STATUTO A.I.R.A. Associazione Italiana Rivenditori Autoveicoli
|
|
- Ugo Chiesa
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 A.I.R.A. Associazione Italiana Rivenditori Autoveicoli Via Campostrini Pedemonte (Vr) Tel.: 045/ Fax:045/ STATUTO A.I.R.A. Associazione Italiana Rivenditori Autoveicoli A.I.R.A. Associazione Italiana Rivenditori Autoveicoli. - Via Campostrini Pedemonte (Vr) - Tel: 045/
2 STATUTO ASSOCIATIVO - fornire notizie e documenti relativi all attività Art. 1 E costituita tra Distributori di vendita di autoveicoli appartenenti a diversi marchi automobilistici, titolari o meno di un contratto di concessione alla vendita di autoveicoli, ovvero, più in genere, fra venditori e/o rivenditori di autoveicoli nuovi o usati di qualsiasi marchio e tipologia, e gli auto riparatori una Associazione denominata AIRA ASSOCIAZIONE ITALIANA RIVENDITORI AUTOVEICOLI. Art. 2 L Associazione ha sede presso il domicilio della Segreteria, Via Campostrini Pedemonte (Verona). Art. 3 La durata dell Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre Art. 4 L Associazione non ha scopi di lucro ed è apartitica. Ha scopo di : - tutelare gli interessi dei Distributori di vendita, dei rivenditori di auto in genere e dei riparatori associati di fronte a terzi; - svolgere ogni attività ed assumere ogni iniziativa atta ad aiutare il lavoro delle Aziende Associate; dei Distributori di vendita di autoveicoli associati, alle problematiche del settore. Essa potrà aderire a Federazioni e Confederazioni aventi come oggetto la tutela della categoria e dei Distributori della produzione automobilistica. ASSOCIATI Art. 5 Possono far parte dell Associazione, in qualità di Socio ordinario, tutte le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, anche in forma di ditta individuale, che siano Distributori di vendita di autoveicoli di qualsivoglia marchio automobilistico, titolari o meno di un contratto di concessione alla distribuzione di autoveicoli, ovvero, più in genere, fra venditori e/o rivenditori di autovetture di qualsiasi marchio e tipologia, e gli auto riparatori, operanti sul territorio italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, che dimostrino di essere iscritti presso la Camera di Commercio e presso l Agenzia delle Entrate territorialmente competenti, con il codice ISTAT relativo alle attività economiche ammesse, come sopra descritte. Qualora l attività di Distributori di vendita di autoveicoli sia svolta da una società, i rapporti con 1
3 l Associazione verranno esercitati da un rappresentante legale di essa, munito dei necessari poteri o, qualora vi fossero più rappresentanti, da quello tra loro che sia stato espressamente delegato. Le ditte costituite in forma di ditta individuale saranno rappresentate dal Titolare o da un suo procuratore. L ammissione avviene su domanda scritta dell interessato, corredata dalle prove della qualità e condizione di cui al presente art. 5, presentata al Consiglio Direttivo e dal medesimo approvata. Alla domanda dovranno necessariamente essere allegati, pena l inammissibilità: - per le società di capitali, i bilanci approvati e depositati presso le Camere di Commercio territorialmente competenti, degli ultimi tre esercizi fiscali precedenti a quello in cui viene presentata la domanda; - per le società di persone, i bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi fiscali precedenti a quello in cui viene presentata la domanda, corredati anche delle dichiarazioni dei redditi; - per le ditte individuali, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi fiscali precedenti a quello in cui viene presentata la domanda, corredati anche delle dichiarazioni dei redditi. Ogni Azienda Associata è tenuta a versare nelle casse dell Associazione la quota associativa nella misura e nella forma che, di volta in volta, verrà stabilita dal Consiglio Direttivo, e comunicato a mezzo avviso alla azienda associata stessa. Art. 6 L esercizio dei diritti associativi spetta a tutti gli Associati in regola con il versamento dei contributi. Art. 7 Gli Associati sono tenuti alla leale osservazione degli obblighi loro derivanti dal presente Statuto. Pertanto Essi si obbligano moralmente al rispetto di tutte le deliberazioni assunte dagli Organi statutari e sono tenuti a fornire i dati e le notizie richieste loro dall Associazione stessa, nonché collaborazione, per una più efficiente attività dell Associazione. 2
