1) In particolare, per quanto inerisce i costi di un procedimento giudiziario
|
|
- Costanza Toscano
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Francia, Germania, Belgio, Spagna e Svezia sono questi i Paesi che sono stati presi in esame per confrontarne la disciplina adottata in materia di patrocinio a spese dello Stato. In particolare, sono stati approfonditi cinque aspetti ovvero 1) i costi di un procedimento giudiziario, 2) la qualificazione del patrocinio a spese dello Stato, 3) i requisiti necessari per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato e 4) l individuazione delle controversie cui applicare detto patrocinio, 5) l esistenza di procedure c.d. di emergenza. In via generale, ogni Paese adotta delle discipline differenti sia in ordine alla natura e all'estensione del patrocinio che può essere ottenuto, sia in ordine alle condizioni che si devono soddisfare per potervi accedere. Laddove alcune condizioni vengano rispettate, ogni Paese garantisce sia l esonero o la presa a carico, totale o parziale, delle spese giudiziarie sia l'assistenza, gratuita o a fronte di una minima remunerazione, di un avvocato che consiglierà il soggetto nella fase precontenziosa e, se necessario, lo rappresenterà in giudizio. Ovviamente tutte le discipline hanno il medesimo scopo ovvero quello di garantire a tutti un accesso effettivo alla giustizia. Accesso che deve essere correlato all effettività del diritto di difesa, che trova, un suo importante riconoscimento nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali (sottoscritta a Roma nel 1950), laddove riconosce a ciascun accusato che non ha i mezzi per remunerare il proprio difensore "di essere gratuitamente assistito da un difensore d ufficio", nonché nel Patto Internazionale sui diritti civili e politici di New York del 1960, ratificato dall Italia con legge 881/1977, che riconosce ad ogni persona accusata di un reato, il diritto "ad avere l assistenza di un difensore di sua fiducia; se essa è priva del difensore, ad essere informata sul diritto di averlo, e ogni volta che l interesse della giustizia lo esiga a vedersi attribuito di ufficio un difensore senza oneri, se esso non ha i mezzi per pagarlo" nonché in tutta la successiva normativa comunitaria sviluppatasi in conseguenza dell aumento delle situazioni di coinvolgimento dei cittadini che risiedono in Paesi diversi, da cui deriva la possibilità dell instaurarsi di controversie giudiziarie tra gli stessi, con un particolare riferimento alla direttiva 2002/8/CE (ora 2003/8/CE) del Consiglio d Europa intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato, nel punto in cui riconosce espressamente il diritto a ricevere una consulenza nella fase precontenziosa (art. 3) prima di intentare un azione legale. 1) In particolare, per quanto inerisce i costi di un procedimento giudiziario da un confronto tra i sistemi della Svezia, Spagna, Belgio, Francia e Germania è emerso che: in Svezia i procedimenti giudiziari sono gratuiti ad eccezione delle spese di costituzione del dossier che sono pari a circa 50, che sono sostenute dallo Stato laddove i soggetti posseggano i requisiti per essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; anche in Spagna, il servizio pubblico dell Amministrazione della giustizia è gratuito. Non è richiesto il pagamento di tasse o tributi per usufruire di tale servizio. Tuttavia, una controversia produce generalmente determinate spese, riferite soprattutto all onorario dell avvocato (ovvero il laureato in diritto che esercita professionalmente la difesa della parte in ogni tipo di procedimento o la consulenza e assistenza giuridica) e del procuratore legale (ovvero colui il quale assume la rappresentanza tenica della parte in giudizio) ai costi di pubblicazione degli avvisi nei giornali ufficiali; 1
2 alle cauzioni necessarie per l inoltro di determinati ricorsi; alle vacazioni versate agli esperti o periti. In generale, sono spese che devono essere anticipate dalla parte interessata. Al termine e all esito del procedimento, è il tribunale che deve stabilire quale parte debba sostenere tali spese; la decisione in tali termini è denominata condanna al risarcimento delle spese ed è pronunciata a carico della parte soccombente; in Belgio, i costi di un procedimento giudiziario sono molteplici: ad es. l'imposta di bollo, i diritti di cancelleria e d'iscrizione della causa a ruolo, le spese e i diritti relativi al compimento degli atti processuali; in Francia, (dove il sistema in vigore prima della riforma del 2004 era stato oggetto di forti critiche in quanto la professione dell avvocato era considerata eccessivamente dedita alle attività della difesa piuttosto che a quelle di consulenza e quindi caratterizzato da una sproporzionata rilevanza attribuita alle materie giudiziarie nel corso della formazione) i costi di un procedimento giudiziario si differenziano, in quanto dipendono dalla natura e dalla complessità della causa, nonché in funzione della procedura e della giurisdizione competente. Esistono tre categorie di spesa: 1) gli onorari dell'avvocato, stabiliti non in base a tariffe, bensì convenzionalmente tra l'avvocato ed il suo cliente, e di solito sono a carico di quest'ultimo, tranne quando il cliente beneficia dell'assistenza in giudizio; 2) i costi del procedimento, tassativamente previsti nel nuovo codice di procedura civile, quali ad es. gli emolumenti