DELIBERAZIONE N. 1944/2015 ADOTTATA IN DATA 16/12/2015 IL DIRETTORE GENERALE

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1 DELIBERAZIONE N. 1944/2015 ADOTTATA IN DATA 16/12/2015 OGGETTO: Convenzione con Bergamo Sanità Società Cooperativa Sociale Onlus di Nembro (BG) per l esecuzione di attività di consulenza del dott. Giampietro Gregis. IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che Bergamo Sanità Società Cooperativa Sociale Onlus di Nembro (BG) ha comunicato con prot. A.O. n del 25/11/2015 che intende avvalersi della consulenza del dott. Giampietro Gregis, dirigente a rapporto esclusivo presso l USC Malattie infettive; Atteso che questa azienda ha provveduto, con deliberazione n adottata in data 17/10/2013, integrata con deliberazione n del 09/10/2015, a disciplinare nell ambito del Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni; Acquisito il parere favorevole del direttore f.f. dell USC Malattie infettive in ordine all attinenza delle attività richieste al dott. Giampietro Gregis con l incarico ricoperto in azienda, alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali e alla condizione di assenza di conflitto di interessi; Ritenuto di dover precisare che: - l attività di consulenza specialistica sarà svolta dal dott. Giampietro Gregis con un impegno quantificabile in un numero di circa 3 accessi mensili di circa 6 ore ciascuno, al di fuori dell orario di lavoro e gli introiti derivanti rientranti nell ambito della libera professione / consulenza saranno assegnati al professionista secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale; - gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell azienda ospedaliera ove dovute; Visto il testo della convenzione predisposto dal competente ufficio; Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, marketing e libera professione FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo

2 DELIBERA 1. di approvare le premesse e di stipulare con Bergamo Sanità Società Cooperativa Sociale Onlus di Nembro (BG) specifico accordo con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento; 2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell attività oggetto della convenzione, siano contabilizzati nel conto Ricavi attività consulenza sanitaria L.P., art. 55, c. 1, lett. c d, artt CCNL, che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l esecuzione delle prestazioni; 3. di incaricare l USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggio dell esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delle attività svolte con le quote orarie eventualmente da contabilizzare oltre il debito orario, (2) a richiedere all ufficio competente l emissione della fattura e la contabilizzazione come sopra specificato, (3) a validare la liquidazione dei compensi. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Chiappa IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Peter Assembergs Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, marketing e libera professione FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo

3 ALLEGATO A CONVENZIONE SCRITTURA PRIVATA Tra Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza O.M.S. n. 1, con recapito di posta elettronica certificata all indirizzo ufficioprotocollo@pec.hpg23.it, Codice Fiscale n e Partita IVA n , rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora (d'ora in poi detta anche Azienda ) e Bergamo Sanità Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Bergamo, via Carlo Serassi n. 7 e sede operativa in Nembro, via Roma n. 43/1, con recapito di posta elettronica certificata all indirizzo bergamosanita@legalmail.it, Codice Fiscale e Partita IVA n , nella persona del Direttore Sanitario dott.ssa Iolanda Narzisi (d'ora in poi detta anche Titolare della convenzione ), Azienda e Titolare della convenzione d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche Parti PREMESSO CHE a) il Titolare della convenzione : - ha manifestato con specifica richiesta alla Azienda la volontà di stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza da parte del dott. Giampietro Gregis (d'ora in poi detto anche Professionista ) per attività sanitaria riferita alla specialistica di Infettivologia a favore di utenti clienti della propria struttura; b) la Azienda : - ha provveduto con la deliberazione n del 17 ottobre 2013, integrata con deliberazione n del 09/10/2015, a disciplinare le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste alla "Azienda" da soggetti esterni; - considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali; MRK Convenzione consulenza HPG23 / Bergamo Sanità Onlus pag. 1 di 6

4 - ha verificato la disponibilità del Professionista a svolgere dette attività, a fronte di specifici compensi, al di fuori del debito orario nelle forme previste dal provvedimento di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali a favore della Azienda ; - visto il parere del direttore della struttura cui il Professionista è assegnato in ordine alla attinenza delle attività richieste con l incarico ricoperto in azienda, alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali ed alla condizione di assenza di conflitto di interessi; c) il Professionista : - dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente; d) le Parti ed il Professionista : - danno atto e attestano che le motivazioni e le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto; - danno atto che le prestazioni sono richieste alla Azienda dal Titolare della convenzione a favore di propri utenti a che pertanto il Titolare della convenzione assume a proprio carico tutti gli oneri anche risarcitori derivanti da responsabilità professionale manlevando per tale aspetto la Azienda ; - si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi. Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue: Art. 1 - PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI La Azienda autorizza il Professionista ad effettuare la consulenza richiesta dal Titolare della convenzione nell arco di validità del presente contratto L attività di consulenza sarà svolta dal Professionista al di fuori dell orario di lavoro e del debito orario dovuto alla Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa che mantengono titolo prioritario ad essere espletate, sarà programmata per un numero di 3 accessi mensili di circa 6 ore ciascuno presso le sedi indicate dal Titolare della convenzione ; MRK Convenzione consulenza HPG23 / Bergamo Sanità Onlus pag. 2 di 6

