COMUNE DI ROVERETO. Regolamento di contabilità

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1 COMUNE DI ROVERETO Regolamento di contabilità Approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data , n. 56 Entrato in vigore dal 1 gennaio

2 SOMMARIO Indice generale TITOLO I...7 DISPOSIZIONI GENERALI...7 Articolo Finalità ed ambito di applicazione...7 Articolo Oggetto del regolamento...7 Articolo Tipologia delle rilevazioni contabili...7 TITOLO II...7 SERVIZIO FINANZIARIO...7 Articolo Organizzazione del servizio finanziario...8 Articolo Competenze del servizio finanziario...8 Articolo Funzioni proprie del dirigente del servizio finanziario...8 Articolo Parere di regolarità contabile...8 Articolo Visto di regolarità contabile...9 Articolo Adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione...10 Articolo Riscontro contabile...10 Articolo Segnalazioni obbligatorie del dirigente del servizio finanziario...10 TITOLO III...10 BILANCI E PROGRAMMAZIONE...10 CAPO I PROGRAMMAZIONE...10 Articolo Programmazione dell attività dell ente...10 Articolo Relazione previsionale e programmatica...11 Articolo Bilancio pluriennale...11 Articolo Programma generale delle opere pubbliche...12 Articolo Direttive di programmazione...12 CAPO II - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE...12 Articolo Bilancio annuale di previsione...12 Articolo Proposte di stanziamento...13 Articolo

3 Schema di bilancio...13 Articolo Proposta definitiva di bilancio...13 Articolo Presentazione di emendamenti...13 Articolo Fondo di riserva...14 Articolo Fondo svalutazione crediti...14 Articolo Ammortamenti di esercizio...14 Articolo Variazioni di bilancio...14 Articolo Variazioni di bilancio adottate in via d urgenza...15 Articolo Parere sulle proposte di variazione di bilancio...15 Articolo Piano esecutivo di gestione...15 Articolo Variazioni al piano esecutivo di gestione...16 Articolo Coerenza con relazione previsionale e programmatica...16 TITOLO IV...16 LA GESTIONE DEL BILANCIO...16 CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE...16 Articolo Fasi dell'entrata...17 Articolo Accertamento dell'entrata...17 Articolo Riscossione dell'entrata...18 Articolo Versamento dell'entrata...18 Articolo Recupero crediti...18 Articolo Applicazione interessi...19 Articolo Rateizzazione crediti...19 CAPO II - GESTIONE DELLE SPESE...19 Articolo Fasi della spesa...19 Articolo Impegno della spesa...20 Articolo Prenotazione impegno provvisorio...21 Articolo Impegni di spesa in conto capitale...21 Articolo

4 Spese a calcolo...21 Articolo Spese di rappresentanza...22 Articolo Utilizzazione delle entrate a specifica destinazione...23 Articolo Liquidazione della spesa...23 Articolo Mandati di pagamento...23 CAPO III - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE...24 Articolo Risultato presunto di amministrazione...24 Articolo Verbale di chiusura...24 Articolo Avanzo di amministrazione...25 Articolo Disavanzo di amministrazione...25 Articolo Residui attivi...25 Articolo Residui passivi...26 CAPO IV - adempimenti contabili diversi...26 Articolo Acquisizione di beni e servizi in mancanza di impegno contabile...26 Articolo Verifiche di bilancio, salvaguardia e riequilibrio della gestione...26 Articolo Assestamento generale di bilancio...27 Articolo Debiti fuori bilancio...27 Articolo Obiettivi del controllo di gestione...27 Articolo Modalità applicative del controllo di gestione...27 TITOLO V...28 SERVIZIO DI TESORERIA...28 Articolo Affidamento del servizio di tesoreria...28 Articolo Convenzione di tesoreria...28 Articolo Documentazione da trasmettere al tesoriere...28 Articolo Attività connesse alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese...29 Articolo Contabilità del servizio di tesoreria...29 Articolo Gestione dei titoli e dei valori...29 Articolo

5 Responsabilità del tesoriere e vigilanza...29 Articolo Verifiche di cassa...30 Articolo Termine di presentazione del conto del tesoriere...30 TITOLO VI...30 RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE...30 Articolo Attività preliminare alla formazione del rendiconto...30 Articolo Relazioni finali sulla gestione dei responsabili dei servizi...30 Articolo Modalità di formazione del rendiconto...31 Articolo Presentazione del rendiconto al consiglio...31 Articolo Trasmissione del rendiconto alla Corte dei Conti Sezione Enti Locali...31 Articolo Invio dei conti giudiziali alla Corte dei Conti...31 TITOLO VII...32 GESTIONE PATRIMONIALE...32 Articolo Beni comunali...32 Articolo Tenuta e aggiornamento degli inventari...32 Articolo Inventario dei beni soggetti al regime del demanio...32 Articolo Inventari dei beni immobili patrimoniali (disponibili e indisponibili)...32 Articolo Inventario dei beni mobili...33 Articolo Categorie di beni mobili non inventariabili...33 Articolo Criteri per la valutazione dei beni...33 Articolo Gestione dei beni...34 Articolo Ammortamento economico...34 TITOLO VIII...34 REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA...34 Articolo Organo di revisione economico-finanziaria...34 Articolo Durata dell incarico...35 Articolo Cause di cessazione dell incarico e sostituzione del revisore...35 Articolo Funzionamento dell organo di revisione...35 Articolo

6 Attività di collaborazione con gli organi comunali...35 TITOLO IX...36 SERVIZIO DI ECONOMATO...36 Articolo Servizio economato...36 Articolo Impegno dei fondi di economato...36 Articolo Riscossione presso la cassa economale...37 Articolo Agenti contabili...37 TITOLO X...37 SPONSORIZZAZIONI...37 Articolo Definizioni...37 Articolo Oggetto e finalità...37 Articolo Progetto di sponsorizzazione...38 Articolo Corrispettivi delle sponsorizzazioni...38 Articolo Iniziative spontanee di sponsorizzazione...38 Articolo Procedura di scelta dello sponsor...38 Articolo Sponsorizzazione in esclusiva...39 Articolo Contenuti del contratto di sponsorizzazione...39 Articolo Utilizzo delle sponsorizzazioni in relazione a procedure d'appalto