per la rappresentanza degli avvocati ed, eventualmente, dei procuratori legali (Corte d'appello) (gli emolumenti sono distinti dagli onorari); le spese di procedura spettanti agli ufficiali giudiziari; le spese relative alle perizie giudiziarie e alle indagini; le eventuali indennità ai testimoni, calcolate in base ad un tariffario; i diritti spettanti all'avvocato per la difesa; gli esborsi: sono le spese corrispondenti ai costi, calcolati in base a tariffe, anticipate dagli operatori della giustizia per le necessità del procedimento. I costi sono a carico della parte soccombente, ma è potere del giudice, con decisione motivata, ordinare che la controparte si assuma il pagamento totale o parziale di tali costi; laddove ciò avvenga si avrà una condivisione dei costi; 3) le altre spese, sostenute in occasione del processo dalle parti in giudizio sono generalmente a carico delle stesse, a meno che il giudice non valuti diversamente in quanto il giudice può esercitare tale facoltà nei procedimenti sia penali che civili, decidendo secondo equità e tenendo conto della capacità finanziaria della parte condannata. Egli può anche decidere, d'ufficio, che nessuno sia condannato al pagamento delle spese. Elemento interessante è che, in materia penale, le spese processuali sono a carico dello Stato. La persona condannata è tenuta a versare un diritto fisso di procedura il cui importo dipende dalla gravità dell'illecito commesso. - in Germania, avviare ed esperire un procedimento giudiziario comporta delle spese di giustizia. Tra le spese processuali sono compresi non soltanto i diritti ed i costi materiali sostenuti dal tribunale, ma anche le spese che una parte non abbiente deve sostenere per adempiere ad un atto ordinato dal tribunale o che sono necessarie ai fini di un'adeguata azione in giudizio o di un'adeguata difesa. La parte che possiede risorse finanziarie sufficienti è tenuta in genere a sostenere tali spese. Al termine del procedimento giudiziario, in caso di vittoria, esse sono generalmente rimborsate dalla controparte soccombente. La consulenza e la rappresentanza da parte di un avvocato dà luogo al diritto di quest'ultimo di essere remunerato per la sua attività, ed il suo onorario dipende in larga misura dal valore della controversia. 2
3 2) la qualificazione del patrocinio a spese dello Stato appare prevista in forma molto analitica e circostanziata, nella maggior parte degli Stati oggetto di raffronto. Infatti: - in Belgio, il c.d. Codice giudiziario, disciplina due sistemi di patrocinio a spese dello Stato, validi sia nel campo penale che in quello civile; ovvero, da un lato, l assistenza legale di base e avanzata, dall altro, l assistenza giudiziaria. In particolare, l assistenza legale di base, di cui possono fruire sia le persone fisiche che quelle giuridiche, consiste nell'assistenza legale accordata in forma di informazioni pratiche, di consulenza legale, di un primo parere giuridico o di un rinvio verso un'istanza o un'organizzazione specializzate. L assistenza legale avanzata, è quella forma di assistenza legale fornita ad una persona fisica sotto forma di un parere giuridico analitico o di assistenza giuridica specifica, nell'ambito o meno di un procedimento, e l'assistenza in giudizio, compresa la rappresentanza da parte di un difensore. L assistenza giudiziaria, invece, consiste nell'esenzione totale o parziale dal pagamento delle imposte di bollo, delle spese di cancelleria nonché da tutti quegli altri costi correlati ad un procedimento, di cui può beneficiare una persona, che sia parte in un giudizio, che non dispone del reddito sufficiente per sostenere le spese di un procedimento giudiziario o extragiudiziario. - in Francia, il regime dell assistenza giudiziaria previsto da una legge del 1972 è stato sostituito dall'istituto del patrocinio a spese dello Stato, introdotto dalla legge n del 10 luglio 1991 integrata dal decreto n del 19 dicembre Tale legge prevede: a) l'assistenza in giudizio ovvero l'assistenza finanziaria accordata per un procedimento giudiziario e in materia di transazioni e consente di beneficiare gratuitamente dell'assistenza dell'avvocato o di un altro ausiliare di giustizia (ufficiale giudiziario, procuratore legale, notaio, esperto, ecc. ) e di essere esonerati dalle spese di giustizia; b) l'assistenza con intervento dell'avvocato nei procedimenti di carattere penale che possono sostituire l'azione giudiziaria penale (composizione o mediazione in materia penale), per assicurare l'intervento dell'avvocato durante i provvedimenti di fermo di polizia ed in ambito penitenziario davanti alla commissione di disciplina; c) l'accesso al diritto (informazione, orientamento, consulenza giuridica gratuita). - in Spagna, l assistenza giudiziaria definita assistenza giuridica gratuita rappresenta un diritto per quei cittadini che possono dimostrare di non possedere sufficienti risorse finanziarie per fare fronte ad un procedimento giudiziario. Chi beneficia del diritto non dovrà sostenere ad es. i costi relativi alla consulenza giuridica preliminare; agli onorari dell avvocato e del procuratore legale; ai costi di pubblicazione degli avvisi nei giornali ufficiali. In recepimento della direttiva 2002/8/CE, con la legge n 16 del 2005, la Spagna ha aggiunto a tali servizi gratuiti, altri, validi esclusivamente nel caso di controversie transfrontaliere quali ad es. i servizi di interpretazione; la traduzione dei documenti; le spese di viaggio se si rende necessaria la comparizione personale dell interessato; la difesa di un avvocato e rappresentanza legale di un procuratore legale laddove il Tribunale la ritenga necessaria per garantire l uguaglianza tra le parti. - in Germania, esiste una distinzione tra l'assistenza legale in senso lato e l'esenzione dalle spese processuali. L'assistenza legale per la consulenza e la rappresentanza non inerenti un procedimento giudiziario è fornita alle persone non abbienti ai sensi della 3