4 Art. 8 L accettazione o il rigetto della domanda avviene nel rispetto della procedura e dei requisiti richiesti dall articolo 5 del presente Statuto, previa esibizione della documentazione ivi richiesta. Il provvedimento di accettazione, o di esclusione della domanda presentata sarà comunicato all interessato con atto scritto motivato del Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata. La mancata comunicazione di ulteriori informazioni oggetto di nuove richieste rispetto alla documentazione di base richiesta all articolo 5, richieste dal Consiglio Direttivo, nonché la scoperta di notizie o fatti certi riguardanti l aspirante associato, che possano essere di nocumento al buon nome e/o all immagine dell Associazione o dei suoi associati, comporterà di diritto il rigetto della domanda di ammissione. Art. 9 La natura stessa dell Associazione non può ammettere l obbligatorietà della qualifica di Associato. Pertanto ogni Associato può in qualsiasi momento dimettersi dall Associazione. Le dimissioni dovranno avvenire per iscritto e avranno valore a partire dal secondo mese successivo all invio delle dimissioni. Le quote associative versate e relative all anno in cui sono state presentate le dimissioni non saranno restituite. Fino a quella data, obblighi e diritti saranno completamente mantenuti. Art. 10 La perdita della qualifica di Associato ha effetto dal momento in cui sono venuti meno i requisiti per l ammissione (per esempio, cessazione di attività di vendita e/o rivendita di autoveicoli, cambio codice attività, ovvero modifica dell oggetto dell attività esercitata, etc.), ovvero nel caso in cui l imprenditore sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, ovvero abbia fornito all atto della presentazione della domanda di ammissione ad associato informazioni non veritiere in relazione alla propria persona, al legale rappresentante se società, e all attività svolta, ovvero abbia sottaciuto, sempre all atto della presentazione della domanda di ammissione ad associato, informazioni e fatti, penalmente rilevanti e non, relativi a rapporti pre contenziosi e contenziosi con il Fisco ovvero con qualunque Autorità, Amministrativa o Giudiziaria, riguardanti la propria persona, la propria azienda, gli amministratori o legali rappresentanti della propria azienda ovvero i soci della medesima. 3
5 La perdita della qualifica di associato dovrà essere votata a maggioranza dei membri in carica del Comitato Direttivo. La qualifica di associato si perde inoltre: - per dimissioni, come indicato all art. 9 - al momento della cessazione dell attività di venditore di autoveicoli o di cessazione dell svolgimento dell attività di autoriparazione; - per esclusione a seguito di inadempienze e/o morosità continuata per un massimo di due esercizi consecutivi. Tale esclusione dovrà essere comunque deliberata dal Consiglio Direttivo. RENDICONTO ESERCIZIO Art. 11 L esercito finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto delle spese da sottoporre alla verifica ed approvazione della Assemblea Generale degli Associati, entro il dell anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Il rendiconto dovrà essere predisposto sulla base di quanto disposto dalla normativa civilistica e fiscale vigente al momento della redazione del rendiconto medesimo. PATRIMONIO Art. 12 Il Patrimonio dell Associazione sarà costituito dai contributi degli Associati nonché dagli incrementi patrimoniali che per qualunque motivo o titolo fossero acquisiti dall Associazione, salvo i limiti di legge. I sopraddetti contributi per Associato sono obbligatori ed il loro versamento dovrà avvenire secondo la misura e le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni (art. 9), l Associato, come già detto, non avrà diritto ad alcun rimborso per le quote versate nell eventuale Fondo Comune. ORGANI ASSOCIATIVI Art. 13 Sono Organi dell Associazione: - l Assemblea Generale; - il Presidente; - il Consiglio Direttivo; - il Consiglio dei Delegati; - le Commissioni di Settore; - la Segreteria. Art. 14 Ogni Associato è eleggibile alle cariche associative. Nel caso in cui l associato sia organizzato in forma societaria, potrà essere eletto alle cariche sociali la persona che ne ha la legale 4