7 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione 1. Con il regolamento di contabilità il comune di Rovereto, di seguito denominato Comune, disciplina, con proprie modalità organizzative, il proprio ordinamento contabile applicando i principi stabiliti dalla L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, dall art. 17 della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, dal D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e dalle norme statutarie. 2. Per gli ambiti non espressamente disciplinati dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui al comma 1. Articolo 2 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento ha per oggetto: a) l organizzazione e la disciplina dell attività finanziaria del Comune; b) le fasi e le modalità di formazione dei documenti di programmazione e di bilancio; c) la gestione del bilancio e delle fasi di entrata e spesa; d) la rilevazione dei risultati di esercizio; e) il servizio di economato e di cassa economale; f) le attività di controllo di gestione; g) la gestione patrimoniale; h) il servizio di tesoreria; i) le funzioni di revisione economico finanziaria; j) la gestione delle sponsorizzazioni. Articolo 3 Tipologia delle rilevazioni contabili 1. La rilevazione dell attività del Comune sotto il profilo contabile avviene attraverso: a) le rilevazioni finanziarie: con riferimento al bilancio si rilevano, per ciascuna risorsa ed intervento, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa, le somme riscosse e pagate nonché quelle da riscuotere e da pagare; b) le rilevazioni patrimoniali: si rilevano le operazioni che incidono sulla struttura e consistenza del patrimonio del Comune attraverso lo strumento dell inventario; c) le rilevazioni economiche: sulla base delle rilevazioni finanziarie e patrimoniali si registrano le entrate e le spese relative al periodo in cui i componenti economici positivi e negativi si riferiscono. 2. In osservanza delle disposizioni normative in materia, le rilevazioni di cui al comma precedente sono valutate anche ai fini fiscali. TITOLO II SERVIZIO FINANZIARIO 7

8 Articolo 4 Organizzazione del servizio finanziario 1. Il servizio finanziario è responsabile della gestione economica, finanziaria e contabile del Comune e si avvale della collaborazione degli altri servizi comunali, anche per la predisposizione del bilancio, degli strumenti di programmazione e dei rendiconti. Articolo 5 Competenze del servizio finanziario 1. Al servizio finanziario competono la vigilanza, il controllo, il coordinamento e la gestione dell attività finanziaria dell ente. 2. Rientrano in particolare tra le competenze del servizio finanziario le seguenti attività: a) predisposizione del progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale, della relazione previsionale e programmatica e del piano esecutivo di gestione, compresa la verifica dell attendibilità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa proposte dai servizi; b) predisposizione delle proposte di variazione delle previsioni di bilancio; c) predisposizione del rendiconto della gestione e della relazione illustrativa; d) verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; e) registrazione degli impegni di spesa, degli accertamenti di entrata e degli ordinativi di incasso e di pagamento; f) tenuta dei registri e delle scritture contabili; g) raccolta ed elaborazione dei dati per il controllo di gestione; h) visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti di impegno di spesa; i) cura dei rapporti con il Tesoriere e con gli altri agenti contabili; j) rapporti e assistenza all organo di revisione. Articolo 6 Funzioni proprie del dirigente del servizio finanziario 1. Al dirigente del servizio finanziario spetta la direzione del personale addetto al servizio compresa la ripartizione dei compiti e l individuazione dei responsabili dei procedimenti, nonché dei soggetti abilitati a formulare i pareri di regolarità contabile e il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 2. Il dirigente esprime inoltre il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e segnala per iscritto i fatti e le situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio. Articolo 7 Parere di regolarità contabile 1. Il parere di regolarità contabile viene reso in via preventiva su ogni provvedimento deliberativo degli organi collegiali, aventi rilevanza contabile diretta o indiretta, e riguarda: a) la regolarità della documentazione; b) la giusta imputazione a bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo; c) l'osservanza delle norme fiscali; 8

9 d) altre valutazioni strettamente riferite agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali dell'atto; e) la coerenza della proposta con la relazione previsionale e programmatica. 2. Il parere è normalmente espresso in forma scritta entro quattro giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione da parte del servizio competente ed è inserito nell'atto in corso di formazione. 3. In caso di assenza o impedimento del dirigente del servizio finanziario il parere è espresso dal funzionario che normalmente lo sostituisce. 4. La proposta di provvedimento in ordine alla quale, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere, ovvero lo stesso non sia favorevole o che necessiti di integrazioni e modifiche, è inviata al Servizio proponente entro il termine di cui al precedente comma L organo che adotta l atto, in presenza di parere di regolarità contabile negativo, può comunque assumere il provvedimento motivandone per iscritto l adozione. La deliberazione assunta con parere di regolarità contabile negativo non impedisce l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle eventuali determinazioni dirigenziali adottate in esecuzione del provvedimento deliberativo. In tal caso il visto potrà contenere anche il richiamo al parere espresso sulla deliberazione. 6. In caso di assenza o impedimento del dirigente del servizio finanziario il parere è espresso dal funzionario del Servizio che normalmente lo sostituisce. Articolo 8 Visto di regolarità contabile 1. Sulle determinazioni dirigenziali che comportino impegni o liquidazioni di spesa è apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in relazione alle disponibilità esistenti sugli stanziamenti di spesa, allo stato di accertamento delle entrate e degli impegni di spesa, nonché ai contenuti della regolarità contabile di cui all art. 7 del presente regolamento. 2. Qualora vi sia stata acquisizione di beni e/o servizi in mancanza di impegno contabile, o di attestazione di copertura finanziaria, in assenza dei presupposti di urgenza, eccezionalità ed imprevedibilità o in caso di mancata regolarizzazione dell ordinazione entro i termini stabiliti, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell art. 21 comma 1 lett. f) del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm., tra il privato fornitore e l amministratore, il funzionario o il dipendente che abbia consentito la fornitura o la prestazione. 3. Fatti salvi i casi d'urgenza, entro 5 giorni dal ricevimento dell'atto o del provvedimento il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci deve rendere il visto di regolarità contabile o comunicare la mancanza di copertura finanziaria. 4. Qualora l atto comporti spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi, il visto è reso con riferimento ai corrispondenti stanziamenti del bilancio pluriennale e dei bilanci annuali seguenti. 5. Il visto attestante la copertura della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata è consentito solo se l'entrata sia stata accertata. 6. Nel caso di spesa finanziata dall'avanzo di amministrazione il visto è subordinato all approvazione del verbale di chiusura dell ultimo esercizio ai sensi dell articolo 48 comma 4, fatta eccezione per i fondi aventi specifica destinazione e/o derivanti da accantonamenti accertati con l ultimo consuntivo approvato. 7. Le determinazioni dirigenziali che attengano impegno o liquidazione di spesa sono rese esecutive con l'apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria. 8. Il diniego del visto deve essere motivato. 9