4 legge relativa al patrocinio gratuito per consulenze e rappresentanza dei cittadini con basso reddito. Per lo svolgimento del procedimento giudiziario, le persone non abbienti beneficiano dell'esenzione dalle spese processuali in forza delle specifiche disposizioni di legge. - in Svezia, anche in materia penale, si distinguono due tipi di patrocinio a spese dello Stato: 1) la consulenza legale; 2) il patrocinio a spese dello stato in senso stretto. Entrambi disciplinati da una legge del ) sotto il profilo dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio a spese dello Stato si è potuto constatare a seconda di come venga individuato il patrocinio, ovvero sulla base delle distinzioni descritte al precedente punto, si differenziano i requisiti richiesti, in specifico infatti: - in Svezia, laddove si faccia riferimento alla Consulenza legale, sia le persone fisiche che le persone giuridiche possono ottenere una consulenza legale in qualsiasi settore del diritto e può essere fornita da un avvocato o da un legale presso uno studio di avvocati. È previsto un tempo massimo di due ore di consulenza legale che può essere prestata anche in più sedute. Gli onorari per una consulenza legale ammontano attualmente 120 euro circa l ora. Se colui che richiede la consulenza non possiede un reddito sufficiente, tale importo può essere ridotto della metà e il saldo è versato all'avvocato dallo Stato. Se il richiedente è un minore, in genere non versa alcun onorario. Laddove, invece, si faccia riferimento al Patrocinio a spese dello Stato, che può essere concesso nella maggior parte della materie giuridiche, questo può essere goduto solo dalle persone fisiche. In alcuni casi, il patrocinio a spese dello Stato può anche applicarsi alla successione di persone decedute. I cittadini di tutti gli Stati membri dell'unione europea godono del diritto al patrocinio a spese dello Stato, alla stregua dei cittadini svedesi. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nella maggior parte delle materie giuridiche. Sono necessario alcuni requisiti per poter godere di tale patrocinio: la consulenza deve essere durata almeno un'ora; il reddito del soggetto richiedente non deve superare una soglia finanziaria fissata attualmente ad 2.375,00 euro circa; la necessità del patrocinio a spese dello Stato deve andare oltre alla semplice consulenza e non può essere soddisfatta da alcun altro mezzo; particolare elemento è che se è stata stipulata - o avrebbe dovuto esserlo - un'assicurazione per la tutela giuridica, vi si deve fare ricorso in via prioritaria; il fondamento dell'intervento dello Stato è valutato in funzione della natura e dell'importanza del caso, nonché del valore e delle circostanze della controversia. - in Belgio, può essere ammessa all'assistenza legale di base qualsiasi parte in un giudizio, sia essa una persona fisica o giuridica. Per i non abbienti tale assistenza è gratuita. Gli altri versano un contributo forfettario pari a 12,39 euro. Viene concessa l'assistenza legale avanzata a qualsiasi persona fisica non abbiente e che sia parte in un giudizio in Belgio. Per quanto concerne, l'assistenza giudiziaria, invece, questa può essere concessa a determinate categorie di soggetti, quali ad es. i cittadini belgi o i cittadini comunitari, quando la pretesa degli stessi appaia fondata e i medesimi possono comprovare l'insufficienza dei loro redditi. Vi sono alcune condizioni per poter usufruire del beneficio della gratuità totale nei tre casi: insufficienza comprovata del reddito (ad es. una persona singola deve dimostrare di avere un reddito mensile netto inferiore al 2003 a 600 circa); mentre ne beneficiano automaticamente ad es. automatismo in caso ad es. il titolare dell'importo minimo di sussistenza (minimex) o dell'assistenza sociale; la persona anziana titolare di pensione sociale; la persona che ha a carico un minore che fruisce di prestazioni familiari garantite; il minore; il richiedente asilo o il richiedente il riconoscimento dello status di sfollato. Sono anche 4
5 previste ipotesi di gratuità parziale per l assistenza legale avanzata e per l assistenza giudiziaria, laddove il reddito ad es. della persona singola sia comprovato che risulti ammontare tra l importo mensile netto previsto nell anno di riferimento maggiorato del 18%. - in Spagna, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato tutti i cittadini comunitari che possono dimostrare il loro stato di indigenza, ovvero le possibilità economiche del richiedente vengono considerate insufficienti quando l insieme delle entrate del nucleo familiare non supera il doppio della retribuzione minima interprofessionale determinata ogni anno dal governo. Nel 2005, l importo minimo era stato fissato a 513 EUR al mese. Nel caso di controversie transfrontaliere solo le persone fisiche possono godere del patrocinio e