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1 REGOLAMENTO DI CONTABILITA APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 3 C.C. DEL

2 INDICE PARTE I^ DISPOSIZIONI GENERALI pag. 5 CAPO I DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO Art. 1 Ambito e scopo del regolamento pag. 5 CAPO II LA GESTIONE DELL ENTE E IL SERVIZIO FINANZIARIO pag. 6 Art. 2 La gestione finanziaria, economica e patrimoniale pag. 6 Art. 3 Il ruolo dei Responsabili di Dipartimento/Servizio pag. 6 Art. 4 Responsabilità dei Capi Dipartimento/Servizio pag. 6 Art. 5 Il Servizio Finanziario pag. 6 Art. 6 Funzioni del Responsabile del Servizio Finanziario pag. 7 PARTE II^ - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO pag. 8 CAPO I IL BILANCIO DI PREVISIONE ED IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE pag. 8 Art. 7 Predisposizione del Bilancio di previsione pag. 8 Art. 8 Presentazione e approvazione del Bilancio di previsione e degli strumenti di programmazione pag. 8 Art. 9 Piano Esecutivo di Gestione: contenuto, procedura e tempi di approvazione pag. 9 Art.10 Attribuzione di risorse pag. 9 Art.11 Modifica del Piano Esecutivo di Gestione pag. 9 Art.12 Forme di pubblicità pag. 10 CAPO II LE VARIAZIONI NEL CORSO DELLA GESTIONE E LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO pag. 11 Art Salvaguardia degli equilibri di bilancio pag. 11 Art Variazioni di bilancio ed assestamento generale pag. 11 Art Variazioni del programma triennale dei lavori pubblici pag. 11 Art Fondo di riserva pag. 12 Art Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio pag. 12 PARTE III^ LA GESTIONE FINANZIARIA pag. 13 CAPO I LA GESTIONE DELLE ENTRATE pag. 13 Art Accertamento pag. 13 Art Agenti contabili e incaricati delle riscossioni pag. 13 Art Riscossione pag. 14 Art Versamento pag. 14 Regolamento di Contabilità 2

3 CAPO II LA GESTIONE DELLA SPESA pag. 15 Art. 22 Impegno di spesa pag. 15 Art. 23 Deliberazioni aventi valore di impegno pag. 15 Art. 24 Prenotazione di impegno pag. 16 Art. 25 Liquidazione della spesa pag. 16 Art. 26 Ordinazione e pagamento pag. 17 Art Documentazione dei mandati di pagamento pag. 17 Art. 28 Scritturazione dei mandati di pagamento pag. 17 CAPO III PARERI, VISTI, CONTROLLI E SEGNALAZIONI pag. 18 Art Attestazione di copertura finanziaria pag. 18 Art Espressione del parere di regolarità contabile pag. 18 Art. 31 Segnalazioni obbligatorie pag. 18 Art. 32 Casi di inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni pag. 19 PARTE IV^ LA RILEVAZIONE E LA DIMOSTRAZIONE DEI RISULATI DI GESTIONE ED IL CONTROLLO pag. 20 CAPO I - IL RENDICONTO pag. 20 Art. 33 Riaccertamento dei residui attivi e passivi pag. 20 Art. 34 Procedura e tempi di approvazione del Rendiconto pag. 20 Art Contabilità economica pag. 20 CAPO II IL CONTROLLO DI GESTIONE pag. 21 Art. 36 Struttura operativa del controllo di gestione pag. 21 Art. 37 Modalità applicative pag. 21 PARTE V^ - IL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E IL PATRIMONIO pag. 22 CAPO I - IL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO pag. 22 Art. 38 Servizio Provveditorato - Economato pag. 22 CAPO II PATRIMONIO E INVENTARIO pag. 23 Art. 39 I beni comunali Art. 40 Gestione dei beni pag. 23 Art. 41 Inventari e uffici competenti pag. 23 Art. 42 Inventari dei beni MOBILI e aggiornamento pag. 24 Art. 43 Inventari dei beni IMMOBILI e aggiornamento pag. 24 Art Consegnatari dei beni pag. 24 Art. 45 Ammortamento dei beni pag. 25 Regolamento di Contabilità 3

4 PARTE VI^ - LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA pag. 26 Art. 46 Nomina dei Revisori dei Conti pag. 26 Art. 47 Cause di cessazione della carica pag. 26 Art Funzionamento dell Organo di Revisione pag. 26 Art. 49 Funzioni dell Organo di Revisione pag. 27 PARTE VII^ - IL SERVIZIO DI TESORERIA pag. 28 Art Affidamento del servizio di Tesoreria pag. 28 Art Attività connesse alla riscossione delle entrate pag. 28 Art Attività connesse al pagamento delle spese pag. 28 Art Registri e rendiconti pag. 29 Art Verifiche di cassa pag. 29 PARTE VIII^ DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE pag. 30 Art Entrata in vigore pag. 30 ALLEGATO A Parere Deliberazione avente valore di impegno (Art. 23 Regolamento Contabilità) pag. 31 Regolamento di Contabilità 4

5 PARTE I^ - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO Art. 1 - Ambito e scopo del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l ordinamento contabile dell Ente nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali. 2. Per quanto non espressamente previsto nel decreto di cui al comma precedente, il regolamento disciplina: a) l organizzazione e la funzionalità dell attività finanziaria dell Ente; b) le modalità di formazione dei documenti di programmazione e di bilancio; c) la gestione del bilancio e delle fasi di entrata e di spesa; d) la rilevazione dei risultati dell esercizio; e) le funzioni di competenza del servizio Controllo di Gestione; f) il servizio economale; g) la gestione patrimoniale; h) le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria; i) la funzione di revisione economico-finanziaria. Regolamento di Contabilità 5

