TRACCIA DI DIRITTO CIVILE SUL DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI. La sig.ra L.C., vedova del sig. D.T., e le sue figlie, sigg.re Monica e Ramona T.

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1 TRACCIA DI DIRITTO CIVILE SUL DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI Federica Donati La sig.ra L.C., vedova del sig. D.T., e le sue figlie, sigg.re Monica e Ramona T., con atto notificato il 31 maggio 2002, citarono in giudizio il sig. C.M. dinanzi alla Corte d'appello di X. Riferirono che il predetto sig. T. era stato socio al 50% della Vela s.r.l., il cui restante capitale era intestato al sig. M. Costui, alla morte dell'altro socio, aveva inteso avvalersi di una clausola dello statuto che gli dava facoltà di acquisire la quota del defunto versandone il corrispettivo agli eredi. Era però insorta controversia sia sulla validità dell'anzidetta clausola statutaria, sia sulla determinazione del corrispettivo eventualmente dovuto dall'acquirente. Si era perciò dato corso ad un giudizio arbitrale, come previsto da altra clausola dello stesso statuto, e gli arbitri avevano fissato in complessive lire (di cui lire a titolo di avviamento) la somma dovuta agli eredi T. a fronte del trasferimento della quota societaria intestata al loro dante causa. Ciò premesso, le attrici impugnarono il lodo arbitrale sostenendo, tra l'altro, che la clausola statutaria sopra riferita era da considerare nulla, per violazione del divieto di patti successori stabilito dall'art. 458 c.c., e che, comunque, malamente essa era stata interpretata dagli arbitri quanto ai criteri di liquidazione della quota sociale, giacché la liquidazione avrebbe dovuto essere operata non già sulla scorta dei dati formalmente riportati nel bilancio della società, bensì alla stregua dell'effettiva consistenza economica delle relative poste patrimoniali. La corte d'appello, con sentenza emessa il 13 febbraio 2004, rigettò l'impugnazione proposta dalle attrici e le condannò al pagamento delle spese processuali. Detta corte escluse che l'opzione statutaria per l'acquisto della quota del socio defunto fosse riconducibile alla struttura di un patto successorio, non derivandone alcun limite alla libera determinazione della volontà del testatore, ma trovando essa invece la propria giustificazione nell'esigenza di consentire ai soci di esprimere il proprio gradimento al subentro nella compagine sociale di soggetti inizialmente non previsti. Negò, 1

2 inoltre, che la liquidazione della quota in base ai dati di bilancio, maggiorati del valore di avviamento, contrastasse con la previsione della clausola statutaria sopra riferita. La sig.ra L.C. e le sue figlie, sigg.re Monica e Ramona T., si recano da un legale per avere chiarimenti in merito alla possibilità di proporre un ricorso per cassazione. Il candidato, premessi brevi cenni sul divieto di patti successori, rediga motivato parere sulla questione. Svolgimento a cura di Federica Donati La soluzione della questione sottoposta al mio esame richiede di verificare se l opzione statuaria per l acquisto della quota del socio defunto sia riconducibile alla struttura di un patto successorio, nonché di determinare quali siano i corretti criteri di liquidazione della quota sociale. Quanto al primo profilo, si precisa che sono considerati patti successori, vietati dalla legge ai sensi dell art. 458 c.c., da un lato, le convenzioni aventi per oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale e, dall altro, quelle che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano sorgere un vincolo iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l adempimento. Il patto successorio, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, è per definizione non suscettibile della conversione, ex art c.c., in un testamento, mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi (Cass., n /2009). A seconda del loro contenuto, si possono distinguere patti successori istitutivi, costitutivi e rinunciativi. Per la configurabilità di un patto successorio istitutivo è sufficiente una convenzione con la quale alternativamente si istituisce un erede o un legato ovvero ci si impegna a farlo in un successivo testamento, cosicché nella prima ipotesi la convenzione stessa, in quanto avente ad oggetto la 2