può essere ammesso anche un importo che superi il massimale se la differenza del costo della vita tra lo Stato del suo domicilio e la Spagna è tale da impedire al richiedente di far fronte alle spese giudiziarie. In materia di diritto del lavoro, può essere ammesso al patrocinio qualsiasi lavoratore subordinato, indipendentemente dalla cittadinanza e dalle risorse economiche. - in Germania, il patrocinio a spese dello Stato, come prima descritto ovvero l'assistenza legale e l esenzione dalle spese processuali, viene concesso alle persone che hanno necessità di instaurare un'azione giudiziaria ma non posseggono delle risorse patrimoniali sufficienti in base alla loro situazione personale ed economica (indigenza) e che non possono avvalersi di nessun altra possibilità di ricevere assistenza (ad es. un assicurazione che copre la tutela giuridica, la consulenza di un'associazione di inquilini o di un sindacato di categoria). Ulteriore elemento è quello che, ai fini dell'esenzione dalle spese processuali, l'azione giudiziaria o la difesa devono inoltre comportare sufficienti possibilità di successo, ovvero che il tribunale che si pronuncia sulla domanda di esenzione dalle spese processuali deve ritenere fondato o almeno giustificabile il punto di vista giuridico del richiedente alla luce dei fatti esposti e dei documenti esibiti, e deve essere convinto che la causa è effettivamente sostenibile. - in Francia, l'assistenza in giudizio è concessa dall'ufficio d'assistenza in giudizio a condizione che siano soddisfatti diversi requisiti relativi alla situazione economica, alla cittadinanza, alla residenza e alla ricevibilità della causa. Per quanto concerne la situazione economica, basti citare che il massimale dei redditi mensili è, a partire dal 1 gennaio 2004, per una persona sola, di 830 per l'assistenza in giudizio totale, e di 1244 per l'assistenza in giudizio parziale. È però previsto un correttivo, infatti, i soggetti i cui redditi superano tali soglie possono in via eccezionale essere ammessi al beneficio dell'assistenza in giudizio se la loro azione è considerata particolarmente degna di interesse a motivo dell'oggetto della controversia o del costo prevedibile del procedimento. Per quanto concerne la cittadinanza, ad es. possono beneficiare dell'assistenza in giudizio i cittadini francesi o i cittadini di uno Stato membro dell'unione europea o i cittadini di paesi terzi che risiedono abitualmente e legalmente in Francia. Per quanto concerne l ammissibilità della causa, l'assistenza in giudizio è accordata a condizione che l'azione promossa non appaia manifestamente inammissibile o priva di fondamento. Questa condizione non è applicabile al convenuto, alla persona civilmente responsabile, al testimone, all'imputato, all'accusato, al condannato. 4) ogni Stato determina a quali controversie possa trovare applicazione il patrocinio a spese dello Stato, in generale, comunque, vi è una tendenza a non 5
6 fare alcuna distinzione e ad essere concesso per qualsiasi materia giuridica. In specifico, infatti: - in Svezia, ad es. vi è un limite consistente, qualora si tratti del patrocinio a spese dello Stato e in alcuni casi, nel fatto che le controversie devono essere di valore non eccedente 2000,00 circa. - anche in Spagna, l assistenza giuridica gratuita può essere concessa per ogni forma di procedura, giudiziale o meno, il cui valore superi la somma di 900 EUR, e copre tutte le fasi del procedimento, i ricorsi ed anche l esecuzione delle decisioni giudiziarie. Nel caso in cui il valore delle cause sia inferiore, per le quali non è obbligatorio l intervento di un avvocato e di un procuratore legale, il beneficio dell accesso gratuito alla giustizia può anche essere richiesto quando la controparte ricorre a detti professionisti della giustizia o se il giudice o il tribunale lo ordina espressamente per garantire l uguaglianza tra le parti. - in Belgio, non è previsto, per quanto riguarda l assistenza legale, alcun vincolo di concessione. Mentre, per quanto riguarda l assistenza legale, questa può essere fornita ad es. gli atti procedurali relativi all'esecuzione delle decisioni e delle sentenze; le procedure applicabili ai ricorsi; le procedure di appello; la procedura di mediazione nel campo del diritto di famiglia. - In Germania, l'assistenza giudiziaria ( l'assistenza legale e l esenzione dalle spese processuali) viene concessa nei procedimenti di diritto civile, compreso il diritto del lavoro, di diritto amministrativo, di diritto costituzionale e di diritto sociale. In materia penale e per le sanzioni amministrative, è concesso soltanto il beneficio dell assistenza legale. Nei procedimenti in cui deve essere applicato il diritto di altri Stati, il soggetto che richiede il gratuito patrocinio può essere ammesso a beneficiare dell assistenza legale se i fatti presentano un collegamento con la Germania. Il patrocinio gratuito è escluso in materia fiscale. L'esenzione dalle spese processuali è concessa per ogni tipo di processo civile, per le procedure di volontaria giurisdizione, per le cause dinanzi alle giurisdizioni del lavoro e alle giurisdizioni amministrative, fiscali e sociali. Interessante notare che non sono invece ammessi a beneficiarne né l'imputato in un procedimento penale, né il debitore in una procedura fallimentare o di liquidazione giudiziaria. Infatti, nel primo caso, le disposizioni relative alla difesa d'ufficio contengono norme specifiche e restrittive, mentre per il debitore di un procedimento fallimentare è concessa una dilazione del termine di pagamento delle spese processuali. - in Francia, limitatamente all 'assistenza in giudizio, questa è concessa all'attore e al convenuto nei procedimenti di volontaria giurisdizione o in materia contenziosa davanti a qualsiasi giurisdizione. L'assistenza è prevista in forma totale o parziale ed può essere anche accordata allo scopo di definire la vicenda con una transazione prima dell'avvio del procedimento. L'assistenza in giudizio può essere anche concessa per ottenere l'esecuzione di una decisione giudiziaria o di un titolo esecutivo. 