Contratto Integrativo di Istituto

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA,ELEMENTARE E MEDIA S. D ACQUISTO VIA COLOMBO, FOLLO (LA SPEZIA) Tel.0187/ Fax. 0187/ scuolafollo@ libero.it Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2012/2013 Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell Istituto comprensivo n. 21 di La Spezia. 2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l anno scolastico e sostituisce tutti i contratti precedenti. 3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore per la parte economica, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. Art 2 Informazione preventiva Sono oggetto di informazione preventiva le materie di cui al p. 2 dell'art. 6 del CCNL del 29/11/2007 Art. 3 Atti preliminari Le classi sono formate in base alle iscrizioni, tenendo conto della normativa vigente, nel rispetto della circolare emanata annualmente dal MIUR, dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti. Capo I- Area del personale docente Art. 4 Criteri di assegnazione dei docenti alle classi 1. Nel rispetto delle competenze del Collegio Docenti, il DS procede all'assegnazione degli insegnanti alle classi in base ai seguenti criteri ordinati secondo priorità: Esigenze didattiche: specializzazione, competenze specifiche, continuità Volontarietà Posizione in graduatoria 2. Nel rispetto delle competenze del Collegio Docenti, il DS procede alla assegnazione degli insegnanti con contratto a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche ai plessi e alle classi in base ai seguenti criteri ordinati secondo priorità: Esigenze didattiche: specializzazione, competenze specifiche, eventuale continuità Posizione nelle graduatorie provinciali permanenti e nella graduatoria di Istituto Volontarietà 3. In caso di posti vacanti disponibili, l assegnazione al plesso viene stabilita secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 1) Esigenze didattiche: specializzazioni e titoli funzionali alla didattica nelle singole classi 2) Volontarietà 3) graduatoria di istituto

2 Art. 5 Attività aggiuntive previste dal POF Utilizzazione dei docenti 1. Nel rispetto delle competenze del Collegio Docenti, il DS assegna le attività tenendo conto delle diverse professionalità, delle disponibilità espresse dai singoli docenti nonché del principio delle pari opportunità. 2. A parità di competenze, in caso di concorrenza di più docenti nella assunzione dell'incarico si terrà della continuità all'interno dell'istituto su progettualità già avviate negli anni precedenti, privilegiando l impegno diretto nella promozione del recupero, del potenziamento e dell innovazione metodologico-didattica; sarà comunque promossa la crescita professionale individuale. Art. 6 Orario di lavoro L'orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola su cinque o sei giorni e comunque in non meno di cinque giorni. Art. 7 Permessi retribuiti e ferie 1. Le richieste di permesso retribuito (3 giorni nell'anno scolastico) devono essere presentate al DS con congruo anticipo (di norma almeno 5 giorni) e debitamente motivate. Con le stesse modalità sono fruibili durante l'anno scolastico 6 giorni di ferie al di fuori dei periodi di sospensione dell'attività didattica, a condizione che non implichino oneri per la scuola. 2. I permessi per partecipare ad attività di formazione con l'esonero dal servizio di cui all'art. 64 del CCNL 2007 saranno concessi secondo l'ordine di precedenza delle domande di partecipazione compatibilmente con le esigenze di servizio, secondo i criteri di seguito stabiliti: 1) attinenza del corso alla disciplina di insegnamento; 2) funzionalità rispetto ai progetti del POF; 3) ordine di presentazione della domanda. A parità di requisiti, sarà data la precedenza a chi non abbia ancora usufruito di permessi nel corso dell'anno scolastico. La domanda scritta di permesso per la partecipazione ad attività di formazione va indirizzata al DS almeno sette giorni lavorativi prima della sua fruizione. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento all'art. 64 comma 5 del CCNL 2007 Art. 8 Sostituzioni 1. Verificate le condizioni di compatibilità organizzativa e didattica, conformemente a quanto previsto alla Nota 9839 del'8/11/2010 si potrà procedere alla nomina di personale supplente in deroga ai limiti previsti in via ordinaria. 2. I docenti impegnati nella stessa ora in compresenza o in altre attività deliberate dal Collegio Docenti non sono di norma utilizzabili per supplenze brevi, fatte salve situazioni di particolare gravità. 3. Gli insegnanti assegnati alle attività di sostegno alla classe non possono essere utilizzati in supplenze brevi per la sostituzione di colleghi assenti ad eccezione del caso in cui se ne verifichi la necessità nella classe di appartenenza dell'alunno portatore di handicap; l'insegnante di sostegno potrà essere altresì utilizzato in altre classi, in caso di assenza degli alunni portatori di handicap a lui assegnati. Nelle ore di compresenza con l'insegnante di sostegno, gli insegnanti di classe o sezione in cui sia inserito un solo alunno portatore di handicap potranno essere utilizzati in altra classe o sezione per la sostituzione di colleghi assenti. 4. Le ore fruite per permessi brevi verranno recuperate entro l'anno scolastico in momenti di effettiva necessità. Art. 9 Attività funzionali all'insegnamento 1. Sentito il parere degli OOCC, e nel rispetto delle competenze del Collegio Docenti, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. lgs.vo 165/2001 il piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento è predisposto dal DS.