6 CAPO II LA GESTIONE DELL ENTE E IL SERVIZIO FINANZIARIO Art. 2 La gestione finanziaria, economica e patrimoniale 1. La gestione finanziaria, economica e patrimoniale spetta al Responsabile di ciascun Dipartimento/Servizio, al quale la Giunta ha assegnato le risorse e attribuito gli obiettivi gestionali mediante il Piano Esecutivo di Gestione. A tale scopo lo stesso esercita autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali ed il controllo dei risultati, dei quali è chiamato a rispondere. Art. 3 Il ruolo dei Responsabili di Dipartimento/Servizio 1. I Responsabili di Dipartimento/Servizio, nell ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli Organi di governo dell Ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte. 2. Per il perseguimento degli obiettivi, i Responsabili di Dipartimento/Servizio curano la realizzazione delle entrate specifiche, impiegano i mezzi finanziari ed i fattori produttivi loro assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione e gestiscono il patrimonio loro conferito. 3. I Responsabili di Dipartimento/Servizio rispondono dei mezzi impiegati e dei risultati raggiunti. Art. 4 Responsabilità dei Capi di Dipartimento/Servizio 1. Ai Responsabili di Dipartimento/Servizio è attribuita la responsabilità di budget e di procedura come segue: a) per responsabilità di budget si intende l assunzione e il controllo, nel corso dell esercizio, da parte dei Responsabili di Dipartimento/Servizio, degli obiettivi di entrate e di spesa che comportano l utilizzo di risorse umane, finanziarie e patrimoniali; b) per responsabilità di procedura si intende l assunzione da parte dei Responsabili di Dipartimento/Servizio di azioni connesse all espletamento di procedure di spesa e predeterminate al raggiungimento, nei modi stabiliti, degli obiettivi da perseguire. Art. 5 Il Servizio Finanziario 1. Al Servizio Finanziario, che nell ambito del Regolamento di Organizzazione di questo Comune è denominato Unità Operativa Finanziaria, è preposto il Capo del Dipartimento Economico Finanziario, responsabile del risultato dell attività svolta dagli uffici e dalle unità organizzative da lui dipendenti, oltre che della realizzazione dei programmi e dei progetti di sua competenza, in relazione agli obiettivi, ai rendimenti e ai risultati della gestione economico-finanziaria. 2. In caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio Finanziario, le sue funzioni sono esercitate dal suo F.F. indicato nel Decreto Sindacale di nomina. Regolamento di Contabilità 6

7 Art. 6 Funzioni del Responsabile del Servizio Finanziario 1. Il Responsabile del Servizio Finanziario esercita le funzioni di indirizzo, di supervisione e di coordinamento dell attività svolta all interno del suo Dipartimento. Al medesimo sono direttamente demandati i compiti che scaturiscono dal ruolo riservatogli dalla legge. 2. Il Responsabile del Servizio Finanziario: a) verifica la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale; b) sottoscrive i documenti previsionali e programmatici (bilancio annuale e documenti allegati); c) esprime parere di regolarità contabile sugli atti deliberativi che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata e rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; d) verifica periodicamente lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; e) cura le segnalazioni dei fatti e comunica le proprie valutazioni al Sindaco, al Segretario Generale ed al Collegio dei Revisori, ove rilevi che la gestione finanziaria evidenzi il costituirsi di situazioni di pregiudizio dell equilibrio; f) predispone gli atti necessari per la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio suggerendo le misure di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili, dell eventuale disavanzo di amministrazione accer-tato o del disavanzo di amministra-zione o di gestione previsto in corso d anno; g) cura le verifiche di cassa e le richieste al Tesoriere di utilizzo della liquidità delle entrate vincolate; h) sovrintende alle rendicontazione della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell esercizio risultante dalle scritture contabili ed esprime il parere di regolarità contabile dei relativi provvedimenti deliberativi. Regolamento di Contabilità 7

8 PARTE II^ PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO CAPO I IL BILANCIO DI PREVISIONE ED IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Art. 7 - Predisposizione del Bilancio di Previsione 1. Entro il 30 settembre i Responsabili dei vari Dipartimenti/Servizi trasmettono al Servizio Finanziario le proposte di budget formulate sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale e/o direttive eventualmente acquisite in una seduta dell Ufficio Coordinamento e Ottimizzazione presente l Assessore al bilancio. 2. Il progetto di Bilancio annuale e pluriennale è predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario di norma entro il 15 ottobre, sulla base delle indicazioni emerse dalle proposte trasmesse dai Responsabili di Dipartimento/Servizio. 3. La Giunta Comunale approva lo schema del Bilancio annuale di Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio pluriennale, entro il 15 novembre. Gli atti devono essere trasmessi, da parte del Servizio Finanziario, all Organo di Revisione immediatamente e il parere deve essere espresso nel termine massimo di 10 giorni. 4. Ai fini del rispetto della tempistica di cui ai commi 1, 2 e 3, la Giunta Comunale approva entro il 30 settembre il Programma triennale dei lavori pubblici, previa identificazione e quantificazione dei bisogni, priorità degli interventi e ricognizione delle risorse necessarie. 5. In caso di differimento, attraverso apposito provvedimento legislativo, della data di approvazione del bilancio di previsione, i termini di cui ai precedenti commi, subiscono un pari differimento temporale. Art. 8 - Presentazione e approvazione del Bilancio di previsione e degli strumenti di programmazione 1. Per l'esame compiuto delle previsioni di bilancio da parte dei consiglieri, entro 15 giorni dalla data di convocazione del Consiglio Comunale per l approvazione, si provvede alla presentazione al Consiglio Comunale e/o alla notifica ai consiglieri (Capi gruppo) del Bilancio pluriennale, del Bilancio annuale, della Relazione Previsionale e Programmatica, dei relativi allegati e della relazione dell Organo di Revisione. 2. Quale forma di partecipazione della cittadinanza, viene indetta un assemblea pubblica da effettuarsi almeno 5 giorni prima che il Consiglio deliberi il Bilancio di Previsione. 3. Gli emendamenti agli stanziamenti del progetto di bilancio, corredati da una breve relazione illustrativa che indichi il rispetto di tutti gli equilibri di bilancio individuando le fonti di copertura delle eventuali maggiori spese, possono essere presentati, mediante deposito, presso la Segreteria Generale che ne attesta la ricevuta, entro 5 giorni dalla data di convocazione del Consiglio Comunale per l approvazione degli atti. 4. I suddetti emendamenti verranno iscritti all ordine del giorno nella seduta di approvazione del bilancio per essere posti in votazione nello stesso ordine cronologico con il quale sono stati presentati. 5 Per il Bilancio di Previsione, per gli atti ad esso correlati e per gli emendamenti ad essi proposti dai membri dell organo consiliare, devono essere richiesti i pareri del Responsabile del Servizio Finanziario e dell Organo di Revisione. 6. Il Bilancio annuale di Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio pluriennale sono deliberati contestualmente dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla normativa vigente. Regolamento di Contabilità 8