5) alcuni Stati prevedono delle procedure c.d. di emergenza nella necessità della concessione del patrocinio a spese dello Stato. 6
7 - la Francia ad es. ammette una provvisoria ammissione al patrocinio qualora il procedimento potrebbe pregiudicare le condizioni basilari di vita (in caso di esecuzione forzata consistente nel pignoramento di beni) del soggetto richiedente. In questo caso l'ammissione può essere pronunciata dal presidente dell'ufficio di assistenza in giudizio, ma anche dalla giurisdizione competente o dal suo presidente. In materia penale, una procedura permette di concedere l'ammissione al beneficio dell'assistenza in giudizio in caso di urgenza (fermo di polizia, primo interrogatorio, processo per direttissima, ad esempio). Accordata nel corso del procedimento, l'assistenza copre la totalità degli atti del procedimento. - In Belgio, parimenti, è previsto, per quanto riguarda l'assistenza legale avanzata, che il soggetto che non è assistito da un avvocato può, in caso d'urgenza, rivolgersi direttamente all'avvocato del servizio di guardia (organizzato dall'ufficio d'assistenza legale), il quale fornirà l'assistenza legale richiesta e chiederà in seguito all'ufficio di appartenenza la conferma della sua designazione. Per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria, nei casi urgenti ed in qualsiasi materia, il presidente del tribunale o della corte e, in corso di procedimento, il giudice investito della causa, possono, su richiesta, anche verbale, accordare il beneficio dell'assistenza giudiziaria per gli atti di cui si occupano (articolo 673 del Codice giudiziario. - in Spagna, il giudice o il tribunale, che valuta le circostanze o l urgenza del caso, possono ordinare la nomina provvisoria di un avvocato e di un procuratore legale con effetto immediato. Nonostante ciò, l assistenza giuridica gratuita può essere rifiutata se l interessato non dimostra l insufficienza dei suoi mezzi con procedura ordinaria. - In Germania e in Svezia non sono previste procedure specifiche di emergenza. In conclusione, ogni Paese, inoltre, tranne il Belgio, mette a disposizione, nei tribunali o presso i Consolati, dei formulari appositi per la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredati dalla documentazione richiesta, soprattutto attestante la situazione economica dell interessato, le circostanze personali e familiari, il tipo di tutela richiesta, i soggetti nei cui confronti si intende azionare la tutela, l esposizione dei fatti, o come nel caso della Svezia, se è già stata fornita una consulenza o se esiste o se avrebbe dovuto esistere un assicurazione per la tutela giuridica utilizzabile nelle circostanze descritte. La domanda va presentata, laddove si tratti di assistenza giudiziaria, di norma presso il Tribunale investito della controversia. Laddove si tratti di assistenza legale, come ad es. in Belgio, la domanda va presentata presso i centri pubblici di assistenza sociale o le organizzazioni di assistenza legale riconosciute o presso l ufficio di assistenza legale presente in ciascun Ordine. Di norma, i tempi entro i quali viene comunicato l esito della domanda sono al massimo entro 10 giorni dalla presentazione. In Belgio ad es. è previsto che, per quanto riguarda l assistenza giudiziaria, le parti vengano convocate prima della delibera sull ammissione o meno della domanda. In ordine alla scelta dell avvocato, in Spagna è il Collegio degli Avvocati che ha il compito di nominare l avvocato, in base ad una turnazione; il richiedente può indnicare un proprio avvocato, ma questi deve rinunciare a qualsiasi onorario; in Belgio, l Ordine degli Avvocati redige una volta l anno un elenco degli avvocati con la relativa specializzazione che desiderano prestare il servizio di assistenza legale; in Germania, il richiedente, anche il beneficiario dell esenzione dalle spese processuali, può liberamente scegliere un proprio avvocato, parimenti in Francia. 7
8 In prospettiva di un costante miglioramento e nella consapevolezza che la questione dell assistenza legale non si esaurisce nella necessità di concretizzare il solo diritto alla tutela giudiziale ma si deve valutare anche nei termini della tutela precedente o estranea al giudizio, sia essa consulenza sia essa assistenza in trattative stragiudiziali, appare evidente che le legislazioni di tutti gli Stati descritti abbiano posto in essere, nel corso del tempo, importanti evoluzioni, nell impegno di trovare un giusto equilibrio in un settore così delicato, in cui, allo stato attuale, è la capacità di contemperare esigenze diverse a far da protagonista. Quantomeno dall esperienza italiana, ci si auspica che da un lato che il non abbiente possa trovare completo affidamento nello Stato, nel rispetto della Carta costituzionale, e che la figura ed il ruolo dell avvocato non vengano svilite, nel ricordo dell entusiasmo che si ebbe quando furono istituiti gli uffici dell Avvocatura dei poveri. 8