5 2.3 - La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita esclusivamente tramite la disponibilità e le prestazioni del Professionista individuato e che sottoscrive per accettazione, in nessun caso la Azienda sarà tenuta a provvedere a compiti sostitutivi o a responsabilità derivanti da indisponibilità dello stesso eventualmente verificatesi nel corso di validità del presente contratto. Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO Per l attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà alla Azienda un compenso per le prestazioni determinato in 240,00 (duecentoquaranta/00) per ogni ora, tenuto conto che tale corrispettivo è comprensivo di: (a) compenso professionale di competenza del professionista (base imponibile IRAP e per calcolo quote riservate alla Azienda dalla normativa vigente); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico della Azienda secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali. 3.2 Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell IVA se dovuta Il Professionista provvederà a trasmettere con cadenza trimestrale il prospetto delle ore e/o degli accessi relativi all attività prestata a favore del Titolare della convenzione in relazione alla presente convenzione, all USC Formazione, marketing e libera professione della Azienda che attiverà le procedure di fatturazione Il Titolare della convenzione dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla emissione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII La Azienda provvederà ad erogare i compensi di competenza del Professionista entro 40 (quaranta) giorni dalla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Titolare della convenzione. Art. 4 - DURATA Il presente contratto ha validità dalla data in cui sia stata effettuata l ultima sottoscrizione da parte del legale rappresentante con poteri di firma di ciascuna delle Parti come risultante dalle firme in calce al presente atto ed ha la durata di un anno senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti. MRK Convenzione consulenza HPG23 / Bergamo Sanità Onlus pag. 3 di 6

6 4.2 - Le Parti ed il Professionista si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto. Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA A CARICO DELLE PARTI Le Parti ed il Professionista dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti ed il Professionista utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all uso per il quale sono destinati Le Parti ed il Professionista si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione di dati personali e sue successive modifiche ed integrazioni. 5.4 Il Titolare della convenzione ed il Professionista dichiarano di conoscere il Codice etico aziendale così come disponibile sul sito web ( ed i regolamenti della Azienda e si impegnano al completo rispetto degli stessi e che le eventuali violazioni danno titolo di recesso dal contratto alla parte che ne rileva e segnala la circostanza Le Parti ed il Professionista concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o indiretta potrà essere posta in capo alla Azienda per le attività svolte dal Professionista a favore del Titolare della convenzione e che il Titolare della convenzione garantisce la copertura assicurativa per tutti gli oneri anche risarcitori derivanti propria la Responsabilità Civile nei confronti dei propri utenti manlevando la Azienda da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta ed escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti della stessa. 5.6 Il Titolare della convenzione ed il Professionista dichiarano di disporre di adeguata copertura assicurativa per ogni forma di responsabilità civile e professionale per le attività svolte in forza del presente contratto Le Parti e il Professionista concordano che sono escluse a carico della Azienda e del Titolare della convenzione le coperture dei rischi per infortunio compreso quello in itinere collegati all attività oggetto del presente contratto Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente contratto deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente MRK Convenzione consulenza HPG23 / Bergamo Sanità Onlus pag. 4 di 6

7 contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo. Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle Parti per quanto di propria competenza, legittimeranno l altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto Violazioni a carico di una delle Parti o del Professionista, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo della Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d ora che la Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell altra in conseguenza dell anticipata cessazione del rapporto. Art. 7 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento Per espresso accordo delle Parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo. MRK Convenzione consulenza HPG23 / Bergamo Sanità Onlus pag. 5 di 6

8 7.3 - Il presente contratto è esente dall imposta di bollo in quanto il Titolare della convenzione rientra tra le categorie esenti ai sensi dell art. 27-bis della tabella allegata al Dpr 642/1972. Letto, approvato e sottoscritto Data Data Data Per la Azienda IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora Per il Titolare della convenzione IL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Iolanda Narzisi Il Professionista Dott. Giampietro Gregis firma firma firma Le Parti ed il Professionista dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, II comma, e dell art Codice civile: premesse (tutte), articolo 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI), articolo 4 (DURATA), articolo 5 (OBBLIGHI E RESPONSABILITA A CARICO DELLE PARTI), articolo 6 (INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO), articolo 7 (FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO). Letto, approvato e sottoscritto Data Data Data Per la Azienda IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora Per il Titolare della convenzione IL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Iolanda Narzisi Il Professionista Dott. Giampietro Gregis firma firma firma USC Formazione, marketing e libera professione Il Responsabile del Procedimento : Dr. Mario Fraticelli Pratica trattata da Desy Aguzzoli tel Visto procedere Direttore Sanitario dr.ssa Laura Chiappa MRK Convenzione consulenza HPG23 / Bergamo Sanità Onlus pag. 6 di 6

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10 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Pubblicata all Albo Pretorio on-line dell Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni

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