9 Art. 9 - Piano Esecutivo di Gestione: contenuto, procedura e tempi di approvazione Il Comune di Cesate, ai sensi dell art. 169 comma 3 del T.U.E.L. adotta il Piano Esecutivo di Gestione redatto in conformità agli indirizzi delle linee programmatiche della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale ed annuale di Previsione. 1. Il Piano Esecutivo di Gestione viene deliberato dalla Giunta Comunale dopo l approvazione del Bilancio di Previsione da parte del Consiglio Comunale. 2. Il Piano Esecutivo di Gestione, che esplicita gli indirizzi politici definendone il percorso tecnico per la sua attuazione, individua per ciascuna unità organizzativa di massimo livello (Dipartimento/Servizio) i singoli centri di costo. L articolazione dei Dipartimenti/ Servizi nelle unità elementari predette è definita dal Responsabile del Dipartimento/Servizio stesso e condivisa con il Responsabile del Servizio Finanziario, in modo da tenere conto della destinazione della spesa e della funzionalità rispetto alle rilevazioni contabili. 3. Il P.E.G. può essere sottoposto all esame del Nucleo di Valutazione. 4. La Deliberazione di approvazione del P.E.G. è corredata, oltre che del parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, anche dei pareri di regolarità tecnica dei Responsabili dei Dipartimenti/Servizi, che certificano la fattibilità degli obiettivi di gestione contenuti nel P.E.G. in relazione alle risorse assegnate a ciascun Responsabile. Inoltre, il parere di regolarità tecnica certifica la coerenza degli obiettivi del P.E.G. con i programmi della Relazione Previsionale e Programmatica. In caso di parere negativo esso deve essere espresso per ciascun progetto e debitamente motivato. Art. 10 Attribuzione di risorse L assegnazione di risorse ai Responsabili di Dipartimento/Servizio ha carattere autorizzatorio anche con riferimento agli stanziamenti previsti nel Bilancio pluriennale nel rispetto dell art. 171 del T.U.E.L. e si intende esteso, quale assegnazione provvisoria, anche nel caso di esercizio provvisorio e gestione provvisoria, sino all approvazione del Bilancio di previsione relativo agli anni successivi senza necessità di adozione di ulteriore atto deliberativo. Art Modifica del Piano Esecutivo di Gestione 1. Qualora il Responsabile Dipartimento/ Servizio ritenga necessaria una modifica della dotazione assegnata dall organo esecutivo, propone la stessa con motivata relazione indirizzata alla Giunta, tramite il Servizio Finanziario. 2. La proposta di modifica può anche essere riferita unicamente agli obiettivi gestionali senza prevedere una redistribuzione della dotazione finanziaria. 3. La deliberazione dell organo esecutivo è adottata entro 15 giorni dal ricevimento della relazione del Responsabile del Dipartimento/Servizio. L organo esecutivo motiva con propria deliberazione la mancata accettazione o l accettazione con varianti della proposta di modifica della dotazione o degli obiettivi. 4. Nel caso in cui la proposta di modifica riguardi mezzi finanziari che si rivelino in esubero rispetto ai fabbisogni o alle possibilità d impiego, il Responsabile del Dipartimento/Servizio relativo ne dà tempestiva comunicazione al Servizio Finanziario, comunque non oltre il 10 Novembre. Regolamento di Contabilità 9

10 Art. 12 Forme di pubblicità 1. Oltre alle pubblicazioni obbligatorie previste dalla legge, il Comune porta a conoscenza dei cittadini in forma semplificata e chiara gli elementi essenziali del Bilancio di Previsione utilizzando strumenti di informazione quali: - l assemblea pubblica di cui all art. 8 - c. 2 - del presente Regolamento; - la pubblicazione sintetica dei dati e dei risultati a mezzo di proprio sito Internet o del periodico comunale. Regolamento di Contabilità 10

11 CAPO II LE VARIAZIONI NEL CORSO DELLA GESTIONE E LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO Art Salvaguardia degli equilibri di bilancio 1. L Ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. 2. Gli equilibri di bilancio devono essere verificati almeno una volta entro il 30 settembre. A tale scopo, su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario, i Responsabili Dipartimenti/Servizi realizzano entro il 10 settembre di ciascun anno la verifica dello stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli interventi attribuiti alla loro gestione e comunicano i risultati della verifica al Responsabile Servizio Finanziario secondo le modalità di esposizione delle informazioni definite da questi. 3. In occasione della verifica degli equilibri generali di bilancio di cui all art. 193, 2 comma del, è compito del Responsabile Servizio Finanziario: a) analizzare le informazioni ricevute formando una situazione riepilogativa; b) istruire la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti; c) istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all art. 194 del ; d) proporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazioni o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui. Il Servizio Finanziario propone altresì le misure necessarie per il ripiano dell eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato. Art. 14 Variazioni di bilancio e assestamento generale 1. Le variazioni di bilancio sono effettuate in seguito alle richieste di modifica degli stanziamenti presentate dai Responsabili Dipartimento/Servizio al Servizio Finanziario almeno 15 giorni prima della data fissata per l approvazione della variazione stessa da parte del Consiglio Comunale. 2. In occasione delle variazioni di bilancio da adottare in sede di assestamento generale, le richieste di modifica dovranno essere presentate entro il 10 Novembre. 3. Le richieste di variazioni di bilancio da assumere dalla Giunta, fatta salva la ratifica da parte del Consiglio, devono pervenire al Servizio Finanziario entro 10 giorni dalla data fissata per la deliberazione di Giunta. Art Variazioni del programma triennale dei lavori pubblici 1. Le variazioni del programma triennale dei lavori pubblici hanno carattere programmatico e/o contabile e sono redatte nel rispetto dei documenti programmatori dell ente e possono dare luogo a modificazioni nell elenco annuale dei lavori. Regolamento di Contabilità 11