In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:
CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con
DettagliOBBLIGO DELLA MEDIAZIONE
Iscritto al n. 453 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione/mediazione a norma dell'articolo 38 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Le nuove disposizioni
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE
C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni
DettagliLa Mediazione Civile e Commerciale
La Mediazione Civile e Commerciale Il D.Lgs. 28/2010 ed il D.M. 180/2010, in recepimento di una direttiva europea, hanno introdotto in Italia l'istituto della mediazione civile e commerciale. Si tratta
DettagliCOMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova
COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova Regolamento per gli incarichi agli avvocati Art. 1 Disciplina della materia e ammissibilità incarichi Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi
DettagliDISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA
Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA 1 Recupero dei crediti di sicurezza sociale I nuovi
DettagliTARIFFA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA
ALLEGATO N. 1. TARIFFA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA NORMATIVA VIGENTE TARIFFA DEGLI ONORARI, DIRITTI E INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA
DettagliCittà di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale
Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014
DettagliTRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Il sottoscritto/a prov. il cittadinanza residente in (via) n. CAP Città prov. professione
DettagliDeterminazioni e indicazioni concernenti la disciplina del rapporto di lavoro nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani
Determinazioni e indicazioni concernenti la disciplina del rapporto di lavoro nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 28-30 marzo 2011, ha
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
DettagliProf. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta
Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta Il caso Dano: il quadro giuridico (I) Assistenza sociale: bisogno come criterio essenziale di applicazione e per l erogazione delle relative prestazioni non
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità
DettagliREGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE
REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliRISOLUZIONE N. 119/E
RISOLUZIONE N. 119/E Direzione Centrale Normativa Roma, 22 novembre 2010 OGGETTO: interpello - articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IRPEF Voucher di conciliazione - DPR 22 dicembre 1986, n. 917 QUESITO
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI ART. 1 PREMESSA 1) Il Consiglio Direttivo può concedere contributi a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private ove
DettagliCONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
CONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA IL PARERE DEL NOSTRO LEGALE: UNA NUOVA NORMA INVESTE IL PROCESSO CIVILE E IL MONDO ASSICURATIVO Com è noto la Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 ha introdotto
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliComune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO
Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO ARTICOLO 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento stabilisce
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4
DettagliRisoluzione n. 343/E
Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi
DettagliPROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA denominata LIBERO CONSORZIO COMUNALE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA denominata LIBERO CONSORZIO COMUNALE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri
DettagliNovità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
DettagliUFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Il presidente DECISIONE EX-96-1 DEL PRESIDENTE DELL UFFICIO dell'11 gennaio 1996 relativa alle modalità di apertura di conti
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 418321 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 418321 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliREGOLAMENTO PER LA DIFESA D UFFICIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO. 1.Funzione della difesa d ufficio
E' la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. E' prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in
DettagliCOMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo)
COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo) REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI, AGEVOLAZIONI E PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it ISTANZA PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL PATROCINIO
DettagliISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO
DettagliCOMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE TRADIZIONALI LOCALI E DELLE RELATIVE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. DENOMINAZIONE
DettagliREGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.
REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato
DettagliPolitica di recupero. Principi e procedure. Commissione europea, DG Concorrenza, Direzione H, Unità H4 Applicazione e riforma procedurale
Politica di recupero Principi e procedure Principi di recupero Esecuzione di una decisione di recupero Ricorsi dinanzi ai giudici nazionali e UE Insolvenza Mancata esecuzione Link e formazione 2 Principali
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliProcedura per il riconoscimento della Protezione Internazionale. La fase amministrativa
Procedura per il riconoscimento della Protezione Internazionale La fase amministrativa Nella prima fase, amministrativa, le autorità competenti in materia di protezione sono la Polizia uffici di frontiera
DettagliIstituto Nazionale della Previdenza Sociale. Roma, 24 Luglio 2007. Circolare n. 107
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Roma, 24 Luglio 2007 Circolare n. 107 OGGETTO: Regolamentazione comunitaria: periodi figurativi, periodi di residenza e pensione di SOMMARIO: Premessa - parte
Dettagli1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI COMUNALI.
CITTA DI BARLETTA Medaglia d oro al Valor Militare e al Merito Civile Città della Disfida REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI
DettagliComune di Grado Provincia di Gorizia
Comune di Grado Provincia di Gorizia REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SOCIALE (TAXI SOCIALE) Adottato con deliberazione consiliare n.17 dd. 30 maggio 2008. 1 Art 1 OGGETTO DEL SERVIZIO Il servizio rientra
DettagliREGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015 1/50
REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015 1/50 REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Articolo 1 - Oggetto
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI.
Comune di Roè Volciano Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI. Approvato
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliLa mediazione civile e commerciale
D Lvo 4mar2010 n 28 presentazione La mediazione civile e commerciale Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla mediazione in materia civile e commerciale
Dettaglivista la Misura 322 del citato PSR, dal titolo Sviluppo e rinnovamento dei villaggi ;
REGIONE PIEMONTE BU19 14/05/2015 Codice A18200 D.D. 27 marzo 2015, n. 756 Reg. (CE) n. 1698/05 - PSR 2007-2013 della Regione Piemonte - Misura 322, Azione B (realizzazione di organici "programmi integrati
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale
SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione
DettagliCOMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione
DettagliSTUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI. News di approfondimento
News di approfondimento N. 7 21 marzo 12 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Mediazione civile obbligatoria per controversie derivanti da liti condominiali e circolazione di veicoli Gentile Cliente,
DettagliPER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI SULL ONORE
C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Comuni di: Rivoli Rosta Villarbasse REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI SULL ONORE Approvato dall Assemblea Consortile con deliberazione n.
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliAGENZIA INDUSTRIE DIFESA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE. Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme
DettagliI diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU
I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU Una breve premessa Le nozioni di accusa penale e materia penale (leading case: Engel ed altri c. Paesi Bassi): autonomia delle garanzie convenzionali
DettagliPROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO. Disciplina della corresponsione dei compensi professionali
Allegato alla deliberazione della G.P. N. 102 del 19 GIUGNO 2008 PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO Disciplina della corresponsione dei compensi professionali spettanti agli avvocati interni ai sensi dell'art.
DettagliLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020. Riccardo Banfi Milano - 10 settembre 2014
LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020 Riccardo Banfi Milano - 10 settembre 2014 Programma Definizioni Ammissibilità della spesa Opzioni di semplificazione dei costi Sistemi di controllo Definizioni (1)
DettagliRiferimenti normativi
CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi
DettagliCOMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO
COMUNE DI B E R N A L D A Provincia di Matera REGOLAMENTO comunale per la disciplina del procedimento di autotutela nei rapporti tributari dell Ente Allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 27-3-99
Dettagli1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.
Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2014 666/2014/R/EEL ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GARANZIE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI IMPORTI A CONGUAGLIO PER L ANNO 2013 AFFERENTI ALLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI ONERI GENERALI
DettagliREGOLAMENTO PER GLI STAGE
REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente
DettagliCITTÀ DI POTENZA. Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 11/11/2009. Potenza, novembre 2009.