6 rappresentanza, o chi ne ha mandato per essa, ovvero, in caso di pluralità di legali rappresentanti, quella designata ai sensi del precedente art. 5. La cessazione della qualità di legale rappresentante della società associata, comporterà la decadenza da qualsiasi carica associativa. ASSEMBLEA GENERALE Art. 15 L Assemblea Generale rappresenta la totalità degli Associati. Le deliberazioni vincolano tutti gli Associati. Ogni Associato, in regola con i versamenti dei contributi, ha diritto di voto in ragione di un voto per testa. Sono ammesse deleghe scritte in ragione di un massimo di tre per Azienda intervenuta e rilasciate esclusivamente ad associati, o a loro legali rappresentanti o procuratori. Art. 16 L Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all anno, nel luogo che verrà, di volta in volta, indicato nell avviso di convocazione. Essa è convocata dal Presidente. Direttivo o il Consiglio dei Delegati, o ne faccia richiesta scritta motivata al Comitato Direttivo un quorum di Aziende associate che rappresenti almeno un terzo di tutti gli associati. E convocata per iscritto dal Presidente. L Assemblea Generale ordinaria o straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli Associati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli Associati e delibera a maggioranza dei presenti. L Assemblea ha facoltà di deliberare su qualsiasi argomento o aspetto riguardanti sia la vita che l attività dell Associazione. L Assemblea provvede all elezione diretta del Consiglio Direttivo. Nell ipotesi di scioglimento dell Associazione è necessaria la presenza di almeno la maggioranza degli Associati. L Assemblea Generale è presieduta dal Presidente. In caso di suo impedimento, dal Vice - Presidente. In ogni caso sarà coadiuvato dalla Segreteria. Art. 17 L Assemblea si riunisce inoltre in via straordinaria ogni volta che lo deliberi il Consiglio 5
7 Le deliberazioni votate saranno verbalizzate a cura della Segreteria e controfirmate da chi avrà presieduto l Assemblea Generale. Art. 18 Si intenderanno regolarmente valide tutte le votazioni effettuate dalle Aziende Distributrici anche via fax, dietro richiesta del Consiglio Direttivo, da inviare alla Segreteria che procederà allo scrutinio. Ha la responsabilità dell esecuzione dei deliberati dell Assemblea Generale e dei Consigli Direttivi, di cui è anche alla guida. In particolare i suoi compiti saranno: - coordinare le attività dell Associazione secondo le norme del presente statuto, - convocare l Assemblea Generale, - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, PRESIDENZA - convocare e presiedere il Consiglio dei Art. 19 Il Presidente dell Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Delegati. Viene nominato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti, e rimane in carica tre anni, e può essere rieletto per più volte, anche consecutive. Il Presidente non può essere un associato. Fa unica eccezione il primo Presidente eletto dall Assemblea Costituente, il quale resterà in carica fino alla convocazione della prima assemblea ordinaria, innanzi alla quale rimetterà il proprio incarico. Il Presidente dell Associazione ha la rappresentanza, anche in giudizio, della Associazione stessa, la rappresentanza verso Terzi, la facoltà di aprire e chiudere c/c bancari. Delegati, - coordinare l attività dei Delegati di Area sostenendoli nella loro attività e verificando la loro azione. Qualora ritenga che non svolgano adeguatamente i loro compiti, o che abbiano perso la credibilità e la fiducia degli Associati, dopo aver sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo, potrà proporre la loro sostituzione e nominare un Commissario locale pro-tempore che indirà nuove elezioni entro il termine massimo di sei mesi. VICE-PRESIDENZA Art. 20 Il Presidente sarà affiancato da un Vice- Presidente. Il Comitato Direttivo, a maggioranza dei propri membri, investirà, scegliendo fra i propri membri, la persona che rivestirà tale carica. 6
