Roma. a) la trasformazione in autonoma fattispecie di reato della circostanza attenuante del
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- Agostina Rinaldi
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1 LETTERA CIRCOLARE Roma GDAP PU-GDAP /03/ Visto e p.c. Ai Sigg. Provveditori Regionali Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza Pntna Q3- mento Oggetto: Legge 21 febbraio 2014, n. 10 recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.» Lo scorso 20 febbraio, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge di conversione del d.l. 146/2013, che introduce alcune importanti misure finalizzate a fronteggiare il sovraffollamento carcerario ed incentivare le misure alternative alla detersione, anche al fine di attenuare le condizioni di criticità censurate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (ed. sentenza Torreggiai). Le novità introdotte dalla legge sono molteplici ed incidono in modo significativo sull'attività degli istituti e servizi di questa Amministrazione; in particolare appare utile segnalare quelle relative all'esecuzione penale esterna: a) la trasformazione in autonoma fattispecie di reato della circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti (ed. attenuante di lieve entità) (art. 2, comma 1, leti a); b) l'abrogazione del divieto di disporre per più di due volte l'affidamento terapeutico al servizio sociale (art. 2, comma 1, lett. b); e) l'innalzamento da tre a quattro anni del limite di pena, anche residua, per l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con più ampi poteri del Magistrato di sorveglianza per la sua applicazione (art. 3, comma 1, lett. e). La misura alternativa verrà concessa qualora sia accertato che il condannato abbia l
2 serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare, ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2 dell'ari. 47 dell'ordinamento Penitenziario. Non cambiano quindi le modalità di intervento dell'uepe, che continuerà a svolgere le inchieste previste dall'ari. 72, comma 2, lett. a) della legge 26 luglio 1975, n. 354, applicando il protocollo operativo adottato con la lettera circolare n del 5 dicembre 2005, che si conferma con la presente; d) l'attribuzione al direttore dell'uepe della competenza ad autorizzare, in casi di "urgenza", "temporanee deroghe" alle prescrizioni all'affidato in prova al servizio sociale (ari.3, comma 1, lettera e); e) l'introduzione della liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75 giorni per semestre e per il periodo dal 1 gennaio 2010 al 24 dicembre 2015, la detrazione di pena già prevista per la liberazione anticipata ordinaria in favore del condannato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione (ari. 4); f) l'applicazione a regime - e non più in via transitoria - della disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parie residua di maggior pena (ari. 5); g) l'estensione dell'ambito applicativo dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dal testo unico immigrazione (ari. 6); Con la presente disposizione si intende richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla portata della novella introdotta con l'ari.3, comma 1, lettera e della legge, per gli effetti di rilievo che potrà avere sull'esecuzione del programma di trattamento e lo snellimento del procedimento relativo al "governo" dell'affidamento in prova; nel contempo si ritiene di fornire direttive sull'applicazione della norma citata. Come è noto, da tempo, in diverse realtà territoriali è stata sperimentata una "buona prassi" sulla base della quale la Magistratura di sorveglianza ha previsto, nelle ordinanze di concessione della misura in argomento, la possibilità che alcune autorizzazioni di carattere non permanente siano concesse dal direttore dell'uepe. La norma approvata con la novella indicata supera il meccanismo della delega sopra descritto ed attribuisce direttamente la competenza a concedere la deroga, sempre che ricorrano le condizioni di temporaneità ed urgenza, ai direttore dell'uepe che, pertanto, agisce in quanto titolare diretto della decisione. In tal modo il legislatore ha voluto introdurre un elemento permanente di semplificazione del procedimento, di miglioramento della tempistica nella gestione delle sopravvenienti necessità quotidiane dell'affidato e di efficacia dell'intervento trattamentale che, in determinate circostanze e senza una decisione tempestiva, può risultare vanificata (si pensi a specifiche esigenze di lavoro, giustizia, salute, a cambi di