3 2. L'effettuazione di eventuali ore eccedenti quelle di cui all'art. 29 del CCNL 2007 viene retribuita secondo quanto stabilito nella tabella 5 del CCNL Scuola 29/11/2007. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, gli insegnanti possono essere utilizzati solo per le programmate attività funzionali, ovvero per attività didattiche deliberate dal Collegio Docenti. Art. 10 Attività aggiuntive 1.Compatibilmente con le risorse disponibili, il piano delle attività aggiuntive che danno diritto ad accedere al Fondo di Istituto è approvato dal Collegio Docenti coerentemente con la realizzazione degli obiettivi previsti dal POF. 2. Eventuali modifiche di tali attività in corso di anno scolastico dovranno essere sottoposte alla ratifica del Collegio Docenti previa informazione alle RSU di Istituto per quanto attiene le compatibilità economiche. Capo II Area del personale ATA Art. 11 Atti preliminari 1. All'inizio di ogni anno scolastico, sulla base del POF e delle attività previste il DSGA formula di concerto con il DS il piano annuale delle attività, sottoposto al personale in un'apposita riunione indetta in orario di lavoro. 2. Su proposta del DSGA, il DS comunica alle RSU e a tutto il personale ATA il numero di unità di collaboratori da assegnare ai diversi plessi dell'istituto. Art. 12 Criteri per l'assegnazione ai plessi dei collaboratori scolastici 1. Previa ridefinizione dei plessi in termini di reti tra punti viciniori di erogazione del servizio, il DS assegna i collaboratori a dette reti secondo i criteri, in ordine di priorità: 1) Volontarietà, tenuto conto anche delle competenze professionali e della formazione per incarichi specifici (ex art.3) 2) Posizione nella graduatoria interna 2. In caso di plessi cui siano assegnati più collaboratori scolastici, si preferirà evitare la compresenza di più lavoratori che beneficino di permessi ex L. 104/92 Art. 13 Apertura dell'ufficio di segreteria 1. La segreteria didattica è aperta al pubblico tutti i giorni con i seguenti orari: il giovedì dalle ore 15 alle ore 17,30, tutti gli altri giorni (sabato compreso) dalle ore 10 alle ore 12. La segreteria amministrativa è aperta al pubblico il martedì dalle ore 15 alle 17, tutti gli altri giorni (sabato compreso) dalle ore 10 alle ore Nella prestazione dell'orario di lavoro si osservano i seguenti criteri in ordine di priorità: turnazione flessibilità oraria prestazioni di lavoro straordinario preventivamente autorizzato Art. 14 Orario di lavoro mattutino Premesso che l'orario di lavoro è funzionale all'orario di erogazione del servizio scolastico e di apertura all'utenza, per i collaboratori scolastici l'orario individuale ha inizio fra le ore 7.30 e le ore 8.00; per gli assistenti amministrativi fra le ore 7.30 (7,45) e le ore 8.00 (8;45). Eventuali variazioni potranno essere adottate solo occasionalmente in presenza di particolari esigenze di servizio, previa disponibilità del personale coinvolto. Eventuali ritardi dovranno essere recuperati con prestazioni analoghe; il DSGA provvede, in accordo con il DS, a garantire l'osservanza di quanto disposto nel presente articolo.