12 Art Fondo di riserva 1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva da utilizzare nei casi stabiliti dalla legge. 2. La deliberazione della Giunta Comunale con la quale si utilizza il fondo di riserva è comunicata al Consiglio entro le due sedute ordinarie successive. Art Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio 1. La proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio è formulata dal Responsabile del Dipartimento/Servizio che ha la relativa competenza di spesa alla luce delle leggi vigenti. 2. Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio provvede il Consiglio Comunale, unitamente all indicazione dei mezzi di copertura della conseguente spesa, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, salvo i debiti riconoscibili rilevati dopo tale data. Regolamento di Contabilità 12

13 PARTE III^ LA GESTIONE FINANZIARIA CAPO I LA GESTIONE DELLE ENTRATE Art. 18 Accertamento 1. Il responsabile del procedimento di accertamento dell entrata è individuato nel Responsabile del Dipartimento/Servizio al quale l entrata stessa è affidata con il Piano Esecutivo di Gestione. 2. Il responsabile del procedimento cura tutte le operazioni utili all acquisizione delle entrate e trasmette al Servizio Finanziario gli atti di accertamento corredati di idonea documentazione comprovanti la sussistenza del credito, contestualmente al perfezionamento degli atti relativi e, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il Servizio Finanziario: a) esamina la documentazione comprovante il credito; b) provvede alle annotazioni conseguenti nelle scritture contabili. 3. Il responsabile dell acquisizione dell entrata è tenuto a comunicare i dati relativi, su esplicita e formale richiesta del Servizio Finanziario, in occasione della verifica degli equilibri di bilancio, dell assestamento generale e del rendiconto di gestione. Art. 19 Agenti contabili e incaricati delle riscossioni 1. La riscossione delle entrate iscritte nel bilancio deve essere effettuata per mezzo del Tesoriere o di altri incaricati a ciò autorizzati con espresso provvedimento. 2. Gli incaricati interni sono: a) l Economo Comunale; b) i dipendenti comunali addetti alla riscossione di particolari entrate. Sono soggetti alle direttive e alla vigilanza dei rispettivi Responsabili dei servizi e del Responsabile del Servizio Finanziario. 3. Gli incaricati esterni, oltre il Tesoriere comunale, sono: a) il Concessionario del servizio riscossione dei tributi; b) i Concessionari di particolari servizi in appalto, a tale fine autorizzati dalla Giunta Comunale, per la riscossione di entrate comunali connesse con la prestazione di particolari servizi e con le infrazioni alle norme dei regolamenti comunali, alle norme tributarie ed al codice della strada. 4. Gli agenti contabili sono: - responsabili della gestione dei fondi e dei beni a loro affidati; e ne rispondono secondo le leggi vigenti in materia; - sono obbligati e rendere il conto delle operazioni eseguite entro due mesi dalla chiusura dell esercizio; - possono essere sottoposti a verifiche e ispezioni da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; - gli atti di gestione degli agenti contabili sono sottoposti alle verifiche di legittimità e regolarità dell Organo di Revisione. Regolamento di Contabilità 13

14 Art. 20 Riscossione 1. L ordinativo d incasso, contenente tutti gli elementi prescritti dall ordinamento, e siglato dal dipendente che l ha predisposto, è sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario. 2. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi dall Ente al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinta in doppia copia, di cui una viene restituita all ente come ricevuta. 3. Nel caso di riscossione diretta da parte del Tesoriere da regolarizzare con emissione dell ordinativo di incasso, il controllo e la verifica dell introito sono di competenza del Responsabile del Dipartimento/Servizio a cui l entrata è stata affidata nell ambito del Piano Esecutivo di Gestione in seguito a richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario e costituiscono presupposto dell emissione dell ordinativo di riscossione. 4. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali sono prelevate dal Servizio Finanziario con cadenza periodica normalmente non superiore a 15 giorni. Art Versamento 1. Gli incaricati interni della riscossione delle entrate versano le somme presso la Tesoreria comunale almeno una volta al mese, e comunque entro il giorno lavorativo successivo al raggiungimento della somma di Le somme riscosse a qualsiasi titolo dagli incaricati esterni devono essere integralmente versate nella Tesoreria del Comune nei termini e nei modi prescritti dalla legge, dai Regolamenti, da eventuali accordi convenzionali e contrattuali o da apposito provvedimento e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla riscossione. 3. Ove i riscuotitori esterni nell espletamento del loro incarico, vengano ad assumere le caratteristiche di agenti contabili, dovranno provvedere a rendere il conto della gestione. Regolamento di Contabilità 14

