ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI E DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL TRIENNIO 2007/2009 TRA

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1 ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI E DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL TRIENNIO 2007/2009 TRA La Provincia di Torino, di seguito denominata Provincia, con sede in Torino, Via Maria Vittoria n. 12, codice fiscale n , rappresentata dall Assessore ai Trasporti e Grandi Infrastrutture, Dott. Ing. Franco Campia; E Il Comune di Giaveno, di seguito denominato Comune, con sede in Giaveno, Piazza Papa Giovanni XXIII n. 1, codice fiscale n , rappresentata dal Vice Sindaco, Signor Giacone Carlo; Premesso che: - la legge regionale n. 1 del 4/1/2000 Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, all art. 5 comma 2 punto b) delega alle province l individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale urbano nei comuni con meno di abitanti e all art. 9 comma 5 prevede che le province stipulano accordi di programma di validità triennale con i comuni e le comunità montane interessate, per l assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi urbani dei comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti e dei servizi in area a domanda debole ; - con deliberazione della Giunta regionale n del 19/2/2007 è stato approvato il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell art. 4 della L.R. 4/1/2000 n. 1 per il periodo 1 gennaio dicembre 2009; - con deliberazione del Consiglio provinciale n del 4/9/2007 è stato approvato il programma di attuazione provinciale in materia di trasporto pubblico locale per il periodo ; - con deliberazioni della Giunta provinciale n del 25/10/2007 e n del 21/04/2009 sono stati approvati l Accordo di Programma con la Regione Piemonte e gli schemi degli Accordi di Programma da sottoscrivere con i Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti; - - con decreto sindacale n. 10 del 22/10/2007 è stato formalmente approvato da parte del Sindaco del Comune di Giaveno lo schema del presente Accordo di programma; - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27 giugno 2008 e n. 72 del 6/4/2009 è stato approvato il Piano Triennale Trasporti, in attuazione della legge regionale n. 1 del del 4 gennaio 2000; 1

2 Visto: - la Legge regionale 2 luglio 1999 n. 16 (Testo Unico leggi sulla Montagna) e s.m.i. - l Accordo di programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio sottoscritto tra la Regione Piemonte e la Provincia in data 9 gennaio 2009; Considerato: - che la Provincia di Torino ha individuato con il Programma di attuazione dei trasporti per il 2007/2009 i Comuni della Provincia con popolazione inferiore ai abitanti e dotati di un servizio urbano e precisamente, Bardonecchia, Carmagnola, Chivasso, Giaveno e Sestriere; - che per l effettuazione dei servizi urbani di T.P.L. sul territorio dei Comuni sopraindicati, occorre la formalizzazione di tutti gli adempimenti previsti dal vigente quadro normativo, a scadenze definite e precisamente: a) affidamento dei servizi di T.P.L. con procedura aperta, attraverso la predisposizione e pubblicazione dei bandi di gara, del capitolato e relativi allegati, con indicazione dei servizi da affidare, delle modalità di effettuazione e dei requisiti dei soggetti affidatari; b) gestione in economia dei servizi di trasporto. - che con deliberazione della Giunta comunale n. 174 del 20/9/2007 il Comune ha delegato alla Provincia l espletamento della gara per l affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano della Città di Giaveno per il periodo 2007/2013 contestualmente all appalto dei servizi di competenza provinciale; - che per il raggiungimento delle finalità sopra evidenziate risulta dunque opportuno che i Comuni sopraindicati possano utilizzare per l esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, con le modalità definite da Accordo di Programma di cui all art. 34 D.Lgs.n. 267 del 18/8/2000, il Servizio Trasporti e il Servizio Pianificazione Trasporti della Provincia; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: PARTE I FINALITA, CONTENUTI E DURATA DELL ACCORDO art. 1 Richiamo alle premesse 1. Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante. 2

3 art. 2 Durata dell Accordo 1. Il presente Accordo ha validità dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2009, secondo le distinte articolazioni temporali di cui ai successivi articoli, fatto salvo quanto previsto dall art. 13 comma 10 dell Accordo di programma sottoscritto tra la Regione e la Provincia, allegato sub 1) al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale. art. 3 Oggetto dell Accordo 1. Sono oggetto del presente Accordo: a) l approvazione del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale del Comune, allegato sub2); b) il finanziamento dei servizi minimi e delle agevolazioni tariffarie; c) il finanziamento degli investimenti in materiale rotabile; d) la determinazione delle modalità di affidamento dei servizi in base alla normativa nazionale e regionale; e) monitoraggio del servizio e localizzazione mezzi col sistema OTX; f) i finanziamenti delle opere infrastrutturali come dall Accordo di Programma sottoscritto con la Regione Piemonte. PARTE II OBIETTIVI, STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE art. 4 Servizi 1.La quantità complessiva dei servizi concordata tra la Provincia e il Comune per il triennio 2007/09 risulta definita nelle seguenti misure annue convenzionalmente espresse in termini di vetture/km, fermo restando quanto previsto all articolo 10, comma 3, della L.R.1/2000 e s.m.i.: - Anno 2007 vetture/km indicativi - Anno 2008 vetture/km indicativi - Anno 2009 vetture/km indicativi In conformità con quanto riportato al punto b del Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale elaborato ai sensi della L.R. 1/2000 (periodo 2007/2009) ed approvato con D.G.R. n del il trasferimento 3

