Prassi di riconoscimento per le malattie dovute all amianto
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- Arnaldo Casagrande
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1 Scheda tematica Prassi di riconoscimento per le malattie dovute all amianto Diritto alle prestazioni Le malattie dovute all amianto sono generalmente riconducibili all esposizione durante il lavoro. Se la malattia diagnosticata è imputabile all amianto con probabilità preponderante e vi è stata un esposizione all amianto sul lavoro, sussiste un diritto a prestazioni assicurative. Gli assicurati che durante la loro ultima esposizione all amianto erano assicurati alla Suva vantano questo diritto nei confronti della Suva. Gestione e registrazione del caso Le notifi che di infortunio o i primi rapporti medici pervenuti in cui è descritta una malattia dovuta all amianto devono essere sottoposti immediatamente alla Suva, Divisione medicina del lavoro (AM). AM determina i passi successivi (rilevamento dell anamnesi lavorativa, accertamenti medici, coinvolgimento della sicurezza sul lavoro) e in seguito propone di riconoscere o rifi utare l obbligo della Suva di versare le prestazioni. AM stabilisce successivamente gli intervalli di tempo con cui i rapporti devono essere richiesti. Inoltre si pronuncia su ulteriori provvedimenti medici. Criteri di causalità delle malattie professionali da amianto Per consentire ai pazienti e ai loro familiari di benefi - ciare delle prestazioni previste dalla LAINF, i casi debitamente motivati di sospetta malattia professionale devono essere notifi cati all assicuratore LAINF competente. Secondo l art. 9 cpv. 1 LAINF una malattia è considerata professionale se è causata in misura preponderante da fattori di origine professionale a condizione che la malattia sia dovuta a una sostanza o malattia indicata nell elenco dell Allegato 1 dell Ordinanza sull assicurazione contro gli infortuni (OAINF). L amianto è menzionato nell Allegato 1.1. La valutazione ha luogo secondo l art. 9 cvp. 1 LAINF. Siccome i requisiti per il riconoscimento variano a seconda del quadro clinico, ogni caso viene valutato singolarmente. Placche pleuriche (ispessimenti localizzati nella pleura parietale): le placche pleuriche da amianto sono generalmente diagnosticate sulla base dell anamnesi lavorativa con esposizione signifi cativa all amianto, delle alterazioni solitamente tipiche nel radiogramma toracico o nella tomografi a computerizzata e di un suffi ciente periodo di latenza. Asbestosi: la valutazione della causalità si basa sull anamnesi lavorativa (prolungata esposizione all amianto ben oltre i valori limite ammessi oggi), sui reperti radiologici (non specifi ci) e sulla funzione polmonare. Mesotelioma pleurico (tumore della pleura): qualora sia stato diagnosticato un mesotelioma pleurico, la causalità è generalmente ammessa se in base all anamnesi lavorativa l esposizione signifi cativa all amianto è perlomeno probabile o se l attività è stata esercitata in un settore in cui con verosimiglianza preponderante è lecito supporre un esposizione all amianto. Suva Prestazioni assicurative Casella postale, 6002 Lucerna Scheda tematica: prassi di riconoscimento Edizione: novembre 2014 Download:
2 Cancro ai polmoni: in occasione della conferenza di consenso tenutasi a Helsinki nel 1997 e dedicata all amianto, all asbestosi e alle neoplasie maligne, un gruppo di esperti internazionali ha stabilito che una dose cumulativa di 25 anni fi bra 1 o un anamnesi lavorativa equivalente permette di concludere che il rischio relativo di carcinoma polmonare rispetto alle persone non esposte è di 2 o più. Un cancro ai polmoni è pertanto considerato con probabilità preponderante una conseguenza di una pregressa esposizione all amianto quando è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: L anamnesi lavorativa evidenzia una dose di amianto cumulativa di 25 anni fi bra o più; una dose di questa entità è ammessa anche quando, in assenza di risultati di misurazione da parte degli igienisti del lavoro, può essere stimata sulla base di valori empirici. È ammessa un elevata dose di amianto cumulativa sulla base di ricerche sull accumulo di fi bre di amianto nei polmoni (analisi delle polveri nei polmoni). È stata diagnosticata un asbestosi (documentata anche a livello istologico come asbestosi minima) o una spiccata fi brosi pleurica bilaterale, indotta con probabilità preponderante dall amianto. Caso speciale: esposizione in Svizzera e all estero (insorgenza della malattia professionale dovuta all amianto dopo il 1 giugno 2002) Domicilio in un Paese UE/AELS In base all Accordo sulla libera circolazione delle persone, se