10 Articolo 9 Adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione 1. Rientrano nella responsabilità dei servizi di merito sulla base del piano esecutivo di gestione l accertamento delle entrate nonché l impegno e la liquidazione tecnica delle spese, fatte salve le competenze della giunta comunale ai sensi dell'art. 26 e 27 dello Statuto nonché quelle che la Giunta in sede di approvazione del PEG riserva per se non attribuendole ai dirigenti ai sensi dell'art. 36 c. 2 del DPReg. n. 2/L dell' e s.m. 2. I responsabili dei servizi acquisiscono le risorse specifiche di entrata e impiegano i mezzi finanziari e i fattori produttivi attribuiti. 3. I centri di responsabilità e di gestione individuati nel documento programmatico assicurano l erogazione dei servizi finali; assicurano la funzionalità complessiva dell'ente, sia sotto il profilo giuridico-istituzionale sia sotto il profilo organizzativo-gestionale, acquisiscono le entrate, impegnano le spese e gestiscono le strutture e attrezzature loro assegnate. Articolo 10 Riscontro contabile 1. Tutti gli atti che per loro natura comportano rilevazioni di natura finanziaria, economica o patrimoniale, diversi da quelli comportanti impegni di spesa, devono essere trasmessi al servizio finanziario per presa visione e riscontro contabile. Articolo 11 Segnalazioni obbligatorie del dirigente del servizio finanziario 1. Il dirigente del servizio finanziario segnala immediatamente i fatti gestionali dai quali derivi pregiudizio per gli equilibri di bilancio. 2. La segnalazione può riguardare anche la gestione dei residui e le spese di investimento, che possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione se non compensate da variazioni gestionali positive. TITOLO III BILANCI E PROGRAMMAZIONE CAPO I PROGRAMMAZIONE Articolo 12 Programmazione dell attività dell ente 1. Il Comune assume il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati per informare ad esso la propria attività amministrativa. 2. Ai fini del regolamento di contabilità, i principali strumenti della programmazione sono il bilancio annuale di previsione e i relativi allegati: a) la relazione previsionale e programmatica; b) il bilancio pluriennale di previsione; 10

11 c) il programma generale delle opere pubbliche 3. Il bilancio pluriennale viene aggiornato annualmente in modo da ricostituirne l iniziale estensione. 4. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, la Giunta comunale definisce, prima dell inizio dell esercizio, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Articolo 13 Relazione previsionale e programmatica 1. Al bilancio annuale di previsione è allegata la Relazione previsionale e programmatica che copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità e i contenuti previsti dall art. 13 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L. 2. La Relazione previsionale e programmatica, unitamente al bilancio pluriennale, è strumento di programmazione di medio periodo. Ha carattere generale ed illustra le caratteristiche socio-economiche della popolazione e del territorio, dell economia insediata e dei servizi dell ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Per la parte relativa all entrata la relazione comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, le loro fonti di finanziamento ed i relativi vincoli; per la parte relativa alla spesa la relazione è redatta per programmi ed eventualmente per progetti. 3. La Relazione indica anche gli obiettivi che si intendono perseguire, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio. 4. La relazione potrà contenere l'indicazione dei beni immobili o dei diritti reali che l'amministrazione intende acquistare, alienare, permutare o concedere. In tali casi, e qualora necessario, con le deliberazioni di esecuzione della Giunta si provvederà alla classificazione o declassificazione al demanio o al patrimonio del comune, alla apposizione o estinzione del vincolo d'uso civico. Resta alla competenza della Giunta l'accettazione di eredità e l'approvazione degli atti di donazione. 5. Le proposte di deliberazione sottoposte all approvazione del Consiglio o della Giunta comunale devono essere coerenti con i contenuti programmatori della Relazione previsionale e programmatica. Nel caso di incoerenza si procede ai sensi dell art. 30 (coerenza con relazione previsionale e programmatica) del presente regolamento. Si procede analogamente nei casi di acquisti di urgenza di beni immobili non previsti nella R.P.P. In tali casi, ove la ristrettezza dei termini non lo consentissero, il parere della competente circoscrizione verrà acquisito prima della ratifica della deliberazione di Giunta comunale da parte del Consiglio. Articolo 14 Bilancio pluriennale 1. Il Bilancio pluriennale copre un periodo non inferiore a tre anni e non superiore alla durata del mandato. 2. Il Bilancio pluriennale è strumento della programmazione di indirizzo o di medio periodo. E un bilancio finanziario di competenza, che riveste la natura di atto autorizzatorio ad accertare le entrate e a impegnare le spese previste. In tali casi le spese a carattere pluriennale che vi fossero previste saranno assunte dalla Giunta comunale o dai dirigenti secondo la loro competenza. 3. Definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento, individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento relative ad ognuno degli anni considerati. 11