8 Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, in caso di sostituzione del Presidente, farà le veci di Presidente il Vice Presidente. Il vice Presidente potrà essere eletto anche fra gli associati. CONSIGLIO DEI DELEGATI Art. 21 Il Consiglio dei Delegati è composto da tutti i Delegati di Area eletti a maggioranza degli associati con sede nelle diverse aree geografiche, come di seguito specificato e dal Presidente dell Associazione. Il territorio dello Stato Italiano, compresa la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano sarà suddiviso in aree geografiche, secondo criteri di omogeneità, tenendo anche conto del numero degli Associati operanti in ciascuna area. Il Consiglio dei Delegati, in carica per tre anni, si riunisce su convocazione del Presidente per volontà dello stesso, o in almeno la metà dei Il Consiglio dei Delegati ha lo scopo di mantenere i contatti fra la base e i vertici dell Associazione, riportando fatti ed attività di comune interesse per perseguire gli scopi Associativi, indicando al Consiglio Direttivo problematiche ed iniziative da perseguire. Il Consiglio dei Delegati, qualora ritenga che il Consiglio Direttivo non svolga adeguatamente il proprio compito, può convocare l Assemblea per proporre la revoca del Consiglio Direttivo in carica. La stessa facoltà viene riservata al Consiglio dei Delegati nei confronti del Presidente. In particolare il Delegato in Area ha i seguenti compiti: - far si che fra i colleghi della zona intercorrano rapporti cordiali e corretti, - rappresentare, nei confronti degli organi dell Associazione, tutti i colleghi della zona a cui appartiene per questioni di carattere generale, Delegati. - indire periodicamente riunioni dei colleghi di Ogni componente ha un diritto di voto, in caso di parità fra favorevoli e contrari, prevarrà il voto del Presidente. zona al fine di informarli sull attività dell Associazione, effettuare sondaggi d opinione, raccogliere dati ed informazioni che possano essere di interesse generale e 7
9 trasmetterli al Consiglio Direttivo dell Associazione. CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 22 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell Associazione, che lo presiede, e da un numero variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette Associati, e resta in carica tre anni. E nominato dall Assemblea ed i componenti, per garantire una adeguata copertura geografica, se possibile, devono essere nominati in ragione di almeno uno per zona nord, centro e sud. Per l elezione del candidato consigliere è valido anche il voto espresso via fax o via raccomandata inviati alla Segreteria dell Associazione. Ogni membro può rassegnare le dimissioni dal Consiglio solo per lettera indirizzata allo stesso che provvederà alla sostituzione. Le dimissioni saranno efficaci già dal momento del ricevimento della lettera da parte del Consiglio. Qualora, dopo le dimissioni di un membro, sia comunque in carica la maggioranza dei membri originariamente nominati, questi ultimi resteranno in carica fino alla convocazione della prima assemblea, se possibile, della relativa area, in cui sarà votato il sostituto del membro uscente. Nel caso in cui dia le dimissioni, o decada dall incarico la maggioranza dei membri, i consiglieri superstiti, senza indugio dovranno convocare l assemblea ordinaria degli associati affinché sia ricomposto il Consiglio Direttivo nella numerazione originaria, e i dimissionari siano sostituiti. Il Consiglio così ricostituito cesserà dalle proprie funzioni al compimento del triennio dalla nomina del precedente Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente o di almeno la metà dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei suoi membri e delibera con la maggioranza dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo può procedere alla assunzione di dipendenti, di collaboratori e di procuratori generali e ad negotium e determinarne la retribuzione, o il compenso. Tutte le funzioni attribuite a terzi devono essere delegate per iscritto, con scrittura privata. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 8
10 dell Associazione, senza limitazioni, e pertanto potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, assumere impegni, e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni operative ai Comitati di Settore e/o a determinati Associati, e/o alla Segreteria, e/o a società o consulenti esterni. Ogni riunione del Consiglio Direttivo sarà verbalizzata a cura della Segreteria su verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario. COMITATI DI SETTORE Art. 23 Il Consiglio Direttivo nomina i Comitati di Settore. Questi avranno la funzione di esaminare le problematiche di uno specifico settore (marketing, service e/o altro), confrontandosi al proprio interno, e di proporre iniziative ed idee