prima di contrarre una malattia professionale la persona è stata esposta a una sostanza nociva in diversi Stati, le prestazioni sono erogate esclusivamente in virtù della legislazione dell ultimo di tali Stati (art. 38 Reg. 883/2004). L obbligo della Suva di versare le prestazioni presuppone pertanto che l ultima esposizione sia avvenuta in Svizzera. Domicilio in un Paese non UE/AELS ma con il quale è stata siglata una convenzione sulla sicurezza sociale Le prestazioni sanitarie e i rimborsi delle spese avvengono di regola secondo le tariffe sociali del partner contrattuale estero. Domicilio in un Paese non UE/AELS e in un Paese con il quale non è stata siglata una convenzione sulla sicurezza sociale Nell art. 17 OAINF il Consiglio federale ha stabilito che all assicurato può essere rimborsato fi no a un importo massimo pari al doppio delle spese che sarebbero risultate se il trattamento fosse stato eseguito in Svizzera. Prescrizione Le malattie professionali dovute all amianto vengono spesso diagnosticate solo a distanza di anni dall esposizione. Il diritto alle prestazioni assicurative non cade in prescrizione; prestazioni vengono erogate anche se fra l esposizione e l insorgenza della malattia è trascorso molto tempo. Nota: se la notifi ca di una malattia professionale viene inoltrata in ritardo, vengono erogate unicamente le prestazioni per gli ultimi 5 anni (art. 24 LPGA). Via procedurale e via legale Una decisione deve essere notifi cata, fra l altro, se concerne l assegnazione di rendite d invalidità, indennità per menomazione all integrità, rendite per superstiti e idennità in capitale per le vedove come pure la revisione di rendite e di assegni per grandi invalidi (art. 124 OAINF). Le decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notifi cate (art. 52 LPGA); fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. La procedura d opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili. Le decisioni su opposizione e quelle che hanno escluso un opposizione possono essere impugnate entro 30 giorni presso il competente tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 56 segg. LPGA). Le decisioni emanate dal tribunale cantonale delle assicurazioni possono essere impugnate entro 30 giorni presso il Tribunale federale. 1 Uno fibre di amianto respirabili (FAR)/cm 3 x 1 anno di lavoro a 1900 ore lavorative = un anno fibra.
3 Prestazioni in base alla Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Cura medica Art. 10 LAINF L assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi di un infortunio o di una malattia professionale. cura ambulatoria medicamenti e analisi ordinati dal medico cura, vitto e alloggio in sala comune ospedaliera cure prescritte dal medico mezzi e apparecchi occorrenti per la sua guarigione Mezzi ausiliari Art. 11 LAINF L assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari atti a compensare un pregiudizio fi sico o funzionale. assunzione dei costi per respiratori a ossigeno e/o artifi ciali, sedie a rotelle e letti di cura presi in prestito Spese di viaggio, trasporto o salvataggio Art. 13 LAINF Sono rimborsate le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio necessarie. biglietti dei mezzi di trasporto pubblici eventuali spese per il taxi o indennità chilometrica per vetture private (attualmente 60 centesimi) trasporti, ad esempio in ambulanza Spese di trasporto della salma e funerarie Art. 14 LAINF Sono rimborsate le spese necessarie al trasporto della salma fi no al luogo di sepoltura. Il Consiglio federale può limitare il rimborso delle spese di trasporto all estero. Le spese di sepoltura sono rimborsate fi no ad un importo pari a sette volte il guadagno giornaliero massimo assicurato. Mentre l importo del rimborso per i trasporti in Svizzera non è limitato, per i trasporti all estero ammonta tutt al più a un quinto dell importo massimo del guadagno annuo assicurato (attualmente 1/5 di CHF = CHF ). Per spese funerarie si intendono, oltre alle spese per la bara e la sepoltura, anche le spese per inserzioni, stampati, banchetto dopo il funerale, ornamento tombale, lapide ecc. (L indennità per le spese funerarie equivale a sette volte l importo del guadagno giornaliero massimo assicurato, attualmente CHF 346 x 7 = CHF 2422). Guadagno assicurato Art. 15 LAINF Le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato. Per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l ultimo salario riscosso prima dell insorgenza della malattia professionale; per il calcolo delle rendite, il salario riscosso durante l anno precedente l insorgenza della malattia professionale (l importo massimo del guadagno assicurato è attualmente di CHF ).