15 CAPO II - LA GESTIONE DELLA SPESA Art. 22 Impegno di spesa 1. L impegno di spesa compete ai Responsabili dei Dipartimenti/Servizi per i servizi loro attribuiti dal Piano Esecutivo di Gestione. 2. Ciascun Responsabile di Dipartimento/ Servizio sottoscrive le determinazioni. Con tale sottoscrizione attesta la regolarità tecnica del provvedimento stesso, nonché delle procedure e degli atti che ne hanno consentito la redazione. 3. Le determinazioni relative agli atti di impegno di spesa vengono inviate al Servizio Finanziario in tre originali. 4. Nei cinque giorni successivi al loro ricevimento, (salvo casi di comprovata urgenza) il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con l apposizione del visto le determinazioni divengono esecutive. 5. Qualora il visto di cui al comma 4 non possa essere apposto per mancanza della regolarità contabile o della copertura finanziaria, la determinazione è restituita, entro 5 giorni dal ricevimento, al Responsabile del servizio competente, adeguatamente motivata. 6. Il Servizio Finanziario trasmette le determinazioni esecutive alla Segreteria Generale che provvede alla loro raccolta e conservazione, nonché a trasmettere copia ai servizi interessati. 7. Il Responsabile del Dipartimento/ Servizio, conseguita l esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato il numero di determinazione, l impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all ordinazione della prestazione, con l avvertenza che la successiva fattura o nota deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. 8. Gli impegni di spesa relativi a contratti di durata pluriennale sono imputati ai rispettivi esercizi secondo quanto stabilito dal contratto stesso o, se non altrimenti definito, secondo il principio della competenza economica. Art. 23 Deliberazioni aventi valore di impegno 1. Nel caso in cui la necessità di effettuazione delle spese consegua ad atti definitivi di Giunta o di Consiglio, al fine di adeguare l attività amministrativa ai principi di semplificazione, nonché di evitare la duplicazione di atti, i Responsabili di Dipartimento/Servizio hanno facoltà di conferire contestualmente agli atti suddetti valore di determinazione, senza necessità di ulteriori adempimenti, mediante: - attestazione di assunzione di impegno di spesa sull intervento a lui assegnato dal P.E.G.; - attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Finanziario. 2. Gli atti deliberativi adottati dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale aventi valore di determinazione, se dichiarati immediatamente eseguibili con specifico voto espresso dalla maggioranza dei componenti, divengono esecutivi con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. In caso contrario divengono esecutivi dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Regolamento di Contabilità 15

16 Art Prenotazione di impegno 1. Durante la gestione possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. La prenotazione di impegno costituisce una fase della spesa: a) facoltativa; b) propedeutica alla successiva assunzione dell atto di impegno; c) funzionale alla definizione di un vincolo finanziario sull utilizzo delle risorse. 2. Il provvedimento di prenotazione dell impegno è trasmesso al Servizio Finanziario per le rilevazioni contabili conseguenti. Sulla proposta di cui al comma precedente è rilasciato, in via preventiva, il parere di regolarità contabile. 3. Il Servizio Finanziario effettua periodici controlli sulle prenotazioni di impegno richieste dai Responsabili, sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell impegno in corso di formazione, sia ai fini di controllare il processo formativo dell obbligazione di spesa che occorre concludere entro il termine dell esercizio. 4. A tale fine una gara si intende bandita successivamente all approvazione del bando o all indizione di trattativa privata. I Responsabili Dipartimento/Servizio preposti sono tenuti a comunicare al Servizio Finanziario entro e non oltre il 31 gennaio dell anno successivo le specifiche delle gare bandite entro il 31 dicembre. 5. Le somme prenotate per le quali non si è costituita una obbligazione giuridicamente perfezionata entro il termine dell esercizio costituiscono, di norma, economia di bilancio. Art Liquidazione della spesa 1. La liquidazione tecnica è un provvedimento mediante il quale il Responsabile di Dipartimento/Servizio competente per materia attesta la corrispondenza qualitativa e/o quantitativa dei beni/servizi ricevuti in relazione a quanto richiesto e alle modalità di pagamento pattuite. La liquidazione è effettuata dal servizio che ha dato materiale esecuzione al provvedimento di spesa mediante atto di liquidazione in cui sono indicati: a) il soggetto creditore; b) il numero e la data della determinazione d impegno; c) l intervento e il capitolo di imputazione della spesa; d) il bilancio su cui grava la spesa; e) eventuali economie rispetto all impegno di spesa f) estremi dell eventuale fattura. 2. Il Responsabile del Dipartimento/ Servizio proponente è tenuto a trasmettere l atto di liquidazione al Servizio Finanziario di norma entro il quindicesimo giorno precedente la scadenza del pagamento. 3. La liquidazione contabile consiste, secondo i principi della contabilità pubblica, nei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali effettuati dal Servizio Finanziario sulla liquidazione tecnica, e nella successiva registrazione della stessa all interno della procedura informatica di gestione del bilancio. 4. Per le spese correnti, il Servizio Finanziario, in caso di spesa liquidata minore dell impegno assunto, disporrà la riduzione di quest ultimo per l importo eccedente l ammontare liquidato e aggiornerà la disponibilità sul pertinente stanziamento di spesa su segnalazione scritta del Responsabile dell impegno, all interno dell atto di liquidazione. Regolamento di Contabilità 16

17 5. Per le spese in conto capitale, qualora la liquidazione sia effettuata sulla base dell approvazione del certificato di regolare esecuzione, nell atto stesso deve essere specificato se i lavori sono terminati e se in seguito alla liquidazione finale si sono realizzate economie di spesa. Art Ordinazione e pagamento 1. Sulla base degli atti di liquidazione e previa verifica amministrativa, contabile e fiscale, il Servizio Finanziario provvede all ordinazione dei pagamenti osservan-done la successione cronologica, salvo i casi di particolare urgenza o di limitata disponibilità di cassa. 2. I mandati di pagamento, siglati dal dipendente che li ha predisposti, sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio Finanziario. 3. I mandati di pagamento, contenenti tutti gli elementi prescritti dall ordinamento, sono trasmessi al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo, accompagnati da distinta in duplice copia, di cui una verrà restituita all ente come ricevuta. 4. Dopo il 15 dicembre non possono, di norma, essere emessi mandati di pagamento ad esclusione di quelli relativi alle retribuzioni, alle rate di ammortamento dei mutui o pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. Art Documentazione dei mandati di pagamento 1. La copia interna del mandato di pagamento è corredata: a) dalla fattura o altro documento equivalente; b) dalla copia degli atti di liquidazione. Art Scritturazione dei mandati di pagamento 1. I mandati di pagamento devono essere scritti con chiarezza, senza cancellazioni o alterazioni di sorta. In caso di errore, si provvede con annotazione in calce, qualora non risulti più conveniente annullare il titolo e riemetterlo. 2. Il tesoriere non potrà dar corso al pagamento di mandati che siano privi dell indicazione del codice meccanografico, presentino abrasioni o cancellature nell indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella in cifre. Regolamento di Contabilità 17