in tal campo al Consiglio Direttivo. Potrà farvi parte qualsiasi Associato con SEGRETERIA Art. 24 La Segreteria è individuata ed incaricata dal Consiglio Direttivo e la carica potrà essere conferita soltanto ad un Associato, tanto persona fisica quanto società, che agirà a mezzo del legale rappresentante, ovvero a mezzo soggetto dal medesimo incaricato. L individuazione del soggetto incaricato, dei suoi incarichi, dei suoi compiti, delle sue competenze, dei compensi spettanti per l espletamento degli incarichi ricevuti, etc. dovranno essere individuati esclusivamente per iscritto. La Segreteria può rinunciare all incarico con comunicazione scritta al Presidente dell Associazione con un preavviso di almeno sei mesi. La Segreteria ha la responsabilità contabile e amministrativa dell Associazione e di quant altro il Consiglio Direttivo vorrà affidargli. SCIOGLIMENTO Art. 25 Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall Assemblea Generale con la maggioranza prevista all art. 17. l approvazione del Presidente dell Associazione. 9
11 Art. 26 Deliberato lo scioglimento, ovvero per qualunque altra causa di estinzione, l Assemblea generale provvederà alla nomina di un liquidatore. I fondi ed i beni residui, dopo la liquidazione, verranno devoluti come da deliberazione dell Assemblea Generale. MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Art. 27 Le modifiche dell atto costitutivo e del presente Statuto, potranno essere proposte dal Presidente dell Associazione, e/o dal Consiglio Direttivo, e/o da almeno la metà del Consiglio dei Delegati. L Assemblea delibera a maggioranza ma con la presenza di almeno la metà di tutti gli Associati iscritti a libro. CONTROVERSIE Art. 28 Tutte le eventuali controversie tra gli Associati, tra questi e l Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. Il lodo arbitrale è definitivo, irrevocabile ed I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente: uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri. In caso di divergenze nella nomina del terzo arbitro da parte dei due arbitri nominati dalle parti, su istanza di questi ultimi, sarà nominato esecutivo ed ha valore di giudicato. Fatte salve le norme inderogabili del Collegio di Procedura Civile. RINVIO Art. 29 Per quanto non disciplinato dall atto costitutivo e dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigente in materia. Firme dei costitutori dal presidente del Tribunale di Verona. Il Collegio Arbitrale agirà senza formalità procedurali come amichevole compositore. 10
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliFONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
DettagliRegolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014
Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliSTATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB
STATUTO Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art, 1 E costituita l Associazione denominata INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art. 2 Essa ha sede in Torino via Mantova
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliSTATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)
STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) É costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e le Associazioni rappresentative
Dettagli$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872
$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire
(Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
DettagliASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone
DettagliBOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2
Manuale delle associazioni sportive BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 STATUTO COMITATO PER L ORGANIZZAZIONE DI... Art. 1 Costituzione È costituito un Comitato denominato... Il Comitato ha
DettagliASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR
ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI
C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliSTATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO
STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO Art. 1 Denominazione E costituita, anche ai sensi dell art. 13 della L.R. 7/98, una associazione, senza scopo di lucro, denominata
Dettaglistatuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004
statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.
DettagliASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche d organizzazione non lucrativa
DettagliAssociazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE
Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE Roma, 22 giugno 2012 INDICE Art. 1) Art. 2) Art. 3) Art. 4 ) Art. 5) Art. 6) Art. 7) Art. 8) Art. 9) Art. 10) Art.
DettagliEsente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO
Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente
DettagliSTATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA
STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA art. 1 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE E costituita un Associazione denominata: CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA, (in seguito denominata Consorzio ) Il Consorzio partecipa
DettagliSTATUTO Il Sole Onlus
STATUTO Il Sole Onlus Titolo 1 Denominazione- Sede Art. 1 E costituita un associazione denominata : IL SOLE ASSOCIAZIONE per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza Onlus L associazione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO
STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO
ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE E costituita un Associazione denominata: ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI, con sede in Viareggio, Piazza
DettagliCOMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO
COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 1 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Art. 1 Istituzione
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo
DettagliSTATUTO. dell Association Romande de Médecins (Associazione Romanda di Medici) (AROMED)
STATUTO dell Association Romande de Médecins (Associazione Romanda di Medici) (AROMED) 2 Articolo 1 Denominazione e sede Con la denominazione "Association Romande de Médecins"(Associazione Romanda di Medici)
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliAtto costitutivo della Associazione Culturale Società di Danza Bolognese.
AttoCostitutivo AttocostitutivodellaAssociazioneCulturale SocietàdiDanzaBolognese. L anno2008ilgiorno3delmesedimarzoinviaferrucciobeninin.10inbologna sisonoriunitiiseguenticittadini: omissis Art. 1 Essi
DettagliStatuto Associazione Ludica Fuori Gioco
Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco ARTICOLO 1 E costituita un Associazione denominata "Fuori Gioco" con sede presso l oratorio San Filippo Neri via XXV Aprile N 1 a Romano di Lombardia. ARTICOLO 2
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo
DettagliSTATUTO. Accademia Forense Europea
STATUTO Accademia Forense Europea ***** PARTE PRIMA COSTITUZIONE SCOPI SOCI Art. 1 COSTITUZIONE 1) E costituita in data 7 febbraio 2012 l associazione culturale Accademia Forense Europea (in acronimo A.F.E.)
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Denominazione È costituita l Associazione senza scopo
DettagliSTATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA
STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza
DettagliASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA - ONLUS Regolamento del Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto dell Associazione)
ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA - ONLUS Regolamento del Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto dell Associazione) Art. 1 Composizione, elezione e durata in carica del Collegio Il Collegio dei Probiviri
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica
DettagliSTATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE
STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art. 1. COSTITUZIONE 1) È costituita con sede in Candia alla via Castiglione n. 30 l Associazione denominata AMICI DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO DEL
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliCOMUNE DI ESCALAPLANO
COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO ART.1 DENOMINAZIONE,SEDE, DURATA E costituita dall associazione denominata GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO con sede in Chions frazione di Basedo, via
DettagliASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO
ART. 1 ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E costituita un associazione denominata: Associazione Commercianti - Pubblici Esercizi - Attività di Servizi - Ausiliari del Commercio
DettagliCOMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 29.04.2010 1 INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento ART. 2: Valorizzazione della partecipazione
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO Art. 1 - Istituzione della Consulta Ai sensi dell art. 80 dello Statuto Comunale e deliberazione del C.C. n 55 del 13/11/2008
DettagliDEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliPremessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata
STATUTO FEDERALBERGHI SIENA ASSOCIAZIONE SENESE ALBERGATORI Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata FEDERALBERGHI SIENA - ASSOCIAZIONE
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita la libera associazione MANETTA & FORKETTA. 2. L Associazione è apartitica, con durata illimitata,
DettagliSTATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.