4 complessivo finale assegnato dalla Provincia a favore del Comune si intende onnicomprensivo, vale a dire si configura come un monte risorse che l ente locale potrà gestire in autonomia: pertanto nell ambito del proprio monte risorse attribuitogli, l ente locale ha facoltà di incrementare, diminuire, variare e/o modificare i servizi prodotti ed espressi, tenuto conto della dimensione e della variazione della domanda locale di mobilità, ferme restando le forme di controllo che la Provincia intende attivare secondo le misure di seguito indicate. I servizi vengono esercitati secondo il programma di esercizio base, facente parte integrante del Programma triennale del Comune, e dovrà essere aggiornato anche attraverso la piattaforma informatica denominata Omnibus. Il Comune si impegna ad aggiornare il database Omnibus nel rispetto di tempi e procedure indicati dalla Regione. I dati di consuntivo devono essere trasmessi entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione e alla Provincia e dovranno riportare, relativamente all anno precedente: la spesa effettivamente sostenuta per il finanziamento dei servizi; il consuntivo dei servizi programmati nell anno; il consuntivo dei servizi effettivamente erogati nell anno; le cause che hanno portato alle variazioni più significative del servizi programmato ad inizio anno (tali dati saranno forniti su espressa richiesta della Regione); fino alla attivazione della bigliettazione elettronica, la stima dei passeggeri trasportati sarà effettuata tenendo conto delle indicazioni riportate in calce alla tabella degli indicatori; tutte le informazioni sull organizzazione dei servizi necessari alla Regione per svolgere la sua funzione di programmazione, coordinamento ed indirizzo; tutte le informazioni necessarie alla Regione per adempiere ad obblighi di legge inerenti al Trasporto pubblico; la quota e le risorse destinate a spese per il funzionamento ai sensi dell art. 26 della L.R. 1/2000 e s.m.i.; 2. ll Comune può stabilire, nel Contratto di Servizio con l Impresa affidataria, la facoltà di prevedere che una parte dei servizi minimi possa essere svolta con modalità alternative, a costanza di contributi regionali, se l iniziativa è supportata da progetti e indagini che ne provino la convenienza in relazione sia all utenza servita che alla collettività nel suo complesso, salvi gli obiettivi di implementazione di efficienza ed efficacia, della qualità, della sicurezza, della salvaguardia dell ambiente 4

5 del servizio svolto. Viene fatta salva per i casi previsti dalla normativa nazionale la possibilità per il Comune di avvalersi dell affidamento in house e della gestione in economia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa stessa. 3. Copia del Contratto di Servizio sarà trasmesso alla Regione entro il mese successivo a quello di stipula. 4. Sono richiamati, in quanto compatibili con le dimensioni del servizio urbano e le risorse messe a disposizione, gli obiettivi e le strategie per l efficacia e l efficienza del servizio espresse all art. 4 dell Accordo di Programma Provincia Regione Piemonte, allegato sub 1); art. 5 Servizi aggiuntivi 1. Eventuali servizi aggiuntivi saranno finanziati dal Comune con fondi propri. art. 6 Obiettivi di sostenibilità economica 1. II firmatari del presente Accordo convengono nell individuare nella presente scrittura alcuni specifici obiettivi di efficacia ed efficienza economica e i relativi parametri di riferimento di cui alla Parte VII in relazione ai quali, in sede di monitoraggio, determinare il rispettivo livello di raggiungimento. 2. Il Comune, in relazione a tali obiettivi, si impegna ad orientare la programmazione e gli interventi sui servizi di trasporto pubblico locale di competenza che troveranno applicazione nei contenuti dei relativi Contratti di Servizio. 3. Gli obiettivi descritti saranno modificati in rapporto alla qualità e al tempo di effettiva erogazione dei trasferimenti regionali per gli investimenti. PARTE III LE AZIONI art. 7 Programma triennale provinciale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale 1. Si intende perseguire gli obiettivi definiti dai precedenti articoli attraverso una riorganizzazione, se necessaria, dei servizi operata sulla base dei parametri funzionali, dimensionali ed economici del presente Accordo. 5