4 Ai collaboratori scolastici in servizio nei plessi di scuola secondaria è riconosciuta, ai sensi dell'art. 55 del CCNL 2007, la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali con la possibilità di cumulare e fruire a fine anno scolastico la 36 ora non effettuata. Art. 15 Turni pomeridiani e serali 1. La turnazione risponde ad esigenze non sopprimibili e/o non comprimibili dell'istituzione scolastica, relative alla realizzazione del POF ed a delibere degli organi collegiali competenti. 2. Il turno pomeridiano (o secondo turno di lavoro) potrà essere compreso tra le ore e le ore per i collaboratori scolastici in servizio nei plessi di scuola secondaria; tra le ore 9.30 e le oppure tra le e le per i collaboratori scolastici in servizio nei plessi di scuola dell'infanzia e primaria. 3. Nel plesso di scuola primaria di Pian di Madrignano si adotta il seguente orario: dalle 7.30 alle per tre giorni la settimana; dalle 7.30 alle per due giorni la settimana. d. I turni pomeridiani sono prestabiliti; qualora il numero dei volontari non consenta di soddisfare le esigenze di servizio, si ricorre alla rotazione fra tutto il personale interessato 4. In applicazione dell'istituto della flessibilità, nei plessi dell'infanzia di Piana Battolla e Pian di Madrignano il turno è unico dalle ore 7.30 alle ore 16.00; per l'infanzia di Piana Battolla è previsto che per due volte alla settimana l'orario pomeridiano (13,30-16,00) è garantito a rotazione dagli altri collaboratori scolastici disponibili. Nel plesso della primaria di p.za Matteotti il turno unico dura dalle 7.30 alle alle Nel caso in cui con gli istituti della turnazione e della flessibilità oraria non si riesca a garantire il funzionamento normale o eccezionale, legato ad attività non programmate non procrastinabili, dell'unità scolastica, previo parere favorevole del DSGA si ricorrerà a prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo di norma comunicate al personale con almeno tre giorni di anticipo. Le ore eccedenti saranno effettuate a rotazione dal personale interessato. Art. 16 Ferie, permessi orari, sostituzione del personale assente, permessi per la formazione Premesso quanto disposto dall'art. 13 del CCNL comma 11 in materia di ferie, la domanda di ferie deve essere presentata entro la prima settimana di giugno dell'anno scolastico in corso. 1. Le richieste di ferie, recupero, festività soppresse, permessi orari vanno presentate di norma con almeno 5 giorni di anticipo e sono autorizzate dal DS sentito il parere del DSGA. 2. In caso di più richieste per lo stesso periodo, incompatibili con le esigenze di servizio, si adotta il criterio della rotazione annuale. 3. Per i collaboratori scolastici la sostituzione dei colleghi assenti potrà essere effettuata entro o fuori del turno di servizio anche con temporaneo spostamento di sede di servizio. 4. Compatibilmente con le esigenze di servizio, i permessi per formazione sono attribuiti sulla base dell attinenza rispetto al profilo. Art. 17 Incarichi aggiuntivi a. Possono essere considerati incarichi aggiuntivi del personale ATA quelle prestazioni che non rientrano fra i compiti del profilo professionale stabiliti dal CCNL 24/07/2003 tabella A b. Come da art. 47 comma 3 del CCNL 2007, l'attribuzione degli incarichi aggiuntivi è effettuata dal DS sulla base dei seguenti criteri: competenze professionali specifiche; disponibilità individuale. Lo svolgimento degli incarichi aggiuntivi si concretizza in un prolungamento dell'orario di lavoro o in una sua intensificazione e dà diritto ad accedere al MOF. c. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente, sentito il DSGA, dispone l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA anche oltre l'orario d'obbligo. Art. 18 Informazione successiva Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie: a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