STATUTO Articolo 1 Denominazione E costituita una Associazione denominata: COMUNITA OKLAHOMA ONLUS Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228. Articolo 3 Scopo L Associazione
Dettagli4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME
I DIVISIONE 4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. OMISSIS ESPRIME parere favorevole alla istituzione del Centro Interdipartimentale
DettagliStatuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo
Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo Art.1 Costituzione e denominazione In applicazione dell art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA
Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della
DettagliSTATUTO DELLA S.I.A.
STATUTO DELLA S.I.A. Art. 1 È costituita a tempo indeterminato una Associazione sotto la denominazione Società Italiana di Agopuntura S.I.A. Art. 2 La Società Italiana di Agopuntura ha lo scopo di dare
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI A.I.P.A. ****** Art.1 Ragione Sociale e Sede Premesso che è costituita in Parma, con sede in
STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI A.I.P.A. ****** Art.1 Ragione Sociale e Sede Premesso che è costituita in Parma, con sede in Parma Via Gramsci,14 presso il Centro per le Malattie dell
DettagliStatuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile
Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in San Giorgio di Piano l Associazione denominata Riolo Associazione Volontari
DettagliATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..
ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Denominata.. L anno (in lettere), il mese, il giorno. (in lettere), i Signori: 1. (Cognome, Nome, luogo e data di nascita, residenza, attività svolta
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE ART. 1 E' costituita, con sede in Parma, l'associazione Italiana dei Tecnici del Latte (A.I.Te.L.). SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE ART. 2 L'Associazione, che
DettagliSTATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata
STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro ARTICOLO 1. E costituita l Associazione "ROMANDANDO Associazione senza scopo di lucro", in forma abbreviata: "ROMANDANDO". La durata
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA Articolo 1 E' costituita una libera associazione consortile senza fini di lucro, denominata ITALIA SOTTERRANEA. Articolo2 La sede dell'associazione
DettagliART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
STATUTO ANDISU ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (A.N.DI.S.U.). Di essa possono far parte tutti gli organismi
DettagliSTATUTO GENOA CLUB DIPENDENTI GRUPPO BANCA CARIGE. (Modificato dall Assemblea Straordinaria in seduta del 13.6.2007)
STATUTO GENOA CLUB DIPENDENTI GRUPPO BANCA CARIGE (Modificato dall Assemblea Straordinaria in seduta del 13.6.2007) Art. 1 Su iniziativa di alcuni dipendenti della Cassa Di Risparmio di Genova e Imperia
DettagliSTATUTO DEL FONDO FONDITALIA. Articolo 1 Denominazione Soci
STATUTO DEL FONDO FONDITALIA Articolo 1 Denominazione Soci A seguito dell accordo interconfederale del 30 giugno 2008 sottoscritto tra le sottoindicate Confederazioni Nazionali: - FEDERTERZIARIO - CLAAI
DettagliSTATUTO. Articolo 1. Articolo 2
STATUTO Articolo 1 Costituzione, denominazione, sede e durata E costituita l Associazione LINEA ROSA. L associazione ha sede in Ravenna, Via Garatoni n. 12. Articolo 2 Finalità ed attività dell Associazione.
DettagliATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo L anno Duemila tredici, il mese Giugno, il giorno 27, i Signori: 1. Cecinato Simone, Milano il 24/02/1986, residente in
DettagliSTATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS
STATUTO CENTRODELCAMMINOPERLASPERANZATRAIPOPOLI ONLUS Art.1 Denominazione E costituita tra un associazione senza scopo di lucro denominata Centro del camminoperlasperanzatraipopoli organizzazionenonlucrativadiutilitàsociale
DettagliSTATUTO art. 1 art. 2
STATUTO art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione Sindacale Provinciale dei Titolari di Farmacia. Essa ha sede in Trento ed assume la denominazione Associazione sindacale dei
DettagliSERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, 116-25123 BRESCIA - ITALIA TEL. 030/3367915 - FAX. 030/3361763 C.F. 80012670172
SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, 116-25123 BRESCIA - ITALIA TEL. 030/3367915 - FAX. 030/3361763 C.F. 80012670172 SERVICE VOLONTAIRE INTERNATIONAL INTERNATIONAL VOLUNTARY SERVICE SERVICIO
DettagliSTATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi. Art. 3 Attività strumentali accessorie e connesse
STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION Art. 1 Costituzione 1. E costituita dall Università degli Studi Roma Tre una Fondazione di diritto privato denominata Fondazione Università
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
DettagliSCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE La formulazione del testo del presente statuto-tipo è puramente esemplificativa. Nell ambito dell esercizio del proprio potere di autonomia privata, i costituenti
DettagliREGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE Approvato con atto del C.C. n. 73 del 5.11.2014. Pubblicato all albo comunale, ai sensi dell art.
