LA NUOVA DISTRIBUZIONE DELL AUTOMOBILE AI BLOCCHI DI PARTENZA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LA NUOVA DISTRIBUZIONE DELL AUTOMOBILE AI BLOCCHI DI PARTENZA"

Transcript

1 LA NUOVA DISTRIBUZIONE DELL AUTOMOBILE AI BLOCCHI DI PARTENZA Università degli Studi di Bologna Facoltà di Scienze Statistiche Bologna, 23 settembre 2002

2 REGOLAMENTO DI ESENZIONE Come dichiarato dalla Corte di Giustizia in merito al Regolamento CEE n. 123/85, le disposizioni contenute nel vigente regolamento di esenzione non sono vincolanti e non incidono direttamente sulla validità o sul contenuto di clausole contrattuali o obbligano le parti contraenti a conformarvi il contenuto dei loro contratti, ma si limitano ad offrire alle imprese interessate del settore alcune possibilità di sottrarre i loro accordi di distribuzione al divieto di cui all art. 81(1) del Trattato, benché tali accordi contengano taluni tipi di clausole di esclusiva e selettiva potenzialmente limitative della concorrenza. Il nuovo regolamento è sottoposto (con gli adattamenti conseguenti alle modifiche dei Regolamenti n.17/62 e n. 19/65) agli stessi principi sanciti dalla Corte di Giustizia, in forza dei quali le nuove disposizioni incidono solo sulla esentabilità dei contratti di concessione dalla applicazione dell art. 81(1), mentre i contratti stessi sono assoggettati (alle) e disciplinati dalle norme nazionali di diritto civile (cfr. sentenza 18 dicembre 1986, causa C-10/86, VAG France, Racc. pag. 4071, punti 12 e 16; sentenza 15 febbraio 1996, causa C-309/94, Nissan France SA, Racc. pag. 677, punti 12 e15).

3 CAMPO DI APPLICAZIONE Si applica agli accordi di distribuzione selettiva e esclusiva di autoveicoli nuovi, a tre o più ruote, destinati ad essere utilizzati sulla pubblica via, ai quali partecipano solo due imprese. Non si applica agli autoveicoli usati, ai veicoli agricoli (trattori), alla distribuzione e assistenza di motocicli e alla distribuzione separata di parti di ricambio. Si applica agli accordi verticali o pratiche concordate conclusi tra due o più imprese non concorrenti, tra talune imprese concorrenti o da talune associazioni di distributori o riparatori, in base ai quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere autoveicoli nuovi a tre o più ruote per l utilizzazione sulla via pubblica, nonché alle relative parti di ricambio ed ai servizi di riparazione e manutenzione. Si applica inoltre agli accordi verticali conclusi, previo consenso del fornitore, fra un distributore o riparatore autorizzato ed un (sub) distributore o riparatore.

4 INAPPLICABILITA INDIVIDUALE IN RELAZIONE ALLA QUOTA DI MERCATO No Si, a norma dell art. 3.1 l esenzione si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dal costruttore sul mercato rilevante in cui esso vende gli autoveicoli nuovi, i pezzi di ricambio o i servizi di riparazione e manutenzione non superi il 30%. Per gli accordi di distribuzione selettiva basata su criteri quantitativi per la vendita di autoveicoli nuovi la soglia di quota di mercato è del 40%. Nel caso di accordi che prevedano obblighi di fornitura esclusiva (art. 3.2), è la quota di mercato dell acquirente a determinare l applicabilità dell esenzione. Le predette soglie di quote di mercato non si applicano ai sistemi di distribuzione selettiva qualitativa pura.

5 CALCOLO DELLA QUOTA DI MERCATO No La quota di mercato si calcola: - per la distribuzione di autoveicoli sulla base del volume dei beni oggetto del contratto o di quelli corrispondenti - per la distribuzione delle parti di ricambio e per i servizi post-vendita sulla base del valore dei beni o dei servizi oggetto del contratto che siano considerati sul mercato geografico rilevante intercambiabili o sostituibili dall acquirente, in ragione delle caratteristiche dei prodotti o servizi, dei prezzi e dell uso al quale sono destinati. Qualora non siano disponibili dati relativi al volume o al valore o altre informazioni, possono essere utilizzate stime di mercato affidabili.