18 CAPO III - PARERI VISTI - CONTROLLI E SEGNALAZIONI Art Attestazione di copertura finanziaria 1. L attestazione di copertura finanziaria della spesa sugli atti di impegno di cui all art. 151, c. 4 del T.U.E.L., è resa dal Responsabile del Servizio Finanziario. 2. Il Responsabile del Servizio Finanziario effettua le attestazioni di copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa. 3. L attestazione di copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata è resa dopo che l entrata sia stata accertata. 4. Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il responsabile del Servizio Finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria. Art Espressione del parere di regolarità contabile 1. L attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza degli organi collegiali, è svolta dal Servizio Finanziario dopo che il Responsabile del Dipartimento/Servizio proponente dell atto ha sottoscritto il parere di regolarità tecnica. 2. Il parere è espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base dell attività istruttoria svolta dall unità operativa, non oltre tre giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione. 3. Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche, saranno restituite, nei termini di cui al precedente comma, al servizio di provenienza. 4. Il parere di regolarità contabile riguarda, di norma: l osservanza dei principi e delle procedure previste dall ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali; la regolarità, sotto il profilo contabile, della documentazione allegata al provvedimento; la conformità alle norme fiscali; il corretto accertamento dell entrata ed imputazione della spesa; la corretta gestione, sotto il profilo contabile, del patrimonio. 5. Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, ed inserito nell atto in corso di formazione. 6. Il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto, deve essere motivato. Art Segnalazioni obbligatorie 1. Il Responsabile del Servizio Finanziario, in qualunque periodo dell anno, ha l obbligo di segnalare, di volta in volta, fatti, atti, eventi o comportamenti dai quali possono derivare situazioni tali da recare pregiudizio agli equilibri di bilancio. 2. La segnalazione dei fatti gestionali è effettuata con apposita relazione contenente le valutazioni in ordine alla gestione delle entrate e delle spese, nonché le proposte delle misure ritenute idonee per ricondurre la gestione in equilibrio e per garantire il mantenimento del pareggio di bilancio. Regolamento di Contabilità 18

19 3. La segnalazione, con la relazione adeguatamente motivata, è trasmessa immediatamente al Sindaco, al Segretario generale, all Organo di Revisione. Art Casi di inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni 1. La coerenza delle proposte di deliberazioni del Consiglio e/o della Giunta alla Relazione Previsionale e Programmatica, è attestata dal parere di regolarità tecnica del Responsabile Dipartimento/Servizi proponente la delibera. 2. Nel caso in cui le proposte di deliberazioni risultino non coerenti con le previsioni finanziarie della relazione revisionale e programmatica, non potrà essere apposto il parere positivo di regolarità contabile. 3. Con il parere negativo di cui al comma 2), il provvedimento diventa improcedibile fintanto che non verrà effettuata la modifica dei programmi da parte del Consiglio. Regolamento di Contabilità 19

20 PARTE IV^ - LA RILEVAZIONE E LA DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE ED IL CONTROLLO CAPO I IL RENDICONTO Art Riaccertamento dei residui attivi e passivi 1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il Rendiconto comprendente: - il Conto del Bilancio; - il Conto Economico; - il Conto del Patrimonio. 2. I Responsabili di Dipartimento/Servizio devono produrre una relazione dettagliata e sottoscritta, con la quale propongono le somme da conservare a residui attivi e passivi, indicando le maggiori/minori entrate e le economie di spesa. 3. Il Servizio Finanziario opera in termini strumentali e di supporto per tutti i servizi ai fini della predisposizione della relazione, esaminando ed elaborando i dati e le informazioni ricevute ai fini del riaccertamento dei residui. 4. La Giunta Comunale approva con apposita Deliberazione le risultanze finali dei residui attivi e passivi. Art Procedura e tempi di approvazione del rendiconto 1. La proposta di Deliberazione Consiliare di approvazione del Rendiconto, unitamente allo schema del Rendiconto e agli altri allegati previsti dalla Legge, sono approvati dalla Giunta Comunale e consegnati all Organo di Revisione che ha a disposizione 10 giorni per redigere la propria relazione ai sensi dell art. 239, 1 comma, lettera d) del T.U.E.L. 2. La proposta di Deliberazione Consiliare di approvazione del Rendiconto, unitamente allo schema del Rendiconto, alla Relazione della Giunta Comunale, alla relazione dell Organo di Revisione ed agli altri allegati previsti dalla legge, è messa a disposizione dei Consiglieri Comunali 20 giorni prima della data fissata per l approvazione del Rendiconto. Art Contabilità economica 1. Il Servizio Finanziario applica la contabilità economica nelle modalità indicate dal comma 9 dell art. 229 del T.U.E.L. utilizzando il prospetto di conciliazione o, in alternativa, applica la contabilità generale ed analitica, a partita doppia. Regolamento di Contabilità 20