5 b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse c) compensi erogati, pubblicati mediante affissione in locale scolastico idoneo Art. 19 Contrattazione integrativa 1. La contrattazione collettiva integrativa d istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. 2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all applicazione della clausola di salvaguardia di cui all articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. Art. 20 Criteri generali di ripartizione del Fondo di Istituto 1. Visti i contenuti del POF e il piano annuale delle attività, predisposto per la componente ATA dal DSGA in accordo col DS, per quanto concerne la ripartizione del FIS si conviene di attribuire alla componente docenti la quota del 72%, alla componente ATA la quota del 28%. 2. Per le attività aggiuntive non obbligatorie l'individuazione dei docenti e del personale ATA segue i criteri della/e: competenze specifiche, disponibilità individuale, posizione nella graduatoria interna. Capo I Risorse finanziarie non finalizzate e provenienti da enti esterni 1. Le risorse di cui sopra verranno comunicate alla R.S.U. in sede di informazione preventiva. 2. Il DS inviterà prioritariamente il personale della Scuola ad effettuare ore aggiuntive di insegnamento finanziate con le risorse di cui al presente capo. In mancanza di disponibilità e/o di competenze specifiche del personale della Scuola, si procederà all'attivazione di contratti d'opera intellettuale con soggetti esterni all'istituto in possesso delle competenze specifiche necessarie allo sviluppo dei progetti. Capo II Risorse finanziarie del Fondo di Istituto 1. Il Fondo di Istituto concorre a retribuire il personale Docente e A.T.A. per attività mirate: ad ampliare e migliorare qualità ed efficacia dell'offerta formativa, con particolare riguardo alla attivazione di progetti di recupero, consolidamento e potenziamento, alla prevenzione della dispersione scolastica, alla personalizzazione e all'innovazione metodologica, al prolungamento del tempo scuola; ad incrementare l'efficienza organizzativa e amministrativa dell'istituto. Nella distribuzione delle risorse si tiene conto dell'impegno individuale e dei risultati conseguiti. 2. L'importo complessivo del Fondo viene calcolato in ,05 lordo dipendente ( ,42 lordo stato). Tale somma viene ripartita sulla base del seguente criterio: 72% personale docente, 28% personale A.T.A. I residui svincolati di amministrazione pari a 8009,07 lordo dipendente saranno così ripartiti: 65% personale docente, 35% personale A.T.A. limitatamente all a.s / Ai compensi del Fondo accede anche il personale supplente, Docente e A.T.A., in vicarianza rispetto ai titolari sostituiti. 5. Il dirigente ha facoltà di avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole, secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL 29/11/2007. Capo III Ripartizione del Fondo di Istituto Area del personale Docente COMPENSI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA

6 1. Una retribuzione forfetaria individuale per i collaboratori del Capo di Istituto, in ragione di 2 unità. Alla docente I collaboratrice sarà corrisposta una quota pari a 1930,50; alla docente II collaboratrice sarà corrisposta una quota pari a 1287, Una retribuzione forfetaria individuale da attribuire ai cinque docenti che assolvono le funzioni strumentali per un importo di 1.395,00 pro capite a carico del fondo assegnato per tali funzioni, il cui importo complessivo assomma a 7.395,80 lordo dipendente ( 9814,23 lordo stato) 3. Compensi per docenti facenti parte delle commissioni di Istituto I compensi, come da tabelle del CCNL, saranno liquidati ai membri delle commissioni, esclusi i docenti incaricati per le funzioni strumentali, i collaboratori del Capo di Istituto e i responsabili dei plessi, in ragione del numero di ore effettuate entro e non oltre il 21 febbraio 2013, sulla base di dichiarazioni personali documentate da verbale redatto dal referente della commissione stessa e sottoposto a verifica al termine dell'a.s., entro un monte ore complessivo massimo pari a 152, di cui 22 a carico dei fondi per le funzioni strumentali. 