6 ACCORDI DI IMPORTANZA MINORE (de minimis) No La Commissione (con Comunicazione 2001/C 368/07 in GU del ) ha precisato che gli accordi tra imprese non concorrenti la cui quota di mercato aggregata detenuta da ciascuna parte non superi il 15%, o in caso di effetti cumulativi di preclusione prodotti da reti parallele di accordi aventi effetti simili sul mercato non superi il 5%, non restringono la concorrenza ai sensi dell art. 81.1, purché non contengano le restrizioni gravi previste dall art. 11 della predetta Comunicazione e dall art. 4 del nuovo regolamento. L applicazione in buona fede di tale Comunicazione, impedisce alla Commissione di infliggere ammende.

7 FORME DI DISTRIBUZIONE E consentita la combinazione di clausole riguardanti la distribuzione esclusiva e selettiva, in quanto considerate razionali ed indispensabili nel settore delle automobili, ed attraverso le quali, oltre all impegno della protezione territoriale, il costruttore può limitare la vendita dei suoi prodotti da parte dei concessionari esclusivamente agli utilizzatori finali ed agli altri concessionari che possiedono i necessari requisiti (qualitativi oggettivi e/o uniti ad obblighi supplementari, quantitativi) per far parte del sistema di distribuzione esclusiva e selettiva. La combinazione delle clausole relative alla distribuzione esclusiva e selettiva non è più consentita nelle modalità previste dal Regolamento CEE n. 1475/1995, atteso che non possono più godere del beneficio dell esenzione le restrizioni delle vendite di autoveicoli nuovi e parti di ricambio a distributori non facenti parte della rete di distribuzione. Nel caso in cui il costruttore utilizzi forme di distribuzione diverse nei vari mercati, non potranno godere del beneficio dell esenzione gli accordi di distribuzione selettiva nei quali vengono limitate le vendite passive a distributori non autorizzati situati nei mercati nei quali vengono attribuiti territori in esclusiva e gli accordi di esclusiva qualora siano limitate le vendite attive o passive ai medesimi soggetti situati in mercati in cui viene utilizzata la distribuzione selettiva. Sono ammesse anche la fornitura esclusiva e l attribuzione esclusiva di clienti.

8 REGOLA DELLA SEPARABILITA' Se le parti convengono di includere nell accordo di distribuzione una clausola non consentita (di cui alla lista nera prevista dall art. 6, paragrafo 1 del regolamento), l esenzione per categoria cessa di essere applicabile non solo alle clausole vietate, ma anche a tutte le altre disposizioni restrittive della concorrenza contenute nell accordo stesso. Di conseguenza le predette disposizioni restrittive (sia che vadano a vantaggio del costruttore che del distributore) non sono più esentate e sono quindi nulle e prive di efficacia dal momento della conclusione dell accordo. La Commissione può inoltre infliggere alle parti una ammenda a norma del Regolamento n. 17/62 del Consiglio. Il nuovo regolamento esenta gli accordi verticali a condizione che essi non contengano o configurino nessuna delle restrizioni fondamentali di cui all art. 4. In difetto, il beneficio di esenzione è inapplicabile all accordo nella sua interezza, non essendovi separabilità per dette restrizioni fondamentali. La regola della separabilità si applica invece alle condizioni specifiche di cui all art. 5, che pur non rientrando nel campo d applicazione del regolamento non implicano una presunzione di illiceità dell accordo, ma richiedono un esame individuale da parte della Commissione. Ove da tale esame emergano effetti anticoncorrenziali, il beneficio sarà negato solo in relazione alla parte dell accordo non conforme a tali condizioni.

9 CLAUSOLA DI LOCALIZZAZIONE A norma dell art. 3, paragrafo 8), lett. a) e c), il concessionario non può gestire succursali o depositi per la distribuzione di prodotti contrattuali e di prodotti corrispondenti ovvero affidare la distribuzione di detti prodotti ed il relativo servizio di assistenza al di fuori del territorio contrattuale. Nei sistemi di distribuzione selettiva, i costruttori non possono, oltre la data del 30 settembre 2005, imporre ai distributori di autovetture e veicoli commerciali leggeri (con una massa non eccedente 3,5 tonnellate) o ai riparatori autorizzati un obbligo diretto o indiretto che limiti loro la facoltà di realizzare punti vendita o consegna addizionali ovvero di stabilirsi in altri luoghi dell Unione ove sia applicata la distribuzione selettiva [art. 5.2 lett. b) e 5.3]. In questi casi, i costruttori potranno però richiedere che vengano rispettati i criteri qualitativi rilevanti per esercizi simili situati nella stessa area geografica. I costruttori di autoveicoli diversi dalle autovetture e dai veicoli commerciali leggeri possono invece utilizzare la clausola di localizzazione [art. 4.1 lett. e)].