21 CAPO II - CONTROLLO DI GESTIONE Art Struttura operativa del controllo di gestione 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l imparzialità ed il buon andamento dell amministrazione, l Ente provvede al controllo di gestione. 2. Non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 197 e 198 del T.U.E.L., ai sensi di quanto dispone l'art c. 4 - del medesimo T.U.E.L. 3. L Ufficio preposto alla programmazione e controllo dipende direttamente dal Segretario Generale o Direttore Generale ed ha il compito di supportare sia i singoli Dipartimenti, che l'amministrazione nel suo complesso, nel conseguimento degli obiettivi fissati, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. 4. Per fornire i necessari strumenti di conoscenza e competenza, è fatta salva la possibilità di disporre la stipula di apposite convenzioni con consulenti esterni esperti in tecniche di monitoraggio, valutazione e controllo. Art Modalità applicative 1. Il controllo di gestione si attua con le seguenti modalità: a) ha per oggetto l intera attività amministrativa e gestionale del Comune; b) partecipa alla definizione dei programmi e degli obiettivi in sede di redazione del Bilancio preventivo e del P.E.G.; c) effettua, a chiusura dell'esercizio finanziario, l'analisi degli eventuali scostamenti verificatisi tra obiettivi e risultati, trasmettendo ai Responsabili di Dipartimento/Servizio ed al Sindaco i relativi dati per i conseguenti adempimenti di competenza; d) i Responsabili di Dipartimento/ Servizio forniscono ogni quadrimestre una breve relazione sui servizi di cui sono responsabili in riferimento agli obiettivi indicati nel P.E.G. e nella Relazione Previsionale e Programmatica, al fine di effettuare valutazioni di efficacia dell azione amministrativa in rapporto ai risultati raggiunti ed ai costi sostenuti Regolamento di Contabilità 21

22 PARTE V^ IL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E IL PATRIMONIO CAPO I IL SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO Art Servizio Provveditorato - Economato 1. Il Servizio di Provveditorato - Economato è strutturato dal punto di vista organizzativo secondo quanto stabilito dal Regolamento di Organizzazione. 2. Le funzioni del Servizio di Provveditorato - Economato sono definite nel rispetto del T.U.E.L. e con apposito separato Regolamento. 3. Per l esercizio delle proprie funzioni l Economo è dotato all inizio dell anno di un fondo dell ammontare pari allo stanziamento previsto al Titolo IV Spese per servizio di Economato del relativo bilancio, importo del presumibile fabbisogno di un trimestre. Il fondo è reintegrabile durante l esercizio a seguito di apposita rendicontazione da approvarsi con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario 4. Le disponibilità sul fondo economale al 31 dicembre sono versate in Tesoreria per la chiusura del conto della gestione dell esercizio. Regolamento di Contabilità 22

23 CAPO II PATRIMONIO E INVENTARIO Art. 39 I beni comunali 1. Il Comune ha un proprio demanio e un proprio patrimonio che deve essere gestito in conformità alla legge, allo Statuto e alle disposizioni del presente Regolamento. 2. I beni demaniali si suddividono in beni immobili di uso pubblico per natura ed in beni immobili di uso pubblico per destinazione. 3. Il patrimonio si suddivide in "disponibile" ed "indisponibile". 4. Il demanio ed il patrimonio del Comune sono affidati: a) il demanio ed patrimonio immobiliare: al Dipartimento Gestione del Territorio; b) il patrimonio mobiliare: agli agenti di cui al successivo art. 44. Art Gestione dei beni 1. I beni patrimoniali disponibili, non usati per compiti d istituto, devono, di regola, essere dati in affitto. I beni demaniali possono essere concessi in uso a prezzi correnti di mercato. 2. Non è, di norma, consentita la concessione di beni comunali in comodato od in uso gratuito od a prezzi inferiori a quelli di mercato se non per fini sociali o per pubblico interesse che devono risultare dal provvedimento di concessione. Gli immobili del comune possono essere dati in uso gratuito ai comitati di quartiere formalmente costituiti, agli enti ed associazioni senza fini di lucro iscritti nell apposito registro. 3. Un elenco dei beni concessi in comodato, in affitto o comunque in uso, con l'indicazione del concessionario e relativo corrispettivo (anche se dati in uso gratuito) è allegato al Rendiconto della gestione. Art. 41 Inventari e uffici competenti 1. Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale dell Ente si procede ogni anno alla determinazione dell inventario dei beni mobili, dei beni immobili, dei beni immateriali e finanziari inventariabili, dei crediti e debiti di pertinenza dell Ente, nonché delle rimanenze, dei ratei e dei risconti. 2. I beni mobili e immobili di cui al comma precedente sono iscritti nel registro degli inventari tenuto in forma analitica dall U.O. Economale. 3. Ai fini della redazione dell inventario, il servizio menzionato procede, almeno una volta all anno, in occasione della redazione del Rendiconto della gestione, alla determinazione del valore da assegnare ai beni di cui al comma 1 sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 229 e 230 del T.U.E.L. 4. Ai fini della redazione del rendiconto della gestione il Servizio Economato invia al Servizio Finanziario le risultanze relative alla valutazione dei beni iscritti nell inventario. 5. Sono da considerarsi beni mobili inventariabili i beni di non facile consumo quali mobili e arredamenti, macchine d ufficio, computers, attrezzature, automezzi. Questi beni sono raggruppati nelle voci Immobilizzazioni materiali del Conto del Patrimonio. 6. Ai fini di una corretta determinazione dei beni mobili da non inventariare sono da considerarsi di facile consumo quei beni la cui immissione in uso equivalga a consumo e/o il cui utilizzo si estingua presuntivamente in un anno (riviste, manuali, oggetti fragili, biancheria, vestiario ed equipaggiamento del personale, ecc.). Regolamento di Contabilità 23