CITTÀ DI POTENZA LINEE GUIDA PER LA ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI POTENZA FINANZIATE AI SENSI DELL ART. 208 D.Lgs. 285/92 e
DettagliAVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
CITTA DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo 2 Settore - Servizio Ambiente - Ville e Giardini AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PREMESSA In esecuzione dell'atto
DettagliISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI LECCE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO SOCIALE 1 Art. 1 Finalità Il presente regolamento disciplina la gestione del Fondo sociale e il funzionamento
DettagliRISOLUZIONE N. 129/E
RISOLUZIONE N. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 maggio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rimborsi IVA a soggetti non residenti Articolo
DettagliStudio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l. Attivati gli incentivi a favore delle imprese che si vogliono inserire nel mercato estero
News per i Clienti dello studio del 9 Ottobre 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Attivati gli incentivi a favore delle imprese che si vogliono inserire nel mercato estero Gentile cliente, con la presente
DettagliREGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità
REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della
DettagliCAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti
CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti 1/7 ART. 1 OBBLIGATORIETA (Articolo 2 e 3 del Regolamento dei Contratti) 1.1. In virtù della delega contenuta nell articolo
DettagliRISOLUZIONE N. 314/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 314/E Roma, 05 novembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: IVA. - Svolgimento in forma associata di funzioni e servizi da parte di enti locali. - Decreto del Presidente
DettagliPer promuovere una nuova causa Per essere assistito in una causa già pendente R.G. Nr.
SPETT.LE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VIBO VALENTIA NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - VIA LACQUARI - 89900 VIBO VALENTIA (consegnare personalmente oppure tramite lettera raccomandata) Istanza di
DettagliAllegato parte integrante Allegato A
Allegato parte integrante Allegato A DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 MAGGIO 2012 N. 9 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL POTERE DI ACQUISTO DEI NUCLEI
DettagliApprofondimento: l assistenza sanitaria
Approfondimento: l assistenza sanitaria 1) L'assistenza sanitaria per i cittadini extracomunitari I cittadini stranieri extracomunitari che soggiornano in Italia possono usufruire dell assistenza sanitaria
DettagliCittà di Castiglione delle Stiviere
Città di Castiglione delle Stiviere Provincia di Mantova REGOLAMENTO COMUNALE per LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (Denominazione comunale
DettagliRIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP
RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
DettagliComune di Montemurlo
Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.
DettagliRISOLUZIONE N. 337/E
RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2739 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali Presentata
DettagliSTATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.
STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) DI LEGAMBIENTE ONLUS Approvato il 14.04.2013 ART. 1. Organizzazione e sede del Ce.A.G. Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria
DettagliRegolamento per l erogazione dei trattamenti di solidarietà
FONDO DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DEI DIPENDENTI DI AMOS SCRL Regolamento per l erogazione dei trattamenti di solidarietà Art. 1 Tipologia dei trattamenti di solidarietà 1. I trattamenti del fondo di solidarietà
DettagliRISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni
DettagliART. 1 (finalità ed ambito applicativo)
OGGETTO: Approvazione Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio di ricerca, di consulenze, ovvero ogni altra tipologia di collaborazione autonoma, a soggetti
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE approvato con approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14/02/2005 Pagina 1 di 5 Art. 1 ISTITUZIONE Il Comune di Bari istituisce la
DettagliCOMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA
COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL ART. 43, C. 2 DEL
DettagliAvv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013
Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo
Dettaglidel 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011)
Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa 172.041.0 del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 1
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE* L anno, il giorno del mese di.in.. nello Studio.,
DettagliParametri d.m. 140/2012
Parametri d.m. 140/2012 Allegato a Il Notiziatio Novembre 2012 TABELLE DELLE NOTE SPESE E PROSPETTI DEI COMPENSI PROFESSIONALI PROCEDIMENTI DI INGIUNZIONE - TRIBUNALE pag 2 PARAMETRI d.m. 20 luglio 2012,
DettagliSunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI
Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato per gli Investimenti di Sunshine Capital Investments
DettagliCapitolo I Principi generali
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL OLGIATESE CRITERI E MODALITÀ PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE A CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2015 Indice: Capitolo I Principi generali. 1. Principi generali e finalità
DettagliRegolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016
Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società
DettagliGli istituti principali del contratto estero il contenzioso
Gli istituti principali del contratto estero il contenzioso Presentazione dell avvocato Fabio Petracci, avvocato giuslavorista del Foro di Trieste 1. Fattispecie e definizioni Quali sono gli elementi di
DettagliC O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE
C O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 10 marzo 2011
DettagliARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI
ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI Il presente articolato è stato depositato alla Camera dei Deputati in sede di audizione dalla dott.ssa Barbara Fabbrini.. TESTO DA EMENDARE PROPOSTA DI EMENDAMENTO
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime
DettagliCOSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento
COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione
DettagliREGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE. Art. 1 - Istituzione e compiti.
REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE Art. 1 - Istituzione e compiti. 1. L Avvocatura dell E.R.A.P. MARCHE provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell Ente secondo le norme contenute
Dettagli