10 DISTRIBUZIONE MULTIMARCA (non compete obligation ed exclusive purchasing) A norma dell art. 3 paragrafi 2 e 3 il costruttore può imporre al concessionario l obbligo di non produrre, acquistare, vendere o rivendere autoveicoli e parti di ricambio in concorrenza con i beni contrattuali. Al concessionario è peraltro riservata la libertà di vendere prodotti di altra marca, purché lo faccia attraverso impianti separati, gestione separata e entità legale separata, salvo che non dimostri l esistenza di validi motivi. A norma degli artt. 1 lett. b) e 5.1 lett. a) l obbligo, diretto o indiretto, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere autoveicoli, parti di ricambio e servizi di assistenza in concorrenza con i beni contrattuali non può essere imposto al concessionario. L obbligo di acquisto esclusivo è ammesso nel limite del 30% degli acquisti annui effettuati sul mercato rilevante dal concessionario, e ciò al fine di incrementare la distribuzione multimarca. Imporre al concessionario di vendere gli autoveicoli concorrenti in aree di vendita separate del salone di esposizione, per evitare confusione tra marche, non costituisce obbligo di non concorrenza. Il costruttore che richiede personale di vendita specifico deve assumere tutti i relativi costi addizionali.

11 LEGAME TRA ATTIVITA DI VENDITA E DI SERVIZIO DI ASSISTENZA Si, la combinazione della vendita con il servizio di assistenza è considerata più economica della separazione di dette attività. Si, ma non vi è l obbligo giuridico del concessionario di offrire entrambe le attività, potendo subappaltare il servizio di assistenza ad uno o più riparatori autorizzati, che rispondano ai criteri qualitativi del costruttore, purché l utilizzatore finale sia informato, prima della conclusione del contratto di vendita, del luogo di stabilimento del riparatore o dei riparatori autorizzati e sulla distanza fra tali siti e il punto vendita del concessionario [art. 4.1 lett. g)].

12 OBIETTIVI DI VENDITA A norma dell art. 4, paragrafo 1.3, gli obiettivi di vendita devono essere stabiliti di comune accordo tra le parti, atteso che nessuna di esse ha il diritto di fissarli unilateralmente.tale norma deve essere interpretata nel senso che l esenzione accordata dal regolamento si applica ad una clausola contrattuale che impone al distributore un determinato obiettivo di vendita e prevede sanzioni che possono comportare anche la risoluzione del contratto nel caso in cui tale obiettivo non venga raggiunto, a condizione però che la fissazione dell obiettivo di vendita, stabilita di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, ad opera di un esperto estraneo alle due parti, sia l espressione di un mero obbligo di mezzi (cfr. Corte di Giustizia CE, 30 aprile 1998, n. 230). Un obbligo minimo di acquisto non è permesso (art. 6, paragrafo 1.3). A norma dell art. 3.6 lett. b), la fissazione o la realizzazione di obiettivi di vendita (la prima quale espressione di un mero obbligo di mezzi e la seconda quale espressione di un obbligo di risultato) possono costituire obblighi contrattuali, a condizione che entrambe le parti, in caso di controversie, abbiano il diritto di ricorrere ad un esperto o ad un arbitro indipendenti. Tale diritto non può comunque pregiudicare il diritto di ciascuna delle parti di ricorrere ad un tribunale nazionale. E comunque ammesso, a norma dell art. 1 lett. b), un obbligo di acquisto di beni (inclusi quelli corrispondenti) o servizi entro il limite del 30% degli acquisti annui complessivi effettuati sul mercato rilevante dal concessionario (riferiti al valore degli acquisti dell anno precedente).

13 TRASFERIMENTO DI DIRITTI E OBBLIGAZIONI No A norma dell art. 3.3, al fine di promuovere l integrazione del mercato e di consentire ai distributori ed ai riparatori autorizzati di sfruttare ulteriori possibilità commerciali (considerando 10), i contratti tra i costruttori ed i distributori devono prevedere il diritto di questi ultimi di trasferire tutti i diritti e le obbligazioni derivanti dai contratti di concessione ad un altro distributore o riparatore, di loro scelta, facente parte del sistema di distribuzione.