12 4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale. Articolo 15 Programma generale delle opere pubbliche 1. Il programma riguarda le opere pubbliche che l amministrazione intende realizzare nel periodo considerato dal bilancio pluriennale. 2. Gli interventi compresi nel programma sono previsti nei bilanci annuale e pluriennale di previsione e nella relazione previsionale e programmatica. 3. Di ciascuna opera sono indicati i seguenti elementi: a) finalità e costo dell investimento; b) analisi di fattibilità; c) ordine di priorità; d) situazione progettuale, caratteristiche tecniche e tempi di realizzazione; e) costi e ricavi indotti dall investimento; f) altri elementi per la valutazione degli oneri e dei benefici dell investimento; g) modalità di finanziamento. 4. Sulla base delle direttive della giunta, e sentiti i servizi tecnici interessati, la proposta di programma è approvata nel contesto del bilancio e della Relazione previsionale e programmatica, di cui costituisce parte in apposita sezione comprensiva delle spese di investimento. Articolo 16 Direttive di programmazione 1. La giunta formula le direttive per la stesura delle proposte di bilancio annuale e pluriennale di previsione, indicando gli obiettivi da perseguire. Il documento è trasmesso, di norma, entro la fine del mese di agosto, ai responsabili dei servizi per la formulazione delle rispettive previsioni di bilancio e del piano esecutivo di gestione. CAPO II - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE Articolo 17 Bilancio annuale di previsione 1. Il bilancio annuale contiene le previsioni di competenza relative al primo esercizio del periodo cui si riferiscono il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica. 2. I principi che disciplinano il bilancio, la sua struttura, la classificazione in titoli, funzioni, servizi e interventi per la spesa e in titoli, categorie e risorse per l entrata, nonché la corrispondente numerazione, sono stabiliti dall ordinamento contabile. 3. Il Bilancio annuale di previsione, corredato dalla Relazione previsionale e programmatica, dal Bilancio pluriennale ed accompagnato dal parere dell Organo di revisione, è approvato dal Consiglio comunale di norma entro il termine del 30 novembre dell anno precedente a quello cui esso si riferisce, ovvero entro altro termine stabilito dalla normativa vigente. 4. L unità temporale della gestione è l anno finanziario, che inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre dello stesso anno. 12

13 Articolo 18 Proposte di stanziamento 1. I dirigenti dei centri di responsabilità e di gestione, sulla base delle direttive della giunta e tenuto conto delle risorse assegnate e dei fondi impegnati nell esercizio in corso, nonché delle presumibili risultanze finali, formulano le previsioni di bilancio per i rispettivi servizi e le trasmettono al servizio finanziario entro il 20 settembre. 2. Le proposte prevedono distintamente i mezzi finanziari necessari per consolidare il livello dei servizi già attivati e i mezzi per lo svolgimento di attività ulteriori e sono integrate dallo schema di piano esecutivo di gestione. 3. Entro il termine di cui al comma 1 le istituzioni e le aziende speciali inviano al servizio finanziario la relazione sul risultato presunto della gestione al termine dell esercizio in corso, stimando i costi di pertinenza del comune relativi all esercizio successivo. Articolo 19 Schema di bilancio 1. Il servizio finanziario coordina le proposte e ne verifica la compatibilità con le risorse prevedibili. Qualora le spese proposte siano superiori alle risorse il servizio finanziario, sentita la giunta, indica ai responsabili dei centri i criteri per la modifica delle proposte formulate. 2. Il servizio finanziario predispone gli schemi del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica. Articolo 20 Proposta definitiva di bilancio 1. La giunta approva le proposte definitive del bilancio preventivo annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica almeno 40 giorni prima del termine fissato per l approvazione del bilancio. 2. Le proposte sono trasmesse all organo di revisione per il relativo parere che viene formulato entro 10 giorni. 3. Le proposte unitamente al parere dell organo di revisione sono depositate presso la segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri comunali, fino al giorno della discussione consiliare. Tra il deposito e la riunione del consiglio devono intercorrere almeno 20 giorni. Dell avvenuto deposito è data comunicazione ai consiglieri comunali. Articolo 21 Presentazione di emendamenti 1. I consiglieri comunali possono presentare emendamenti sugli schemi di bilancio e sulla relazione previsionale e programmatica nei termini previsti dal regolamento del Consiglio comunale. 2. Le proposte di emendamento devono rispettare, a pena di inammissibilità, i principi generali in materia di bilancio. Qualora la proposta non sia conforme a tali principi il presidente del consiglio invita il proponente a riformulare l emendamento sotto il profilo tecnico. 3. Sulle proposte di emendamento sono espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile. 4. Gli emendamenti ammissibili sono posti in votazione secondo l ordine cronologico di 13