3 disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta, è idonea ad integrare un patto successorio (ordinariamente vietato), senza alcuna necessità di ulteriori atti dispositivi. Si ha invece un patto successorio dispositivo in presenza di contrattazioni che hanno per oggetto la disposizione dei diritti ereditari provenienti da una successione a causa di morte non ancora aperta. Infine, vengono in rilievo i patti successori rinunciativi, vietati al pari di quelli istitutivi e dispositivi dall'art. 458 c.c., i quali devono, a ben vedere, essere ricondotti alla più vasta categoria di questi ultimi. La rinuncia ai diritti scaturenti da una successione non ancora aperta, infatti, non è altro se non una particolare modalità di disporre dei diritti successori che si prevede di vantare. Quest ultima tipologia viene individuata in qualunque pattuizione con la quale, a titolo gratuito oppure a titolo oneroso, un soggetto rinunci ai diritti provenienti a suo favore da una successione futura. L'ulteriore paciscente può essere indifferentemente individuato nell'ereditando, nei chiamati in subordine, nei coeredi aventi diritto di accrescimento, ecc. La forza della proibizione è completata per effetto del II comma dell'art. 557 c.c., a mente del quale i legittimari non possono in alcun modo rinunciare al diritto di procedere alla riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della quota di riserva essendo in vita l'ereditando. Venendo al caso di specie, occorre in primo luogo stabilire se la clausola impugnata dalle due attrici possa rappresentare una pattuizione violativa del divieto di patti successori. In altri termini, è necessario verificare se la clausola statuaria che attribuisce ai soci superstiti di una società di capitali, in caso di morte di uno di essi, il diritto di acquistare dagli eredi del de cuius le azioni già appartenute a quest ultimo, pervenute iure successionis agli eredi medesimi, incida sulla disciplina legale della delazione ereditaria o se possa, al contrario, soltanto rappresentare un atto inter vivos, non contrastante, in quanto tale, neanche con la norma dell art c.c., III comma, che legittima disposizioni statuarie intese a sottoporre a particolari condizioni l alienazione di azioni nominative. Sulla questione è intervenuta efficacemente la Suprema Corte, la quale, pronunciandosi sulla validità della clausola de quo, ha stabilito che essa non viola il divieto di patti successori di cui 3

4 all art. 458 c.c., in quanto il vincolo che ne deriva a cario reciprocamente dei soci è destinato a produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria e dopo il trasferimento, per legge o per testamento, delle azioni agli eredi, con la conseguenza che la morte di uno dei soci costituisce soltanto il momento a decorrere dal quale può essere esercitata l opzione per l acquisto delle suddette azioni (Cass., n /2008). Ne deriva che la clausola in questione non incide sulla disciplina legale della delazione ereditaria, né configura gli estremi di un patto di consolidazione delle azioni fra soci, distinguendosi da quest ultimo in quanto essa non ricollega direttamente alla morte del socio l'attribuzione ai soci superstiti della quota di partecipazione del defunto, ma consente che questa entri inizialmente nel patrimonio degli eredi, seppur connotata da un limite di trasferibilità dipendente dalla facoltà degli altri soci di acquisirla, esercitando in seguito il diritto di opzione loro concesso dallo statuto sociale. Pertanto, trovandosi al di fuori dello schema tipico del patto successorio, il divieto posto dal citato art. 458 c.c. non opera, costituendo un'eccezione alla regola dell'autonomia negoziale, che non può essere estesa a rapporti che non integrano la fattispecie tipizzata in tutti i suoi elementi. Dunque, non possono in alcun modo essere assimilate ai patti successori le clausole contenute in statuti di società di capitali, come quella qui in esame, che non sono volte a regolare la trasmissione ereditaria di beni o diritti, ma configurano il modo di essere dei rapporti tra i soci e, non diversamente da qualsiasi altra clausola che limiti la trasferibilità della partecipazione in pendenza di società, sono destinate ad accrescere il peso dell'elemento personale, rispetto a quello capitalistico, nella struttura dell'ente collettivo. Il che, appunto, spiega la ragione per la quale esse vengono inserite nello statuto e quindi contribuiscono a definire i lineamenti strutturali della società, avvicinandola sotto questo aspetto ad una società di persone, nella quale è perfettamente normale che la morte del socio provochi lo scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo (art c.c.). In particolare, dette clausole connotano sin da principio la singola partecipazione societaria, il socio che ne e' titolare ha nel proprio patrimonio una quota non liberamente trasferibile, la cui 4

5 trasmissione mortis causa naturalmente risente degli effetti di tale limite di trasferibilità, non già in conseguenza di un patto volto a regolare il meccanismo ereditario, ma per le caratteristiche proprie del diritto che cade in successione: il diritto di partecipazione ad una società il cui statuto privilegia l'elemento personale, condizionando perciò la possibilità d'ingresso di nuovi soci alla volontà degli altri con lo strumento dell'opzione di acquisto concessa ai soci supersiti, secondo un meccanismo non dissimile, quanto agli effetti, dalle clausole di prelazione sovente previste negli statuti societari per il caso di trasferimento delle quote inter vivos. Infine, quanto ai criteri di liquidazione della quota sociale, non si comprende come la liquidazione operata sulla base dei dati di bilancio, possa contrastare con la clausola statuaria, atteso altresì che essa teneva in considerazione i valori di avviamento. Pertanto, la pronuncia della Corte d Appello risulta del tutto con visibile e non si ritiene ci possano essere possibilità di riforma in Cassazione. 5

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