14 DURATA E FINE DI VALIDITA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE A norma dell art. 5, paragrafo 2, le parti possono concludere un contratto di concessione a tempo determinato (con una durata minima di 5 anni e, qualora una delle parti non intenda prorogare il contratto stesso, deve informarne l altra almeno 6 mesi prima della sua cessazione) oppure indeterminato (in questo caso si presume che il termine di preavviso per il recesso sia di 2 anni). Il costruttore può recedere con un preavviso di 1 anno se versa una indennità a titolo di risarcimento o nel caso della prima durata del contratto o in caso di necessità di riorganizzare l insieme o una parte sostanziale della rete. L art. 3.5 prevede quale condizione generale per l applicabilità dell esenzione termini di durata, cessazione e recesso identici a quelli previsti dall art. 5, paragrafo 2, Regolamento CEE n. 1475/95. Qualora il costruttore desideri recedere dal contratto, però, la notifica del recesso deve specificare in modo particolareggiato e per iscritto i motivi del recesso, che devono essere oggettivi e trasparenti, onde evitare che il costruttore receda a causa di pratiche che non possono costituire oggetto di restrizione (ad es. multimarca), conformemente all art. 4 (restrizioni fondamentali) o all art.5 (condizioni specifiche).

15 ARBITRATO A norma dell art. 4, paragrafo 1.5, il costruttore ed il concessionario devono accettare un sistema di rapida risoluzione delle controversie, come il ricorso ad un esperto estraneo alle due parti oppure ad un arbitro, nelle ipotesi di fissazione annuale degli obiettivi di vendita, delle scorte minime e dei veicoli di dimostrazione, ovvero nell ipotesi in cui il costruttore intenda avvalersi del diritto di recedere anticipatamente dal contratto. Tuttavia tale obbligo lascia impregiudicato il diritto delle parti di adire il giudice nazionale competente, ove ciò sia ammesso dal diritto nazionale applicabile. A norma dell art. 3.6 il contratto deve prevedere che le parti ricorrano ad un terzo esperto o ad un arbitro indipendenti in caso di controversie relative al rispetto degli obblighi contrattuali (ad es. nelle ipotesi di obblighi di fornitura, fissazione di obiettivi di vendita, adempimento degli obblighi di magazzino o di fornire o utilizzare veicoli di dimostrazione, condizioni per la vendita di marche diverse, divieto di operare a partire da un luogo di stabilimento non autorizzato o recesso dal contratto). Tale disposizione non pregiudica il diritto di ciascuna delle parti di ricorrere ad un tribunale nazionale, ove ciò sia ammesso dal diritto nazionale applicabile.

16 REVOCA DEL BENEFICIO DI APPLICAZIONE DELL ESENZIONE ESENZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE E DELLE AUTORITA DEI SINGOLI STATI MEMBRI A norma dell art. 8 solo la Commissione ha facoltà di revocare il beneficio della esenzione per categoria o di limitarne la portata in un caso determinato nelle specifiche ipotesi (previste dal citato art. 8) di incompatibilità con l art. 81, paragrafo 3, del Trattato. Si, a norma dell art. 6 gli accordi verticali che producono effetti incompatibili con l art. 81, paragrafo 3, del Trattato nel territorio di uno Stato membro possono essere revocati su tale territorio dalla Commissione, in conformità all art. 7 del Regolamento n. 19/65/CEE. E previsto il potere concorrente delle autorità competenti degli Stati membri interessati nel decidere la revoca del beneficio.

17 DISAPPLICAZIONE DELL ESENZIONE ESENZIONE No Si, a norma dell art. 7 la Commissione può dichiarare che, nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali abbiano effetti simili (tali da ostacolare l accesso al mercato rilevante o da restringervi la concorrenza in misura significativa) e coprano più del 50% del mercato rilevante, l esenzione non si applica agli accordi verticali contenenti specifiche restrizioni in tale mercato. Il regolamento adottato in virtù di tale procedimento non entra in applicazione prima di un anno dalla data della sua adozione.

18 APPLICAZIONE DELL ART. 82 ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE Per il considerando 35 il regolamento non pregiudica l applicazione dell art. 82. Per il considerando 35 il regolamento fa salva l applicazione dell art. 82 del trattato sull abuso di posizione dominante da parte di un impresa.