4. Una retribuzione complessiva pari a 7.515,00 da corrispondere ai coordinatori dei plessi, da ripartire come segue: 25% in parti uguali, quale indennità per la responsabilità di plesso; 75% da suddividere in base all'ammontare complessivo del numero dei docenti, degli alunni e dei collaboratori scolastici coordinati in ogni singolo plesso 5. Il rimanente del Fondo, sottratte le somme di cui ai punti 1, 3 e 4 viene ripartito in ordine di priorità fra a) progetti b) docenti referenti c) figure sensibili Per il punto c), ai responsabili della sicurezza saranno corrisposte fino a un massimo di 9 ore per i plessi il cui numero totale di alunni, docenti e collaboratori supera le 140 unità; fino a un massimo di 7 ore per i plessi in cui detto numero supera le 90 unità; fino a un massimo di 5 ore per i plessi in cui detto numero è inferiore alle 90 unità. Per il plesso della primaria di via Guerciana è prevista a consuntivo la possibilità di un ulteriore compenso forfetario per l aggravio di lavoro derivante dalle problematiche del plesso. Per il punto a), le parti, sentito il parere del personale della Scuola, concordano che l'incentivazione risponde ai criteri, gerarchicamente ordinati: qualitativo, sulla base della finalità progettuale; quantitativo, sulla base del numero di ore prestate eccedenti l'orario di servizio. Per quanto concerne il criterio qualitativo, sono incentivati nell'ordine: - i progetti necessari a garantire il funzionamento didattico-organizzativo - i progetti di recupero/potenziamento, contrasto alla dispersione - i progetti di miglioramento e ampliamento dell'offerta formativa. Per quanto concerne il criterio quantitativo, i compensi sono corrisposti in ragione delle ore di insegnamento effettivamente prestate oltre l'orario di servizio. Le attività di coordinamento dei progetti in capo a coordinatori/responsabili di plesso/figure sensibili ovvero a funzioni strumentali ovvero a collaboratori o a chiunque già acceda comunque al FIS non sono oggetto di incentivazione. La liquidazione dei compensi sarà disposta sulla base di dichiarazioni personali, documentate e verificate al termine dell'a.s., attestanti il numero di ore di insegnamento eccedenti l'orario di servizio svolte, giusto l'art. 22 del presente contratto. Per il punto c), i compensi ai docenti referenti per l'educazione alla salute, l'educazione stradale, Europa Istruzione, la Scuola dell'infanzia, l'orientamento, gli alunni DSA sono liquidati sulla base di dichiarazioni personali, documentate e verificate al termine dell'a.s., attestanti il numero di ore non di insegnamento effettivamente svolte, entro un monte ore complessivo pari a 48, giusto l'art. 22 del presente contratto. Area del personale A.T.A. COMPENSI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE A.T.A. DELLA SCUOLA

7 1. L'utilizzazione e la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto per il personale A.T.A. rispondono ai seguenti criteri, gerarchicamente ordinati: - competenze professionali - proporzionalità rispetto ai profili professionali - disponibilità individuale allo svolgimento degli incarichi che garantiscono l'accesso al Fondo 2. Per tutto il personale A.T.A. vengono retribuite nell'ordine: le ore di straordinario; le prestazioni connesse all'intensificazione quantitativa e/o qualitativa, necessarie a garantire l'attuazione dell'autonomia, il funzionamento della Scuola e il decentramento amministrativo. L'importo complessivo della incentivazione da intensificazione non può comunque superare l'importo complessivo della retribuzione spettante per la prestazione di ore di straordinario. 3. L'indennità di direzione riconosciuta al Direttore Amministrativo viene detratta dal FIS. 4. Previa verifica della effettiva disponibilità al loro espletamento, gli incarichi specifici sono assegnati alle 4 unità di collaboratore scolastico in servizio presso le scuole dell'infanzia nei limiti della assegnazione complessiva, pari a 2.692,13 lordo dipendente ( 3.572,46 lordo stato) per metà in parti uguali e per metà in proporzione al rapporto tra numero di collaboratori e numero degli alunni in capo al plesso. 5. La restante cifra a carico del FIS sarà ripartita in modo forfettario a riconoscimento dell'intensificazione delle prestazioni lavorative in parti uguali fra le 5 unità di assistente amministrativo, proporzionalmente all'orario settimanale di servizio, e comunque in misura complessivamente non superiore all'importo complessivo della retribuzione spettante per prestazione di ore di straordinario. 