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE
STATUTO DI ASSOCIAZIONE ART 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA È costituita l Associazione Centro Europeo Formazione e Orientamento, da ora definita Associazione. L Associazione ha sede in Roma, Largo Jacobini,
DettagliArt. 1 ORGANIZZAZIONE
REGOLAMENTO DI SEZIONE CROCE AZZURRA TICINIA ONLUS Art. 1 ORGANIZZAZIONE L'Associazione CROCE AZZURRA TICINIA ONLUS per il perseguimento degli scopi e finalità di cui all'art. 3 dello statuto, è strutturata
DettagliSTATUTO Dicembre 2004 pag. 1
STATUTO Dicembre 2004 pag. 1 Articolo 1 A norma dell art. 36 e seguenti del Codice Civile e della Normativa in materia, è costituita un Associazione di promozione sociale denominata Colomba Bianca Associazione
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2
DettagliSTATUTO FONDAZIONE ASCOLTA E VIVI
STATUTO FONDAZIONE ASCOLTA E VIVI Art. 1 DENOMINAZIONE 1. E costituita la fondazione denominata Fondazione Ascolta e Vivi, in seguito chiamata per brevità fondazione, con sede legale a Milano via Foppa
DettagliSTATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino
Allegato "A" al rep. 3237/1231. STATUTO ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino ARTICOLO 2) - SEDE E DURATA L'Associazione ha sede in Piazza s. Giulia
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliSTATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO ART. 1. L Associazione Amici di Tanguietà - Onlus, costituita il 9 ottobre 1984, ha
STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO ART. 1 L Associazione Amici di Tanguietà - Onlus, costituita il 9 ottobre 1984, ha sede in Milano, in Via San Vittore n. 12, non ha scopo di lucro ed ha la finalità
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE
STATUTO DI ASSOCIAZIONE ART 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA È costituita l Associazione Centro Europeo Formazione e Orientamento, da ora definita Associazione. L Associazione ha sede in Roma. L Associazione
DettagliREGOLAMENTO CLUB GIOVANI SOCI BCC CENTROMARCA BANCA
REGOLAMENTO CLUB GIOVANI SOCI BCC CENTROMARCA BANCA Il Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo CentroMarca Banca [qui di seguito per brevità la Banca ] ha deliberato il seguente
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA Articolo 1. E costituita un Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata Il Laghetto Cantone. L Associazione
DettagliFOTO CLUB ADRIA - STATUTO -
FOTO CLUB ADRIA - STATUTO - Art. 1) E costituito il FOTO CLUB ADRIA allo scopo di riunire gli appassionati della fotografia, far conoscere l arte fotografica come fatto culturale, promuovere manifestazioni,
DettagliCOSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GARANZIA FIDI REGGIO EMILIA COFIRE CON SEDE IN REGGIO EMILIA. PATTI CONSORTILI ARTICOLO 1 Denominazione e sede
COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GARANZIA FIDI REGGIO EMILIA COFIRE CON SEDE IN REGGIO EMILIA PATTI CONSORTILI ARTICOLO 1 Denominazione e sede E costituito un Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese
Dettagli