 8 della legge provinciale 1 marzo 2008, n. 2 (legge per la tutela e la promozione dell apicoltura), dispone: Art. 8 Distanze minime tra gli apiari 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 896 bis del codice civile, con regolamento sono disciplinate le distanze minime tra gli apiari tenendo conto del numero degli alveari, della presenza di barriere, della direzione di uscita del volo delle api rispetto ai confini. In relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge n. 313 del 2004 sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti tra le parti interessate ed eventuali diritti acquisiti, anche in difformità alle distanze fissate dal regolamento. Il regolamento tiene anche conto delle indicazioni contenute nelle linee guida relative alla densità di alveari in funzione delle disponibilità delle aree nettarifere adottate dalla commissione apistica provinciale di cui all'articolo Gli apicoltori devono adeguarsi alle norme previste dal regolamento di cui al comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

7 Bollettino Ufficiale n. 33/I-II del 14/08/2012 / Amtsblatt Nr. 33/I-II vom 14/08/ L articolo 896 del Codice Civile dispone: Art. 896 bis Distanze minime per gli apiari 1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. 2. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. 3. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

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