19 ENTRATA IN VIGORE E SCADENZA PERIODO TRANSITORIO Il regolamento è entrato in vigore il 1 luglio 1995 e si applica sino al 30 settembre Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 1 ottobre 2002 e scadrà il 31 maggio E previsto per gli accordi già in vigore al 30 settembre 2002, che soddisfano le condizioni del Regolamento CEE n. 1475/95, un periodo transitorio fino al 30 settembre 2003.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 203/30 1.8.2002 REGOLAMENTO (CE) N. 1400/2002 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2002 relativo all applicazione dell articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 129/52 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.5.2010 REGOLAMENTO (UE) N. 461/2010 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 2010 relativo all applicazione dell articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Il contratto di distribuzione

Il contratto di distribuzione Fondazione per la Formazione Forense dell'ordine degli Avvocati di Firenze Il contratto di distribuzione Avv. Donato Nitti Firenze, 19 giugno 2012 Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com

Dettagli

Il nuovo regolamento di esenzione per categoria sugli autoveicoli. Le norme attualmente in vigore e le nuove norme

Il nuovo regolamento di esenzione per categoria sugli autoveicoli. Le norme attualmente in vigore e le nuove norme Il nuovo regolamento di esenzione per categoria sugli autoveicoli Le norme attualmente in vigore e le nuove norme 1 Perché é un nuovo regime specifico? Il regime attuale scade il 30.9.2002 Il regime attuale

Dettagli

OPUSCOLO ESPLICATIVO

OPUSCOLO ESPLICATIVO DISTRIBUZIONE E SERVIZI DI ASSISTENZA DEGLI AUTOVEICOLI NELL UNIONE EUROPEA REGOLAMENTO (CE) n. 1400/2002 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2002 1 RELATIVO ALL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 81, PARAGRAFO 3

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

Orientamenti e raccomandazioni

Orientamenti e raccomandazioni Orientamenti e raccomandazioni Orientamenti e raccomandazioni sull ambito di applicazione del regolamento CRA 17 giugno 2013 ESMA/2013/720. Data: 17 giugno 2013 ESMA/2013/720 Sommario I. Ambito di applicazione

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Business International. Concessioni relative ad infrastrutture strategiche e Dialogo competitivo

Business International. Concessioni relative ad infrastrutture strategiche e Dialogo competitivo Business International La nuova disciplina delle Concessioni alla luce del Codice dei Contratti Concessioni relative ad infrastrutture strategiche e Dialogo competitivo Avv. Rosalba Cori Unità Tecnica

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,

Dettagli

La politica di concorrenza in Europa

La politica di concorrenza in Europa Commissione europea La politica di concorrenza in Europa Le norme comunitarie in materia di accordi di fornitura e di distribuzione La politica di concorrenza in Europa Le norme comunitarie in materia

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 54 25.02.2016 Nuovo regime forfettario 2016: agevolazioni start up Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi I contribuenti

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi Avv. Massimo Antonini 11 marzo 2011 massimo.antonini@chiomenti.net Patti di famiglia Caratteristiche

Dettagli

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge LA LEGGE SUL FRANCHISING Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge Art.1 (Definizione) Con il contratto di franchising un impresa, detta affiliante, concede ad un altra, detta affiliata, contro

Dettagli

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV.

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV. CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV. 00 FEBBRAIO 2010 Il presente documento è pubblicato sul sito: www.edison.it - Area Fornitori

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

CONVENZIONE PER ATTIVITA DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE * * * * * * L anno 2007 e questo giorno 29 (ventinove) del

CONVENZIONE PER ATTIVITA DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE * * * * * * L anno 2007 e questo giorno 29 (ventinove) del CONVENZIONE PER ATTIVITA DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE * * * * * * L anno 2007 e questo giorno 29 (ventinove) del mese di ottobre in Prato in un locale della Sede legale

Dettagli

Regolamento Contrattuale

Regolamento Contrattuale Regolamento Contrattuale TRA Accademia srl con sede legale a Prato (PO) in Via del Ferro, 137, 59100 P.IVA 00318210978 nella persona del suo legale rappresentante di seguito Accademia E Il cliente indicato

Dettagli

Distribuzione. parere legale distribuzione selettiva di Maurizio Iorio. MarketPlace 76

Distribuzione. parere legale distribuzione selettiva di Maurizio Iorio. MarketPlace 76 parere legale distribuzione selettiva di Maurizio Iorio distribuzione selettiva e negozi on-line Sarà capitato di sentire parlare di rivenditori selezionati, distributori esclusivi e dettaglianti ufficiali