6 PARTE IV GLI IMPEGNI DELLA PROVINCIA art. 8 Trasferimenti per i servizi minimi 1. La Provincia trasferisce al Comune la somma di ,47. A partire dall anno 2007, la Provincia trasferisce altresì l importo di 375,50 quale premio di operatività di cui alla D.D.R. 86 del 13/3/2008. Inoltre, per il periodo 1/1/ /12/2010 la Provincia trasferisce annualmente al Comune la somma di 3.735,27, a seguito delle risorse aggiuntive determinate dalla Regione Piemonte in applicazione della D.G.R. n del 28/7/ I trasferimenti per i servizi minimi, di cui al presente articolo, sono soggetti ad un aggiornamento annuo, dopo il primo di attuazione, pari al 50% dell inflazione programmata dallo Stato per l anno di riferimento. L'importo di tale aggiornamento annuo può essere utilizzato per adeguare il corrispettivo riconosciuto al gestore in misura non superiore al 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento, e per la parte eventualmente eccedente, per l'acquisto di ulteriori servizi di TPL o per investimenti. Sono fatti salvi eventuali ulteriori disposizioni regionali in merito alle variazioni prezzi a base di gara. 3. L erogazione dei contributi di cui ai precedenti commi è subordinata all effettivo trasferimento delle corrispondenti risorse regionali. 4. Il Comune è autorizzato a trasferire, con proprio atto, le eventuali risorse eccedenti, a seguito della stipula dei contratti di servizio, dai servizi agli investimenti. Le risorse eccedenti non utilizzabili per investimenti per qualunque ragione, rientrano nel bilancio provinciale del Servizio Trasporti della Provincia. 5. I trasferimenti di cui al comma 1 sono subordinati all adeguamento delle tariffe da parte del Comune, secondo le modalità previste dalla deliberazione Giunta regionale n del 4/6/ Per quanto non previsto dai commi precedenti si rinvia all art. 13 dell Accordo di programma sottoscritto tra la Regione e la Provincia. 7. Ai sensi e per gli effetti della normativa inerente i contributi erariali a favore delle Regioni e degli Enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico, in attuazione degli artt. 18 e 19 del dlgs. n. 422 del 1997 e 6

7 s.m.i., per gli importi soggetti ad IVA si applica quanto disposto dal D.M. 22 dicembre Si richiama l art. 13 comma 10 della Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, con il quale la Regione si impegna a garantire, con successivi Accordi, il finanziamento del servizio trasporto pubblico locale per l intera durata del contratto che la Provincia stipulerà, erogando comunque nelle more dell approvazione dell Accordo, per il successivo triennio, un finanziamento pari all ultima annualità del presente Accordo integrato con l aggiornamento di cui al precedente comma 2.La Provincia si impegna a fornire analoghe garanzie al Comune di Giaveno. art. 9 Contributi per il materiale rotabile 1. E confermato l obiettivo prioritario dello svecchiamento del parco rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale con l introduzione dei veicoli conformati ai più recenti standard ecologici per ridurre l impatto sull ambiente e conseguire gli obiettivi fissati nell ambito del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell aria, approvato con D.G.R. n del 18 settembre Tale fine sarà perseguito attraverso la sostituzione degli autobus con modelli nuovi caratterizzati da standard ecologici in linea con le indicazioni della D.G.R. n del 12 giugno Le risorse regionali disponibili per investimenti in materiale rotabile, ai sensi dell articolo 14 comma 3 dell Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, sono gestiti direttamente dalla Regione o dalla Provincia di Torino su direttive regionali. 4. La Provincia è autorizzata a richiedere la restituzione delle quote di contributo regionale non ancora ammortizzate alla data di aggiudicazione dei servizi, con obbligo di versamento al nuovo aggiudicatario ai sensi dell art. 14 comma 4 dell Accordo di Programma Regione/Provincia, cui si rinvia per quanto non diversamente disposto. art. 10 Oneri contrattuali 1. L erogazione dei contributi a copertura degli oneri del C.C.N.L. previsti dalle leggi 47/2004, 58/2005 e 296/2006 verrà effettuata direttamente dalla Regione 7