14 presentazione. Articolo 22 Fondo di riserva 1. Il fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 2. Il fondo di riserva, utilizzato con deliberazione della Giunta comunale nei casi in cui gli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, può essere reintegrato dal Consiglio comunale attraverso le variazioni di bilancio e comunque con la variazione di assestamento generale, fermi restando i limiti di cui al comma precedente. 3. I prelevamenti possono essere deliberati fino al 31 dicembre di ogni anno. 4. Sui prelevamenti dal fondo di riserva non è espresso il parere dell organo di revisione. Articolo 23 Fondo svalutazione crediti 1. Nel bilancio di previsione può essere iscritto un fondo per svalutazione crediti il cui ammontare è commisurato percentualmente al totale dei residui attivi del titolo I e III dell entrata risultanti dal penultimo esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio. 2. La misura percentuale è definita annualmente dalla giunta nelle direttive di programmazione. In mancanza di indicazioni si intende confermata la misura stabilita per l esercizio precedente. 3. Al termine dell esercizio la somma stanziata costituisce economia di spesa e confluisce nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato per l eliminazione dei crediti inesigibili o di dubbia esigibilità. Articolo 24 Ammortamenti di esercizio 1. La quota di ammortamento annuale da iscrivere in ciascun servizio della spesa corrente è determinata in relazione ai coefficienti di cui all articolo 28 del DPGR 27 ottobre1999 n. 8/L applicati al valore dei beni rilevabile dallo stato patrimoniale a chiusura del penultimo esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio. 2. La misura della quota di ammortamento non può essere inferiore al 30% del valore dei beni calcolato ai sensi del comma 1 ed è indicata annualmente dalla giunta nelle direttive di programmazione. In mancanza si intende confermata la misura stabilita per l esercizio precedente. Articolo 25 Variazioni di bilancio 1. Le variazioni agli stanziamenti di bilancio sono deliberate dal Consiglio comunale entro e non oltre il 30 novembre dell esercizio in corso. 2. Le variazioni agli stanziamenti degli interventi da servizio a servizio, che non alterano nel complesso l ammontare delle spese, sono approvate dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno. 3. Le variazioni agli stanziamenti degli interventi della parte corrente del bilancio che non alterano l ammontare complessivo del servizio, nonché le variazioni di bilancio connesse 14

15 ad accertamenti di maggiori entrate e ad impegni di maggiori spese nei servizi per conto terzi, sono deliberati dalla Giunta comunale entro e non oltre il 31 dicembre dell esercizio in corso. 4. Quanto previsto ai commi precedenti per le variazioni al bilancio di previsione annuale è applicabile anche al bilancio di previsione pluriennale. Articolo 26 Variazioni di bilancio adottate in via d urgenza 1. Qualora ne ricorrano i presupposti, la Giunta comunale può adottare in via d urgenza le variazioni previste al precedente articolo assegnate alla competenza del Consiglio comunale. 2. La deliberazione giuntale deve essere sottoposta, a pena di decadenza, alla ratifica del Consiglio entro i successivi sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell anno in corso. 3. In caso di mancata o parziale ratifica, il Consiglio è tenuto ad adottare, nei successivi 30 giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre dell anno in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione giuntale non ratificata. Articolo 27 Parere sulle proposte di variazione di bilancio 1. Le proposte di variazione di bilancio sono trasmesse dal servizio finanziario all'organo di revisione che esprime il proprio parere entro cinque giorni dal ricevimento. Sulle proposte di variazione urgenti del consiglio e della giunta il parere è espresso entro due giorni. 2. Il parere si considera favorevole ove entro tali termini non sia stata inviata alcuna valutazione sul contenuto della proposta. Articolo 28 Piano esecutivo di gestione 1. Dopo l approvazione del bilancio di previsione la giunta sulla base dei programmi e degli obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica, degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e delle proposte dei responsabili dei centri approva il piano esecutivo di gestione (PEG). 2. Il PEG ripartisce le spese e le eventuali entrate in relazione alla struttura organizzativa. 3. Il PEG di ciascun centro di responsabilità/gestione deve indicare: a) il responsabile; b) i compiti assegnati; c) le risorse previste in entrata e in uscita nel corso dell esercizio finanziario, eventualmente articolate in capitoli e articoli; d) i mezzi strumentali e il personale assegnati; e) gli obiettivi di gestione; f) gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi. 4. Per le spese di investimento il piano esecutivo di gestione contiene gli obiettivi, le modalità e i tempi di svolgimento dell azione amministrativa con riferimento al programma generale delle opere pubbliche e al piano degli investimenti. 5. Qualora ad uno stesso obiettivo cooperino più strutture sono individuati i centri interessati e il responsabile di risultato. 15

16 6. Nel caso in cui il PEG non preveda per alcune dotazioni finanziarie le direttive che autorizzano l esercizio dei poteri di gestione del responsabile, la giunta adotta successivamente i relativi atti di indirizzo. 7. Con il provvedimento che approva il P.E.G. la giunta può individuare gli atti che non ritiene di attribuire alla competenza dei dirigenti e che ritiene di riservare a sé per il contenuto di elevata discrezionalità o perché connesse ad un esercizio collegiale dei relativi provvedimenti in funzione della loro rilevanza od interdisciplinarità. Articolo 29 Variazioni al piano esecutivo di gestione 1. La proposta di variazione al piano esecutivo di gestione è presentata alla giunta comunale dal dirigente del servizio finanziario su richiesta del servizio di merito. La deliberazione della giunta è adottata di norma entro il mese successivo, salvo eccezioni motivate d'urgenza. 2. Le variazioni al piano esecutivo di gestione che modificano gli stanziamenti delle risorse o degli interventi sono precedute dalle deliberazioni di variazione del bilancio. 3. Le variazioni tra capitoli dello stesso centro di responsabilità/gestione all interno dello stesso intervento sono adottate, su richiesta del servizio di merito, dal dirigente del servizio finanziario entro 5 giorni dal ricevimento della proposta. 4. E consentita la variazione del Piano esecutivo di gestione concernente i soli obiettivi purché avvenga nell ambito degli obiettivi generali stabiliti dal bilancio annuale di previsione e dalla relazione previsionale e programmatica. Articolo 30 Coerenza con relazione previsionale e programmatica 1. Le proposte di deliberazione sottoposte all approvazione del consiglio e della giunta devono essere coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica. 2. Gli atti deliberativi in contrasto con la relazione previsionale e programmatica sono inammissibili nei seguenti casi: a) incompatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari, delle fonti di finanziamento, delle risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto; b) contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti. 3. Il servizio responsabile dell istruttoria verifica la coerenza delle proposte di deliberazione, richiedendo, in caso di contrasto ai sensi del comma 2, al servizio finanziario la predisposizione del provvedimento di modifica della relazione previsionale e programmatica. In caso di mancata modifica della relazione previsionale e programmatica da parte del consiglio comunale la proposta di deliberazione non può essere sottoposta a votazione. La adozione del provvedimento di modifica della relazione previsionale e programmatica potrà avvenire anche da parte della Giunta comunale in casi di urgenza e ratificata nei termini di legge. TITOLO IV LA GESTIONE DEL BILANCIO CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE 16