4 Indennità giornaliera Artt. 16 e 17 LAINF Ha diritto all indennità giornaliera l assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro in seguito a una malattia professionale. Il diritto all indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell insorgenza della malattia professionale (prime cure mediche o prima incapacità lavorativa). In caso di incapacità lavorativa totale, l indennità giornaliera è pari all 80 per cento del guadagno assicurato. Essa è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale. Invalidità Artt. 18 e 19 LAINF L assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito di una malattia professionale ha diritto alla rendita d invalidità. In caso di invalidità totale, l ammontare della rendita è pari all 80 per cento del guadagno assicurato. In caso di invalidità totale, con un guadagno annuo fi ttizio di CHF risulta una rendita mensile di CHF 5000 (80 per cento di CHF = CHF : 12) [indennità di rincaro esclusa]. Il diritto alla rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti d integrazione dell AI. Calcolo della rendita, rendita complementare Art. 20 LAINF Una rendita complementare viene assegnata se la persona avente diritto a una rendita LAINF è benefi ciaria di una rendita AVS/AI; essa è fi ssata quando le rendite menzionate concorrono per la prima volta. La rendita complementare corrisponde alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, ma al massimo all importo previsto per l invalidità totale o parziale. Per le vedove o i vedovi aventi diritto e in età AVS la rendita di vecchiaia non viene presa in considerazione. La cassa pensione si riserva la facoltà di ridurre la rendita in seguito a sovraindennizzo. Cura medica dopo la determinazione della rendita Art. 21 LAINF Determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese sono accordati se il benefi ciario, fra l altro, è affetto da malattia professionale. Le prestazioni sanitarie necessarie a mantenere un relativo equilibrio o a evitare un aggravamento dello stato di salute vengono prese a carico.
5 Indennità per menomazione dell integrità Artt. 24 e 25 LAINF L assicurato ha diritto ad un equa indennità se, in seguito a una malattia professionale, accusa una menomazione importante e durevole all integrità fi sica, mentale o psichica. L indennità per menomazione dell integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all epoca dell insorgenza della malattia professionale ed è scalata secondo la gravità della menomazione. La prassi della Suva è in quasi tutti i casi più generosa rispetto alla giurisprudenza del Tribunale federale, che riguardo al carattere durevole di una menomazione dell integrità susseguente a un trattamento curativo presuppone una cura palliativa di almeno un anno (DTF 133 V 224). Nel 2005 la Suva ha adeguato a due riprese la prassi relativa all indennità per menomazione dell integrità per gli assicurati che sono venuti a contatto con l amianto nell esercizio della loro professione e si sono ammalati di cancro. Dal 24 ottobre 2005 vige la prassi seguente: 6 mesi dopo l insorgere della malattia la Suva corrisponde agli assicurati un indennità per menomazione dell integrità del 40 per cento sotto forma di anticipo (attualmente 40 per cento di CHF = CHF ). Se la vittima dell amianto ha vissuto per 18 mesi dopo l insorgere della malattia, viene corrisposta la 2ª tranche del 40 per cento. Se l assicurato muore prima della scadenza di questo periodo, la Suva non chiederà la restituzione dell anticipo. Rendite per i superstiti Artt. 28, 29, 30, 31 e 32 LAINF Il coniuge superstite ha diritto alla rendita o all indennità unica. Il coniuge divorziato è parifi cato alla vedova o al vedovo se la vittima dell infortunio era tenuta a versargli la pensione alimentare. I fi gli del defunto hanno diritto alla rendita per orfani. L indennità unica alla vedova o alla moglie divorziata è pari: all ammontare annuo semplice della rendita, se il matrimonio è durato meno di un anno; al triplo di tale ammontare, se il matrimonio è durato almeno un anno, ma meno di cinque; al quintuplo di tale ammontare, se il matrimonio è durato più di cinque anni. La rendita per i superstiti è calcolata in percentuale del guadagno assicurato determinante e ammonta al: 40 per cento per le vedove ed i vedovi, 15 per cento per gli orfani di padre o di madre, 25 per cento per gli orfani di padre e di madre. In caso di più superstiti, senza coniuge divorziato, ammonta complessivamente e al massimo al 70 per cento. Per il coniuge divorziato è pari al 20 per cento del guadagno assicurato, ma al massimo all importo della pensione alimentare. Assegno per grandi invalidi Artt. 26 e 27 LAINF In caso di grande invalidità, l assicurato ha diritto all assegno per grandi invalidi. L assegno è fi ssato secondo il grado della grande invalidità. Il suo ammontare mensile è pari almeno al doppio e al massimo al sestuplo dell importo massimo del guadagno giornaliero assicurato. Grande invalidità di grado lieve: CHF 692 (attualmente 2 x CHF 346) Grande invalidità di grado medio: CHF 1384 Grande invalidità di grado elevato: CHF 2076
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