Dettagli

DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar

DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar Regolamento in materia di successioni UE n. 650/20125 Per i casi di successione di persone con

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge

Dettagli

Workshop Rilevanza delle norme antitrust nella scelta del sistema distributivo

Workshop Rilevanza delle norme antitrust nella scelta del sistema distributivo Workshop Rilevanza delle norme antitrust nella scelta del sistema distributivo Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie, a member of Baker & McKenzie International, a Swiss Verein Rapporti verticali

Dettagli

COME SVILUPPARE UN EFFICACE PIANO DI INTERNET MARKETING

COME SVILUPPARE UN EFFICACE PIANO DI INTERNET MARKETING Febbraio Inserto di Missione Impresa dedicato allo sviluppo pratico di progetti finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese. COME SVILUPPARE UN EFFICACE PIANO DI INTERNET MARKETING COS E UN

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO

CODICE DI COMPORTAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO Per il personale coinvolto nelle attività di distribuzione e misura del gas naturale Rev. 01 del 10.06.2015 Il presente Codice di Comportamento è stato elaborato per assicurare

Dettagli

0.741.619.487. Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

0.741.619.487. Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001) Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci Concluso il 28 aprile 1998 Entrato

Dettagli

C 138/16 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.5.2010

C 138/16 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.5.2010 C 138/16 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.5.2010 Comunicazione della Commissione Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli

Dettagli

Politica di recupero. Principi e procedure. Commissione europea, DG Concorrenza, Direzione H, Unità H4 Applicazione e riforma procedurale

Politica di recupero. Principi e procedure. Commissione europea, DG Concorrenza, Direzione H, Unità H4 Applicazione e riforma procedurale Politica di recupero Principi e procedure Principi di recupero Esecuzione di una decisione di recupero Ricorsi dinanzi ai giudici nazionali e UE Insolvenza Mancata esecuzione Link e formazione 2 Principali

Dettagli

Garanzia limitata sul prodotto e sulla potenza in uscita rilasciata all'utente finale per i moduli SF1XX in Italia

Garanzia limitata sul prodotto e sulla potenza in uscita rilasciata all'utente finale per i moduli SF1XX in Italia Garanzia limitata sul prodotto e sulla potenza in uscita rilasciata all'utente finale per i moduli SF1XX in Italia La presente Garanzia sul prodotto e sulla potenza in uscita (sezione 443 del Codice civile

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI

R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI 2 Sommario Prima parte: disposizioni generali... 5 1. Finalità... 5 2. Accettazione del Protocollo deontologico... 5 3. Comitato

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13 L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2016, n. 053/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 Circolare Numero 32/2013 Oggetto Sommario La disciplina del contratto di rete alla luce delle recenti modifiche legislative e della circolare

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO DI VETTORIAMENTO DI CUI ALL ARTICOLO 4, COMMA 4.

SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO DI VETTORIAMENTO DI CUI ALL ARTICOLO 4, COMMA 4. SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO DI VETTORIAMENTO DI CUI ALL ARTICOLO 4, COMMA 4.1, DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 18 FEBBRAIO 1999, N. 13/99 INDICE Premessa...2 Articolo 1

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE. collegato alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE. collegato alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Bruxelles, 22.07.2009 SEC(2009) 1053 DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE collegato alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Il futuro quadro normativo di concorrenza applicabile al settore automobilistico

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

La Commissione adotta una riforma completa delle norme di concorrenza sulla vendita di autoveicoli e i servizi di assistenza

La Commissione adotta una riforma completa delle norme di concorrenza sulla vendita di autoveicoli e i servizi di assistenza La Commissione adotta una riforma completa delle norme di concorrenza sulla vendita di autoveicoli e i servizi di assistenza Il Commissario Monti, responsabile della concorrenza, ha dichiarato: "Le regole

Dettagli

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul

Dettagli

La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento

La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE IMPRESE E INDUSTRIA Documento orientativo 1 Bruxelles 1.2.2010 - La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento 1. INTRODUZIONE

Dettagli

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata. Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE PUBBLICHE ************** - Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 04.06.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE PUBBLICHE ************** - Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 04.06. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE PUBBLICHE ************** - Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 04.06.2003, - Pubblicato all Albo Pretorio Comunale dal 21.07.2003 al

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3459

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3459 Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 3459 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore FLERES COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMRE 2012 Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 173, in materia di nuove

Dettagli

Clausole Contrattuali per l Approvvigionamento di Beni e Servizi nell Ambito di Attività Soggette ad Unbundling