17 Articolo 31 Fasi dell'entrata 1. Le fasi di gestione dell'entrata sono l'accertamento, la riscossione e il versamento. 2. La giunta assegna le risorse di entrata ai responsabili dei centri con l'approvazione del piano esecutivo di gestione. 3. L'accertamento dell'entrata rientra nella competenza del centro a cui è assegnata. I responsabili dei centri operano sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo per tradurre le previsioni di entrata in disponibilità finanziarie certe ed esigibili. Articolo 32 Accertamento dell'entrata 1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata. 2. In relazione alla diversa natura e provenienza dell'entrata, l'accertamento avviene: a) per le entrate di carattere tributario, a seguito della emissione dei ruoli o della presentazione delle dichiarazioni o denunce dei contribuenti, in corrispondenza alle aliquote tariffarie vigenti; b) per le entrate patrimoniali, sulla base di contratti o dei provvedimenti amministrativi che individuano il debitore, la somma da incassare e la relativa scadenza o a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico; c) per le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e dei servizi connessi a tariffe o contribuzioni dell utenza, a seguito di acquisizione diretta, di emissione di liste di carico o di ruoli; d) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell assunzione del relativo impegno di spesa; e) per le entrate provenienti dai trasferimenti della provincia e di altri enti pubblici, sulla base della comunicazione di assegnazione dei contributi; f) per le entrate provenienti da alienazioni di beni patrimoniali, alla conclusione del contratto o atti amministrativi specifici; g) per le entrate derivanti da mutui o prestiti, a seguito della conclusione del contratto con gli istituti di credito ovvero della concessione definitiva per i mutui con la Cassa depositi e prestiti o con gli Istituti di previdenza; per i prestiti obbligazionari dopo il loro collocamento; h) per i proventi derivanti dai contributi di concessione al momento della riscossione; i) per le sanzioni relative alla violazione del codice della strada a seguito della riscossione o dell emissione dei ruoli; j) per le altre entrate sulla base dei contratti, provvedimenti giudiziari, atti amministrativi dai quali derivi un diritto del comune a riscuotere o con la riscossione. 3. I procedimenti di accertamento delle entrate di competenza economica dell esercizio chiuso sono ultimati entro il mese di febbraio dell anno successivo. Le entrate derivanti dai procedimenti non conclusi entro tale termine costituiscono minori accertamenti di competenza dell esercizio chiuso. 4. I servizi di merito trasmettono al servizio finanziario la documentazione relativa all'accertamento entro i cinque giorni successivi alla realizzazione degli elementi e delle condizioni previsti dal comma 2 per le connesse operazioni di accertamento ed annotazione sulle scritture contabili. 5. Il servizio finanziario appone il visto di controllo e di riscontro sulla documentazione trasmessa e provvede alla annotazione dell'accertamento nelle scritture contabili. 17

18 Articolo 33 Riscossione dell'entrata 1. L ordinativo d'incasso è il documento che autorizza il tesoriere a riscuotere o con cui l'ente regolarizza la riscossione diretta dell'entrata. 2. L ordinativo di incasso è emesso dal servizio finanziario, che provvede alle conseguenti rilevazioni contabili, e sottoscritto dal dirigente del servizio o da altro dipendente incaricato dal dirigente medesimo, anche mediante firma digitale. 3. L ordinativo è trasmesso al tesoriere tramite flussi informativi, a mezzo ordinativo informatico, secondo le modalità previste dalla legge. 4. Nel caso di riscossione diretta da parte del tesoriere il controllo e la verifica dell'entrata sono di competenza del responsabile del servizio di merito e costituiscono presupposto per l'emissione dell'ordinativo di incasso. 5. L ordinativo di incasso deve indicare: a) il numero progressivo; b) l esercizio finanziario; c) la risorsa (o il capitolo per i servizi per conto di terzi) cui è riferita l'entrata, distintamente per competenza o residui; d) la codifica; e) le generalità del debitore; f) l ammontare della somma da riscuotere, in cifre e in lettere; g) la causale; h) gli eventuali vincoli di destinazione dell'entrata; i) la data di emissione. 6. Gli ordinativi di incasso non riscossi entro il 31 dicembre dell'anno di emissione sono restituiti all'ente per l'annullamento. Le entrate relative sono iscritte nel conto dei residui attivi. Articolo 34 Versamento dell'entrata 1. I versamenti delle somme dovute all Ente sono effettuati direttamente presso gli sportelli del tesoriere, mediante procedure bancarie informatizzate (bancomat, carte di credito, addebito automatico in conto), tramite il concessionario per la riscossione nei casi previsti dalla legge, tramite gli incaricati per la riscossione o mediante conti correnti postali intestati al Comune di Rovereto. 2. Salvo pattuizione diversa, gli altri incaricati alla riscossione diretta versano almeno mensilmente le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente, previa emissione di ordinativi d'incasso. Provvedono all'immediato versamento qualora le somme riscosse superino l'importo di euro 5.000,00. Articolo 35 Recupero crediti 1. La responsabilità del credito è attribuita al responsabile del servizio avente la competenza sull entrata da cui deriva il credito stesso. 2. Detto servizio, qualora la riscossione delle somme dovute (ad esclusione di quelle derivanti dai ruoli dati in carico al Concessionario per la riscossione in base alle normative vigenti), non avvenga nei termini fissati, previo eventuale sollecito, invia intimazione di pagamento con riconoscimento degli interessi e delle spese. 3. Trascorso infruttuosamente il termine indicato nella intimazione di pagamento, il servizio 18