24 7. Non sono altresì inventariabili, in ragione del modico valore, i beni il cui valore unitario sia inferiore a 150, ad eccezione delle universalità di beni come ad esempio gli arredi mobiliari. A discrezione del Servizio Economato è possibile procedere alla numerazione inventariale di detti beni pur senza la relativa valorizzazione nel patrimonio dell ente. 8. Ai fini della corretta determinazione del valore dei beni mobili e immobili inventariabili, si iscrivono a maggior valore le opere di manutenzione straordinaria. Art. 42 Inventario dei beni MOBILI e aggiornamento 1. Nell inventario generale sono indicati i Responsabili di Dipartimenti/Servizi ai quali i beni sono destinati, nonché i soggetti consegnatari di cui al successivo art Il consegnatario dei beni, al fine di consentirne l inventariazione, è tenuto a comunicare al Servizio Economato l esatta ubicazione dei beni che vengono acquistati dall Ente, mediante apposita dichiarazione sottoscritta e allegata alla fattura di acquisto. 3. Il consegnatario comunica preventivamente la nuova ubicazione dei beni o la loro dismissione al Servizio Economato. Art. 43 Inventario dei beni IMMOBILI e aggiornamento 1. Le iscrizioni nell inventario generale avvengono: a) per i beni acquistati, alla consegna del bene; b) per le opere realizzate, al collaudo o comunque alla presa in consegna da parte del Responsabile del Dipartimento/Servizio competente; c) per le opere in corso di realizzazione, almeno a chiusura dell esercizio in base agli stati di avanzamento delle opere. 2. Nell inventario generale sono riportati, oltre agli estremi che identificano il bene, il valore originariamente assegnato allo stesso, il valore ammortizzato, il valore residuo, nonché il valore percentuale di ammortamento. Nell inventario sono inoltre indicati i riferimenti al Dipartimento/Servizio al cui funzionamento il bene è destinato. 3. Allo scopo di consentire il continuo aggiornamento dell inventario degli immobili, il Servizio Economato verifica e trattiene copia di tutti gli atti relativi a spese che modificano il valore del patrimonio. Art Consegnatari dei beni 1. I beni immobili e mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna e gestione con apposito verbale ad agenti responsabili. 2. L individuazione dei consegnatari dei beni immobili e mobili avviene secondo le norme della legge e del presente Regolamento in ordine ai Responsabili di Dipartimento/Servizio in attinenza al rispettivo P.E.G. I Responsabili di Dipartimento/Servizio potranno nominare dei sub agenti individuati nei servizi di loro competenza e nei servizi di supporto. 3. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato dal Servizio Economato e l'altro dall'agente responsabile dei beni ricevuti in consegna, sino a quando non ne ottenga formale discarico. 4. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta dal Servizio Economato mediante determinazione, su proposta del Responsabile Dipartimento/Servizio interessato. Regolamento di Contabilità 24

25 5. Il Servizio Economato sulla scorta degli atti e documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali. 6. I consegnatari degli automezzi sono tenuti a controllarne l'uso avendo cura di accertare che: a) il bene mobile sia efficiente e sicuro; b) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi d istituto; c) il rifornimento dei carburanti e i percorsi effettuati vengano annotati in appositi documenti e trasmessi mensilmente per i conseguenti provvedimenti di liquidazione. 7. Gli oggetti di valore, i titoli di credito e simili debbono essere dati in consegna al tesoriere. Art. 45 Ammortamento dei beni 1. Gli ammortamenti dei beni, da comprendere nel Conto Economico quali quote di esercizio, sono determinati applicando i coefficienti previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali. 2. I beni iscritti in inventario, già ammortizzati nel Conto Economico secondo quanto previsto dalle norme dell ordinamento, rimarranno registrati nel suddetto inventario fino al loro scarico, con valore di zero. 3. Non sono soggetti ad ammortamento per le finalità di cui al primo comma i beni mobili non registrati di valore unitario inferiore a =. Ai fini dell inserimento dei valori nel Conto Economico e nel Conto del Patrimonio, i beni di cui al presente comma si considerano interamente ammortizzati nell esercizio successivo a quello della loro acquisizione. Regolamento di Contabilità 25

26 PARTE VI^ - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Art Nomina dei Revisori dei Conti 1. La scelta dei membri dell Organo di Revisione avviene tra le categorie di soggetti indicate dalla legge, in seguito a candidature presentate dagli stessi interessati corredate da analitici curriculum vitae nonché i titoli e le pubblicazioni relative alle materie professionali. 2. Le domande degli aspiranti saranno presentate a seguito di avviso da rendersi pubblico con mezzi idonei almeno 60 giorni prima della data di scadenza del Collegio in carica. 3. La competente U.O. Finanziaria provvede all istruttoria delle domande presentate e all inoltro al Sindaco per la valutazione. 4. Il Sindaco informa il Consiglio sulle candidature presentate ai fini della conseguente elezione. 5. La nomina deve essere accettata per iscritto prima della seduta dell insediamento, pena di decadenza, dichiarando contestualmente l inesistenza della cause di incompatibilità. Art. 47 Cause di cessazione della carica 1. Oltre alle altre cause previste dalla legge e dallo Statuto comunale, il Revisore che senza giustificato motivo non partecipa, durante un esercizio, a tre sedute continuative del Collegio cessa automaticamente dalla carica. 2. La cessazione dell incarico è dichiarata dal Consiglio Comunale in sede di sostituzione del componente cessato. Art Funzionamento dell Organo di Revisione 1. Il Collegio dei Revisori si riunisce di regola ogni mese ed ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio Comunale e dal Sindaco. Esso è invitato a tutte le sedute del Consiglio Comunale e può partecipare, se invitato, alle sedute della Giunta Comunale. 2. Il Comune provvede a dotare il Collegio dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti. In particolare il Collegio ha diritto di avvalersi della sede e delle attrezzature assegnate, di richiedere collaborazione al Responsabile del Servizio Finanziario nei tempi e con le modalità stabilite congiuntamente. 3. Il presidente del Collegio ne convoca e presiede le sedute; la convocazione può, inoltre, essere sollecitata su iniziativa di uno dei Revisori. 4. Il Presidente del Collegio è tenuto a rendere note al Sindaco la data e gli oggetti dell ordine del giorno delle riunioni del Collegio. 5. I membri devono giustificare preventivamente al Presidente le eventuali assenze dalle sedute già convocate. 6. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito anche nel caso siano presenti solo due componenti. 7. Le deliberazioni del Collegio, se integralmente costituito, devono essere prese a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale quello del Presidente. Il Revisore dissenziente deve fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 8. Il singolo componente può compiere verifiche su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti e riferire al Collegio. Regolamento di Contabilità 26

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