Clausole Contrattuali per l Approvvigionamento di Beni e Servizi nell Ambito di Attività Soggette ad Unbundling Pag.: 1 di 7 Clausole Contrattuali per Il presente documento è pubblicato sul sito www.edison.it e www.infrastrutturedg.it REV. DESCRIZIONE DATA 1 Aggiornamento conseguente al cambio denominazione sociale

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO

CODICE DI COMPORTAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO Per il personale coinvolto nelle attività di distribuzione dell energia elettrica e del gas naturale Rev. 03 del 21/12/2015 Il presente Codice di Comportamento è stato elaborato

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 21.12.2004 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 373/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2182/2004 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2004 relativo

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L 77/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.3.2010 REGOLAMENTO (UE) N. 244/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE L 86/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2005 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2005 che stabilisce

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

CONVENZIONE USA - SVIZZERA

CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CONCLUSA IL 2 OTTOBRE 1996 ENTRATA

Dettagli

Fiscalità 2015: RECENTI SENTENZE E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IVA. Dr Alberto Perani Milano, 24 febbraio 2015. In collaborazione con

Fiscalità 2015: RECENTI SENTENZE E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IVA. Dr Alberto Perani Milano, 24 febbraio 2015. In collaborazione con Fiscalità 2015: RECENTI SENTENZE E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IVA Dr Alberto Perani Milano, 24 febbraio 2015 In collaborazione con Recenti sentenze e provvedimenti in materia di Iva Corte di Giustizia

Dettagli

COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova

COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova Regolamento per gli incarichi agli avvocati Art. 1 Disciplina della materia e ammissibilità incarichi Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi

Dettagli

Client Alert. Perché il Regolamento è importante per il settore degli autoveicoli?

Client Alert. Perché il Regolamento è importante per il settore degli autoveicoli? Numero 1040 9 giugno 2010 Client Alert Latham & Watkins Antitrust & Competition Nuova regolamentazione antitrust per il settore automobilistico - Nuove sfide per i produttori di autoveicoli, i concessionari,

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

CONTRATTO DI AGENZIA...., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se

CONTRATTO DI AGENZIA...., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se Ent 5 CONTRATTO DI AGENZIA Con la presente scrittura privata, fra i sigg.:..., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se trattasi di società di capitali indicare

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011

Dettagli

Acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica da operatori privati

Acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica da operatori privati Comune di Fidenza Nuovi strumenti e opportunità di riqualificazione dell illuminazione pubblica tramite l efficienza energetica. Esempi virtuosi di buone pratiche Acquisizione degli impianti di illuminazione

Dettagli

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola REGOLAMENTO PER L AGEVOLAZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO (Aggiornato alla Deliberazione di CC nr. 45 del 29/04/2010) INDICE

Dettagli

LICENZA D USO di SOFTWARE

LICENZA D USO di SOFTWARE LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

STUDIO DI SETTORE TG48U ATTIVITÀ 52.72.0 RIPARAZIONE DI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA

STUDIO DI SETTORE TG48U ATTIVITÀ 52.72.0 RIPARAZIONE DI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA STUDIO DI SETTORE TG48U ATTIVITÀ 52.72.0 RIPARAZIONE DI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA Settembre 2006 PREMESSA L evoluzione dello Studio di Settore SG48U Riparazione di apparecchi elettrici per la casa

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

DISEGNI E MODELLI (legislazione italiana e comunitaria)

DISEGNI E MODELLI (legislazione italiana e comunitaria) DISEGNI E MODELLI (legislazione italiana e comunitaria) a cura di Forme di protezione Disegni e modelli registrati Disegni e modelli non registrati Definizione di disegno o modello Aspetto di un prodotto

Dettagli

EVENTO CONCLUSIVO Palermo 14 ottobre 2015 - Catania 22 ottobre 2015. Sede Catania 22 ottobre 2015 Palazzo della Cultura - Via Vittorio Emanuele, 127

EVENTO CONCLUSIVO Palermo 14 ottobre 2015 - Catania 22 ottobre 2015. Sede Catania 22 ottobre 2015 Palazzo della Cultura - Via Vittorio Emanuele, 127 Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA del 23 marzo 2012 POR FSE 2007 2013 Regione Siciliana Asse VII Capacità Istituzionale Progetto AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE - LINEA COMUNI

Dettagli

REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA UFFICIO SOCIETÀ DELL INFORMAZIONE

REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA UFFICIO SOCIETÀ DELL INFORMAZIONE REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA UFFICIO SOCIETÀ DELL INFORMAZIONE Bando pubblico per lo sviluppo della rete a Banda Larga nelle aree a fallimento di mercato finalizzato al superamento

Dettagli

RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss.

RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. 1 RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. Regola: coincidenza tra soggetto (parte) in senso formale (autore dell atto) e soggetto (parte) in senso sostanziale (sulla sfera giuridica del quale si producono

Dettagli

La disciplina della Consulenza Finanziaria nella Mifid 2

La disciplina della Consulenza Finanziaria nella Mifid 2 La disciplina della Consulenza Finanziaria nella Mifid 2 tra conferme, novità e condizioni Prof. Maria-Teresa Paracampo Associato di Diritto del Mercato Finanziario Università degli Studi di Bari Aldo

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN)... (Ragione sociale dell Azienda) Nominativo del Cliente Indirizzo 1) Fornitura. La... (qui di seguito denominata Azienda ) si

Dettagli

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, Presidente di Sezione, dai sigg. U. Lõhmus, A. Rosas, A.Ó Caoimh (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, Presidente di Sezione, dai sigg. U. Lõhmus, A. Rosas, A.Ó Caoimh (relatore) e A. Arabadjiev, giudici, SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 14 giugno 2012 (*) «Concorrenza Articolo 101 TFUE Settore automobilistico Regolamento (CE) n. 1400/2002 Esenzione per categorie Sistema di distribuzione selettiva

Dettagli

CF - CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA. I n d i c e

CF - CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA. I n d i c e CF - CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA I n d i c e Art. 1 Contraenti pag. 2 Art. 2 Oggetto pag. 2 Art. 3 Obbligo di fornitura e di ritiro pag. 2 Art. 4 Caratteristiche tecniche pag. 2 Art. 5 Tariffe

Dettagli

Circolare n. 10/2010 del 22 novembre 2010 * LE NOVITA DEL COLLEGATO LAVORO

Circolare n. 10/2010 del 22 novembre 2010 * LE NOVITA DEL COLLEGATO LAVORO Circolare n. 10/2010 del 22 novembre 2010 * LE NOVITA DEL COLLEGATO LAVORO Mancano solo due giorni all entrata in vigore della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro ), prevista per il 24.11.2010. Le

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica? F.A.Q. R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (art. 65 co. 2). 2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando

Dettagli

Termini e condizioni contrattuali! Termini, Condizioni di vendita e Contrattuali!

Termini e condizioni contrattuali! Termini, Condizioni di vendita e Contrattuali! Termini e condizioni contrattuali Termini, Condizioni di vendita e Contrattuali Definizioni Oggetto Modalità di acquisto Conclusione del contratto Pagamento Spedizioni Garanzia per merce difettosa Diritto

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale Bruxelles, 1 febbraio 2012 TAXUD/A3/017/2011 Final IT Ares(2012)

Dettagli

Il Bilancio di esercizio

Il Bilancio di esercizio Il Bilancio di esercizio Il bilancio d esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell impresa al termine di un periodo amministrativo e il

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA Allegato A alla Delibera Consiglio comunale n. 157 del 16/12/02 COMUNE DI PERUGIA PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA Relazione INDICE 1. Fonti normative e finalità 2. Situazione attuale 3. Obiettivi operativi

Dettagli

(VEDI ART. 29 DEL REGOLAMENTO SULL ATTIVITA CONTRATTUALE CC. N. 20/2011)

(VEDI ART. 29 DEL REGOLAMENTO SULL ATTIVITA CONTRATTUALE CC. N. 20/2011) REGOLAMENTO SULLA COOPERAZIONE SOCIALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 123 DEL 8 OTTOBRE 2001 (VEDI ART. 29 DEL REGOLAMENTO SULL ATTIVITA CONTRATTUALE CC. N. 20/2011) ART. 1 - OGGETTO Il presente regolamento

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all articolo 75 della

Dettagli

TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di TE Wind S.A. in data 7 ottobre 2013-1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto

Dettagli

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA Nozione: COL CONTRATTO DI AGENZIA UNA PARTE (detta AGENTE), ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA (detta PREPONENTE), E VERSO RETRIBUZIONE (detta PROVVIGIONE), LA CONCLUSIONE

Dettagli