19 titolare dell'entrata procede richiedendo al servizio finanziario l'attivazione della procedura di riscossione coattiva. 4. I crediti di modesto ammontare, di importo uguale o inferiore a quanto previsto dall'art. 25, comma 4, della L. 27/12/2002 n. 289 (esclusi quelli di natura tributaria se disciplinati dalla normativa che regola il singolo tributo) non incassati nei termini previsti dal primo sollecito, sono esclusi dalla procedura di cui ai commi precedenti e sono considerati inesigibili. Articolo 36 Applicazione interessi 1. Con l'intimazione di pagamento vengono applicati gli interessi legali a far data dalla scadenza originaria del mancato pagamento. 2. I tassi di interesse sono determinati dalla legge o stabiliti in patti e contratti. Articolo 37 Rateizzazione crediti 1. Su istanza motivata e per le ipotesi di situazione di obiettiva difficoltà il responsabile del servizio competente per l entrata può autorizzare la rateizzazione dei crediti, previa definizione dell importo delle rate e delle relative scadenze. 2. La rateizzazione di cui al comma precedente è fissata in: a) massimo 60 rate mensili per importi superiori a euro ,00 (quindicimila/00); b) massimo 36 rate mensili per importi tra euro 2.000,00 (duemila/00) e euro ,00 (quindicimila/00); c) massimo 12 rate mensili per importi inferiori a euro 2.000,00 (duemila/00). 3. L importo di ogni rata dovrà essere costante e comprensivo sia del rimborso della quota capitale che degli interessi applicati con riferimento al tasso legale in vigore al momento della rateizzazione. 4. Ciascun servizio predispone il piano di ammortamento del debito per le entrate di propria competenza. 5. Qualora l importo sia superiore a euro ,00 (venticinquemila/00) il debitore è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972 (titoli di stato, fideiussioni o polizze assicurative). 6. Al mancato pagamento, entro i termini stabiliti e alla scadenza fissata, della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, e l intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e non può più essere rateizzato. 7. Salvo casi motivati ed eccezionali, non è concedibile una nuova rateizzazione allo stesso debitore per la stessa tipologia di debito se non si è conclusa la precedente rateizzazione concessa. CAPO II - GESTIONE DELLE SPESE Articolo 38 Fasi della spesa 1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il 19

20 pagamento. 2. La giunta assegna le risorse finanziarie ai dirigenti con l'approvazione del piano esecutivo di gestione. Articolo 39 Impegno della spesa 1. Gli atti di impegno assunti dai dirigenti, con propria determinazione individuano la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito, l imputazione a bilancio, nonché gli estremi di eventuali prenotazioni di impegno. 2. Le determinazioni di impegno, datate, numerate e raccolte in ordine cronologico, sono trasmesse al servizio finanziario con la relativa documentazione entro tre giorni dalla adozione. Entro cinque giorni successivi il servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria o restituisce al servizio proponente gli atti irregolari o privi di copertura. 3. Dopo aver apposto il visto sulla determinazione il settore finanziario restituisce l originale al settore di provenienza. 4. La comunicazione (contratto, ordine, affidamento) ai terzi interessati è disposta dal dirigente che ha assunto la determinazione. 5. L obbligazione riguardante spese correnti si considera perfezionata: a) con la conclusione del contratto di acquisito di beni di consumo o di materie prime, prestazione di servizi, utilizzo di beni di terzi; b) con l adozione del provvedimento che individua il beneficiario per gli interventi relativi a trasferimenti. 6. I responsabili dei centri comunicano al servizio finanziario entro il 10 gennaio le procedure di spesa dalle quali non siano derivate entro l esercizio finanziario precedente obbligazioni giuridiche perfezionate. Tali somme costituiscono economie di spesa. 7. L impegno riguardante procedure di gara bandite e non concluse entro la fine dell esercizio mantiene la sua validità. 8. In caso di spesa assunta senza il preventivo impegno, in assenza dei presupposti di urgenza, eccezionalità ed imprevedibilità, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi del successivo art. 56 (debiti fuori bilancio) tra il privato fornitore e l amministratore, il funzionario o dipendente che hanno consentito la spesa. 9. Con l approvazione del bilancio e successive variazioni è costituito impegno automatico relativamente a: a) indennità già attribuite agli amministratori; b) trattamento economico già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; c) rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti già assunti, per gli interessi di preammortamento ed i relativi oneri accessori; d) spese a calcolo; e) spese dovute nel corso dell esercizio in base a contratti o disposizioni di legge. 10. Con l'approvazione del P.E.G. e successive variazioni è definito il fondo relativo a: a) spese per le circoscrizioni; b) spese di rappresentanza; c) spese economali. 11. Si considerano altresì impegnati gli stanziamenti di spesa corrente correlati ad accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge. 12. Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. Le differenze tra le somme definitivamente previste negli stanziamenti di bilancio e le somme impegnate costituiscono economie di bilancio ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 20