3 domicilio, ad uscite dalle comunità terapeutiche per attività riabilitative, ad urgenze familiari, età). Tuttavia, ai fini della concessione della deroga, occorre definire il limite temporale oltre il quale non ricorrano più i requisiti della temporaneità e dell'urgenza, indicati dalla legge come condizione necessaria per accogliere la richiesta. A questo riguardo si ritiene che tale limite possa essere individuato nella durata minima del procedimento, necessaria per consentire al magistrato di sorveglianza di valutare la richiesta ed adottare la conseguente decisione; durata che, considerati i tempi richiesti per completare l'iter procedimentale (presentazione domanda all'uepe -> accertamento sussistenza requisiti -> stesura relazione > trasmissione -> ricezione ufficio di sorveglianza -> istruttoria - valutazione -* decisione -> trasmissione - ricezione UEPE -> consegna all'interessato), può ragionevolmente essere ipotizzata in sette giorni, tenuto anche conto dell'interposizione di giornate festive o non lavorative. Pertanto, anche al fine di armonizzare le prassi su tutto il territorio nazionale, si ritiene utile, individuare la durata sopra definita come limite temporale di riferimento oltre il quale la richiesta debba comunque essere inviata al magistrato di sorveglianza; naturalmente appare altrettanto opportuno che, laddove i Signori Presidenti dei Tribunali di sorveglianza ne ravvisino la necessità, il criterio sopra indicato possa essere rimodulato ai tavoli di confronto attivati a livello regionale con i Provveditorati per adeguarlo alle specificità territoriali. Disposizioni operative Tanto premesso, si espongono le seguenti indicazioni procedimentali. Qualora venga presentata richiesta di deroga temporanea alle prescrizioni dell'affidamento in prova, il direttore dell'uepe, o il funzionario da questi delegato, valuterà preliminarmente la fondatezza dell'esigenza manifestata e la sussistenza del carattere di urgenza, così come definita nel paragrafo precedente o al tavolo di confronto regionale, avendo cura di verificare che l'urgenza non sia conseguenza di ritardo immotivato o trascuratezza nella presentazione dell'istanza da parte del reo; a tal fine è necessario che la valutazione sia compiuta sulla base delle informazioni acquisite e delle verifiche effettuate dal funzionario di servizio sociale incaricato del procedimento. In caso di valutazione positiva, si procederà nel più breve tempo possibile al rilascio dell'autorizzazione alla deroga, che verrà immediatamente comunicata al magistrato di sorveglianza, inserita nel sistema SDÌ e trasmessa via mail al competente organo territoriale di pubblica sicurezza; della stessa si riferirà nella relazione periodica di cui al comma 10 dell'ari. 47 della legge 354/75. L'affidato è tenuto a portare con sé, unitamente all'ordinanza ed al verbale di avvio della misura, l'autorizzazione concessa ed ad esibirla alle FF.OO. nel caso che venga sottoposto a controllo.
4 Qualora la richiesta di deroga non venga considerata meritevole di accoglimento, ne sarà data comunicazione all'interessato, archiviando di conseguenza il procedimento ed informando il magistrato di sorveglianza nella relazione di cui al citato comma 10. Al fine di uniformare la modulistica e facilitare i relativi adempimenti, è stato predisposto l'allegato modello di istanza di deroga alle prescrizioni, che sarà presentato dall'affìdato e che riporterà in calce le decisioni adottate dall'ufficio locale. I Signori Provveditori vorranno svolgere l'azione di indirizzo e coordinamento che assicuri nel distretto di competenza l'uniformità delle prassi applicative della nuova competenza attribuita alle direzioni dalla norma in argomento. Inoltre avranno cura di verificare, ai tavoli tecnici di confronto congiunto istituiti a livello decentrato, la possibilità di applicazione di quanto proposto dalla Commissione mista per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza ed inserito nella delibera del CSM prot. P15229 del 29/7/2013. In tale delibera, al punto D, si suggerisce di estendere l'esperienza, attivata da tempo presso alcune realtà locali, di formulare "... prescrizioni che prevedono un'autorizzazione delegata al direttore dell'uepe in casi semplici e predeterminati, da fissare a cura della magistratura di sorveglianza, previa intesa con gli UEPE territoriali." In tal modo sarebbero maggiormente ampliati i margini della semplificazione procedimentale, rinforzando il processo avviato dal legislatore con la norma approvata, alleggerendo ulteriormente il peso degli adempimenti amministrativi che ricadono sulle segreterie degli Uffici di sorveglianza e degli Uffici locali ma, soprattutto, valorizzando con risposte più tempestive la finalità trattamentale della misura. Nel ringraziare per la collaborazione, si chiede di voler comunicare i risultati delle intese raggiunte ai tavoli tecnici territoriali. Direttore Emilio di
5 RICHIESTA DI DEROGA TEMPORANEA ALLE PRESCRIZIONI DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE Al Direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna di Il sottoscritto, nato a il, residente, attualmente affidato in prova al servizio sociale, in esecuzione dell'ordinanza n del emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Chiede di essere autorizzato a: per i seguenti motivi: Firmato II direttore, lette le informazioni agli atti, considerati sussistenti i requisiti di temporaneità e urgenza della richiesta. autorizza non autorizza (ai sensi dell'ari. 47, comma 8, legge n. 354/75). Il direttore // presente provvedimento sia inserito nello SDÌ ed inviato per posta elettronica al competente organo territoriale di pubblica sicurezza. L'affidato è obbligato a portare con se ia presente autorizzazione ed esibiria alle Forze dell'ordine, se richiesto.
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