8 Piemonte alle aziende di Trasporto, aventi diritto, nel periodo di validità degli attuali Accordi di Programma 2007/ Gli importi, in relazione alla legge 47/2004, sono calcolati secondo le modalità stabilite nell art. 2 dell accordo siglato il 20/12/2003: 81 euro mensili riferiti al parametro 175, riproporzionato a quello medio aziendale (81:175 x parametro medio aziendale x n. dipendenti addetti al TPL x 14 mensilità). 3. Gli importi, in relazione alla legge 58/2005, sono calcolati secondo le modalità stabilite nell art. 11 dell accordo siglato il 18/11/2004: 105 euro mensili riferiti al parametro 175, riproporzionato a quello medio aziendale (105:175 x parametro medio aziendale x n. di dipendenti addetti al TPL x 14 mensilità). 4. Gli importi, in relazione alla legge 296/2006, sono calcolati secondo le modalità stabilite nell art. 1 comma 1230: 102 euro mensili riferiti al parametro 175, riproporzionato a quello medio aziendale (102:175 x parametro medio aziendale x n. di dipendenti addetti al TPL x 14 mensilità). PARTE V GLI IMPEGNI DEL COMUNE art. 11 Impegno sui servizi minimi 1. Il Comune, oltre agli impegni già riportati nei precedenti articoli, si impegna a far fronte alle richieste di mobilità espresse dal territorio mediante l utilizzo delle risorse erogate dalla Provincia per i servizi minimi, anche facendo ricorso ad una riprogrammazione degli stessi. 2. Il Comune si impegna inoltre a fornire alla Provincia tutti i dati previsti dal presente Accordo con cadenza annuale, entro il 30 giugno dell anno successivo a quello di competenza, se non diversamente stabilito. 3. Il mancato rispetto, in tutto o in parte, degli impegni del Comune di cui al presente Accordo, potrà portare, a discrezione della Giunta provinciale e secondo la gravità dell inadempimento, ad una riduzione proporzionale del contributo. art. 12 Ulteriori impegni 1. Il Comune conferisce mandato alla Provincia, che accetta, per procedere all attivazione delle procedure concorsuali per il nuovo affidamento dei servizi 8

9 di trasporto pubblico di competenza del Comune (vedi tabella B, all. sub. 3), unitamente all affidamento dei servizi di trasporto di competenza provinciale e in relazione alla scadenza dei contratti in essere. 2. Il Comune provvederà a: a) sottoscrizione del contratto; b) gestione tecnico amministrativa contabile; c) attività di vigilanza. 3. I finanziamenti per gli investimenti in materiale rotabile verranno gestiti direttamente dalla Provincia in relazione agli importi e ai criteri che la Regione determinerà. art. 13 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto e ad integrazione del presente Accordo si rinvia all Accordo di programma sottoscritto tra la Regione e la Provincia, con particolare riferimento agli articoli 4,8,10,11,12,14,15,16,17. PARTE VI CONTENZIOSO art. 14 Contenzioso 1. Tutte le controversie tra Provincia e Comune derivanti dall applicazione e dall esecuzione del presente Accordo saranno devolute ad un Collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale è composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Provincia, uno dal Comune ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte diligente. Il collegio arbitrale, che avrà sede in Torino, giudicherà secondo diritto. 9

10 PARTE VII INDICATORI RICHIAMATI NEL TESTO ASPETTO PARAMETRO n. veicoli pre euro ed euro 0 / parco circolante DATO BASE VALORI OBIETTIVO ANNO Sicurezza n. veicoli attrezzati con sistemi tecnologici di prevenzione ai fini della sicurezza (presenza di videocamere e sistemi di telecontrollo) / parco circolante Ambiente Qualità Efficacia Efficienza della spesa pubblica n. veicoli con motore a standard euro 3 o superiore o a trazione elettrica, ibridi o che utilizzino combustibili ecologici (metano, gpl, gasolio per autotrazione senza zolfo, emulsioni di gasolio con acqua, idrogeno) / parco circolante corse effettive / corse programmate n. veicoli con indicatori audio/visivi i dispositivi di fermata interni ed esterni al veicolo / parco circolante n. veicoli con accesso facilitato per diversamente abili / parco circolante n. veicoli con climatizzazione / parco circolante n. rivendite / n. centri abitati (fonte ISTAT 2001) n. fermate con orari esposti / km sviluppo della rete n. comuni della provincia serviti (presenza di almeno una coppia di corse nei giorni feriali) / n. comuni della provincia ricavi da traffico / vetture km n. medio posti km / popolazione del bacino (fonte ISTAT 2001) velocità commerciale vetture km / n. veicoli esposizione massima del parco rotabile / n. veicoli corrispettivo annuale contratto / n. passeggeri trasportati

11 Note relative alla tabella degli indicatori: Si considera rivendita anche l emettitrice automatica. I posti offerti sono stimati con metodo standard, ovvero moltiplicando la media dei posti offerti dagli autobus del parco circolante (posti a sedere diviso il numero di autobus) per la produzione chilometrica considerando una capacità standard di posti seduti, determinata come media del parco circolante. La velocità commerciale è stimata sulla base dell orario al pubblico. I passeggeri trasportati sono stimati in base ai consuntivi di venduto: ogni biglietto corrisponde ad un passeggero; per gli abbonamenti si procede col seguente calcolo: settimanali 10 corse, mensili 40 corse, trimestrali 120 corse, annuali 440 corse. Torino, Letto, firmato e sottoscritto Per la Provincia di Torino Per il Comune di Giaveno 11

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