21 13. Gli atti di spesa della giunta, adottati ai sensi dell'art. 26 e 27 dello Statuto, non hanno un apposito programma di P.E.G. ma ricadono sugli stanziamenti dei programmi dei dirigenti. Articolo 40 Prenotazione impegno provvisorio 1. Durante la gestione i dirigenti possono prenotare impegni di spesa provvisori relativi a procedure in via di espletamento per l attuazione di programmi, progetti ed iniziative. 2. La prenotazione di impegno deve essere richiesta dal responsabile del centro e deve indicare la fase di riferimento della procedura interessata, l ammontare della stessa e gli estremi di imputazione a bilancio. La prenotazione si ritiene acquisita se entro tre giorni dal ricevimento della richiesta il servizio finanziario non evidenzia irregolarità. 3. I responsabili dei centri, ad avvenuto perfezionamento giuridico dell obbligazione, adottano la relativa determina con le caratteristiche di cui all articolo Le prenotazioni di impegno che alla chiusura dell esercizio finanziario non abbiano dato origine ad obbligazioni secondo quanto previsto dall articolo 39 sono annullate d ufficio dal servizio finanziario. Articolo 41 Impegni di spesa in conto capitale 1. Le spese in conto capitale si considerano impegnate se finanziate: a) con l assunzione di mutui a specifica destinazione in corrispondenza e per l ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata; b) con quota dell avanzo di amministrazione in corrispondenza e per l ammontare dell avanzo di amministrazione effettivamente disponibile ovvero accertato; c) con l emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l ammontare del prestito sottoscritto; d) con entrate proprie in corrispondenza e per l ammontare delle entrate accertate; e) con accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge. 2. Le somme impegnate ai sensi del comma precedente sono conservate a residuo per non più di un esercizio finanziario se entro la sua conclusione non sia perfezionato l atto di impegno. Trascorso tale periodo sono eliminate dal conto residui. Articolo 42 Spese a calcolo 1. Sono spese a calcolo quelle correnti di carattere variabile, relative a servizi per i quali siano stanziati appositi fondi i cui impegni non sono preventivamente determinabili. Dette spese avvengono secondo le procedure previste per le spese in economia. 2. Nel piano esecutivo di gestione sono individuate le tipologie di spesa e i fondi, all interno degli interventi acquisto di beni di consumo e/o di materie prime e prestazioni di servizio, destinati alle spese a calcolo. Le spese a calcolo riguardano lavori, forniture e prestazioni per assicurare il normale funzionamento degli uffici e l ordinaria gestione in economia dei servizi. Ogni ordinazione di spesa a calcolo non può superare l importo di euro 1.200,00 (IVA compresa). 3. Il servizio finanziario, dopo l adozione del piano esecutivo di gestione, procede direttamente alla registrazione degli impegni per le spese a calcolo. 4. La competenza all ordinazione di spese a calcolo spetta ai dirigenti dei singoli centri 21

22 attraverso l emissione di buoni d ordine. Costituiscono residuo passivo esclusivamente le spese a calcolo ordinate e non liquidate o pagate entro la fine dell esercizio. 5. Le spese a calcolo possono essere ordinate nel rispetto dei seguenti criteri: a) ogni singola fattura deve essere contenuta entro i limiti di spesa di cui al precedente comma 2; b) colui che ha ordinato la spesa deve assicurarsi che sulle bolle di accompagnamento o sulla fattura siano riportate tutte le indicazioni prescritte dall'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 con particolare riferimento alle quantità e ai prezzi unitari; c) chi ha disposto l'ordinazione deve attestare la regolare esecuzione della prestazione e la conformità dei prezzi concordati. 6. la liquidazione delle spese a calcolo avviene o mediante apposito provvedimento o mediante apposizione di timbro di Liquida del dirigente competente. Articolo 43 Spese di rappresentanza 1. Sono considerate spese di rappresentanza: a) le ipotesi previste alla lettera a) dell'art. 22 del T.U. sull'ordinamento dei Comuni comprendono qualsiasi oggetto che possa significare atto di cortesia. Gli acquisti possono essere anche preventivi e cumulabili. I doni simbolici di cui alla presente fattispecie possono avvenire anche in occasioni diverse da manifestazioni e iniziative di particolare rilievo, ma devono comunque essere destinati alle personalità di cui alla lettera b). Negli oggetti sono compresi anche i libri editi direttamente o indirettamente mediante contributi dal comune, con esclusione delle famiglie dei residenti e degli altri soggetti a cui le pubblicazioni stesse sono destinate; b) le ipotesi previste alla lettera b) dell'art. 22 del Testo Unico sull'ordinamento dei Comuni comprendono le colazioni di lavoro e altre consumazioni anche in occasione di incontri con amministratori e funzionari di altri enti ed altre personalità di rilevo nei vari campi della vita politica e sociale, quando sia evidente l'ufficialità dell'occasione e/o la rappresentatività dei soggetti. Dette spese sono relative non solo agli ospiti, ma anche agli amministratori ai funzionari e ai dipendenti che partecipano per ragioni di ufficio agli incontri; c) le ipotesi previste alla lettera c) dell'art. 22 del Testo Unico sull'ordinamento dei Comuni comprendono anche i beni di cui alla lettera a) e i gadgets e altri oggetti pubblicitari volti a far apprezzare l'attività svolta dal comune a favore della collettività; d) i consumi di energia elettrica derivanti dai servizi di illuminazione, addobbi e simili in occasione di solennità posti in opera sugli impianti di illuminazione pubblica; e) le spese per gemellaggi verranno definite con gli atti formali che daranno avvio a tali iniziative; f) le ipotesi previste dalla lettera f) dell'art. 22 del Testo Unico sull'ordinamento dei Comuni devono essere preventivamente impegnate e sono limitate alle necessarie spese per ospitalità dei rappresentanti degli altri enti; g) le spese per inaugurazione di opere pubbliche comprendono anche gli incontri conviviali cui possono partecipare le personalità di cui alla lettera b) ed i soggetti che abbiano partecipato per ragioni di ufficio alla realizzazione dell'opera; h) nelle ipotesi previste dalla lettera h) dell'art. 22 del Testo Unico sull'ordinamento dei Comuni sono comprese anche le partecipazioni; i) le ipotesi di cui alla lettera i) dell'art. 22 del Testo Unico sull'ordinamento dei Comuni. 2. La gestione del fondo spese di rappresentanza è di competenza della Giunta comunale che ne determina annualmente l'ammontare in sede di P.E.G. 3. Le spese di rappresentanza sono disposte od ordinate dal sindaco o dai singoli assessori. La liquidazione delle stesse è affidata alla direzione generale mediante l'ufficio relazioni pubbliche che cura l'istruttoria. Per le liquidazioni si provvede secondo le normali 22

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