6. Per il profilo dei Collaboratori scolastici l'accesso al Fondo A.T.A. è nella misura del 70% al netto del finanziamento delle ex Funzioni Aggiuntive (incarichi specifici) a titolo di riconoscimento dell'attività di collaborazione e di supporto all'attività amministrativa e didattica dell'istituto. Il compenso riconosce: - le ore di straordinario - l'intensificazione delle prestazioni lavorative rese, nell'ambito degli obblighi di orario di 36 ore settimanali, per la sostituzione di colleghi assenti, nella rete di plesso assegnata e/o in altri reti, diversificata in rapporto alle sostituzioni effettivamente prestate, e comunque complessivamente in misura non superiore all'importo complessivo della retribuzione spettante per prestazione di ore di straordinario. 7. Previa autorizzazione alla loro effettuazione da parte del DSGA e del DS, le ore di lavoro straordinario saranno liquidate fino a un ammontare massimo complessivo di 420 h. 8. Per i collaboratori impegnati nei Progetti di Accoglienza si stabilisce una quota forfetaria complessiva pari a 1770,00 da ripartire fra gli interessati proporzionalmente al numero di ore assegnato a ciascun progetto. Detta quota forfetaria sarà preventivamente detratta dal totale della quota del Fondo A.T.A. assegnata al profilo in questione. La liquidazione dei compensi sarà disposta sulla base di dichiarazioni personali, controfirmate dal responsabile di plesso, attestanti l'avvenuta prestazione lavorativa. 9. In ragione del maggior aggravio di lavoro, una quota del 5% sarà riconosciuta ai collaboratori scolastici abitualmente in servizio nei plessi di scuola secondaria di Follo e di scuola primaria di via Guerciana, in misura proporzionale al positivo conseguimento dei risultati previsti da parte di ciascun collaboratore in termini di efficienza organizzativa nella vigilanza, nell'igiene ambientale, nella manutenzione generale, nel supporto all'attività didattica e amministrativa, sulla base del giudizio congiunto del DS e del DSGA; una ulteriore quota del 5% sarà riconosciuta ai Collaboratori Scolastici in servizio nei plessi che prevedono 1 sola unità di personale, da ripartire proporzionalmente al numero di alunni in capo al plesso. 10. Eventuali somme residue saranno ripartite in modo paritario tra i collaboratori che garantiscono l'istituto della flessibilità di cui all art. 15 c. 4 del Capo II dell'informazione preventiva.

8 Capo IV Diritti sindacali 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale. Ai fini della assunzione della responsabilità legale, ogni documento affisso alla bacheca deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge. 2. Per quanto non diversamente disciplinato, si rinvia al CCNL 29/11/2007 Capo V Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è eletto ovvero designato dalla RSU tra i lavoratori della scuola. 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto: all'accesso ai luoghi di lavoro; all'informazione; alla formazione prevista dall'art. 19 c. 1 lett. g) del d. lgs. 626/ Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione in suo possesso un uso strettamente connesso alla sua funzione. 4. Per quanto non diversamente disciplinato, si fa rinvio all'art. 73 del CCNL 29/11/2007 Capo VI Norme transitorie e finali Art. 21 Clausola di salvaguardia finanziaria 1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa. 2. Nel caso in cui si verifichi accertamento di incapienza del FIS ad attività programmate già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. Art. 22 Modalità della retribuzione accessoria 1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica. 2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 3.Il dirigente scolastico disporrà la corresponsione dell importo stabilito a seguito di presentazione di una relazione finale. Art. 23 Disposizione finale 1. Il presente Contratto Integrativo d'istituto sarà sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria da parte del DSGA, e, corredato della prevista relazione tecnico-finanziaria, da parte dei revisori dei conti. 2. In caso di variazioni delle disposizioni e degli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo di Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che le parti si impegnano ad attuarne tempestiva revisione tramite specifiche appendici riconvenzionali. 3. In caso di contrasto fra il presente Contratto Integrativo d'istituto e le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, questi ultimi prevalgono con decorrenza retroattiva.

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